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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/03/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 776/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 776/2022, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio degli C.F._2 Parte_3 C.F._3
avv.ti Renzo Lancia e Salvatore Braghini
RICORRENTI contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis P.IVA_1
c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/01/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
e adivano con ricorso ex art. 414 Parte_1 Parte_2 Parte_3
c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi sentire accertare il loro possesso di titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea unitamente ai 24 Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU) e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserirli nella I Fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS) della Scuola Secondaria di I e II grado valide per gli anni scolastici 2022-2024 per le classi di concorso A048 ( , Parte_1
A012, A018, A019 e A054 ( , AC24-Spagnolo e AC25-Spagnolo ( Parte_2 Pt_3 ; accertare, inoltre, il diritto dei ricorrenti e di fruire del beneficio
[...] Parte_1 Pt_3 economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riguardo alle supplenze della durata di almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico e/o al servizio svolto nell'anno scolastico di riferimento ininterrottamente dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999 e, per l'effetto, condannare il , Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno per non aver illegittimamente corrisposto loro il bonus annuale in questione, al pagamento di un importo di € 3.000,00 in favore del , di € 2.000,00 in Parte_1
favore della . Pt_3
Esponevano, in particolare, i ricorrenti di essere in possesso rispettivamente di Laurea Specialistica in Scienza e Tecnica dello Sport (CACCIAGLIA), Laurea Specialistica in Filosofia e in Scienze della
Formazione Primaria (COTTONE), Laurea Specialistica in Lingue Straniere per l'Impresa e la
Cooperazione Internazionale (MOSCA), nonché (ognuno) dei 24 CFU negli ambiti disciplinari di
Antropologia, Pedagogia, Pedagogia Speciale e Didattica dell'Inclusione, Metodologie e Tecnologie
Didattiche, Psicologia;
di aver presentato domanda di aggiornamento nella GPS per il biennio 2022-
2024 per le rispettive classi di concorso;
che, non potendo forzare il sistema telematico di presentazione delle istanze, i ricorrenti non avevano potuto chiedere l'iscrizione nella I Fascia delle
GPS, trovandosi illegittimamente collocati nella II fascia delle GPS e nella III Fascia delle
Graduatorie d'Istituto; che, infatti, l'Amministrazione scolastica negava loro tale diritto sulla base dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022. I ricorrenti sostenevano invece il loro diritto ad essere inseriti nelle I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto, assumendo essere in possesso del prescritto titolo, in quanto l'art. 5,
D.Lgs. n. 59/2017, nel consentire l'accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti di ruolo ai soggetti in possesso di tali titoli, aveva introdotto un generale equiparazione dei 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Quanto al bonus della Carta Elettronica del Docente (domanda avanzata dai soli ricorrenti e ), i ricorrenti esponevano di aver svolto, in forza di contratti a tempo Parte_1 Pt_3
determinato, supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ovvero fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). Più segnatamente: il negli anni scolastici Parte_1
dal 2015/2016 al 2021/2022; la negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020. Pt_3
Deducevano, quindi, l'illegittimità, per ingiustificata disparità di trattamento, dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la
Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e della nota del n. 15219 del 15.10.2015, ai soli docenti Controparte_2
di ruolo (assunti cioè a tempo indeterminato).
Si costituivano il
[...]
Controparte_3
resistendo al ricorso e chiedendone il
[...]
rigetto. Le Amministrazioni resistenti contestavano la fondatezza nel merito delle domande proposte dai ricorrenti. Deducevano, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
La domanda dei ricorrenti diretta ad ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del diploma di laurea specialista unitamente ai 24 CFU e quindi ad accertare il loro diritto ad essere inseriti nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali d'Istituto è infondata e non può essere accolta.
Sebbene la questione dell'equiparazione del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento abbia condotto a soluzioni diametralmente opposte nella giurisprudenza di merito di numerosi Tribunali, deve darsi atto del recente consolidarsi di un indirizzo di segno negativo ormai prevalente nelle Corti territoriali (ex pluribus C.App. Roma, Sez. Lav.,
14.6.2023; C.App. Catanzaro, Sez. Lav., 15.3.2023; C.App. Milano, Sez. Lav., 14.6.2022; C.App.
Brescia, Sez. Lav., 7.6.2022; C.App. Firenze, Sez. Lav., 11.3.2022; C.App. Torino, Sez. Lav.
7.6.2021), al quale si ritiene di aderire.
Va preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 (recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), stabilisce che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.
Il D.Lgs. n. 59/2017, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2017, fissa la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi, prevedendo, quale requisito di accesso ai concorsi di cui all'art. 1, comma 114, legge n. 107/2015, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.
L'art. 5, D.Lgs. ult. cit., in particolare, così dispone:
“
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma
1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, individuati i Controparte_4
settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Le norme poc'anzi citate hanno, quindi, previsto, come per i docenti abilitati, anche per i titolari di laurea (o degli altri diplomi indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
59/2017) la possibilità di accedere ai concorsi per l'assunzione in ruolo.
Tuttavia, da ciò non è desumibile una generale equipollenza del possesso dei 24 CFU rispetto al titolo abilitante all'insegnamento, in particolare, ai diversi fini dell'accesso alla I Fascia delle GPS, dalla quale l'Amministrazione direttamente attinge per conferire direttamente incarichi di supplenza.
Si è in particolare evidenziato che un conto è prevedere che il possesso congiunto di laurea e dei 24
CFU consenta l'accesso ad una prova selettiva, diverso è valutare i medesimi titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato, inserimento che consente immediatamente (senza passare attraverso l'espletamento delle prove che invece caratterizzano la procedura concorsuale) l'esercizio dell'attività di insegnamento, sia pure a termine.
Supporta, peraltro, tali conclusioni il dato letterale del citato comma 4-ter, dell'art. 5, D.Lgs. n.
59/2017, là ove prevede che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
pertanto, se è il superamento del concorso con punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere senz'altro che il possesso congiunto di laurea e CFU valga di per sé a conferire l'abilitazione in parola;
piuttosto, il possesso di laurea e CFU costituisce una mera condizione per l'accesso alle prove concorsuali in questione.
In altri termini, il concorso consente ai partecipanti che siano già in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento, ove si classifichino tra i vincitori, di accedere al ruolo (e quindi di essere assunti a tempo indeterminato); mentre consente ai partecipanti non abilitati all'insegnamento, in possesso della laurea e dei 24 CFU, di conseguire l'immissione in ruolo ove si classifichino tra i vincitori, oppure di ottenere l'abilitazione all'insegnamento, ove pur non collocandosi in posizione utile nella graduatoria concorsuale, ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge.
In conclusione, mentre l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2017, si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso, senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, lungi dallo stabilire che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono ricompresi anche i 24 CFU che seguono la laurea magistrale, mantiene la differenza tra titoli abilitanti e possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.
Tali conclusioni neppure si pongono in contrasto con le norme e i principi di rango eurounitario: la disciplina dei titoli abilitanti rimane, infatti, competenza dell'ordinamento nazionale, in quanto i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e di reclutamento, limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti;
in particolare, la Direttiva 2005/36/CE, relativa al “riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri”, se, da un lato, impone di “tener conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede”, dall'altro lato, espressamente chiarisce che “tale regime generale di riconoscimento” non impedisce che “uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale”.
Fondata, invece, è la domanda, proposta dai ricorrenti e , di riconoscimento Parte_1 Pt_3
del loro diritto a conseguire il bonus della c.d. Carta Docenti.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della carta docente deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi CP_1 precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perchè non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto dei ricorrenti e ad ottenere il beneficio Parte_1 Pt_3 in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, con la precisazione, tuttavia, che ciò che i ricorrenti possono conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì
l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav. 12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Inammissibile, in quanto tardivamente sollevata oltre il termine decadenziale di cui all'art. 416 c.p.c.,
è l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione resistente, costituitasi solo in data
1.11.2022, oltre il termine di 10 giorni prima della prima udienza, fissata per la data del 9.11.2022.
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio previsto Parte_1 dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici dal 2015/2016 al
2021/2022, riguardo alle supplenze della durata di almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico e/o al servizio svolto nell'anno scolastico di riferimento ininterrottamente dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999;
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, Parte_3
comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, riguardo alle supplenze della durata di almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico e/o al servizio svolto nell'anno scolastico di riferimento ininterrottamente dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, legge n.
124/1999;
- rigetta per il resto i ricorsi proposti da e Parte_1 Parte_2
Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 23 gennaio 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 776/2022, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio degli C.F._2 Parte_3 C.F._3
avv.ti Renzo Lancia e Salvatore Braghini
RICORRENTI contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis P.IVA_1
c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/01/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
e adivano con ricorso ex art. 414 Parte_1 Parte_2 Parte_3
c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi sentire accertare il loro possesso di titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea unitamente ai 24 Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU) e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserirli nella I Fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS) della Scuola Secondaria di I e II grado valide per gli anni scolastici 2022-2024 per le classi di concorso A048 ( , Parte_1
A012, A018, A019 e A054 ( , AC24-Spagnolo e AC25-Spagnolo ( Parte_2 Pt_3 ; accertare, inoltre, il diritto dei ricorrenti e di fruire del beneficio
[...] Parte_1 Pt_3 economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riguardo alle supplenze della durata di almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico e/o al servizio svolto nell'anno scolastico di riferimento ininterrottamente dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999 e, per l'effetto, condannare il , Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno per non aver illegittimamente corrisposto loro il bonus annuale in questione, al pagamento di un importo di € 3.000,00 in favore del , di € 2.000,00 in Parte_1
favore della . Pt_3
Esponevano, in particolare, i ricorrenti di essere in possesso rispettivamente di Laurea Specialistica in Scienza e Tecnica dello Sport (CACCIAGLIA), Laurea Specialistica in Filosofia e in Scienze della
Formazione Primaria (COTTONE), Laurea Specialistica in Lingue Straniere per l'Impresa e la
Cooperazione Internazionale (MOSCA), nonché (ognuno) dei 24 CFU negli ambiti disciplinari di
Antropologia, Pedagogia, Pedagogia Speciale e Didattica dell'Inclusione, Metodologie e Tecnologie
Didattiche, Psicologia;
di aver presentato domanda di aggiornamento nella GPS per il biennio 2022-
2024 per le rispettive classi di concorso;
che, non potendo forzare il sistema telematico di presentazione delle istanze, i ricorrenti non avevano potuto chiedere l'iscrizione nella I Fascia delle
GPS, trovandosi illegittimamente collocati nella II fascia delle GPS e nella III Fascia delle
Graduatorie d'Istituto; che, infatti, l'Amministrazione scolastica negava loro tale diritto sulla base dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022. I ricorrenti sostenevano invece il loro diritto ad essere inseriti nelle I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto, assumendo essere in possesso del prescritto titolo, in quanto l'art. 5,
D.Lgs. n. 59/2017, nel consentire l'accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti di ruolo ai soggetti in possesso di tali titoli, aveva introdotto un generale equiparazione dei 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Quanto al bonus della Carta Elettronica del Docente (domanda avanzata dai soli ricorrenti e ), i ricorrenti esponevano di aver svolto, in forza di contratti a tempo Parte_1 Pt_3
determinato, supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ovvero fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). Più segnatamente: il negli anni scolastici Parte_1
dal 2015/2016 al 2021/2022; la negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020. Pt_3
Deducevano, quindi, l'illegittimità, per ingiustificata disparità di trattamento, dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la
Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e della nota del n. 15219 del 15.10.2015, ai soli docenti Controparte_2
di ruolo (assunti cioè a tempo indeterminato).
Si costituivano il
[...]
Controparte_3
resistendo al ricorso e chiedendone il
[...]
rigetto. Le Amministrazioni resistenti contestavano la fondatezza nel merito delle domande proposte dai ricorrenti. Deducevano, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
La domanda dei ricorrenti diretta ad ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del diploma di laurea specialista unitamente ai 24 CFU e quindi ad accertare il loro diritto ad essere inseriti nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali d'Istituto è infondata e non può essere accolta.
Sebbene la questione dell'equiparazione del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento abbia condotto a soluzioni diametralmente opposte nella giurisprudenza di merito di numerosi Tribunali, deve darsi atto del recente consolidarsi di un indirizzo di segno negativo ormai prevalente nelle Corti territoriali (ex pluribus C.App. Roma, Sez. Lav.,
14.6.2023; C.App. Catanzaro, Sez. Lav., 15.3.2023; C.App. Milano, Sez. Lav., 14.6.2022; C.App.
Brescia, Sez. Lav., 7.6.2022; C.App. Firenze, Sez. Lav., 11.3.2022; C.App. Torino, Sez. Lav.
7.6.2021), al quale si ritiene di aderire.
Va preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 (recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), stabilisce che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.
Il D.Lgs. n. 59/2017, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2017, fissa la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi, prevedendo, quale requisito di accesso ai concorsi di cui all'art. 1, comma 114, legge n. 107/2015, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.
L'art. 5, D.Lgs. ult. cit., in particolare, così dispone:
“
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma
1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, individuati i Controparte_4
settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Le norme poc'anzi citate hanno, quindi, previsto, come per i docenti abilitati, anche per i titolari di laurea (o degli altri diplomi indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
59/2017) la possibilità di accedere ai concorsi per l'assunzione in ruolo.
Tuttavia, da ciò non è desumibile una generale equipollenza del possesso dei 24 CFU rispetto al titolo abilitante all'insegnamento, in particolare, ai diversi fini dell'accesso alla I Fascia delle GPS, dalla quale l'Amministrazione direttamente attinge per conferire direttamente incarichi di supplenza.
Si è in particolare evidenziato che un conto è prevedere che il possesso congiunto di laurea e dei 24
CFU consenta l'accesso ad una prova selettiva, diverso è valutare i medesimi titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato, inserimento che consente immediatamente (senza passare attraverso l'espletamento delle prove che invece caratterizzano la procedura concorsuale) l'esercizio dell'attività di insegnamento, sia pure a termine.
Supporta, peraltro, tali conclusioni il dato letterale del citato comma 4-ter, dell'art. 5, D.Lgs. n.
59/2017, là ove prevede che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
pertanto, se è il superamento del concorso con punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere senz'altro che il possesso congiunto di laurea e CFU valga di per sé a conferire l'abilitazione in parola;
piuttosto, il possesso di laurea e CFU costituisce una mera condizione per l'accesso alle prove concorsuali in questione.
In altri termini, il concorso consente ai partecipanti che siano già in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento, ove si classifichino tra i vincitori, di accedere al ruolo (e quindi di essere assunti a tempo indeterminato); mentre consente ai partecipanti non abilitati all'insegnamento, in possesso della laurea e dei 24 CFU, di conseguire l'immissione in ruolo ove si classifichino tra i vincitori, oppure di ottenere l'abilitazione all'insegnamento, ove pur non collocandosi in posizione utile nella graduatoria concorsuale, ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge.
In conclusione, mentre l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2017, si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso, senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, lungi dallo stabilire che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono ricompresi anche i 24 CFU che seguono la laurea magistrale, mantiene la differenza tra titoli abilitanti e possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.
Tali conclusioni neppure si pongono in contrasto con le norme e i principi di rango eurounitario: la disciplina dei titoli abilitanti rimane, infatti, competenza dell'ordinamento nazionale, in quanto i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e di reclutamento, limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti;
in particolare, la Direttiva 2005/36/CE, relativa al “riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri”, se, da un lato, impone di “tener conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede”, dall'altro lato, espressamente chiarisce che “tale regime generale di riconoscimento” non impedisce che “uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale”.
Fondata, invece, è la domanda, proposta dai ricorrenti e , di riconoscimento Parte_1 Pt_3
del loro diritto a conseguire il bonus della c.d. Carta Docenti.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della carta docente deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi CP_1 precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perchè non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto dei ricorrenti e ad ottenere il beneficio Parte_1 Pt_3 in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, con la precisazione, tuttavia, che ciò che i ricorrenti possono conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì
l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav. 12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Inammissibile, in quanto tardivamente sollevata oltre il termine decadenziale di cui all'art. 416 c.p.c.,
è l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione resistente, costituitasi solo in data
1.11.2022, oltre il termine di 10 giorni prima della prima udienza, fissata per la data del 9.11.2022.
Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio previsto Parte_1 dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici dal 2015/2016 al
2021/2022, riguardo alle supplenze della durata di almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico e/o al servizio svolto nell'anno scolastico di riferimento ininterrottamente dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999;
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, Parte_3
comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, riguardo alle supplenze della durata di almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico e/o al servizio svolto nell'anno scolastico di riferimento ininterrottamente dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, legge n.
124/1999;
- rigetta per il resto i ricorsi proposti da e Parte_1 Parte_2
Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 23 gennaio 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia