Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
a scioglimento della riserva della causa in decisione assunta all'udienza del 2 aprile
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3178/2015 R.G. vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dall'Avv. Giovanni Maddaloni (C.F. , C.F._4
presso il cui studio in Nola, alla via Feudo n. 216, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._5 CP_2
) rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata ai sensi C.F._6 dell'art. 83 III co. c.p.c., dagli avvocati Filomena Nunziata
( ), Luigi Ambrosio (C.F. ) e C.F._7 C.F._8
Francesco Ambrosio (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._9
presso lo studio di questi ultimi, in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Emilio
Catapano 7/15
APPELLATI
NONCHE' CONTRO
RGn° 3178/15-Sentenza
- 1 -
, residente in [...], e CP_3 [...]
, residente in [...], nella Controparte_4
qualità di eredi di deceduto in data 25.1.2015 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 07.06.2011 conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
al fine di sentir accertare: a) l'esatta determinazione del confine tra il fondo di
[...]
sua proprietà, distinto nel catasto del Comune di Palma Campania al foglio 9 p.lla
1638, ed i terreni distinti nel medesimo NCT al foglio 9 p.lla 1274 di proprietà di e al foglio 9 p.lle 1273- 1275 di proprietà di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
b) l'occupazione illegittima da parte dei convenuti di una superficie
[...]
complessiva di circa 215 mq nonché, per l'effetto, sentirli condannare alla restituzione della porzione di terreno illegittimamente occupata ed al risarcimento dei danni conseguenti
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice deduceva di essere proprietaria di un fondo situato nel comune di Palma
Campania, alla via Turiello, catastalmente identificato al foglio di mappa 9, p.lla n.
1638, confinante a Nord/Est con le particelle nn. 1273-1275, di proprietà di
[...]
e e con la particella n. 1274 di proprietà di;
a Pt_2 Parte_3 Parte_1
Nord/Ovest con la particella n. 2026 di proprietà di a Sud con la Controparte_5
particella n.1639 di proprietà di e con la particella n. 1640, in Persona_1
comproprietà della stessa attrice, di e e con la Persona_1 CP_2
particella n. 2097 di proprietà di;
esponeva, inoltre, di essere CP_2
proprietaria del suddetto terreno in virtù di atto di donazione del padre per Per_1
atto Notar Rep.14325, Racc. 4662 del 7.11.2003, terreno facente parte della Per_2
maggior estensione del fondo identificato al foglio n° 9 part. 188 (successivamente frazionato nelle particelle nn.1638,1639,1640 e 2097); adduceva che, in occasione della recinzione del proprio fondo, si era accorta che i confinanti , Parte_1
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e avevano occupato, sul lato nord/est, una porzione di Parte_2 Parte_3
terreno pari a circa 215,00 mq.
1.2 Si costituivano in giudizio e i Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eccepivano di non aver mai spostato o rimosso alcun termine lapideo e di aver acquistato il fondo di loro proprietà nella medesima attuale situazione di fatto e diritto.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e depositate le relative memorie, all'udienza del 03.10.2013 il Giudice, ritenuta ininfluente la prova orale articolata, disponeva CTU, all'esito della quale riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.4 Con sentenza del 19.05.2015, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Nola ha dichiarato che l'esatta linea di confine tra la particella 1638, di proprietà di e le particelle 1273 e 1275 di proprietà di Controparte_1 [...]
e e 1274 di , è quella individuata nel grafico Pt_2 Parte_3 Parte_1 di cui all'allegato n° 7 della relazione del CTU Ing. depositata in data Per_3
26.06.2014, dovendo considerarsi parte integrante della particella 1638 la zona di terreno tratteggiata con colore rosso sul summenzionato grafico. Il Tribunale ha condannato, quindi, i convenuti al rilascio della suddetta zona di terreno di mq. 500; ha, infine, rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni perché non provata e condannato i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
Segnatamente il Giudice di prime cure ha preliminarmente qualificato la domanda come azione di regolamento di confini ex art. 950 c.p.c.; condividendo integralmente le risultanze della CTU fondata sulle mappe catastali, ha individuato il confine tra i fondi secondo la linea indicata nel grafico costituente allegato n° 7 alla relazione del
CTU e la zona oggetto di sconfinamento ivi tratteggiata in rosso della superficie di circa 500 mq;
ha ritenuto inammissibile l'eccezione di usucapione, sollevata dai convenuti, poiché avanzata solo con la comparsa conclusionale;
ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, in quanto l'istante non ha fornito alcuna prova sulla sussistenza dei pregiudizi economici verificatisi medio tempore per effetto dell'accertato sconfinamento.
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1.5. Avverso tale pronuncia , e con Parte_1 Parte_2 Parte_3
citazione notificata in data 26.6/2.7.2015, hanno proposto appello affidato ad un unico articolato motivo.
1.6 Gli appellanti impugnano la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 950 c.c., poiché il Tribunale ha acriticamente condiviso le conclusioni del CTU, il quale avrebbe dovuto individuare la linea di confine sulla base dei titoli prodotti e dei termini lapidei in pietra vesuviana di origine risalente demarcanti la linea di confine in contestazione e soltanto in via del tutto residuale sulla base delle mappe catastali. In particolare, essi lamentano che l'ausiliario d'ufficio ha immotivatamente trascurato di considerare il frazionamento allegato al titolo di proprietà in favore degli odierni esponenti ed i termini che, come da lui stesso affermato, sono posti al vertice, l'uno, delle particelle 1638 (proprietà di ) e 1274 (proprietà di ) e, l'altro, delle particelle Controparte_1 Parte_1
1638 (proprietà e 1275 (proprietà di , che costituiscono un CP_1 Parte_3
elemento decisivo nella individuazione dell'esatta delimitazione del confine. Ancora, gli appellanti sostengono che l'apposizione di tali termini risale all'anno 1939, data in cui riceveva in donazione la porzione di fondo, poi trasferita a CP_6
e che quest'ultimo, a sua volta, donava nel 2003 alla figlia Persona_1 [...]
alla quale il terreno è perciò pervenuto nella situazione di fatto e di CP_1
diritto rimasta inalterata fino all'attualità. Evidenziano, inoltre, che il CTU, con riferimento all'estensione dei fondi, non abbia preso in considerazione una ulteriore circostanza rappresentata dal fatto che la particella 1638 è stata oggetto del frazionamento del 27.06.2003 n° 3495.1/2003, protocollo n° 526060, per effetto dell'esproprio per pubblica utilità che l'acquedotto vesuviano aveva effettuato per una superficie di circa 400 mq.
1.7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.02.2016 si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno resistito al Controparte_1 CP_2
gravame, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e in diritto.
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1.8 Espletati due rinnovi peritali nel presente grado, all'esito della discussione orale richiesta dagli appellati ex art. 352 c.p.c. la Corte, all'udienza del 2.4.2025 ha riservato la causa in decisione.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e CP_3 Controparte_4
, nella qualità di chiamati all'eredità di
[...] Persona_1
2.1 Deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 26.6/2.7.2015 risultando rispettato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 19.5.2015.
2.2 L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
E' noto che l'azione di regolamento di confini si caratterizza per un conflitto tra fondi limitrofi, in quanto colui che agisce assume, senza porre in contestazione i rispettivi titoli di provenienza, che vi è incertezza sul confine ovvero che quello di fatto esistente non coincide con quello risultante dai titoli medesimi (Cass. 19 settembre 1995 n. 9900). L'incertezza, alla cui eliminazione essa è diretta, può essere oggettiva (cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale).
L'azione non si trasforma, poi, in revindica sol perché l'attore chieda anche il rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui;
in tal caso, infatti, l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza della determinazione del confine (Cass.
20144/2013).
Quanto ai criteri di accertamento, si è affermato che l'azione di regolamento di confini si configura come una vindicatio incertae partis, in quanto sia all'attore che al convenuto incombe l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'accertamento della esatta linea di confine;
il giudice, a sua volta, dispone di poteri maggiori di quelli spettantigli nelle controversie di revindica o di accertamento della proprietà, onde può scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali
(Cass. 11 giugno 1998 n. 5809).
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Ciò posto, coglie nel segno la critica degli appellanti secondo cui il primo giudice, dando atto di una situazione di incertezza (soggettiva) nella demarcazione della linea dividente tra i fondi, ha rimesso l'individuazione della linea di confine alle risultanze catastali, condividendo gli esiti dell'indagine peritale eseguita appunto in virtù delle mappe catastali, pretermettendo la disamina dei titoli di acquisto e, comunque, di ogni altro elemento processuale a ciò utile.
E' noto, invero, che, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (ex multis Cass. 21686/2006).
Dato, pertanto, corso alla rinnovazione dell'indagine peritale sollecitata con il gravame e venendo alla disamina dei relativi esiti, si osserva che le parti controvertono sulla individuazione della linea di confine tra i fondi rustici sopra menzionati, che assume essere divenuta incerta per effetto Controparte_1 dell'arbitraria apposizione, da parte dei , qualche anno dopo il loro CP_7
acquisto risalente all'anno 1992, di un termine tra le particelle 1273, 1275 e 1274, con conseguente occupazione in danno del fondo di sua proprietà, di una superficie di circa mq 215 (ricadenti per mq 130 nella p.lla 1274 di e mq 85 nelle Parte_1
p.lle 1273 e 1275 di e , estensione aumentata a circa mq Parte_2 Parte_3
500 secondo l'indagine peritale di primo grado.
Ebbene, il CTU designato dal Collegio ha innanzitutto ricostruito, sulla scorta della documentazione versata in atti, le rispettive provenienze degli immobili in questione in capo a ciascuno dei contendenti, evidenziando che acquistava da Parte_1
e , per tramite del procuratore avv. Salvatore Controparte_8 Controparte_9
Ferrara, in forza dell'atto di compravendita del 30/12/1992 Notaio , la zona Per_4
di terreno, sita in Palma Campania, contrada Lauro Secco, di are 40 e c.a. 64, distinta sul tipo di frazionamento con la p.lla 1274 del fg 9. Con il medesimo atto
[...]
e acquistavano da e , per Pt_2 Parte_3 Controparte_8 Controparte_9
tramite del procuratore avv. Salvatore Ferrara, la zona di terreno sita in Palma
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Campania, contrada Lauro Secco, di are 90 distinta sul tipo di frazionamento con la p.lla 1273 del fg 9, “con la proprietà esclusiva del pozzo di acqua sorgiva con annesso casotto e relativo impianto di sollevamento” insistente sul predetto fondo.
A il fondo rustico sito in Palma Campania, contrada Toriello, Controparte_1 dell'estensione catastale di are 38 e c.a. 89, identificato nel NCT del Comune di
Palma Campania al fg. 9, p.lla 1638, perveniva, invece, in forza di atto di donazione del 7/11/2003 Notaio dal padre il quale ne aveva fatto Per_5 Persona_1
precedente acquisto da in forza di atto di compravendita CP_6
dell'11/7/1972. Alla dante causa il fondo era pervenuto nella CP_6
maggiore consistenza della (ex) p.lla 188 in virtù di atto di donazione per notaio del 4.1.1939 dal padre Per_6 Persona_7
Sulla scorta dell'accurata indagine condotta dal CTU si è, poi, appurato che le p.lle
1273, 1274 e 1275 derivano da frazionamento della originaria p.lla 235, mentre la p.lla 1638 di proprietà è stata originata da frazionamento della ex p.lla 188 CP_1
avvenuto in data 27.06.2003.
In particolare, dall'analisi del frazionamento catastale del 09.11.1992 n. 5160 in atti dell'ufficio dal 06.05.2008, richiamato nell'atto di acquisto degli attuali appellanti, si riscontra che in data 03.10.1992 (circa 60 gg prima dell'atto per notaio del Per_4
30.12.1992) veniva redatto e depositato un frazionamento della p.lla 235 (di complessive are 39.59) nella p.lla 1273 di are 25.11, nella p.lla 1274 di are 14.15 e nella p.lla 1275 di are 0.33.
Procedendo alla verifica dello stato dei luoghi il CTU ha riscontrato, sul lato del confine in contestazione tra le dette particelle 1273-1274-1275/1638, la presenza di n. 3 termini tra loro allineati, di cui due lapidei (sicuramente di molto antecedenti al
1992) e uno in cemento.
Nello specifico è stato riscontrato: un termine lapideo in pietra vesuviana posto al vertice delle particelle 1638 e 1274, sul quale si scorge l'incisione delle lettere
“C.G”.; un termine lapideo in pietra vesuviana posto al vertice delle particelle 1638 e
1275, sul quale vi è l'incisione delle lettere “S.A”.; un termine in cemento posto tra le particelle 1274 e 1273. In prossimità dei detti termini e della loro congiungente (dal
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda lato della proprietà appellante) si riscontra la presenza di un pozzo di acqua sorgiva con annesso casotto.
Così richiamate le risultanze processuali il Collegio ritiene, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, che il confine tra i fondi rustici in rispettiva proprietà degli attuali contendenti sia dato dalla congiungente tra i due termini lapidei sopra descritti, risultati a loro volta allineati con il terzo termine in cemento.
In particolare, risulta destituita di fondamento la tesi difensiva degli appellati CP_1
secondo cui i due termini lapidei rinvenuti sui luoghi a contrassegnare il vertice, uno, delle particelle 1638 e 1274 e, l'altro, delle particelle 1638 e 1275 non costituiscono elementi ricostruttivi affidabili ai fini dell'indagine, in quanto il fondo, dal quale sono derivate le porzioni attualmente identificate con i summenzionati mappali, apparteneva originariamente ad unico proprietario, di tal ché non avrebbe avuto senso apporre termini per demarcare una linea confinaria tra le stesse.
Se è, infatti, vera la premessa dalla quale muove la prospettazione degli appellati, ovverosia che i fondi rustici attualmente in distinta proprietà delle parti processuali derivino da una originaria consistenza unitaria appartenuta a Persona_7
, è fallace la conclusione che essi propugnano, che si pone in contrasto con
[...]
una serie di elementi univocamente inferenti della individuazione del confine in contestazione proprio nella linea demarcata dai segni stabilmente presenti sui luoghi.
Quanto al primo profilo (provenienza dei terreni), dall'analisi già sopra illustrata dei titoli di provenienza in coerenza con le risultanze catastali è emerso che il fondo distinto in catasto al foglio 9 ex p.lle 235 e 188 apparteneva in origine a
[...]
che la p.lla 235 perveniva iure successionis a Persona_7 Persona_7
e, poi, alla morte di quest'ultimo (24.7.1987) ai figli e Controparte_9 CP_8
; che con atto del 30.12.1992, previo frazionamento del 03.10.1992, le p.lle
[...]
1273 e 1274, ricavate dalla originaria p.lla 235, venivano acquistate da Parte_1
(p.lla 1274) e dai (p.lla 1273); che la p.lla 188 veniva, invece, trasferita
[...] Pt_3
da alla figlia (sorella di Persona_7 CP_6 Per_7
con atto di donazione del 1939, per poi essere alienata da quest'ultima,
[...]
con atto dell'11.7.1972, a il quale, a sua volta, previo frazionamento, Persona_1
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda donava alla figlia (odierna appellata) una porzione ricavata dalla ex Controparte_1
p.lla 188 e distinta con la p.lla 1638.
Se, dunque, come già accennato, è comprovata dalle risultanze documentali la provenienza dei fondi attualmente confinanti da una originaria unica consistenza, è altrettanto certo che sin dal 1939 (data in cui l'originario unico proprietario dell'intero appezzamento di terreno donava alla figlia la p.lla 188, da CP_6
cui è stata generata la p.lla 1638) una porzione di detto appezzamento (appunto la p.lla 188) era stata staccata dalla residua parte, divenendo di proprietà della (sola)
Ben si giustifica, allora, l'esigenza, che gli appellati hanno, invece, CP_6
pervicacemente negato in tutta la vicenda processuale, di apporre dei termini funzionali a rimarcare sui luoghi il segno distintivo tra la porzione staccata (ex p.lla
188) e la residua consistenza rimasta in titolarità del donante, tra cui la ex p.lla 235, da cui sono derivate, per frazionamento del 1992, le p.lle 1273, 1274 e 1275.
Sul punto, il CTU ha sottolineato che dalla mappa di primo impianto prodotta in primo grado dagli odierni appellanti risulta che la p.lla 235 (oggetto del frazionamento del 1992), confinava, già da quella data, con la distinta p.lla 188 e che, quindi, tra i due mappali vi era già una delimitazione di confine. Del resto i termini lapidei, per loro forma e consistenza (pietra lavica), si prestano obiettivamente alla funzione di delimitazione di un confine tra immobili, per essere non facilmente amovibili ed assicurando certezza ai vertici contrassegnati dalla loro presenza sul terreno, tant'è che anche il CTU di primo grado ha confermato che essi sono di origine risalente e non sono mai stati spostati, escludendo che possano essere stati interessati da un arbitraria modificazione su unilaterale iniziativa dei . Parte_4
La bontà della ipotesi ricostruttiva in esame è suffragata dalla coerenza con i rispettivi titoli di acquisto in capo alle attuali parti processuali.
La collocazione della linea di confine nella congiungente dei termini lapidei è, invero, compatibile con il contenuto dell'atto di acquisto per notaio del Per_4
30.12.1992, da cui risulta che la zona di terreno trasferita a e Parte_3 [...]
– identificata con le p.lle 1273 e 1282 – è dotata “della proprietà esclusiva Pt_2
del pozzo di acqua sorgiva con annesso casotto e relativo impianto di sollevamento”.
Rispetto alla linea di confine così tracciata, infatti, il pozzo e l'impianto di
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sollevamento ricadono entro la proprietà laddove, nel caso di determinazione Pt_3
del confine mediante l'utilizzo delle mappe catastali, secondo il metodo di indagine applicato dal CTU di I grado, il pozzo e l'annesso casotto finiscono per insistere nella proprietà e, comunque, ad una distanza non regolamentare dal confine ricavato. CP_1
L'ausiliario d'ufficio designato dall'intestata Corte ha rimarcato, sul punto, che il confine individuato sulla base delle mappe catastali non conduce ad un risultato solo parzialmente difforme dalle risultanze dei titoli di provenienza, bensì in netto ed inconciliabile contrasto con gli stessi.
Alcun rilievo dirimente riveste, poi, la difficoltà di attribuire le iniziali incise sui due termini lapidei all'identità dell'originario unico proprietario e/o di coloro che sono subentrati nella titolarità delle porzioni ricavate dai successivi frazionamenti dell'appezzamento di terreno, circostanza che, di per sé sola, non integra un elemento ostativo o incongruo con gli altri elementi posto a sostegno dell'indagine.
Inoltre, è priva di pregio l'obiezione sollevata dalla difesa degli appellati, secondo cui, al fine di individuare la linea di confine in contestazione, non è significativa la menzione, nell'atto di acquisto del 1992, del trasferimento della proprietà esclusiva del pozzo e dell'impianto di sollevamento, poiché identifico riferimento è fatto nel medesimo atto ad altro acquirente (ER FE).
Replicando alle controdeduzioni sollevate dal CT degli appellati, l'ausiliario d'ufficio ha chiarito che dalla comparazione del titolo di acquisto con il frazionamento del
1992, in esso espressamente richiamato e allegato sotto la lettera B, si ricava che i pozzi di cui si discute non possono essere gli stessi, dal momento che le particelle alienate a ER FE (1283-1286-1278-1276-156) e sulle quali, a leggere l'atto, insiste il pozzo di acqua sorgiva, la cui proprietà esclusiva veniva trasferita all'acquirente, sono ubicate a monte della p.lla 1273 alienata ai a notevole Pt_3
distanza dalla linea di confine in contestazione, in prossimità del quale è, invece, allocato il pozzo con relativo casotto trasferito agli appellanti Pt_3
Nemmeno, infine, ha trovato riscontro l'argomentazione difensiva degli appellati, secondo cui il pozzo in questione era già stato alienato a (dante causa Persona_1
di ), poiché di tale acquisto non vi è traccia alcuna nei titoli prodotti Controparte_1
in atti.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infine, alcuna arbitraria modificazione della preesistente linea di confine è addebitabile al posizionamento del termine in cemento armato, che, come appurato dal CTU, è ubicato al vertice tra le particelle 1274 e 1273, entrambe ricavate dalla ex p.lla 235, e non al vertice con la p.lla 1638 (ex p.lla 188) di proprietà ed è in CP_1
ogni caso risultata allineata con la congiungente dei due termini lapidei, mantenendo perciò “fisso” il confine con la sottostante ex p.lla 188.
In conclusione, in presenza di univoci elementi utili alla identificazione del confine nella congiungente dei due termini lapidei di risalente origine che- in asse con il terzo termine in cemento, ragionevolmente apposto in occasione del frazionamento e dell'atto di acquisto del 1992 per demarcare i fondi all'interno della stessa proprietà degli odierni appellanti- divide la attuale p.lla 1638 (di proprietà dalle attuali CP_1
p.lle 1273-1274-1275, in conformità alle risultanze dei titoli di provenienza, non sussistono i presupposti per ricorrere, in via sussidiaria, alle mappe catastali.
Accertato, pertanto, che le parti hanno acquistato e posseduto i rispettivi fondi in una consistenza assolutamente rispondente a quella materializzata sui luoghi dalla linea contrassegnata ai vertici dai suindicati termini, deve escludersi che si sia realizzato uno sconfinamento ai danni della proprietà con conseguente rigetto della CP_1
domanda di restituzione della porzione suppostamente interessata da detto sconfinamento.
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass.
6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono l'integrale soccombenza nei rapporti con le parti costituite.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Quanto all'individuazione del valore della causa, va rammentato che, in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa relativa al regolamento di confini va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c., moltiplicando il reddito dominicale del terreno di proprietà per la superficie CP_1
controversa (mq 500,00). In particolare, si è chiarito che, trattandosi di applicare un criterio legale, sottratto alla disponibilità delle parti, la posizione assunta sul punto dalle stesse è ininfluente, dovendo il giudice verificare il dato che risulti dagli atti di causa (Cass. 10755/2019).
Posto, allora, che il reddito dominicale del terreno de quo è di € 73,31, il valore della causa è ricompreso nello scaglione delle cause di valore fino ad € 52.000,00 (€ 73,31
x mq 500=€ 36.655,00), i cui parametri sono concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
Le spese di CTU del primo e del secondo grado residuano definitivamente a carico degli appellati costituiti.
Sul punto vale la pena rimarcare che il Collegio aveva disposto un primo rinnovo dell'indagine peritale, affidando al CTU un quesito in linea con l'impostazione difensiva spiegata da nella memoria depositata ai sensi dell'art. Controparte_1
183 VI comma n. 1 c.p.c., in cui, in replica alla comparsa di costituzione dei Pt_1
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda già modificando la prospettazione posta a fondamento dell'atto introduttivo, in Pt_3
cui aveva lamentato l'apposizione arbitraria di un termine “lapidario”, l'attrice aveva precisato di non intendere mettere in discussione i due termini lapidei, bensì il termine in cemento armato, che sarebbe stato apposto arbitrariamente dagli odierni appellanti a seguito del frazionamento del 1992 (vedi le seguenti deduzioni di pag. 2 della memoria depositata il 7.2.2012: “..in relazione ai termini lapidei in pietra vesuviana.. l'attrice non ne ha mai messo in discussione l'esistenza ed il posizionamento.. l'unico termine contestato, completamente diverso dagli altri.. non in pietra vesuviana ma in cemento è quello che illegittimamente, senza il coinvolgimento dei proprietari confinanti fu apposto a seguito del CP_1
frazionamento del 1992 e che divide i due fondi di proprietà di , da Parte_1 un lato, e di e dall'altro”). Parte_2 Parte_3
Gli esiti del primo rinnovo dell'elaborato peritale venivano fermamente contestati dagli appellati medesimi, sul presupposto che era stata negata in radice la corrispondenza tra i termini materializzati sui luoghi alla linea di confine rimasta demarcata fino al 1992, che gli odierni appellanti avevano arbitrariamente alterato apponendo il terzo termine in cemento armato.
Pur nella difficoltà di “immaginare” una linea di confine rimasta priva di incertezze sino all'anno 1992, seppur non coincidente con la linea congiungente dei termini lapidari, e divenuta incerta per effetto dell'apposizione di un termine (quello in cemento armato) che, a dire della stessa attrice, rimaneva interno ai fondi di proprietà delle controparti, il Collegio ha ritenuto opportuno dar corso ad un ulteriore approfondimento istruttorio, in considerazione della peculiare natura dell'actio finium regundorum, che, come è noto, deroga al principio “actore non probante reus absolvitur”, imponendo al giudice di utilizzare tutti gli elementi processuali a disposizione per condurre l'accertamento richiesto. Tuttavia, anche la seconda indagine ha smentito, sulla scorta dell'analisi comparative tra le risultanze dei titoli e lo stato dei luoghi, la fondatezza della prospettazione degli appellati, a carico dei quali le spese di CTU devono pertanto cedere in virtù del principio di “causalità”.
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Le spese vengono, invece, compensate nei rapporti con i chiamati all'eredità dell'originario interventore che, evocati in giudizio con l'atto di appello, sono rimasti Persona_1
contumaci.
Se, infatti, la notifica dell'atto al chiamato all'eredità ex art. 486 c.c. è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale ai fini della prosecuzione del giudizio, ove il chiamato rivesta la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c., agli ulteriori fini della "legitimatio ad causam" è necessaria la prova dell'acquisto della qualità di erede, che non è insita nel sol fatto di aver accettato la notifica indirizzatagli.
Agli ulteriori effetti del subentro nella medesima posizione del proprio autore occorre, infatti, l'accettazione dell'eredità, che può anche tacitamente desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare, quale l'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cass. 13738/2005).
La prova della legitimatio ad causam a proseguire il giudizio non può, allora, dirsi raggiunta per coloro che siano rimasti contumaci a seguito della loro evocazione in giudizio, poiché, pur rivestendo la qualità di chiamati all'eredità, sufficiente ad assicurare la prosecuzione del rapporto processuale sorto in capo ai loro rispettivi danti causa, essi non hanno, invece, dimostrato, con una attiva costituzione in giudizio, onde far proprie ed insistere nelle difese della parte originaria, l'accettazione tacita dell'eredità, che integra il presupposto indefettibile per il subentro nella titolarità della posizione dei propri autori.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1487/2015, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e , nella qualità CP_3 Controparte_4
di chiamati all'eredità di Persona_1
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2) accoglie l'appello e, in parziale riforma della statuizione impugnata, rigetta i capi a), b) e c) della domanda avanzata da;
Controparte_1
3) condanna e , in solido tra loro, alla refusione, in Controparte_1 CP_2
favore di , e in solido tra loro, delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 5.500,00 per compensi professionali, nonché, per il presente grado, in € 272,44 per spese ed € 4.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Giovanni Maddaloni dichiaratosene anticipatario;
4) pone definitivamente le spese di CTU di primo e secondo grado a carico di
[...]
e ; CP_1 CP_2
5) compensa le spese nei rapporti con gli appellati contumaci;
6) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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