Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 11/06/2025, n. 11436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11436 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04862/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4862 del 2025, proposto da
LB SP, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 25066/2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale civile di Roma n. 25066/2010 nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado oltre accessori di legge, precisamente euro 320,00 ed euro 550,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
All’udienza del 10.6.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, co. 2 lett. c), CPA, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice civile passate in giudicato.
Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza (ritualmente notificato alla controparte), il Collegio rileva che la sentenza anzidetta n. 25066/2010, passata in giudicato (cfr. attestazione allegata al ricorso), è stata notificata al Ministero dell’Interno già nel 2019 (cfr. allegati al ricorso), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito in Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
Precisato quanto sopra, il Tribunale osserva che il ricorso di ottemperanza è fondato, non avendo il Ministero dell’Interno adempiuto.
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, pertanto, il ricorso di ottemperanza va accolto e, per l’effetto, il Ministero dell’Interno deve essere condannato ad eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza; si procede sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta , individuato nella persona del Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno che, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà allo scadere del termine assegnato al Ministero dell’Interno adottando ogni atto ritenuto necessario nel successivo termine di trenta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 25066/2010, emessa dal Tribunale civile di Roma nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado oltre accessori di legge, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
- nomina il Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno (o altro funzionario dell’ufficio da lui delegato) quale Commissario ad acta - nel caso di perdurante inerzia del Ministero dell’Interno oltre il termine ad esso sopra assegnato - che provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero dell’Interno.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 800,00 oltre spese pari al 15%, IVA, CPA e alla restituzione del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO