TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE IA ST, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 975/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Taiani;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessia Mostocotto;
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_2
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 8.03.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05780202400004214000, notificata il
13.02.2024, circoscrivendo le proprie censure rispetto alle pretese contributive I.V.S. portate dagli avvisi di addebito nn. 35720220001389413000, 35720220002398156000 e 35720220004759245000, nei limiti della cognizione devoluta all'Autorità giudiziaria adita.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'omessa o irrituale notificazione dei tre titoli presupposti e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti previdenziali azionati nonché la decadenza e la prescrizione del diritto a riscuoterli a mezzo ruolo. Concludeva quindi per la declaratoria di non debenza delle somme richieste, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano in giudizio l' e l' resistendo al ricorso in Controparte_1 CP_2 opposizione e chiedendone il rigetto sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa -celebrata con modalità a trattazione scritta-, decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c..
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005
n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n.
46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma
2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.
265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) Controparte_1 deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché del relativo titolo sotteso, avviso di addebito o cartella esattoriale (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa. Tanto osservato con riferimento -in generale- al contenzioso relativo alla riscossione dei crediti contributivi e venendo ora all'esame -nel particolare- della specifica fattispecie dedotta in giudizio, vale la pena compiere un'ulteriore osservazione di carattere preliminare.
È noto che il titolo esattoriale -cartella di pagamento o avviso di addebito- costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l'illegittimità della pretesa, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola, l'impugnazione.
Ove, tuttavia, da altri atti provenienti dall'agente per la riscossione o dall'ente creditore, si ricavi indirettamente la persistente esistenza di ruoli esattoriali (estratto di ruolo, intimazione di pagamento, preavviso di fermo o di ipoteca, etc.), ci si deve porre il problema di qualificare l'azione proposta e di valutarne anche d'ufficio l'interesse ad agire alla luce della regola, avente carattere generale, contenuta nell'art. 100 c.p.c.
Nelle opposizioni a preavviso di fermo amministrativo, oltre alle doglianze concernenti la veste formale ovvero la notificazione dello stesso preavviso, è fatta sempre salva la possibilità di proporre una opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale, ex art. 24 d.l.gs. 46/1999, ove si dimostri che la notifica dell'atto prodromico, ossia della cartella o dell'avviso di addebito, stesso sia stata nulla o inesistente.
Ed è fatta altresì salva, anche nel caso in cui l'opposizione tardiva non sia ammissibile, per essere stati i predetti titoli regolarmente notificati, la possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo del credito, per eventi estintivi o modificativi della obbligazione contributiva intervenuti successivamente alla notifica del titolo esattoriale.
Rispetto a quest'ultima tipologia di azione non v'è dubbio che sussista sempre in capo alla parte opponente un concreto ed attuale interesse alla statuizione certativa giudiziale, considerato che l'intimazione o il preavviso veicolano una chiara richiesta di adempimento da parte dell'agente per la riscossione.
Fatte queste premesse di ordine generale, e volgendo ora allo scrutinio della concreta fattispecie dedotta in giudizio, dall'esame delle allegazioni contenute in ricorso risulta possibile la esatta qualificazione delle domande proposte. Parte ricorrente eccepisce in via logicamente e giuridicamente prioritaria l'inesistente o comunque irrituale notificazione degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e, per tal verso, formula una opposizione agli atti esecutivi -per vizi propri degli atti della procedura esecutiva- riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 617 c.p.c. e all'articolo 29 del d.lgs. 46/1999.
L'opponente evidenzia altresì, anche se in maniera generica, l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive per cui è causa, proponendo un'opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale per la parte in cui essa dovesse intendersi riferita alla prescrizione maturata prima della (contestata) notificazione degli avvisi di addebito ovvero un'opposizione all'esecuzione per la parte in cui dovesse invece intendersi riferita alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli.
Per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi, è circostanza ammessa dalla stessa parte ricorrente e non contestata dalle controparti che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in questa sede opposta le sia stata notificata in data 13.02.2024, allora non può non rilevarsi come per i termini decadenziali di cui al comma primo dell'art. 617 c.p.c., debba essere considerata la data del
4.03.2024.
Ne consegue che, sotto questo profilo, l'odierna opposizione, depositata in data 8.03.2024, deve considerarsi tardiva e, in quanto tale, inammissibile.
Ad ogni modo, l' ha comunque documentato la rituale notificazione degli avvisi di addebito CP_2 sottesi all'opposta intimazione, con conseguente radicale infondatezza anche nel merito delle doglianze attoree sul punto.
Dalla reiezione della opposizione agli atti esecutivi deriva, poi, che devono ritenersi inammissibilmente tardive le opposizioni al ruolo esattoriale fondate sia sulla eccepita prescrizione, laddove ritenuta maturata in epoca antecedente alla notificazione dei titoli prodromici, sia sulla decadenza, in quanto tali opposizioni sono state proposte ben oltre i termini decadenziali innanzi mentovati, decorrenti dalla rituale notificazione degli atti presupposti.
Volgendo, infine, alla delibazione della opposizione all'esecuzione fondata sulla eccepita prescrizione estintiva del credito contributivo asseritamente maturata in epoca successiva alla notificazione degli avvisi di addebito, basti rilevare come la notificazione della stessa comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta si sia perfezionata quando non erano trascorsi neppure due anni dalla notifica dei titoli presupposti.
Ne discende la manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, in definitiva, l'integrale reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti convenute delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre accessori come per legge in favore dell' ed in euro 1.700,00, CP_2 oltre accessori come per legge in favore dell' . Controparte_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE IA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE IA ST, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 975/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Taiani;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessia Mostocotto;
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_2
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 8.03.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05780202400004214000, notificata il
13.02.2024, circoscrivendo le proprie censure rispetto alle pretese contributive I.V.S. portate dagli avvisi di addebito nn. 35720220001389413000, 35720220002398156000 e 35720220004759245000, nei limiti della cognizione devoluta all'Autorità giudiziaria adita.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'omessa o irrituale notificazione dei tre titoli presupposti e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti previdenziali azionati nonché la decadenza e la prescrizione del diritto a riscuoterli a mezzo ruolo. Concludeva quindi per la declaratoria di non debenza delle somme richieste, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano in giudizio l' e l' resistendo al ricorso in Controparte_1 CP_2 opposizione e chiedendone il rigetto sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa -celebrata con modalità a trattazione scritta-, decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c..
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005
n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n.
46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma
2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.
265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) Controparte_1 deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché del relativo titolo sotteso, avviso di addebito o cartella esattoriale (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa. Tanto osservato con riferimento -in generale- al contenzioso relativo alla riscossione dei crediti contributivi e venendo ora all'esame -nel particolare- della specifica fattispecie dedotta in giudizio, vale la pena compiere un'ulteriore osservazione di carattere preliminare.
È noto che il titolo esattoriale -cartella di pagamento o avviso di addebito- costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l'illegittimità della pretesa, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola, l'impugnazione.
Ove, tuttavia, da altri atti provenienti dall'agente per la riscossione o dall'ente creditore, si ricavi indirettamente la persistente esistenza di ruoli esattoriali (estratto di ruolo, intimazione di pagamento, preavviso di fermo o di ipoteca, etc.), ci si deve porre il problema di qualificare l'azione proposta e di valutarne anche d'ufficio l'interesse ad agire alla luce della regola, avente carattere generale, contenuta nell'art. 100 c.p.c.
Nelle opposizioni a preavviso di fermo amministrativo, oltre alle doglianze concernenti la veste formale ovvero la notificazione dello stesso preavviso, è fatta sempre salva la possibilità di proporre una opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale, ex art. 24 d.l.gs. 46/1999, ove si dimostri che la notifica dell'atto prodromico, ossia della cartella o dell'avviso di addebito, stesso sia stata nulla o inesistente.
Ed è fatta altresì salva, anche nel caso in cui l'opposizione tardiva non sia ammissibile, per essere stati i predetti titoli regolarmente notificati, la possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo del credito, per eventi estintivi o modificativi della obbligazione contributiva intervenuti successivamente alla notifica del titolo esattoriale.
Rispetto a quest'ultima tipologia di azione non v'è dubbio che sussista sempre in capo alla parte opponente un concreto ed attuale interesse alla statuizione certativa giudiziale, considerato che l'intimazione o il preavviso veicolano una chiara richiesta di adempimento da parte dell'agente per la riscossione.
Fatte queste premesse di ordine generale, e volgendo ora allo scrutinio della concreta fattispecie dedotta in giudizio, dall'esame delle allegazioni contenute in ricorso risulta possibile la esatta qualificazione delle domande proposte. Parte ricorrente eccepisce in via logicamente e giuridicamente prioritaria l'inesistente o comunque irrituale notificazione degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e, per tal verso, formula una opposizione agli atti esecutivi -per vizi propri degli atti della procedura esecutiva- riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 617 c.p.c. e all'articolo 29 del d.lgs. 46/1999.
L'opponente evidenzia altresì, anche se in maniera generica, l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive per cui è causa, proponendo un'opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale per la parte in cui essa dovesse intendersi riferita alla prescrizione maturata prima della (contestata) notificazione degli avvisi di addebito ovvero un'opposizione all'esecuzione per la parte in cui dovesse invece intendersi riferita alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli.
Per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi, è circostanza ammessa dalla stessa parte ricorrente e non contestata dalle controparti che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in questa sede opposta le sia stata notificata in data 13.02.2024, allora non può non rilevarsi come per i termini decadenziali di cui al comma primo dell'art. 617 c.p.c., debba essere considerata la data del
4.03.2024.
Ne consegue che, sotto questo profilo, l'odierna opposizione, depositata in data 8.03.2024, deve considerarsi tardiva e, in quanto tale, inammissibile.
Ad ogni modo, l' ha comunque documentato la rituale notificazione degli avvisi di addebito CP_2 sottesi all'opposta intimazione, con conseguente radicale infondatezza anche nel merito delle doglianze attoree sul punto.
Dalla reiezione della opposizione agli atti esecutivi deriva, poi, che devono ritenersi inammissibilmente tardive le opposizioni al ruolo esattoriale fondate sia sulla eccepita prescrizione, laddove ritenuta maturata in epoca antecedente alla notificazione dei titoli prodromici, sia sulla decadenza, in quanto tali opposizioni sono state proposte ben oltre i termini decadenziali innanzi mentovati, decorrenti dalla rituale notificazione degli atti presupposti.
Volgendo, infine, alla delibazione della opposizione all'esecuzione fondata sulla eccepita prescrizione estintiva del credito contributivo asseritamente maturata in epoca successiva alla notificazione degli avvisi di addebito, basti rilevare come la notificazione della stessa comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta si sia perfezionata quando non erano trascorsi neppure due anni dalla notifica dei titoli presupposti.
Ne discende la manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, in definitiva, l'integrale reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti convenute delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre accessori come per legge in favore dell' ed in euro 1.700,00, CP_2 oltre accessori come per legge in favore dell' . Controparte_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE IA ST