TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/09/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2653/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies -281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2653 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 20234, vertente:
TRA
(P.I. , con insegna ”), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante con sede in 23842 SI RI (Lc), Via Beniamino Appiani n. 15), Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Borgonovo del Foro di Como (C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecco via Ghislanzoni n.25 (pec:
Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(P.I. ) con sede in 22070 Appiano Gentile (Co), Via Mons. Crespi n. 7, pec CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Milvia Email_2
Negrini (C.F. del Foro di Como, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_2
22066 MA Comense (Co), Via XX Settembre n. 54 (pec: . Email_3
-resistente contumace-
Oggetto: risarcimento danno da responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
NEL MERITO: Previe le declaratorie del caso: accertata la responsabilità della e l'ammontare del danno patito dalla mancata CP_1 disinfestazione da parte della resistente, che allo stato così si quantifica in €.37.946,43, avendo riguardo:
1 alla sanzione amministrativa;
al costo di eliminazione delle blatte eseguito da Advance System;
al costo degli interventi infruttuosi della stessa;
CP_1
al costo dell'uscita dei tecnici dell' nel 2019; Parte_3
al valore della merce eliminata per ordine dell' ; Parte_3
al lucro cessante durante la chiusura dal 14.05.2019 al 21.05.2019;
alla perdita del cliente , Parte_4
fatta salva quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di giustizia, anche con quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c., per l'effetto: condannare la resistente in favore della ricorrente dell'accertato importo di danno in €.37.946,43 o della diversa minore o maggiore somma di giustizia e/o equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla diffida (10.09.2019) sino alla domanda e oltre interessi moratori ex art. 1284 c.4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario relative al grado e all'esperito procedimento di negoziazione assistita, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede, occorrendo, qualora l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse documentalmente istruita la presente causa, di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la ricorrente svolge attività di panificazione, di pasticceria e di caffetteria nell'esercizio commerciale in SI
RI (LC) alla Via B. Appiani n.15? 2) Vero che nel marzo 2019 la ricorrente incaricava la di intervenire nei locali dell'esercizio commerciale CP_1 Parte_2
” (laboratorio e negozio), per disinfestarli dalla presenza di esemplari di blatte orientali?
[...] 3) Vero che il costo dell'intervento di cui al punto che precede è stato pari ad €.176,90 (doc.3 che si mostra al teste)?
4) Vero che la ricorrente era già in rapporti contrattuali con la resistente sin dal maggio 2018 per la prevenzione da CP_1 infestazioni di topi e ratti (doc.2 che si mostra al teste)?
5) Vero che in data 08.05.2019 l'ATS Brianza, in occasione di un sopralluogo presso la sede della ricorrente, riscontrava ulteriormente la presenza di blatte?
6) Vero che in data 09 maggio 2019 la ricorrente stipulava con la il contratto di servizi n.05/336 per un ulteriore CP_1 intervento di disinfestazione contro insetti striscianti, ossia c.d. “blatte orientali”, presenti nel laboratorio al piano terra nonché nelle aree esterne dei pozzetti fognari di pertinenza del cortile interno e dell'ingresso principale nel cortile interno (doc.4 che si mostra al teste)?
7) Vero che il costo dell'intervento del 09.05.2019 è stato pari ad €.176,90 (doc.5 che si mostra al teste)?
8) Vero che in data 14 maggio 2019 l'ATS Brianza riscontrava nuovamente in loco la presenza di blatte e, conseguentemente, disponeva la temporanea sospensione dell'attività di produzione, comminava alla ricorrente una sanzione di €.2.000,00 e disponeva l'eliminazione di merce della ricorrente (doc.6 che si mostra al teste)?
9) Vero che l'attività del rimaneva sospesa dal 14 maggio 2019 al 21 maggio 2019 Parte_1 compresi, quando l'ATS Brianza, intervenuta successivamente in loco disponeva la riapertura dell'attività sospesa con verbale del 21.5.2019?
10) Vero che il giorno 14 maggio 2019, quando l'attività di laboratorio è stata forzatamente sospesa dall' a causa Parte_3 delle blatte, la ricorrente, ha dovuto eliminare i prodotti preparati presenti nell'abbattitore e nelle celle frigorifere?
11) Vero che è stata eliminata tutta la merce evidenziata nelle fatture acquisto maggio 2019 prodotte con il doc. 9 con che si mostra al teste, con una perdita di €.1.526,63 pari al costo della merce eliminata?
12) Vero che la ricorrente si vedeva costretta a rivolgersi ad una diversa impresa, ossia l'Advance System di UN IN, per l'eliminazione delle blatte stipulando il contratto in data 14.5.2019 (doc.11 che si mostra al teste?
13) Vero che il costo dell'intervento della Advance System di UN IN è stato pari ad Euro 1.464,00 (doc.12 che si mostra al teste)?
14) Vero che a seguito della sospensione dell'attività la ricorrente ha perso un proprio cliente, il , che ha ridotto Parte_4 gli ordini e si è successivamente rivolto ad altri fornitori?
2 15) Vero che la perdita del cliente è stata di €.2.500,00 mensili (doc. 10 che si mostra al teste – i documenti che Parte_4 si mostrano al teste attestano la contrazione degli acquisti da €.5.077,09, precedenti al maggio 2019, a €. 2.365,29 successivi al mese di maggio del 2019)? Si indicano a testimoni: Testimone_
▪ presso in SI RI alla via Beniamino Appiani n.15. Parte_1
▪ residente in [...]. Testimone_2
▪ residente in [...]11. Testimone_3
▪ residente in [...]. Tes_4
Si chiede, occorrendo, qualora l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse documentalmente istruita la presente causa, ammissione di
CTU diretta a:
▪ Accertare gli interventi necessari per eliminare le blatte orientali e il relativo costo;
▪ Accertare se l'intervento eseguito da come dedotto in contratto, fosse o meno idoneo a garantire il risultato di CP_1 eliminare le blatte orientali;
▪ Accertare l'ammontare del danno patito dalla mancata disinfestazione da parte della resistente con gli interventi effettuati nel 2019; in particolare accertare il quantum del danno sofferto avendo riguardo:
alla sanzione amministrativa;
al costo di eliminazione delle blatte eseguito da Advance System;
al costo degli interventi infruttuosi della stessa;
CP_1
al costo dell'uscita dei tecnici dell' nel 2019; Parte_3
al valore della merce eliminata per ordine dell' ; Parte_3
al lucro cessante durante la chiusura dal 14.05.2019 al 21.05.2019;
alla perdita del cliente ” Parte_4
per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare,
Nel merito:
rigettare ogni richiesta formulata dalla controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, anche ai sensi degli artt. 116, 91 e 96 c.p.c., come da nota spese allegata da intendersi indicativa, rimettendosi a diversa quantificazione, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche con quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c.
In via riconvenzionale:
condannare la parte ricorrente all'eventuale risarcimento per lite temeraria ex artt. 116, 91 e 96 c.p.c., che sarà ritenuta dovuto in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc iscritto a ruolo il 8.8.2024 (e dunque ricadente nell'ambito di applicazione di cui alla cd. Riforma Cartabia, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), (in seguito evocava in giudizio Parte_1 Parte_1
-con rito semplificato e pertanto previa fissazione di udienza da parte del Giudice-, chiedendo sentirne CP_1 accertare la responsabilità per i danni subiti da interventi da questa compiuti nei laboratori di panificazione e pasticceria in SI RI.
Deduceva infatti il ricorrente di aver richiesto, a più riprese, l'attività qualificata dell'impresa resistente
(disinfestazione animali infestanti), al fine di raggiungere l'obiettivo della disinfestazione di alcuni esemplari di blatte presenti all'interno del locale di svolgimento dell'attività commerciale di panificazione (laboratorio e negozio) in SI RI (LC).
3 Assumeva, in particolare, che, nonostante un primo incarico, conferito nel marzo 2019 ed eseguito in tre tempi fino al 12.4.2019, e un secondo, formalizzato con contratto servizi n.05/336 del 9.5.2019 ed eseguito il giorno stesso -dopo un primo controllo dell'ATS competente, che appunto aveva riscontrato la presenza degli insetti striscianti-, nondimeno la presenza delle blatte non veniva debellata e veniva riscontrata nuovamente da ATS
Brianza in sede di sopralluogo, cui seguiva la temporanea sospensione dell'attività di produzione e l'elevazione di una sanzione di € 2.000 nonché la condanna all'eliminazione fisica della merce. Ritenendo parte ricorrente evidente l'inadempimento di controparte rispetto all'obbligazione cui era tenuta, richiedeva pertanto il pagamento di €37.946,23, suddiviso nelle seguenti voci:
1. sanzione amministrativa per € 2.050,00
2. costo eliminazione blatte eseguito da impresa terza (Advance System) per € 1.464,00;
3. costo intervento non risolutivo Stop per € 353,80);
4. perdita cliente (stima per 1 anno), per €30.000,00; Parte_4
5. merce eliminata su indicazione ATS Brianza per €1.526,63;
6. mancato guadagno (dal 14 maggio al 21 maggio 2019 per €2.400,00
7. costo interventi successivi ATS Brianza per € 52,00
Con decreto del 24.9.2024 il sottoscritto G.I. fissava udienza per il giorno 27 novembre 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Tempestivamente, in data 8.11.2024 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e rilevando, CP_1 sostanzialmente, l'assenza di profili di inadempimento a sé imputabili poiché la disinfestazione da blatte era stata effettuata a regola d'arte e tenuto comunque conto del fatto che la sanzione comminata da ATS era originata anche dalla rilevata assenza di idonee condizioni igienico sanitarie indipendenti dalla presenza delle blatte.
All'udienza del 27.11.2024 il G.I. tentava la conciliazione e, registrata la disponibilità delle parti alla valutazione di un'eventuale proposta conciliativa, la formulava con ordinanza riservata del 6.12.24, così congegnata: “parte resistente corrisponde a parte ricorrente complessivi € 1.650,00 CP_1 Parte_1
(milleseicentocinquanta/00) omnia, spese di lite compensate”, senza riconoscimento di alcuna responsabilità e con previsione che nessun ulteriore importo sarebbe stato dovuto tra le parti per i fatti di causa. Parte resistente aderiva alla proposta conciliativa, non anche parte ricorrente;
pertanto all'esito dell'udienza cartolare del 16.1.2025 il G.I. ritenuta la causa documentale, rigettava motivatamente le richieste istruttorie di entrambe le parti -tanto quelle di parte ricorrente, con richiesta di ctu e di prova orale, che di parte resistente, con richiesta di prova orale e di ordine di esibizione ex art. 210 cpc, e fissava udienza ex art. 281 terdecies- 281 sexies per il trattenimento in decisione del giudizio al 19 maggio 2025 ex art. 127 ter cpc
In tale data, preso atto delle note di trattazione scritta depositate da ambo le parti, con i rilevativi fogli di precisazione delle conclusioni, e ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva il fascicolo in decisione.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale (vieppiù, a quest'ultimo riguardo, tenuto conto dell'individuazione fatta in sede contrattuale ex art.12 condizioni generali di contratto), oltre che alla luce dell'art.19 cpc e tenuto conto che la sede legale di parte convenuta è in
Appiano Gentile, rientrante nel circondario del Tribunale di Como.
Altrettanto indubbia è la legittimazione attiva della ricorrente, e quella passiva del convenuto resistente.
4 La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con tempestiva costituzione di parte resistente.
Risulta esperito, seppur infruttuosamente, il tentativo di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda (doc.15 ricorrente).
III. La tesi di parte ricorrente a fondamento della propria domanda poggia, essenzialmente, sulla circostanza dell'affidamento fatto, a mezzo incarico ritualmente sottoscritto con per la risoluzione della CP_1 problematica concernente la presenza di blatte all'interno dei propri locali, presenza non debellata per ragioni non imputabili a che dunque chiede l'accertamento della responsabilità altrui e quantifica Parte_1
l'ammontare del danno risarcibile asseritamente subito lamentando voci tanto di danno emergente quanto di lucro cessante.
La sospensione dell'attività di parte ricorrente, cui vengono fatte discendere tutte le voci di danno, è dunque dalla stessa indicata quale conseguenza diretta della mancata eliminazione delle blatte, cui era onerata controparte.
Dalla condivisione o meno di tale argomentazione discende la fondatezza o meno della domanda.
Deve, tuttavia, prima incidentalmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare di parte resistente di intervenuta decadenza di controparte per aver svolto le proprie doglianze oltre il termine previsto dall'art. 6 del le condizioni generali di contratto (sub doc.4 Stop): tale disposizione, che prevede che “eventuali reclami o contestazioni inerenti agli interventi dovranno essere fatti entro il termine tassativo di quindici giorni”, e che porterebbe, secondo la tesi proposta, a ritenere fuori termine la doglianza di essendo stata Parte_1 CP_ svolta il 30.5.2019 (vds pec Avv. Borgonovo sub doc.5 ), risulta nulla per violazione del disposto dell'art. 1341 cc –prescindente dalla natura consumeristica di una delle parti- che priva di effetto, in ipotesi di mancata specifica approvazione per iscritto, delle condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, fra le altre “limitazioni di responsabilità, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”; ebbene, nel caso di specie, ictu oculi emerge come la clausola non sia stata oggetto di espressa sottoscrizione al doc.4, non essendovi distinte sottoscrizioni riguardo all'insieme delle condizioni contrattuali e riguardo all'art. 6, unica essendo la sottoscrizione, e considerato che nel contratto, doc.5, sono state richiamate genericamente tutti e dodici gli articoli di cui si compongono le condizioni generali di contratto, dunque con assenza di specificità del richiamo.
IV. Tornando pertanto al merito della controversia, la lettura del verbale di violazione amministrativa del
14.5.2019 n. 0027/19/050 del 14.6.2019 (pag. 4 doc. 6, per come depositato integralmente con nota del
27.11.24, giusta autorizzazione del G.I.) contenente il verbale del sopralluogo del 14.5.2019 n. LN1361-14059-
00, ed il provvedimento di sospensione (ibidem, pag.1-2), forniscono documentalmente le opportune risposte, senza necessità di compimento di attività istruttoria.
Da una parte, infatti, emerge come la sospensione dell'attività di produzione –e non anche della vendita e somministrazione di dolci da forno e di pasticceria “prodotti presso altri laboratori autorizzati”- dipenda dalla presenza, contestuale, e dunque non alternativa, di “presenza di infestanti” e di “assenza dei requisiti igienico
5 sanitari di cui all'art. 4 comma 2 allegato II del Reg.852/2004, necessari per lo svolgimento dell'attività di preparazione di generi alimentari e garantirne la sicurezza alimentare”.
Dunque non veniva rilevata soltanto la presenza di blatte, da cui sarebbe derivata (secondo la tesi attorea), come conseguenza, l'assenza dei requisiti igienico sanitari, ma anche quest'ultima carenza ex se, tanto è vero che la sospensione veniva disposta fino a quando non sarebbero stati garantiti i seguenti requisiti:
“
1.intervento di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzatture;
2 intervento di disinfestazione/bonifica dei locali tramite ditta specializzata comprovata da documentazione”.
Il richiamo a due diversi interventi quale condizione per la conclusione del periodo di sospensione costituisce ulteriore chiaro indice –anche alla luce della numerazione utilizzata, che richiama le due carenze constatate- della circostanza che non sia stata la presenza di blatte, e dunque la loro mancata disinfestazione, la causa unica della sospensione dell'attività; e pertanto non può essere imputata all'impresa resistente, senza ulteriori elementi di prova –la cui preclusione scatta già con l'atto introduttivo alla luce del rito scelto dal ricorrente- la responsabilità degli eventuali danni subiti, in difetto della prova (ed in presenza di gravi e coincidenti indici presuntivi contrari) che qualora, a contrario, l'attività di disinfestazione fosse stata compiuta a regola d'arte non sarebbero stati mossi rilievi al panificio e non sarebbero state irrogate sanzioni. Non si può pertanto invocare accertare la sussistenza di danni subiti da parte ricorrente quale “conseguenza immediata e diretta” – ex art. 1223 c.c- dell'attività di a prescindere dall'accertamento di una responsabilità di questa nella CP_1 presenza di infestanti
D'altra parte, infatti, non risulta provato, nei limiti del principio della c.d. preponderanza dell'evidenza (“più CP_ probabile che non”) che l'attività di non sia stata correttamente compiuta.
Va infatti osservato come tra il compimento del secondo intervento, quello urgente, datato 9.5.2025, giorno del primo sopralluogo ATS e della richiesta di parte ricorrente, e il giorno del secondo sopralluogo di ATS,
14.5.2025, siano intercorsi solo cinque giorni.
I tecnici della prevenzione effettuanti il sopralluogo riscontravano infatti la presenza di due esemplari di blatte vive in procinto di annidarsi e di nascondersi (nel locale panificazione all'interno di una botola), due blatte vive agonizzanti (di cui una nel servizio igienico del personale) e numerose altre blatte morte non rimosse (in tutta
l'attività).
Da quanto precede emerge come l'attività compiuta da abbia avuto un significativo successo, almeno CP_1 internamente, essendo state trovate all'interno dei locali (esternamente, si vedrà infra, la questione potrebbe anche essere diversa) solamente due blatte a fronte di una moltitudine (“numerose”) morte e due morenti: il gel utilizzato dalla resistente per il trattamento stava pertanto compiendo il suo effetto.
La presenza di insetti agonizzanti e, soprattutto, morti non eliminati, nella stragrande maggioranza dei presenti,
è invece evidente prova nella noncuranza da parte del panificio nel ripristinare i requisiti igienico sanitari minimi necessari, e già di per sé giustificante la sospensione e la sanzione pecuniaria irrogate.
Parte ricorrente non ha, del resto, potuto contestare le risultanze del verbale, redatto da pubblico ufficiale e dunque con il relativo valore previsto da legge;
né ha in qualche modo potuto giustificare la presenza di infestanti non rimossi. Ed anzi, nel verbale di ispezione del successivo 21 maggio 2019 si fa riferimento a pregresse “tracce di muffa”, nel frattempo “eliminate”, e intonaco, nel frattempo “ripristinato” che portano a presumere con ragionevole verosimiglianza che una settimana prima vi fossero appunto muffe e intonaco scrostato.
D'altronde la richiamata disposizione dell'allegato II del regolamento comunitario 852/2004 citato nel verbale di violazione amministrativa e nel provvedimento di sospensione non fa riferimento esclusivo alla presenza o
6 meno di animali infestanti e dunque il rinvio ad esso non preclude alla presenza, invero accertata, di profili igienici di inidonea tenuta dei locali.
Se quindi i presupposti per la sospensione risultano palesi, e palesemente dipendenti quantomeno anche da CP_ condizioni igienico sanitarie insufficienti, non può egualmente inferirsi che la prestazione compiuta da sia stata fattore ulteriore determinante la sanzione, unicamente sul presupposto della presenza delle due blatte;
anzitutto poiché non occorrono conoscenze di entomologia per apprezzare che gli effetti di disinfestazione si possano apprezzare anche a distanza di qualche giorno in più oltre i cinque trascorsi tra intervento e verifica, e poi dovendo potersi ipotizzare che alcuni esemplari riescano a sfuggire agli strumenti utilizzati in sede di disinfestazione, o che le uova si schiudano successivamente. D'altra parte la tecnica utilizzata dall'impresa terza chiamata successivamente –esca con gel, per come risultante dal contenuto del verbale di riapertura attività- CP_ non risulta differire da quella utilizzata da .
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere respinta.
V. Altro e diverso profilo, non oggetto di indagine alla luce delle effettive modalità di proposizione della CP_ domanda, sarebbe stata la verifica dell'esecuzione a regola d'arte da parte di della prestazione dovuta, nel suo complesso, indipendentemente dalla sanzioni comminate al rapportando la Parte_1 verificata presenza, ancora il 21.5.19, di “altissima infestazione nei pozzetti esterni pubblici su tutto il perimetro delle vetrine” (pag.2 verbale del 21.5.19 sub doc. 13 ) con l'oggetto del contratto del contratto n. 5/336 Parte_4 del 9.5.2019, concernente anche “area esterna: pozzetti fognati di pertinenza nel cortile interno” e “area esterna: lato ingresso principale- lato cortile interno” (doc.4 . Parte_1
Ma la verifica della corrispondenza o meno tra area oggetto di attività contrattualmente prevista e area di verifica della presenza degli infestanti esula dalla presente delibazione, non essendo stata la richiesta di danni svolta da parte ricorrente ex se, ma solo quale conseguenza dei provvedimenti dell'ATS, cioè sotto forma di danni conseguenti alle sanzioni comminate.
VI. Il rigetto nell'an della domanda determina ogni assorbimento di profili relativi al quantum.
Ad ogni buon conto si rileva come, in ogni caso, le voci costituenti risarcimento per lucro cessante, ovvero le voci sub IV e VI di cui al § I, relative, rispettivamente, alla perdita di incassi data dalla sospensione dell'attività commerciale relativamente al periodo 14-21 maggio 2019 (Euro 2.400,00) ed alla perdita degli guadagni derivati dal cliente (Euro 30.000,00), pari complessivamente all'85% dell'importo domandato, Parte_4 risultino del tutto sfornite di prova, non avendo parte ricorrente, nemmeno a seguito dei rilievi tempestivi di controparte (vds pag.11 memoria di costituzione) fornito elementi di calcolo specifico volti a ricostruire la correttezza della somma richiesta, che risulta indicata forfettariamente e senza possibilità di verificazione della verosimiglianza. Sul punto la richiesta di ctu svolta in coda all'atto introduttivo, e segnatamente a pag.11, risulta del tutto esplorativa, tanto più alla luce del compendio documentale e del rito scelto.
VII. Le ragioni che precedono determinano, in punto spese, la condanna di parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, e peraltro con irrilevanza della mancata adesione alla proposta conciliativa del G.I. ex art. 185 bis cpc, quanto agli effetti di cui all'art. 91 co.I cpc secondo periodo.
Esse vengono liquidate ai medi per le prime due fasi, ai minimi per quella decisionale -tenuto conto della minima attività difensiva in sede decisionale, meramente ripropositiva degli atti introduttivi, stante il rito scelto e l'assenza di istruttoria-, e senza riconoscimento di quella di trattazione, in assenza di istruttoria e delle
7 memorie ex art.281 duodecies cpc;
avuto riguardo allo scaglione inferiore (€ 5.200-26.000) a quello astrattamente applicabile (€ 26.000-52.000) tenendo conto del valore della domanda, ed ipotizzandone, invece, uno più coerente al valore della lite in ipotesi di fondatezza della domanda nell'an.
Non sussistono, certamente, i presupposti per la condanna di parte soccombente alla lite temeraria ex art. 96 cpc invocata da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con rito semplificato da
[...] nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, Parte_1 CP_1 così provvede:
Respinge, nell'an, per infondatezza, la domanda svolta da parte ricorrente.
Condanna, per l'effetto, , in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di Parte_1 lite in favore di in persona del l.r.p.t, che quantifica, complessivamente, in € 2.547,00 CP_1
(duemilacinquecentoquarantasette/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies -281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2653 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 20234, vertente:
TRA
(P.I. , con insegna ”), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante con sede in 23842 SI RI (Lc), Via Beniamino Appiani n. 15), Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Borgonovo del Foro di Como (C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecco via Ghislanzoni n.25 (pec:
Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(P.I. ) con sede in 22070 Appiano Gentile (Co), Via Mons. Crespi n. 7, pec CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Milvia Email_2
Negrini (C.F. del Foro di Como, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_2
22066 MA Comense (Co), Via XX Settembre n. 54 (pec: . Email_3
-resistente contumace-
Oggetto: risarcimento danno da responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
NEL MERITO: Previe le declaratorie del caso: accertata la responsabilità della e l'ammontare del danno patito dalla mancata CP_1 disinfestazione da parte della resistente, che allo stato così si quantifica in €.37.946,43, avendo riguardo:
1 alla sanzione amministrativa;
al costo di eliminazione delle blatte eseguito da Advance System;
al costo degli interventi infruttuosi della stessa;
CP_1
al costo dell'uscita dei tecnici dell' nel 2019; Parte_3
al valore della merce eliminata per ordine dell' ; Parte_3
al lucro cessante durante la chiusura dal 14.05.2019 al 21.05.2019;
alla perdita del cliente , Parte_4
fatta salva quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di giustizia, anche con quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c., per l'effetto: condannare la resistente in favore della ricorrente dell'accertato importo di danno in €.37.946,43 o della diversa minore o maggiore somma di giustizia e/o equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla diffida (10.09.2019) sino alla domanda e oltre interessi moratori ex art. 1284 c.4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario relative al grado e all'esperito procedimento di negoziazione assistita, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede, occorrendo, qualora l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse documentalmente istruita la presente causa, di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la ricorrente svolge attività di panificazione, di pasticceria e di caffetteria nell'esercizio commerciale in SI
RI (LC) alla Via B. Appiani n.15? 2) Vero che nel marzo 2019 la ricorrente incaricava la di intervenire nei locali dell'esercizio commerciale CP_1 Parte_2
” (laboratorio e negozio), per disinfestarli dalla presenza di esemplari di blatte orientali?
[...] 3) Vero che il costo dell'intervento di cui al punto che precede è stato pari ad €.176,90 (doc.3 che si mostra al teste)?
4) Vero che la ricorrente era già in rapporti contrattuali con la resistente sin dal maggio 2018 per la prevenzione da CP_1 infestazioni di topi e ratti (doc.2 che si mostra al teste)?
5) Vero che in data 08.05.2019 l'ATS Brianza, in occasione di un sopralluogo presso la sede della ricorrente, riscontrava ulteriormente la presenza di blatte?
6) Vero che in data 09 maggio 2019 la ricorrente stipulava con la il contratto di servizi n.05/336 per un ulteriore CP_1 intervento di disinfestazione contro insetti striscianti, ossia c.d. “blatte orientali”, presenti nel laboratorio al piano terra nonché nelle aree esterne dei pozzetti fognari di pertinenza del cortile interno e dell'ingresso principale nel cortile interno (doc.4 che si mostra al teste)?
7) Vero che il costo dell'intervento del 09.05.2019 è stato pari ad €.176,90 (doc.5 che si mostra al teste)?
8) Vero che in data 14 maggio 2019 l'ATS Brianza riscontrava nuovamente in loco la presenza di blatte e, conseguentemente, disponeva la temporanea sospensione dell'attività di produzione, comminava alla ricorrente una sanzione di €.2.000,00 e disponeva l'eliminazione di merce della ricorrente (doc.6 che si mostra al teste)?
9) Vero che l'attività del rimaneva sospesa dal 14 maggio 2019 al 21 maggio 2019 Parte_1 compresi, quando l'ATS Brianza, intervenuta successivamente in loco disponeva la riapertura dell'attività sospesa con verbale del 21.5.2019?
10) Vero che il giorno 14 maggio 2019, quando l'attività di laboratorio è stata forzatamente sospesa dall' a causa Parte_3 delle blatte, la ricorrente, ha dovuto eliminare i prodotti preparati presenti nell'abbattitore e nelle celle frigorifere?
11) Vero che è stata eliminata tutta la merce evidenziata nelle fatture acquisto maggio 2019 prodotte con il doc. 9 con che si mostra al teste, con una perdita di €.1.526,63 pari al costo della merce eliminata?
12) Vero che la ricorrente si vedeva costretta a rivolgersi ad una diversa impresa, ossia l'Advance System di UN IN, per l'eliminazione delle blatte stipulando il contratto in data 14.5.2019 (doc.11 che si mostra al teste?
13) Vero che il costo dell'intervento della Advance System di UN IN è stato pari ad Euro 1.464,00 (doc.12 che si mostra al teste)?
14) Vero che a seguito della sospensione dell'attività la ricorrente ha perso un proprio cliente, il , che ha ridotto Parte_4 gli ordini e si è successivamente rivolto ad altri fornitori?
2 15) Vero che la perdita del cliente è stata di €.2.500,00 mensili (doc. 10 che si mostra al teste – i documenti che Parte_4 si mostrano al teste attestano la contrazione degli acquisti da €.5.077,09, precedenti al maggio 2019, a €. 2.365,29 successivi al mese di maggio del 2019)? Si indicano a testimoni: Testimone_
▪ presso in SI RI alla via Beniamino Appiani n.15. Parte_1
▪ residente in [...]. Testimone_2
▪ residente in [...]11. Testimone_3
▪ residente in [...]. Tes_4
Si chiede, occorrendo, qualora l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse documentalmente istruita la presente causa, ammissione di
CTU diretta a:
▪ Accertare gli interventi necessari per eliminare le blatte orientali e il relativo costo;
▪ Accertare se l'intervento eseguito da come dedotto in contratto, fosse o meno idoneo a garantire il risultato di CP_1 eliminare le blatte orientali;
▪ Accertare l'ammontare del danno patito dalla mancata disinfestazione da parte della resistente con gli interventi effettuati nel 2019; in particolare accertare il quantum del danno sofferto avendo riguardo:
alla sanzione amministrativa;
al costo di eliminazione delle blatte eseguito da Advance System;
al costo degli interventi infruttuosi della stessa;
CP_1
al costo dell'uscita dei tecnici dell' nel 2019; Parte_3
al valore della merce eliminata per ordine dell' ; Parte_3
al lucro cessante durante la chiusura dal 14.05.2019 al 21.05.2019;
alla perdita del cliente ” Parte_4
per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare,
Nel merito:
rigettare ogni richiesta formulata dalla controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, anche ai sensi degli artt. 116, 91 e 96 c.p.c., come da nota spese allegata da intendersi indicativa, rimettendosi a diversa quantificazione, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche con quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c.
In via riconvenzionale:
condannare la parte ricorrente all'eventuale risarcimento per lite temeraria ex artt. 116, 91 e 96 c.p.c., che sarà ritenuta dovuto in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc iscritto a ruolo il 8.8.2024 (e dunque ricadente nell'ambito di applicazione di cui alla cd. Riforma Cartabia, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), (in seguito evocava in giudizio Parte_1 Parte_1
-con rito semplificato e pertanto previa fissazione di udienza da parte del Giudice-, chiedendo sentirne CP_1 accertare la responsabilità per i danni subiti da interventi da questa compiuti nei laboratori di panificazione e pasticceria in SI RI.
Deduceva infatti il ricorrente di aver richiesto, a più riprese, l'attività qualificata dell'impresa resistente
(disinfestazione animali infestanti), al fine di raggiungere l'obiettivo della disinfestazione di alcuni esemplari di blatte presenti all'interno del locale di svolgimento dell'attività commerciale di panificazione (laboratorio e negozio) in SI RI (LC).
3 Assumeva, in particolare, che, nonostante un primo incarico, conferito nel marzo 2019 ed eseguito in tre tempi fino al 12.4.2019, e un secondo, formalizzato con contratto servizi n.05/336 del 9.5.2019 ed eseguito il giorno stesso -dopo un primo controllo dell'ATS competente, che appunto aveva riscontrato la presenza degli insetti striscianti-, nondimeno la presenza delle blatte non veniva debellata e veniva riscontrata nuovamente da ATS
Brianza in sede di sopralluogo, cui seguiva la temporanea sospensione dell'attività di produzione e l'elevazione di una sanzione di € 2.000 nonché la condanna all'eliminazione fisica della merce. Ritenendo parte ricorrente evidente l'inadempimento di controparte rispetto all'obbligazione cui era tenuta, richiedeva pertanto il pagamento di €37.946,23, suddiviso nelle seguenti voci:
1. sanzione amministrativa per € 2.050,00
2. costo eliminazione blatte eseguito da impresa terza (Advance System) per € 1.464,00;
3. costo intervento non risolutivo Stop per € 353,80);
4. perdita cliente (stima per 1 anno), per €30.000,00; Parte_4
5. merce eliminata su indicazione ATS Brianza per €1.526,63;
6. mancato guadagno (dal 14 maggio al 21 maggio 2019 per €2.400,00
7. costo interventi successivi ATS Brianza per € 52,00
Con decreto del 24.9.2024 il sottoscritto G.I. fissava udienza per il giorno 27 novembre 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Tempestivamente, in data 8.11.2024 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e rilevando, CP_1 sostanzialmente, l'assenza di profili di inadempimento a sé imputabili poiché la disinfestazione da blatte era stata effettuata a regola d'arte e tenuto comunque conto del fatto che la sanzione comminata da ATS era originata anche dalla rilevata assenza di idonee condizioni igienico sanitarie indipendenti dalla presenza delle blatte.
All'udienza del 27.11.2024 il G.I. tentava la conciliazione e, registrata la disponibilità delle parti alla valutazione di un'eventuale proposta conciliativa, la formulava con ordinanza riservata del 6.12.24, così congegnata: “parte resistente corrisponde a parte ricorrente complessivi € 1.650,00 CP_1 Parte_1
(milleseicentocinquanta/00) omnia, spese di lite compensate”, senza riconoscimento di alcuna responsabilità e con previsione che nessun ulteriore importo sarebbe stato dovuto tra le parti per i fatti di causa. Parte resistente aderiva alla proposta conciliativa, non anche parte ricorrente;
pertanto all'esito dell'udienza cartolare del 16.1.2025 il G.I. ritenuta la causa documentale, rigettava motivatamente le richieste istruttorie di entrambe le parti -tanto quelle di parte ricorrente, con richiesta di ctu e di prova orale, che di parte resistente, con richiesta di prova orale e di ordine di esibizione ex art. 210 cpc, e fissava udienza ex art. 281 terdecies- 281 sexies per il trattenimento in decisione del giudizio al 19 maggio 2025 ex art. 127 ter cpc
In tale data, preso atto delle note di trattazione scritta depositate da ambo le parti, con i rilevativi fogli di precisazione delle conclusioni, e ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva il fascicolo in decisione.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale (vieppiù, a quest'ultimo riguardo, tenuto conto dell'individuazione fatta in sede contrattuale ex art.12 condizioni generali di contratto), oltre che alla luce dell'art.19 cpc e tenuto conto che la sede legale di parte convenuta è in
Appiano Gentile, rientrante nel circondario del Tribunale di Como.
Altrettanto indubbia è la legittimazione attiva della ricorrente, e quella passiva del convenuto resistente.
4 La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con tempestiva costituzione di parte resistente.
Risulta esperito, seppur infruttuosamente, il tentativo di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda (doc.15 ricorrente).
III. La tesi di parte ricorrente a fondamento della propria domanda poggia, essenzialmente, sulla circostanza dell'affidamento fatto, a mezzo incarico ritualmente sottoscritto con per la risoluzione della CP_1 problematica concernente la presenza di blatte all'interno dei propri locali, presenza non debellata per ragioni non imputabili a che dunque chiede l'accertamento della responsabilità altrui e quantifica Parte_1
l'ammontare del danno risarcibile asseritamente subito lamentando voci tanto di danno emergente quanto di lucro cessante.
La sospensione dell'attività di parte ricorrente, cui vengono fatte discendere tutte le voci di danno, è dunque dalla stessa indicata quale conseguenza diretta della mancata eliminazione delle blatte, cui era onerata controparte.
Dalla condivisione o meno di tale argomentazione discende la fondatezza o meno della domanda.
Deve, tuttavia, prima incidentalmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare di parte resistente di intervenuta decadenza di controparte per aver svolto le proprie doglianze oltre il termine previsto dall'art. 6 del le condizioni generali di contratto (sub doc.4 Stop): tale disposizione, che prevede che “eventuali reclami o contestazioni inerenti agli interventi dovranno essere fatti entro il termine tassativo di quindici giorni”, e che porterebbe, secondo la tesi proposta, a ritenere fuori termine la doglianza di essendo stata Parte_1 CP_ svolta il 30.5.2019 (vds pec Avv. Borgonovo sub doc.5 ), risulta nulla per violazione del disposto dell'art. 1341 cc –prescindente dalla natura consumeristica di una delle parti- che priva di effetto, in ipotesi di mancata specifica approvazione per iscritto, delle condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, fra le altre “limitazioni di responsabilità, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”; ebbene, nel caso di specie, ictu oculi emerge come la clausola non sia stata oggetto di espressa sottoscrizione al doc.4, non essendovi distinte sottoscrizioni riguardo all'insieme delle condizioni contrattuali e riguardo all'art. 6, unica essendo la sottoscrizione, e considerato che nel contratto, doc.5, sono state richiamate genericamente tutti e dodici gli articoli di cui si compongono le condizioni generali di contratto, dunque con assenza di specificità del richiamo.
IV. Tornando pertanto al merito della controversia, la lettura del verbale di violazione amministrativa del
14.5.2019 n. 0027/19/050 del 14.6.2019 (pag. 4 doc. 6, per come depositato integralmente con nota del
27.11.24, giusta autorizzazione del G.I.) contenente il verbale del sopralluogo del 14.5.2019 n. LN1361-14059-
00, ed il provvedimento di sospensione (ibidem, pag.1-2), forniscono documentalmente le opportune risposte, senza necessità di compimento di attività istruttoria.
Da una parte, infatti, emerge come la sospensione dell'attività di produzione –e non anche della vendita e somministrazione di dolci da forno e di pasticceria “prodotti presso altri laboratori autorizzati”- dipenda dalla presenza, contestuale, e dunque non alternativa, di “presenza di infestanti” e di “assenza dei requisiti igienico
5 sanitari di cui all'art. 4 comma 2 allegato II del Reg.852/2004, necessari per lo svolgimento dell'attività di preparazione di generi alimentari e garantirne la sicurezza alimentare”.
Dunque non veniva rilevata soltanto la presenza di blatte, da cui sarebbe derivata (secondo la tesi attorea), come conseguenza, l'assenza dei requisiti igienico sanitari, ma anche quest'ultima carenza ex se, tanto è vero che la sospensione veniva disposta fino a quando non sarebbero stati garantiti i seguenti requisiti:
“
1.intervento di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzatture;
2 intervento di disinfestazione/bonifica dei locali tramite ditta specializzata comprovata da documentazione”.
Il richiamo a due diversi interventi quale condizione per la conclusione del periodo di sospensione costituisce ulteriore chiaro indice –anche alla luce della numerazione utilizzata, che richiama le due carenze constatate- della circostanza che non sia stata la presenza di blatte, e dunque la loro mancata disinfestazione, la causa unica della sospensione dell'attività; e pertanto non può essere imputata all'impresa resistente, senza ulteriori elementi di prova –la cui preclusione scatta già con l'atto introduttivo alla luce del rito scelto dal ricorrente- la responsabilità degli eventuali danni subiti, in difetto della prova (ed in presenza di gravi e coincidenti indici presuntivi contrari) che qualora, a contrario, l'attività di disinfestazione fosse stata compiuta a regola d'arte non sarebbero stati mossi rilievi al panificio e non sarebbero state irrogate sanzioni. Non si può pertanto invocare accertare la sussistenza di danni subiti da parte ricorrente quale “conseguenza immediata e diretta” – ex art. 1223 c.c- dell'attività di a prescindere dall'accertamento di una responsabilità di questa nella CP_1 presenza di infestanti
D'altra parte, infatti, non risulta provato, nei limiti del principio della c.d. preponderanza dell'evidenza (“più CP_ probabile che non”) che l'attività di non sia stata correttamente compiuta.
Va infatti osservato come tra il compimento del secondo intervento, quello urgente, datato 9.5.2025, giorno del primo sopralluogo ATS e della richiesta di parte ricorrente, e il giorno del secondo sopralluogo di ATS,
14.5.2025, siano intercorsi solo cinque giorni.
I tecnici della prevenzione effettuanti il sopralluogo riscontravano infatti la presenza di due esemplari di blatte vive in procinto di annidarsi e di nascondersi (nel locale panificazione all'interno di una botola), due blatte vive agonizzanti (di cui una nel servizio igienico del personale) e numerose altre blatte morte non rimosse (in tutta
l'attività).
Da quanto precede emerge come l'attività compiuta da abbia avuto un significativo successo, almeno CP_1 internamente, essendo state trovate all'interno dei locali (esternamente, si vedrà infra, la questione potrebbe anche essere diversa) solamente due blatte a fronte di una moltitudine (“numerose”) morte e due morenti: il gel utilizzato dalla resistente per il trattamento stava pertanto compiendo il suo effetto.
La presenza di insetti agonizzanti e, soprattutto, morti non eliminati, nella stragrande maggioranza dei presenti,
è invece evidente prova nella noncuranza da parte del panificio nel ripristinare i requisiti igienico sanitari minimi necessari, e già di per sé giustificante la sospensione e la sanzione pecuniaria irrogate.
Parte ricorrente non ha, del resto, potuto contestare le risultanze del verbale, redatto da pubblico ufficiale e dunque con il relativo valore previsto da legge;
né ha in qualche modo potuto giustificare la presenza di infestanti non rimossi. Ed anzi, nel verbale di ispezione del successivo 21 maggio 2019 si fa riferimento a pregresse “tracce di muffa”, nel frattempo “eliminate”, e intonaco, nel frattempo “ripristinato” che portano a presumere con ragionevole verosimiglianza che una settimana prima vi fossero appunto muffe e intonaco scrostato.
D'altronde la richiamata disposizione dell'allegato II del regolamento comunitario 852/2004 citato nel verbale di violazione amministrativa e nel provvedimento di sospensione non fa riferimento esclusivo alla presenza o
6 meno di animali infestanti e dunque il rinvio ad esso non preclude alla presenza, invero accertata, di profili igienici di inidonea tenuta dei locali.
Se quindi i presupposti per la sospensione risultano palesi, e palesemente dipendenti quantomeno anche da CP_ condizioni igienico sanitarie insufficienti, non può egualmente inferirsi che la prestazione compiuta da sia stata fattore ulteriore determinante la sanzione, unicamente sul presupposto della presenza delle due blatte;
anzitutto poiché non occorrono conoscenze di entomologia per apprezzare che gli effetti di disinfestazione si possano apprezzare anche a distanza di qualche giorno in più oltre i cinque trascorsi tra intervento e verifica, e poi dovendo potersi ipotizzare che alcuni esemplari riescano a sfuggire agli strumenti utilizzati in sede di disinfestazione, o che le uova si schiudano successivamente. D'altra parte la tecnica utilizzata dall'impresa terza chiamata successivamente –esca con gel, per come risultante dal contenuto del verbale di riapertura attività- CP_ non risulta differire da quella utilizzata da .
Per le ragioni che precedono la domanda deve essere respinta.
V. Altro e diverso profilo, non oggetto di indagine alla luce delle effettive modalità di proposizione della CP_ domanda, sarebbe stata la verifica dell'esecuzione a regola d'arte da parte di della prestazione dovuta, nel suo complesso, indipendentemente dalla sanzioni comminate al rapportando la Parte_1 verificata presenza, ancora il 21.5.19, di “altissima infestazione nei pozzetti esterni pubblici su tutto il perimetro delle vetrine” (pag.2 verbale del 21.5.19 sub doc. 13 ) con l'oggetto del contratto del contratto n. 5/336 Parte_4 del 9.5.2019, concernente anche “area esterna: pozzetti fognati di pertinenza nel cortile interno” e “area esterna: lato ingresso principale- lato cortile interno” (doc.4 . Parte_1
Ma la verifica della corrispondenza o meno tra area oggetto di attività contrattualmente prevista e area di verifica della presenza degli infestanti esula dalla presente delibazione, non essendo stata la richiesta di danni svolta da parte ricorrente ex se, ma solo quale conseguenza dei provvedimenti dell'ATS, cioè sotto forma di danni conseguenti alle sanzioni comminate.
VI. Il rigetto nell'an della domanda determina ogni assorbimento di profili relativi al quantum.
Ad ogni buon conto si rileva come, in ogni caso, le voci costituenti risarcimento per lucro cessante, ovvero le voci sub IV e VI di cui al § I, relative, rispettivamente, alla perdita di incassi data dalla sospensione dell'attività commerciale relativamente al periodo 14-21 maggio 2019 (Euro 2.400,00) ed alla perdita degli guadagni derivati dal cliente (Euro 30.000,00), pari complessivamente all'85% dell'importo domandato, Parte_4 risultino del tutto sfornite di prova, non avendo parte ricorrente, nemmeno a seguito dei rilievi tempestivi di controparte (vds pag.11 memoria di costituzione) fornito elementi di calcolo specifico volti a ricostruire la correttezza della somma richiesta, che risulta indicata forfettariamente e senza possibilità di verificazione della verosimiglianza. Sul punto la richiesta di ctu svolta in coda all'atto introduttivo, e segnatamente a pag.11, risulta del tutto esplorativa, tanto più alla luce del compendio documentale e del rito scelto.
VII. Le ragioni che precedono determinano, in punto spese, la condanna di parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, e peraltro con irrilevanza della mancata adesione alla proposta conciliativa del G.I. ex art. 185 bis cpc, quanto agli effetti di cui all'art. 91 co.I cpc secondo periodo.
Esse vengono liquidate ai medi per le prime due fasi, ai minimi per quella decisionale -tenuto conto della minima attività difensiva in sede decisionale, meramente ripropositiva degli atti introduttivi, stante il rito scelto e l'assenza di istruttoria-, e senza riconoscimento di quella di trattazione, in assenza di istruttoria e delle
7 memorie ex art.281 duodecies cpc;
avuto riguardo allo scaglione inferiore (€ 5.200-26.000) a quello astrattamente applicabile (€ 26.000-52.000) tenendo conto del valore della domanda, ed ipotizzandone, invece, uno più coerente al valore della lite in ipotesi di fondatezza della domanda nell'an.
Non sussistono, certamente, i presupposti per la condanna di parte soccombente alla lite temeraria ex art. 96 cpc invocata da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con rito semplificato da
[...] nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, Parte_1 CP_1 così provvede:
Respinge, nell'an, per infondatezza, la domanda svolta da parte ricorrente.
Condanna, per l'effetto, , in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di Parte_1 lite in favore di in persona del l.r.p.t, che quantifica, complessivamente, in € 2.547,00 CP_1
(duemilacinquecentoquarantasette/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
8