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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/09/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2222/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2222 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
, nata in [...] il [...] Parte_1
, nata in [...] il [...] Parte_2
, nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale -unitamente a Controparte_1 della figlia minore nata in
[...] Persona_1
Brasile il 20/04/2022
, nata in [...] il 21/08/1993 Parte_4
, nato in [...] il 30/04/1984 Parte_5
, nato in [...] il [...], in Parte_6 proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale -unitamente a
[...] della figlia minore Controparte_2 Persona_2
, nata in [...] il [...]
[...] con l'Avv. VINCENZO CAROSI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti per parte ricorrente: “ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al
e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_3 competente, ovvero del Comune di Salorno Sulla Strada del Vino (BZ), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; • alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine CONDANNARE l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine dichiarare la soccombenza parziale dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo”; per il : “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso siccome CP_3 inammissibile e comunque infondato, qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4-10-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
- l'avo nasceva a Salorno (BZ) in data 10-11- Persona_3
1893 (doc. 11) e si sposava con (doc. 12); CP_4
- il medesimo emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi (doc. 13);
- l'avo è padre di , nato il [...] in [...]. Persona_4
14), sposatosi con (doc. 15) e padre a propria volta delle odierne Persona_5 ricorrenti , nata il [...] (doc. 1) e sposata con Parte_1 Per_6
pag. 2/7 (doc. 16), ed , nata il [...] Persona_7 Persona_8
(doc. 17) e sposata con (doc. 18); Persona_9 Pt_5
- è madre delle odierne ricorrenti Parte_1 Parte_2
, nata il [...] (doc. 2), , nata il
[...] Parte_3
2-6-1984 (doc. 3), e , nata il [...] (doc. 6); Parte_4
- è madre della minore Parte_3 Persona_1
nata il [...] (doc. 5);
[...]
- è a propria volta madre degli odierni ricorrenti Persona_8
, nato il [...] (doc. 7), sposato Parte_5 con (doc. 19), e di Persona_10 Parte_6
, nato il [...] (doc. 8), quest'ultimo padre della minore
[...] [...]
, nata il [...] (doc. 10). Persona_11
Tutto quanto premesso i ricorrenti deducono che:
-nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti della discendenza iure sanguinis;
-la prospettata linea di discendenza iure sanguinis paterna postula la mera applicazione della legge n. 91/1992, con attribuzione ai ricorrenti del diritto a ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadini italiani dalla autorità diplomatica o consolare competente del Paese di residenza;
- hanno proceduto a tentativi di accesso alle modalità telematiche previste dal sito consolare per la prenotazione di appuntamento, in ogni caso senza esito;
conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_3
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
pag. 3/7 -nel caso di specie, l'avo, nato nel 1893, è emigrato in Brasile “probabilmente prima del luglio 1920”;
- i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
-deve essere verificata l'assenza di cause di eventuale perdita della cittadinanza e/o la non avvenuta rinuncia a quest'ultima da parte degli avi prima e dei loro ascendenti poi sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (la l. n. 91/92, la l. n. 555/1912); conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16-4-2025, tenutasi in forma scritta, la difesa dei ricorrenti ha richiesto termine per la produzione della documentazione richiamata in ricorso, cui ha provveduto con note del 26-6-2025, insistendo nell'accoglimento del ricorso;
l'Avvocatura ha eccepito la decadenza ai sensi degli artt. 281 undecies e 281 duodecies c.p.c., richiedendo in via principale il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato in data [...] a [...] e ivi risulta altresì essersi sposato con in data 5-2-1923 (docc. 11 e 12). CP_4
Sussistono, dunque, elementi sufficienti onde ritenere l'emigrazione in Brasile intervenuta soltanto in data successiva all'anno 1920.
Non trova, pertanto, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
pag. 4/7 Nel caso di specie, in quanto l'avo è emigrato all'estero in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla
pag. 5/7 successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
I ricorrenti hanno documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato (doc. 13), nulla peraltro essendo stato specificamente eccepito o dimostrato in senso contrario dall'Amministrazione.
Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione versata agli atti.
In particolare, risulta che:
- , nato il [...], era figlio di Persona_4 Persona_3
e di (docc. 14 e 15);
[...] CP_4
- dal matrimonio di con (doc. 15) sono Persona_4 Persona_5 nate le ricorrenti (doc. 1; v. anche doc. 16) ed Parte_1 [...]
(doc. 17; v. anche doc. 18), madri, rispettivamente, la prima, degli Persona_8 odierni ricorrenti (doc. 2), Parte_2 Parte_4
(doc. 6) e (doc. 3), quest'ultima madre di
[...] Parte_3
(doc. 5; v. anche doc. 4); la seconda dei Persona_1 ricorrenti (doc. 7, v. anche doc. Parte_5
19) e di (doc. 8; v. anche doc. 9), Parte_6 quest'ultimo padre della minore (doc. 10). Persona_11
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda dei ricorrenti.
pag. 6/7 Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In punto di spese di lite, i ricorrenti hanno allegato tentativi per la fissazione di appuntamento ai fini della presentazione della domanda in sede amministrativa, nondimeno la relativa documentazione (doc. 20) recando data successiva a quella del deposito del ricorso. In nessun caso provato il decorso del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994, né l'effettiva sussistenza di tentativi in concreto precedenti al deposito del ricorso, sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_3 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Trento, 30/08/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2222/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2222 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
, nata in [...] il [...] Parte_1
, nata in [...] il [...] Parte_2
, nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale -unitamente a Controparte_1 della figlia minore nata in
[...] Persona_1
Brasile il 20/04/2022
, nata in [...] il 21/08/1993 Parte_4
, nato in [...] il 30/04/1984 Parte_5
, nato in [...] il [...], in Parte_6 proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale -unitamente a
[...] della figlia minore Controparte_2 Persona_2
, nata in [...] il [...]
[...] con l'Avv. VINCENZO CAROSI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti per parte ricorrente: “ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al
e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_3 competente, ovvero del Comune di Salorno Sulla Strada del Vino (BZ), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; • alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine CONDANNARE l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine dichiarare la soccombenza parziale dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo”; per il : “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso siccome CP_3 inammissibile e comunque infondato, qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4-10-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
- l'avo nasceva a Salorno (BZ) in data 10-11- Persona_3
1893 (doc. 11) e si sposava con (doc. 12); CP_4
- il medesimo emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi (doc. 13);
- l'avo è padre di , nato il [...] in [...]. Persona_4
14), sposatosi con (doc. 15) e padre a propria volta delle odierne Persona_5 ricorrenti , nata il [...] (doc. 1) e sposata con Parte_1 Per_6
pag. 2/7 (doc. 16), ed , nata il [...] Persona_7 Persona_8
(doc. 17) e sposata con (doc. 18); Persona_9 Pt_5
- è madre delle odierne ricorrenti Parte_1 Parte_2
, nata il [...] (doc. 2), , nata il
[...] Parte_3
2-6-1984 (doc. 3), e , nata il [...] (doc. 6); Parte_4
- è madre della minore Parte_3 Persona_1
nata il [...] (doc. 5);
[...]
- è a propria volta madre degli odierni ricorrenti Persona_8
, nato il [...] (doc. 7), sposato Parte_5 con (doc. 19), e di Persona_10 Parte_6
, nato il [...] (doc. 8), quest'ultimo padre della minore
[...] [...]
, nata il [...] (doc. 10). Persona_11
Tutto quanto premesso i ricorrenti deducono che:
-nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti della discendenza iure sanguinis;
-la prospettata linea di discendenza iure sanguinis paterna postula la mera applicazione della legge n. 91/1992, con attribuzione ai ricorrenti del diritto a ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadini italiani dalla autorità diplomatica o consolare competente del Paese di residenza;
- hanno proceduto a tentativi di accesso alle modalità telematiche previste dal sito consolare per la prenotazione di appuntamento, in ogni caso senza esito;
conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_3
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
pag. 3/7 -nel caso di specie, l'avo, nato nel 1893, è emigrato in Brasile “probabilmente prima del luglio 1920”;
- i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
-deve essere verificata l'assenza di cause di eventuale perdita della cittadinanza e/o la non avvenuta rinuncia a quest'ultima da parte degli avi prima e dei loro ascendenti poi sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (la l. n. 91/92, la l. n. 555/1912); conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16-4-2025, tenutasi in forma scritta, la difesa dei ricorrenti ha richiesto termine per la produzione della documentazione richiamata in ricorso, cui ha provveduto con note del 26-6-2025, insistendo nell'accoglimento del ricorso;
l'Avvocatura ha eccepito la decadenza ai sensi degli artt. 281 undecies e 281 duodecies c.p.c., richiedendo in via principale il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato in data [...] a [...] e ivi risulta altresì essersi sposato con in data 5-2-1923 (docc. 11 e 12). CP_4
Sussistono, dunque, elementi sufficienti onde ritenere l'emigrazione in Brasile intervenuta soltanto in data successiva all'anno 1920.
Non trova, pertanto, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
pag. 4/7 Nel caso di specie, in quanto l'avo è emigrato all'estero in data successiva a quella dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla
pag. 5/7 successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
I ricorrenti hanno documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato (doc. 13), nulla peraltro essendo stato specificamente eccepito o dimostrato in senso contrario dall'Amministrazione.
Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione versata agli atti.
In particolare, risulta che:
- , nato il [...], era figlio di Persona_4 Persona_3
e di (docc. 14 e 15);
[...] CP_4
- dal matrimonio di con (doc. 15) sono Persona_4 Persona_5 nate le ricorrenti (doc. 1; v. anche doc. 16) ed Parte_1 [...]
(doc. 17; v. anche doc. 18), madri, rispettivamente, la prima, degli Persona_8 odierni ricorrenti (doc. 2), Parte_2 Parte_4
(doc. 6) e (doc. 3), quest'ultima madre di
[...] Parte_3
(doc. 5; v. anche doc. 4); la seconda dei Persona_1 ricorrenti (doc. 7, v. anche doc. Parte_5
19) e di (doc. 8; v. anche doc. 9), Parte_6 quest'ultimo padre della minore (doc. 10). Persona_11
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda dei ricorrenti.
pag. 6/7 Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In punto di spese di lite, i ricorrenti hanno allegato tentativi per la fissazione di appuntamento ai fini della presentazione della domanda in sede amministrativa, nondimeno la relativa documentazione (doc. 20) recando data successiva a quella del deposito del ricorso. In nessun caso provato il decorso del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994, né l'effettiva sussistenza di tentativi in concreto precedenti al deposito del ricorso, sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_3 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Trento, 30/08/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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