Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4937 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANDRIULO ROSSELLA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Casorate Primo, Via Santagostino 35
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CORNEO MARCO NATALE GIUSEPPE e con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Corso Sempione n.5
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in VO , in data 02/04/2016, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VO alla
Parte I , n. 1, dell'anno 2016; separati personalmente con sentenza n.654/2023 del 17.05.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore, rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. L'immobile sito in OV (Pv), via Roggia Cina, n. 11, rimarrà assegnato a
[...]
che lo abiterà con il figlio;
Parte_1
3. In ordine al diritto di visita del genitore non convivente:
- il padre trascorrerà con fine settimana alternati dal giovedì dall'uscita da Per_1
scuola sino alle ore 20.00 della domenica, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre ovvero quando, previo accordo, la sig.ra andrà a Pt_1
prenderlo a casa del sig Pt_2
- il padre, nelle settimane in cui non trascorrerà il weekend con il figlio, terrà con sé
il mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quando lo Per_1
riaccompagnerà a scuola;
- dopo la conclusione dell'anno scolastico il padre si recherà a prendere nel Per_1
giorno di sua competenza alle ore 16.30 sino al giorno successivo, quando lo riaccompagnerà dalla madre per le ore 16.30, ovvero, nel caso di frequentazione del centro estivo, il sig. nel giorno di sua spettanza, andrà a prendere il minore al Pt_2
termine del centro estivo, riaccompagnandolo il mattino seguente, mentre la madre lo andrà a prendere al termine della giornata;
- le parti, che svolgono la propria attività lavorativa su turnazione, si impegnano a concordare in tempo utile eventuali cambi di giorno o orario;
- i genitori trascorreranno con il figlio le vacanze di Natale, ad anni alterni, dalle ore
9.00 del 23 dicembre sino alle ore 21.00 del 26 dicembre, ovvero dalle ore 21.00 del 30 dicembre sino alle ore 21.00 del 2 gennaio, eventuali modifiche saranno da concordarsi entro la fine del mese precedente;
- i genitori trascorreranno con il figlio le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, dalle ore
21.00 di venerdì alle ore 9.00 di martedì, eventuali modifiche saranno da concordarsi entro la fine del mese precedente;
- il giorno del compleanno di verrà festeggiato ad anni alternati con l'uno o Per_1
l'altro genitore;
- le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno la gestione delle vacanze estive, comunque garantendo al figlio la permanenza presso ciascun genitore per quindici giorni consecutivi;
Pag. 2 di 6 4. Quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra i genitori assunti in considerazione dei turni lavorativi, dei desideri e della volontà del minore, anche in base agli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi;
5. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali impegni sopravvenuti tali da inficiare l'ordinaria regolamentazione del diritto di visita, agevolandosi il più possibile nella gestione del figlio;
6. I genitori eviteranno spostamenti del minore nel caso in cui questi sia malato.
7.
Considerato che
il figlio è sottoposto a una terapia farmacologica per deficit di crescita, il padre si rende disponibile, alternandosi con la madre, al ritiro del predetto farmaco, ad accompagnare il figlio alle visite mediche, agli esami e alle terapie che si rendessero necessari per la salute del minore.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolarsi nella gestione del rapporto con e a favorire il diritto alla bigenitorialità in ottemperanza allo spirito della Per_1
legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso e, compatibilmente con gli impegni del figlio minore, a consentire l'esercizio del diritto di visita del genitore non convivente anche al di fuori dei limiti temporali sopra indicati.
9. I genitori si impegnano altresì a che il figlio conservi rapporti significativi con i nonni di ciascun ramo genitoriale.
10. Le parti possono delegare i propri familiari a stare con il minore, senza dover preventivamente richiedere il consenso all'altro genitore.
11. In occasioni di viaggi e vacanze i genitori comunicheranno il luogo ove alloggeranno insieme al figlio.
12. Le parti si danno reciproca autorizzazione per l'espatrio anche in riferimento al figlio minore.
13. Il sig. a definizione dei rapporti patrimoniali intercorrenti con la sig.ra Pt_2
cederà a quest'ultima, a titolo gratuito, la quota di proprietà pari al 50% Pt_1 dell'immobile sito in OV, via Roggia Cina, n. 11, composto da cucina, soggiorno, tre camere, due servizi, ripostiglio, disimpegno, corridoio e portico con annesso giardino esclusivo pertinenziale e autorimessa pertinenziale, censito al Catasto fabbricati del medesimo Comune alla Sezione A, Foglio 2, mappale 614, subalterno 2, piano T, categoria A/7, cl. 3, vani 7, r.c.
Pag. 3 di 6 433,82; Sez. A, Foglio 2, mapp. 614, sub. 3, piano T, cat. c/6, cl. 2, mq 38, r.c.76,54,
Sez. A, foglio 2, mapp. 614, sub. 1.
14. In virtù della predetta cessione la sig.ra si accollerà il residuo mutuo Pt_1
contratto in data 27/1/2014 con ancora gravante Controparte_1 sull'immobile, con integrale liberazione del sig. Pt_2
15. L'atto di cessione avverrà contestualmente all'atto di accollo del mutuo, con spese notarili a carico della sig.ra entro e non oltre il termine di 30 giorni dal Pt_1 deposito dell'emananda sentenza di divorzio.
16. A seguito del trasferimento della proprietà della casa familiare Parte_2 autorizzerà il cambio di destinazione dell'impianto fotovoltaico a favore di
[...]
, con costi a carico di quest'ultima. Parte_1
17. Il sig. sino alla data del deposito della sentenza di scioglimento del Pt_2
matrimonio corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_1
di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 400,00, continuando a ottemperare il pagamento della rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare.
18. Dalla data del deposito della suddetta sentenza la sig.ra si farà carico del Pt_1
pagamento dell'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
19. Contestualmente, a far data dal deposito della sentenza di divorzio Parte_2
verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 600,00, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
20. Il padre contribuirà in ragione della metà alle spese straordinarie previamente concordate e documentate, per la cui individuazione le parti rimandano al Protocollo del Tribunale di Pavia in materia che dichiarano di conoscere e di adottare per ogni regolamentazione in merito.
21. Qualora si renda necessario l'intervento di una baby sitter, le spese di custodia saranno a carico del genitore che ne usufruirà.
22. L'importo dell'assegno unico rimarrà interamente assegnato alla sig.ra Pt_1
in quanto genitore collocatario.
Pag. 4 di 6 23. La madre usufruirà delle detrazioni fiscali delle spese sostenute per il minore nella misura del 100%.
24. Le parti dichiarano di essere economicamente autonome per quanto riguarda il loro sostentamento e di aver già regolato tra di loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto disposto ai punti precedenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza del Tribunale di Pavia n.654/23 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
da in VO il giorno 02/04/2016 (atto n.
[...] Parte_2
1, parte I, anno 2016);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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