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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/12/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13080/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana, vertente
TRA nata il [...] a [...]/SP BR CPF: Parte_1 C.F._1
[...
, in proprio e, unitamente a quest'ultimo solo quale esercente la potestà Parte_2 genitoriale nell'interesse dei figli minorenni nato il 23/03/ 2017 a San Persona_1
Paolo/SP, BR e nato il [...] a [...]/SP, BR CPF: Parte_3
; nata il [...] a [...]/SP, BR C.F._2 Controparte_1
CPF: ; nata il [...] a [...]/SP, BR C.F._3 Controparte_2
CPF: ; nato il [...] a [...]/SP, BR CPF: C.F._4 Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Claudio C.F._5
ON LA;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, difeso ope legis dall'Avvocatura dello Controparte_4 CP_5
Stato di Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
RESISTENTE-CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO – AFFARI CIVILI
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei sig.ri in proprio e quale esercente la potestà genitoriale dei Parte_1 figli minorenni conviventi e Persona_1 Persona_2 [...]
, , per trasmissione ininterrotta CP_1 Controparte_2 Controparte_3
1 dello status civitatis dai propri ascendenti, con condanna del a procedere alle Controparte_4 trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 14.11.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_4 sanguinis, per essere discendente diretti di , cittadino italiano. Persona_3
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_4 contumace.
1. L'interesse ad agire.
Seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza infatti, pur ponendosi in una situazione limite, non ha natura di giurisdizione volontaria ma pur sempre contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Con In linea generale può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di prolungato silenzio della P.A. può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco Controparte_4 processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Va ritenuto tuttavia l'interesse ad agire, allorquando sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in questo caso in 730 gg dall'art. 3 DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014, che lo estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie risulta documentato dagli screenshot allegati (all. n. 3,4,5,6) che il Consolato generale d'Italia a San Paolo, BR, amministrazione competente a esaminare la richiesta dei
2 ricorrenti, li ha invitati a prenotare formalmente un appuntamento per la presentazione della documentazione tramite il portale “Prenot@mi” (all. n. 4), ma risultava gravato da lunghe liste di attesa (all. n. 5 e 6).
Ne consegue che allo stato, pur non avendo in realtà i ricorrenti dimostrato di aver provato ad inserire la propria domanda ed i relativi esiti, può comunque ritenersi la sussistenza di un loro interesse ad agire.
2. La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza, nonché la continuità della linea di trasmissione.
In forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (recante disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza, con continuità della linea di trasmissione, dal capostipite , nato a [...], Italia, in data Persona_3
20/03/1895 (all. n. 8), cittadino italiano per nascita.
sposò in data 04/09/1921 a Pescia (all. n. 9). I coniugi Persona_3 Persona_4 emigrarono successivamente in BR, dove nacque il figlio , in data 08/09/1928 a São LO Per_5
(SP), BR (all. n. 10).
si unì in matrimonio con in data 12/05/1951 a São CP_7 Persona_6
LO (SP), BR (all. n. 13).
3 Dalla loro unione nacque in data 18/07/1952 (all. n. 14). Persona_7
ha sposato in data 08/09/1973 a São LO Persona_7 Persona_8
(SP), BR (all. n. 15), e da tale matrimonio è nata in data [...] a [...], BR,
(all. n. 16), odierna ricorrente. Pt_1 Parte_1
sposò in data 29/07/1993 a São LO (SP), BR (all. Parte_1 Persona_9
n. 17), dal quale ebbe la figlia , nata il [...] a [...] César (SP), Controparte_1
BR (all. n. 18), odierna ricorrente. La stessa divorziò poi dal marito e, in seguito, ebbe due figli da un cittadino brasiliano: , nato il [...] a [...], BR Controparte_3
(all. n. 19), e , nata il [...] a [...], BR (all. n. 20). Controparte_2
Successivamente, conobbe dal quale ebbe un Parte_1 Parte_2 ulteriore figlio, nato il [...] a [...], BR (all. n. 21), Persona_1 minorenne. La coppia decise poi di formalizzare la propria unione in data 19/06/2017 a Guararema (SP), BR (all. n. 22). I coniugi ebbero poi un altro figlio, Per_1 Persona_2
nato il [...] a [...], BR (all. n. 23). In relazione ai figli minori della
[...] coppia è presente in atti procura da parte di entrambi i genitori, esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.
In ragione della suddetta, continua e documentata linea di discendenza, va dunque accolta la domanda proposta.
Non sono stati allegati, del resto, fatti impeditivi/estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire l'esistenza di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25317 del 24/08/2022). In ogni caso non risulta che il capostipite abbia mai acquisito la cittadinanza Brasiliana (v. doc. 12).
In ogni caso “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in BR alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla 4 mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cass. Civ. S.u. n. 25317 del 24/08/2022).
3. Le spese di lite.
Si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Nel caso di specie, infatti, si tratta di un procedimento che si pone al limite tra il contenzioso e la volontaria giurisdizione, e l'amministrazione non ha comunque mai negato la cittadinanza italiana ai ricorrenti, né si è in qualche modo opposta – anche nel presente giudizio – al riconoscimento di essa. Il ritardo nell'espletamento della procedura amministrativa discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste senza che i ricorrenti abbiano, d'altra parte, dimostrato e neppure allegato l'esistenza di una concreta urgenza che impedisse loro di attendere i tempi, pur in ipotesi lunghi, di completamento della procedura in via amministrativa. I ricorrenti del resto pur avendo, come sopra accennato, prodotto delle generiche schermate web, tratte dal sito internet del , non hanno neppure tentato di Parte_4 inserire la propria domanda al fine di dimostrare in tal modo i concreti tempi di attesa, prima di procedere alla proposizione dell'odierno giudizio. Il che rende l'interesse ad agire, pur come detto ritenuto sussistente, comunque labile, e non tale da giustificare una condanna dell'amministrazione anche alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati (escluso sono cittadini italiani;
Parte_2
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, 24.12.25
Il Giudice
dott. Enrico D'Alfonso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13080/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana, vertente
TRA nata il [...] a [...]/SP BR CPF: Parte_1 C.F._1
[...
, in proprio e, unitamente a quest'ultimo solo quale esercente la potestà Parte_2 genitoriale nell'interesse dei figli minorenni nato il 23/03/ 2017 a San Persona_1
Paolo/SP, BR e nato il [...] a [...]/SP, BR CPF: Parte_3
; nata il [...] a [...]/SP, BR C.F._2 Controparte_1
CPF: ; nata il [...] a [...]/SP, BR C.F._3 Controparte_2
CPF: ; nato il [...] a [...]/SP, BR CPF: C.F._4 Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Claudio C.F._5
ON LA;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, difeso ope legis dall'Avvocatura dello Controparte_4 CP_5
Stato di Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
RESISTENTE-CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO – AFFARI CIVILI
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei sig.ri in proprio e quale esercente la potestà genitoriale dei Parte_1 figli minorenni conviventi e Persona_1 Persona_2 [...]
, , per trasmissione ininterrotta CP_1 Controparte_2 Controparte_3
1 dello status civitatis dai propri ascendenti, con condanna del a procedere alle Controparte_4 trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 14.11.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_4 sanguinis, per essere discendente diretti di , cittadino italiano. Persona_3
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_4 contumace.
1. L'interesse ad agire.
Seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza infatti, pur ponendosi in una situazione limite, non ha natura di giurisdizione volontaria ma pur sempre contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Con In linea generale può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di prolungato silenzio della P.A. può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco Controparte_4 processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Va ritenuto tuttavia l'interesse ad agire, allorquando sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultino in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in questo caso in 730 gg dall'art. 3 DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014, che lo estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie risulta documentato dagli screenshot allegati (all. n. 3,4,5,6) che il Consolato generale d'Italia a San Paolo, BR, amministrazione competente a esaminare la richiesta dei
2 ricorrenti, li ha invitati a prenotare formalmente un appuntamento per la presentazione della documentazione tramite il portale “Prenot@mi” (all. n. 4), ma risultava gravato da lunghe liste di attesa (all. n. 5 e 6).
Ne consegue che allo stato, pur non avendo in realtà i ricorrenti dimostrato di aver provato ad inserire la propria domanda ed i relativi esiti, può comunque ritenersi la sussistenza di un loro interesse ad agire.
2. La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza, nonché la continuità della linea di trasmissione.
In forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (recante disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza, con continuità della linea di trasmissione, dal capostipite , nato a [...], Italia, in data Persona_3
20/03/1895 (all. n. 8), cittadino italiano per nascita.
sposò in data 04/09/1921 a Pescia (all. n. 9). I coniugi Persona_3 Persona_4 emigrarono successivamente in BR, dove nacque il figlio , in data 08/09/1928 a São LO Per_5
(SP), BR (all. n. 10).
si unì in matrimonio con in data 12/05/1951 a São CP_7 Persona_6
LO (SP), BR (all. n. 13).
3 Dalla loro unione nacque in data 18/07/1952 (all. n. 14). Persona_7
ha sposato in data 08/09/1973 a São LO Persona_7 Persona_8
(SP), BR (all. n. 15), e da tale matrimonio è nata in data [...] a [...], BR,
(all. n. 16), odierna ricorrente. Pt_1 Parte_1
sposò in data 29/07/1993 a São LO (SP), BR (all. Parte_1 Persona_9
n. 17), dal quale ebbe la figlia , nata il [...] a [...] César (SP), Controparte_1
BR (all. n. 18), odierna ricorrente. La stessa divorziò poi dal marito e, in seguito, ebbe due figli da un cittadino brasiliano: , nato il [...] a [...], BR Controparte_3
(all. n. 19), e , nata il [...] a [...], BR (all. n. 20). Controparte_2
Successivamente, conobbe dal quale ebbe un Parte_1 Parte_2 ulteriore figlio, nato il [...] a [...], BR (all. n. 21), Persona_1 minorenne. La coppia decise poi di formalizzare la propria unione in data 19/06/2017 a Guararema (SP), BR (all. n. 22). I coniugi ebbero poi un altro figlio, Per_1 Persona_2
nato il [...] a [...], BR (all. n. 23). In relazione ai figli minori della
[...] coppia è presente in atti procura da parte di entrambi i genitori, esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.
In ragione della suddetta, continua e documentata linea di discendenza, va dunque accolta la domanda proposta.
Non sono stati allegati, del resto, fatti impeditivi/estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire l'esistenza di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25317 del 24/08/2022). In ogni caso non risulta che il capostipite abbia mai acquisito la cittadinanza Brasiliana (v. doc. 12).
In ogni caso “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in BR alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla 4 mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cass. Civ. S.u. n. 25317 del 24/08/2022).
3. Le spese di lite.
Si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Nel caso di specie, infatti, si tratta di un procedimento che si pone al limite tra il contenzioso e la volontaria giurisdizione, e l'amministrazione non ha comunque mai negato la cittadinanza italiana ai ricorrenti, né si è in qualche modo opposta – anche nel presente giudizio – al riconoscimento di essa. Il ritardo nell'espletamento della procedura amministrativa discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste senza che i ricorrenti abbiano, d'altra parte, dimostrato e neppure allegato l'esistenza di una concreta urgenza che impedisse loro di attendere i tempi, pur in ipotesi lunghi, di completamento della procedura in via amministrativa. I ricorrenti del resto pur avendo, come sopra accennato, prodotto delle generiche schermate web, tratte dal sito internet del , non hanno neppure tentato di Parte_4 inserire la propria domanda al fine di dimostrare in tal modo i concreti tempi di attesa, prima di procedere alla proposizione dell'odierno giudizio. Il che rende l'interesse ad agire, pur come detto ritenuto sussistente, comunque labile, e non tale da giustificare una condanna dell'amministrazione anche alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati (escluso sono cittadini italiani;
Parte_2
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, 24.12.25
Il Giudice
dott. Enrico D'Alfonso
5