Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
20/06/2025 e vertente
TRA
- società con unico socio soggetta a direzione e Parte_1
coordinamento di (c.f. e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., r rappresentato e difeso giusta procura Generale per atto Notaio di Milano del 22 luglio 2020, Rep. Persona_1
188977 Racc. 19400 dall'avv. Prof. Antonio Briguglio nonché, con poteri anche disgiunti, dall'Avv. Roberto Vaccarella e dall'avv. Elisabetta Perrone
1
APPELLANTE
E
(c.f. e P.I. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Emanuele
Degani e Federica Degani in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso la pec del primo;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro ordinanza ex art 702 ter c.p.c. n. 14394/2021 del
Tribunale di Roma pubblicata in data 27/07/2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'ordinanza impugnata:< in forza di un contratto di somministrazione di energia Parte_1
intercorso nel periodo gennaio/dicembre 2010, ha convenuto in giudizio la somministrante per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato il pagamento indebito delle somme corrisposte dalla Società CP_1
al fornitore a titolo di addizionale provinciale Parte_1
sull'energia elettrica per i consumi dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010
(pagamenti da febbraio 2010 a gennaio 2011), condannare la
[...]
quale fornitore di energia elettrica alla restituzione in CP_2
favore della ricorrente della somma indebitamente percepita nella misura di
Euro 45.581,45, oltre interessi legali dal pagamento al saldo e moratori dalla costituzione in mora, o nella diversa misura accertata in corso di causa;
- in ogni caso, di condannare la alla rifusione Controparte_2
2 di spese, diritti ed onorari di giudizio”; la convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa dell e, in via subordinata, la riduzione Controparte_3
del quantum nella misura relativa all'addizionale provinciale sulle accise corrisposta fino al 31 marzo 2010; che la richiesta di chiamata in causa è stata respinta;
che le parti hanno depositato note illustrative e precedenti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, relativi alla questione controversa.>> tratteneva la causa in riserva.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
14394/2021 così statuiva: < , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pt, al pagamento, in favore di , della somma CP_1
di € 34141,6, oltre interessi legali dal 25 settembre 2020 al saldo;
compensa interamente fra le parti le spese di lite. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< rilevato che la ricorrente ha fondato la pretesa ritenendo l'addebito delle somme a titolo di addizionale provinciale privo di causa in quanto “tributo “illegittimo” alla luce del contrasto della norma istitutiva dell'addizionale provinciale con il diritto dell'Unione Europea, ed in particolare con la Direttiva n.
2008/118/CE relativa al “Regime generale delle accise”; considerato che ha contestato l'avversa richiesta di ripetizione Controparte_2
eccependo l'insussistenza dell'indebito in quanto pagamento effettuato sulla base del contratto tra utente e fornitore in conformità alla normativa vigente
(art. 6, c. 1) , D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla legge n.
20 del 27 gennaio 1989, che aveva istituito una “addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995 (cd.
Testo Unico Accise)”, nella misura di “Euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di
3 consumo al mese” (testo modificato dal D. Lgs n. 26/2007); che il consumatore finale non é il soggetto passivo del tributo, che é piuttosto il fornitore di energia, tenuto a versare l'addizionale provinciale all'
[...]
o alle Province a seconda dell'entità della fornitura ed unico CP_3
legittimato a richiederne il rimborso all'Amministrazione Finanziaria;
che l'addizionale provinciale sull'energia fornita e l'IVA relativa una volta inglobate nel prezzo di rivendita dell'energia nel rapporto tra il consumatore finale ed il fornitore di energia (vedi Cass. n.10226/2020; Cass. n.
10114/2020; Cass. n. 29980/2019), che non è sostituto d'imposta, perdono la loro autonomia di tributi e non si può quindi più discutere della loro legittimità, essendo rimasto pienamente valido il contratto di fornitura che regola tale rapporto civilistico e non tributario;
che le sentenze della sezione tributaria della Suprema Corte richiamate dalla ricorrente non si sono occupate ex professo della questione della legittimità dell'addizionale provinciale rispetto alla direttiva n. 2008/118/CE, ma dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione finanziaria rispetto all'azione di rimborso esercitata dal consumatore finale, riconoscendola solo al fornitore di energia, soggetto passivo del rapporto tributario, al di fuori degli eccezionali casi di impossibilità del fornitore di energia (ad esempio per fallimento) di rimborsare l'addizionale non dovuta al consumatore finale;
che comunque non é invocabile la cosiddetta inefficacia della normativa italiana relativa all'addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica per contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE nel rapporto orizzontale tra il fornitore di energia ed il consumatore finale, in quanto la direttiva anche se self-executing é una fonte del diritto comunitario che si rivolge agli Stati membri e, a differenza del regolamento, non ha un'efficacia diretta autonoma sui rapporti orizzontali interni agli Stati membri, per cui il giudice nazionale non può disapplicare una norma interna per contrasto con la direttiva nei rapporti orizzontali tra privati quale quello tra fornitore di energia e
4 consumatore finale (CGUE 19.11.1991 ), potendolo fare solo nel Per_2
rapporto verticale tra Stato e privato, né può disapplicare una norma interna nel rapporto tra privati sulla base dell'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi Cass. 20.11.1997 n. 11571); che per l'inosservanza della direttiva comunitaria da parte del legislatore nazionale può essere richiesto il risarcimento danni allo Stato (vedi in tal senso Cass. sez. un. 17.4.2009 n. 9147 e Corte di Giustizia UE 7.8.2018 c. 122/17,
Smith); che comunque non sussiste contrasto tra l'art. 6 del D.L. n. 511/1988
e la direttiva n.2008/118/CE, che ai fini della legittimità delle imposte indirette diverse dalle accise (come l'addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica) esige dagli Stati membri da un lato il rispetto delle norme di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise, o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità ed il controllo dell'imposta, e dall'altro la sussistenza di una finalità specifica nella legge istitutiva dell'imposta indiretta;
premesso che la contestazione circa la mancata prova del pagamento è contraddetta sia dalla documentazione depositata dalla ricorrente (le fatture depositate recano tutte CP_2
l'attestazione della procedura interna di pagamento e in nessuna di esse si legge la comunicazione del mancato pagamento di quelle pregresse;
CP_2
nella risposta del 12 marzo 2020 si legge che il rigetto della istanza di CP_2
restituzione trova causa nel fatto che “gli importi riscossi dai fornitori nel periodo in questione sono stati già stati versati alla competente Agenzia delle
Dogane e Monopoli e alla Provincia” e non è stata sollevata contestazione circa il mancato pagamento (doc. 11 ricorrente), sia dalla esatta determinazione, da parte della resistente, delle somme relative al periodo gennaio/marzo 2010 che, secondo la prospettazione di devono CP_2
comunque ritenersi escluse per effetto della data di decorrenza dell'obbligo degli Stati di conformarsi alla direttiva;
rilevato che si tratta dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e ss. del D. Lgs. n.
5 504/1995 (c.d. Testo Unico Accise o TUA), nella misura di € 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000
kWh di consumo al mese, istituita dall'art.6, comma 1 lett. c), D.L. n.
511/1988 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 20/1989), modificato dal D. Lgs. n.26/2007 poi soppressa per le Regioni a Statuto ordinario dall'art. 18, comma 5, D. Lgs. n. 68/ 2011) a far data dal 1 gennaio 2012 e successivamente, con l'art. 4, comma 10 del D.L. n.16/2012 (convertito legge n.44/2012) abrogata, con decorrenza dal 1/4/2012, per l'intero territorio nazionale “al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE”; che la direttiva in argomento è stata recepita dallo Stato con il
D.Lgs.n.48/2010 che ha modificato, con decorrenza dal 1/4/2010, numerose disposizioni del TUA, tra cui, per quanto qui interessa, l'art.14, che disciplina i rimborsi dell'accisa; che l'art.1 par. 2 direttiva 2008/118/CE stabilisce che: “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità̀ specifiche, purché́ tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità̀ e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”, diposizione corrispondente a quella di cui all'art.3 par.2 della abrogata direttiva n. 92/12/CEE che stabiliva che: “I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”; che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
6 (CGUE) nella sentenza 5 marzo 2015 in causa n.C-553/13, richiesta di fornire l'interpretazione dell'art.1 par. 2 direttiva 2008/118/CE, ha premesso che la giurisprudenza della CGUE formatasi sull'art. 3 par.2 della abrogata direttiva n. 92/12/CEE resta applicabile per quanto attiene alla norma sottoposta al suo esame e precisato che le due condizioni poste da dette norme per la legittimità di imposizioni indirette ulteriori (la finalità specifica dell'imposizione e la conformità alle norme fiscali comunitarie per le accise o per l'i.v.a. sulla determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità
e controllo dell'imposta) mirano a evitare che le disposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi;
che ha quindi affermato, sulla base della sua precedente giurisprudenza, che una finalità specifica è una finalità che non sia “puramente di bilancio”, intendendosi come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”; che, nel definire la nozione di “finalità specifica” contenuta nella norma sottoposta alla sua interpretazione, la Corte ha ritenuto che non perseguisse la necessaria finalità specifica un'imposta estone sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, il cui gettito era destinato a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituiva tale imposta, dato che l'ente aveva l'obbligo di eseguire e finanziare tale attività, utilizzando a tal fine il gettito di qualunque imposta;
che con la successiva sentenza 25/7/2018 in causa C-103/17 la
CGUE, pronunciandosi sull'interpretazione della corrispondente norma di cui all'art.3 par.2 della abrogata direttiva n. 92/12/CEE, applicabile ratione temporis, ha ribadito sulla nozione di finalità specifica le stesse considerazioni della decisione sopra citata, affermando che non è sufficiente l'assegnazione predeterminata del gettito dell'imposta “rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio” e, dunque, che l'imposta francese sull'energia elettrica sottoposta al suo esame, perseguisse
7 la finalità ambientale invocata solamente per una parte, ossia quella destinata a finanziare i costi supplementari derivanti ai fornitori dall'obbligo ad essi imposto di acquistare energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e da cogenerazione;
rilevato che il contrasto tra la direttiva 2008/118/CE e l'addizionale provinciale alle accise sulla energia elettrica è stato affermato da numerose pronunce della Corte di Cassazione, alla luce della interpretazione della Corte di Giustizia UE espressa nelle sentenze 5.3.2015 in causa C-553/13, e 25.7.2018 in causa V-103/17 (vedi in tal senso Cass. n.
22323/2020; Cass. n.16142/2020; Cass. n. 10691/2020; Cass. n.
27101/2019; Cass. n. 15198/2019); considerato che secondo tale consolidato orientamento della Suprema Corte, perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono rispettare due condizioni: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio;
che pertanto mentre la condizione sub 1) è soddisfatta in quanto l'art. 6 comma 3 del D.L. n. 511/1988 stabilisce che le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica, non così la condizione sub 2) in quanto né l'art. 6 citato, né il decreto dell'11.6.2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo hanno chiarito le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, essendo contraria al diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio (nella premessa del D.L. n. 511 del 1988 si parla di imposte addizionali destinate ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” e del tutto generici sono anche i riferimenti all'art. 54 della
8 L.
8.6.1990 n. 142, all'art. 149 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed all'art. 19 del
T.U.E.L.); rilevato che le sentenze della Corte di Giustizia UE del 5.3.2015 nella causa C-553/13 e del 25.7.2018 nella causa C – 103/17 hanno affermato che le norme interne che istituiscono, come ha fatto l'art. 6 comma 2 del D.L.
n. 511/1988, un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto col diritto unionale ed in particolare con la direttiva 2008/118/CE determinando quindi l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa e dell'IVA relativa;
considerato che
, ferma la più volte affermata autonomia tra il rapporto tributario esistente fra il fornitore e l'amministrazione finanziaria e quello privatistico tra cliente finale e fornitore di energia, deve condividersi quanto già affermato da questo Tribunale ( ordinanza 21 giugno
2021 est. ) e cioè che “nella specie il principio di diritto sancito con Per_3
le richiamate sentenze della Corte di Giustizia UE, ritenuto applicabile a tutte le norme interne degli Stati membri istitutive di imposte addizionali, e quindi anche all'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988 dell'Italia, a garanzia della libertà degli scambi nell'Unione Europea, assicurata dall'armonizzazione a livello europeo della disciplina dell'IVA, impone al giudice nazionale di disapplicare anche nelle controversie che coinvolgano solo soggetti privati (cosiddette controversie orizzontali sulle quali di per sé la direttiva comunitaria non produce effetto) le norme interne contrastanti con i principi di diritto espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia UE che hanno natura vincolante come fonte di diritto comunitario con efficacia retroattiva (vedi Corte di Giustizia UE 20.11.2003, Peter d'Ambrumenil;
Corte di Giustizia UE 10.6.2010 in causa C – 140/09 Fallimento Traghetti del Mediterraneo SPA
contro
Consiglio dei Corte CP_4 CP_5
di Giustizia 16.1.2018 in cause riunite C 128/07 e 131/07, che ha legittimato la disapplicazione dei giudici nazionali delle norme interne per contrasto con sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia
UE aventi diretta ed immediata applicazione con efficacia retroattiva negli
9 ordinamenti nazionali;
e vedi Cass. 11.12.2012 n.22577 che in tema di esenzione IVA ha optato per un'interpretazione conforme della norma nazionale in tema di esenzioni consentite dalla genericità e vaghezza del riferimento ivi contenuto) e ciò in ossequio al principio di leale collaborazione nell'attuazione del diritto dell'Unione ex art. 4 comma 3 del
TUE e dell'art. 288 del TUE (vedi in tal senso Corte Cost. n. 170/1984; Corte
Cost. n. 284/2007; Corte Cost. n. 227/2010); considerato infatti che il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza le disposizioni del diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza dover richiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa, e senza essere obbligato a superare l'antinomia tra la decisione della Corte di Giustizia UE e la norma interna sollevando questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale ex artt. 11 e
117 della Costituzione rispetto al parametro interposto costituito dalla disposizione comunitaria violata, o attraverso il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia UE quale organo deputato alla risoluzione della controversia con efficacia erga omnes ai sensi dell'art. 19 par. 3 lett. b) del
Trattato dell'Unione Europea e dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
rilevato del resto che l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene al sistema del Trattato UE in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare nell'ambito delle rispettive competenze la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (vedi in tal senso Corte di Giustizia UE
24.1.2012 in causa C – 282/10 Corte di Giustizia UE Persona_4
19.5.2011 in causa C – 452/09 in relazione ad interpretazione Parte_2
della normativa nazionale conforme alla direttiva;
Corte di Giustizia UE
5.10.2004 in causa C – da 397/01 a C 403/01 e altri;
Corte Persona_5
10 di Giustizia UE 14.7.1994 in causa C – 91/92 ; considerato poi CP_6
che nel caso in esame la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto tra fornitore e consumatore finale si impone in quanto all'art. 14 del TUA é previsto al comma 2 che “il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato” ed al comma 4 che “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”, per cui la promozione dell'azione di rimborso del fornitore di energia elettrica verso l'Amministrazione Finanziaria è stata espressamente ricollegata dal legislatore nazionale al rispetto del breve termine di due anni dal pagamento, o di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che imponga al fornitore la restituzione delle somme indebitamente percepite dal consumatore finale a titolo di rivalsa dell'accisa, in tal modo riconoscendo la legittimità di un'azione di ripetizione di indebito del consumatore finale verso il fornitore della somministrazione di energia elettrica, giacché non avrebbe senso prevedere una decadenza del fornitore dalla facoltà di agire contro l'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di accise pagate da oltre due anni correlata al passaggio in giudicato di un'azione di ripetizione di indebito del consumatore finale verso il fornitore non concretamente esercitabile;
considerato che
a ciò va aggiunto che nell'interpretazione della Corte di Giustizia UE l'art. 19 del TUE produce effetti diretti nel senso di imporre agli Stati membri di fare in modo che gli organi giurisdizionali che operano nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, potendo peraltro portare l'inosservanza della direttiva n. 2008/118/CE nelle
11 cosiddette controversie orizzontali interne, che si avrebbe in caso di mancata disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per il periodo anteriore all'1.4.2012, anche all'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dello Stato Italiano per non avere garantito l'effettività della tutela giurisdizionale e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione
Europea;”(ord. cit.); rilevato che la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n.
511/1988 e, dunque, la natura indebita delle somme corrisposte dal somministrato a titolo di addizionale provinciale possa essere affermata a decorrere dal 1° aprile 2010, ossia a far data dalla entrata in vigore della normativa che lo Stato avrebbe dovuto emanare per conformarsi alla direttiva e, dunque, nel caso di specie occorre limitare la condanna alla restituzione al periodo aprile 2010 – dicembre 2010;
ritenuto che
gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale, considerato che è necessaria la disapplicazione da parte del giudice nazionale dell'art. 6 del D.L. n.
511/1988 e la verifica giudiziale delle somme effettivamente versate dal consumatore finale per l'addizionale provinciale e l'IVA relativa, per consentire al fornitore di agire a sua volta per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (vedi art. 14 comma 4 del TUA); ritenuto che la novità e la complessità delle questioni controverse, in una al contrasto giurisprudenziale esistente nella giurisdizione di merito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi di Controparte_2
gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei motivi dedotti, riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma (R.G. 27206/2020) e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di , con condanna della Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., alla restituzione di quanto versatole da
[...] [...]
in ottemperanza alla ordinanza impugnata, oltre interessi legali CP_2
dal dì del pagamento al saldo. Con vittoria di onorari, accessori di legge (iva,
12 c.p.a.) e rimborso spese vive e generali al 15% del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva in data 26 ottobre 2021 per eccepire Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.342
c,p.c. e, in subordine per chiederne il rigetto. Spiegava appello incidentale, affidato a due motivi, di seguito illustrati e rassegnava le seguenti conclusioni:< eccezione contraria di parte, voglia: - in via preliminare, rilevata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 342, c.p.c., dichiarare l'inammissibilità del gravame interposto dalla - in via CP_2 Parte_1
principale, di rigettare integralmente tutte le domande e tutte le eccezioni di cui all'appello interposto dalla e, per Controparte_2
l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma;
- in via di appello incidentale, rilevata l'incompatibilità dell'addizionale provinciale anche per il periodo antecedente all'1 aprile 2010, in forza della continuità normativa tra art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE e l'art. 1, par. 2, Direttiva
n. 2008/118/CE, riformare l'ordinanza impugnata, condannando
[...]
rimborsare a 'importo complessivo di Parte_1 CP_1
Euro 45.581,45; - sempre in via di appello incidentale, riformare l'ordinanza impugnata in merito alla compensazione delle spese di lite, non sussistendo i requisiti richiesti dalla normativa e stante la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92, c.p.c.; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 14 gennaio 2022 il difensore di parte appellante eccepiva l'ammissibilità della produzione documentale di controparte in relazione al documento contrassegnato dal n. 8 e contestava la fondatezza dell'appello incidentale di cui chiedeva il rigetto;
replicava il
13 difensore di parte appellata segnalando che la produzione documentale era ammissibile essendo il documento n. 8 di formazione successiva all'ordinanza impugnata. La Corte, riservando al merito la delibazione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/02/2024, successivamente differita d'ufficio, da ultimo all'udienza del 16 maggio
2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 17 marzo 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 4.4 – I difensori hanno depositato note ed all'udienza la Corte ha concesso ulteriore termine sino al 10 giugno 2025 al fine di consentire alle parti di interloquire compiutamente sulla ricaduta nel presente giudizio della sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025, depositata in data 15 aprile
2025 e rinviava la causa all'udienza del 20 giugno 2025 per la discussione.
§ 4.5 – Hanno depositato note i difensori che rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte appellante: <
l'accoglimento dell'appello proposto, nonché, in ogni caso, per il rigetto dell'avverso appello incidentale.>> per parte appellata: insiste per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente declaratoria ai fini delle spese di lite.
§ 4.6 –– All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale;
la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
14 § 5. – i motivi del gravame principale
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cc. Omessa motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore>> l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato che l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. richiederebbe la mancanza del titolo negoziale, mentre la fornitura, anche per la componente di prezzo corrispondente al rimborso delle addizionali accise, sarebbe stata titolo valido ed efficace del pagamento, e tale tributo sarebbe stato dovuto sussistendo un titolo nel momento in cui fu pagato.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: < Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE. Omessa motivazione.>> l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la mancanza di finalità specifiche dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e cioè della condizione che avrebbe reso il tributo compatibilità con il dettato dell'art. 1 par. 2 della direttiva
2008/118/CE, trascurando che l'addizionale provinciale non sarebbe un tributo autonomo ma un incremento quantitativo di altro tributo a cui si sommerebbe in un rapporto di mera accessorietà, sicché non ci sarebbe alcun contrasto tra la normativa interna e quella unionale, mentre il gettito avrebbe comunque perseguito finalità specifiche.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato:< Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
2008/118/CE>>l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente 15 disapplicato il diritto interno sul presupposto del contrasto con la normativa sovranazionale, trascurando che una direttiva non recepita, ovvero non pienamente recepita, potesse autorizzare la disapplicazione soltanto nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati non già nei rapporti tra privati, in quanto non avrebbe prodotto effetti orizzontali né attribuito in via diretta dei diritti al privato consumatore finale, legittimato a dolersi verso lo
Stato.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << sull'erronea compensazione delle spese di lite>> l'appellante invoca la riforma dell'ordinanza con riguardo al capo relativo alle spese quale conseguenza dell'accoglimento del gravame e del rigetto della domanda di . CP_1
§ 6. – i motivi del gravame incidentale
§ 6.1– Con il primo motivo titolato: << Erroneità dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Roma nella parte in cui ha riconosciuto che il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica spetta alla a far data dall'1 aprile 2010, ossia dalla data in cui lo Stato italiano CP_1
avrebbe dovuto conformarsi alla Direttiva n. 2008/118/CE. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE e dell'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE >> si duole che il tribunale non abbia CP_1
considerato che la direttiva n. 92/12/CEE prevedeva il medesimo obbligo di non introdurre imposte indirette ulteriori all'IVA e alle accise, salvo che aventi finalità specifica;
che dunque vi era con l'art. 1 par. 2 Direttiva n.
2008/ 118/CEE continuità normativa con la conclusione che l'incompatibilità dell'addizionale sussisteva anche prima del 1° aprile 2010
e quindi essa aveva versato, indebitamente, detta addizionale a CP_1
partire dal mese di gennaio 2010 e non dal 1° aprile 2010 e chiedeva che in luogo del rimborso accordato venisse riconosciuta la maggiore somma di €
16 45.581,45 relativa ad addizionale provinciale dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
§ 6.2– Con il secondo motivo titolato: < spese di lite. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.>> significava che nel caso di specie non ricorreva alcuno dei criteri previsti dall'art. 92 c.p.c. per derogare al criterio oggettivo della soccombenza.
§ 7 –L'analisi dei motivi dell'appello principale.
§ 7.1– Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., nonché la illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che il primo giudice ha totalmente omesso di argomentare in relazione alla tesi difensiva di essa resistente circa la mancanza dei requisiti richiesti per la ripetizione di indebito (mancanza di un titolo e conseguente dovere di eseguire il pagamento) in quanto, nella specie, la fonte legittimante la ripetizione risiederebbe in un contratto valido ed efficace tra utente e fornitore, mai contestato né dichiarato nullo o risolto nel giudizio di primo grado.
Aggiunge che la componente del prezzo, corrispondente al “rimborso” delle addizionali accise, sarebbe stata prevista nel contratto in piena conformità al quadro normativo tributario allora vigente ed il relativo importo corrispondente alle addizionali accise sarebbe stato da Parte_1
corrisposto all'erario o alle province, senza essere stato poi rimborsato.
Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe omesso di valutare che l'addebito delle addizionali era lecitamente e contrattualmente previsto e che la eventuale illegittimità del titolo (tributario) del pagamento di Parte_1
all'erario non potrebbe comportare il venir meno del diverso e distinto titolo contrattuale sulla base del quale è avvenuto il pagamento (dall'utente ad
[...]
) del quale si è agito ripetizione. Pt_1
17 Il motivo è infondato secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa
Corte territoriale. Può farsi richiamo a numerosi precedenti conformi: < disposizione contenuta all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 e vigente all'epoca della somministrazione per cui è causa, prevedeva che l'obbligazione tributaria relativa all'accisa e alle addizionali sorgesse in capo al fornitore (e a favore degli enti territoriali e/o dell'erario) al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali. I fornitori, d'altro canto, indicavano nelle condizioni di contratto il prezzo della materia prima e dei servizi correlati alla fornitura, a cui in seguito aggiungevano la rivalsa per l'accisa applicata all'energia e la sua addizionale, che non costituivano parte indistinta del prezzo, accettato dal cliente nella sua interezza, ma erano evidenziati come oneri tributari, quindi costi per il fornitore, oggetto appunto di mera rivalsa.
La conferma che questa fosse la base negoziale su cui si è formato l'accordo risulta evidente dalle fatture, che indicano distintamente le varie componenti del prezzo, e, separatamente, sotto la voce “imposte” da applicare per determinare il corrispettivo finale, l'accisa e l'addizionale. Ne discende che, sul piano contrattuale è corretto ritenere che al venir meno della imposizione tributaria per il fornitore divenga priva di causa l'esposizione del costo in fattura, come oggetto di rivalsa. A sostegno di tale ragionamento si richiama poi l'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, che ha previsto i casi di rimborso, tenendo conto sia del rapporto tributario che della rivalsa, disponendo che
«1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.
Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni
18 dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme». È evidente, dunque, che la rivalsa è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario e, in assenza, il pagamento diviene ripetibile, da parte del cliente finale nei confronti del fornitore e da questi nei confronti del percettore del tributo.>>
§ 7.2– Il secondo ed il terzo motivo possono venir esaminati congiuntamente afferendo all'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate da a titolo di addizionale alle accise. CP_1
Giova premettere che, nelle more del presente giudizio di gravame, è intervenuta sia la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/2022, che la sentenza n. 43/2025 della Corte Costituzionale pubblicata il 15 aprile 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio
1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha così statuito: << 1) L'articolo
288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato
o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme
19 applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati>>.
Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha affermato che tale arresto costituisce un'importante innovazione del diritto dell'Unione e impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l.
n. 511/1988, applicate in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, nei seguenti termini: in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell
[...]
(Cass. sez. trib. ord. 29.7.2024 n. 21154; Cass. Controparte_3
1.8.2024 n. 21749; Cass. ord. 11.9.2024 n. 24373).
20 La Corte Costituzionale, intervenuta con la recentissima pronuncia n.
43/2025 nel valutare la rilevanza della questione sollevata dal Tribunale di
Udine a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dello
Stato) al pagamento dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Ha affermato quindi la fondatezza della questione.
Questa Corte con le pronunce n. 3209/2025 e n. 3216/2025 pubblicate il 22 maggio 2025 ed allegate dall'appellato alle proprie note conclusive, ha già affrontato la disamina della ricaduta della pronuncia di legittimità nei giudizi in corso, motivazione a cui può farsi integrale riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.: << (…) In particolare, dopo avere ripercorso l'iter normativo e richiamato la citata sentenza della Corte di giustizia del 2024, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Ha evidenziato inoltre che, come precisato dalla
Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non può essere puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può
21 ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo.
Ha escluso, quindi, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali.>>
Osserva, inoltre, il Collegio che la questione della ricaduta della sentenza della Corte Costituzionale nei giudizi in corso è stata esaminata anche dalla
Suprema Corte che con le pronunce n. 13740/2025 e n. 13742/2025 del 22 maggio 2025 con le quali la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: << sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito>>.
22 In motivazione la Suprema Corte ha osservato, dopo un'ampia ricostruzione del quadro normativo, che: <
2.2. Occorre aggiungere che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per cui è ricorso, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l.
n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, anche l'energia elettrica. Nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale per cui è ricorso fosse illegittima per contrasto proprio con la richiamata direttiva
2008/118/CE (che, come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”). Al fine di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando l'addizionale provinciale: dapprima, nelle
Regioni a statuto ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del d.lgs. 6 maggio
2011, n. 68; e, successivamente, nelle Regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16. Tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato tuttavia aperto per le annualità precedenti.
2.3. Anche detto problema deve intendersi risolto alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs.
n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025.>> per continuare:
<
23 l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive,
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore delle province». A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
3. In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. (…)>>
Il Collegio, in conformità ai principi sopra illustrati e rilevato che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame spiega i suoi effetti anche al caso in esame, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito
(art. 136 Cost. e art. 30 l. n. 87 del 1953), in quanto oggetto del contendere è proprio l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate da a titolo di addizionale alle accise, Controparte_7
ad integrazione della motivazione di prime cure in punto di accertamento del carattere indebito del pagamento, rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo.
24 § 7.3– Il quarto motivo è inammissibile. Invero l'appellante non lamenta un errore nella pronuncia di compensazione delle spese di lite, ma invoca una pronuncia di condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in favore di essa stante la fondatezza del gravame, sicché, Parte_1
respinto il gravame, la pronuncia di prime cure va confermata per difetto di specificità del motivo.
§ 8. – L'analisi dei motivi dell'appello incidentale
§ 8.1– Il primo motivo è fondato lamenta l'erroneità della statuizione di prime cure per aver negato il CP_1
diritto alla ripetizione dell'indebito per il trimestre anteriore al 1° aprile 2010 avendo il Tribunale malamente valutato che sussista incompatibilità dell'addizionale provinciale anche per il periodo antecedente al 1° aprile
2010, in forza della continuità normativa tra art. 3, par. 2, Direttiva n.
92/12/CEE e l'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto non sussistente l'indebito per il periodo
1/1/2010-31/3/2010, poiché solo a decorrere dal 1/4/2010 è stata recepita nell'ordinamento la direttiva 2008/118/CE.
Osserva la Corte che anche in relazione a tale motivo va considerata, per i motivi appena esposti, la rilevanza della pronuncia della Corte
Costituzionale che ha dichiarato << l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 lettera c) e 2 del decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511
(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20 come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
( Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)>> rendendo indebito il pagamento effettuato a tale titolo.
25 In accoglimento del motivo di gravame incidentale va Parte_1
condannata al pagamento di favore di dell'ulteriore importo di € CP_1
11.439,85, oltre interessi come liquidati nell'ordinanza impugnata con pronuncia, autonoma, che non risulta attinta da specifico motivo di gravame.
§ 8.2– Il secondo motivo va dichiarato assorbito
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta la riforma dell'impugnata ordinanza con conseguente caducazione del capo concernente le spese di lite;
la Corte è ora chiamata alla valutazione delle spese del doppio grado alla luce della soccombenza finale, come determinatasi, in relazione all'esito complessivo della lite.
§ 9 – Le spese di lite
Osserva la Corte che la domanda dell'utente finale risulta, all'esito del doppio grado, interamente accolta sicché in capo ad si Parte_1
determina una situazione di soccombenza integrale.
Occorre valutare, tuttavia, se ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 co. 2
c.p.c. tra cui figurano il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e/o la presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione.
Indubbiamente le questioni di diritto trattate, seppure seriali - avendo interessato un vasto contenzioso protrattosi per oltre un decennio - possono qualificarsi “complesse” in quanto la giurisprudenza di merito già all'epoca dell'introduzione del giudizio era contrastante;
inoltre, va evidenziato che nel corso del giudizio di appello, l'intervento della CEDU con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/2022 aveva comportato un ulteriore mutamento di giurisprudenza, come da questo stesso Collegio argomentato < un'opzione interpretativa diffusa e consolidata, formatasi alla luce degli insegnamenti della stessa Corte sull'effettività della tutela di origine 26 unionale e sull'obbligo degli organi nazionali di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità con la lettera e lo scopo delle direttive, onde uniformarvi il diritto interno nello spirito dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E>>. indici tutti della rilevante complessità della materia e dell'incertezza interpretativa dei dati normativi.
Anche il quadro normativo di riferimento è ora mutato per effetto dell'intervento, dirimente, della Corte Costituzionale che, annullando la norma, ha reso indebito il pagamento.
Ricorrono quindi a giudizio della Corte i presupposti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
§ 10. – Il rigetto dell'appello principale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ei confronti di onché sull'appello Parte_1 CP_1
incidentale da questa proposto contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 14394/2021 del 27 luglio 2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale accoglie quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di Parte_1
dell'ulteriore somma di € 11.439,85; CP_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
27 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 20/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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