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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5065/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5065/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOFFREDO Parte_1 C.F._1 INES, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LOFFREDO INES
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOFFREDO Controparte_1 C.F._2 INES, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LOFFREDO INES
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai coniugi con ricorso depositato il 09/04/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a EL (Bo), in data 02.09.2007 – atto n. 12, Parte II, Serie A, anno 2007;
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 13.06.2010) e Per_1 Per_2 (08.10.2011); considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (07.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], Bo, il 08.05.1978) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a EL (Bo), in data 02.09.2007 – atto n. 12, Parte II, Serie A, anno 2007
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (Bo) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La signora rimarrà a vivere con i figli e nella casa coniugale Parte_1 Per_1 Per_2 di sua proprietà, sita in EL (BO), V.le Martiri di P.zza 8 agosto n. 2, con impegno del signor a trasferire la residenza altrove entro e non oltre un mese dalla sentenza di Controparte_1 separazione.
- I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da Per_1 Per_2 garantire e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo.
I signori e eserciteranno la responsabilità genitoriale, Parte_1 Controparte_1 provvedendo entrambi alla loro educazione, istruzione e al loro mantenimento, prendendo di comune accordo tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute ed in genere tutto quanto concerne la loro crescita psico – fisica con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.
I genitori adotteranno separatamente le decisioni concernenti questioni di ordinaria gestione ed amministrazione.
- I figli minori e hanno collocazione e residenza stabile presso la casa materna, Per_1 Per_2 con ampio diritto del padre di vederli e tenerli con sé, nel rispetto delle loro esigenze della loro volontà, degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei suoi impegni lavorativi, accordandosi direttamente con i minori e previo avviso telefonico alla madre, ferma restando la seguente calendarizzazione minima: due giorni a settimana dall'uscita di scuola sino all'indomani mattina, un weekend a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, avendo cura di prelevarli e accompagnarli, salvo gli spostamenti che in ragione dell'età potranno effettuare in autonomia anche con l'ausilio dei mezzi pubblici;
una settimana durante le festività Natalizie, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno, tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
- Il signor , a far data dal deposito del presente ricorso, verserà alla moglie a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e sino a quando non Per_1 Per_2 saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 200,00 (duecento,00) ciascuno, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie, previa esibizione del giustificativo di spesa, come da Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 09 agosto 2017, che si riporta integralmente:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- L'Assegno Unico erogato mensilmente dall' per i figli e sarà percepito CP_2 Per_1 Per_2 integralmente dalla madre, signora . Parte_1
- L'autovettura Citroen Tg. EF304GT, intestata alla signora e l'autovettura Oper Parte_1 Astra Tg. CW216BC intestata al signor , rimarranno di esclusiva proprietà dei Controparte_1 rispettivi intestatari.
- I coniugi si impegnano reciprocamente a concedersi eventuali necessarie autorizzazioni per autonomo documento di espatrio per sé e per i figli minori e per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento.
- Ogni altro rapporto è stato definito direttamente dai coniugi, i quali dichiarano di null'altro pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o causa
Spese compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.11.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5065/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOFFREDO Parte_1 C.F._1 INES, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LOFFREDO INES
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOFFREDO Controparte_1 C.F._2 INES, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LOFFREDO INES
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai coniugi con ricorso depositato il 09/04/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a EL (Bo), in data 02.09.2007 – atto n. 12, Parte II, Serie A, anno 2007;
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 13.06.2010) e Per_1 Per_2 (08.10.2011); considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (07.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], Bo, il 08.05.1978) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a EL (Bo), in data 02.09.2007 – atto n. 12, Parte II, Serie A, anno 2007
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (Bo) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La signora rimarrà a vivere con i figli e nella casa coniugale Parte_1 Per_1 Per_2 di sua proprietà, sita in EL (BO), V.le Martiri di P.zza 8 agosto n. 2, con impegno del signor a trasferire la residenza altrove entro e non oltre un mese dalla sentenza di Controparte_1 separazione.
- I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da Per_1 Per_2 garantire e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo.
I signori e eserciteranno la responsabilità genitoriale, Parte_1 Controparte_1 provvedendo entrambi alla loro educazione, istruzione e al loro mantenimento, prendendo di comune accordo tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute ed in genere tutto quanto concerne la loro crescita psico – fisica con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.
I genitori adotteranno separatamente le decisioni concernenti questioni di ordinaria gestione ed amministrazione.
- I figli minori e hanno collocazione e residenza stabile presso la casa materna, Per_1 Per_2 con ampio diritto del padre di vederli e tenerli con sé, nel rispetto delle loro esigenze della loro volontà, degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei suoi impegni lavorativi, accordandosi direttamente con i minori e previo avviso telefonico alla madre, ferma restando la seguente calendarizzazione minima: due giorni a settimana dall'uscita di scuola sino all'indomani mattina, un weekend a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, avendo cura di prelevarli e accompagnarli, salvo gli spostamenti che in ragione dell'età potranno effettuare in autonomia anche con l'ausilio dei mezzi pubblici;
una settimana durante le festività Natalizie, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno, tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
- Il signor , a far data dal deposito del presente ricorso, verserà alla moglie a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e sino a quando non Per_1 Per_2 saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 200,00 (duecento,00) ciascuno, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie, previa esibizione del giustificativo di spesa, come da Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 09 agosto 2017, che si riporta integralmente:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- L'Assegno Unico erogato mensilmente dall' per i figli e sarà percepito CP_2 Per_1 Per_2 integralmente dalla madre, signora . Parte_1
- L'autovettura Citroen Tg. EF304GT, intestata alla signora e l'autovettura Oper Parte_1 Astra Tg. CW216BC intestata al signor , rimarranno di esclusiva proprietà dei Controparte_1 rispettivi intestatari.
- I coniugi si impegnano reciprocamente a concedersi eventuali necessarie autorizzazioni per autonomo documento di espatrio per sé e per i figli minori e per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento.
- Ogni altro rapporto è stato definito direttamente dai coniugi, i quali dichiarano di null'altro pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o causa
Spese compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.11.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla