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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/11/2024, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 94/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 94/2019 promossa da:
e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv.to Matteo Lacagnina
ATTORI
Contro
OP
, rappresentato e difeso dall'avv.to CAVALLARO VIRGINIA P.IVA_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice, precisate per l'udienza del 12.05.2023
- previo accertamento che il , in persona Controparte_2
del suo legale rapp.te pro tempore, si è reso inadempiente in relazione alle obbligazioni previste nella scrittura denominata “Transazione e atto di cessione volontaria immobili in luogo di esproprio” stipulato e sottoscritto in data 29.8.2013 (di cui ai docc. 1 e 21) sino al 13.5.2019, data in cui è avvenuta la trascrizione - in corso di causa - dell'atto amministrativo di esproprio del 12.4.2019 (docc.
4 e 7 della convenuta), e previo accertamento dei diritto degli attori ad ottenere dalla convenuta il corrispettivo dovuto a titolo di Imposta Comunale relativa ai terreni di causa dal 2010 o, in subordine, dal 15.4.2014 o, ancora subordinatamente, per il periodo successivo al 15.11.2014 e sino alla data di trascrizione del trasferimento immobiliare, condannare il Controparte_2
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, a risarcire gli attori in relazione ad ogni danno, patrimoniale e non
Pagina 1 patrimoniale, dagli stessi subito in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni assunte con la scrittura di cui al doc. 1 (o doc. 21) e, conseguentemente, condannare il convenuto: a) al CP_2
rimborso in favore dei Sigg.ri dei costi sostenuti e sostenendi a titolo di Imposta Comunale _1
afferente i terreni per cui è causa, pari ad Euro 32.425,00, di cui Euro 16.299,00 in favore del Sig.
ed Euro 16.126,00 in favore del Sig. , o pari a quell'altra somma che risulterà Parte_1 Parte_2 accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
b) al rimborso dei costi sostenuti per l'avvio del procedimento di mediazione, pari ad Euro 48,80; c) al risarcimento dei danni ulteriormente subiti per l'inerzia del convenuto, pari ad Euro 10.000,00 o in quell'altra misura meglio vista e CP_2
ritenuta, anche da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c; d) al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
in ogni caso: - con vittoria delle spese di lite, dei diritti ed onorari di causa, oltre alle spese generali, IVA e CPA per legge.
Per parte convenuta, come da atto introduttivo: rigettare le domande tutte proposte nell'interesse di e a assolvendo il Parte_1 Parte_2
da ogni avversa pretesa con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in data 7.01.2018, e , convenivano nanti questo Parte_1 Parte_2
Tribunale il , assumendo che tra le parti Controparte_2
era intercorso, in data 29.08.2013, un atto di cessione volontaria di immobile in luogo di esproprio.
Rilevavano che, da tale accordo derivava l'obbligo per gli attori di comunicare al la loro CP_3
titolarità, dovendo gli stessi provvedere alla trascrizione della successione e da tale comunicazione l'obbligo, in capo al di provvedere alla stipula del rogito notarile traslativo della proprietà. CP_3
Spiegavano che, nonostante avessero comunicato al , in data 15.05.2014, il perfezionarsi CP_2
della situazione successoria, il non provvedeva ad effettuare il rogito nel termine di 6 mesi CP_2
previsto nell'accordo, così configurandosi un grave inadempimento dal quale derivavano danni di cui chiedevano il risarcimento. Concludevano come sopra.
Il convenuto si costituiva contestando gli assunti attorei e rilevava che l'atto di cessione era CP_2
produttivo di effetti reali e pertanto rappresentava atto idoneo al trasferimento di proprietà, eccependo,
Pagina 2 quindi, che l'inadempimento dedotto non era da valutarsi ai fini del trasferimento di proprietà ma ai fini dell'opponibilità dell'atto ai terzi;
concludeva come sopra.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e tenuta in decisione con l'assegnazione di termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata nei termini di seguito spiegati.
Gli attori hanno chiesto dichiararsi l'inadempimento del , il quale non avrebbe Controparte_2 provveduto al trasferimento di proprietà dell'immobile, pur essendosi avverata la condizione prevista nel contratto tra loro intercorso.
A tale proposito l'orientamento è oramai pacifico in materia ed è enunciato dalla Suprema Corte a sezioni Unite in data 30.10.2001 n° 13533 in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c., nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive secondo il quale il creditore, sia che agisca per l'adempimento che per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. L'art.1218 c.c. sancisce, poi, che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso che ci occupa, gli attori hanno agito per l'esecuzione in forma specifica - rinunciando poi alla domanda avendo il , in corso di causa, adempiuto all'obbligazione della trascrizione ed CP_2
essendo, quindi, cessata sul punto la materia del contendere - oltrechè per il risarcimento del danno;
gli stessi, hanno dato prova della fonte negoziale del loro diritto mediante il deposito del contratto di
“transazione e atto di cessione volontaria immobile in luogo di esproprio”, peraltro non contestato;
hanno dimostrato, altresì, l'avversarsi della condizione, rappresentata dalla comunicazione di avvenuta successione in data 15.05.2014, come previsto dall'art. 2 del contratto ed hanno allegato la mancata trascrizione dell'atto nel termine pattuito.
Il convenuto, non ha fornito prova della impossibilità della prestazione nel termine di 6 CP_2
mesi dalla comunicazione della successione, come previsto dagli artt. 2, 4 e 7 del contratto, essendo irrilevante, ai fini dell'inadempimento dedotto, che il contratto avesse efficacia reale, dovendo essere valutata, invece, la mancata trascrizione riguardo all'opponibilità ai terzi.
Ciò acclarato ed essendo l'azione di inadempimento fondata, deve essere riconosciuto agli attori - quale diretta conseguenza dell'inadempimento del convenuto - il risarcimento per i danni subiti a
Pagina 3 seguito dalla mancata trascrizione dell'atto di cessione, consistiti nel pagamento dei tributi IMU, richiesti dal per l'immobile oggetto di cessione, per il periodo dal 2015 al 2018. Controparte_4
Pertanto, il convenuto è tenuto al risarcimento dei danni in favore di per CP_2 Parte_2
l'importo di € 2890,00, oltre ad € 8026,00, richiesti dal con avvisi di accertamento Controparte_4
per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, notificati all'attore successivamente allo spirare della scadenza dei termini per le memorie istruttorie.
Il convenuto è, altresì, tenuto al risarcimento in favore dei per l'importo di € 3174,00, Parte_1 oltre ad € 10.240,00, in ragione degli avvisi di accertamento notificati al , per gli anni Parte_1
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche in questo caso, successivamente allo spirare del termine per le memorie istruttorie, rilevando che gli attori, nell'atto introduttivo, hanno richiesto ogni danno subito in conseguenza dell'inadempimento successivo al 2014.
Per quanto concerne l'ulteriore domanda avanzata da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, in ordine al risarcimento del danno da liquidarsi in € 10.000,00, anche in via equitativa, la stessa va rigettata, non essendo stato dimostrato alcun danno ulteriore rispetto a quello sopra indicato per i tributi IMU. Inammissibile è, infine, la domanda di pagamento delle somme ex art. 37, comma 8, del
T.U Espropri (DPR 327/2001), svolta per la prima volta in sede di memorie conclusionali e in ogni caso, non attinente all'inadempimento dedotto ed accertato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate al valore minimo del D.M. 55/2014 come aggiornato al D.M.147/2022, con l'aumento previsto per la presenza di due parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accerta e dichiara l'inadempimento del OP
, in ordine al trasferimento di proprietà dei beni
[...] P.IVA_1
oggetto del contratto del 29.08.2013 e conseguentemente lo condanna al risarcimento dei danni che quantifica in € 10.916,00 in favore di ed in € 13.414,00 in favore di Parte_2 _1
, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
[...]
2. Condanna il OP
, al pagamento in favore di e
[...] P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
delle spese processuali che liquida in complessive € Parte_2 C.F._2
3302,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 12.11.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Schintu
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 94/2019 promossa da:
e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv.to Matteo Lacagnina
ATTORI
Contro
OP
, rappresentato e difeso dall'avv.to CAVALLARO VIRGINIA P.IVA_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice, precisate per l'udienza del 12.05.2023
- previo accertamento che il , in persona Controparte_2
del suo legale rapp.te pro tempore, si è reso inadempiente in relazione alle obbligazioni previste nella scrittura denominata “Transazione e atto di cessione volontaria immobili in luogo di esproprio” stipulato e sottoscritto in data 29.8.2013 (di cui ai docc. 1 e 21) sino al 13.5.2019, data in cui è avvenuta la trascrizione - in corso di causa - dell'atto amministrativo di esproprio del 12.4.2019 (docc.
4 e 7 della convenuta), e previo accertamento dei diritto degli attori ad ottenere dalla convenuta il corrispettivo dovuto a titolo di Imposta Comunale relativa ai terreni di causa dal 2010 o, in subordine, dal 15.4.2014 o, ancora subordinatamente, per il periodo successivo al 15.11.2014 e sino alla data di trascrizione del trasferimento immobiliare, condannare il Controparte_2
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, a risarcire gli attori in relazione ad ogni danno, patrimoniale e non
Pagina 1 patrimoniale, dagli stessi subito in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni assunte con la scrittura di cui al doc. 1 (o doc. 21) e, conseguentemente, condannare il convenuto: a) al CP_2
rimborso in favore dei Sigg.ri dei costi sostenuti e sostenendi a titolo di Imposta Comunale _1
afferente i terreni per cui è causa, pari ad Euro 32.425,00, di cui Euro 16.299,00 in favore del Sig.
ed Euro 16.126,00 in favore del Sig. , o pari a quell'altra somma che risulterà Parte_1 Parte_2 accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
b) al rimborso dei costi sostenuti per l'avvio del procedimento di mediazione, pari ad Euro 48,80; c) al risarcimento dei danni ulteriormente subiti per l'inerzia del convenuto, pari ad Euro 10.000,00 o in quell'altra misura meglio vista e CP_2
ritenuta, anche da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c; d) al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
in ogni caso: - con vittoria delle spese di lite, dei diritti ed onorari di causa, oltre alle spese generali, IVA e CPA per legge.
Per parte convenuta, come da atto introduttivo: rigettare le domande tutte proposte nell'interesse di e a assolvendo il Parte_1 Parte_2
da ogni avversa pretesa con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in data 7.01.2018, e , convenivano nanti questo Parte_1 Parte_2
Tribunale il , assumendo che tra le parti Controparte_2
era intercorso, in data 29.08.2013, un atto di cessione volontaria di immobile in luogo di esproprio.
Rilevavano che, da tale accordo derivava l'obbligo per gli attori di comunicare al la loro CP_3
titolarità, dovendo gli stessi provvedere alla trascrizione della successione e da tale comunicazione l'obbligo, in capo al di provvedere alla stipula del rogito notarile traslativo della proprietà. CP_3
Spiegavano che, nonostante avessero comunicato al , in data 15.05.2014, il perfezionarsi CP_2
della situazione successoria, il non provvedeva ad effettuare il rogito nel termine di 6 mesi CP_2
previsto nell'accordo, così configurandosi un grave inadempimento dal quale derivavano danni di cui chiedevano il risarcimento. Concludevano come sopra.
Il convenuto si costituiva contestando gli assunti attorei e rilevava che l'atto di cessione era CP_2
produttivo di effetti reali e pertanto rappresentava atto idoneo al trasferimento di proprietà, eccependo,
Pagina 2 quindi, che l'inadempimento dedotto non era da valutarsi ai fini del trasferimento di proprietà ma ai fini dell'opponibilità dell'atto ai terzi;
concludeva come sopra.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e tenuta in decisione con l'assegnazione di termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata nei termini di seguito spiegati.
Gli attori hanno chiesto dichiararsi l'inadempimento del , il quale non avrebbe Controparte_2 provveduto al trasferimento di proprietà dell'immobile, pur essendosi avverata la condizione prevista nel contratto tra loro intercorso.
A tale proposito l'orientamento è oramai pacifico in materia ed è enunciato dalla Suprema Corte a sezioni Unite in data 30.10.2001 n° 13533 in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c., nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive secondo il quale il creditore, sia che agisca per l'adempimento che per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. L'art.1218 c.c. sancisce, poi, che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso che ci occupa, gli attori hanno agito per l'esecuzione in forma specifica - rinunciando poi alla domanda avendo il , in corso di causa, adempiuto all'obbligazione della trascrizione ed CP_2
essendo, quindi, cessata sul punto la materia del contendere - oltrechè per il risarcimento del danno;
gli stessi, hanno dato prova della fonte negoziale del loro diritto mediante il deposito del contratto di
“transazione e atto di cessione volontaria immobile in luogo di esproprio”, peraltro non contestato;
hanno dimostrato, altresì, l'avversarsi della condizione, rappresentata dalla comunicazione di avvenuta successione in data 15.05.2014, come previsto dall'art. 2 del contratto ed hanno allegato la mancata trascrizione dell'atto nel termine pattuito.
Il convenuto, non ha fornito prova della impossibilità della prestazione nel termine di 6 CP_2
mesi dalla comunicazione della successione, come previsto dagli artt. 2, 4 e 7 del contratto, essendo irrilevante, ai fini dell'inadempimento dedotto, che il contratto avesse efficacia reale, dovendo essere valutata, invece, la mancata trascrizione riguardo all'opponibilità ai terzi.
Ciò acclarato ed essendo l'azione di inadempimento fondata, deve essere riconosciuto agli attori - quale diretta conseguenza dell'inadempimento del convenuto - il risarcimento per i danni subiti a
Pagina 3 seguito dalla mancata trascrizione dell'atto di cessione, consistiti nel pagamento dei tributi IMU, richiesti dal per l'immobile oggetto di cessione, per il periodo dal 2015 al 2018. Controparte_4
Pertanto, il convenuto è tenuto al risarcimento dei danni in favore di per CP_2 Parte_2
l'importo di € 2890,00, oltre ad € 8026,00, richiesti dal con avvisi di accertamento Controparte_4
per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, notificati all'attore successivamente allo spirare della scadenza dei termini per le memorie istruttorie.
Il convenuto è, altresì, tenuto al risarcimento in favore dei per l'importo di € 3174,00, Parte_1 oltre ad € 10.240,00, in ragione degli avvisi di accertamento notificati al , per gli anni Parte_1
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche in questo caso, successivamente allo spirare del termine per le memorie istruttorie, rilevando che gli attori, nell'atto introduttivo, hanno richiesto ogni danno subito in conseguenza dell'inadempimento successivo al 2014.
Per quanto concerne l'ulteriore domanda avanzata da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, in ordine al risarcimento del danno da liquidarsi in € 10.000,00, anche in via equitativa, la stessa va rigettata, non essendo stato dimostrato alcun danno ulteriore rispetto a quello sopra indicato per i tributi IMU. Inammissibile è, infine, la domanda di pagamento delle somme ex art. 37, comma 8, del
T.U Espropri (DPR 327/2001), svolta per la prima volta in sede di memorie conclusionali e in ogni caso, non attinente all'inadempimento dedotto ed accertato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate al valore minimo del D.M. 55/2014 come aggiornato al D.M.147/2022, con l'aumento previsto per la presenza di due parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accerta e dichiara l'inadempimento del OP
, in ordine al trasferimento di proprietà dei beni
[...] P.IVA_1
oggetto del contratto del 29.08.2013 e conseguentemente lo condanna al risarcimento dei danni che quantifica in € 10.916,00 in favore di ed in € 13.414,00 in favore di Parte_2 _1
, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
[...]
2. Condanna il OP
, al pagamento in favore di e
[...] P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
delle spese processuali che liquida in complessive € Parte_2 C.F._2
3302,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 12.11.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Schintu
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