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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 571/2025
TRIBUNALE Ordinario di FORLÌ Sezione Civile
Il Giudice del Registro dott.ssa Barbara Vacca
Letto il ricorso depositato in data 12/03/2025 dal Conservatore del Registro Imprese presso la Camera di Commercio della Romagna, ai sensi dell'art. 2190 c.c., in relazione alla posizione della impresa individuale (c.f. e numero di Parte_1
iscrizione RI REA FO-322643); C.F._1
Esaminati gli atti, ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che con il ricorso indicato la Camera di Commercio della Romagna ha chiesto a questo Giudice del Registro la cancellazione d'ufficio della casella di posta elettronica certificata dichiarato dall'impresa Email_1 Parte_1
ed iscritto in data 09/08/2011 in quanto non univocamente ed esclusivamente
[...]
riconducibile a tale impresa individuale, come segnalato dal dott. Controparte_1
in data 24/01/2025, titolare del suddetto indirizzo;
osservato che la Direttiva del MISE in data 29.4.2015 - contenente le misure necessarie per assicurare che le imprese collettive e individuali non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di munirsi di casella di posta elettronica certificata, di iscriverle tale indirizzo al registro delle imprese e mantenere attiva la casella - prevede che per la legittima iscrizione della casella p.e.c. l'indirizzo deve essere nella titolarità esclusiva dell'impresa e non deve essere iscritto sulla posizione di due o più imprese e nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad un “professionista”, l'Ufficio deve invitare l'impresa interessata a presentare domanda d'iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale applica le disposizioni di cui al punto 1.5, secondo periodo, che prevedono il ricorso al giudice del registro ai sensi dell'art. 2190 c.c. per procedere all'iscrizione della cancellazione dell'indirizzo in questione;
rilevato che nel caso in esame, la Camera di Commercio, previa verifica dell'attuale residenza anagrafica del , con raccomandata ricevuta il 10/02/2025 ha invitato l'interessato a Pt_1
presentare entro 10 giorni memorie o controdeduzioni ovvero comunicare il nuovo indirizzo p.e.c., avvertendolo che in difetto di riscontro sarebbe stato chiesto al Giudice del Registro la valutazione della cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.; dato atto che nel termine previsto nessuno riscontro è pervenuto alla richiesta;
Ritenuta l'accoglibilità del ricorso essendo evidente la non riferibilità dell'indirizzo p.e.c. associato alla ditta a quest'ultima, in quanto appratente a Parte_1
dottore commercialista regolarmente iscritto all'albo professionale con tale indirizzo p.e.c.;
p.q.m.
ordina l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle imprese dell'indirizzo p.e.c.
dichiarato dall'impresa (c.f. Email_1 Pt_1 Parte_1
REA FO-322643) corrente in Forlì, via Pavan Alvise n. 13 int. 18. C.F._1
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Conservatore istante, che provvederà a comunicarlo all'interessato per il decorso del termine di cui all'art. 2192 c.c.
Forlì, 15 marzo 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Vacca
TRIBUNALE Ordinario di FORLÌ Sezione Civile
Il Giudice del Registro dott.ssa Barbara Vacca
Letto il ricorso depositato in data 12/03/2025 dal Conservatore del Registro Imprese presso la Camera di Commercio della Romagna, ai sensi dell'art. 2190 c.c., in relazione alla posizione della impresa individuale (c.f. e numero di Parte_1
iscrizione RI REA FO-322643); C.F._1
Esaminati gli atti, ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che con il ricorso indicato la Camera di Commercio della Romagna ha chiesto a questo Giudice del Registro la cancellazione d'ufficio della casella di posta elettronica certificata dichiarato dall'impresa Email_1 Parte_1
ed iscritto in data 09/08/2011 in quanto non univocamente ed esclusivamente
[...]
riconducibile a tale impresa individuale, come segnalato dal dott. Controparte_1
in data 24/01/2025, titolare del suddetto indirizzo;
osservato che la Direttiva del MISE in data 29.4.2015 - contenente le misure necessarie per assicurare che le imprese collettive e individuali non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di munirsi di casella di posta elettronica certificata, di iscriverle tale indirizzo al registro delle imprese e mantenere attiva la casella - prevede che per la legittima iscrizione della casella p.e.c. l'indirizzo deve essere nella titolarità esclusiva dell'impresa e non deve essere iscritto sulla posizione di due o più imprese e nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad un “professionista”, l'Ufficio deve invitare l'impresa interessata a presentare domanda d'iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale applica le disposizioni di cui al punto 1.5, secondo periodo, che prevedono il ricorso al giudice del registro ai sensi dell'art. 2190 c.c. per procedere all'iscrizione della cancellazione dell'indirizzo in questione;
rilevato che nel caso in esame, la Camera di Commercio, previa verifica dell'attuale residenza anagrafica del , con raccomandata ricevuta il 10/02/2025 ha invitato l'interessato a Pt_1
presentare entro 10 giorni memorie o controdeduzioni ovvero comunicare il nuovo indirizzo p.e.c., avvertendolo che in difetto di riscontro sarebbe stato chiesto al Giudice del Registro la valutazione della cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.; dato atto che nel termine previsto nessuno riscontro è pervenuto alla richiesta;
Ritenuta l'accoglibilità del ricorso essendo evidente la non riferibilità dell'indirizzo p.e.c. associato alla ditta a quest'ultima, in quanto appratente a Parte_1
dottore commercialista regolarmente iscritto all'albo professionale con tale indirizzo p.e.c.;
p.q.m.
ordina l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle imprese dell'indirizzo p.e.c.
dichiarato dall'impresa (c.f. Email_1 Pt_1 Parte_1
REA FO-322643) corrente in Forlì, via Pavan Alvise n. 13 int. 18. C.F._1
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Conservatore istante, che provvederà a comunicarlo all'interessato per il decorso del termine di cui all'art. 2192 c.c.
Forlì, 15 marzo 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Vacca