CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1213/2020 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.6.2020, vertente
TRA
con sede in , Piazza Salimbeni Parte_1 Pt_1
3, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena Cont
, Gruppo IVA partita iva , in persona del suo P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale, avv. rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Controparte_2
Sorgato, con domicilio eletto presso il difensore, in Padova, Galleria dei Borromeo n.
3, appellante principale/resistente in primo grado
E
con sede legale in MP (PD), via Borgo Padova n. Controparte_3
30, codice fiscale e partita iva in persona del Presidente del Consiglio P.IVA_3 di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Sartori, con domicilio eletto CP_4 presso il difensore, in Padova, via G.B. Ricci, n. 6/B, appellata e appellante incidentale/attrice in primo grado avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza decisoria emessa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Padova in data 18.5.2020 a definizione del procedimento di primo grado n. 2780/2015 R.G. Tribunale Padova, promosso da nei Controparte_3
1 confronti di (già Parte_1 Controparte_5 con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 26.3.2015; causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza del 19.12.2024 – tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in PCT – in relazione alle seguenti conclusioni precisate dalle parti costituite: conclusioni di parte appellante principale ( : Parte_1
“Nel merito, in via principale: 1) in totale riforma dell'ordinanza decisoria del
Tribunale di Padova resa all'esito del giudizio ex art. 702-bis c.p.c. n. 2780/2015 R.G.
e comunicata in data 18.5.2020, rigettare le domande formulate da Controparte_3 in quanto inammissibili e infondate per i motivi esposti in atti;
2) in ragione della riforma dell'ordinanza gravata porre le spese legali del giudizio di primo grado e le spese di C.T.U. a carico di o in subordine disporne la compensazione. Controparte_3
Nel merito, in via subordinata: 3) in parziale riforma dell'ordinanza decisoria del
Tribunale di Padova resa all'esito del giudizio ex art. 702-bis c.p.c. n. 2780/2015 R.G.
e comunicata in data 18.5.2020, rideterminare il saldo del conto corrente n. 3864S
(già n. 38647) secondo i criteri esposti in atti;
4) in ragione della riforma parziale dell'ordinanza gravata, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle spese legali liquidate nel giudizio di primo grado e porre le spese di C.T.U. del giudizio di primo grado parzialmente a carico di In ogni caso: 5) con vittoria di spese Controparte_3
e competenze. In via istruttoria: 6) si reiterano le richieste di modifica e/o integrazione del quesito peritale già formulate con note di trattazione del 26.04.2023, punti sub a)-f), chiedendo che il C.T.U. venga chiamato a modificare e integrare il proprio elaborato secondo i criteri ivi indicati;
7) in subordine, con riferimento alla
Relazione peritale depositata in data in data 4.10.2023, si chiede che il C.T.U. sia chiamato a rettificare il proprio elaborato secondo quanto esposto nelle note di trattazione del 25.10.2023”. conclusioni di parte appellata e appellante incidentale ( : Controparte_3
“In via pregiudiziale: rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dalla appellante in quanto infondata in fatto è in diritto per i motivi esposti in Atti. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1 ai sensi degli articoli 342 e/o 348-bis c.p.c. per le ragioni esposte in atti. Nel merito: rigettarsi l'appello proposto da per le ragioni Parte_1 esposte in atti. In via di appello incidentale: accertarsi che il saldo del conto corrente per cui è causa, ricalcolato alla data del 31 maggio 2014, come indicato nell'elaborato
2 peritale integrativo redatto dal C.T.U. in sede di appello con data 3 ottobre 2023, è pari a euro 136.700,60, ovvero, in via subordinata, a euro 75.267,94 a credito del correntista e, per l'effetto: - condannarsi la CA convenuta a pagare a CP_3 la complessiva somma di euro 136.700,60 o, in subordine, di euro 75.267,94,
[...]
o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ., al tasso legale dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo. In via istruttoria: - rigettarsi l'istanza avversaria di integrazione della C.T.U. per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui sia accolta la summenzionata istanza istruttoria avversaria, pronunciarsi ordinanza per l'esibizione di tutta la documentazione contabile dalla data di apertura del rapporto di conto corrente ex art. 210 c.p.c. 119 T.U.B. e, nello specifico, gli estratti conti dall'apertura del conto corrente per cui è causa al
31.5.2014. In ogni caso: con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di . Controparte_3
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 26.3.2015, la società CP_3 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Padova
[...] Parte_1
(già lamentando, con riferimento al conto
[...] Controparte_5 corrente n. 38647 (poi rinumerato 3864/S, 3864.72, 3864.50) dalla stessa acceso in data 3 novembre 1994 presso la filiale di MP (PD) della Controparte_6
(poi e quindi ,
[...] Controparte_7 Controparte_5
l'applicazione da parte dell'istituto di credito di: i) interessi ultralegali, oneri e spese in mancanza di una valida pattuizione scritta nel contratto di conto corrente;
ii) interessi anatocistici illegittimi, sia per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, sia per il periodo successivo;
iii) commissioni di massimo scoperto e commissioni di istruttoria veloce nulle in quanto indeterminate;
iv) interessi passivi usurari;
v) valute illegittimamente antergate e postergate, concludendo nei seguenti termini: “in via principale di merito: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli addebiti per interessi passivi, o per competenze analoghe, effettuati sul conto corrente della narrativa che precede in costanza di rapporto ex art. 1284, comma 3, c.c., e per l'effetto condannarsi la CA convenuta alla restituzione alla ricorrente di quanto illegittimamente addebitato e percepito per competenze, spese, commissioni ed interessi solo asseritamente convenzionali, maggiorato degli interessi legali, dalla
3 data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo e/o comunque previa rideterminazione del saldo dare/avere del conto corrente di cui è causa;
in ulteriore via principale di merito: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, accertarsi e dichiararsi
l'illegittimità e/o nullità delle operazioni di capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori e delle altre remunerazioni pretese dalla CA, per contrasto con norme imperative;
previa rideterminazione dell'esatto saldo dare/avere del conto corrente per cui è causa, condannarsi la CA convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
in ulteriore via principale di merito: accertarsi e dichiararsi
l'illegittimità di ogni capitalizzazione a debito della commissione di massimo scoperto per mancanza di un valido accordi o per l'indeterminabilità della stessa e comunque per assenza di causa nell'ipotesi di una pattuizione da ritenersi valida o ancora per nullità, ex art.
2-bis, comma 1, della legge 2/2009, nonché ex art. 117-bis del D.L.gs
n. 385 del 1993 e, per l'effetto, previa ricontabilizzazione dell'effettivo saldo dare avere relativo al conto corrente predetto, condannarsi la CA convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, maggiorate degli interessi negativi, oltre interessi legali creditori in favore di parte attrice dalla data dei singoli addebiti sino all'effettivo soddisfo;
in ulteriore via principale di merito: previo accertamento del tasso effettivo globale (TEG) dell'indicato rapporto CArio, accertare e dichiarare la contestuale violazione della legge n. 108/1996 circa gli elementi integrativi del reato di usura di cui all'art. 644 c.p. ferma l'applicazione del comma 2 art. 331 c.p.c. in relazione all'art. 644 c.p.: dichiararsi in applicazione del comma 2 art. 1815 c.c. non dovuto dall'attrice alcun interesse a qualsiasi titolo addebitato e preteso dalla CA convenuta e per l'effetto condannarsi la convenuta
a restituire alla società attrice la somma che eventualmente emergerà a seguito dell'istruttoria o in subordine accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346 2697 e 1418 comma 2 c.c. degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e disporsi
l'applicazione ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 3 degli interessi sul saggio legale tempo per tempo vigente;
in ulteriore via principale di merito: accertarsi e dichiararsi la nullità, l'invalidità, l'illegittimità ed inefficacia delle commissioni di istruttoria urgente e c.i.v. per mancanza di pattuizione delle medesime e per l'assoluta indeterminatezza, in conseguenza dichiarare la non applicabilità delle suddette convenzioni al rapporto intercorrente tra le parti, con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme eventualmente addebitate a tale titolo nelle more del giudizio, oltre interessi legali creditori in favore di parte attrice dalla data dei singoli
4 addebiti sino all'effettivo soddisfo;
in ulteriore via principale di merito: accertarsi e dichiararsi la prassi relativa al gioco delle valute nulla o in quanto non espressamente pattuita in contatto, o in quanto non sufficientemente determinata come invece è richiesto ai sensi dell'art. 1284 cc 3° comma, o in quanto non sufficientemente determinata o determinabile rispetto all'oggetto del contratto, o in quanto nulla perché usuraria e pertanto non dovuta ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. in quanto calcolata alla stregua di un corrispettivo per la remunerazione del credito e pertanto sottoposta all'applicazione della disciplina degli interessi usurari”.
2. si costituiva ritualmente in causa con comparsa di risposta Controparte_8 depositata in pct il 28.9.2015 con la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea, trattandosi di un rapporto di conto corrente ancora aperto al momento della presentazione della domanda;
sollevando l'eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese di ricalcolo e di restituzione relative ad addebiti seguiti da rimesse solutorie in data anteriore al 28.11.2004, data della diffida stragiudiziale inviata dalla società alla CA;
nel merito, prendendo posizione sulle contestazioni e pretese avanzate dalla ricorrente, che chiedeva respingersi in accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare di merito: 1) dichiarare l'avvenuta prescrizione con riferimento alle domande relative ad addebiti e/o pagamenti anteriori al 28.11.2004, secondo quanto esposto in narrativa. Nel merito, in via principale: 2) rigettarsi le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa. In via subordinata, 3) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta la restituzione in favore dell'attrice di qualsivoglia somma:
(i) compensarsi il credito restitutorio dell'attrice, sino al corrispondente ammontare, con il credito della al pagamento del saldo del conto corrente;
(ii) non Pt_1 sussistendo alcuna mala fede in capo alla convenuta, calcolarsi gli interessi al Pt_1 tasso legale facendoli decorrere dalla data della domanda, e non da quella dell'avvenuto pagamento. In via istruttoria: 4) rigettarsi le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili perché esplorative. In ogni caso, 5) con vittoria di spese e competenze”.
3. Senza mutamento del rito la causa veniva istruita a mezzo di C.T.U. contabile, svolta in relazione al seguente quesito: “Verifichi il c.t.u., nell'ambito del rapporto intercorso tra le parti, l'eventuale applicazione di interessi anatocistici, usurari, ultralegali oltre che l'applicazione di commissione di massimo scoperto e di antergazione e/o postergazione di valute, ogni altra competenza non pattuita, interessi attivi non accreditati. Nell'eventualità determini il saldo dare/avere fra le
5 parti tenendo conto di interessi attivi non accreditati ed eliminando gli effetti derivanti dall'applicazione di interessi anatocistici, usurari, ultralegali, commissioni di massimo scoperto, antergazione/postergazione di valute, competenze non pattuite. Per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge antiusura – verifichi il c.t.u. che il tasso degli interessi concretamente applicato non superi di volta in volta il tasso soglia antiusura e, in caso positivo, sostituisca il predetto tasso con quello soglia antiusura
o, se il superamento sia avvenuto per modificazioni del tasso apportate unilateralmente dalla CA o in base a pattuizioni successive all'entrata in vigore della predetta legge, consideri non dovuto alcun interesse;
nel valutare il superamento del tasso soglia antiusura consideri qualsiasi “commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito” come testualmente disposto dalla legge 108/96”. All'udienza di conferimento dell'incarico del 5.5.2016, il quesito veniva così integrato: “Verifichi [il c.t.u.] che l'eventuale pattuizione di cms non risulti generica o indeterminata, con le conseguenze del caso;
dispone che il c.t.u. tenga altresì conto dell'eccepita prescrizione, formulando allo scopo una doppia ipotesi”, integrato all'udienza del 20.11.2016 richiedendosi al consulente tecnico di effettuare il computo del TEG secondo i criteri previsti nelle
“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia. Sulla base di tali criteri direttivi il C.T.U. sviluppava quattro ipotesi di ricalcolo del saldo alla data del 31.5.2014 (data dell'ultimo e/c valutabile depositato in causa), pervenendo ai seguenti risultati: i) applicando la formula c.d. di matematica finanziaria per la verifica dell'usura, senza tenere conto dell'intervenuta prescrizione, il saldo è stato rideterminato nella misura di € 165.802,60 a favore della soc. correntista (ipotesi “Alfa 1”); ii) valorizzando invece l'eccezione di prescrizione e facendo applicazione delle medesime modalità di verifica, il saldo è stato rideterminato nell'importo di € 89.011,68, sempre a credito della correntista (ipotesi “Alfa 2”); iii) applicando la formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti ratione temporis e senza tenere conto dell'intervenuta prescrizione, il saldo è stato rideterminato nella misura di € 129.690,12 in favore del correntista (ipotesi “Beta 1”); iv) valorizzando invece l'eccezione di prescrizione, le medesime modalità di verifica hanno condotto a individuare il saldo nell'importo di €
73.431,62 (“ipotesi Beta 2”).
4. Il giudizio di primo grado è stato definito con l'ordinanza decisoria qui impugnata, con la quale il giudice:
1) ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione proposta dalla ricorrente;
6 2) ha accolto la domanda di accertamento del rapporto di dare/avere tra le parti, dichiarando per l'effetto che alla data del 31.5.2014 il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 3864S era pari a + € 73.431,62 a credito della correntista;
3) ha condannato la a rifondere all'attrice le spese di lite (liquidate in € Pt_1
13.430,00 per compensi ed € 296,00 per anticipazioni, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge) e posto in via definitiva a carico dell'istituto le spese di C.T.U., nello specifico argomentando la decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
a) ha ritenuto inammissibile la domanda attorea di ripetizione dell'indebito siccome proposta a “conto aperto”;
b) ha rigettato l'eccezione di inammissibilità formulata dalla CA con riguardo alla domanda di rideterminazione e rettifica del conto;
c) ha ritenuto, in relazione all'eccezione di inammissibilità della domanda di ricostruzione del rapporto dare/avere per effetto della inadeguatezza delle produzioni attoree, che le carenze riscontrate nella documentazione prodotta dalla società ricorrente non ostassero all'accoglimento della domanda, risultando comunque attendibile la ricostruzione contabile svolta dal C.T.U. con riguardo ai periodi effettivamente documentati;
d) quanto all'eccezione di prescrizione ha valorizzato, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie registrate sul rapporto controverso fino al 28.11.2004, le risultanze della relazione peritale, che ha ricostruito un affidamento in via di fatto desunto sulla base di “quanto riportato nei contratti e nelle indicazioni degli estratti conto”;
e) ha ritenuto nel merito:
- l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intero arco temporale oggetto di analisi. In particolare, è stata esclusa l'applicabilità delle modalità semplificate di adeguamento al disposto dell'art. 7 della Delibera CICR
9.2.200 in quanto le condizioni di capitalizzazione successive alla sua entrata in vigore dovevano ritenersi peggiorative rispetto alle precedenti, richiedendosi, quindi, la sottoscrizione di una nuova pattuizione ad hoc, che nel caso di specie era mancata.
Ha disposto l'espunzione degli effetti anatocistici anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della riforma dell'art. 120 TUB operata dalla L. 27.12.2013, n.
147, ossia dall'1.1.2014, ritenendo immediatamente cogente il divieto di anatocismo ivi previsto;
- l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto (CMS)
e di commissione di istruttoria veloce (CIV). In particolare, ha ritenuto nulla la
7 clausola relativa alla prima sotto il profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto, dal momento che nel contratto di apertura di credito dell'8.7.2005 (doc. 5 della CA) era stata evidenziata la sola componente percentuale;
quanto alla CIV ha invece ritenuto la radicale insussistenza di una corrispondente pattuizione “essendosi la CA limitata a un generico richiamo alla possibilità di introdurre la commissione in parola attraverso il meccanismo della ius variandi” (pag. 14-15 dell'Ordinanza). Ha, pertanto, disposto lo storno degli addebiti relativi ad entrambe le voci di costo per l'intero periodo oggetto di analisi;
- validamente pattuiti gli interessi ultralegali, risultando il tasso convenzionale dalla documentazione contrattuale, e conseguentemente rigettato la domanda di nullità avanzata dalla correntista ai sensi dell'art. 117, co. 7, TUB;
- sussistente il superamento del tasso soglia d'usura limitatamente ai trimestri successivi alle modifiche unilateralmente disposte dalla CA, e quindi con riguardo: al quarto trimestre 2004, al primo trimestre 2005, al primo e secondo trimestre 2009,
a tutti i trimestri del 2010 e del 2011, nonché al primo trimestre 2012. In conseguenza di tale superamento, nella rettifica del saldo del conto corrente sono stati azzerati tutti gli interessi passivi, le commissioni e le spese in applicazione della disposizione di cui all'art. 1815, co. 2, c.c.
5. Ha proposto appello (principale) con riferimento alle parti della CP_8 decisione nelle quali il giudice:
a) ha ritenuto ammissibile l'azione di accertamento del saldo intermedio del rapporto n. 3864S (già 38647) pur in mancanza del presupposto sostanziale della chiusura del conto al momento dell'introduzione del giudizio e in assenza di un'autonoma domanda della ricorrente;
b) ha ritenuto il conto come affidato di fatto nella verifica delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione;
c) ha ritenuto attendibile la ricostruzione contabile operata dal C.T.U. nonostante la mancanza degli estratti conto per interi periodi di svolgimento del rapporto;
d) ha accolto la ricostruzione del tasso soglia fatta dal C.T.U. sulla base di criteri diversi da quelli contenuti nelle pertinenti istruzioni della Banca d'Italia;
e) ha ritenuto l'illegittimità della pratica anatocistica anche successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000 pur avendo la CA comunicato alla società cliente l'adeguamento alle condizioni previste nella Delibera, sia mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia tramite comunicazione diretta, nonché,
8 successivamente al 31.12.2013, valutando la novella immediatamente cogente a prescindere dalla adozione di una nuova Delibera del CICR;
f) ha ritenuto illegittima la Commissione di AS TO siccome indeterminata ai sensi dell'art. 1346 c.c. in quanto prevista solo nel suo valore percentuale nel contratto del 8.7.2005;
g) ha ritenuto l'illegittimità dell'applicazione di date valuta difformi da quelle contabili, così implicitamente rigettando l'eccezione di decadenza formulata della CA ex art. 1832 c.c.;
h) ha, per l'effetto, accertato che il saldo del conto corrente alla data del 31.5.2014
è pari ad euro 73.431,62 a credito della società correntista e condannato la CA alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di C.T.U., chiedendo – previa inibitoria – che in totale riforma dell'ordinanza decisoria impugnata:
1) sia dichiarata inammissibile l'azione di accertamento/rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3864S alla data del 31.5.2014, in quanto proposta a conto ancora aperto;
2) sia dichiarato il vizio di ultrapetizione con riferimento all'accoglimento della domanda di accertamento/rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3864S, in quanto non autonomamente formulata dalla società in primo grado;
3) per la denegata ipotesi in cui l'azione di ripetizione della ricorrente fosse ritenuta ammissibile, sia rideterminato il saldo del conto corrente secondo i seguenti criteri: a) siano mantenuti fermi per prescrizione tutti gli addebiti contestati anteriori al 28.11.2004 (ossia anteriori ai dieci anni antecedenti alla notifica della domanda di mediazione che ha preceduto l'instaurazione della causa di primo grado) seguiti da rimesse solutorie antecedenti a tale data, qualificate come tali considerando il conto come non affidato;
b) la verifica del rispetto del tasso soglia sia effettuata determinando il TEG sulla base delle istruzioni di Banca d'Italia; c) sia mantenuta ferma l'applicazione della capitalizzazione trimestrale a far data dall'1.7.2000 in ragione dell'avvenuto adeguamento alla Delibera CICR del 9.2.2000 ai sensi dell'art. 7 della stessa e anche successivamente al 31.12.2013; d) siano mantenuti fermi gli addebiti registrati sul conto a titolo di commissione di massimo scoperto in quanto pattuita nel conto corrente del 3.11.1994; e) siano mantenuti parimenti fermi gli addebiti registrati in conto a titolo di commissione di istruttoria veloce quantomeno a far data dal contratto di apertura di credito in c/c dell'8.7.2005; f) siano mantenute ferme le date valuta, essendo controparte decaduta dalla relativa domanda;
9 4) per effetto della riforma integrale, o anche solo parziale, dell'ordinanza impugnata, vengano conseguentemente riformati: - il capo di condanna alle spese di lite;
- il capo con il quale è stata posta in via definitiva a carico della CA la spesa della C.T.U.
6. La società appellata si è costituita tempestivamente con comparsa di risposta depositata il 9.10.2020, chiedendo, in via preliminare il rigetto dell'istanza di inibitoria, nel merito prendendo posizione sui motivi di impugnazione e chiedendone per l'effetto il rigetto e proponendo a propria volta appello incidentale in relazione:
i) alla statuizione di rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito, sul presupposto che il c/c alla data della pronuncia dell'ordinanza decisoria risultava chiuso, sicché era venuta meno la causa di improcedibilità;
ii) alla ritenuta validità degli interessi ultralegali, sul presupposto che, diversamente da quanto immotivatamente ritenuto dal giudice, la documentazione in atti non conteneva tale indicazione;
iii) al trattamento delle valute, fondandosi la decisione in parte qua su un documento erroneamente valutato, sicché la disciplina convenzionale delle valute avrebbe dovuto decorrere quantomeno dal 2.11.2009; iv) alle modalità di verifica del superamento del tasso soglia, dovendo procedersi alla relativa verifica utilizzando la formula c.d. “omnicomprensiva”, pervenendo al risultato indicato dal C.T.U. sub ipotesi Alfa 1;
v) alla ritenuta ritualità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CA, da ritenersi invece solo genericamente sollevata, e comunque infondata, dovendo ritenersi il conto affidato fin dal 1996, concludendo nei seguenti termini: “In via pregiudiziale: rigettare l'istanza ex art. 283
c.p.c. proposta dalla appellante in quanto infondata in fatto è in diritto per i motivi esposti in atti. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da ai sensi degli articoli 342 e/o 348-bis c.p.c. Parte_1 per le ragioni esposte in atti. Nel merito: rigettarsi l'appello proposto da
[...] per le ragioni esposte in atti. In via di appello incidentale: Parte_1 accertarsi che il saldo del conto corrente per cui è causa ricalcolato al 31.05.2014 è pari ad euro 165.802,60 a credito della correntista e, per l'effetto: - condannarsi la CA convenuta a pagare a la complessiva somma di Euro Controparte_3
165.802,60 al 31.05.2014, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo. In via istruttoria: - rigettarsi l'istanza avversaria di integrazione della CTU
10 per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui sia accolta la summenzionata istanza istruttoria avversaria, pronunciarsi ordinanza per
l'esibizione di tutta la documentazione contabile dalla data di apertura del rapporto di conto corrente ex art. 210 c.p.c. 119 T.U.B. e, nello specifico, gli estratti conti dall'apertura del conto corrente per cui è causa al 31.05.2014. In ogni caso: con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di . Controparte_3
7. Respinta l'istanza di inibitoria, precisate le conclusioni e trattenuta in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di procedere, mediante integrazione della
C.T.U., ad un approfondimento istruttorio sul seguente quesito: “Il C.T.U., letti gli atti di causa;
tenuto conto delle risultanze dei precedenti elaborati peritali aventi ad oggetto la rideterminazione, alla data del 31.5.2014, del saldo del conto corrente n.
3864 7 (poi S), nonché delle seguenti indicazioni, sulla base delle quali l'accertamento
e il ricomputo del conto vanno aggiornati: a) il conto corrente n. 3864 7 (S) deve ritenersi “non affidato” fino alla data del 30.10.2002 e da tale data affidato negli stretti limiti risultanti dai contratti di apertura di credito in atti (del 30.10.2002 [€
200.000 a revoca] e dell'8.7.2005 [parimenti € 200.000 a revoca]), esclusa per contro rilevanza a tal fine alle emergenze della Centrale Rischi di e alle risultanze Pt_2 degli estratti conto, anche se suggestive della possibile esistenza di affidamenti;
b) conseguentemente devono ritenersi “solutorie” tutte le rimesse effettuate sul conto fino al 29.10.2002 e dal 30.10.2002 tutte quelle eccedenti il predetto limite di affidamento (€ 200.000); c) il contratto di apertura del conto corrente 3864 7 (S) del
3.11.1994 in atti (doc. 3 del fascicolo di primo grado della CA) non contiene le condizioni economiche, ed in particolare i tassi convenzionali, le commissioni e le spese, ma la sola parte normativa, ridetermini l'ammontare degli interessi passivi tenendo conto ed applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, T.U.B., a partire dal primo estratto conto disponibile e fino al 29.10.2002; da tale ultima data al 7.7.2005 quelli risultanti dal contratto di apertura di credito del 30.10.2002 e quindi quelli risultanti dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista;
dall'8.7.2005 al 30.12.2008 quelli risultanti dal contratto di apertura di credito dell'8.7.2005 e quindi quelli risultanti dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista;
dal 31.12.2008 al 31.5.2014 quelli previsti nel documento di sintesi del 31.12.2008 e quindi quelli risultanti dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista;
verifichi – sulla base delle originarie annotazioni contabili della CA ordinate per data di disponibilità nel
11 corso del rapporto (saldo CA), nonché, alternativamente (operando, quindi, un separato conteggio), sulla base delle annotazioni depurate dagli addebiti illegittimi
(saldo ricostruito: cfr. Cass. 9141/20) – se siano intervenute rimesse di carattere solutorio, ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento, o su conto scoperto, vale a dire oltre i limiti dell'affidamento risultante da documentazione contrattuale, considerati a tal fine i soli affidamenti per cassa risultanti dalla documentazione contrattuale in atti (esclusa, quindi, qualsiasi ipotesi di c.d. “fido di fatto”) e non considerati gli anticipi s.b.f. e tutte le linee autoliquidanti;
determini, quindi, l'incidenza della prescrizione sull'ammontare dei pagamenti degli addebiti illegittimi dovuti in restituzione (e quindi riaccreditabili sul conto) risultante dalla differenza tra il totale degli addebiti illegittimi (tali essendo quelli calcolati in primo grado e quelli risultanti dall'integrazione disposta in questo secondo grado) e i versamenti solutori effettuati nel periodo antecedente ai dieci anni dalla data della diffida del 28.11.2014, e quindi prima del 28.11.2004, e aggiorni conseguentemente
l'esatto saldo del conto alla data del 31.5.2014; indichi l'ammontare degli indebiti in concreto ripetibili”.
8. Depositata dal C.T.U. la relazione integrativa;
fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.12.2024; precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata riservata in decisione e quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa questione.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Controparte_8
1. Il primo motivo denuncia l'erroneità della pronuncia in relazione alla ritenuta ammissibilità della domanda di accertamento del saldo intermedio del conto corrente nonostante che questo fosse ancora aperto al momento del deposito del ricorso introduttivo. Risulterebbe in particolare trascurato che le azioni di accertamento/rideterminazione del saldo intermedio non sono ammissibili in presenza di un conto corrente aperto, restando eventualmente consentita la sola azione di accertamento della nullità di clausole contrattuali e dei conseguenti addebiti.
Ritenere diversamente condurrebbe infatti a sovrapporre le due azioni, in quanto la rideterminazione del saldo intermedio viene a produrre gli effetti della ripetizione, di cui lo stesso giudice ha nella specie negato l'ammissibilità, consentendo in tal modo al correntista di ottenere il “risultato pratico” in concreto perseguito, e cioè la restituzione delle somme in tesi illegittimamente addebitate sul conto, senza tuttavia
12 soggiacere all'onere della prova e ai limiti della relativa azione (ossia senza dover dimostrare la presenza di rimesse solutorie o il pagamento del saldo finale debitorio di chiusura del conto corrente). La pronuncia sarebbe comunque viziata per ultrapetizione in quanto nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. era stata chiesta in via principale la dichiarazione di nullità di clausole ed addebiti, mentre la rideterminazione del saldo era stata chiesta in via meramente incidentale rispetto alla domanda di restituzione, di cui veniva a costituire un presupposto. In difetto di un'autonoma domanda di accertamento del saldo del conto a una data intermedia, non proposta nemmeno in via gradata, ma solo in via incidentale, il giudice non avrebbe potuto rideterminare tale saldo, sicché l'ordinanza, sul punto, esorbita dai limiti della domanda attorea.
1.1 Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione.
1.2 La CA sostiene la tesi che in ipotesi di conto aperto debba essere rigettata, non solo l'azione di ripetizione dell'indebito, ma anche la domanda di accertamento del saldo intermedio del conto corrente.
Si tratta di una valutazione non condivisibile e contrastante con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 798/2013; Cass. n. 5919/2016; Cass.
21646/2018) secondo cui, anche se il conto corrente è ancora aperto, il correntista ha comunque titolo, e interesse, a proporre l'azione di accertamento negativo intesa ad ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che prevedano, ad es., una diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze,
l'applicazione di interessi anatocistici o eccedenti il tasso-soglia e simili;
b)
l'accertamento delle somme addebitate dalla CA (a titolo di interesse, commissioni e spese) in base a clausole nulle, o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno delle annotazioni indebite, con il conseguente ricalcolo dei rapporti di dare/avere, ciò rilevando sul piano pratico almeno in tre direzioni: - quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
- quella del ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
- quella della riduzione dell'importo che la CA, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto
(allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice.
13 Questa azione condivide con quella di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo, oppure in mancanza di patto) il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio “thema decidendum” dell'azione di ripetizione.
Soltanto per agire in ripetizione, infatti, il cliente ha l'onere di allegare e provare, non soltanto l'indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria. Per contro, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Invero, a conto aperto, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare/avere a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti illegittimi.
Secondo la varietà dei casi, lo storno dell'indebito potrà implicare una semplice riduzione dell'esposizione debitoria, eventualmente anche una maggior disponibilità di fido (se il c/c, come nella specie, al momento della proposizione della domanda risultava “affidato”), perfino il passaggio del c/c in attivo, ovvero un incremento del saldo già attivo, senza che per la produzione dell'effetto sia necessario per il cliente individuare e provare pagamenti di sorta per legittimarsi ad agire.
In definitiva, le due azioni (di accertamento negativo e di ripetizione d'indebito) condividono un nucleo comune di fatti, e cioè l'esistenza dell'indebito costituente l'antecedente logico indispensabile dell'azione ex art. 2033 c.c., mentre la sola azione di indebito esige l'ulteriore prova del pagamento.
1.3 Il motivo è infondato anche in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione (v. atto d'appello, pag. 20 – 22), per cui la domanda di rideterminazione del saldo formulata da dovrebbe considerarsi meramente incidentale rispetto Controparte_3 alla domanda di restituzione, sicché, in difetto di un'autonoma domanda di accertamento del saldo del conto corrente, il giudice non avrebbe potuto rideterminare tale saldo.
Invero, la ricorrente non ha domandato la rideterminazione del saldo del conto corrente in via meramente incidentale, risultando dalle conclusioni del ricorso introduttivo che la stessa aveva chiesto, espressamente e partitamente: a)
l'accertamento della illegittimità delle condizioni applicate al rapporto di c/c; b)
l'accertamento del saldo dare/avere del conto corrente epurato delle annotazioni illegittime;
c) la condanna della CA alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.
14 Va in ogni caso considerato che la domanda di accertamento del saldo del conto corrente alla data intermedia del 31.5.2014 deve ritenersi compresa in quella di ripetizione dell'indebito.
1.4 Ciò detto, le riferite doglianze risultano comunque superate alla luce delle
(prevalenti) ragioni poste dalla società ricorrente a fondamento del suo primo motivo d'appello incidentale, il cui esame, stante la stretta connessione, è opportuno anticipare.
Il primo giudice ha respinto la domanda di ripetizione dell'indebito, pur consapevole della chiusura medio tempore del conto corrente di riferimento, affermando: Cont
“Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata da nella propria comparsa di risposta, relativa alla inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice per essere il conto corrente n. 3864S tuttora aperto. L'eccezione
è fondata, atteso che la chiusura del conto corrente costituisce pacificamente una condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal correntista, posto che in caso di conto corrente ancora aperto viene a mancare proprio il “pagamento” per la restituzione del quale la domanda è stata proposta.
Questo perché, accedendo alla nozione di “pagamento” fatta propria dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 24418/2010) – che richiede uno spostamento patrimoniale dalla sfera del solvens a quella dell'accipiens in grado di soddisfare l'interesse del creditore - è possibile concludere che «l'annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla CA al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della CA;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo» (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 798/2013). Né può soccorrere, nel caso di specie, la allegazione della chiusura del conto corrente nel corso del giudizio - dedotta dall'attrice soltanto con la nota conclusiva del 30 aprile 2020 - atteso che tale allegazione potrebbe al più ritenersi ammissibile soltanto nel rispetto delle preclusioni processuali dettate dal codice di rito, e quindi entro la II memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. nel rito ordinario, ovvero negli scritti introduttivi nel caso di rito sommario di cognizione, posto che già con l'atto introduttivo di tale procedimento il ricorrente
15 deve delineare in modo compiuto il thema decidendum e il thema probandum (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 24538/18)”.
In sintesi, il giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito svolta da in quanto proposta quando il conto corrente era ancora aperto, CP_3 mentre la sua sopravvenuta chiusura sarebbe irrilevante per la ragione (di ordine processuale) che tale fatto sarebbe stato tardivamente dedotto dalla parte a ciò interessata.
Ritiene il Collegio che tale conclusione non sia condivisibile, dovendo piuttosto ritenersi che, anche a voler assumere l'improcedibilità della domanda restitutoria dell'indebito in difetto della condizione della chiusura del conto, tale condizione si sia nella specie comunque verificata in corso di causa, e ciò consente al giudice di accogliere la domanda. Non è per contro sostenibile la contraria tesi della CA convenuta secondo cui la domanda di ripetizione proposta a conto (ancora) aperto rimarrebbe (permanentemente) inammissibile anche se il conto venga chiuso in corso di causa, e ciò sul presupposto che la chiusura del conto sarebbe condizione di ammissibilità, e non di procedibilità, con la conseguenza che dovrebbe valutarsi
(esclusivamente) la situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
Come è stato sottolineato dalla S.C. esaminando un caso sovrapponibile a quello qui in esame, se il conto corrente si chiude in corso di causa viene meno l'originaria improcedibilità della domanda di ripetizione dell'indebito e questo in quanto è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi (cfr. Cass., sez. 6 – 1, ordinanza n. 15797 del 15.6.2018, in motivazione: “(omissis) Neppure il collaterale rilievo per cui, essendo il conto aperto al tempo della proposizione della domanda di ripetizione, la medesima doveva ritenersi affetta da vizio di «improcedibilità permanente», definitiva e non rimediabile, può essere condiviso. Infatti, quand'anche a seguire la prospettazione della ricorrente in termini di astratta improcedibilità dell'azione in difetto della condizione di chiusura del conto, va in ogni caso rilevato che la Corte territoriale – constatato che, a seguito della raccomandata inviata dalla alla correntista, il Pt_1 conto si era chiuso durante la fase di pendenza del giudizio – ha correttamente rilevato che si erano venute a integrare, in via sopravvenuta, le condizioni dell'azione di cui alla proposta domanda (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26769: «è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al tempo della decisione, poiché la sua
16 sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi»)”).
Ora, nella specie il ricorso introduttivo, contenente domanda di determinazione del saldo del c/c depurato degli indebiti contestati e di ripetizione dell'indebito, è stato proposto il 26.3.2015.
A quella data il conto corrente di riferimento era ancora in essere, attivo e affidato sulla base di due linee di credito (v. doc. 5 del fasc. di primo grado di parte . CP_1
La chiusura del conto è stata disposta dalla CA, su specifica richiesta della società correntista, in data 19.2.2018, con valuta 17.2.2018, a saldo “zero”, il che significa che tutti gli addebiti operati sul conto, validi ed invalidi, erano stati a quella data già pagati.
Quanto al rilievo per cui nella specie non potrebbe comunque disporsi la restituzione dell'indebito accertato in causa per essere ignoto lo sviluppo avuto dal rapporto di c/c nell'intervallo intercorrente tra il 31.5.2014 (data dell'ultimo e/c prodotto in causa ed esaminato dal C.T.U.) e la predetta data di chiusura del conto (19.2.2018), è appena il caso di osservare che l'unico soggetto che potrebbe avere interesse (e titolo) per sollevare la questione è la società correntista, la quale, non facendolo, ha rinunciato a far valere gli eventuali maggiori indebiti annotati dalla CA sul conto
“accontentandosi” di ripetere l'indebito non prescritto (così come accertato in causa) accumulato fino alla predetta data del 31.5.2014.
Peraltro la CA – che deve certamente ritenersi avere l'esatta conoscenza dello sviluppo del rapporto di c/c, così come di tutti i rapporti di credito comunque sullo stesso appoggiati – non ha a propria volta proposto alcuna domanda in via riconvenzionale, il che conferma che tutte le “pendenze” in essere con CP_3 relativamente a detto conto erano già state definite alla data di estinzione del rapporto, perchè se così non fosse avrebbe certamente esercitato la CP_1 corrispondente pretesa.
D'altra parte, diversamente ritenendo si arriverebbe al paradosso evidenziato dalla difesa della CA laddove ha sostenuto – sia pure a contrario, a (preteso) supporto della tesi della inammissibilità anche dell'azione di accertamento del saldo – che
“Quanto affermato risulta ancora più evidente se solo si consideri che il conto corrente, come rilevato dal medesimo Giudice di primo grado, è stato chiuso nelle more del giudizio. Ne discende che la non ha nemmeno la possibilità di operare Pt_1 la rettifica contabile del saldo, non essendovi più alcun rapporto in essere. In tale contesto, vi sarebbe stato quindi spazio solo per una condanna restitutoria di somme,
17 e difettandone i presupposti il Tribunale nemmeno avrebbe dovuto rideterminare il saldo intermedio” (cfr. atto d'appello, pag. 19, ult. cpv.).
In altri termini, secondo la CA la società correntista non potrebbe chiedere la rettifica del saldo perché il conto corrente risulta essere stato chiuso nelle more, ma non potrebbe, e per la stessa ragione, neppure ottenere la restituzione dell'indebito pure riconosciutole dal giudice, il che è chiaramente inammissibile, non potendo ammettersi che un credito certo, liquido, ed ora anche esigibile, non possa essere esatto per il solo fatto che la CA abbia nel frattempo chiuso il conto sul quale quel credito era maturato. Né, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata (ex art. 111 Cost.), appare ragionevole ipotizzare che la correntista debba prima “accontentarsi” di ottenere una pronuncia accertativa dell'indebito e poi, sulla base di quell'accertamento, volta che sia passata in giudicato la relativa pronuncia giudiziale, agire in separata sede, eventualmente in via monitoria, per ottenere il corrispondente titolo condannatorio.
2. Il secondo motivo denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui, per l'individuazione delle rimesse solutorie al fine della verifica dell'eccezione di prescrizione, ha fatto riferimento al “fido di fatto” (di euro 206.582,76 per il periodo intercorrente dal 31.5.2000 al 31.12.2001 e di euro 206.583,00 per il periodo intercorrente tra il 31.12.2001 e il 26.11.2004) ricavato in maniera autonoma dal
C.T.U. sulla base delle risultanze dei contratti e degli estratti conto, senza peraltro indicare quali sarebbero gli indici univocamente sintomatici dell'esistenza di tale affidamento, non solo non formalizzato, ma contrastante con l'evidenza documentale di quanto pattuito tra le parti, che solo in data 30.10.2002 hanno contrattualizzato la concessione di un fido per cassa di euro 200.000,00. Dunque, fino al 30.10.2002, in mancanza di un documento contrattuale avente ad oggetto un'apertura di credito, tutte le rimesse affluite in presenza di un saldo negativo avrebbero dovuto essere considerate automaticamente solutorie, mentre successivamente a tale data e fino al
28.11.2004 avrebbe dovuto essere preso in considerazione, e quindi valorizzato, il solo fido di € 200.000,00, e per l'effetto ritenute solutorie tutte le rimesse affluite sul conto in presenza di un saldo extra-fido rispetto a detto limite.
2.1 Il motivo è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2.2 In termini generali è opportuno ricordare che la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti CAri, si deve alle Sezioni Unite (v. sentenza
Cass. Sez. Un., n. 24418/2010), che hanno affrontato il problema della decorrenza
18 della prescrizione del diritto di ripetizione spiegando che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una CA, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito CArio regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della CA. Questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo a cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, solo le prime potendo considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, come precisato dalle
Sezioni Unite, non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista, sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto
19 corrente, la CA abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi e altre voci di spese non dovuti.
Dunque, l'esistenza, o meno, di un'apertura di credito spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. In tal senso non appare concludente l'insegnamento di Cassazione 26 febbraio 2014, n. 4518, per cui i versamenti eseguiti sul conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, essendo per contro certo che se il conto non è collegato a un'apertura di credito, le rimesse eseguite in presenza di un passivo del conto sono da riferirsi a un conto scoperto e risultano, per ciò solo, solutorie.
Ora, se il correntista agisca in giudizio senza allegare l'esistenza di una specifica apertura di credito (come è accaduto nel caso in esame, nel quale si è limitata CP_3
a dedurre, nelle note conclusive, che il conto corrente risultava genericamente
“affidato” già in epoca precedente alla stipulazione del contratto di credito del
30.10.2002), la CA che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (cfr.
Cass. n. 31927 del 2019, e in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 19812 del
2022). Infatti, a parte i casi in cui il giudice del merito possa addirittura ritenere, sulla scorta della domanda proposta, che l'inesistenza di detto contratto sia stata oggetto di (implicito) riconoscimento da parte del correntista, non compete alla CA che eccepisca la prescrizione dare la prova dell'insussistenza dell'atto giuridico che ne preclude la decorrenza.
Come ribadito dalla S.C. proprio nella materia che qui interessa, l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il «fatto principale» della fattispecie a cui la legge ricollega l'effetto estintivo (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15895 del 2019). Di conseguenza, la CA potrà limitarsi ad allegare quell'inerzia, deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale. È colui che agisce in ripetizione a dover provare l'apertura di credito che gli era stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una
contro
- eccezione da opporsi alla CA convenuta in ripetizione (cfr. Cass. n. 31927 del
2019). Difatti, come è evidente, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di un'apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale
20 rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto «passivo», e non «scoperto».
Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697
c.c., dunque, sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione
(avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019). È, questo, un approdo già guadagnato dalla giurisprudenza di legittimità: a fronte di esso, peraltro, la qualificazione del contratto di apertura di credito come fatto impeditivo o modificativo dell'invocata prescrizione riveste, in fondo, un valore meramente classificatorio, di cui in questa sede ci si può disinteressare (nel senso che il contratto di apertura di credito costituisca un fatto impeditivo della prescrizione che il correntista è onerato di provare, cfr. Cass. n. 2650 del 2019; nel senso che esso integri, invece, un fatto modificativo, si veda Cass. n. 27704 del 2018).
La prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia, è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019).
Va in proposito considerato che la questione in esame non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte: costituisce, infatti, un'eccezione in senso stretto quella per la quale la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quella in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva, o estintiva, di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte
(cfr., per tutte, Cass. n. 13335 del 2015; Cass. n. 18602 del 2013); la deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito non presenta tuttavia alcuna di tali connotazioni e va qualificata, piuttosto, come eccezione in senso lato. Ora, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass. n. 27998 del 2018). Avendo riguardo a quest'ultimo profilo (inerente alla dimostrazione del fatto di cui sia mancata l'allegazione), infatti, occorre
21 considerare che le eccezioni in senso lato condividono con le eccezioni in senso stretto la necessità che i fatti modificativi, impeditivi o estintivi su cui si fondano risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (cfr. Cass. n. 20317 del 2019; Cass. n.
27405 del 2018). Il che vale ad escludere che il giudice possa conferire rilievo all'eccezione dell'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito
(incidente, come si è visto, sulla decorrenza della prescrizione) basandosi su elementi probatori che non siano stati ritualmente acquisiti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Quanto al tema in contestazione dei modi e termini in cui possa essere fornita la prova dell'esistenza di un'apertura di credito valida ed efficace rilevante ai fini prescrizionali – solo mediante la produzione della relativa scheda contrattuale secondo la prospettazione della CA (v. atto d'appello, pag. 22 – 31), anche in altri termini, e segnatamente attraverso prove indirette, secondo quanto ritenuto dalla società correntista (v. comparsa di risposta d'appello, pag. 21) – non merita condivisione l'affermazione della difesa di secondo cui sarebbe preclusa la CP_1 dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito.
Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo
II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o «prove critiche».
L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2,
c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico CArio in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della CA decida di non opporre la nullità: poiché la nullità opera «soltanto a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dall'art. 117, comma 1, TUB, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della CA intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, TUB la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata «ragione più liquida», la loro «dichiarazione», ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo
22 suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. 12 dicembre
2014, nn. 26242 e 26243; in senso conforme, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437).
Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della CA la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725 c.c.
Ora, è vero che secondo la giurisprudenza della S.C. l'esistenza di un contratto di apertura di credito CArio non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della CA, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa CA preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della CA di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della stessa CA (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni. Ebbene, la CA non fa cenno ai limiti interni della prova per presunzioni, ma si limita ad escludere, in via generale e astratta, che possa farsi ricorso alla medesima per dimostrare il contratto di apertura di credito: il che non è corretto in diritto.
L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno del rilievo per cui occorrerebbe comunque avere certezza quanto al limite dell'affidamento. Invero, poiché la pattuizione di un obbligo della CA di eseguire operazioni di credito CArio passive può emergere dal contegno tenuto dalla stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. 23 aprile 1996, n. 3842). A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui fare fronte a
23 scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la CA avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la CA abbia in concreto effettivamente consentito può ben rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per una somma pari a tale valore monetario, restando ovviamente demandato al giudice del merito l'accertamento in concreto circa l'esistenza di un'effettiva volontà negoziale nel senso indicato.
2.3 Ciò premesso, ritiene il Collegio che nella specie non siano state fornite dalla ricorrente, né comunque acquisite e chiaramente evidenziate, dal C.T.U., prima, e dal giudice, poi, adeguate evidenze dell'esistenza di un'apertura di credito (intesa quale fido per cassa, irrilevanti risultando, per contro, le aperture di credito autoliquidanti: anticipi fatture, s.b.f., crediti commerciali) idonea a consentire di riguardare le rimesse eseguite sul conto prima del 28.11.2004 come (in tutto o in parte) ripristinatorie.
Nello specifico, il giudice si è limitato a dare conto di quanto rilevato dal C.T.U. (cfr. ordinanza impugnata, pag. 26, 27: “(omissis) Tenuto conto dei risultati della c.t.u. svolta in corso di causa, l'eccezione di prescrizione può ritenersi, oltre che ammissibile per quanto già detto, anche fondata nei termini chiariti dal consulente
d'ufficio, che ha provveduto a verificare la sussistenza di rimesse solutorie - rimesse, cioè, effettuate su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista ovvero destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso - nel periodo temporale antecedente il 28 novembre 2014
(cfr. p. 13 e ss. dell'elaborato peritale “originario”)” senza però esaminare ex professo la questione e senza farsi carico della verifica della affidabilità dei criteri prescelti dal
C.T.U. per identificare le rimesse aventi natura (in tutto o in parte) ripristinatoria, piuttosto che solutoria.
Tale indagine e verifica non risulta peraltro possibile neppure ora poiché il C.T.U. non ha specificato nella Relazione quali elementi abbia individuato e valorizzato per ritenere esistente una “pur non formalizzata” apertura di credito a revoca operativa sul conto corrente di riferimento, limitandosi a fare generico richiamo a quanto emergerebbe dai contratti e dagli estratti conto (v. prima Relazione, dep. in pct il
21.10.2016, pag. 11 – 14: “
2.2. Ricalcolo del saldo. Successivamente, in conformità
a quanto richiesto nel quesito, il C.T.U. provvederà a ricalcolare l'esatto dare-avere tra CA e cliente mediante la riliquidazione del saldo del c/c in esame, dalla data dalla quale vi è la prima documentazione disponibile e fino all'ultimo estratto conto
24 agli atti, attenendosi ai criteri indicati dal Sig. G.I.. Si precisa preliminarmente che, in ossequio a quanto disposto nel quesito, lo scrivente provvederà ad elaborare due distinte ipotesi peritali: - la prima (ipotesi 1) che consideri l'intero periodo documentato a fascicolo, intercorrente dal 01.06.2000 al 31.05.2014, senza tenere conto della prescrizione;
- la seconda (ipotesi 2) in cui, dovendosi tenere conto delle eccezioni di prescrizione sollevate da parte convenuta, si considerino prescritte le competenze “coperte” da rimesse aventi natura solutoria accreditate anteriormente al decennio precedente il 28.11.2014 (data della diffida stragiudiziale inviata alla CA dalla società attrice). Nell'ambito della seconda ipotesi peritale, quindi, per il periodo anteriore al 28.11.2004 saranno presi in considerazione, in sede di ricostruzione del saldo del conto, esclusivamente gli addebiti di competenze non
“coperti” da rimesse solutorie. Le competenze che risultano “pagate” da versamenti solutori, invece, verranno integralmente escluse dalla ricostruzione a favore del cliente e saranno mantenute in conto per il loro intero ammontare, non formando oggetto di alcun ricalcolo e non rilevando neppure ai fini dell'eliminazione dell'effetto anatocistico generato dal relativo addebito.
2.2.1. Individuazione competenze
“coperte” da rimesse solutorie Limitatamente alla seconda ipotesi peritale, lo scrivente provvederà prioritariamente a verificare se anteriormente al decennio precedente il 28.11.2014 possano essere ravvisati all'interno del conto corrente in esame versamenti aventi natura solutoria, intendendosi a tal fine ogni rimessa effettuata dal correntista che non funga semplicemente da ripristino di una linea di credito accordata dalla CA ma configuri un atto giuridico definibile come
“pagamento”. A tal proposito si rileva che, mentre nel conto passivo privo di affidamento tutte le rimesse assumono la veste di “pagamenti”, nel conto assistito da apertura di credito, poiché la presenza di un passivo che non rappresenti uno scoperto costituisce un credito della CA inesigibile ed indisponibile sino alla scadenza, alle relative rimesse dovrà essere riconosciuta solo una funzione di ripristino della disponibilità; dovrà invece essere riconosciuta natura solutoria ai versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti di fido. A differenza del credito compreso nel fido, infatti, nel “conto scoperto” l'eccedenza costituisce un credito della CA esigibile in qualsiasi momento;
di conseguenza le rimesse che affluiscono sul conto vengono in tal caso ad assumere la veste di pagamenti, aventi
l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore dell'istituto di credito. Per concludere, è quindi da ritenersi rimessa solutoria il versamento effettuato dal correntista che consente di riportare il saldo del conto entro i limiti dell'affidamento
25 concesso. Dal punto di vista operativo, al fine di individuare gli eventuali versamenti solutori accreditati si procederà alla rielaborazione delle movimentazioni del conto corrente, evidenziando separatamente la quota dei saldi eccedente il fido concesso.
In tal modo si potrà quantificare l'eventuale importo dei versamenti che consentono di azzerare l'extrafido, riportando il saldo entro i limiti dell'affidamento (allegato n.
10). Si precisa che, ai fini dell'individuazione del fido cui fare riferimento per la verifica della natura delle rimesse accreditate in conto si prenderà in considerazione quanto riportato nei contratti e nelle indicazioni degli estratti conto. Le rimesse solutorie così determinate sono riportate nell'allegato n. 11. Apprezzando congiuntamente
l'importo dei versamenti solutori così individuati e l'ammontare delle competenze specificamente e direttamente afferenti al rapporto di c/c oggetto di indagine addebitate anteriormente ai suddetti versamenti, sarà dunque possibile giungere alla quantificazione delle movimentazioni di spesa che dovranno considerarsi “prescritte” in quanto “pagate” dalle rimesse in questione (allegato n. 12). A tal proposito si precisa che le rimesse solutorie così come sopra individuate saranno imputate “a pagamento” di tutti gli interessi, le spese e le competenze connesse al rapporto di conto corrente considerato addebitate nel periodo oggetto di indagine, a partire da quello più lontano rispetto alla data della rimessa. La prescrizione inoltre opererà, nel periodo come sopra indicato, indifferentemente per gli interessi extra ed entro fido, fino a concorrenza dell'importo della rimessa solutoria medesima”).
Si tratta, all'evidenza, di affermazioni generiche, che non consentono di apprezzarne la fondatezza, né di operare la verifica dei conteggi.
La società ricorrente, a propria volta, non ha fornito alcuna pertinente chiave di lettura della documentazione in atti esaminata dal C.T.U., né ha comunque dedotto da quando, e in quali termini, avrebbe concordato con la CA la pretesa concessione di fido, limitandosi ad indicare nel doc. 9, pag. 3, allegato alla comparsa di risposta della CA, la fonte dalla quale risulterebbe inferibile la chiara evidenza che anche prima del 30.10.2002 il conto era “affidato”. Trattasi, tuttavia, di un'indicazione, non solo insufficiente – in quanto non prova che quel tasso fosse specifico ed effettivo, cioè riferito a una determinata linea di credito già prevista e in erogazione, e non solo, quindi, meramente programmatico – ma a ben vedere neppure pertinente e rilevante, riferendosi, del tutto verosimilmente, il preteso importo dell'affidamento riportato nel cit. doc. 9 (di 400 milioni di lite it., pari a € 206.583, che è poi la misura del fido ritenuta dal C.T.U. riportata nell'allegato 10 della Relazione) a una non meglio individuata facilitazione creditizia autoliquidante (in questo senso le risultanze
26 dell'ultimo prospetto disponibile della C.R. di AL: doc. 7 del fasc. di primo grado di parte ricorrente), come tale irrilevante ai fini di cui si tratta: come noto, infatti, solo il fido di cassa determina un'immediata ed incondizionata disponibilità del credito in favore del correntista, con individuazione di rimesse ripristinatorie di tale disponibilità, mentre nelle altre ipotesi l'accordato è solo l'importo massimo che la CA si obbliga ad anticipare condizionatamente alla presentazione di una carta commerciale. L'apertura di credito per anticipo titoli s.b.f. configura, invece, un'operazione di sconto, che si distingue dalla vera e propria apertura di credito, anche se regolata in conto corrente, in quanto la CA si impegna solamente ad accettare lo sconto entro i limiti pattuiti e il correntista non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma solo degli importi che verranno effettivamente accreditati in virtù dei singoli negozi di sconto.
In definitiva, non risultando in atti alcun chiaro, e verificabile, elemento dal quale potersi inferire in termini di apprezzabile evidenza probatoria che il conto corrente di cui si tratta, pur in mancanza della corrispondente scheda contrattuale, fosse stabilmente affidato già in epoca anteriore alla stipulazione del contratto di apertura di credito (di 200.000 €) del 30.10.2002, e che pertanto le rimesse eseguite sul conto dalla correntista fossero ripristinatorie della provvista messa dalla CA a disposizione della medesima, deve escludersi l'esistenza di un affidamento di fatto prima di detta data e conseguentemente integralmente solutorie le rimesse eseguite fino a quel momento.
3. Il terzo motivo denuncia l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto legittimo il ricomputo effettuato dal C.T.U. nonostante la società ricorrente non avesse prodotto tutti gli estratti conto, e quindi in difetto della condizione richiesta per la legittima ricostruzione del rapporto di c/c, che nell'ipotesi in cui manchino gli estratti conto relativi ad alcuni periodi (più o meno lunghi) dello svolgimento del rapporto, deve ritenersi preclusa, mancando del necessario supporto documentale, preclusione non emendabile neppure dal C.T.U. mediante il ricorso ad “artifici contabili” quali le “scritture di raccordo” tra l'ultimo estratto conto disponibile e il primo successivo. L'accertamento del saldo di conto corrente dev'essere infatti fondato su dati contabili certi e reali (estratti conto) e non può avvenire facendo uso di criteri presuntivi e approssimativi per i periodi non documentati, la cui inammissibilità scongiura anche il rischio che la ricostruzione contabile arrivi a dipendere in concreto dall'arbitrio del correntista, che ben potrebbe selezionare gli estratti conto da depositare in giudizio in modo da avvantaggiarsi di una produzione
27 volutamente frammentaria. La critica alla scelta del C.T.U. di effettuare il ricalcolo del conto anche per i periodi non assistiti da alcuna documentazione, procedendo a creare “un unico movimento calcolato per differenza tra l'ultimo saldo documentato e il primo saldo successivo disponibile”, e di utilizzare, quindi, il metodo sintetico per i periodi documentati unicamente dai prospetti a scalare, non poteva comunque essere ritenuta preclusa per il fatto di essere stata sviluppata nella memoria conclusiva, e questo in quanto il difetto di prova degli addebiti contestati quale conseguenza della mancata produzione dei necessari documenti era stato tempestivamente eccepito dalla CA fin dalla sua costituzione in giudizio, oltre che il fatto che si tratta di una questione di natura giuridica stabilire se quanto versato in atti fosse o meno sufficiente a consentire il ricalcolo richiesto, non potendosi pretendere che una simile questione dovesse costituire oggetto di contraddittorio tra il consulente tecnico d'ufficio e i consulenti di parte. Sul presupposto della sussistenza dell'onere per il correntista di documentare l'andamento del rapporto controverso con continuità mediante l'integrale produzione degli estratti conto viene quindi chiesto che l'ordinanza impugnata sia riformata nel senso del rigetto dell'azione con riferimento a tutto il periodo non documentato da estratti conto continuativi, ossia sino al 29.2.2012, previo ricalcolo del saldo per il solo periodo documentato in modo continuativo dagli estratti conto in atti.
3.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
3.2 Va innanzitutto sottolineato che non ha effettivamente “attaccato” la CP_1 statuizione del primo giudice per cui la documentazione contabile prodotta dall'attrice aveva comunque consentito al C.T.U. di effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente in ragione degli indebiti riscontrati e che, per contro, non risultava ex adverso neppure allegato che tale incompletezza documentale avesse comportato un vantaggio per la correntista rispetto a una produzione più completa, ossia la determinazione di una somma superiore rispetto a quella determinabile mediante la ricostruzione analitica (v. ordinanza, pag. 28, 29: “(omissis) In terzo luogo – e conclusivamente – va osservato che la documentazione contabile prodotta da parte attrice ha comunque consentito al CTU di effettuare in il ricalcolo del saldo del conto corrente in ragione degli indebiti riscontrati. Né risulta che la ricostruzione effettuata dal CTU abbia comportato un “vantaggio” per la correntista rispetto ad una produzione documentale più completa, ossia la determinazione di una somma superiore rispetto a quella determinabile mediante la ricostruzione analitica, atteso
28 che la convenuta ha contestato soltanto in modo generico l'utilizzo di tale metodo, senza allegare in modo specifico la differenza (ovviamente favorevole alla Banca) che il risultato avrebbe avuto se si fosse utilizzato il metodo analitico in luogo di quello sintetico. La c.t.u. va, quindi, confermata anche sotto tale profilo”).
Non può invero ritenersi costituire una pertinente critica a tale statuizione la deduzione che il giudice avrebbe così confuso in un “unicum” due ordini di contestazioni ben distinti tra loro: da un lato, quello rivolto all'impiego del c.d. metodo sintetico per i periodi documentati dai soli prospetti a scalare, e dall'altro quello riguardante i periodi non assistiti da qualsivoglia documentazione e collegati dal
C.T.U. mediante scritture di raccordo (v. atto d'appello, pag. 33).
Si tratta all'evidenza di due prospettazioni critiche che non intaccano il nucleo del riferito terzo argomento posto dal giudice a fondamento della “validazione” della ricostruzione contabile operata dal C.T.U.: invero, contestare l'inadeguatezza della documentazione esaminata dal consulente e il metodo contabile di ricostruzione del conto senza tuttavia spiegare se quella incompletezza e quel sistema di computo abbiano concretamente inciso sul risultato in termini pregiudizievoli per chi quelle carenze alleghi significa svolgere una critica inammissibile per difetto di interesse alla riforma della pronuncia fondata proprio su quel risultato.
3.3 Le considerazioni svolte dall'appellante in relazione all'impossibilità di svolgere il ricomputo del c/c in termini affidabili se non disponendo dell'intera serie degli estratti conto completi per tutto lo sviluppo del rapporto sono in ogni caso infondate.
Va innanzitutto premesso che nei rapporti CAri di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista, oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o equivalenti,
o ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta, e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare e avere può attuarsi anche con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti quegli estratti conto (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023).
Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – come rimarcato da Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass.
n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che
29 l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili CArie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt.
2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e
Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass.
n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n.
13186 del 2020), ove il c.t.u. ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dare conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato da
Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della CA, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla CA quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Successivamente, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati così acquisiti, il giudice può certamente avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass.
n. 14074 del 2018; Cass. n. 5091 del 2016. Nel medesimo senso, si vedano pure
Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019). È innegabile, peraltro, che malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti.
Ne consegue che se la CA agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del
30 saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: i) per quanto riguarda la CA, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la CA non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del
2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la CA, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della CA, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli, o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore (eventualmente anche per effetto della non contestazione della CA del saldo di partenza), o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della
31 successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale.
Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la CA, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto. In questo modo, dunque, il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allo stesso modo sia per la CA che per il correntista.
Ciò posto, l'impugnata ordinanza decisoria si rivela coerente con il modus procedendi fin qui descritto quanto alla individuazione del criterio di determinazione del credito posto dal C.T.U. a fondamento della ricostruzione contabile oggetto di causa (per il quale v. quanto indicato in via di premessa metodologica nella prima Relazione depositata in pct nel processo di primo grado il 21.10.2016: in particolare, pag. 7:
“L'elaborato peritale verrà prodotto esclusivamente sulla base della documentazione presente a fascicolo. È necessario far presente che le movimentazioni di c/c afferenti
a periodi per cui risultino mancanti i relativi estratti conto saranno ricostruite sulla base delle risultanze del prospetto scalare;
le movimentazioni relative ai periodi in relazione ai quali risultino mancanti sia gli estratti conto che i prospetti scalare saranno ricostruite, al fine di consentire l'elaborazione dei dati relativi ai periodi successivi, con un unico movimento calcolato per differenza tra l'ultimo saldo documentato ed il primo saldo successivo disponibile. Stante la carenza della relativa documentazione (mancando sia gli e/c, sia gli scalari, sia i prospetti di riepilogo trimestrale delle competenze), il terzo ed il quarto trimestre 2000 non saranno presi
32 in considerazione né ai fini della verifica del superamento della soglia usura, né ai fini del ricalcolo dei relativi interessi, stante l'impossibilità di quantificare i numeri e le competenze maturati nel periodo”), peraltro non fatto oggetto di contestazione, né dal c.t.p. della CA (che aveva rivolto critiche solamente in relazione alla verifica di usurarietà delle condizioni applicate dall'istituto di credito), né – ed è ciò che rileva
– dal difensore nella prima udienza successiva, così come in seguito, essendo stata formulata la critica metodologica (sia nel primo, che nel secondo grado) su un piano eminentemente astratto, senza alcuna illustrazione dei riflessi concreti che la sua adozione abbia determinato nella fattispecie in esame.
4. Il quarto motivo denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del superamento del tasso soglia nel quarto trimestre 2004, nel primo trimestre 2005, nel primo e secondo trimestre 2009, in tutti i trimestri del 2010 e del
2011, nonché nel primo trimestre 2012 eminando ogni posta addebitata a titolo di costo del denaro ex art. 1815, comma 2, c.c.; in particolare, l'adesione al criterio di computo indicato dalla S.C. con la sentenza n. 16303/2018 in tema di verifica antiusura sarebbe solo apparente, essendo state in realtà incluse nel computo del
TEG voci di costo del tutto estranee rispetto a quelle indicate nelle Istruzioni della
Banca d'Italia ai fini della rilevazione del TEGM. La decisione di espungere, nei periodi per i quali è stato riscontrato un superamento del tasso soglia ex L. 108/1996, ogni posta addebitata a titolo di costo del denaro sarebbe comunque errata, atteso che, risalendo il contratto di conto corrente oggetto di causa a data antecedente all'entrata in vigore della legge 108/1996 avrebbe dovuto trovare applicazione il tasso soglia.
4.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
4.2 Va in primo luogo rilevato che la CA lamenta l'inclusione nel computo del
TEG di voci che non sarebbero previste dalle pertinenti Istruzioni della Banca d'Italia applicabili ratione temporis, ma in realtà – con la sola eccezione delle spese di tenuta del conto (indicazione peraltro errata) – non le indica, risolvendosi, pertanto, la contestazione in parte qua in una mera allegazione priva di un adeguato riscontro.
4.3 La doglianza è comunque infondata alla luce di quanto puntualmente esposto dal C.T.U. nel paragrafo (2.1.1) relativo all'individuazione delle componenti del
T.E.G.: “
2.1.1. Sull'individuazione dei componenti dell'interesse. Per l'individuazione di tutte le componenti assimilabili ad interesse lo scrivente C.T.U. provvederà alla scomposizione delle movimentazioni del c/c n. 38647, poi divenuto 3864/S, 3864.72
e 3864.50, evidenziando tutte le movimentazioni relative all'addebito delle “spese”
33 (allegato n. 3). Ai fini della presente indagine saranno utilizzate unicamente le competenze direttamente connesse all'erogazione del credito, quali: interessi debitori, commissione di massimo scoperto, spese liquidazione interessi debitori/penale sconfinamento conti non affidati, commissioni istruttoria urgente, CIV
c/c non affidato, spese istruttoria pratica di fido. Saranno invece escluse, trattandosi di commissioni non direttamente afferenti il rapporto di finanziamento esistente tra le parti, tutte le altre spese addebitate, tra cui le spese addebitate per le operazioni, le spese fisse di chiusura o spese di tenuta conto, le spese di invio e produzione e/c,
e, più in generale, tutte le spese e le commissioni imputabili ad un'operazione diversa da quella di apertura di credito (es. commissioni su bonifici). Ancora, ai fini della determinazione del T.E.G. saranno altresì escluse tutte quelle componenti di spesa che, seppur addebitate in conto, trovano la propria ragione d'essere in forza di un rapporto diverso dal conto corrente esaminato, ovvero le eventuali commissioni riconducibili ai contratti di sconto CArio, alle operazioni di portafoglio s.b.f., agli anticipi su fatture e ad altri rapporti residuali, quali le competenze maturate su finanziamenti e rapporti diversi dall'apertura di credito in conto e le eventuali competenze girocontate da altri conti correnti. Da ultimo, le spese fisse riferite all'affidamento, di norma addebitate con cadenza annuale, saranno proporzionalmente ripartite sui quattro trimestri di competenza, corrispondenti al trimestre di addebito della spesa ed ai tre successivi. I prospetti riepilogativi di tutte le commissioni e le spese assimilabili ad interesse considerate rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. sono contenuti negli allegati nn. 4 e 5”.
Appare evidente, alla luce di quanto esplicitato dal C.T.U., come si tratti di voci tutte pertinenti all'erogazione del credito, e che, pertanto, l'apparentemente equivoca espressione “spesa tenuta conto, spese lic. int. deb/penale sconfinamento conti con aff.” presente negli estratti conto prodotti dalla ricorrente sub doc. 6 allegato al ricorso ex art. 702bis c.p.c. e nell'allegato n. 4 della C.T.U. di primo grado, non faccia riferimento alle mere spese di tenuta del conto, ma a spese funzionalmente collegate all'utilizzo del credito e dunque da considerarsi al fine del computo del TEG secondo quanto previsto dalle pertinenti Istruzioni di AL (v. altresì quanto chiarito dal
C.T.U. a pag. 20 della Relazione depositata in questo secondo grado).
4.4 Per completezza di disamina (trattandosi di una questione da ritenersi assorbita alla luce di quanto appena detto) è appena il caso di aggiungere (con riguardo alla seconda doglianza, in tesi attinente all'impossibilità di scomputare integralmente gli interessi sopra soglia, dovendo semmai ridursene l'ammontare al “livello soglia”) che
34 il superamento del “livello soglia d'usura” nei trimestri evidenziati dal C.T.U. (e cioè nel quarto trimestre 2004; nel primo trimestre 2005; nel primo e nel secondo trimestre 2009; in tutti i trimestri del 2010 e del 2011; nel primo trimestre 2012) è dipeso da una modifica unilaterale delle condizioni applicate dall'istituto, sicché è corretta l'eliminazione di ogni posta addebitata a titolo di costo del credito trattandosi nella sostanza di una nuova pattuizione intercorsa tra la CA e la società cliente formatasi a seguito del silenzio-assenso di quest'ultima a fronte delle modifiche comunicatele dalla prima.
Come noto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 24675/2017, ha negato la rilevanza dell'“usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga ad eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della mera diminuzione dei tassi soglia. L'usurarietà genetica del rapporto deve però essere verificata, sia con riferimento al momento della stipula del contratto, sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative. Tale condiviso orientamento, lungi dall'affermare l'irrilevanza dell'evoluzione dei tassi d'interesse praticati nel corso del rapporto, assume una rilevante portata applicativa nei contratti di durata, in particolar modo nel contratto di conto corrente e nei contratti di affidamento ad esso collegati, quali, ad esempio, l'apertura di credito e gli anticipi s.b.f., nei quali possono esservi nuove pattuizioni o modificazioni unilaterali “consentite” tramite esercizio del c.d. ius variandi, modifiche che assumono una rilevanza affatto secondaria, potendo riguardare non solo i tassi d'interesse ma anche le commissioni e le spese, molte delle quali incluse nella formula di calcolo del tasso effettivo globale (TEG) indicata dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”. In tali casi la violazione del tasso soglia usura di periodo configura un'ipotesi di usura originaria (interesse «convenuto» ex art. 1815, comma 2, c.c.), poiché il nuovo tasso pattuito non diventa usurario per effetto dell'abbassamento del tasso-soglia (c.d. usura sopravvenuta), ma è usurario ab origine rispetto al suddetto tasso-soglia, con eventuale salvezza del periodo precedente disciplinato dalla pregressa lecita pattuizione del tasso d'interesse e gratuità degli interessi addebitati successivamente allo ius variandi o a espresse nuove pattuizioni.
5. Il quinto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha espunto gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi al fine della
35 rideterminazione del saldo per l'intera durata del rapporto in esame. Nello specifico, non sarebbe stato adeguatamente considerato che l'art. 7 della Delibera CICR del
9.2.2000 ha reso legittima la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti in corso, per cui non era necessaria una nuova espressa pattuizione, essendo sufficiente la pubblicazione della delibera di variazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua comunicazione alla clientela con l'invio degli estratti conto. Errata sarebbe poi la tesi per cui nel caso di specie non sarebbe stato possibile l'adeguamento nelle forme semplificate previste dall'art. 7 in quanto le nuove condizioni applicate (prevedenti la trimestralità della liquidazione degli interessi attivi e passivi) rappresentano un
“peggioramento” rispetto a quelle precedenti (prevedenti la trimestralità della liquidazione degli interessi passivi e l'annualità della liquidazione di quelli attivi) dovendo, quindi, essere espressamente approvate dal cliente. Tale argomento non terrebbe adeguatamente conto del fatto che nel dettare la previsione di cui all'art. 7 della Delibera del 9.2.2000, il CICR non può che avere avuto riguardo alle condizioni concretamente applicate dalle banche ai conti correnti, sicché non potrebbe ritenersi dubbio che le condizioni post Delibera (calcolo trimestrale degli interessi sia attivi che passivi) siano più vantaggiose di quelle precedenti (di prassi calcolo trimestrale degli interessi passivi e annuale di quelli attivi). D'altra parte, una diversa opzione ermeneutica renderebbe altrimenti la norma dell'art. 7 priva di ogni ragion d'essere ed effettività, in quanto l'adeguamento alla Delibera CICR del 9.2.2000 dovrebbe essere considerato sempre e inevitabilmente peggiorativo. La decisione sarebbe comunque errata in quanto la capitalizzazione trimestrale avrebbe dovuto essere ritenuta legittima quanto meno a partire dalla nuova pattuizione intercorsa tra le parti a condizione di reciprocità nel contratto del 30.10.2002 (doc. 4 di , CP_1 nell'estensione del contratto del 22.7.2005 (doc. 5 di , nonché nel documento CP_1 di sintesi del 31.12.2008, a pag. 5 (doc. 6 di . Infine, la decisione risulterebbe CP_1 errata anche nella parte in cui ha ritenuto immediatamente cogente, pur in mancanza di una normativa di attuazione da parte del CICR, la riforma dell'art. 120, co. 2,
T.U.B. operata dalla L. n. 147 del 27.12.2013, co. 629. Come correttamente evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di merito, in assenza dell'emanazione della normativa di dettaglio prevista dalla fonte primaria, i rapporti pendenti dovevano continuare ad essere regolati dalla previgente Delibera del 9.2.2000.
5.1 Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione.
5.2 Quanto al primo, costituisce orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello per cui l'invio al correntista degli estratti conto
36 recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, anche se pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente a legittimare l'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore del provvedimento (22 aprile 2000), occorrendo a tal fine un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina;
per l'innovazione legislativa non può difatti operare un meccanismo di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c.
(inserzione automatica di clausole), che non è applicabile in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR (Cass., sez. 1, 24156/2017, 24153/2017, 17150/2016,
7105/2020, 17634/2021).
Le disposizioni dettate con detta delibera trovano fondamento normativo nel D.L.gs n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3, i quali hanno rispettivamente disposto
(aggiungendo nell'art. 120 t.u.b. i nuovi commi 2 e 3): i) che il CICR stabilisse
«modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività CAria», purché con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente;
ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 dovessero essere conformate alle indicazioni del
CICR, che con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il
30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. 6987/2019).
Ora, l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, D.L.gs n. 342/1999, che, come detto, ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche (che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere) ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò «difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass., sez. 1,
n. 26769/2019 e n. 26779/2019). E in effetti, la sovrapposizione di una situazione di
37 reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi a quella di assenza totale di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente come vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3, della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.
5.3 Quanto al secondo – secondo cui bisognerebbe in ogni caso tenere conto delle risultanze dei contratti di apertura di credito e di quelle del prospetto di sintesi del
31.12.2008 – ne va esclusa la fondatezza. Nello specifico:
a) riguardo ai primi due (contratto di credito del 30.10.2002 ed estensione del
22.7.2005), si tratta di contratti di finanziamento, che pertanto, per loro stessa natura, non prevedono un tasso creditorio. Per l'effetto, mancando uno dei due parametri per ritenere configurabile una pari capitalizzazione, deve escludersi che sussista una valida previsione di capitalizzazione trimestrale a eguali condizioni ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata delibera CICR del 9.2.2000;
b) riguardo al documento di sintesi del 31.12.2008, questo, a ben vedere, non contiene alcuna previsione di pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e risulta pertanto irrilevante nella prospettiva di cui si tratta.
5.4 Quanto all'ultimo profilo in disamina – per cui fino al 30.9.2016 doveva ritenersi applicabile la disciplina dettata dalla citata Delibera CICR del 9.2.2000 e quindi legittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale – la tesi sostenuta dalla CA appellante è infondata.
La questione è stata esaminata ex professo dalla Suprema Corte, Sezione 1^, con la sentenza n. 21344 del 30.7.2024 (in CED Cassazione, Rv. 671966 - 01), che ha affermato il principio di diritto per cui: “In tema di contratti CAri, l'art. 120, comma
2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività CAria”.
38 Si tratta in ogni caso di una contestazione in concreto irrilevante, atteso che, se prima dell'1.1.2014 la capitalizzazione applicata da era illegittima, lo era CP_1 inevitabilmente anche in seguito in difetto di valide ed efficaci variazioni contrattuali.
6. Il sesto motivo denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui (pag.
12/15) ha dichiarato la nullità della commissione di massimo scoperto e della commissione di istruttoria veloce per difetto di determinatezza della relativa clausola prevista nel contratto di conto corrente. In realtà non vi sarebbero dubbi in merito alla base di calcolo della CMS, che risulterebbe agevolmente determinabile nel massimo ammontare raggiunto dall'esposizione nel trimestre di riferimento.
6.1 Il motivo è infondato.
6.2 Va innanzitutto precisato che, seppure nell'intitolazione del motivo venga fatto riferimento sia alla cms, che alla civ, in realtà la censura attiene solo alla prima, nessuna contestazione facendo specifico riferimento alla statuizione adottata dal giudice riguardo alla seconda, motivata in relazione al difetto di stipulazione e non già per indeterminatezza di una (inesistente) clausola che la preveda. Il rilievo risulta evidente sulla base del semplice confronto tra la decisione impugnata (v. ordinanza, capitolo 5, pag. 12/15) e la corrispondente parte dell'atto d'appello (§ 6, pag. 56,
57).
6.3 Ciò posto, la decisione assunta dal primo giudice in punto di nullità per indeterminatezza della previsione negoziale relativa alla cms è corretta e va confermata (v. ordinanza decisoria, pag. 13, 14: “In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando - nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano espressamente indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (cfr., tra le molte sentenze sul punto, Corte App. Milano
14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib. Piacenza 12.4.2011). Nel caso di specie, la commissione di massimo scoperto viene pattuita nel contratto di apertura di credito dell'8 luglio 2005 (doc. 5 della convenuta) soltanto in misura percentuale, ovvero nell'1.750%; la stessa non risulta, quindi, determinata per tale motivo va ritenuta nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c.. Gli addebiti Cont posti in essere da a titolo di c.m.s. devono, pertanto, essere eliminati in sede di rettifica del saldo di c/c”).
Invero, la commissione di massimo scoperto per poter essere ritenuta valida deve essere contrattualmente determinata, o comunque determinabile, non solo nella sua misura percentuale (che è poi l'unico dato presente nel richiamato prospetto di sintesi allegato al contratto dell'8.7.2005), ma anche nelle modalità di computo, potendo
39 essere calcolata seguendo diversi criteri – a) criterio assoluto: la commissione di massimo scoperto viene calcolata sul massimo saldo debitore presente nel conto scalare (o riassunto scalare) del conto corrente;
b) criterio relativo: la commissione di massimo scoperto è calcolata sul massimo saldo debitore facente parte di una sequenza di saldi debitori di durata superiore a 10 giorni;
c) criterio misto: la commissione di massimo scoperto è calcolata sul massimo saldo debitore solo se nel riassunto scalare è presente una successione debitoria superiore a 10 giorni – sicché appare evidente come una valida pattuizione richieda necessariamente anche tale indicazione, giacché, a seconda del criterio utilizzato, il risultato finale può essere molto diverso.
In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno, o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendo ritenersi che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e soprattutto del suo peso economico. D'altra parte, laddove la clausola (come nella specie) non prevedesse espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne in termini univoci la conoscibilità e la determinabilità, l'addebito della commissione di massimo scoperto si tradurrebbe in un'imposizione unilaterale (ex post) della CA priva di legittimazione in una valida pattuizione.
7. Il settimo motivo denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'applicazione di date di valuta diverse da quelle contabili. In particolare, il giudice avrebbe trascurato di considerare il fatto che la correntista non aveva contestato le relative annotazioni nel termine decadenziale previsto dall'art. 119, co. 3, del TUB (“
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”).
7.1 Il primo giudice ha così motivato la decisione in parte qua: “
8. Valute. La domanda attorea risulta fondata anche in punto di illegittima applicazione di valute
“fittizie” da parte della CA. La pattuizione scritta in ordine alla decorrenza delle valute, e così alla antergazione o postergazione delle stesse rispetto alla data effettiva dell'operazione posta in essere sul c/c, risulta presente soltanto nel documento di
40 sintesi del 31 dicembre 2008 (doc. 6 della convenuta). Di conseguenza, sino a tale Cont data l'antergazione e la postergazione delle valute poste in essere da deve considerarsi illegittima, cosicché nella rettifica del saldo del conto dovrà essere mantenuta quale data valuta la data di ciascuna operazione” (v. ordinanza, pag.
21/22).
7.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo è per contro infondato e va per l'effetto respinto.
La disposizione richiamata dall'appellante non è invero pertinente. Nella specie non si tratta, infatti, di una mera questione di errori di scritturazione o di calcolo, ovvero di omissione o duplicazione di partite, ma della radicale mancanza, a monte, della corrispondente previsione negoziale.
In altri termini, la disposizione richiamata dalla CA potrebbe trovare applicazione laddove il cliente, pur avendo previamente stipulato una clausola regolante le valute con una decorrenza diversa da quella contabile, pretenda di contestare l'applicazione in concreto del regolamento negoziale.
Nel caso in esame, invece, come è stato correttamente rilevato, detta previsione convenzionale è mancata fino al 31.12.2008, sicché per il pregresso non vi era alcuna legale possibilità per la CA di provvedere ad annotazioni antergate o postergate.
7.3 Stante la stretta pertinenza con il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dalla società attrice, è appena il caso di osservare come il documento di sintesi depositato dalla CA quale doc. 6 in allegato alla comparsa di risposta di primo grado sia stato solo ristampato il 2.11.2009, ma sottoscritto il 31.12.2008, data che compare nell'intestazione del documento, recante in calce la firma del cliente, mai disconosciuta.
Trattandosi della mera ristampa di un documento sottoscritto dieci mesi prima, senza che risulti neppure allegato che nelle more siano intervenute nuove convenzioni in parte qua, le clausole nello stesso contenute, comprese, quindi, quelle relative al c.d.
“gioco delle valute”, vanno temporalmente ricondotte alla data presente nell'intestazione e quindi al 31.12.2008.
B) L'appello incidentale di Controparte_3
1. Il primo motivo dell'appello incidentale contesta la decisione di rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito sul presupposto che una volta intervenuta in corso di causa la condizione (e cioè la chiusura del conto) che rendeva ammissibile la già formulata domanda di condanna e intervenuta la allegazione della circostanza nei modi e termini consentiti dal procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., il
41 giudice avrebbe dovuto pronunciare la richiesta sentenza di condanna, conformemente a quanto statuito in circostanze analoghe da numerosi precedenti di merito.
Il motivo, e la corrispondente domanda di ripetizione dell'indebito, sono fondati per le ragioni già sopra esposte sub A) – 1.4, alle quali per brevità si rinvia.
2. Il secondo motivo contesta la decisione di ritenere legittimamente convenuti ed applicati gli interessi ultralegali pur in assenza di una valida pattuizione scritta.
2.1 Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2.2 Nello specifico, il giudice ha al riguardo così motivato: “La domanda attorea in punto di nullità degli interessi passivi “ultralegali” applicati dalla CA in assenza di valida pattuizione scritta - con conseguente necessità di applicare il disposto dell'art.
117, comma 7, T.U.B. per il ricalcolo di tali interessi - risulta invece infondata. Dai documenti in atti, dei quali già si è detto, emerge infatti la valida pattuizione degli interessi passivi applicati dalla CA nel corso del rapporto;
sicché nella rettifica del saldo di c/c, tali interessi andranno ricalcolati mantenendo il tasso contrattualmente pattuito (fatto salvo l'azzeramento degli interessi nel caso in cui venga riscontrata usura oggettiva). Parimenti, in sede di rettifica andranno applicati gli interessi attivi come validamente pattuiti tra le parti”.
2.3 La decisione assunta in parte qua – in disparte il rilievo che non risulta esattamente coerente con i rilievi svolti in proposito dal C.T.U. nella 1^ Relazione, che pure ne dovrebbe costituire il fondamento (v. C.T.U. di primo grado dep. il
21.10.2016, pag. 17 – 19, punto 2, nella quale viene fatto riferimento al saggio di interesse medio concretamente praticato in ciascun trimestre determinato come rapporto tra gli interessi e i numeri debitori di competenza del periodo, anziché al tasso contrattualmente previsto) – si basa su un presupposto oggettivamente errato
(e cioè l'esistenza di una valida convenzione tra le parti avente ad oggetto gli interessi per tutto il periodo in esame), in quanto il contratto di conto corrente datato
3.11.2004, diversamente da quanto è stato ritenuto, non reca (quantomeno nella copia disponibile agli atti: doc. 3 di parte convenuta), alcuna indicazione delle condizioni economiche, interessi inclusi.
Per l'effetto, in questo grado è stata disposta l'integrazione della consulenza tecnica disponendosi che il C.T.U. “ridetermini l'ammontare degli interessi passivi tenendo conto ed applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, T.U.B., a partire dal primo estratto conto disponibile e fino al 29.10.2002; da tale ultima data al 7.7.2005 quelli risultanti dal contratto di apertura di credito del 30.10.2002 e quindi quelli risultanti
42 dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista;
dall'8.7.2005 al 30.12.2008 quelli risultanti dal contratto di apertura di credito dell'8.7.2005 e quindi quelli risultanti dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista;
dal
31.12.2008 al 31.5.2014 quelli previsti nel documento di sintesi del 31.12.2008 e quindi quelli risultanti dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista”.
3. Il terzo motivo denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui, con riguardo alle “valute” ha ritenuto il meccanismo di variazione rispetto alla “data operazione” valido ed efficace a partire dal 31.12.2008 anziché dal 2.11.2009, data presente sul prospetto di sintesi presente agli atti.
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte esaminando l'appello principale, sub
§ 7.3, al quale per brevità si rinvia.
4. Il quarto motivo, infine, denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui, con riguardo al superamento del tasso soglia ex L. n. 108/1996, ha fatto riferimento a quanto al riguardo esposto nella C.T.U. integrativa del 22.2.2017 (disposta affinché il calcolo del TEG venisse effettuato facendo applicazione dei criteri contenuti nelle
Istruzioni della Banca d'Italia vigenti ratione temporis, eventualmente corretti a seguito del recentissimo orientamento della Cassazione 12965/16), anziché nel primo elaborato, che al riguardo aveva fatto applicazione della c.d. formula omnicomprensiva, da ritenersi preferibile in quanto maggiormente rispondente al dettato della norma di cui all'art. 644, comma 5, c.p., per cui al fine della determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
4.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
4.2 In relazione al primo profilo va rilevato come il motivo si risolva nella mera riproduzione della tesi già sostenuta in primo grado, senza però prendere in alcun modo posizione sulle considerazioni svolte dal primo giudice a sostegno della tesi esposta in parte qua nell'ordinanza impugnata (v. ordinanza, § 6 “Usura oggettiva”, pag. 15/20).
4.3 Nel merito, la tesi che richiama la necessità di procedere alla verifica del TEG applicando la c.d. “formula finanziaria” è peraltro da tempo superata nella giurisprudenza di legittimità, che afferma ormai stabilmente il principio per cui in
43 tema di rapporti CAri, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola CA e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni della Banca
d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso
(Cass., sez. 3, ordinanza n. 29794 del 19.11.2024, Rv. 673206 – 02; Cass., sez. 1, ordinanza n. 1464 del 18.1.2019, Rv. 652649 – 01: “In materia di contratto di conto corrente CArio, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996”).
C) Le risultanze della C.T.U. correttiva svolta nel secondo grado.
In aderenza ai criteri direttivi sopra indicati il C.T.U. ha così – correttamente – ricostruito il conto corrente di riferimento (n. 38647, poi divenuto 3864/S, 3864.72
e 3864.50); “Criteri adottati in sede di ricalcolo. Il ricalcolo, che nella seconda ipotesi peritale non interesserà tutte le competenze anteriori al 28.11.2004 che risultano
“coperte” da rimesse solutorie, verrà effettuato sulla base dei criteri di seguito esposti.
1. Commissioni e spese: si procederà prioritariamente a scomputare, per tutto il periodo considerato, l'intero importo addebitato per la commissione di
44 massimo scoperto e per ogni altra spesa o commissione, fatta eccezione per imposte
e tasse, non espressamente prevista nei contratti depositati a fascicolo, mantenendo esclusivamente, per il periodo successivo alla relativa pattuizione, le competenze espressamente convenute, così come via via modificate nell'ammontare dall'istituto di credito nel corso del rapporto. La commissione sul massimo scoperto verrà eliminata anche laddove la relativa pattuizione, non individuandone le modalità di calcolo, risulti generica o indeterminata. Per gli eventuali periodi in relazione ai quali la commissione di massimo scoperto risulti dovuta lo scrivente provvederà a ricalcolarne l'importo, mediante applicazione del tasso medio trimestrale originariamente praticato dall'istituto di credito, sulla base del nuovo maggior saldo debitore del periodo, così come risultante a seguito delle variazioni operate. A tal proposito si evidenzia che: stante la relativa pattuizione nel contratto del 8.7.2005
(doc. 5 convenuta), a partire da tale data saranno integralmente mantenute, fatte salve le implicazioni conseguenti all'eventuale riscontrato superamento della soglia usura, le spese istruttoria pratica di fido e le spese liquidazione interessi debitori/penale sconfinamento conti non affidati;
stante la relativa pattuizione nel contratto del 31.12.2008 (doc. 6 convenuta), a partire da tale data saranno integralmente mantenute le commissioni su bonifico/su disposizione, le spese per operazioni, il rimborso forfettario, le spese produzione e/c e le spese di tenuta conto.
Tutte le altre spese, non oggetto di esplicita previsione contrattuale, ivi compresa la commissione sul massimo scoperto la cui pattuizione risulta indeterminata, saranno invece integralmente eliminate. A tal proposito si precisa che l'esclusione conseguente alla mancata previsione contrattuale delle spese riguarderà esclusivamente gli addebiti specificamente e direttamente riconducibili al rapporto di conto corrente oggetto di analisi, mentre non interesserà tutte quelle componenti di spesa che, seppur addebitate in conto, trovano la propria ragion d'essere in forza di un diverso rapporto, estraneo alla presente indagine. Saranno dunque in ogni caso mantenute, ai fini del ricalcolo, le eventuali competenze riconducibili a contratti di sconto CArio, a operazioni di portafoglio s.b.f., ad anticipi su fatture e ad altri rapporti residuali, quali le competenze maturate su finanziamenti e rapporti diversi dall'apertura di credito in conto e le eventuali competenze giro-contate da altri conti correnti. Il prospetto di riepilogo di tutte le competenze eliminate, comprensive delle voci pattuite scomputate per intervenuto superamento della soglia usura, di cui si dirà in seguito, nonché degli interessi debitori e creditori che dovranno successivamente formare oggetto di ricalcolo, è contenuto, rispettivamente per la
45 prima e per la seconda ipotesi peritale, negli allegati n. 9 e 10. 2. Ricalcolo interessi
a debito: sui numeri debitori così ricalcolati lo scrivente procederà a rideterminare gli interessi sugli addebiti come segue: per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della normativa antiusura nonché per i periodi successivi per cui non sia stato riscontrato il superamento del tasso soglia, a partire dal primo estratto conto disponibile e fino al 29.10.2002 gli interessi saranno ricalcolati applicando il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 TUB. A tal fine, dovendosi tenere conto delle finalità sanzionatorie della norma e considerare conseguentemente operazioni attive quelle che comportano la maturazione di un credito per la CA, si farà riferimento al tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;
per il periodo successivo al 29.10.2002 gli interessi saranno ricalcolati: - al tasso contrattualmente pattuito nei contratti rispettivamente del
30.10.2002, del 08.07.2005 e del 31.12.2008 tenendo altresì conto delle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA nel corso del rapporto se ritualmente comunicate alla correntista;
- al minore tra il tasso contrattualmente pattuito nei contratti rispettivamente del 30.10.2002, del 08.07.2005 e del 31.12.2008 ed il tasso concretamente praticato nel corso del rapporto laddove le variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA non siano state ritualmente comunicate alla correntista. A tal proposito si evidenzia che, stante il mancato rinvenimento a fascicolo di comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni praticate dall'istituto di credito, fatte salve le implicazioni conseguenti all'eventuale riscontrato superamento della soglia usura, per il periodo successivo al 29.10.2002 gli interessi passivi saranno sempre ricalcolati al saggio di cui al secondo punto che precede;
per
i soli periodi di riscontrata usurarietà delle condizioni praticate dall'istituto di credito, il ricalcolo sarà effettuato nel modo seguente: laddove il riscontrato superamento della soglia usura sia avvenuto per modificazioni del tasso apportate unilateralmente dalla CA o in base a pattuizioni successive all'entrata in vigore della L. 108/96, gli interessi addebitati, ivi comprese tutte le commissioni e le spese a questi assimilabili, saranno integralmente detratti;
laddove il riscontrato superamento della soglia usura non sia avvenuto per modificazioni del tasso apportate unilateralmente dalla CA o in base a pattuizioni successive all'entrata in vigore della predetta legge, il tasso applicato verrà sostituito con il tasso soglia usura. A tal proposito si precisa che ai fini del ricalcolo verranno integralmente eliminate tutte le componenti di spesa assimilabili ad interesse addebitate nel periodo. Sui numeri debitori risultanti a seguito della suddetta eliminazione sarà poi applicato il saggio di interesse sostitutivo
46 indicato per il ricalcolo.
3. Ricalcolo interessi a credito: sui numeri creditori ricalcolati in base ai precedenti punti lo scrivente procederà a rideterminare gli interessi sugli accrediti mediante applicazione del tasso originariamente applicato dall'istituto di credito, corrispondente al saggio di interesse medio concretamente praticato in ciascun trimestre, determinato come rapporto tra gli interessi ed i numeri creditori di competenza del periodo. Si precisa che dall'importo degli interessi attivi così ricalcolato sarà scomputato quanto originariamente addebitato dall'istituto di credito
a titolo di ritenuta fiscale.
4. Valuta: ai fini del ricalcolo le singole movimentazioni verranno imputate considerando, quale data valuta, la data di ciascuna operazione.
A partire dal 31.12.2008, data del primo contratto che contiene l'espressa pattuizione delle valute, verrà invece mantenuta la data valuta originariamente utilizzata dall'istituto di credito.
5. Capitalizzazione: stante la mancata pattuizione contrattuale della reciprocità di capitalizzazione trimestrale, ai fini del ricalcolo verrà eliminata qualsiasi forma di capitalizzazione fino alla fine del rapporto: gli interessi debitori e creditori ricalcolati in base ai precedenti punti saranno integralmente imputati alla fine del periodo oggetto di indagine affinché siano inidonei alla maturazione di interessi su interessi. A seguito delle operazioni sovra descritte verrà quindi determinato, per ciascuna delle ipotesi peritali considerate, il nuovo saldo del conto corrente oggetto di indagine alla data del 31.05.2014”, determinando, quindi, il saldo ripetibile a tale ultima data nell'importo di € 75.267,94 in favore della società correntista, uguale a prescindere dal fatto che il calcolo delle rimesse solutorie sia effettuato sul saldo CA, ovvero sul saldo depurato dalle competenze indebite (cfr.
C.T.U. svolta nel secondo grado, pag. 25).
Tale importo, per le ragioni esposte, in accoglimento della corrispondente domanda di parte ricorrente ( , dev'essere alla medesima restituito, risultando Controparte_3 all'attualità il conto corrente già chiuso “a zero”.
Sulla somma indicata vanno riconosciuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 19.2.2018 al saldo effettivo.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del processo, compensa le spese di lite del primo e del secondo grado nella misura di un quarto e, in ragione della prevalente soccombenza, pone i restanti tre quarti a carico della resistente e appellante principale, e a favore della ricorrente e Parte_1 appellata/appellante incidentale, come liquidati in dispositivo con Controparte_3
47 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo al medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati i giudizi di primo e di secondo grado, nell'ambito dello scaglione determinato con riferimento al “decisum”: da € 52.001 a € 260.000.
Compensa nella stessa misura di un quarto le spese di C.T.U. di primo e di secondo grado come già separatamente liquidate e pone in via definitiva i restanti tre quarti a carico di Parte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1213/2020 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in Controparte_8 parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da in parziale Controparte_3 riforma dell'ordinanza decisoria emessa dal Tribunale di Padova, giudice dott. Alberto
Stocco, in data 18.5.2020 a definizione del procedimento n. 2780/2015 R.G.
Tribunale Padova, che per il resto conferma;
disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie le domande della ricorrente nei confronti di Controparte_3 [...] nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, Parte_1 accerta e dichiara che il saldo ripetibile del conto corrente CArio n. 3864S intrattenuto da con è Controparte_3 Parte_1 pari, alla data del 31 maggio 2014, ad € 75.267,94 in favore della società correntista, in ragione della nullità degli interessi ultralegali, anatocistici e usurari, delle spese, delle commissioni (c.m.s. e c.i.v.) e delle valute illegittimamente applicate dalla CA, come accertato in motivazione;
b) dato atto che il conto corrente di cui è causa è stato chiuso in data 19.2.2018 con saldo “zero”, condanna a rimborsare Parte_1 alla correntista ricorrente, la somma di € 75.267,94, oltre agli Controparte_3 interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 19.2.2018 al saldo effettivo;
c) compensa le spese di lite del primo e del secondo grado nella misura di un quarto e condanna a rimborsare alla Parte_1 ricorrente appellata e appellante incidentale, i restanti tre Controparte_3 quarti, che liquida, in misura già così ridotta: quanto al primo grado, in €
10.050,00 – oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta,
e cpa, come per legge – per compensi, e in € 296 per rimborsi;
quanto al secondo grado, in € 10.500,00 – oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta, e cpa, come per legge – per compensi, e in € 1.138,50
48 per rimborsi;
d) compensa nella misura di un quarto le spese di C.T.U. di primo e di secondo grado come già separatamente liquidate e pone in via definitiva i restanti tre quarti a carico di Parte_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
49
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1213/2020 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.6.2020, vertente
TRA
con sede in , Piazza Salimbeni Parte_1 Pt_1
3, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena Cont
, Gruppo IVA partita iva , in persona del suo P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale, avv. rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Controparte_2
Sorgato, con domicilio eletto presso il difensore, in Padova, Galleria dei Borromeo n.
3, appellante principale/resistente in primo grado
E
con sede legale in MP (PD), via Borgo Padova n. Controparte_3
30, codice fiscale e partita iva in persona del Presidente del Consiglio P.IVA_3 di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Sartori, con domicilio eletto CP_4 presso il difensore, in Padova, via G.B. Ricci, n. 6/B, appellata e appellante incidentale/attrice in primo grado avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza decisoria emessa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Padova in data 18.5.2020 a definizione del procedimento di primo grado n. 2780/2015 R.G. Tribunale Padova, promosso da nei Controparte_3
1 confronti di (già Parte_1 Controparte_5 con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 26.3.2015; causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza del 19.12.2024 – tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in PCT – in relazione alle seguenti conclusioni precisate dalle parti costituite: conclusioni di parte appellante principale ( : Parte_1
“Nel merito, in via principale: 1) in totale riforma dell'ordinanza decisoria del
Tribunale di Padova resa all'esito del giudizio ex art. 702-bis c.p.c. n. 2780/2015 R.G.
e comunicata in data 18.5.2020, rigettare le domande formulate da Controparte_3 in quanto inammissibili e infondate per i motivi esposti in atti;
2) in ragione della riforma dell'ordinanza gravata porre le spese legali del giudizio di primo grado e le spese di C.T.U. a carico di o in subordine disporne la compensazione. Controparte_3
Nel merito, in via subordinata: 3) in parziale riforma dell'ordinanza decisoria del
Tribunale di Padova resa all'esito del giudizio ex art. 702-bis c.p.c. n. 2780/2015 R.G.
e comunicata in data 18.5.2020, rideterminare il saldo del conto corrente n. 3864S
(già n. 38647) secondo i criteri esposti in atti;
4) in ragione della riforma parziale dell'ordinanza gravata, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle spese legali liquidate nel giudizio di primo grado e porre le spese di C.T.U. del giudizio di primo grado parzialmente a carico di In ogni caso: 5) con vittoria di spese Controparte_3
e competenze. In via istruttoria: 6) si reiterano le richieste di modifica e/o integrazione del quesito peritale già formulate con note di trattazione del 26.04.2023, punti sub a)-f), chiedendo che il C.T.U. venga chiamato a modificare e integrare il proprio elaborato secondo i criteri ivi indicati;
7) in subordine, con riferimento alla
Relazione peritale depositata in data in data 4.10.2023, si chiede che il C.T.U. sia chiamato a rettificare il proprio elaborato secondo quanto esposto nelle note di trattazione del 25.10.2023”. conclusioni di parte appellata e appellante incidentale ( : Controparte_3
“In via pregiudiziale: rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dalla appellante in quanto infondata in fatto è in diritto per i motivi esposti in Atti. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1 ai sensi degli articoli 342 e/o 348-bis c.p.c. per le ragioni esposte in atti. Nel merito: rigettarsi l'appello proposto da per le ragioni Parte_1 esposte in atti. In via di appello incidentale: accertarsi che il saldo del conto corrente per cui è causa, ricalcolato alla data del 31 maggio 2014, come indicato nell'elaborato
2 peritale integrativo redatto dal C.T.U. in sede di appello con data 3 ottobre 2023, è pari a euro 136.700,60, ovvero, in via subordinata, a euro 75.267,94 a credito del correntista e, per l'effetto: - condannarsi la CA convenuta a pagare a CP_3 la complessiva somma di euro 136.700,60 o, in subordine, di euro 75.267,94,
[...]
o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ., al tasso legale dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo. In via istruttoria: - rigettarsi l'istanza avversaria di integrazione della C.T.U. per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui sia accolta la summenzionata istanza istruttoria avversaria, pronunciarsi ordinanza per l'esibizione di tutta la documentazione contabile dalla data di apertura del rapporto di conto corrente ex art. 210 c.p.c. 119 T.U.B. e, nello specifico, gli estratti conti dall'apertura del conto corrente per cui è causa al
31.5.2014. In ogni caso: con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di . Controparte_3
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 26.3.2015, la società CP_3 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Padova
[...] Parte_1
(già lamentando, con riferimento al conto
[...] Controparte_5 corrente n. 38647 (poi rinumerato 3864/S, 3864.72, 3864.50) dalla stessa acceso in data 3 novembre 1994 presso la filiale di MP (PD) della Controparte_6
(poi e quindi ,
[...] Controparte_7 Controparte_5
l'applicazione da parte dell'istituto di credito di: i) interessi ultralegali, oneri e spese in mancanza di una valida pattuizione scritta nel contratto di conto corrente;
ii) interessi anatocistici illegittimi, sia per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, sia per il periodo successivo;
iii) commissioni di massimo scoperto e commissioni di istruttoria veloce nulle in quanto indeterminate;
iv) interessi passivi usurari;
v) valute illegittimamente antergate e postergate, concludendo nei seguenti termini: “in via principale di merito: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli addebiti per interessi passivi, o per competenze analoghe, effettuati sul conto corrente della narrativa che precede in costanza di rapporto ex art. 1284, comma 3, c.c., e per l'effetto condannarsi la CA convenuta alla restituzione alla ricorrente di quanto illegittimamente addebitato e percepito per competenze, spese, commissioni ed interessi solo asseritamente convenzionali, maggiorato degli interessi legali, dalla
3 data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo e/o comunque previa rideterminazione del saldo dare/avere del conto corrente di cui è causa;
in ulteriore via principale di merito: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, accertarsi e dichiararsi
l'illegittimità e/o nullità delle operazioni di capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori e delle altre remunerazioni pretese dalla CA, per contrasto con norme imperative;
previa rideterminazione dell'esatto saldo dare/avere del conto corrente per cui è causa, condannarsi la CA convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
in ulteriore via principale di merito: accertarsi e dichiararsi
l'illegittimità di ogni capitalizzazione a debito della commissione di massimo scoperto per mancanza di un valido accordi o per l'indeterminabilità della stessa e comunque per assenza di causa nell'ipotesi di una pattuizione da ritenersi valida o ancora per nullità, ex art.
2-bis, comma 1, della legge 2/2009, nonché ex art. 117-bis del D.L.gs
n. 385 del 1993 e, per l'effetto, previa ricontabilizzazione dell'effettivo saldo dare avere relativo al conto corrente predetto, condannarsi la CA convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, maggiorate degli interessi negativi, oltre interessi legali creditori in favore di parte attrice dalla data dei singoli addebiti sino all'effettivo soddisfo;
in ulteriore via principale di merito: previo accertamento del tasso effettivo globale (TEG) dell'indicato rapporto CArio, accertare e dichiarare la contestuale violazione della legge n. 108/1996 circa gli elementi integrativi del reato di usura di cui all'art. 644 c.p. ferma l'applicazione del comma 2 art. 331 c.p.c. in relazione all'art. 644 c.p.: dichiararsi in applicazione del comma 2 art. 1815 c.c. non dovuto dall'attrice alcun interesse a qualsiasi titolo addebitato e preteso dalla CA convenuta e per l'effetto condannarsi la convenuta
a restituire alla società attrice la somma che eventualmente emergerà a seguito dell'istruttoria o in subordine accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346 2697 e 1418 comma 2 c.c. degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e disporsi
l'applicazione ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 3 degli interessi sul saggio legale tempo per tempo vigente;
in ulteriore via principale di merito: accertarsi e dichiararsi la nullità, l'invalidità, l'illegittimità ed inefficacia delle commissioni di istruttoria urgente e c.i.v. per mancanza di pattuizione delle medesime e per l'assoluta indeterminatezza, in conseguenza dichiarare la non applicabilità delle suddette convenzioni al rapporto intercorrente tra le parti, con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme eventualmente addebitate a tale titolo nelle more del giudizio, oltre interessi legali creditori in favore di parte attrice dalla data dei singoli
4 addebiti sino all'effettivo soddisfo;
in ulteriore via principale di merito: accertarsi e dichiararsi la prassi relativa al gioco delle valute nulla o in quanto non espressamente pattuita in contatto, o in quanto non sufficientemente determinata come invece è richiesto ai sensi dell'art. 1284 cc 3° comma, o in quanto non sufficientemente determinata o determinabile rispetto all'oggetto del contratto, o in quanto nulla perché usuraria e pertanto non dovuta ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. in quanto calcolata alla stregua di un corrispettivo per la remunerazione del credito e pertanto sottoposta all'applicazione della disciplina degli interessi usurari”.
2. si costituiva ritualmente in causa con comparsa di risposta Controparte_8 depositata in pct il 28.9.2015 con la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea, trattandosi di un rapporto di conto corrente ancora aperto al momento della presentazione della domanda;
sollevando l'eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese di ricalcolo e di restituzione relative ad addebiti seguiti da rimesse solutorie in data anteriore al 28.11.2004, data della diffida stragiudiziale inviata dalla società alla CA;
nel merito, prendendo posizione sulle contestazioni e pretese avanzate dalla ricorrente, che chiedeva respingersi in accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare di merito: 1) dichiarare l'avvenuta prescrizione con riferimento alle domande relative ad addebiti e/o pagamenti anteriori al 28.11.2004, secondo quanto esposto in narrativa. Nel merito, in via principale: 2) rigettarsi le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa. In via subordinata, 3) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta la restituzione in favore dell'attrice di qualsivoglia somma:
(i) compensarsi il credito restitutorio dell'attrice, sino al corrispondente ammontare, con il credito della al pagamento del saldo del conto corrente;
(ii) non Pt_1 sussistendo alcuna mala fede in capo alla convenuta, calcolarsi gli interessi al Pt_1 tasso legale facendoli decorrere dalla data della domanda, e non da quella dell'avvenuto pagamento. In via istruttoria: 4) rigettarsi le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili perché esplorative. In ogni caso, 5) con vittoria di spese e competenze”.
3. Senza mutamento del rito la causa veniva istruita a mezzo di C.T.U. contabile, svolta in relazione al seguente quesito: “Verifichi il c.t.u., nell'ambito del rapporto intercorso tra le parti, l'eventuale applicazione di interessi anatocistici, usurari, ultralegali oltre che l'applicazione di commissione di massimo scoperto e di antergazione e/o postergazione di valute, ogni altra competenza non pattuita, interessi attivi non accreditati. Nell'eventualità determini il saldo dare/avere fra le
5 parti tenendo conto di interessi attivi non accreditati ed eliminando gli effetti derivanti dall'applicazione di interessi anatocistici, usurari, ultralegali, commissioni di massimo scoperto, antergazione/postergazione di valute, competenze non pattuite. Per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge antiusura – verifichi il c.t.u. che il tasso degli interessi concretamente applicato non superi di volta in volta il tasso soglia antiusura e, in caso positivo, sostituisca il predetto tasso con quello soglia antiusura
o, se il superamento sia avvenuto per modificazioni del tasso apportate unilateralmente dalla CA o in base a pattuizioni successive all'entrata in vigore della predetta legge, consideri non dovuto alcun interesse;
nel valutare il superamento del tasso soglia antiusura consideri qualsiasi “commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito” come testualmente disposto dalla legge 108/96”. All'udienza di conferimento dell'incarico del 5.5.2016, il quesito veniva così integrato: “Verifichi [il c.t.u.] che l'eventuale pattuizione di cms non risulti generica o indeterminata, con le conseguenze del caso;
dispone che il c.t.u. tenga altresì conto dell'eccepita prescrizione, formulando allo scopo una doppia ipotesi”, integrato all'udienza del 20.11.2016 richiedendosi al consulente tecnico di effettuare il computo del TEG secondo i criteri previsti nelle
“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia. Sulla base di tali criteri direttivi il C.T.U. sviluppava quattro ipotesi di ricalcolo del saldo alla data del 31.5.2014 (data dell'ultimo e/c valutabile depositato in causa), pervenendo ai seguenti risultati: i) applicando la formula c.d. di matematica finanziaria per la verifica dell'usura, senza tenere conto dell'intervenuta prescrizione, il saldo è stato rideterminato nella misura di € 165.802,60 a favore della soc. correntista (ipotesi “Alfa 1”); ii) valorizzando invece l'eccezione di prescrizione e facendo applicazione delle medesime modalità di verifica, il saldo è stato rideterminato nell'importo di € 89.011,68, sempre a credito della correntista (ipotesi “Alfa 2”); iii) applicando la formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti ratione temporis e senza tenere conto dell'intervenuta prescrizione, il saldo è stato rideterminato nella misura di € 129.690,12 in favore del correntista (ipotesi “Beta 1”); iv) valorizzando invece l'eccezione di prescrizione, le medesime modalità di verifica hanno condotto a individuare il saldo nell'importo di €
73.431,62 (“ipotesi Beta 2”).
4. Il giudizio di primo grado è stato definito con l'ordinanza decisoria qui impugnata, con la quale il giudice:
1) ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione proposta dalla ricorrente;
6 2) ha accolto la domanda di accertamento del rapporto di dare/avere tra le parti, dichiarando per l'effetto che alla data del 31.5.2014 il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 3864S era pari a + € 73.431,62 a credito della correntista;
3) ha condannato la a rifondere all'attrice le spese di lite (liquidate in € Pt_1
13.430,00 per compensi ed € 296,00 per anticipazioni, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge) e posto in via definitiva a carico dell'istituto le spese di C.T.U., nello specifico argomentando la decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
a) ha ritenuto inammissibile la domanda attorea di ripetizione dell'indebito siccome proposta a “conto aperto”;
b) ha rigettato l'eccezione di inammissibilità formulata dalla CA con riguardo alla domanda di rideterminazione e rettifica del conto;
c) ha ritenuto, in relazione all'eccezione di inammissibilità della domanda di ricostruzione del rapporto dare/avere per effetto della inadeguatezza delle produzioni attoree, che le carenze riscontrate nella documentazione prodotta dalla società ricorrente non ostassero all'accoglimento della domanda, risultando comunque attendibile la ricostruzione contabile svolta dal C.T.U. con riguardo ai periodi effettivamente documentati;
d) quanto all'eccezione di prescrizione ha valorizzato, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie registrate sul rapporto controverso fino al 28.11.2004, le risultanze della relazione peritale, che ha ricostruito un affidamento in via di fatto desunto sulla base di “quanto riportato nei contratti e nelle indicazioni degli estratti conto”;
e) ha ritenuto nel merito:
- l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intero arco temporale oggetto di analisi. In particolare, è stata esclusa l'applicabilità delle modalità semplificate di adeguamento al disposto dell'art. 7 della Delibera CICR
9.2.200 in quanto le condizioni di capitalizzazione successive alla sua entrata in vigore dovevano ritenersi peggiorative rispetto alle precedenti, richiedendosi, quindi, la sottoscrizione di una nuova pattuizione ad hoc, che nel caso di specie era mancata.
Ha disposto l'espunzione degli effetti anatocistici anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della riforma dell'art. 120 TUB operata dalla L. 27.12.2013, n.
147, ossia dall'1.1.2014, ritenendo immediatamente cogente il divieto di anatocismo ivi previsto;
- l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto (CMS)
e di commissione di istruttoria veloce (CIV). In particolare, ha ritenuto nulla la
7 clausola relativa alla prima sotto il profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto, dal momento che nel contratto di apertura di credito dell'8.7.2005 (doc. 5 della CA) era stata evidenziata la sola componente percentuale;
quanto alla CIV ha invece ritenuto la radicale insussistenza di una corrispondente pattuizione “essendosi la CA limitata a un generico richiamo alla possibilità di introdurre la commissione in parola attraverso il meccanismo della ius variandi” (pag. 14-15 dell'Ordinanza). Ha, pertanto, disposto lo storno degli addebiti relativi ad entrambe le voci di costo per l'intero periodo oggetto di analisi;
- validamente pattuiti gli interessi ultralegali, risultando il tasso convenzionale dalla documentazione contrattuale, e conseguentemente rigettato la domanda di nullità avanzata dalla correntista ai sensi dell'art. 117, co. 7, TUB;
- sussistente il superamento del tasso soglia d'usura limitatamente ai trimestri successivi alle modifiche unilateralmente disposte dalla CA, e quindi con riguardo: al quarto trimestre 2004, al primo trimestre 2005, al primo e secondo trimestre 2009,
a tutti i trimestri del 2010 e del 2011, nonché al primo trimestre 2012. In conseguenza di tale superamento, nella rettifica del saldo del conto corrente sono stati azzerati tutti gli interessi passivi, le commissioni e le spese in applicazione della disposizione di cui all'art. 1815, co. 2, c.c.
5. Ha proposto appello (principale) con riferimento alle parti della CP_8 decisione nelle quali il giudice:
a) ha ritenuto ammissibile l'azione di accertamento del saldo intermedio del rapporto n. 3864S (già 38647) pur in mancanza del presupposto sostanziale della chiusura del conto al momento dell'introduzione del giudizio e in assenza di un'autonoma domanda della ricorrente;
b) ha ritenuto il conto come affidato di fatto nella verifica delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione;
c) ha ritenuto attendibile la ricostruzione contabile operata dal C.T.U. nonostante la mancanza degli estratti conto per interi periodi di svolgimento del rapporto;
d) ha accolto la ricostruzione del tasso soglia fatta dal C.T.U. sulla base di criteri diversi da quelli contenuti nelle pertinenti istruzioni della Banca d'Italia;
e) ha ritenuto l'illegittimità della pratica anatocistica anche successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000 pur avendo la CA comunicato alla società cliente l'adeguamento alle condizioni previste nella Delibera, sia mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia tramite comunicazione diretta, nonché,
8 successivamente al 31.12.2013, valutando la novella immediatamente cogente a prescindere dalla adozione di una nuova Delibera del CICR;
f) ha ritenuto illegittima la Commissione di AS TO siccome indeterminata ai sensi dell'art. 1346 c.c. in quanto prevista solo nel suo valore percentuale nel contratto del 8.7.2005;
g) ha ritenuto l'illegittimità dell'applicazione di date valuta difformi da quelle contabili, così implicitamente rigettando l'eccezione di decadenza formulata della CA ex art. 1832 c.c.;
h) ha, per l'effetto, accertato che il saldo del conto corrente alla data del 31.5.2014
è pari ad euro 73.431,62 a credito della società correntista e condannato la CA alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di C.T.U., chiedendo – previa inibitoria – che in totale riforma dell'ordinanza decisoria impugnata:
1) sia dichiarata inammissibile l'azione di accertamento/rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3864S alla data del 31.5.2014, in quanto proposta a conto ancora aperto;
2) sia dichiarato il vizio di ultrapetizione con riferimento all'accoglimento della domanda di accertamento/rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3864S, in quanto non autonomamente formulata dalla società in primo grado;
3) per la denegata ipotesi in cui l'azione di ripetizione della ricorrente fosse ritenuta ammissibile, sia rideterminato il saldo del conto corrente secondo i seguenti criteri: a) siano mantenuti fermi per prescrizione tutti gli addebiti contestati anteriori al 28.11.2004 (ossia anteriori ai dieci anni antecedenti alla notifica della domanda di mediazione che ha preceduto l'instaurazione della causa di primo grado) seguiti da rimesse solutorie antecedenti a tale data, qualificate come tali considerando il conto come non affidato;
b) la verifica del rispetto del tasso soglia sia effettuata determinando il TEG sulla base delle istruzioni di Banca d'Italia; c) sia mantenuta ferma l'applicazione della capitalizzazione trimestrale a far data dall'1.7.2000 in ragione dell'avvenuto adeguamento alla Delibera CICR del 9.2.2000 ai sensi dell'art. 7 della stessa e anche successivamente al 31.12.2013; d) siano mantenuti fermi gli addebiti registrati sul conto a titolo di commissione di massimo scoperto in quanto pattuita nel conto corrente del 3.11.1994; e) siano mantenuti parimenti fermi gli addebiti registrati in conto a titolo di commissione di istruttoria veloce quantomeno a far data dal contratto di apertura di credito in c/c dell'8.7.2005; f) siano mantenute ferme le date valuta, essendo controparte decaduta dalla relativa domanda;
9 4) per effetto della riforma integrale, o anche solo parziale, dell'ordinanza impugnata, vengano conseguentemente riformati: - il capo di condanna alle spese di lite;
- il capo con il quale è stata posta in via definitiva a carico della CA la spesa della C.T.U.
6. La società appellata si è costituita tempestivamente con comparsa di risposta depositata il 9.10.2020, chiedendo, in via preliminare il rigetto dell'istanza di inibitoria, nel merito prendendo posizione sui motivi di impugnazione e chiedendone per l'effetto il rigetto e proponendo a propria volta appello incidentale in relazione:
i) alla statuizione di rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito, sul presupposto che il c/c alla data della pronuncia dell'ordinanza decisoria risultava chiuso, sicché era venuta meno la causa di improcedibilità;
ii) alla ritenuta validità degli interessi ultralegali, sul presupposto che, diversamente da quanto immotivatamente ritenuto dal giudice, la documentazione in atti non conteneva tale indicazione;
iii) al trattamento delle valute, fondandosi la decisione in parte qua su un documento erroneamente valutato, sicché la disciplina convenzionale delle valute avrebbe dovuto decorrere quantomeno dal 2.11.2009; iv) alle modalità di verifica del superamento del tasso soglia, dovendo procedersi alla relativa verifica utilizzando la formula c.d. “omnicomprensiva”, pervenendo al risultato indicato dal C.T.U. sub ipotesi Alfa 1;
v) alla ritenuta ritualità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CA, da ritenersi invece solo genericamente sollevata, e comunque infondata, dovendo ritenersi il conto affidato fin dal 1996, concludendo nei seguenti termini: “In via pregiudiziale: rigettare l'istanza ex art. 283
c.p.c. proposta dalla appellante in quanto infondata in fatto è in diritto per i motivi esposti in atti. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da ai sensi degli articoli 342 e/o 348-bis c.p.c. Parte_1 per le ragioni esposte in atti. Nel merito: rigettarsi l'appello proposto da
[...] per le ragioni esposte in atti. In via di appello incidentale: Parte_1 accertarsi che il saldo del conto corrente per cui è causa ricalcolato al 31.05.2014 è pari ad euro 165.802,60 a credito della correntista e, per l'effetto: - condannarsi la CA convenuta a pagare a la complessiva somma di Euro Controparte_3
165.802,60 al 31.05.2014, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo. In via istruttoria: - rigettarsi l'istanza avversaria di integrazione della CTU
10 per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui sia accolta la summenzionata istanza istruttoria avversaria, pronunciarsi ordinanza per
l'esibizione di tutta la documentazione contabile dalla data di apertura del rapporto di conto corrente ex art. 210 c.p.c. 119 T.U.B. e, nello specifico, gli estratti conti dall'apertura del conto corrente per cui è causa al 31.05.2014. In ogni caso: con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di . Controparte_3
7. Respinta l'istanza di inibitoria, precisate le conclusioni e trattenuta in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di procedere, mediante integrazione della
C.T.U., ad un approfondimento istruttorio sul seguente quesito: “Il C.T.U., letti gli atti di causa;
tenuto conto delle risultanze dei precedenti elaborati peritali aventi ad oggetto la rideterminazione, alla data del 31.5.2014, del saldo del conto corrente n.
3864 7 (poi S), nonché delle seguenti indicazioni, sulla base delle quali l'accertamento
e il ricomputo del conto vanno aggiornati: a) il conto corrente n. 3864 7 (S) deve ritenersi “non affidato” fino alla data del 30.10.2002 e da tale data affidato negli stretti limiti risultanti dai contratti di apertura di credito in atti (del 30.10.2002 [€
200.000 a revoca] e dell'8.7.2005 [parimenti € 200.000 a revoca]), esclusa per contro rilevanza a tal fine alle emergenze della Centrale Rischi di e alle risultanze Pt_2 degli estratti conto, anche se suggestive della possibile esistenza di affidamenti;
b) conseguentemente devono ritenersi “solutorie” tutte le rimesse effettuate sul conto fino al 29.10.2002 e dal 30.10.2002 tutte quelle eccedenti il predetto limite di affidamento (€ 200.000); c) il contratto di apertura del conto corrente 3864 7 (S) del
3.11.1994 in atti (doc. 3 del fascicolo di primo grado della CA) non contiene le condizioni economiche, ed in particolare i tassi convenzionali, le commissioni e le spese, ma la sola parte normativa, ridetermini l'ammontare degli interessi passivi tenendo conto ed applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, T.U.B., a partire dal primo estratto conto disponibile e fino al 29.10.2002; da tale ultima data al 7.7.2005 quelli risultanti dal contratto di apertura di credito del 30.10.2002 e quindi quelli risultanti dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista;
dall'8.7.2005 al 30.12.2008 quelli risultanti dal contratto di apertura di credito dell'8.7.2005 e quindi quelli risultanti dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista;
dal 31.12.2008 al 31.5.2014 quelli previsti nel documento di sintesi del 31.12.2008 e quindi quelli risultanti dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista;
verifichi – sulla base delle originarie annotazioni contabili della CA ordinate per data di disponibilità nel
11 corso del rapporto (saldo CA), nonché, alternativamente (operando, quindi, un separato conteggio), sulla base delle annotazioni depurate dagli addebiti illegittimi
(saldo ricostruito: cfr. Cass. 9141/20) – se siano intervenute rimesse di carattere solutorio, ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento, o su conto scoperto, vale a dire oltre i limiti dell'affidamento risultante da documentazione contrattuale, considerati a tal fine i soli affidamenti per cassa risultanti dalla documentazione contrattuale in atti (esclusa, quindi, qualsiasi ipotesi di c.d. “fido di fatto”) e non considerati gli anticipi s.b.f. e tutte le linee autoliquidanti;
determini, quindi, l'incidenza della prescrizione sull'ammontare dei pagamenti degli addebiti illegittimi dovuti in restituzione (e quindi riaccreditabili sul conto) risultante dalla differenza tra il totale degli addebiti illegittimi (tali essendo quelli calcolati in primo grado e quelli risultanti dall'integrazione disposta in questo secondo grado) e i versamenti solutori effettuati nel periodo antecedente ai dieci anni dalla data della diffida del 28.11.2014, e quindi prima del 28.11.2004, e aggiorni conseguentemente
l'esatto saldo del conto alla data del 31.5.2014; indichi l'ammontare degli indebiti in concreto ripetibili”.
8. Depositata dal C.T.U. la relazione integrativa;
fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.12.2024; precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata riservata in decisione e quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa questione.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Controparte_8
1. Il primo motivo denuncia l'erroneità della pronuncia in relazione alla ritenuta ammissibilità della domanda di accertamento del saldo intermedio del conto corrente nonostante che questo fosse ancora aperto al momento del deposito del ricorso introduttivo. Risulterebbe in particolare trascurato che le azioni di accertamento/rideterminazione del saldo intermedio non sono ammissibili in presenza di un conto corrente aperto, restando eventualmente consentita la sola azione di accertamento della nullità di clausole contrattuali e dei conseguenti addebiti.
Ritenere diversamente condurrebbe infatti a sovrapporre le due azioni, in quanto la rideterminazione del saldo intermedio viene a produrre gli effetti della ripetizione, di cui lo stesso giudice ha nella specie negato l'ammissibilità, consentendo in tal modo al correntista di ottenere il “risultato pratico” in concreto perseguito, e cioè la restituzione delle somme in tesi illegittimamente addebitate sul conto, senza tuttavia
12 soggiacere all'onere della prova e ai limiti della relativa azione (ossia senza dover dimostrare la presenza di rimesse solutorie o il pagamento del saldo finale debitorio di chiusura del conto corrente). La pronuncia sarebbe comunque viziata per ultrapetizione in quanto nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. era stata chiesta in via principale la dichiarazione di nullità di clausole ed addebiti, mentre la rideterminazione del saldo era stata chiesta in via meramente incidentale rispetto alla domanda di restituzione, di cui veniva a costituire un presupposto. In difetto di un'autonoma domanda di accertamento del saldo del conto a una data intermedia, non proposta nemmeno in via gradata, ma solo in via incidentale, il giudice non avrebbe potuto rideterminare tale saldo, sicché l'ordinanza, sul punto, esorbita dai limiti della domanda attorea.
1.1 Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione.
1.2 La CA sostiene la tesi che in ipotesi di conto aperto debba essere rigettata, non solo l'azione di ripetizione dell'indebito, ma anche la domanda di accertamento del saldo intermedio del conto corrente.
Si tratta di una valutazione non condivisibile e contrastante con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 798/2013; Cass. n. 5919/2016; Cass.
21646/2018) secondo cui, anche se il conto corrente è ancora aperto, il correntista ha comunque titolo, e interesse, a proporre l'azione di accertamento negativo intesa ad ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che prevedano, ad es., una diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze,
l'applicazione di interessi anatocistici o eccedenti il tasso-soglia e simili;
b)
l'accertamento delle somme addebitate dalla CA (a titolo di interesse, commissioni e spese) in base a clausole nulle, o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno delle annotazioni indebite, con il conseguente ricalcolo dei rapporti di dare/avere, ciò rilevando sul piano pratico almeno in tre direzioni: - quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
- quella del ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
- quella della riduzione dell'importo che la CA, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto
(allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice.
13 Questa azione condivide con quella di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo, oppure in mancanza di patto) il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio “thema decidendum” dell'azione di ripetizione.
Soltanto per agire in ripetizione, infatti, il cliente ha l'onere di allegare e provare, non soltanto l'indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria. Per contro, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Invero, a conto aperto, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare/avere a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti illegittimi.
Secondo la varietà dei casi, lo storno dell'indebito potrà implicare una semplice riduzione dell'esposizione debitoria, eventualmente anche una maggior disponibilità di fido (se il c/c, come nella specie, al momento della proposizione della domanda risultava “affidato”), perfino il passaggio del c/c in attivo, ovvero un incremento del saldo già attivo, senza che per la produzione dell'effetto sia necessario per il cliente individuare e provare pagamenti di sorta per legittimarsi ad agire.
In definitiva, le due azioni (di accertamento negativo e di ripetizione d'indebito) condividono un nucleo comune di fatti, e cioè l'esistenza dell'indebito costituente l'antecedente logico indispensabile dell'azione ex art. 2033 c.c., mentre la sola azione di indebito esige l'ulteriore prova del pagamento.
1.3 Il motivo è infondato anche in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione (v. atto d'appello, pag. 20 – 22), per cui la domanda di rideterminazione del saldo formulata da dovrebbe considerarsi meramente incidentale rispetto Controparte_3 alla domanda di restituzione, sicché, in difetto di un'autonoma domanda di accertamento del saldo del conto corrente, il giudice non avrebbe potuto rideterminare tale saldo.
Invero, la ricorrente non ha domandato la rideterminazione del saldo del conto corrente in via meramente incidentale, risultando dalle conclusioni del ricorso introduttivo che la stessa aveva chiesto, espressamente e partitamente: a)
l'accertamento della illegittimità delle condizioni applicate al rapporto di c/c; b)
l'accertamento del saldo dare/avere del conto corrente epurato delle annotazioni illegittime;
c) la condanna della CA alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.
14 Va in ogni caso considerato che la domanda di accertamento del saldo del conto corrente alla data intermedia del 31.5.2014 deve ritenersi compresa in quella di ripetizione dell'indebito.
1.4 Ciò detto, le riferite doglianze risultano comunque superate alla luce delle
(prevalenti) ragioni poste dalla società ricorrente a fondamento del suo primo motivo d'appello incidentale, il cui esame, stante la stretta connessione, è opportuno anticipare.
Il primo giudice ha respinto la domanda di ripetizione dell'indebito, pur consapevole della chiusura medio tempore del conto corrente di riferimento, affermando: Cont
“Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata da nella propria comparsa di risposta, relativa alla inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice per essere il conto corrente n. 3864S tuttora aperto. L'eccezione
è fondata, atteso che la chiusura del conto corrente costituisce pacificamente una condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal correntista, posto che in caso di conto corrente ancora aperto viene a mancare proprio il “pagamento” per la restituzione del quale la domanda è stata proposta.
Questo perché, accedendo alla nozione di “pagamento” fatta propria dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 24418/2010) – che richiede uno spostamento patrimoniale dalla sfera del solvens a quella dell'accipiens in grado di soddisfare l'interesse del creditore - è possibile concludere che «l'annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla CA al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della CA;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo» (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 798/2013). Né può soccorrere, nel caso di specie, la allegazione della chiusura del conto corrente nel corso del giudizio - dedotta dall'attrice soltanto con la nota conclusiva del 30 aprile 2020 - atteso che tale allegazione potrebbe al più ritenersi ammissibile soltanto nel rispetto delle preclusioni processuali dettate dal codice di rito, e quindi entro la II memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. nel rito ordinario, ovvero negli scritti introduttivi nel caso di rito sommario di cognizione, posto che già con l'atto introduttivo di tale procedimento il ricorrente
15 deve delineare in modo compiuto il thema decidendum e il thema probandum (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 24538/18)”.
In sintesi, il giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito svolta da in quanto proposta quando il conto corrente era ancora aperto, CP_3 mentre la sua sopravvenuta chiusura sarebbe irrilevante per la ragione (di ordine processuale) che tale fatto sarebbe stato tardivamente dedotto dalla parte a ciò interessata.
Ritiene il Collegio che tale conclusione non sia condivisibile, dovendo piuttosto ritenersi che, anche a voler assumere l'improcedibilità della domanda restitutoria dell'indebito in difetto della condizione della chiusura del conto, tale condizione si sia nella specie comunque verificata in corso di causa, e ciò consente al giudice di accogliere la domanda. Non è per contro sostenibile la contraria tesi della CA convenuta secondo cui la domanda di ripetizione proposta a conto (ancora) aperto rimarrebbe (permanentemente) inammissibile anche se il conto venga chiuso in corso di causa, e ciò sul presupposto che la chiusura del conto sarebbe condizione di ammissibilità, e non di procedibilità, con la conseguenza che dovrebbe valutarsi
(esclusivamente) la situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
Come è stato sottolineato dalla S.C. esaminando un caso sovrapponibile a quello qui in esame, se il conto corrente si chiude in corso di causa viene meno l'originaria improcedibilità della domanda di ripetizione dell'indebito e questo in quanto è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi (cfr. Cass., sez. 6 – 1, ordinanza n. 15797 del 15.6.2018, in motivazione: “(omissis) Neppure il collaterale rilievo per cui, essendo il conto aperto al tempo della proposizione della domanda di ripetizione, la medesima doveva ritenersi affetta da vizio di «improcedibilità permanente», definitiva e non rimediabile, può essere condiviso. Infatti, quand'anche a seguire la prospettazione della ricorrente in termini di astratta improcedibilità dell'azione in difetto della condizione di chiusura del conto, va in ogni caso rilevato che la Corte territoriale – constatato che, a seguito della raccomandata inviata dalla alla correntista, il Pt_1 conto si era chiuso durante la fase di pendenza del giudizio – ha correttamente rilevato che si erano venute a integrare, in via sopravvenuta, le condizioni dell'azione di cui alla proposta domanda (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26769: «è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al tempo della decisione, poiché la sua
16 sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi»)”).
Ora, nella specie il ricorso introduttivo, contenente domanda di determinazione del saldo del c/c depurato degli indebiti contestati e di ripetizione dell'indebito, è stato proposto il 26.3.2015.
A quella data il conto corrente di riferimento era ancora in essere, attivo e affidato sulla base di due linee di credito (v. doc. 5 del fasc. di primo grado di parte . CP_1
La chiusura del conto è stata disposta dalla CA, su specifica richiesta della società correntista, in data 19.2.2018, con valuta 17.2.2018, a saldo “zero”, il che significa che tutti gli addebiti operati sul conto, validi ed invalidi, erano stati a quella data già pagati.
Quanto al rilievo per cui nella specie non potrebbe comunque disporsi la restituzione dell'indebito accertato in causa per essere ignoto lo sviluppo avuto dal rapporto di c/c nell'intervallo intercorrente tra il 31.5.2014 (data dell'ultimo e/c prodotto in causa ed esaminato dal C.T.U.) e la predetta data di chiusura del conto (19.2.2018), è appena il caso di osservare che l'unico soggetto che potrebbe avere interesse (e titolo) per sollevare la questione è la società correntista, la quale, non facendolo, ha rinunciato a far valere gli eventuali maggiori indebiti annotati dalla CA sul conto
“accontentandosi” di ripetere l'indebito non prescritto (così come accertato in causa) accumulato fino alla predetta data del 31.5.2014.
Peraltro la CA – che deve certamente ritenersi avere l'esatta conoscenza dello sviluppo del rapporto di c/c, così come di tutti i rapporti di credito comunque sullo stesso appoggiati – non ha a propria volta proposto alcuna domanda in via riconvenzionale, il che conferma che tutte le “pendenze” in essere con CP_3 relativamente a detto conto erano già state definite alla data di estinzione del rapporto, perchè se così non fosse avrebbe certamente esercitato la CP_1 corrispondente pretesa.
D'altra parte, diversamente ritenendo si arriverebbe al paradosso evidenziato dalla difesa della CA laddove ha sostenuto – sia pure a contrario, a (preteso) supporto della tesi della inammissibilità anche dell'azione di accertamento del saldo – che
“Quanto affermato risulta ancora più evidente se solo si consideri che il conto corrente, come rilevato dal medesimo Giudice di primo grado, è stato chiuso nelle more del giudizio. Ne discende che la non ha nemmeno la possibilità di operare Pt_1 la rettifica contabile del saldo, non essendovi più alcun rapporto in essere. In tale contesto, vi sarebbe stato quindi spazio solo per una condanna restitutoria di somme,
17 e difettandone i presupposti il Tribunale nemmeno avrebbe dovuto rideterminare il saldo intermedio” (cfr. atto d'appello, pag. 19, ult. cpv.).
In altri termini, secondo la CA la società correntista non potrebbe chiedere la rettifica del saldo perché il conto corrente risulta essere stato chiuso nelle more, ma non potrebbe, e per la stessa ragione, neppure ottenere la restituzione dell'indebito pure riconosciutole dal giudice, il che è chiaramente inammissibile, non potendo ammettersi che un credito certo, liquido, ed ora anche esigibile, non possa essere esatto per il solo fatto che la CA abbia nel frattempo chiuso il conto sul quale quel credito era maturato. Né, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata (ex art. 111 Cost.), appare ragionevole ipotizzare che la correntista debba prima “accontentarsi” di ottenere una pronuncia accertativa dell'indebito e poi, sulla base di quell'accertamento, volta che sia passata in giudicato la relativa pronuncia giudiziale, agire in separata sede, eventualmente in via monitoria, per ottenere il corrispondente titolo condannatorio.
2. Il secondo motivo denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui, per l'individuazione delle rimesse solutorie al fine della verifica dell'eccezione di prescrizione, ha fatto riferimento al “fido di fatto” (di euro 206.582,76 per il periodo intercorrente dal 31.5.2000 al 31.12.2001 e di euro 206.583,00 per il periodo intercorrente tra il 31.12.2001 e il 26.11.2004) ricavato in maniera autonoma dal
C.T.U. sulla base delle risultanze dei contratti e degli estratti conto, senza peraltro indicare quali sarebbero gli indici univocamente sintomatici dell'esistenza di tale affidamento, non solo non formalizzato, ma contrastante con l'evidenza documentale di quanto pattuito tra le parti, che solo in data 30.10.2002 hanno contrattualizzato la concessione di un fido per cassa di euro 200.000,00. Dunque, fino al 30.10.2002, in mancanza di un documento contrattuale avente ad oggetto un'apertura di credito, tutte le rimesse affluite in presenza di un saldo negativo avrebbero dovuto essere considerate automaticamente solutorie, mentre successivamente a tale data e fino al
28.11.2004 avrebbe dovuto essere preso in considerazione, e quindi valorizzato, il solo fido di € 200.000,00, e per l'effetto ritenute solutorie tutte le rimesse affluite sul conto in presenza di un saldo extra-fido rispetto a detto limite.
2.1 Il motivo è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2.2 In termini generali è opportuno ricordare che la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti CAri, si deve alle Sezioni Unite (v. sentenza
Cass. Sez. Un., n. 24418/2010), che hanno affrontato il problema della decorrenza
18 della prescrizione del diritto di ripetizione spiegando che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una CA, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito CArio regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della CA. Questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo a cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, solo le prime potendo considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, come precisato dalle
Sezioni Unite, non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista, sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto
19 corrente, la CA abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi e altre voci di spese non dovuti.
Dunque, l'esistenza, o meno, di un'apertura di credito spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. In tal senso non appare concludente l'insegnamento di Cassazione 26 febbraio 2014, n. 4518, per cui i versamenti eseguiti sul conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, essendo per contro certo che se il conto non è collegato a un'apertura di credito, le rimesse eseguite in presenza di un passivo del conto sono da riferirsi a un conto scoperto e risultano, per ciò solo, solutorie.
Ora, se il correntista agisca in giudizio senza allegare l'esistenza di una specifica apertura di credito (come è accaduto nel caso in esame, nel quale si è limitata CP_3
a dedurre, nelle note conclusive, che il conto corrente risultava genericamente
“affidato” già in epoca precedente alla stipulazione del contratto di credito del
30.10.2002), la CA che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (cfr.
Cass. n. 31927 del 2019, e in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 19812 del
2022). Infatti, a parte i casi in cui il giudice del merito possa addirittura ritenere, sulla scorta della domanda proposta, che l'inesistenza di detto contratto sia stata oggetto di (implicito) riconoscimento da parte del correntista, non compete alla CA che eccepisca la prescrizione dare la prova dell'insussistenza dell'atto giuridico che ne preclude la decorrenza.
Come ribadito dalla S.C. proprio nella materia che qui interessa, l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il «fatto principale» della fattispecie a cui la legge ricollega l'effetto estintivo (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15895 del 2019). Di conseguenza, la CA potrà limitarsi ad allegare quell'inerzia, deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale. È colui che agisce in ripetizione a dover provare l'apertura di credito che gli era stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una
contro
- eccezione da opporsi alla CA convenuta in ripetizione (cfr. Cass. n. 31927 del
2019). Difatti, come è evidente, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di un'apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale
20 rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto «passivo», e non «scoperto».
Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697
c.c., dunque, sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione
(avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019). È, questo, un approdo già guadagnato dalla giurisprudenza di legittimità: a fronte di esso, peraltro, la qualificazione del contratto di apertura di credito come fatto impeditivo o modificativo dell'invocata prescrizione riveste, in fondo, un valore meramente classificatorio, di cui in questa sede ci si può disinteressare (nel senso che il contratto di apertura di credito costituisca un fatto impeditivo della prescrizione che il correntista è onerato di provare, cfr. Cass. n. 2650 del 2019; nel senso che esso integri, invece, un fatto modificativo, si veda Cass. n. 27704 del 2018).
La prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia, è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019).
Va in proposito considerato che la questione in esame non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte: costituisce, infatti, un'eccezione in senso stretto quella per la quale la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quella in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva, o estintiva, di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte
(cfr., per tutte, Cass. n. 13335 del 2015; Cass. n. 18602 del 2013); la deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito non presenta tuttavia alcuna di tali connotazioni e va qualificata, piuttosto, come eccezione in senso lato. Ora, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass. n. 27998 del 2018). Avendo riguardo a quest'ultimo profilo (inerente alla dimostrazione del fatto di cui sia mancata l'allegazione), infatti, occorre
21 considerare che le eccezioni in senso lato condividono con le eccezioni in senso stretto la necessità che i fatti modificativi, impeditivi o estintivi su cui si fondano risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (cfr. Cass. n. 20317 del 2019; Cass. n.
27405 del 2018). Il che vale ad escludere che il giudice possa conferire rilievo all'eccezione dell'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito
(incidente, come si è visto, sulla decorrenza della prescrizione) basandosi su elementi probatori che non siano stati ritualmente acquisiti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Quanto al tema in contestazione dei modi e termini in cui possa essere fornita la prova dell'esistenza di un'apertura di credito valida ed efficace rilevante ai fini prescrizionali – solo mediante la produzione della relativa scheda contrattuale secondo la prospettazione della CA (v. atto d'appello, pag. 22 – 31), anche in altri termini, e segnatamente attraverso prove indirette, secondo quanto ritenuto dalla società correntista (v. comparsa di risposta d'appello, pag. 21) – non merita condivisione l'affermazione della difesa di secondo cui sarebbe preclusa la CP_1 dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito.
Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo
II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o «prove critiche».
L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2,
c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico CArio in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della CA decida di non opporre la nullità: poiché la nullità opera «soltanto a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dall'art. 117, comma 1, TUB, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della CA intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, TUB la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata «ragione più liquida», la loro «dichiarazione», ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo
22 suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. 12 dicembre
2014, nn. 26242 e 26243; in senso conforme, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437).
Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della CA la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725 c.c.
Ora, è vero che secondo la giurisprudenza della S.C. l'esistenza di un contratto di apertura di credito CArio non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della CA, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa CA preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della CA di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della stessa CA (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni. Ebbene, la CA non fa cenno ai limiti interni della prova per presunzioni, ma si limita ad escludere, in via generale e astratta, che possa farsi ricorso alla medesima per dimostrare il contratto di apertura di credito: il che non è corretto in diritto.
L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno del rilievo per cui occorrerebbe comunque avere certezza quanto al limite dell'affidamento. Invero, poiché la pattuizione di un obbligo della CA di eseguire operazioni di credito CArio passive può emergere dal contegno tenuto dalla stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. 23 aprile 1996, n. 3842). A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui fare fronte a
23 scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la CA avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la CA abbia in concreto effettivamente consentito può ben rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per una somma pari a tale valore monetario, restando ovviamente demandato al giudice del merito l'accertamento in concreto circa l'esistenza di un'effettiva volontà negoziale nel senso indicato.
2.3 Ciò premesso, ritiene il Collegio che nella specie non siano state fornite dalla ricorrente, né comunque acquisite e chiaramente evidenziate, dal C.T.U., prima, e dal giudice, poi, adeguate evidenze dell'esistenza di un'apertura di credito (intesa quale fido per cassa, irrilevanti risultando, per contro, le aperture di credito autoliquidanti: anticipi fatture, s.b.f., crediti commerciali) idonea a consentire di riguardare le rimesse eseguite sul conto prima del 28.11.2004 come (in tutto o in parte) ripristinatorie.
Nello specifico, il giudice si è limitato a dare conto di quanto rilevato dal C.T.U. (cfr. ordinanza impugnata, pag. 26, 27: “(omissis) Tenuto conto dei risultati della c.t.u. svolta in corso di causa, l'eccezione di prescrizione può ritenersi, oltre che ammissibile per quanto già detto, anche fondata nei termini chiariti dal consulente
d'ufficio, che ha provveduto a verificare la sussistenza di rimesse solutorie - rimesse, cioè, effettuate su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista ovvero destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso - nel periodo temporale antecedente il 28 novembre 2014
(cfr. p. 13 e ss. dell'elaborato peritale “originario”)” senza però esaminare ex professo la questione e senza farsi carico della verifica della affidabilità dei criteri prescelti dal
C.T.U. per identificare le rimesse aventi natura (in tutto o in parte) ripristinatoria, piuttosto che solutoria.
Tale indagine e verifica non risulta peraltro possibile neppure ora poiché il C.T.U. non ha specificato nella Relazione quali elementi abbia individuato e valorizzato per ritenere esistente una “pur non formalizzata” apertura di credito a revoca operativa sul conto corrente di riferimento, limitandosi a fare generico richiamo a quanto emergerebbe dai contratti e dagli estratti conto (v. prima Relazione, dep. in pct il
21.10.2016, pag. 11 – 14: “
2.2. Ricalcolo del saldo. Successivamente, in conformità
a quanto richiesto nel quesito, il C.T.U. provvederà a ricalcolare l'esatto dare-avere tra CA e cliente mediante la riliquidazione del saldo del c/c in esame, dalla data dalla quale vi è la prima documentazione disponibile e fino all'ultimo estratto conto
24 agli atti, attenendosi ai criteri indicati dal Sig. G.I.. Si precisa preliminarmente che, in ossequio a quanto disposto nel quesito, lo scrivente provvederà ad elaborare due distinte ipotesi peritali: - la prima (ipotesi 1) che consideri l'intero periodo documentato a fascicolo, intercorrente dal 01.06.2000 al 31.05.2014, senza tenere conto della prescrizione;
- la seconda (ipotesi 2) in cui, dovendosi tenere conto delle eccezioni di prescrizione sollevate da parte convenuta, si considerino prescritte le competenze “coperte” da rimesse aventi natura solutoria accreditate anteriormente al decennio precedente il 28.11.2014 (data della diffida stragiudiziale inviata alla CA dalla società attrice). Nell'ambito della seconda ipotesi peritale, quindi, per il periodo anteriore al 28.11.2004 saranno presi in considerazione, in sede di ricostruzione del saldo del conto, esclusivamente gli addebiti di competenze non
“coperti” da rimesse solutorie. Le competenze che risultano “pagate” da versamenti solutori, invece, verranno integralmente escluse dalla ricostruzione a favore del cliente e saranno mantenute in conto per il loro intero ammontare, non formando oggetto di alcun ricalcolo e non rilevando neppure ai fini dell'eliminazione dell'effetto anatocistico generato dal relativo addebito.
2.2.1. Individuazione competenze
“coperte” da rimesse solutorie Limitatamente alla seconda ipotesi peritale, lo scrivente provvederà prioritariamente a verificare se anteriormente al decennio precedente il 28.11.2014 possano essere ravvisati all'interno del conto corrente in esame versamenti aventi natura solutoria, intendendosi a tal fine ogni rimessa effettuata dal correntista che non funga semplicemente da ripristino di una linea di credito accordata dalla CA ma configuri un atto giuridico definibile come
“pagamento”. A tal proposito si rileva che, mentre nel conto passivo privo di affidamento tutte le rimesse assumono la veste di “pagamenti”, nel conto assistito da apertura di credito, poiché la presenza di un passivo che non rappresenti uno scoperto costituisce un credito della CA inesigibile ed indisponibile sino alla scadenza, alle relative rimesse dovrà essere riconosciuta solo una funzione di ripristino della disponibilità; dovrà invece essere riconosciuta natura solutoria ai versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti di fido. A differenza del credito compreso nel fido, infatti, nel “conto scoperto” l'eccedenza costituisce un credito della CA esigibile in qualsiasi momento;
di conseguenza le rimesse che affluiscono sul conto vengono in tal caso ad assumere la veste di pagamenti, aventi
l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore dell'istituto di credito. Per concludere, è quindi da ritenersi rimessa solutoria il versamento effettuato dal correntista che consente di riportare il saldo del conto entro i limiti dell'affidamento
25 concesso. Dal punto di vista operativo, al fine di individuare gli eventuali versamenti solutori accreditati si procederà alla rielaborazione delle movimentazioni del conto corrente, evidenziando separatamente la quota dei saldi eccedente il fido concesso.
In tal modo si potrà quantificare l'eventuale importo dei versamenti che consentono di azzerare l'extrafido, riportando il saldo entro i limiti dell'affidamento (allegato n.
10). Si precisa che, ai fini dell'individuazione del fido cui fare riferimento per la verifica della natura delle rimesse accreditate in conto si prenderà in considerazione quanto riportato nei contratti e nelle indicazioni degli estratti conto. Le rimesse solutorie così determinate sono riportate nell'allegato n. 11. Apprezzando congiuntamente
l'importo dei versamenti solutori così individuati e l'ammontare delle competenze specificamente e direttamente afferenti al rapporto di c/c oggetto di indagine addebitate anteriormente ai suddetti versamenti, sarà dunque possibile giungere alla quantificazione delle movimentazioni di spesa che dovranno considerarsi “prescritte” in quanto “pagate” dalle rimesse in questione (allegato n. 12). A tal proposito si precisa che le rimesse solutorie così come sopra individuate saranno imputate “a pagamento” di tutti gli interessi, le spese e le competenze connesse al rapporto di conto corrente considerato addebitate nel periodo oggetto di indagine, a partire da quello più lontano rispetto alla data della rimessa. La prescrizione inoltre opererà, nel periodo come sopra indicato, indifferentemente per gli interessi extra ed entro fido, fino a concorrenza dell'importo della rimessa solutoria medesima”).
Si tratta, all'evidenza, di affermazioni generiche, che non consentono di apprezzarne la fondatezza, né di operare la verifica dei conteggi.
La società ricorrente, a propria volta, non ha fornito alcuna pertinente chiave di lettura della documentazione in atti esaminata dal C.T.U., né ha comunque dedotto da quando, e in quali termini, avrebbe concordato con la CA la pretesa concessione di fido, limitandosi ad indicare nel doc. 9, pag. 3, allegato alla comparsa di risposta della CA, la fonte dalla quale risulterebbe inferibile la chiara evidenza che anche prima del 30.10.2002 il conto era “affidato”. Trattasi, tuttavia, di un'indicazione, non solo insufficiente – in quanto non prova che quel tasso fosse specifico ed effettivo, cioè riferito a una determinata linea di credito già prevista e in erogazione, e non solo, quindi, meramente programmatico – ma a ben vedere neppure pertinente e rilevante, riferendosi, del tutto verosimilmente, il preteso importo dell'affidamento riportato nel cit. doc. 9 (di 400 milioni di lite it., pari a € 206.583, che è poi la misura del fido ritenuta dal C.T.U. riportata nell'allegato 10 della Relazione) a una non meglio individuata facilitazione creditizia autoliquidante (in questo senso le risultanze
26 dell'ultimo prospetto disponibile della C.R. di AL: doc. 7 del fasc. di primo grado di parte ricorrente), come tale irrilevante ai fini di cui si tratta: come noto, infatti, solo il fido di cassa determina un'immediata ed incondizionata disponibilità del credito in favore del correntista, con individuazione di rimesse ripristinatorie di tale disponibilità, mentre nelle altre ipotesi l'accordato è solo l'importo massimo che la CA si obbliga ad anticipare condizionatamente alla presentazione di una carta commerciale. L'apertura di credito per anticipo titoli s.b.f. configura, invece, un'operazione di sconto, che si distingue dalla vera e propria apertura di credito, anche se regolata in conto corrente, in quanto la CA si impegna solamente ad accettare lo sconto entro i limiti pattuiti e il correntista non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma solo degli importi che verranno effettivamente accreditati in virtù dei singoli negozi di sconto.
In definitiva, non risultando in atti alcun chiaro, e verificabile, elemento dal quale potersi inferire in termini di apprezzabile evidenza probatoria che il conto corrente di cui si tratta, pur in mancanza della corrispondente scheda contrattuale, fosse stabilmente affidato già in epoca anteriore alla stipulazione del contratto di apertura di credito (di 200.000 €) del 30.10.2002, e che pertanto le rimesse eseguite sul conto dalla correntista fossero ripristinatorie della provvista messa dalla CA a disposizione della medesima, deve escludersi l'esistenza di un affidamento di fatto prima di detta data e conseguentemente integralmente solutorie le rimesse eseguite fino a quel momento.
3. Il terzo motivo denuncia l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto legittimo il ricomputo effettuato dal C.T.U. nonostante la società ricorrente non avesse prodotto tutti gli estratti conto, e quindi in difetto della condizione richiesta per la legittima ricostruzione del rapporto di c/c, che nell'ipotesi in cui manchino gli estratti conto relativi ad alcuni periodi (più o meno lunghi) dello svolgimento del rapporto, deve ritenersi preclusa, mancando del necessario supporto documentale, preclusione non emendabile neppure dal C.T.U. mediante il ricorso ad “artifici contabili” quali le “scritture di raccordo” tra l'ultimo estratto conto disponibile e il primo successivo. L'accertamento del saldo di conto corrente dev'essere infatti fondato su dati contabili certi e reali (estratti conto) e non può avvenire facendo uso di criteri presuntivi e approssimativi per i periodi non documentati, la cui inammissibilità scongiura anche il rischio che la ricostruzione contabile arrivi a dipendere in concreto dall'arbitrio del correntista, che ben potrebbe selezionare gli estratti conto da depositare in giudizio in modo da avvantaggiarsi di una produzione
27 volutamente frammentaria. La critica alla scelta del C.T.U. di effettuare il ricalcolo del conto anche per i periodi non assistiti da alcuna documentazione, procedendo a creare “un unico movimento calcolato per differenza tra l'ultimo saldo documentato e il primo saldo successivo disponibile”, e di utilizzare, quindi, il metodo sintetico per i periodi documentati unicamente dai prospetti a scalare, non poteva comunque essere ritenuta preclusa per il fatto di essere stata sviluppata nella memoria conclusiva, e questo in quanto il difetto di prova degli addebiti contestati quale conseguenza della mancata produzione dei necessari documenti era stato tempestivamente eccepito dalla CA fin dalla sua costituzione in giudizio, oltre che il fatto che si tratta di una questione di natura giuridica stabilire se quanto versato in atti fosse o meno sufficiente a consentire il ricalcolo richiesto, non potendosi pretendere che una simile questione dovesse costituire oggetto di contraddittorio tra il consulente tecnico d'ufficio e i consulenti di parte. Sul presupposto della sussistenza dell'onere per il correntista di documentare l'andamento del rapporto controverso con continuità mediante l'integrale produzione degli estratti conto viene quindi chiesto che l'ordinanza impugnata sia riformata nel senso del rigetto dell'azione con riferimento a tutto il periodo non documentato da estratti conto continuativi, ossia sino al 29.2.2012, previo ricalcolo del saldo per il solo periodo documentato in modo continuativo dagli estratti conto in atti.
3.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
3.2 Va innanzitutto sottolineato che non ha effettivamente “attaccato” la CP_1 statuizione del primo giudice per cui la documentazione contabile prodotta dall'attrice aveva comunque consentito al C.T.U. di effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente in ragione degli indebiti riscontrati e che, per contro, non risultava ex adverso neppure allegato che tale incompletezza documentale avesse comportato un vantaggio per la correntista rispetto a una produzione più completa, ossia la determinazione di una somma superiore rispetto a quella determinabile mediante la ricostruzione analitica (v. ordinanza, pag. 28, 29: “(omissis) In terzo luogo – e conclusivamente – va osservato che la documentazione contabile prodotta da parte attrice ha comunque consentito al CTU di effettuare in il ricalcolo del saldo del conto corrente in ragione degli indebiti riscontrati. Né risulta che la ricostruzione effettuata dal CTU abbia comportato un “vantaggio” per la correntista rispetto ad una produzione documentale più completa, ossia la determinazione di una somma superiore rispetto a quella determinabile mediante la ricostruzione analitica, atteso
28 che la convenuta ha contestato soltanto in modo generico l'utilizzo di tale metodo, senza allegare in modo specifico la differenza (ovviamente favorevole alla Banca) che il risultato avrebbe avuto se si fosse utilizzato il metodo analitico in luogo di quello sintetico. La c.t.u. va, quindi, confermata anche sotto tale profilo”).
Non può invero ritenersi costituire una pertinente critica a tale statuizione la deduzione che il giudice avrebbe così confuso in un “unicum” due ordini di contestazioni ben distinti tra loro: da un lato, quello rivolto all'impiego del c.d. metodo sintetico per i periodi documentati dai soli prospetti a scalare, e dall'altro quello riguardante i periodi non assistiti da qualsivoglia documentazione e collegati dal
C.T.U. mediante scritture di raccordo (v. atto d'appello, pag. 33).
Si tratta all'evidenza di due prospettazioni critiche che non intaccano il nucleo del riferito terzo argomento posto dal giudice a fondamento della “validazione” della ricostruzione contabile operata dal C.T.U.: invero, contestare l'inadeguatezza della documentazione esaminata dal consulente e il metodo contabile di ricostruzione del conto senza tuttavia spiegare se quella incompletezza e quel sistema di computo abbiano concretamente inciso sul risultato in termini pregiudizievoli per chi quelle carenze alleghi significa svolgere una critica inammissibile per difetto di interesse alla riforma della pronuncia fondata proprio su quel risultato.
3.3 Le considerazioni svolte dall'appellante in relazione all'impossibilità di svolgere il ricomputo del c/c in termini affidabili se non disponendo dell'intera serie degli estratti conto completi per tutto lo sviluppo del rapporto sono in ogni caso infondate.
Va innanzitutto premesso che nei rapporti CAri di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista, oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o equivalenti,
o ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta, e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare e avere può attuarsi anche con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti quegli estratti conto (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023).
Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – come rimarcato da Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass.
n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che
29 l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili CArie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt.
2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e
Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass.
n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n.
13186 del 2020), ove il c.t.u. ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dare conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato da
Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della CA, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla CA quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Successivamente, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati così acquisiti, il giudice può certamente avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass.
n. 14074 del 2018; Cass. n. 5091 del 2016. Nel medesimo senso, si vedano pure
Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019). È innegabile, peraltro, che malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti.
Ne consegue che se la CA agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del
30 saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: i) per quanto riguarda la CA, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la CA non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del
2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la CA, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della CA, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli, o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore (eventualmente anche per effetto della non contestazione della CA del saldo di partenza), o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della
31 successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale.
Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la CA, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto. In questo modo, dunque, il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allo stesso modo sia per la CA che per il correntista.
Ciò posto, l'impugnata ordinanza decisoria si rivela coerente con il modus procedendi fin qui descritto quanto alla individuazione del criterio di determinazione del credito posto dal C.T.U. a fondamento della ricostruzione contabile oggetto di causa (per il quale v. quanto indicato in via di premessa metodologica nella prima Relazione depositata in pct nel processo di primo grado il 21.10.2016: in particolare, pag. 7:
“L'elaborato peritale verrà prodotto esclusivamente sulla base della documentazione presente a fascicolo. È necessario far presente che le movimentazioni di c/c afferenti
a periodi per cui risultino mancanti i relativi estratti conto saranno ricostruite sulla base delle risultanze del prospetto scalare;
le movimentazioni relative ai periodi in relazione ai quali risultino mancanti sia gli estratti conto che i prospetti scalare saranno ricostruite, al fine di consentire l'elaborazione dei dati relativi ai periodi successivi, con un unico movimento calcolato per differenza tra l'ultimo saldo documentato ed il primo saldo successivo disponibile. Stante la carenza della relativa documentazione (mancando sia gli e/c, sia gli scalari, sia i prospetti di riepilogo trimestrale delle competenze), il terzo ed il quarto trimestre 2000 non saranno presi
32 in considerazione né ai fini della verifica del superamento della soglia usura, né ai fini del ricalcolo dei relativi interessi, stante l'impossibilità di quantificare i numeri e le competenze maturati nel periodo”), peraltro non fatto oggetto di contestazione, né dal c.t.p. della CA (che aveva rivolto critiche solamente in relazione alla verifica di usurarietà delle condizioni applicate dall'istituto di credito), né – ed è ciò che rileva
– dal difensore nella prima udienza successiva, così come in seguito, essendo stata formulata la critica metodologica (sia nel primo, che nel secondo grado) su un piano eminentemente astratto, senza alcuna illustrazione dei riflessi concreti che la sua adozione abbia determinato nella fattispecie in esame.
4. Il quarto motivo denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del superamento del tasso soglia nel quarto trimestre 2004, nel primo trimestre 2005, nel primo e secondo trimestre 2009, in tutti i trimestri del 2010 e del
2011, nonché nel primo trimestre 2012 eminando ogni posta addebitata a titolo di costo del denaro ex art. 1815, comma 2, c.c.; in particolare, l'adesione al criterio di computo indicato dalla S.C. con la sentenza n. 16303/2018 in tema di verifica antiusura sarebbe solo apparente, essendo state in realtà incluse nel computo del
TEG voci di costo del tutto estranee rispetto a quelle indicate nelle Istruzioni della
Banca d'Italia ai fini della rilevazione del TEGM. La decisione di espungere, nei periodi per i quali è stato riscontrato un superamento del tasso soglia ex L. 108/1996, ogni posta addebitata a titolo di costo del denaro sarebbe comunque errata, atteso che, risalendo il contratto di conto corrente oggetto di causa a data antecedente all'entrata in vigore della legge 108/1996 avrebbe dovuto trovare applicazione il tasso soglia.
4.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
4.2 Va in primo luogo rilevato che la CA lamenta l'inclusione nel computo del
TEG di voci che non sarebbero previste dalle pertinenti Istruzioni della Banca d'Italia applicabili ratione temporis, ma in realtà – con la sola eccezione delle spese di tenuta del conto (indicazione peraltro errata) – non le indica, risolvendosi, pertanto, la contestazione in parte qua in una mera allegazione priva di un adeguato riscontro.
4.3 La doglianza è comunque infondata alla luce di quanto puntualmente esposto dal C.T.U. nel paragrafo (2.1.1) relativo all'individuazione delle componenti del
T.E.G.: “
2.1.1. Sull'individuazione dei componenti dell'interesse. Per l'individuazione di tutte le componenti assimilabili ad interesse lo scrivente C.T.U. provvederà alla scomposizione delle movimentazioni del c/c n. 38647, poi divenuto 3864/S, 3864.72
e 3864.50, evidenziando tutte le movimentazioni relative all'addebito delle “spese”
33 (allegato n. 3). Ai fini della presente indagine saranno utilizzate unicamente le competenze direttamente connesse all'erogazione del credito, quali: interessi debitori, commissione di massimo scoperto, spese liquidazione interessi debitori/penale sconfinamento conti non affidati, commissioni istruttoria urgente, CIV
c/c non affidato, spese istruttoria pratica di fido. Saranno invece escluse, trattandosi di commissioni non direttamente afferenti il rapporto di finanziamento esistente tra le parti, tutte le altre spese addebitate, tra cui le spese addebitate per le operazioni, le spese fisse di chiusura o spese di tenuta conto, le spese di invio e produzione e/c,
e, più in generale, tutte le spese e le commissioni imputabili ad un'operazione diversa da quella di apertura di credito (es. commissioni su bonifici). Ancora, ai fini della determinazione del T.E.G. saranno altresì escluse tutte quelle componenti di spesa che, seppur addebitate in conto, trovano la propria ragione d'essere in forza di un rapporto diverso dal conto corrente esaminato, ovvero le eventuali commissioni riconducibili ai contratti di sconto CArio, alle operazioni di portafoglio s.b.f., agli anticipi su fatture e ad altri rapporti residuali, quali le competenze maturate su finanziamenti e rapporti diversi dall'apertura di credito in conto e le eventuali competenze girocontate da altri conti correnti. Da ultimo, le spese fisse riferite all'affidamento, di norma addebitate con cadenza annuale, saranno proporzionalmente ripartite sui quattro trimestri di competenza, corrispondenti al trimestre di addebito della spesa ed ai tre successivi. I prospetti riepilogativi di tutte le commissioni e le spese assimilabili ad interesse considerate rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. sono contenuti negli allegati nn. 4 e 5”.
Appare evidente, alla luce di quanto esplicitato dal C.T.U., come si tratti di voci tutte pertinenti all'erogazione del credito, e che, pertanto, l'apparentemente equivoca espressione “spesa tenuta conto, spese lic. int. deb/penale sconfinamento conti con aff.” presente negli estratti conto prodotti dalla ricorrente sub doc. 6 allegato al ricorso ex art. 702bis c.p.c. e nell'allegato n. 4 della C.T.U. di primo grado, non faccia riferimento alle mere spese di tenuta del conto, ma a spese funzionalmente collegate all'utilizzo del credito e dunque da considerarsi al fine del computo del TEG secondo quanto previsto dalle pertinenti Istruzioni di AL (v. altresì quanto chiarito dal
C.T.U. a pag. 20 della Relazione depositata in questo secondo grado).
4.4 Per completezza di disamina (trattandosi di una questione da ritenersi assorbita alla luce di quanto appena detto) è appena il caso di aggiungere (con riguardo alla seconda doglianza, in tesi attinente all'impossibilità di scomputare integralmente gli interessi sopra soglia, dovendo semmai ridursene l'ammontare al “livello soglia”) che
34 il superamento del “livello soglia d'usura” nei trimestri evidenziati dal C.T.U. (e cioè nel quarto trimestre 2004; nel primo trimestre 2005; nel primo e nel secondo trimestre 2009; in tutti i trimestri del 2010 e del 2011; nel primo trimestre 2012) è dipeso da una modifica unilaterale delle condizioni applicate dall'istituto, sicché è corretta l'eliminazione di ogni posta addebitata a titolo di costo del credito trattandosi nella sostanza di una nuova pattuizione intercorsa tra la CA e la società cliente formatasi a seguito del silenzio-assenso di quest'ultima a fronte delle modifiche comunicatele dalla prima.
Come noto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 24675/2017, ha negato la rilevanza dell'“usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga ad eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della mera diminuzione dei tassi soglia. L'usurarietà genetica del rapporto deve però essere verificata, sia con riferimento al momento della stipula del contratto, sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative. Tale condiviso orientamento, lungi dall'affermare l'irrilevanza dell'evoluzione dei tassi d'interesse praticati nel corso del rapporto, assume una rilevante portata applicativa nei contratti di durata, in particolar modo nel contratto di conto corrente e nei contratti di affidamento ad esso collegati, quali, ad esempio, l'apertura di credito e gli anticipi s.b.f., nei quali possono esservi nuove pattuizioni o modificazioni unilaterali “consentite” tramite esercizio del c.d. ius variandi, modifiche che assumono una rilevanza affatto secondaria, potendo riguardare non solo i tassi d'interesse ma anche le commissioni e le spese, molte delle quali incluse nella formula di calcolo del tasso effettivo globale (TEG) indicata dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”. In tali casi la violazione del tasso soglia usura di periodo configura un'ipotesi di usura originaria (interesse «convenuto» ex art. 1815, comma 2, c.c.), poiché il nuovo tasso pattuito non diventa usurario per effetto dell'abbassamento del tasso-soglia (c.d. usura sopravvenuta), ma è usurario ab origine rispetto al suddetto tasso-soglia, con eventuale salvezza del periodo precedente disciplinato dalla pregressa lecita pattuizione del tasso d'interesse e gratuità degli interessi addebitati successivamente allo ius variandi o a espresse nuove pattuizioni.
5. Il quinto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha espunto gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi al fine della
35 rideterminazione del saldo per l'intera durata del rapporto in esame. Nello specifico, non sarebbe stato adeguatamente considerato che l'art. 7 della Delibera CICR del
9.2.2000 ha reso legittima la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti in corso, per cui non era necessaria una nuova espressa pattuizione, essendo sufficiente la pubblicazione della delibera di variazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua comunicazione alla clientela con l'invio degli estratti conto. Errata sarebbe poi la tesi per cui nel caso di specie non sarebbe stato possibile l'adeguamento nelle forme semplificate previste dall'art. 7 in quanto le nuove condizioni applicate (prevedenti la trimestralità della liquidazione degli interessi attivi e passivi) rappresentano un
“peggioramento” rispetto a quelle precedenti (prevedenti la trimestralità della liquidazione degli interessi passivi e l'annualità della liquidazione di quelli attivi) dovendo, quindi, essere espressamente approvate dal cliente. Tale argomento non terrebbe adeguatamente conto del fatto che nel dettare la previsione di cui all'art. 7 della Delibera del 9.2.2000, il CICR non può che avere avuto riguardo alle condizioni concretamente applicate dalle banche ai conti correnti, sicché non potrebbe ritenersi dubbio che le condizioni post Delibera (calcolo trimestrale degli interessi sia attivi che passivi) siano più vantaggiose di quelle precedenti (di prassi calcolo trimestrale degli interessi passivi e annuale di quelli attivi). D'altra parte, una diversa opzione ermeneutica renderebbe altrimenti la norma dell'art. 7 priva di ogni ragion d'essere ed effettività, in quanto l'adeguamento alla Delibera CICR del 9.2.2000 dovrebbe essere considerato sempre e inevitabilmente peggiorativo. La decisione sarebbe comunque errata in quanto la capitalizzazione trimestrale avrebbe dovuto essere ritenuta legittima quanto meno a partire dalla nuova pattuizione intercorsa tra le parti a condizione di reciprocità nel contratto del 30.10.2002 (doc. 4 di , CP_1 nell'estensione del contratto del 22.7.2005 (doc. 5 di , nonché nel documento CP_1 di sintesi del 31.12.2008, a pag. 5 (doc. 6 di . Infine, la decisione risulterebbe CP_1 errata anche nella parte in cui ha ritenuto immediatamente cogente, pur in mancanza di una normativa di attuazione da parte del CICR, la riforma dell'art. 120, co. 2,
T.U.B. operata dalla L. n. 147 del 27.12.2013, co. 629. Come correttamente evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di merito, in assenza dell'emanazione della normativa di dettaglio prevista dalla fonte primaria, i rapporti pendenti dovevano continuare ad essere regolati dalla previgente Delibera del 9.2.2000.
5.1 Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione.
5.2 Quanto al primo, costituisce orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello per cui l'invio al correntista degli estratti conto
36 recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, anche se pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente a legittimare l'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore del provvedimento (22 aprile 2000), occorrendo a tal fine un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina;
per l'innovazione legislativa non può difatti operare un meccanismo di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c.
(inserzione automatica di clausole), che non è applicabile in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR (Cass., sez. 1, 24156/2017, 24153/2017, 17150/2016,
7105/2020, 17634/2021).
Le disposizioni dettate con detta delibera trovano fondamento normativo nel D.L.gs n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3, i quali hanno rispettivamente disposto
(aggiungendo nell'art. 120 t.u.b. i nuovi commi 2 e 3): i) che il CICR stabilisse
«modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività CAria», purché con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente;
ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 dovessero essere conformate alle indicazioni del
CICR, che con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il
30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. 6987/2019).
Ora, l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, D.L.gs n. 342/1999, che, come detto, ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche (che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere) ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò «difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass., sez. 1,
n. 26769/2019 e n. 26779/2019). E in effetti, la sovrapposizione di una situazione di
37 reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi a quella di assenza totale di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente come vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3, della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.
5.3 Quanto al secondo – secondo cui bisognerebbe in ogni caso tenere conto delle risultanze dei contratti di apertura di credito e di quelle del prospetto di sintesi del
31.12.2008 – ne va esclusa la fondatezza. Nello specifico:
a) riguardo ai primi due (contratto di credito del 30.10.2002 ed estensione del
22.7.2005), si tratta di contratti di finanziamento, che pertanto, per loro stessa natura, non prevedono un tasso creditorio. Per l'effetto, mancando uno dei due parametri per ritenere configurabile una pari capitalizzazione, deve escludersi che sussista una valida previsione di capitalizzazione trimestrale a eguali condizioni ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata delibera CICR del 9.2.2000;
b) riguardo al documento di sintesi del 31.12.2008, questo, a ben vedere, non contiene alcuna previsione di pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e risulta pertanto irrilevante nella prospettiva di cui si tratta.
5.4 Quanto all'ultimo profilo in disamina – per cui fino al 30.9.2016 doveva ritenersi applicabile la disciplina dettata dalla citata Delibera CICR del 9.2.2000 e quindi legittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale – la tesi sostenuta dalla CA appellante è infondata.
La questione è stata esaminata ex professo dalla Suprema Corte, Sezione 1^, con la sentenza n. 21344 del 30.7.2024 (in CED Cassazione, Rv. 671966 - 01), che ha affermato il principio di diritto per cui: “In tema di contratti CAri, l'art. 120, comma
2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività CAria”.
38 Si tratta in ogni caso di una contestazione in concreto irrilevante, atteso che, se prima dell'1.1.2014 la capitalizzazione applicata da era illegittima, lo era CP_1 inevitabilmente anche in seguito in difetto di valide ed efficaci variazioni contrattuali.
6. Il sesto motivo denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui (pag.
12/15) ha dichiarato la nullità della commissione di massimo scoperto e della commissione di istruttoria veloce per difetto di determinatezza della relativa clausola prevista nel contratto di conto corrente. In realtà non vi sarebbero dubbi in merito alla base di calcolo della CMS, che risulterebbe agevolmente determinabile nel massimo ammontare raggiunto dall'esposizione nel trimestre di riferimento.
6.1 Il motivo è infondato.
6.2 Va innanzitutto precisato che, seppure nell'intitolazione del motivo venga fatto riferimento sia alla cms, che alla civ, in realtà la censura attiene solo alla prima, nessuna contestazione facendo specifico riferimento alla statuizione adottata dal giudice riguardo alla seconda, motivata in relazione al difetto di stipulazione e non già per indeterminatezza di una (inesistente) clausola che la preveda. Il rilievo risulta evidente sulla base del semplice confronto tra la decisione impugnata (v. ordinanza, capitolo 5, pag. 12/15) e la corrispondente parte dell'atto d'appello (§ 6, pag. 56,
57).
6.3 Ciò posto, la decisione assunta dal primo giudice in punto di nullità per indeterminatezza della previsione negoziale relativa alla cms è corretta e va confermata (v. ordinanza decisoria, pag. 13, 14: “In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando - nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano espressamente indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (cfr., tra le molte sentenze sul punto, Corte App. Milano
14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib. Piacenza 12.4.2011). Nel caso di specie, la commissione di massimo scoperto viene pattuita nel contratto di apertura di credito dell'8 luglio 2005 (doc. 5 della convenuta) soltanto in misura percentuale, ovvero nell'1.750%; la stessa non risulta, quindi, determinata per tale motivo va ritenuta nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c.. Gli addebiti Cont posti in essere da a titolo di c.m.s. devono, pertanto, essere eliminati in sede di rettifica del saldo di c/c”).
Invero, la commissione di massimo scoperto per poter essere ritenuta valida deve essere contrattualmente determinata, o comunque determinabile, non solo nella sua misura percentuale (che è poi l'unico dato presente nel richiamato prospetto di sintesi allegato al contratto dell'8.7.2005), ma anche nelle modalità di computo, potendo
39 essere calcolata seguendo diversi criteri – a) criterio assoluto: la commissione di massimo scoperto viene calcolata sul massimo saldo debitore presente nel conto scalare (o riassunto scalare) del conto corrente;
b) criterio relativo: la commissione di massimo scoperto è calcolata sul massimo saldo debitore facente parte di una sequenza di saldi debitori di durata superiore a 10 giorni;
c) criterio misto: la commissione di massimo scoperto è calcolata sul massimo saldo debitore solo se nel riassunto scalare è presente una successione debitoria superiore a 10 giorni – sicché appare evidente come una valida pattuizione richieda necessariamente anche tale indicazione, giacché, a seconda del criterio utilizzato, il risultato finale può essere molto diverso.
In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno, o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendo ritenersi che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e soprattutto del suo peso economico. D'altra parte, laddove la clausola (come nella specie) non prevedesse espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne in termini univoci la conoscibilità e la determinabilità, l'addebito della commissione di massimo scoperto si tradurrebbe in un'imposizione unilaterale (ex post) della CA priva di legittimazione in una valida pattuizione.
7. Il settimo motivo denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'applicazione di date di valuta diverse da quelle contabili. In particolare, il giudice avrebbe trascurato di considerare il fatto che la correntista non aveva contestato le relative annotazioni nel termine decadenziale previsto dall'art. 119, co. 3, del TUB (“
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”).
7.1 Il primo giudice ha così motivato la decisione in parte qua: “
8. Valute. La domanda attorea risulta fondata anche in punto di illegittima applicazione di valute
“fittizie” da parte della CA. La pattuizione scritta in ordine alla decorrenza delle valute, e così alla antergazione o postergazione delle stesse rispetto alla data effettiva dell'operazione posta in essere sul c/c, risulta presente soltanto nel documento di
40 sintesi del 31 dicembre 2008 (doc. 6 della convenuta). Di conseguenza, sino a tale Cont data l'antergazione e la postergazione delle valute poste in essere da deve considerarsi illegittima, cosicché nella rettifica del saldo del conto dovrà essere mantenuta quale data valuta la data di ciascuna operazione” (v. ordinanza, pag.
21/22).
7.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo è per contro infondato e va per l'effetto respinto.
La disposizione richiamata dall'appellante non è invero pertinente. Nella specie non si tratta, infatti, di una mera questione di errori di scritturazione o di calcolo, ovvero di omissione o duplicazione di partite, ma della radicale mancanza, a monte, della corrispondente previsione negoziale.
In altri termini, la disposizione richiamata dalla CA potrebbe trovare applicazione laddove il cliente, pur avendo previamente stipulato una clausola regolante le valute con una decorrenza diversa da quella contabile, pretenda di contestare l'applicazione in concreto del regolamento negoziale.
Nel caso in esame, invece, come è stato correttamente rilevato, detta previsione convenzionale è mancata fino al 31.12.2008, sicché per il pregresso non vi era alcuna legale possibilità per la CA di provvedere ad annotazioni antergate o postergate.
7.3 Stante la stretta pertinenza con il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dalla società attrice, è appena il caso di osservare come il documento di sintesi depositato dalla CA quale doc. 6 in allegato alla comparsa di risposta di primo grado sia stato solo ristampato il 2.11.2009, ma sottoscritto il 31.12.2008, data che compare nell'intestazione del documento, recante in calce la firma del cliente, mai disconosciuta.
Trattandosi della mera ristampa di un documento sottoscritto dieci mesi prima, senza che risulti neppure allegato che nelle more siano intervenute nuove convenzioni in parte qua, le clausole nello stesso contenute, comprese, quindi, quelle relative al c.d.
“gioco delle valute”, vanno temporalmente ricondotte alla data presente nell'intestazione e quindi al 31.12.2008.
B) L'appello incidentale di Controparte_3
1. Il primo motivo dell'appello incidentale contesta la decisione di rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito sul presupposto che una volta intervenuta in corso di causa la condizione (e cioè la chiusura del conto) che rendeva ammissibile la già formulata domanda di condanna e intervenuta la allegazione della circostanza nei modi e termini consentiti dal procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., il
41 giudice avrebbe dovuto pronunciare la richiesta sentenza di condanna, conformemente a quanto statuito in circostanze analoghe da numerosi precedenti di merito.
Il motivo, e la corrispondente domanda di ripetizione dell'indebito, sono fondati per le ragioni già sopra esposte sub A) – 1.4, alle quali per brevità si rinvia.
2. Il secondo motivo contesta la decisione di ritenere legittimamente convenuti ed applicati gli interessi ultralegali pur in assenza di una valida pattuizione scritta.
2.1 Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2.2 Nello specifico, il giudice ha al riguardo così motivato: “La domanda attorea in punto di nullità degli interessi passivi “ultralegali” applicati dalla CA in assenza di valida pattuizione scritta - con conseguente necessità di applicare il disposto dell'art.
117, comma 7, T.U.B. per il ricalcolo di tali interessi - risulta invece infondata. Dai documenti in atti, dei quali già si è detto, emerge infatti la valida pattuizione degli interessi passivi applicati dalla CA nel corso del rapporto;
sicché nella rettifica del saldo di c/c, tali interessi andranno ricalcolati mantenendo il tasso contrattualmente pattuito (fatto salvo l'azzeramento degli interessi nel caso in cui venga riscontrata usura oggettiva). Parimenti, in sede di rettifica andranno applicati gli interessi attivi come validamente pattuiti tra le parti”.
2.3 La decisione assunta in parte qua – in disparte il rilievo che non risulta esattamente coerente con i rilievi svolti in proposito dal C.T.U. nella 1^ Relazione, che pure ne dovrebbe costituire il fondamento (v. C.T.U. di primo grado dep. il
21.10.2016, pag. 17 – 19, punto 2, nella quale viene fatto riferimento al saggio di interesse medio concretamente praticato in ciascun trimestre determinato come rapporto tra gli interessi e i numeri debitori di competenza del periodo, anziché al tasso contrattualmente previsto) – si basa su un presupposto oggettivamente errato
(e cioè l'esistenza di una valida convenzione tra le parti avente ad oggetto gli interessi per tutto il periodo in esame), in quanto il contratto di conto corrente datato
3.11.2004, diversamente da quanto è stato ritenuto, non reca (quantomeno nella copia disponibile agli atti: doc. 3 di parte convenuta), alcuna indicazione delle condizioni economiche, interessi inclusi.
Per l'effetto, in questo grado è stata disposta l'integrazione della consulenza tecnica disponendosi che il C.T.U. “ridetermini l'ammontare degli interessi passivi tenendo conto ed applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, T.U.B., a partire dal primo estratto conto disponibile e fino al 29.10.2002; da tale ultima data al 7.7.2005 quelli risultanti dal contratto di apertura di credito del 30.10.2002 e quindi quelli risultanti
42 dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista;
dall'8.7.2005 al 30.12.2008 quelli risultanti dal contratto di apertura di credito dell'8.7.2005 e quindi quelli risultanti dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista;
dal
31.12.2008 al 31.5.2014 quelli previsti nel documento di sintesi del 31.12.2008 e quindi quelli risultanti dalle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA se ritualmente comunicate alla correntista”.
3. Il terzo motivo denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui, con riguardo alle “valute” ha ritenuto il meccanismo di variazione rispetto alla “data operazione” valido ed efficace a partire dal 31.12.2008 anziché dal 2.11.2009, data presente sul prospetto di sintesi presente agli atti.
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte esaminando l'appello principale, sub
§ 7.3, al quale per brevità si rinvia.
4. Il quarto motivo, infine, denuncia l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui, con riguardo al superamento del tasso soglia ex L. n. 108/1996, ha fatto riferimento a quanto al riguardo esposto nella C.T.U. integrativa del 22.2.2017 (disposta affinché il calcolo del TEG venisse effettuato facendo applicazione dei criteri contenuti nelle
Istruzioni della Banca d'Italia vigenti ratione temporis, eventualmente corretti a seguito del recentissimo orientamento della Cassazione 12965/16), anziché nel primo elaborato, che al riguardo aveva fatto applicazione della c.d. formula omnicomprensiva, da ritenersi preferibile in quanto maggiormente rispondente al dettato della norma di cui all'art. 644, comma 5, c.p., per cui al fine della determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
4.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
4.2 In relazione al primo profilo va rilevato come il motivo si risolva nella mera riproduzione della tesi già sostenuta in primo grado, senza però prendere in alcun modo posizione sulle considerazioni svolte dal primo giudice a sostegno della tesi esposta in parte qua nell'ordinanza impugnata (v. ordinanza, § 6 “Usura oggettiva”, pag. 15/20).
4.3 Nel merito, la tesi che richiama la necessità di procedere alla verifica del TEG applicando la c.d. “formula finanziaria” è peraltro da tempo superata nella giurisprudenza di legittimità, che afferma ormai stabilmente il principio per cui in
43 tema di rapporti CAri, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola CA e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni della Banca
d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso
(Cass., sez. 3, ordinanza n. 29794 del 19.11.2024, Rv. 673206 – 02; Cass., sez. 1, ordinanza n. 1464 del 18.1.2019, Rv. 652649 – 01: “In materia di contratto di conto corrente CArio, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996”).
C) Le risultanze della C.T.U. correttiva svolta nel secondo grado.
In aderenza ai criteri direttivi sopra indicati il C.T.U. ha così – correttamente – ricostruito il conto corrente di riferimento (n. 38647, poi divenuto 3864/S, 3864.72
e 3864.50); “Criteri adottati in sede di ricalcolo. Il ricalcolo, che nella seconda ipotesi peritale non interesserà tutte le competenze anteriori al 28.11.2004 che risultano
“coperte” da rimesse solutorie, verrà effettuato sulla base dei criteri di seguito esposti.
1. Commissioni e spese: si procederà prioritariamente a scomputare, per tutto il periodo considerato, l'intero importo addebitato per la commissione di
44 massimo scoperto e per ogni altra spesa o commissione, fatta eccezione per imposte
e tasse, non espressamente prevista nei contratti depositati a fascicolo, mantenendo esclusivamente, per il periodo successivo alla relativa pattuizione, le competenze espressamente convenute, così come via via modificate nell'ammontare dall'istituto di credito nel corso del rapporto. La commissione sul massimo scoperto verrà eliminata anche laddove la relativa pattuizione, non individuandone le modalità di calcolo, risulti generica o indeterminata. Per gli eventuali periodi in relazione ai quali la commissione di massimo scoperto risulti dovuta lo scrivente provvederà a ricalcolarne l'importo, mediante applicazione del tasso medio trimestrale originariamente praticato dall'istituto di credito, sulla base del nuovo maggior saldo debitore del periodo, così come risultante a seguito delle variazioni operate. A tal proposito si evidenzia che: stante la relativa pattuizione nel contratto del 8.7.2005
(doc. 5 convenuta), a partire da tale data saranno integralmente mantenute, fatte salve le implicazioni conseguenti all'eventuale riscontrato superamento della soglia usura, le spese istruttoria pratica di fido e le spese liquidazione interessi debitori/penale sconfinamento conti non affidati;
stante la relativa pattuizione nel contratto del 31.12.2008 (doc. 6 convenuta), a partire da tale data saranno integralmente mantenute le commissioni su bonifico/su disposizione, le spese per operazioni, il rimborso forfettario, le spese produzione e/c e le spese di tenuta conto.
Tutte le altre spese, non oggetto di esplicita previsione contrattuale, ivi compresa la commissione sul massimo scoperto la cui pattuizione risulta indeterminata, saranno invece integralmente eliminate. A tal proposito si precisa che l'esclusione conseguente alla mancata previsione contrattuale delle spese riguarderà esclusivamente gli addebiti specificamente e direttamente riconducibili al rapporto di conto corrente oggetto di analisi, mentre non interesserà tutte quelle componenti di spesa che, seppur addebitate in conto, trovano la propria ragion d'essere in forza di un diverso rapporto, estraneo alla presente indagine. Saranno dunque in ogni caso mantenute, ai fini del ricalcolo, le eventuali competenze riconducibili a contratti di sconto CArio, a operazioni di portafoglio s.b.f., ad anticipi su fatture e ad altri rapporti residuali, quali le competenze maturate su finanziamenti e rapporti diversi dall'apertura di credito in conto e le eventuali competenze giro-contate da altri conti correnti. Il prospetto di riepilogo di tutte le competenze eliminate, comprensive delle voci pattuite scomputate per intervenuto superamento della soglia usura, di cui si dirà in seguito, nonché degli interessi debitori e creditori che dovranno successivamente formare oggetto di ricalcolo, è contenuto, rispettivamente per la
45 prima e per la seconda ipotesi peritale, negli allegati n. 9 e 10. 2. Ricalcolo interessi
a debito: sui numeri debitori così ricalcolati lo scrivente procederà a rideterminare gli interessi sugli addebiti come segue: per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della normativa antiusura nonché per i periodi successivi per cui non sia stato riscontrato il superamento del tasso soglia, a partire dal primo estratto conto disponibile e fino al 29.10.2002 gli interessi saranno ricalcolati applicando il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 TUB. A tal fine, dovendosi tenere conto delle finalità sanzionatorie della norma e considerare conseguentemente operazioni attive quelle che comportano la maturazione di un credito per la CA, si farà riferimento al tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto;
per il periodo successivo al 29.10.2002 gli interessi saranno ricalcolati: - al tasso contrattualmente pattuito nei contratti rispettivamente del
30.10.2002, del 08.07.2005 e del 31.12.2008 tenendo altresì conto delle variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA nel corso del rapporto se ritualmente comunicate alla correntista;
- al minore tra il tasso contrattualmente pattuito nei contratti rispettivamente del 30.10.2002, del 08.07.2005 e del 31.12.2008 ed il tasso concretamente praticato nel corso del rapporto laddove le variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla CA non siano state ritualmente comunicate alla correntista. A tal proposito si evidenzia che, stante il mancato rinvenimento a fascicolo di comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni praticate dall'istituto di credito, fatte salve le implicazioni conseguenti all'eventuale riscontrato superamento della soglia usura, per il periodo successivo al 29.10.2002 gli interessi passivi saranno sempre ricalcolati al saggio di cui al secondo punto che precede;
per
i soli periodi di riscontrata usurarietà delle condizioni praticate dall'istituto di credito, il ricalcolo sarà effettuato nel modo seguente: laddove il riscontrato superamento della soglia usura sia avvenuto per modificazioni del tasso apportate unilateralmente dalla CA o in base a pattuizioni successive all'entrata in vigore della L. 108/96, gli interessi addebitati, ivi comprese tutte le commissioni e le spese a questi assimilabili, saranno integralmente detratti;
laddove il riscontrato superamento della soglia usura non sia avvenuto per modificazioni del tasso apportate unilateralmente dalla CA o in base a pattuizioni successive all'entrata in vigore della predetta legge, il tasso applicato verrà sostituito con il tasso soglia usura. A tal proposito si precisa che ai fini del ricalcolo verranno integralmente eliminate tutte le componenti di spesa assimilabili ad interesse addebitate nel periodo. Sui numeri debitori risultanti a seguito della suddetta eliminazione sarà poi applicato il saggio di interesse sostitutivo
46 indicato per il ricalcolo.
3. Ricalcolo interessi a credito: sui numeri creditori ricalcolati in base ai precedenti punti lo scrivente procederà a rideterminare gli interessi sugli accrediti mediante applicazione del tasso originariamente applicato dall'istituto di credito, corrispondente al saggio di interesse medio concretamente praticato in ciascun trimestre, determinato come rapporto tra gli interessi ed i numeri creditori di competenza del periodo. Si precisa che dall'importo degli interessi attivi così ricalcolato sarà scomputato quanto originariamente addebitato dall'istituto di credito
a titolo di ritenuta fiscale.
4. Valuta: ai fini del ricalcolo le singole movimentazioni verranno imputate considerando, quale data valuta, la data di ciascuna operazione.
A partire dal 31.12.2008, data del primo contratto che contiene l'espressa pattuizione delle valute, verrà invece mantenuta la data valuta originariamente utilizzata dall'istituto di credito.
5. Capitalizzazione: stante la mancata pattuizione contrattuale della reciprocità di capitalizzazione trimestrale, ai fini del ricalcolo verrà eliminata qualsiasi forma di capitalizzazione fino alla fine del rapporto: gli interessi debitori e creditori ricalcolati in base ai precedenti punti saranno integralmente imputati alla fine del periodo oggetto di indagine affinché siano inidonei alla maturazione di interessi su interessi. A seguito delle operazioni sovra descritte verrà quindi determinato, per ciascuna delle ipotesi peritali considerate, il nuovo saldo del conto corrente oggetto di indagine alla data del 31.05.2014”, determinando, quindi, il saldo ripetibile a tale ultima data nell'importo di € 75.267,94 in favore della società correntista, uguale a prescindere dal fatto che il calcolo delle rimesse solutorie sia effettuato sul saldo CA, ovvero sul saldo depurato dalle competenze indebite (cfr.
C.T.U. svolta nel secondo grado, pag. 25).
Tale importo, per le ragioni esposte, in accoglimento della corrispondente domanda di parte ricorrente ( , dev'essere alla medesima restituito, risultando Controparte_3 all'attualità il conto corrente già chiuso “a zero”.
Sulla somma indicata vanno riconosciuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 19.2.2018 al saldo effettivo.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del processo, compensa le spese di lite del primo e del secondo grado nella misura di un quarto e, in ragione della prevalente soccombenza, pone i restanti tre quarti a carico della resistente e appellante principale, e a favore della ricorrente e Parte_1 appellata/appellante incidentale, come liquidati in dispositivo con Controparte_3
47 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo al medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati i giudizi di primo e di secondo grado, nell'ambito dello scaglione determinato con riferimento al “decisum”: da € 52.001 a € 260.000.
Compensa nella stessa misura di un quarto le spese di C.T.U. di primo e di secondo grado come già separatamente liquidate e pone in via definitiva i restanti tre quarti a carico di Parte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1213/2020 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in Controparte_8 parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da in parziale Controparte_3 riforma dell'ordinanza decisoria emessa dal Tribunale di Padova, giudice dott. Alberto
Stocco, in data 18.5.2020 a definizione del procedimento n. 2780/2015 R.G.
Tribunale Padova, che per il resto conferma;
disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie le domande della ricorrente nei confronti di Controparte_3 [...] nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, Parte_1 accerta e dichiara che il saldo ripetibile del conto corrente CArio n. 3864S intrattenuto da con è Controparte_3 Parte_1 pari, alla data del 31 maggio 2014, ad € 75.267,94 in favore della società correntista, in ragione della nullità degli interessi ultralegali, anatocistici e usurari, delle spese, delle commissioni (c.m.s. e c.i.v.) e delle valute illegittimamente applicate dalla CA, come accertato in motivazione;
b) dato atto che il conto corrente di cui è causa è stato chiuso in data 19.2.2018 con saldo “zero”, condanna a rimborsare Parte_1 alla correntista ricorrente, la somma di € 75.267,94, oltre agli Controparte_3 interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 19.2.2018 al saldo effettivo;
c) compensa le spese di lite del primo e del secondo grado nella misura di un quarto e condanna a rimborsare alla Parte_1 ricorrente appellata e appellante incidentale, i restanti tre Controparte_3 quarti, che liquida, in misura già così ridotta: quanto al primo grado, in €
10.050,00 – oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta,
e cpa, come per legge – per compensi, e in € 296 per rimborsi;
quanto al secondo grado, in € 10.500,00 – oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta, e cpa, come per legge – per compensi, e in € 1.138,50
48 per rimborsi;
d) compensa nella misura di un quarto le spese di C.T.U. di primo e di secondo grado come già separatamente liquidate e pone in via definitiva i restanti tre quarti a carico di Parte_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
49