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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/11/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 943/2024 R.G.A.C.C. promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giovanni Maria Lombardo (del
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Walter Toro (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale del 13.10.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso “EX ART. 702 BIS C.P.C. e D. L.vo 1/9/2011 n°150 e art. 54 L.
18.6.2009 n° 69 PER LA LIQUIDAZIONE DI COMPETENZE PROFESSIONALI” del 19.4.2018 l'Avv. adiva il Tribunale Civile di Catania per Parte_2
richiedere – dopo aver premesso di aver assunto la difesa di sia nel Parte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (provvedimento monitorio con il quale era stato ingiunto alla predetta il pagamento in favore di della Parte_3
somma di euro 13.565,27, oltre interessi e spese di procedura) iscritto presso il citato
Tribunale al n. 1921/2011 R.G., sia pure nel giudizio penale (in cui la , in Pt_1
concorso con la sorella , era chiamata a rispondere dei delitti di ingiuria e di Per_1
minaccia in danno del germano iscritto presso il Giudice di Pace di CP_1
Catania al n. 999/2013 R.G. (poi riunito al n. 904/2013 R.G.) - la condanna della stessa al pagamento, a saldo delle sue spettanze professionali, della Pt_1
complessiva somma di € 3.303,20.
A sostegno della propria domanda di pagamento deduceva, in ispecie, esso Pt_2
- quanto a detto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di avere all'esito della sua definizione quantificato i compensi professionali di spettanza nella complessiva somma di € 4.835,00; di avere richiesto alla cliente il pagamento della complessiva minor somma di € 2.403,20; e che, avendo la in Pt_1
corso di causa corrisposto acconto di € 500,00 (di cui quota-parte di euro
202,00 aveva coperto le spese vive), fosse ancora creditore dell'importo a saldo di euro 1.903,20,
- quanto al giudizio penale, che – dopo la sua rinunzia al mandato che pur aveva fatto seguito alla sua partecipazione a diverse udienze innanzi al Giudice di
Pace – aveva quantificato i compensi professionali di spettanza nella complessiva somma di € 1.759,50; di avere richiesto alla cliente il pagamento della complessiva minor somma di € 1.400,00, e che ad estinzione di tale obbligazione di pagamento nulla le fosse stato tuttavia versato dalla . Pt_1 §§§
Costituitasi in contraddittorio contestava la pretesa di pagamento Parte_1
dell'Avv. , in particolare obiettando: Pt_2
- che per l'assistenza prestatale in detto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva in realtà versato al il complessivo importo di € Pt_2
3.000,00, integrato – oltre che dal predetto acconto di € 500,00 che il ricorrente aveva bensì riconosciuto di avere riscosso – anche dalla somma di € 2.500,00 che aveva corrisposto con assegno circolare emesso a suo nome,
- quanto al giudizio penale, di avere corrisposto al acconto di € 600,00, e Pt_2
che null'altro fosse dovuto al ricorrente che si era limitato a presenziare alle udienze anzidette senza mai contribuire all'istruttoria dibattimentale né depositare memorie;
in subordine, che dovesse tenersi in conto che il Pt_2
aveva nell'occorso assunto la difesa di due imputate (chiamate a rispondere delle medesime ipotesi delittuose in danno della medesima persona offesa), e che essa resistente potesse, pertanto, dirsi debitrice al più della metà della somma anzidetta di € 1.400,00.
§§§
La causa era istruita con l'assunzione di prova per interpello e per testimoni.
Indi, all'esito dell'udienza già fissata per la decisione, con ordinanza collegiale del
3.6.2024 (cron. 7492) l'adito Tribunale così statuiva infine, definitivamente pronunciando:”
P Q M
….. accoglie il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore dell'avv. della somma di Parte_1 Parte_2
euro 3.303,20 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in complessivi euro 2.628,00 (di cui euro 76,00 per spese vive) oltre IVA,
CP e rimborso forfetario spese generali”.
E ciò dopo aver considerato:
- che inutilizzabile, così per come era stato tempestivamente eccepito, fosse la testimonianza che era stata resa da (germano della resistente) Testimone_1 essendo stato, infatti, costui “indicato per deporre su una circostanza che lo vedeva direttamente interessato, posto che avrebbe dovuto affermare o negare di avere un debito nei confronti del ricorrente per prestazioni professionali. …
Pertanto, la ordinanza istruttoria va revocata nella parte in cui era stata ammessa la deposizione del predetto e le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate ai fini della decisione”,
- che il resistente avesse saputo dar prova di quanto aveva controeccepito in ordine al succitato assegno circolare di € 2.500,00, vale a dire che questo fosse stato in realtà corrisposto a saldo degli emolumenti professionali di sua spettanza per l'attività di patrocinio in precedenza prestata in favore del menzionato in seno al giudizio civile, per apposizione di Testimone_1
termini ex art. 951 c.c., che aveva visto questi in lite con il fratello CP_1
infatti, “il teste avv. professionista che aveva collaborato Testimone_2
nello studio dell'avv. , ha riferito di essere a conoscenza del fatto che, Pt_2
per le prestazioni in favore di la posizione creditoria Testimone_1
dell'avv. era stata saldata. … Inoltre, l'avv. ha prodotto fattura Pt_2 Pt_2
n. 50/2011 del 03.10.2011, intestata a avente ad oggetto Testimone_1
“giudizio di apposizione di termini contro dinanzi al Parte_4
giudice di pace di Catania definito con sentenza n. 2944/11”, dell'importo di euro 2.500,00. A fronte di ulteriore contestazione sulla registrazione, con note del 09.09.2022 la difesa del ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la annotazione della fattura nel registro IVA. Ora, tenendo conto che: 1) il giudizio riguardante si era concluso con Testimone_1
sentenza del giugno 2011, su cui risulta apposta formula esecutiva, su richiesta dell'avv. , in data 27.09.2011; 2) l'assegno circolare di euro Pt_2
2.500,00 riporta la data del 30.09.2011; 3) la fattura intestata al , Pt_1
di euro 2.500,00, per gli onorari della causa in questione è datata 03.10.2011;
4) la causa in cui l'avv. ha assistito la , a ottobre 2011, era Pt_2 Pt_1
appena agli inizi (la opposizione a decreto ingiuntivo era del febbraio 2011) e si sarebbe definita solo con sentenza n. 4262/2016 del 02.08.2016; nonché: a) della prova offerta dal ricorrente circa la estinzione del debito per prestazioni professionali da parte del e b) della mancanza di prova da parte Pt_1
della resistente a sostegno della riferibilità dell'assegno circolare alla estinzione del proprio debito, deve affermarsi che il credito a saldo vantato dal ricorrente è pienamente provato”,
- quanto al giudizio penale, che “effettivamente le posizioni delle coimputate e appaiono analoghe. Deve pertanto Parte_1 Parte_5
affermarsi il diritto del professionista ad un onorario quantificabile tenendo conto di quello dovuto per una difesa, aumentato del 20%. Il ricorrente aveva rappresentato che, tenendo conto dei valori medi per fasi studio, introduttiva e istruttoria, l'onorario per una difesa risultava pari ad euro 1.530,00 oltre accessori;
tuttavia egli rappresentava di avere richiesto il minor compenso di euro 1.103,40 oltre accessori, pari ad euro 1.400,00. La resistente aveva sostenuto di avere versato un acconto, in denaro contante, di euro 600,00 ed aveva chiesto di provare il pagamento con la testimonianza di Pt_5
. La ricezione del detto acconto è stata contestata dal ricorrente. La
[...]
testimonianza di non era stata ammessa in quanto avente ad Parte_5
oggetto somme di denaro;
può aggiungersi che la stessa sarebbe stata incompatibile. Pertanto, non può ritenersi provato il pagamento di somme in acconto per la difesa in sede penale. Per la quantificazione del credito per le prestazioni rese in sede penale, la impostazione della difesa della resistente è corretta, nel senso che l'onorario per le due difese deve considerarsi complessivamente determinabile aumentando del 20% l'onorario base per una imputata. Tuttavia, ciò non comporta, come sostenuto dalla difesa della resistente, che l'onorario complessivamente determinato si divide in due parti eguali fra le due imputate, ma comporta che il professionista, fermo restando il diritto a pretendere da ognuna delle imputate il pagamento di una somma corrispondente all'onorario dovuto per una difesa, non potrà ricevere complessivamente somme superiori dalle due. Nel caso specifico, quindi: 1)
l'onorario per la difesa di nel processo penale risulta Parte_1
correttamente quantificato in euro 1.400,00 (al di sotto dei medi, per attività che il ricorrente ha provato di avere espletato); 2) l'onorario che, complessivamente, l'avv. ha diritto di ricevere dalle due imputate Pt_2
e è di euro 1.680,00 (euro 1.400,00 + Parte_1 Parte_5
280,00, pari al 20%); 3) l'avv. ha diritto di richiedere il pagamento di Pt_2
euro 1.400,00 alla cliente imputata purché non risulti che Parte_1
abbia già riscosso somme superiori ad euro 280,00 da 4) Parte_5
nel caso specifico non risulta allegato, e meno che mai provato, che per la difesa nel processo penale l'avv. abbia ricevuto somme né da Pt_2
né da Pertanto, deve affermarsi il diritto Parte_1 Parte_5
dell'avv. a ricevere da i compensi nella misura di Pt_2 Parte_1
euro 1.400,00”.
§§§
Avverso detta ordinanza decisoria interponeva appello con citazione Parte_1
notificata il 4.7.2024.
La cui ammissibilità – occorre già dare atto, nell'ordine logico delle questioni rilevanti – era dal , costituitosi in contraddittorio, anzitutto contestata. Dacchè – Pt_2
si deduceva – “Come chiarito anche da Cass. SS.UU. n. 4485/2018, da ultimo confermato anche da Cass. Civ. sent. n. 2045/2019, oggetto del procedimento di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e s.m.i. sono tutte le questioni concernenti il diritto al compenso, le quali andranno pertanto proposte avanti all'Ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera
(essendo anche possibile, nel caso di più gradi, un'azione unitaria avanti all'ufficio di merito che ha definito il processo), con la precisazione che la relativa azione potrà essere proposta unicamente con il rito di cui al predetto art. 14. Il Legislatore, in tale materia, ha quindi previsto ab inizio e confermato ad oggi un rito “speciale” disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i. e degli artt. 702-bis e ss. c.p.c. (ante-Cartabia) e 281-decies e ss. c.p.c. (post Cartabia).
Rimane così esclusa ancor oggi la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria che con quello del mero procedimento sommario codicistico ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. (come chiarito di recente da Cass. 23259/2019), sia, conseguentemente, con il mero nuovo rito semplificato di cui al neo introdotto Capo
III quater c.p.c. Avverso il provvedimento conclusivo di tale procedimento, pertanto, rimane unicamente esperibile il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa anche all'an della pretesa, come recentemente confermato dalla stessa Corte di Cassazione Civile, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34229). Si sottolinea che il ricorso avanzato dall'Avv. venne radicato ex art. 702 bis c.p.c., D. L.vo Pt_2
1/9/2011 n°150 e art. 54 L. 18.6.2009 n°69; il giudizio venne discusso innanzi alla
Camera di Consiglio e da questa deciso con Ordinanza, nel pieno rispetto del rito speciale cui la causa era e rimane attratta. L'appello avversato tiene conto, in diversi punti dell'esposizione, del rito speciale seguito in primo grado, dal ricorso sino alla decisione. Nel caso che oggi ci impegna, non può quindi discettarsi sul punto dell'incertezza del rito cui il procedimento possa essere attratto, rimanendo palesemente conforme al diritto che l'unico rimedio esperibile era quello del ricorso straordinario per Cassazione, non seguito dall'appellante, con la conseguente e troncante inammissibilità dell'avanzato appello”.
A tanto l'appellante replicava già con le sue note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.12.2024: deducendo che il rito speciale ex art. 14 del D. Lgs.
150/2011 e s.m.i. attiene “esclusivamente ai giudizi in materia civile, restando esclusa la sua applicabilità nell'ambito penale, amministrativo o dinanzi giudici speciali. Nel caso che ci occupa il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, formulato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e del D. Lgs. N. 150/2011, riguarda due distinti giudizi. Il primo, relativo all'ambito civile ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo recante il NRG 10120/2010 ed il secondo, è relativo al procedimento penale RG 672/2014 – RGNR/mod. 21 bis n. 999/2013 Giudice di Pace di Catania, riunito al procedimento penale RG 12/2014 – RGNR/mod. 21 bis n.
904/2013 Giudice di Pace di Catania, dove la signora era imputata e non Pt_1
parte civile, procedimento al quale certamente non si applica la normativa di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 trattandosi di processo penale a carico dell'odierna appellante. Proprio alla luce del fatto che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado riguardava due distinti giudizi in ambito civile e penale, parte attrice, oggi appellata, introduceva il giudizio non ai sensi dell'art. 14 del
D.lgs. n. 150/2011 ma dell'art. 702 bis c.p.c. le cui ordinanze conclusive del giudizio sono appellabili entro il termine di legge, e questo proprio perché la difesa di parte attrice era ben conscia della non applicabilità al caso concreto della speciale procedura di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011. Semmai, erra il Giudice di prime cure nel qualificare il procedimento e conseguentemente l'ordinanza del 03.06.2024 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 150/2011, in quanto, per le ragioni su ampiamente esposte, l'unico procedimento applicabile alla fattispecie era, ed è, il rito ordinario di cognizione o il rito sommario di cognizione e nel caso specifico, se si ritenesse l'ordinanza resa, non ai sensi dell'art. 702 bis cpc e, quindi, regolarmente appellabile, ma resa ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 150/2011, quest'ultima sarebbe nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge”.
Indi, con le sue note conclusive l'appellato controreplicava deducendo che “La
eccepisce oggi, senza averlo giammai fatto in primo grado e nell'atto di Pt_1
appello, ma solo dopo la prima udienza innanzi alla Corte, che il rito prescelto dall'allora ricorrente ed adottato conclusivamente dal tribunale è errato in ragione della richiesta di condanna per compensi attinenti la materia penale. L'appellato
Avvocato eccepisce nel presente primo scritto difensivo utile il maturato Pt_2
consolidamento del rito, ove erroneo, non essendo stato contestato, come sopra dedotto, dalla alla prima udienza già in primo grado, come innanzi alla Pt_1
Corte. Sicchè l'eventuale rito errato prescelto dal ricorrente non può più essere modificato, divenendo definitivo e prevalendo sulla correttezza iniziale specie in punto di impugnazione. Il rito espressamente adottato dal Tribunale di Catania nell'impugnata ordinanza andava contestato innanzi alla S. Corte e comunque, ove ammissibile, nell'atto d'appello, con espresse e dettagliate censure, il che non è avvenuto neanche alla prima udienza di comparizione innanzi alla Corte, ma solo dopo nelle note difensive per l'udienza successiva rispetto alla quale le presenti note conclusive costituiscono il primo momento di difesa e reazione. Consolidato il rito nel corso del processo innanzi al Tribunale, la decisione adottata ed appellata rispecchia, in rito, il principio dell'apparenza in forza del quale deve presumersi che il rito che è stato adottato dal Giudice di primo grado sia quello conforme alla
Legge. Quindi riteniamo che debba applicarsi la regola del generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal Giudice di primo grado.
Quindi l'impugnazione, nel caso a mano, la avrebbe dovuto avanzarla per Pt_1
legittimità innanzi alla Suprema Corte e non per il merito innanzi a questa Corte
d'appello”.
E si aggiungeva che “l'eventuale erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte, il che è palese non essersi verificato stanti le ampie difese svolte, anche in sede istruttoria, da parte della ”. Pt_1
§§§
All'udienza di cui in epigrafe, al termine della sua discussione orale, la causa era posta in decisione.
§§§ Non è controvertibile, per un verso, che l'odierno appellato abbia azionato la sua pretesa di pagamento di compensi professionali facendo ricorso al rito speciale disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011: non lo è in ragione di quanto l'Avv.
teneva a puntualizzare nel suo originario ricorso, vale a dire – allorchè si Pt_2
preoccupava di illustrare il “Rito prescelto dal ricorrente per la liquidazione delle competenze” - che “Ex art. 14 del D. L.vo 1.09.2011 n°150 “Le controversie previste dall'articolo 28 della L. 13 giugno 1942, n°794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non disposto diversamente dal presente articolo. È competente l'Ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale”. Dunque il procuratore che voglia ottenere la liquidazione giudiziale dei propri compensi nei confronti del proprio assistito può ben utilizzare il procedimento di cui all'art. 702 bis cpc in attuazione dell'art. 14 della predetta disposizione normativa”, e che “Nel caso oggetto dell'odierno contendere l'avv.
, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, procede ex art. 14 D. Parte_2
L.vo n°150/2011 in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 702 bis c.p.c.”.
Non è controvertibile, per altro verso, che, senza che in precedenza fosse adottata alcuna ordinanza di mutamento del rito, l'adito Tribunale definiva il giudizio nella specie affidato al suo vaglio facendo persistente applicazione di detto rito speciale: lo dimostra, irrefutabilmente, il fatto che il giudizio sia stato definito con ordinanza collegiale e non, invece, con ordinanza che fosse resa da giudice monocratico ai sensi degli artt. 702bis e 702ter c.p.c.
Di talchè l'appello interposto in atti da deve dirsi realmente Parte_1
inammissibile a mente, invero, del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui “Il principio di ultrattività del rito postula che in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee” (ex ceteris Cass. VI
15272/2014).
Con le sullodate note ex art. 127ter c.p.c. ha obiettato, tuttavia, l'appellante
(ribadendolo con le sue note conclusive) che detta ordinanza collegiale sia nulla: così per come avvalorato da Cass. II 19228/2024 che, nel vaglio di vicenda analoga a quella che ne occupa, ha infine precisato che “se è vero che l'erronea applicazione di norme processuali non dà luogo ad alcuna nullità, non avendo queste alcuna copertura costituzionale (Cass., Sez. 1, 12/5/2021, n. 12567), è altrettanto vero che tale principio flette nelle ipotesi in cui la relativa violazione vada ad incidere sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o abbia cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio alle prerogative processuali protette della parte (Cass.,
Sez. 2, 24/4/2023, n. 10864; Cass., Sez. U, 12/1/2022, n. 758; Cass., Sez. 3,
27/1/2015; Cass., Sez. 2, 17/10/2014, n. 22075). Pregiudizio che deve ritenersi senz'altro esistente allorché, per effetto dell'erronea qualificazione dell'azione operata dal giudice di merito, la parte abbia perso un grado del giudizio riconosciutogli dalla legge, come accaduto nella specie. A tale conclusione non osta il principio di apparenza, in virtù del quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione operata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa
(giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. ex multis, nn. 3712/11 e 26294/07), principio che va qui applicato e ribadito. Esso, infatti, assolve la funzione di esentare la parte dal rischio di individuare il mezzo d'impugnazione esperibile, ma non preclude al giudice ad quem (e, in particolare, alla Corte di Cassazione) di verificare l'esattezza dell'anzidetta qualificazione (v. nn. 4021/80 e 1553/95), e di trarne, di riflesso, le eventuali conseguenze in punto (non di ammissibilità del mezzo, ma) di compromissione delle facoltà processuali”.
La nullità fatta valere dalla dunque sussiste, volendo per converso provare Pt_1
troppo l'assunto di controparte teso ad accreditare che l'erroneità del rito adottato conduca alla nullità del provvedimento con cui il relativo giudizio sia stato definito nei soli casi in cui (come premesso in narrativa) “l'errore .. abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa”.
Trattasi, tuttavia, di nullità che – anche a volersi escludere quanto dal pure Pt_2
controeccepito, ovvero che possa essere riconosciuta e dichiarata soltanto dal giudice dell'impugnazione “competente” in applicazione di detto principio di ultrattività del rito (e pertanto, nei casi di specie, dalla Suprema Corte di Cassazione) - la Pt_1
faceva valere soltanto tardivamente. Prevede, infatti, l'art. 161 c.p.c. che “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”: ciò che, coniugato al caso a mani, implica che con il suo atto di appello la Pt_1
avrebbe dovuto, anzitutto ed in primo luogo, denunciare la nullità dell'ordinanza gravata;
nullità, invece, per la prima volta denunciata solo (come s'è visto) con le ridette note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.12.2024. Di talchè rendere oggi, ciò nondimeno, giudiziale declaratoria della nullità medesima vizierebbe la presente sentenza di sicura ultrapetizione.
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dichiarato inammissibile. Parte_1
Nel merito – ad una valutazione sommaria quale quella che soltanto si impone ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio – ritiene la Corte non del tutto persuasive le argomentazioni che inducevano il Tribunale ad escludere infine che il succitato assegno circolare di € 2.500,00 fosse stato corrisposto dalla in Pt_1
pagamento di un suo debito piuttosto che del fratello . Di talchè ben si Tes_1
giustifica – nella ricorrenza di eccezionali ragioni ex art. 92, secondo comma, c.p.c. – che le spese del grado rimangano compensate per intero tra le parti.
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 14
D.Lgs. 150/2011 (nel testo cui fare ratione temporis riferimento) del Tribunale di
Catania del 3.6.2024 (cron. 7492) proposto, con citazione del 4.7.2024, da Pt_1
nei confronti di - così provvede:
[...] Parte_2
- dichiara l'appello inammissibile,
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento di Parte_1
cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 943/2024 R.G.A.C.C. promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giovanni Maria Lombardo (del
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Walter Toro (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale del 13.10.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso “EX ART. 702 BIS C.P.C. e D. L.vo 1/9/2011 n°150 e art. 54 L.
18.6.2009 n° 69 PER LA LIQUIDAZIONE DI COMPETENZE PROFESSIONALI” del 19.4.2018 l'Avv. adiva il Tribunale Civile di Catania per Parte_2
richiedere – dopo aver premesso di aver assunto la difesa di sia nel Parte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (provvedimento monitorio con il quale era stato ingiunto alla predetta il pagamento in favore di della Parte_3
somma di euro 13.565,27, oltre interessi e spese di procedura) iscritto presso il citato
Tribunale al n. 1921/2011 R.G., sia pure nel giudizio penale (in cui la , in Pt_1
concorso con la sorella , era chiamata a rispondere dei delitti di ingiuria e di Per_1
minaccia in danno del germano iscritto presso il Giudice di Pace di CP_1
Catania al n. 999/2013 R.G. (poi riunito al n. 904/2013 R.G.) - la condanna della stessa al pagamento, a saldo delle sue spettanze professionali, della Pt_1
complessiva somma di € 3.303,20.
A sostegno della propria domanda di pagamento deduceva, in ispecie, esso Pt_2
- quanto a detto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di avere all'esito della sua definizione quantificato i compensi professionali di spettanza nella complessiva somma di € 4.835,00; di avere richiesto alla cliente il pagamento della complessiva minor somma di € 2.403,20; e che, avendo la in Pt_1
corso di causa corrisposto acconto di € 500,00 (di cui quota-parte di euro
202,00 aveva coperto le spese vive), fosse ancora creditore dell'importo a saldo di euro 1.903,20,
- quanto al giudizio penale, che – dopo la sua rinunzia al mandato che pur aveva fatto seguito alla sua partecipazione a diverse udienze innanzi al Giudice di
Pace – aveva quantificato i compensi professionali di spettanza nella complessiva somma di € 1.759,50; di avere richiesto alla cliente il pagamento della complessiva minor somma di € 1.400,00, e che ad estinzione di tale obbligazione di pagamento nulla le fosse stato tuttavia versato dalla . Pt_1 §§§
Costituitasi in contraddittorio contestava la pretesa di pagamento Parte_1
dell'Avv. , in particolare obiettando: Pt_2
- che per l'assistenza prestatale in detto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva in realtà versato al il complessivo importo di € Pt_2
3.000,00, integrato – oltre che dal predetto acconto di € 500,00 che il ricorrente aveva bensì riconosciuto di avere riscosso – anche dalla somma di € 2.500,00 che aveva corrisposto con assegno circolare emesso a suo nome,
- quanto al giudizio penale, di avere corrisposto al acconto di € 600,00, e Pt_2
che null'altro fosse dovuto al ricorrente che si era limitato a presenziare alle udienze anzidette senza mai contribuire all'istruttoria dibattimentale né depositare memorie;
in subordine, che dovesse tenersi in conto che il Pt_2
aveva nell'occorso assunto la difesa di due imputate (chiamate a rispondere delle medesime ipotesi delittuose in danno della medesima persona offesa), e che essa resistente potesse, pertanto, dirsi debitrice al più della metà della somma anzidetta di € 1.400,00.
§§§
La causa era istruita con l'assunzione di prova per interpello e per testimoni.
Indi, all'esito dell'udienza già fissata per la decisione, con ordinanza collegiale del
3.6.2024 (cron. 7492) l'adito Tribunale così statuiva infine, definitivamente pronunciando:”
P Q M
….. accoglie il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore dell'avv. della somma di Parte_1 Parte_2
euro 3.303,20 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in complessivi euro 2.628,00 (di cui euro 76,00 per spese vive) oltre IVA,
CP e rimborso forfetario spese generali”.
E ciò dopo aver considerato:
- che inutilizzabile, così per come era stato tempestivamente eccepito, fosse la testimonianza che era stata resa da (germano della resistente) Testimone_1 essendo stato, infatti, costui “indicato per deporre su una circostanza che lo vedeva direttamente interessato, posto che avrebbe dovuto affermare o negare di avere un debito nei confronti del ricorrente per prestazioni professionali. …
Pertanto, la ordinanza istruttoria va revocata nella parte in cui era stata ammessa la deposizione del predetto e le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate ai fini della decisione”,
- che il resistente avesse saputo dar prova di quanto aveva controeccepito in ordine al succitato assegno circolare di € 2.500,00, vale a dire che questo fosse stato in realtà corrisposto a saldo degli emolumenti professionali di sua spettanza per l'attività di patrocinio in precedenza prestata in favore del menzionato in seno al giudizio civile, per apposizione di Testimone_1
termini ex art. 951 c.c., che aveva visto questi in lite con il fratello CP_1
infatti, “il teste avv. professionista che aveva collaborato Testimone_2
nello studio dell'avv. , ha riferito di essere a conoscenza del fatto che, Pt_2
per le prestazioni in favore di la posizione creditoria Testimone_1
dell'avv. era stata saldata. … Inoltre, l'avv. ha prodotto fattura Pt_2 Pt_2
n. 50/2011 del 03.10.2011, intestata a avente ad oggetto Testimone_1
“giudizio di apposizione di termini contro dinanzi al Parte_4
giudice di pace di Catania definito con sentenza n. 2944/11”, dell'importo di euro 2.500,00. A fronte di ulteriore contestazione sulla registrazione, con note del 09.09.2022 la difesa del ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la annotazione della fattura nel registro IVA. Ora, tenendo conto che: 1) il giudizio riguardante si era concluso con Testimone_1
sentenza del giugno 2011, su cui risulta apposta formula esecutiva, su richiesta dell'avv. , in data 27.09.2011; 2) l'assegno circolare di euro Pt_2
2.500,00 riporta la data del 30.09.2011; 3) la fattura intestata al , Pt_1
di euro 2.500,00, per gli onorari della causa in questione è datata 03.10.2011;
4) la causa in cui l'avv. ha assistito la , a ottobre 2011, era Pt_2 Pt_1
appena agli inizi (la opposizione a decreto ingiuntivo era del febbraio 2011) e si sarebbe definita solo con sentenza n. 4262/2016 del 02.08.2016; nonché: a) della prova offerta dal ricorrente circa la estinzione del debito per prestazioni professionali da parte del e b) della mancanza di prova da parte Pt_1
della resistente a sostegno della riferibilità dell'assegno circolare alla estinzione del proprio debito, deve affermarsi che il credito a saldo vantato dal ricorrente è pienamente provato”,
- quanto al giudizio penale, che “effettivamente le posizioni delle coimputate e appaiono analoghe. Deve pertanto Parte_1 Parte_5
affermarsi il diritto del professionista ad un onorario quantificabile tenendo conto di quello dovuto per una difesa, aumentato del 20%. Il ricorrente aveva rappresentato che, tenendo conto dei valori medi per fasi studio, introduttiva e istruttoria, l'onorario per una difesa risultava pari ad euro 1.530,00 oltre accessori;
tuttavia egli rappresentava di avere richiesto il minor compenso di euro 1.103,40 oltre accessori, pari ad euro 1.400,00. La resistente aveva sostenuto di avere versato un acconto, in denaro contante, di euro 600,00 ed aveva chiesto di provare il pagamento con la testimonianza di Pt_5
. La ricezione del detto acconto è stata contestata dal ricorrente. La
[...]
testimonianza di non era stata ammessa in quanto avente ad Parte_5
oggetto somme di denaro;
può aggiungersi che la stessa sarebbe stata incompatibile. Pertanto, non può ritenersi provato il pagamento di somme in acconto per la difesa in sede penale. Per la quantificazione del credito per le prestazioni rese in sede penale, la impostazione della difesa della resistente è corretta, nel senso che l'onorario per le due difese deve considerarsi complessivamente determinabile aumentando del 20% l'onorario base per una imputata. Tuttavia, ciò non comporta, come sostenuto dalla difesa della resistente, che l'onorario complessivamente determinato si divide in due parti eguali fra le due imputate, ma comporta che il professionista, fermo restando il diritto a pretendere da ognuna delle imputate il pagamento di una somma corrispondente all'onorario dovuto per una difesa, non potrà ricevere complessivamente somme superiori dalle due. Nel caso specifico, quindi: 1)
l'onorario per la difesa di nel processo penale risulta Parte_1
correttamente quantificato in euro 1.400,00 (al di sotto dei medi, per attività che il ricorrente ha provato di avere espletato); 2) l'onorario che, complessivamente, l'avv. ha diritto di ricevere dalle due imputate Pt_2
e è di euro 1.680,00 (euro 1.400,00 + Parte_1 Parte_5
280,00, pari al 20%); 3) l'avv. ha diritto di richiedere il pagamento di Pt_2
euro 1.400,00 alla cliente imputata purché non risulti che Parte_1
abbia già riscosso somme superiori ad euro 280,00 da 4) Parte_5
nel caso specifico non risulta allegato, e meno che mai provato, che per la difesa nel processo penale l'avv. abbia ricevuto somme né da Pt_2
né da Pertanto, deve affermarsi il diritto Parte_1 Parte_5
dell'avv. a ricevere da i compensi nella misura di Pt_2 Parte_1
euro 1.400,00”.
§§§
Avverso detta ordinanza decisoria interponeva appello con citazione Parte_1
notificata il 4.7.2024.
La cui ammissibilità – occorre già dare atto, nell'ordine logico delle questioni rilevanti – era dal , costituitosi in contraddittorio, anzitutto contestata. Dacchè – Pt_2
si deduceva – “Come chiarito anche da Cass. SS.UU. n. 4485/2018, da ultimo confermato anche da Cass. Civ. sent. n. 2045/2019, oggetto del procedimento di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e s.m.i. sono tutte le questioni concernenti il diritto al compenso, le quali andranno pertanto proposte avanti all'Ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera
(essendo anche possibile, nel caso di più gradi, un'azione unitaria avanti all'ufficio di merito che ha definito il processo), con la precisazione che la relativa azione potrà essere proposta unicamente con il rito di cui al predetto art. 14. Il Legislatore, in tale materia, ha quindi previsto ab inizio e confermato ad oggi un rito “speciale” disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i. e degli artt. 702-bis e ss. c.p.c. (ante-Cartabia) e 281-decies e ss. c.p.c. (post Cartabia).
Rimane così esclusa ancor oggi la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria che con quello del mero procedimento sommario codicistico ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. (come chiarito di recente da Cass. 23259/2019), sia, conseguentemente, con il mero nuovo rito semplificato di cui al neo introdotto Capo
III quater c.p.c. Avverso il provvedimento conclusivo di tale procedimento, pertanto, rimane unicamente esperibile il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa anche all'an della pretesa, come recentemente confermato dalla stessa Corte di Cassazione Civile, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34229). Si sottolinea che il ricorso avanzato dall'Avv. venne radicato ex art. 702 bis c.p.c., D. L.vo Pt_2
1/9/2011 n°150 e art. 54 L. 18.6.2009 n°69; il giudizio venne discusso innanzi alla
Camera di Consiglio e da questa deciso con Ordinanza, nel pieno rispetto del rito speciale cui la causa era e rimane attratta. L'appello avversato tiene conto, in diversi punti dell'esposizione, del rito speciale seguito in primo grado, dal ricorso sino alla decisione. Nel caso che oggi ci impegna, non può quindi discettarsi sul punto dell'incertezza del rito cui il procedimento possa essere attratto, rimanendo palesemente conforme al diritto che l'unico rimedio esperibile era quello del ricorso straordinario per Cassazione, non seguito dall'appellante, con la conseguente e troncante inammissibilità dell'avanzato appello”.
A tanto l'appellante replicava già con le sue note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.12.2024: deducendo che il rito speciale ex art. 14 del D. Lgs.
150/2011 e s.m.i. attiene “esclusivamente ai giudizi in materia civile, restando esclusa la sua applicabilità nell'ambito penale, amministrativo o dinanzi giudici speciali. Nel caso che ci occupa il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, formulato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e del D. Lgs. N. 150/2011, riguarda due distinti giudizi. Il primo, relativo all'ambito civile ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo recante il NRG 10120/2010 ed il secondo, è relativo al procedimento penale RG 672/2014 – RGNR/mod. 21 bis n. 999/2013 Giudice di Pace di Catania, riunito al procedimento penale RG 12/2014 – RGNR/mod. 21 bis n.
904/2013 Giudice di Pace di Catania, dove la signora era imputata e non Pt_1
parte civile, procedimento al quale certamente non si applica la normativa di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 trattandosi di processo penale a carico dell'odierna appellante. Proprio alla luce del fatto che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado riguardava due distinti giudizi in ambito civile e penale, parte attrice, oggi appellata, introduceva il giudizio non ai sensi dell'art. 14 del
D.lgs. n. 150/2011 ma dell'art. 702 bis c.p.c. le cui ordinanze conclusive del giudizio sono appellabili entro il termine di legge, e questo proprio perché la difesa di parte attrice era ben conscia della non applicabilità al caso concreto della speciale procedura di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011. Semmai, erra il Giudice di prime cure nel qualificare il procedimento e conseguentemente l'ordinanza del 03.06.2024 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 150/2011, in quanto, per le ragioni su ampiamente esposte, l'unico procedimento applicabile alla fattispecie era, ed è, il rito ordinario di cognizione o il rito sommario di cognizione e nel caso specifico, se si ritenesse l'ordinanza resa, non ai sensi dell'art. 702 bis cpc e, quindi, regolarmente appellabile, ma resa ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 150/2011, quest'ultima sarebbe nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge”.
Indi, con le sue note conclusive l'appellato controreplicava deducendo che “La
eccepisce oggi, senza averlo giammai fatto in primo grado e nell'atto di Pt_1
appello, ma solo dopo la prima udienza innanzi alla Corte, che il rito prescelto dall'allora ricorrente ed adottato conclusivamente dal tribunale è errato in ragione della richiesta di condanna per compensi attinenti la materia penale. L'appellato
Avvocato eccepisce nel presente primo scritto difensivo utile il maturato Pt_2
consolidamento del rito, ove erroneo, non essendo stato contestato, come sopra dedotto, dalla alla prima udienza già in primo grado, come innanzi alla Pt_1
Corte. Sicchè l'eventuale rito errato prescelto dal ricorrente non può più essere modificato, divenendo definitivo e prevalendo sulla correttezza iniziale specie in punto di impugnazione. Il rito espressamente adottato dal Tribunale di Catania nell'impugnata ordinanza andava contestato innanzi alla S. Corte e comunque, ove ammissibile, nell'atto d'appello, con espresse e dettagliate censure, il che non è avvenuto neanche alla prima udienza di comparizione innanzi alla Corte, ma solo dopo nelle note difensive per l'udienza successiva rispetto alla quale le presenti note conclusive costituiscono il primo momento di difesa e reazione. Consolidato il rito nel corso del processo innanzi al Tribunale, la decisione adottata ed appellata rispecchia, in rito, il principio dell'apparenza in forza del quale deve presumersi che il rito che è stato adottato dal Giudice di primo grado sia quello conforme alla
Legge. Quindi riteniamo che debba applicarsi la regola del generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal Giudice di primo grado.
Quindi l'impugnazione, nel caso a mano, la avrebbe dovuto avanzarla per Pt_1
legittimità innanzi alla Suprema Corte e non per il merito innanzi a questa Corte
d'appello”.
E si aggiungeva che “l'eventuale erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte, il che è palese non essersi verificato stanti le ampie difese svolte, anche in sede istruttoria, da parte della ”. Pt_1
§§§
All'udienza di cui in epigrafe, al termine della sua discussione orale, la causa era posta in decisione.
§§§ Non è controvertibile, per un verso, che l'odierno appellato abbia azionato la sua pretesa di pagamento di compensi professionali facendo ricorso al rito speciale disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011: non lo è in ragione di quanto l'Avv.
teneva a puntualizzare nel suo originario ricorso, vale a dire – allorchè si Pt_2
preoccupava di illustrare il “Rito prescelto dal ricorrente per la liquidazione delle competenze” - che “Ex art. 14 del D. L.vo 1.09.2011 n°150 “Le controversie previste dall'articolo 28 della L. 13 giugno 1942, n°794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non disposto diversamente dal presente articolo. È competente l'Ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale”. Dunque il procuratore che voglia ottenere la liquidazione giudiziale dei propri compensi nei confronti del proprio assistito può ben utilizzare il procedimento di cui all'art. 702 bis cpc in attuazione dell'art. 14 della predetta disposizione normativa”, e che “Nel caso oggetto dell'odierno contendere l'avv.
, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, procede ex art. 14 D. Parte_2
L.vo n°150/2011 in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 702 bis c.p.c.”.
Non è controvertibile, per altro verso, che, senza che in precedenza fosse adottata alcuna ordinanza di mutamento del rito, l'adito Tribunale definiva il giudizio nella specie affidato al suo vaglio facendo persistente applicazione di detto rito speciale: lo dimostra, irrefutabilmente, il fatto che il giudizio sia stato definito con ordinanza collegiale e non, invece, con ordinanza che fosse resa da giudice monocratico ai sensi degli artt. 702bis e 702ter c.p.c.
Di talchè l'appello interposto in atti da deve dirsi realmente Parte_1
inammissibile a mente, invero, del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui “Il principio di ultrattività del rito postula che in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee” (ex ceteris Cass. VI
15272/2014).
Con le sullodate note ex art. 127ter c.p.c. ha obiettato, tuttavia, l'appellante
(ribadendolo con le sue note conclusive) che detta ordinanza collegiale sia nulla: così per come avvalorato da Cass. II 19228/2024 che, nel vaglio di vicenda analoga a quella che ne occupa, ha infine precisato che “se è vero che l'erronea applicazione di norme processuali non dà luogo ad alcuna nullità, non avendo queste alcuna copertura costituzionale (Cass., Sez. 1, 12/5/2021, n. 12567), è altrettanto vero che tale principio flette nelle ipotesi in cui la relativa violazione vada ad incidere sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o abbia cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio alle prerogative processuali protette della parte (Cass.,
Sez. 2, 24/4/2023, n. 10864; Cass., Sez. U, 12/1/2022, n. 758; Cass., Sez. 3,
27/1/2015; Cass., Sez. 2, 17/10/2014, n. 22075). Pregiudizio che deve ritenersi senz'altro esistente allorché, per effetto dell'erronea qualificazione dell'azione operata dal giudice di merito, la parte abbia perso un grado del giudizio riconosciutogli dalla legge, come accaduto nella specie. A tale conclusione non osta il principio di apparenza, in virtù del quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione operata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa
(giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. ex multis, nn. 3712/11 e 26294/07), principio che va qui applicato e ribadito. Esso, infatti, assolve la funzione di esentare la parte dal rischio di individuare il mezzo d'impugnazione esperibile, ma non preclude al giudice ad quem (e, in particolare, alla Corte di Cassazione) di verificare l'esattezza dell'anzidetta qualificazione (v. nn. 4021/80 e 1553/95), e di trarne, di riflesso, le eventuali conseguenze in punto (non di ammissibilità del mezzo, ma) di compromissione delle facoltà processuali”.
La nullità fatta valere dalla dunque sussiste, volendo per converso provare Pt_1
troppo l'assunto di controparte teso ad accreditare che l'erroneità del rito adottato conduca alla nullità del provvedimento con cui il relativo giudizio sia stato definito nei soli casi in cui (come premesso in narrativa) “l'errore .. abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa”.
Trattasi, tuttavia, di nullità che – anche a volersi escludere quanto dal pure Pt_2
controeccepito, ovvero che possa essere riconosciuta e dichiarata soltanto dal giudice dell'impugnazione “competente” in applicazione di detto principio di ultrattività del rito (e pertanto, nei casi di specie, dalla Suprema Corte di Cassazione) - la Pt_1
faceva valere soltanto tardivamente. Prevede, infatti, l'art. 161 c.p.c. che “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”: ciò che, coniugato al caso a mani, implica che con il suo atto di appello la Pt_1
avrebbe dovuto, anzitutto ed in primo luogo, denunciare la nullità dell'ordinanza gravata;
nullità, invece, per la prima volta denunciata solo (come s'è visto) con le ridette note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.12.2024. Di talchè rendere oggi, ciò nondimeno, giudiziale declaratoria della nullità medesima vizierebbe la presente sentenza di sicura ultrapetizione.
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dichiarato inammissibile. Parte_1
Nel merito – ad una valutazione sommaria quale quella che soltanto si impone ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio – ritiene la Corte non del tutto persuasive le argomentazioni che inducevano il Tribunale ad escludere infine che il succitato assegno circolare di € 2.500,00 fosse stato corrisposto dalla in Pt_1
pagamento di un suo debito piuttosto che del fratello . Di talchè ben si Tes_1
giustifica – nella ricorrenza di eccezionali ragioni ex art. 92, secondo comma, c.p.c. – che le spese del grado rimangano compensate per intero tra le parti.
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 14
D.Lgs. 150/2011 (nel testo cui fare ratione temporis riferimento) del Tribunale di
Catania del 3.6.2024 (cron. 7492) proposto, con citazione del 4.7.2024, da Pt_1
nei confronti di - così provvede:
[...] Parte_2
- dichiara l'appello inammissibile,
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di appello,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento di Parte_1
cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)