Ordinanza cautelare 23 marzo 2016
Sentenza 20 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, ordinanza cautelare 23/03/2016, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00467/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00344/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2016, proposto da:
RA UA, rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo Guido, con domicilio eletto presso IO KL in Napoli, Via del Rione Sirignano 8;
contro
Comune di Frattaminore in Persona del Sindaco P.T.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Frattaminore n.17188 del 2015 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 48/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato
che non è contestato in giudizio che all’atto della presentazione della domanda la pratica fosse carente della documentazione indicata nel provvedimento impugnato;
che l’autorizzazione postuma per gli interventi di ampliamento già realizzati alla data di entrata in vigore della disciplina sul c.d. piano casa necessita, comunque, che si tratti di interventi conformi a tale disciplina, la quale, tra l’altro, richiede l’utilizzo di tecniche costruttive, con criteri di sostenibilità e utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa;
che, pertanto, va disattesa la tesi di parte ricorrente volta a negare che nel caso concreto fosse necessaria la certificazione energetico-ambientale sul rispetto del predetto requisito solo perché l’ampliamento risalirebbe al 1998, cioè ad epoca anteriore alla data di introduzione degli standard energetico-ambientali;
che il requisito sostanziale richiesto dalla norma, che riguarda le caratteristiche effettive ed attuali dell’intervento edilizio, non può ritenersi soddisfatto, come invece vorrebbe parte ricorrente, da una relazione tecnica sulla possibilità di un futuro adattamento della costruzione agli standard richiesti dalla normativa di settore;
che, analogamente, l’aver semplicemente richiesto l’autorizzazione sismica in sanatoria non equivale ad averla ottenuta;
che tanto basta a sorreggere sul piano istruttorio e motivazionale la determinazione in questa sede impugnata, senza che al riguardo emerga alcun profilo di carenza d’istruttoria, lesione di principi di leale collaborazione e tanto meno di violazione delle garanzie del contraddittorio, in pieno esplicato;
che, ciò stante, il proposto gravame non appare supportato da elementi di “fumus” che consentano l’accoglimento della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
Brunella Bruno, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO