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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5025/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/08/2025,
da con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IG MA
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
12/12/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in pari data,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5025/2025 :
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a Palermo (PA) il 15/10/1972, e C.F._1 Parte_1
(CF: ), n. Fastiv (Ucraina) il 30/05/1990,
[...] C.F._2
che hanno contratto matrimonio in data 01/08/2015 a Pechino
(Repubblica Popolare Cinese), atto trascritto al n. 279, parte II,
Serie C, anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune
di PALERMO;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“a) La casa coniugale sita in via Monte Rosa a Quinto di Treviso
(TV) rimarrà assegnata alla sig.ra perché vi abiti Parte_1 con i figli minorenni e fino alla Persona_1 Persona_2
raggiunta indipendenza economica di questi ultimi.
b) Il sig. verserà alla coniuge Parte_1 Parte_1
la somma mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento della medesima, oltre alla corresponsione della somma una tantum di €
4.200,00 per il medesimo titolo.
Le parti concordano fin d'ora e si impegnano affinché in sede di divorzio, o in ogni caso decorso un anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione,
avranno reciproca indipendenza dal punto di vista economico e non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
c) I figli resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale assegnatale a tal fine. Il padre verserà per il loro mantenimento la somma mensile di € 600,00 ciascuno, rivalutabile
ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie di mantenimento,
comprese quelle di iscrizione scolastica, da individuarsi secondo il protocollo elaborato dal Tribunale di Treviso anche con riferimento alle modalità di rimborso.
d) Il diritto di visita paterno verrà esercitato due volte la settimana, un giorno infrasettimanale preferibilmente di mercoledì,
ed un giorno durante il fine settimana, sabato o domenica.
Il padre una volta ogni due mesi potrà tenere i figli con sé per l'intero fine settimana con pernotto, dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera quando li porterà dalla madre dopo cena,
indicativamente intorno alle ore 20.30.
Il padre e la madre potranno tenere con sé i figli continuativamente per 10 giorni ciascuno durante le vacanze estive.
Le vacanze natalizie saranno trascorse per metà ciascuno con la madre ed il padre, ad anni alterni con riferimento ai periodi dal 24
dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio, con primo segmento presso la madre nel 2025.
Le vacanze pasquali saranno trascorse con il padre e con la madre,
in modo che un genitore trascorra con i figli Pasqua e Lunedì
dell'Angelo ad anni alterni, precisando che la Pasqua 2026 sarà
trascorsa con il padre.
e) Con riferimento ai beni patrimoniali che appaiono oggetto della comunione legale, le parti si impegnano a formalizzare dinanzi a
Notaio (nel termine di giorni 30 decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia di separazione) la definitiva cessione della piena ed esclusiva proprietà (ferma l'assegnazione alla madre di cui al punto a)) a della casa coniugale sita in Parte_1
via Monte Rosa a Quinto di Treviso (TV), identificata catastalmente come segue: C. F. Quinto di Treviso - Cat. A/2, Classe 2, consistenza
6,5 vani, Sez. Urb. B Foglio 7 Particella 934 Subalterno 10 - rendita
€ 621,04; C. F. Quinto di Treviso - Cat. C/6, Classe 1, consistenza
50 m2, Sez. Urb. B Foglio 7 Particella 934 Subalterno 5 - rendita €
77,47. In detta occasione verrà adempiuta altresì la formalità ipotecaria della trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra ai fini della convivenza con i Parte_1
minori.
I beni mobili registrati saranno così ripartiti tra i coniugi: il motociclo Kymco Downtown acquistato il 24/01/2017 tg. EH49247
resterà di proprietà del sig. mentre l'autovettura Parte_1
Ford-Cng Technik Mondeo Hybrid acquistata il 07/02/2019 tg. FV065FG
verrà trasferita alla sig.ra Le parti avranno Parte_1
cura di formalizzare l'accordo presso i competenti uffici della
Motorizzazione nel termine di giorni 30 decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia di separazione.
Ciascuno dei coniugi tratterrà le somme relative ai rispettivi rapporti bancari / di investimento a sé intestati e ne sarà unico ed esclusivo pieno proprietario.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PALERMO (PA)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Susanna Menegazzi