TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 5309/2022 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – appello
vertente TRA
(P.IVA. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Palomonte (SA) località Sperlonga, in persona della legale rappresentante difesa e rappresentata dall'avv. Riccio Valentina (c.f. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Roma (RM) alla via Asmara n. 38, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.10.1942, e (c.f. ), nata a Controparte_2 C.F._3
Napoli (NA) il 21.10.1957, entrambi rappresentati e difesi da loro stessi e dall'avv. Zito Maria Allegra (c.f. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso lo studio dell'avv. Zito in Napoli (NA) alla via Schipa n.
34, giusta procura in atti;
APPELLATI
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno concluso riportandosi alle proprie richieste, rispettivamente, di accoglimento e di rigetto della domanda dell'appellante.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.12.2017 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8209/2017, emesso
Con dal Giudice di Pace di Napoli in favore degli avvocati e CP_1
per il pagamento del credito derivante dall'attività Controparte_2
professionale dagli stessi svolta in favore dell'ingiunta.
Nella fase monitoria, infatti, i ricorrenti avevano esposto di aver svolto la loro attività difensiva di avvocati, in adempimento del mandato conferito dalla società ingiunta, consistente nella proposizione del ricorso al TAR Salerno
nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Salerno e il Ministero delle
Attività Produttive (RG 494/2006), avente ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti di diniego della concessione del termine richiesto dalla per realizzare l'investimento in funzione del quale Parte_1
quest'ultima aveva ottenuto un finanziamento pubblico;
a seguito del decreto n. 529/2015, con cui il TAR aveva comunicato la perenzione del giudizio ex art. 82 c.p.a., gli avvocati chiedevano e ottenevano un'ingiunzione di pagamento dei propri onorari per un ammontare pari a €.3.447,33
(comprensivi di IVA, CPA e spese esenti).
Con l'atto di opposizione, la società ingiunta preliminarmente invocava l'inefficacia del decreto ingiuntivo per notificazione tardiva, nonché
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dagli opposti;
nel merito, negava la fondatezza della pretesa creditoria, asserendo che l'attività
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 2 di 10 professionale non fosse stata interamente svolta dalle controparti e che il credito non fosse certo e liquido, non essendo sufficiente, a fini probatori, il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulla congruità della parcella.
Si costituivano in giudizio altresì i creditori opposti, i quali confutavano le argomentazioni dell'opponente e richiamavano la documentazione depositata nella fase monitoria, a riprova del fondamento del proprio credito.
Con sentenza n. 21826/2021, il Giudice di Pace di Napoli rigettava l'opposizione e, per l'effetto, condannava la società opponente al pagamento dei compensi professionali a favore delle controparti per €.2.861,39 (ossia,
€.2.328, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%), con compensazione delle spese di lite tra le parti.
In data 22.02.2022, la parte soccombente proponeva appello dinanzi questo
Tribunale impugnando la predetta decisione, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., l'errata applicazione delle norme in materia di prescrizione e l'indebita inversione dell'onus probandi
gravante sulle parti.
Costituendosi nel giudizio di impugnazione, gli appellati si opponevano alle contestazioni mosse dalla controparte, rivendicando la fondatezza del proprio credito, dunque chiedevano il rigetto del gravame e l'accertamento della debenza del compenso professionale richiesto.
A seguito della assegnazione della controversia all'odierno giudicante, la causa era introitata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e di replica.
Il Tribunale, letti gli atti di causa e considerata la documentazione prodotta,
decide come segue.
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 3 di 10 Preliminarmente, la società appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 132 e 161 c.p.c., alla luce della mancanza della data di deliberazione e dell'esposizione dei fatti di causa nonchè dell'iter motivazionale, sostenendo inoltre che il giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi su talune questioni, come l'inefficacia ex art. 644
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto: orbene, tale motivo d'appello non può
essere accolto.
Certamente l'assenza della data di deliberazione non costituisce un'ipotesi di nullità della sentenza: infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, tale omissione configura un mero errore materiale emendabile, assumendo,
invece, rilevanza fondamentale la data di pubblicazione, che è presente e riscontrabile nella sentenza impugnata: infatti, a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione della sentenza (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), la data di deliberazione della pronuncia non è un elemento essenziale dell'atto processuale e la sua mancanza non integra gli estremi di alcuna ipotesi di nullità (Cass. 18.12.2019, n. 33673).
Parimenti, si può ritenere sufficiente l'esposizione dei fatti di causa e della parte motivazionale da parte del Giudice di Pace, laddove dalla sentenza appellata emerge comunque l'iter logico seguito per giungere alla decisione,
sulla base degli atti di causa e degli scritti difensivi delle parti.
Quanto alla mancata pronuncia su determinate questioni sollevate dalla con conseguente reiterazione delle stesse nella presente fase Parte_1
di gravame, anche rispetto a questo profilo il motivo d'appello non risulta meritevole accoglimento.
In merito alla (presunta) inefficacia del decreto ingiuntivo per notificazione
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 4 di 10 tardiva, dagli atti emerge viceversa il rispetto del termine ex art. 644 c.p.c.,
che deve farsi decorrere non dalla data della pronuncia, bensì da quella del deposito in cancelleria;
inoltre, va comunque sottolineato che si tratterebbe di una questione assorbita nel merito della controversia, ricordando che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi anche e soprattutto sulla fondatezza del credito oggetto di ingiunzione.
Discorso analogo per quanto attiene alla questione della riconducibilità o meno alla degli atti del menzionato giudizio proposto Parte_1
innanzi al TAR Salerno. Infatti, nella comparsa di costituzione in primo grado, gli opposto immediatamente precisavano il numero di RG corretto (n.
494/2006, e non 493), riconducibile al mandato della società ingiunta;
irrilevante è il fatto che nella sentenza appellata fosse riportato il numero di
RG errato, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, poichè è evidente che si sia trattato di un mero errore materiale da parte del giudice di prime cure,
che, invece, correttamente ha posto a fondamento della decisione la documentazione riferita al procedimento con RG 494/2006.
Con il secondo motivo d'impugnazione, la parte appellante lamentava l'errata lettura da parte del Giudice di Pace della normativa in materia di prescrizione. A tal fine, asseriva che il credito degli avvocati si fosse prescritto, alla data del ricorso per ingiunzione, per decorso del termine triennale di cui all'art. 2956 c.c., dovendosi individuare il dies a quo nel
11.03.2008, ossia la data dell'istanza di cancellazione dal ruolo delle sospensive nel giudizio innanzi al giudice amministrativo, quale ultimo atto riconducibile al mandato difensivo, con conseguente cessazione del rapporto
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 5 di 10 con il cliente.
Tuttavia, anche tale motivo è infondato. La norma di riferimento è l'art. 2957
co. 2 c.c. (che statuisce: “Per le competenze dovute agli avvocati e ai
patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla
conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”): dunque, il giudice di prime cure ha correttamente fissato il 15.07.2015 quale momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, ossia la data del decreto n.
529/2015 del TAR con cui è stata dichiarata la perenzione del giudizio per mancata presentazione dell'istanza di fissazione di prima udienza nel termine previsto ex lege (in questo senso, Cass. 20.03.2024, n. 7429, sul rilievo del decreto di perenzione ai fini dell'estinzione del giudizio amministrativo e,
dunque, della sua definizione).
Inoltre, è opportuno operare una precisazione sulla natura della cd.
prescrizione presuntiva, operante, tra gli altri, per i crediti degli avvocati.
A differenza della prescrizione ordinaria, in cui l'estinzione del diritto è
legata al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo, quella presuntiva (ex artt. 2954 e ss. c.c.) si fonda sulla presunzione che alcune tipologie di crediti vengano soddisfatte in tempi brevi, sicché essa determina semplicemente un'inversione dell'onere probatorio, spettando al creditore di dimostrare di non aver ricevuto il pagamento;
tuttavia, si rammenta anche che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere sollevata dal debitore che ammetta in giudizio, anche in modo implicito, la mancata estinzione del credito controverso (Cass. 01.10.2018, n. 23751).
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 6 di 10 Tanto si chiarisce onde sottolineare che, premessa la pacifica applicabilità della regola di cui all'art. 2957 co. 2 c.c., comunque non sarebbe intervenuta alcuna prescrizione nel caso di specie, anche qualora si ritenesse che il termine prescrizionale abbia cominciato a decorrere da un momento antecedente alla dichiarazione di perenzione del giudizio amministrativo: ciò
in quanto, sia in primo grado che in appello, la più volte ha Parte_1
negato la certezza e la liquidità del credito vantato dalle controparti, specialmente con riferimento all'onorario per la fase decisionale del giudizio innanzi al TAR, così facendo ha quindi contestato l'esistenza del credito controverso e, dunque, ha implicitamente ammesso la sua mancata soddisfazione.
L'ultimo motivo di appello riguarda il travisamento degli atti di causa ad opera del giudice di primo grado: in particolare, la Parte_1
impugnava il punto n. 4 della motivazione della sentenza (“nell'atto di opposizione non risulta prova dell'inesistenza del credito vantato dagli avvocati”), asserendo che il Giudice di Pace avesse erroneamente invertito l'onere probatorio gravante sulle parti;
inoltre, la società appellante contestava altresì che le controparti non avessero davvero provato l'intera attività professionale svolta, potendosi tuttalpiù considerare come dimostrata solo quella inerente alla fase introduttiva del giudizio innanzi al TAR, rispetto alla quale, a detta della cliente, i compensi professionali dovuti sarebbero già stati onorati con un assegno di €.
1.590 del 28.03.2006.
Ebbene, è vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla parte opposta di dimostrare l'esistenza del diritto vantato, in quanto attrice in senso sostanziale, per cui la sentenza appellata avrebbe errato nel
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 7 di 10 ricercare una prova dell'inesistenza del credito nell'atto di opposizione;
tuttavia, il motivo d'impugnazione in esame comunque non può essere accolto, in quanto dalla documentazione depositata dai creditori ingiungenti nel procedimento monitorio (e allegata sia in primo grado che nel presente gravame) risulta dimostrata l'attività professionale svolta, comprensiva anche della fase ulteriore a quella introduttiva, da ritenersi espletata mediante l'esame dell'avviso di possibile perenzione del giudizio e del successivo decreto n. 529/2015, con conseguente valutazione della migliore condotta processuale da assumere nell'interesse della cliente.
Infatti, gli appellati hanno depositato i documenti atti a dimostrare lo svolgimento dell'attività difensiva oggetto di mandato, sin dalla presentazione del ricorso al TAR Salerno, con i relativi documenti allegati, fino al decreto di perenzione del giudizio, per effetto di un'apposita strategia difensiva di rinuncia all'istanza cautelare fino alla cessazione della materia del contendere, derivante dalla possibilità di ottenere comunque le agevolazioni richieste dalla società cliente (essendosi prospettata, dopo il deposito del ricorso al TAR, una possibile modifica del D.M. 320/2000, quale normativa da applicarsi al caso dell'appellante). L'unico atto mancante risulta essere l'istanza di cancellazione dal ruolo delle sospensive del 11.03.2008;
tuttavia, la sua esistenza può considerarsi comunque dimostrata dai continui riferimenti all'atto, non solo da parte degli appellati, ma altresì dall'appellante (che individuava proprio tale istanza quale ultimo atto dell'attività difensiva oggetto di mandato).
Mette conto aggiungere che nessuna contestazione è stata sollevata con riferimento alla diligenza e correttezza nello svolgimento dell'incarico.
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 8 di 10 Parimenti, risulta adeguatamente dimostrato anche l'ammontare del credito vantato dagli avvocati. A tal proposito, la rilevava che il Parte_1
parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine, seppur sufficiente nella fase monitoria, non potesse costituire prova scritta nel giudizio di cognizione,
laddove il credito avrebbe dovuto essere provato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dai professionisti;
orbene, ritenendosi dimostrata l'attività professionale degli appellati, il credito deve ritenersi fondato anche nel quantum del credito, rilevandosi che la parcella a saldo è stata correttamente determinata sulla base delle tariffe professionali vigenti ex lege, in particolare con il ricorso ai parametri minimi previsti per le cause innanzi al TAR di bassa complessità.
Né, tantomeno, si può ritenere che l'assegno del 28.03.2006 di €.
1.590 abbia coperto interamente l'onorario spettante agli avvocati: in primis, va premesso che, pur mancando una copia nella documentazione in atti, si dà per assodato che tale assegno sia stato pagato, anche su ammissione degli stessi appellati;
tuttavia, lo stesso deve ritenersi in acconto del compenso professionale (come correttamente evdienziato anche nella sentenza di primo grado), sicché esso copre la prima fase di studio del giudizio amministrativo, mentre non riguarda l'importo di €.2.328 (oltre IVA, CPA e spese generali), indicato nella parcella a saldo per la fase introduttiva e decisionale e oggetto della presente controversia.
Dunque, per le ragioni suesposte, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi previsti
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 9 di 10 dalla normativa vigente in materia, stante la non complessità della causa, e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento;
stante il rigetto del gravame, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento del duplice contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1quater
DPR 115/2002.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello della e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 21826/2021 del
Giudice di Pace di Napoli;
2. Condanna la al pagamento delle Parte_1
spese processuali per il presente grado di giudizio in favore di
[...]
e liquidandole in €.852 per CP_1 Controparte_2
compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA ed IVA secondo legge, con distrazione a favore degli avvocati anticipatari;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 co. 1quater DPR
115/2002.
Così deciso in Napoli il 16.06.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 5309/2022 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – appello
vertente TRA
(P.IVA. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Palomonte (SA) località Sperlonga, in persona della legale rappresentante difesa e rappresentata dall'avv. Riccio Valentina (c.f. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Roma (RM) alla via Asmara n. 38, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.10.1942, e (c.f. ), nata a Controparte_2 C.F._3
Napoli (NA) il 21.10.1957, entrambi rappresentati e difesi da loro stessi e dall'avv. Zito Maria Allegra (c.f. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso lo studio dell'avv. Zito in Napoli (NA) alla via Schipa n.
34, giusta procura in atti;
APPELLATI
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno concluso riportandosi alle proprie richieste, rispettivamente, di accoglimento e di rigetto della domanda dell'appellante.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.12.2017 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8209/2017, emesso
Con dal Giudice di Pace di Napoli in favore degli avvocati e CP_1
per il pagamento del credito derivante dall'attività Controparte_2
professionale dagli stessi svolta in favore dell'ingiunta.
Nella fase monitoria, infatti, i ricorrenti avevano esposto di aver svolto la loro attività difensiva di avvocati, in adempimento del mandato conferito dalla società ingiunta, consistente nella proposizione del ricorso al TAR Salerno
nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Salerno e il Ministero delle
Attività Produttive (RG 494/2006), avente ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti di diniego della concessione del termine richiesto dalla per realizzare l'investimento in funzione del quale Parte_1
quest'ultima aveva ottenuto un finanziamento pubblico;
a seguito del decreto n. 529/2015, con cui il TAR aveva comunicato la perenzione del giudizio ex art. 82 c.p.a., gli avvocati chiedevano e ottenevano un'ingiunzione di pagamento dei propri onorari per un ammontare pari a €.3.447,33
(comprensivi di IVA, CPA e spese esenti).
Con l'atto di opposizione, la società ingiunta preliminarmente invocava l'inefficacia del decreto ingiuntivo per notificazione tardiva, nonché
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dagli opposti;
nel merito, negava la fondatezza della pretesa creditoria, asserendo che l'attività
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 2 di 10 professionale non fosse stata interamente svolta dalle controparti e che il credito non fosse certo e liquido, non essendo sufficiente, a fini probatori, il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulla congruità della parcella.
Si costituivano in giudizio altresì i creditori opposti, i quali confutavano le argomentazioni dell'opponente e richiamavano la documentazione depositata nella fase monitoria, a riprova del fondamento del proprio credito.
Con sentenza n. 21826/2021, il Giudice di Pace di Napoli rigettava l'opposizione e, per l'effetto, condannava la società opponente al pagamento dei compensi professionali a favore delle controparti per €.2.861,39 (ossia,
€.2.328, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%), con compensazione delle spese di lite tra le parti.
In data 22.02.2022, la parte soccombente proponeva appello dinanzi questo
Tribunale impugnando la predetta decisione, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., l'errata applicazione delle norme in materia di prescrizione e l'indebita inversione dell'onus probandi
gravante sulle parti.
Costituendosi nel giudizio di impugnazione, gli appellati si opponevano alle contestazioni mosse dalla controparte, rivendicando la fondatezza del proprio credito, dunque chiedevano il rigetto del gravame e l'accertamento della debenza del compenso professionale richiesto.
A seguito della assegnazione della controversia all'odierno giudicante, la causa era introitata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e di replica.
Il Tribunale, letti gli atti di causa e considerata la documentazione prodotta,
decide come segue.
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 3 di 10 Preliminarmente, la società appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 132 e 161 c.p.c., alla luce della mancanza della data di deliberazione e dell'esposizione dei fatti di causa nonchè dell'iter motivazionale, sostenendo inoltre che il giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi su talune questioni, come l'inefficacia ex art. 644
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto: orbene, tale motivo d'appello non può
essere accolto.
Certamente l'assenza della data di deliberazione non costituisce un'ipotesi di nullità della sentenza: infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, tale omissione configura un mero errore materiale emendabile, assumendo,
invece, rilevanza fondamentale la data di pubblicazione, che è presente e riscontrabile nella sentenza impugnata: infatti, a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione della sentenza (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), la data di deliberazione della pronuncia non è un elemento essenziale dell'atto processuale e la sua mancanza non integra gli estremi di alcuna ipotesi di nullità (Cass. 18.12.2019, n. 33673).
Parimenti, si può ritenere sufficiente l'esposizione dei fatti di causa e della parte motivazionale da parte del Giudice di Pace, laddove dalla sentenza appellata emerge comunque l'iter logico seguito per giungere alla decisione,
sulla base degli atti di causa e degli scritti difensivi delle parti.
Quanto alla mancata pronuncia su determinate questioni sollevate dalla con conseguente reiterazione delle stesse nella presente fase Parte_1
di gravame, anche rispetto a questo profilo il motivo d'appello non risulta meritevole accoglimento.
In merito alla (presunta) inefficacia del decreto ingiuntivo per notificazione
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 4 di 10 tardiva, dagli atti emerge viceversa il rispetto del termine ex art. 644 c.p.c.,
che deve farsi decorrere non dalla data della pronuncia, bensì da quella del deposito in cancelleria;
inoltre, va comunque sottolineato che si tratterebbe di una questione assorbita nel merito della controversia, ricordando che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi anche e soprattutto sulla fondatezza del credito oggetto di ingiunzione.
Discorso analogo per quanto attiene alla questione della riconducibilità o meno alla degli atti del menzionato giudizio proposto Parte_1
innanzi al TAR Salerno. Infatti, nella comparsa di costituzione in primo grado, gli opposto immediatamente precisavano il numero di RG corretto (n.
494/2006, e non 493), riconducibile al mandato della società ingiunta;
irrilevante è il fatto che nella sentenza appellata fosse riportato il numero di
RG errato, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, poichè è evidente che si sia trattato di un mero errore materiale da parte del giudice di prime cure,
che, invece, correttamente ha posto a fondamento della decisione la documentazione riferita al procedimento con RG 494/2006.
Con il secondo motivo d'impugnazione, la parte appellante lamentava l'errata lettura da parte del Giudice di Pace della normativa in materia di prescrizione. A tal fine, asseriva che il credito degli avvocati si fosse prescritto, alla data del ricorso per ingiunzione, per decorso del termine triennale di cui all'art. 2956 c.c., dovendosi individuare il dies a quo nel
11.03.2008, ossia la data dell'istanza di cancellazione dal ruolo delle sospensive nel giudizio innanzi al giudice amministrativo, quale ultimo atto riconducibile al mandato difensivo, con conseguente cessazione del rapporto
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 5 di 10 con il cliente.
Tuttavia, anche tale motivo è infondato. La norma di riferimento è l'art. 2957
co. 2 c.c. (che statuisce: “Per le competenze dovute agli avvocati e ai
patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla
conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”): dunque, il giudice di prime cure ha correttamente fissato il 15.07.2015 quale momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, ossia la data del decreto n.
529/2015 del TAR con cui è stata dichiarata la perenzione del giudizio per mancata presentazione dell'istanza di fissazione di prima udienza nel termine previsto ex lege (in questo senso, Cass. 20.03.2024, n. 7429, sul rilievo del decreto di perenzione ai fini dell'estinzione del giudizio amministrativo e,
dunque, della sua definizione).
Inoltre, è opportuno operare una precisazione sulla natura della cd.
prescrizione presuntiva, operante, tra gli altri, per i crediti degli avvocati.
A differenza della prescrizione ordinaria, in cui l'estinzione del diritto è
legata al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo, quella presuntiva (ex artt. 2954 e ss. c.c.) si fonda sulla presunzione che alcune tipologie di crediti vengano soddisfatte in tempi brevi, sicché essa determina semplicemente un'inversione dell'onere probatorio, spettando al creditore di dimostrare di non aver ricevuto il pagamento;
tuttavia, si rammenta anche che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere sollevata dal debitore che ammetta in giudizio, anche in modo implicito, la mancata estinzione del credito controverso (Cass. 01.10.2018, n. 23751).
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 6 di 10 Tanto si chiarisce onde sottolineare che, premessa la pacifica applicabilità della regola di cui all'art. 2957 co. 2 c.c., comunque non sarebbe intervenuta alcuna prescrizione nel caso di specie, anche qualora si ritenesse che il termine prescrizionale abbia cominciato a decorrere da un momento antecedente alla dichiarazione di perenzione del giudizio amministrativo: ciò
in quanto, sia in primo grado che in appello, la più volte ha Parte_1
negato la certezza e la liquidità del credito vantato dalle controparti, specialmente con riferimento all'onorario per la fase decisionale del giudizio innanzi al TAR, così facendo ha quindi contestato l'esistenza del credito controverso e, dunque, ha implicitamente ammesso la sua mancata soddisfazione.
L'ultimo motivo di appello riguarda il travisamento degli atti di causa ad opera del giudice di primo grado: in particolare, la Parte_1
impugnava il punto n. 4 della motivazione della sentenza (“nell'atto di opposizione non risulta prova dell'inesistenza del credito vantato dagli avvocati”), asserendo che il Giudice di Pace avesse erroneamente invertito l'onere probatorio gravante sulle parti;
inoltre, la società appellante contestava altresì che le controparti non avessero davvero provato l'intera attività professionale svolta, potendosi tuttalpiù considerare come dimostrata solo quella inerente alla fase introduttiva del giudizio innanzi al TAR, rispetto alla quale, a detta della cliente, i compensi professionali dovuti sarebbero già stati onorati con un assegno di €.
1.590 del 28.03.2006.
Ebbene, è vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla parte opposta di dimostrare l'esistenza del diritto vantato, in quanto attrice in senso sostanziale, per cui la sentenza appellata avrebbe errato nel
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 7 di 10 ricercare una prova dell'inesistenza del credito nell'atto di opposizione;
tuttavia, il motivo d'impugnazione in esame comunque non può essere accolto, in quanto dalla documentazione depositata dai creditori ingiungenti nel procedimento monitorio (e allegata sia in primo grado che nel presente gravame) risulta dimostrata l'attività professionale svolta, comprensiva anche della fase ulteriore a quella introduttiva, da ritenersi espletata mediante l'esame dell'avviso di possibile perenzione del giudizio e del successivo decreto n. 529/2015, con conseguente valutazione della migliore condotta processuale da assumere nell'interesse della cliente.
Infatti, gli appellati hanno depositato i documenti atti a dimostrare lo svolgimento dell'attività difensiva oggetto di mandato, sin dalla presentazione del ricorso al TAR Salerno, con i relativi documenti allegati, fino al decreto di perenzione del giudizio, per effetto di un'apposita strategia difensiva di rinuncia all'istanza cautelare fino alla cessazione della materia del contendere, derivante dalla possibilità di ottenere comunque le agevolazioni richieste dalla società cliente (essendosi prospettata, dopo il deposito del ricorso al TAR, una possibile modifica del D.M. 320/2000, quale normativa da applicarsi al caso dell'appellante). L'unico atto mancante risulta essere l'istanza di cancellazione dal ruolo delle sospensive del 11.03.2008;
tuttavia, la sua esistenza può considerarsi comunque dimostrata dai continui riferimenti all'atto, non solo da parte degli appellati, ma altresì dall'appellante (che individuava proprio tale istanza quale ultimo atto dell'attività difensiva oggetto di mandato).
Mette conto aggiungere che nessuna contestazione è stata sollevata con riferimento alla diligenza e correttezza nello svolgimento dell'incarico.
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 8 di 10 Parimenti, risulta adeguatamente dimostrato anche l'ammontare del credito vantato dagli avvocati. A tal proposito, la rilevava che il Parte_1
parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine, seppur sufficiente nella fase monitoria, non potesse costituire prova scritta nel giudizio di cognizione,
laddove il credito avrebbe dovuto essere provato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dai professionisti;
orbene, ritenendosi dimostrata l'attività professionale degli appellati, il credito deve ritenersi fondato anche nel quantum del credito, rilevandosi che la parcella a saldo è stata correttamente determinata sulla base delle tariffe professionali vigenti ex lege, in particolare con il ricorso ai parametri minimi previsti per le cause innanzi al TAR di bassa complessità.
Né, tantomeno, si può ritenere che l'assegno del 28.03.2006 di €.
1.590 abbia coperto interamente l'onorario spettante agli avvocati: in primis, va premesso che, pur mancando una copia nella documentazione in atti, si dà per assodato che tale assegno sia stato pagato, anche su ammissione degli stessi appellati;
tuttavia, lo stesso deve ritenersi in acconto del compenso professionale (come correttamente evdienziato anche nella sentenza di primo grado), sicché esso copre la prima fase di studio del giudizio amministrativo, mentre non riguarda l'importo di €.2.328 (oltre IVA, CPA e spese generali), indicato nella parcella a saldo per la fase introduttiva e decisionale e oggetto della presente controversia.
Dunque, per le ragioni suesposte, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi previsti
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 9 di 10 dalla normativa vigente in materia, stante la non complessità della causa, e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento;
stante il rigetto del gravame, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento del duplice contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1quater
DPR 115/2002.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello della e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 21826/2021 del
Giudice di Pace di Napoli;
2. Condanna la al pagamento delle Parte_1
spese processuali per il presente grado di giudizio in favore di
[...]
e liquidandole in €.852 per CP_1 Controparte_2
compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA ed IVA secondo legge, con distrazione a favore degli avvocati anticipatari;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 co. 1quater DPR
115/2002.
Così deciso in Napoli il 16.06.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 5309/2022 R.G. – sentenza Pagina 10 di 10