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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/12/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 604/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 604/2022 R. G., vertente tra
P.IV
con sede in Patti Via del Sole n. 17, P.I. Parte_1 C.F._1
, in persona di nata a [...] il [...], C.F. , n.q.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 di procuratrice generale della predetta società, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Saccone del Foro di Patti (C.F. - p.e.c. , giusta procura CodiceFiscale_3 Email_1 agli atti -APPELLANTE-
e con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. iscrizione Controparte_1 CP_1 presso il Registro delle Imprese di O- , Gruppo IVA MPS - partita IVA P.IVA_2
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle P.IVA_3
Banche e Capo gruppo del Gruppo Bancario , codice Banca 1030.6, codice Controparte_1
Gruppo 1030.6 - in persona dell'Avv. Daniele PECCIANTI, nato a [...] il [...], codice fiscale nella qualità di Responsabile di Struttura di CodiceFiscale_4
Terzo Livello con funzione Legale della Banca e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza (livello procura D5) come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in Persona_1
in data 15 giugno 2021 repertorio n. 40124 raccolta n.20466 registrata in il 15 giugno CP_1 CP_1
2021 al n. 3600 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi ( C.F._5
PEC , giusta procura agli atti -APPELLATA- Email_2
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 453/2022 emessa nel giudizio n. 2036/2017 R.G. dal Tribunale di Patti il 21-22/06/2022, notificata in data 04/07/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) accogliere per la forma e per il merito il presente appello, e, per l'effetto, riformare l'impugnata, erronea, sentenza del Tribunale di Patti n. 453/2022, pronunciata il 21- 22/06/2022 nel giudizio distinto con il n. 2036/2017 R.G., nelle parti in narrativa indicate;
2) ritenere e dichiarare che l'odierna appellante ha indebitamente corrisposto alla Controparte_1 una somma pari ad € 221.412,30, come provato dalla relazione di ctu di cui al giudizio
[...] per accertamento tecnico preventivo n. 2063/2017 RG Tribunale di Patti;
3) conseguentemente, condannare l'odierna appellata al pagamento di a) € 221.412,30 a titolo di sorte capitale, oltre interessi legali dal 18.02.2015 (data della domanda di mediazione) sino all'effettivo soddisfo;
b) € 5.328,96 per spese della CT espletata nel giudizio di ATP di cui in premessa;
c) € 3.806,40 per spese di consulenza tecnica di parte;
e d) € 1.500,00 per spese legali relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo di cui in premessa: così per un importo totale pari ad € 232.047,66, oltre interessi come sopra indicati;
4) condannare, infine, la controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase e grado del giudizio.”
Per l'appellata: “1) Preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342, comma 1, c.p.c., l'appello proposto da e comunque disporne Parte_1 con qualsiasi statuizione il rigetto. 2) Condannare al pagamento delle spese Parte_1
e compensi di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 07-12-2017, la società Parte_3
adiva il Tribunale di Patti chiedendo la condanna della
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di € 221.412,30, oltre interessi legali dal 18/02/2015 (data
[...] della domanda di mediazione) al soddisfo, in conformità a quanto era stato accertato con l'accertamento tecnico preventivo precedentemente richiesto ed espletato.
L'attrice esponeva di aver intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. 3837.77, avviato CP_1 con contratto del 17/11/1983 e chiuso l'11/12/2013, ritenendolo viziato dalla presenza di condizioni illecite e/o illegittime che prevedevano: tassi di interesse secondo la clausola “uso su piazza”, capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e annuale di quelli a credito, applicazione dello ius variandi, illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Con comparsa del 30.01.2018, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo e chiedendo il rigetto delle domande attrici, perché ritenute infondate in fatto ed in diritto. Con ordinanza del 13.01.2020 il giudice, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'applicazione del rito sommario di cognizione, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c. 3 c.p.c, e fissava udienza ex art. 183 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza dell'08.03.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.03.2022 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice assumeva la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 453/2022 emessa all'esito dell'udienza del 22/06/2022, il Tribunale di Patti rigettava la domanda proposta da condannandolo al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali liquidate in € 7.795,00, oltre spese generali, iva e Controparte_1 cpa.
Il Giudice di primo grado precisava, preliminarmente, che, trattandosi di azione di ripetizione di indebito, incombeva all'attore provare l'avvenuto pagamento ma anche la mancanza di causa debendi.
Riteneva, inoltre, che, indipendentemente dall'ammissibilità o meno dell'a.t.p. in quel giudizio, la ricostruzione del rapporto svolta dal consulente non poteva considerarsi attendibile, stante la carenza di idonea produzione documentale, sia per l'assenza degli estratti contro relativi al periodo 1983 – 1989, sia per l'assenza delle condizioni contrattuali, che non avevano permesso al perito neppure di procedere alla verifica del superamento del tasso soglia, con l'applicazione delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia,
L'attore non avrebbe prodotto elementi sufficienti e idonei a provare l'invalidità del rapporto esistente con la banca. Al contrario, a deporre per una ricostruzione dei movimenti di conto corrente diversa da quella ipotizzata dal CT, concorreva il riconoscimento di debito del 2-12-2013 della società
per € 71.823,00 oltre interessi e oneri di cui al c/c 3837.77 (allegato alla comparsa Parte_1 di costituzione), che non risultava adeguatamente superato da allegazioni di parte attrice tali da dimostrare l'eventuale inesistenza o invalidità del rapporto posto alla base della ricognizione di debito effettuata dalla società . Parte_1
§§§
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva Parte_1 appello, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Patti, l'accertamento dell'indebita corresponsione alla
[...]
della somma di € 221.412,30 e conseguentemente, la condanna della Controparte_1 stessa banca al pagamento in suo favore di tale somma, oltre interessi dal 18/02/2015 al soddisfo, € 5.328,96 per spese di CT, € 3.806,40 per spese CTP, € 1.500,00 per spese legali relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo, per le motivazioni di cui si dirà. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 19/12/2022 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, di cui contestava Controparte_1
l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
All'udienza del 05/05/2023, la causa veniva rimessa a ruolo per l'accoglimento dell'istanza di astensione di un consigliere.
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 07/07/2023, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/09/2024 e successivamente all'udienza del 23/06/2025, per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione in esito alla citata udienza, svoltasi a trattazione scritta, del 23/06/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
La camera di consiglio si è tenuta il 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo articolato motivo d'appello, l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, per non aver correttamente valutato i fatti di causa né le allegazioni prodotte e le risultanze dell'a.t.p.
La società sostiene che il primo Giudice avrebbe erroneamente basato la propria decisione sulla mancanza degli estratti conto dalla data di inizio del rapporto (17/11/1983) al 31/12/1989 e sull'asserita mancata produzione di idonea documentazione attestante l'intervenuta negoziazione tra le parti relativamente all'apertura di credito.
A fronte dell'allegazione dell'appellante circa la mancata pattuizione delle condizioni economiche, sarebbe stato onere della banca appellata provare il contrario (cioè, l'esistenza di un contratto scritto relativo all'apertura di credito) e, invece, la banca appellata non ha mai eccepito la mancanza di alcun documento relativo al rapporto contrattuale.
I documenti prodotti in sede di costituzione dall'appellata sono relativi alla pattuizione degli interessi e comunque, secondo l'appellante, devono ritenersi irrilevanti perché lo ius variandi, ossia la facoltà per la banca di modificare unilateralmente ed in pejus le condizioni di contratto, non sarebbe stato correttamente concordato tramite approvazione di clausole vessatorie ex art. 1341, 2°comma c.c.
In ogni caso, l'appellante ribadisce che le proprie doglianze riguardano l'applicazione dei tassi di interesse secondo la clausola “uso su piazza”; la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze a debito del correntista e quella annuale degli interessi a credito;
l'applicazione dello ius variandi senza il rispetto delle tutele contrattuali previste dalla legge nell'interesse del correntista;
la mancata pattuizione relativamente alla commissione di massimo scoperto. Con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante contesta, poi, il valore di prova attribuito dal primo Giudice al riconoscimento di debito del 02/12/2013, circa l'inattendibilità della ricostruzione operata dal CT, richiamando l'ordinanza n. 2855 del 31/01/2022 con cui la Suprema Corte afferma che “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. E proprio tale contestazione, ribadisce l'appellante, è oggetto della vicenda processuale che ci occupa.
Infine, contesta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellata, sostenendo che tutti i versamenti effettuati sul c/c abbiano natura ripristinatoria della provvista e non solutoria e che, pertanto, il decorso della prescrizione inizia al momento della chiusura del conto.
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Nel costituirsi in giudizio, preliminarmente, l'appellata ritiene l'appello inammissibile sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito sostiene che, come affermato anche dal primo Giudice, la ricostruzione del rapporto effettuata dal CT non potrebbe considerarsi idonea, a causa delle gravi carenze documentali.
In ogni caso, ribadisce l'inutilizzabilità nel presente processo dell'Accertamento Tecnico Preventivo, in quanto l'art. 696 bis c.p.c. consente il ricorso a tale mezzo istruttorio nelle sole ipotesi in cui occorre procedere “all'accertamento o alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, e nel caso in esame, non sarebbe configurabile alcun credito dell'attore da accertare o determinare.
Infine, precisa che tutte le condizioni e le clausole applicate al rapporto sono state espressamente convenute e, a conferma di ciò, ha prodotto in giudizio, oltre a contratto di conto corrente, le integrazioni del 22/05/2008, del 06/05/2010 e del 19/11/2013.
In via subordinata, eccepisce la prescrizione decennale del diritto alla restituzione di somme, per il periodo antecedente al decennio rispetto alla data di notifica della citazione.
Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello con condanna alle spese a carico dell'appellante.
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Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 07/07/2023 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata e è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Nel merito, l'appello risulta fondato, nei limiti che si andranno a illustrare, a cui si premette un breve riepilogo dei fatti.
Con lettera-contratto del 17/11/1983 la società in accomandita semplice Parte_3
, stipulava con la , poi incorporata dalla
[...] Controparte_2 [...]
, il contratto di conto corrente numero 3837.77 (all. 1), il quale prevedeva che Controparte_1
“gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (art. 7, comma 3, delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza adottate dalle Aziende di credito sotto gli auspici dell' Controparte_3
”, comunemente note come N.U.B. – Norme Bancarie Uniformi, riportate nella lettera-
[...] contratto). Nello stesso art. 7 delle N.U.B. era prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze a debito del correntista, e quella annuale degli interessi a credito. Inoltre, l'art. 16 delle N.U.B., prevedeva il cosiddetto ius variandi, ossia la facoltà della banca, di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano il rapporto di conto corrente.
Nulla era previsto riguardo la commissione di massimo scoperto.
In data 11/12/2013, l'odierna appellante risanava la propria esposizione debitoria verso l'Istituto di Credito mediante accredito del ricavato di un'operazione di sconto su effetti diretti rilasciati dal correntista alla Banca.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, con ricorso del 03/12/2015 la società adiva il Tribunale di Patti, chiedendo, ai sensi dell'art. Parte_1
696 bis c.p.c., consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Il CT incaricato concludeva la propria relazione ritenendo che, alla luce delle ricostruzioni e dei conteggi operati, al 31/12/2013 il rapporto di conto corrente presentava un credito a favore del correntista pari ad € 221.412,30.
Pertanto, la società agiva giudizialmente chiedendo la condanna della Parte_1 [...]
al pagamento della suddetta somma. Controparte_1
Il Tribunale respingeva la domanda attorea (di ripetizione di indebito), ritenendo non sussistenti elementi a sostegno dell'inesistenza o invalidità del rapporto in esame, a causa della carenza documentale e della mancanza di completezza degli estratti-conto versati agli atti, in particolare di quelli antecedenti all'01/01/1990, e ha quindi considerato inattendibili i risultati della CT.
Ciò premesso, partendo dall'esame del primo articolato motivo di appello, va anzitutto rilevato che il giudice di primo grado ha valorizzato la parte dell'elaborato peritale nella quale si legge che “… la circostanza che le condizioni economiche applicate al rapporto non risultino comprovate da idonea documentazione negoziale, ha pregiudicato da un lato la verifica della legittima applicazione delle citate condizioni economiche e dall'altro ne ha precluso l'utilizzo nella fase di ricostruzione del rapporto, stante l'arbitrarietà cui si sarebbe incorsi ove fossero state adottate condizioni economiche non risultanti da pattuizione scritta”.
Sulla base di tale passaggio della relazione peritale, il giudice di primo grado è giunto alla conclusione secondo cui l'elaborazione dei dati effettuata dal CT sarebbe nel suo complesso inattendibile, senza tuttavia considerare che lo stesso esperto aveva accertato che nella lettera-contratto era stata stabilita la chiusura trimestrale dei conti debitori, la determinazione della misura degli interessi mediante clausola “usi su piazza”, la facoltà per la banca di variare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano i rapporti, e che non erano previste le condizioni economiche del contratto, mancando qualsiasi pattuizione in ordine al tasso di interesse, sia esso debitore che creditore, e in ordine alla commissione di massimo scoperto, ai giorni di valuta, al costo per operazione nonché alle competenze di chiusura.
Sulla base di queste verifiche, il CT era giunto a quantificare il credito del correntista, alla data del 31.12.2013, pari a € 221.412,30.
Ciò posto, il Collegio ritiene – contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado – che né l'assenza di alcune delle condizioni contrattuali e neppure l'omessa produzione degli estratti contabili relativi al periodo 1983 – 1990 costituiscano ostacolo all'accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali e alla ricostruzione dei dati relativi ai rapporti di dare e avere, al fine di verificare il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte del correntista.
Al riguardo, va premesso che il rapporto in questione risale al 1983, epoca in cui non vigeva ancora l'obbligo della forma scritta ad substantiam, né ad probationem, essendo stata introdotta obbligatoriamente la conclusione per iscritto dei contratti bancari dalla legge n. 154 del 1992 (art. 3, comma 1) sulla trasparenza bancaria, entrata in vigore l'8 luglio 1992.
Nel caso che ci occupa, l'esistenza del contratto di conto corrente è circostanza pacifica e non contestata dalle parti e lo stesso risulta prodotto agli atti di causa (lettera - contratto del 17/11/1983).
Ciò che lamenta l'odierna appellante è la mancata pattuizione delle condizioni economiche regolatrici. Ai tempi in cui è sorto il rapporto (1983), infatti, oltre a non essere previsto l'obbligo di forma scritta per i contratti bancari, era prassi diffusa concedere per facta concludentia fidi o linee di credito e rinviare agli usi su piazza per le condizioni economiche e quindi per la determinazione degli interessi. Su tale punto, la banca convenuta, oltre a non aver mai contestato l'esistenza del contratto di conto corrente, di fronte alla mancanza di pattuizione delle condizioni economiche eccepita dall'appellante, non ha mai sostenuto il contrario.
Dunque, il rigetto della domanda attorea non potrebbe basarsi sulla mancanza di prova scritta, perché il contratto scritto di apertura del conto corrente esiste ed è stato prodotto in giudizio e ciò che l'appellante contesta sono le condizioni che sarebbero state applicate al rapporto, e precisamente l'applicazione dei tassi di interesse secondo la clausola “uso su piazza”, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e annuale di quelli a credito, lo ius variandi, la commissione di massimo scoperto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, per quanto qui di specifico interesse, che ai fini della dimostrazione dell'indebito pagamento di interessi anatocistici, di interessi al tasso ultra- legale e/o di commissione di massimo scoperto non è sufficiente dare la prova dell'avvenuto pagamento o, rispettivamente, dell'avvenuta appostazione in conto degli stessi - per la quale basterebbe effettivamente la produzione in giudizio degli estratti conto – dato che è la legge a vietarne la corresponsione. Anzi, è proprio la legge a consentire alle parti, sia per gli uni che per gli altri, di pattuirne il pagamento (o l'appostazione) in particolari situazioni: ad esempio, l'art. 1283 c.c., pur vietando in linea di principio che gli interessi scaduti producano a loro volta ulteriori interessi, lo consente tuttavia “per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza”; allo stesso modo l'art. 120 T.U.B. ammette, a determinate condizioni specifiche (per le quali si rimanda al testo della disposizione), la stipulazione di clausole anatocistiche. L'art. 1284 c. c. e l'art. 117 T.U.B. consentono poi la pattuizione di interessi a tasso superiore a quello legale, pur se con l'osservanza di determinati requisiti di forma e di sostanza, e sono ammesse altresì clausole convenzionali di pattuizione della commissione di massimo scoperto, purché osservanti, anche in tal caso, determinati requisiti di forma e sostanza, e, particolarmente, purché la commissione sia determinata o facilmente determinabile.
Ne consegue che spetta a colui che agisce in ripetizione di indebito la prova della inesistenza di tali accordi tra le parti, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (v. Cass. Civ. nn. 1550/2022; 6480/2021; 33009/2019; 11543/2019; 30713/2018; 24948/2017).
Nel caso in esame, come sopra detto, l'esistenza del contratto scritto di conto corrente non è messa in discussione dalle parti e l'appellante, eccependo la mancata valida pattuizione, in esso, dei tassi di interesse, dell'interesse anatocistico, dello ius variandi, della commissione di massimo scoperto, ha assolto, appunto, all'onere di provare l'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del suddetto documento contrattuale.
Da parte sua, la banca appellata ribadisce nella propria comparsa di costituzione che “tutte le condizioni e le clausole applicate al rapporto intrattenuto dalla società attrice sono state espressamente convenute”, producendo, a sostegno di tale affermazione, le integrazioni del contratto del 22.5.2008, del 6.5.2010, del 19.11.2013, con cui le parti avrebbero regolato il tasso di interesse applicato al rapporto oggetto di causa. Non possono essere condivise, pertanto, le argomentazioni con cui il giudice di primo grado ha inteso rigettare la domanda, sulla base di brani estrapolati dalla relazione, come quello in cui si afferma che
“la circostanza che le indicate condizioni economiche - seppur in parte rilevabili nella concreta attuazione del rapporto - non risultino provate da idonea documentazione attestante l'intervenuta negoziazione tra le parti, per un verso ne condiziona la verifica della legittima applicazione e per altro verso ne preclude l'utilizzo nella fase di ricostruzione del rapporto”.
Il giudice avrebbe dovuto considerare che, al di là di queste affermazioni, nel contratto di apertura del conto corrente del 1983 erano stati convenuti l'applicazione dei tassi di interesse secondo la clausola “uso su piazza”, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e annuale di quelli a credito, lo ius variandi unilaterale a favore della banca, mentre nessuna previsione vi era in ordine alla commissione di massimo scoperto, e che il CT, verificando, sulla base degli estratti conto, che tali condizioni contrattuali erano state poi in concreto applicate, era giunto a conteggiare un credito in favore del correntista per € € 221.412,30.
Dunque, è alla luce di tali presupposti che va analizzato il primo motivo di appello.
Partendo dal primo punto contestato dal cioè l'applicazione dei tassi di Parte_1 interesse secondo la clausola “uso su piazza”, va ricordato che tale clausola si riferisce alla possibilità per la banca di adeguare i tassi d'interesse sui conti correnti in base alle condizioni economiche e finanziarie della “piazza” locale o della zona di riferimento, senza però fornire informazioni dettagliate sul metodo di calcolo. La clausola, spesso utilizzata in passato, appare ambigua e arbitraria, poiché non chiarisce con esattezza quali siano gli usi di riferimento né specifica i criteri di calcolo dei tassi d'interesse.
L'uso di tali clausole, infatti, è stato espressamente vietato dall'art 4 della legge n. 154/92, e la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che esse, ove previste, siano nulle per indeterminatezza dell'oggetto e contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 c.c. poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass. 1-2-2002 n. 1287; Cass. 18-4-2001 n. 5675; Cass. 19-7-2000 n. 9465; Cass.
8-51998 n. 4696; Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. 9-12-1997 n. 12456; Cass. 10-11-1997 n. 11042; Cass. 29-11-1996 n. 10657).
Da ciò deriva che al contratto privato della clausola nulla stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92 (come nel caso in esame) si applicano gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della L. n. 154/92 (e quindi fino al 8-7-1992) e successivamente al tasso di sostituzione previsto dall'art. 5 l. 154/92 (sostituito poi dall'art. 117 c. 7 lett. a del t.u.l.b.).
Il conteggio secondo tale criterio deve farsi fino alla prima comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, purché il contratto preveda la facoltà, specificamente approvata per iscritto, di variazione delle clausole ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 T.U. bancario) o, in mancanza, fino alla conclusione di nuovo contratto idoneo di c/c o apertura di credito in c/c.
Riguardo alla possibilità della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in pejus (c.d. ius variandi), l'art. 118 TUB fissa obblighi e limiti precisi, prevedendo che “…nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo» (comma 1) e che « qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente…”
Nel caso che ci occupa, la lettera-contratto del 17/11/1983 riconosceva all'art. 16 tale facoltà alla banca ma non risulta che essa sia stata specificamente approvata dal cliente con apposita clausola, come richiesto dalla legge e come evidenziato da parte appellante.
Tuttavia, a prescindere dalla questione se i principi stabiliti dall'art. 118 TUB siano applicabili anche ai contratti – come quello in esame – stipulati prima dell'entrata in vigore di tale norma, vi è da rilevare che dalla documentazione prodotta dalla banca appellata in primo grado emerge che, in realtà, le successive modifiche del tasso di interesse non furono apportate unilateralmente, ma specificamente approvate con sottoscrizione da parte del rappresentante legale della società: segnatamente, la difesa dell'istituto di credito ha prodotto tre atti di integrazione contrattuale, con cui i tassi venivano rispettivamente fissati al 9,5%, con decorrenza dal 20.5.2008, al 10,5%, con decorrenza dal 06:10:2010, e al 6,5%, con decorrenza dal 19.11.2013, tutte specificamente approvate con sottoscrizione del correntista apposta in calce a ciascuna nota.
In presenza di una specifica approvazione di quei tassi da parte del correntista, l'applicazione di essi a decorrere dalle rispettive date di approvazione non può essere considerato abusivo esercizio dello ius variandi, sicché di tali modifiche doveva tenersi conto nella elaborazione dei dati del conto corrente e lo stesso dovrà farsi nella rielaborazione complessiva che sarà affidata a un nuovo accertamento peritale, con conseguente proseguimento del giudizio su questo aspetto.
Altro punto contestato dall'appellante è la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze a debito del correntista e quella annuale degli interessi a credito, prevista all'art. 7 del contratto, pratica, anche questa, illegittima.
E' noto, invero, che a mente dell'art. 1283 c.c. gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, in mancanza di usi contrari.
Nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, soprattutto in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 154/1992 e del T. U. B., l'anatocismo veniva generalmente applicato dai primi in virtù di un uso che, originariamente, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, era ricondotto agli usi normativi idonei a derogare al divieto generale di cui al citato articolo (v. per tutte Cass. Civ. 12675/1998).
Il sistema ordinamentale ha sempre guardato con sfavore al fenomeno, come dimostra la norma essenziale di riferimento contenuta proprio nel codice civile all'art. 1283 sopra richiamato, il quale – va ribadito - pone un generale divieto di anatocismo, ossia della decorrenza di interessi sugli interessi maturati su una somma capitale (c.d. «capitalizzazione degli interessi allo scopo di renderli, a loro volta, produttivi di altri interessi»), ammettendolo solo in casi residuali, e comunque sempre dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi.
A partire dall'anno 1999 si è verificato un netto mutamento di indirizzo nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale, se sino a quell'epoca si era riconosciuta validità alle clausole di capitalizzazione trimestrale sulla base dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c. c., da allora in avanti si afferma e consolida, invece, il principio per cui “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata, la reiterazione del comportamento, dalla opinio iuris ac necessitatis”. Inoltre, la S. C. ha escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista anche con riguardo al periodo anteriore al mutamento giurisprudenziale, difettando i presupposti per riconoscere, pure in riferimento a detto periodo anteriore (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi” (v. Cass. Civ. n. 21095/2004).
Più di recente la Corte di Cassazione ha esteso ulteriormente il divieto di anatocismo tramite capitalizzazione trimestrale degli interessi, arrivando a negare anche la possibilità di capitalizzazione annuale, considerando del tutto arbitrario che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale, i quali, oltre a difettare di normatività, non si rinvengono nella realtà storica (così Cass. Civ. n. 9127/2015).
Va ricordato ancora l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo il quale, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Per quanto qui rileva, posta l'assoluta invalidità dell'anatocismo applicato dalla banca al rapporto di conto corrente in oggetto, va detto che all'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi a debito deve seguire l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn. 24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore contestazione sollevata dall'appellata, relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto, cioè quel corrispettivo che il cliente è tenuto a versare all'istituto di credito, a titolo di rimborso, per la messa a disposizione di liquidità per coprire lo scoperto del conto corrente.
Affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono indicati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo. In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, non si può ravvisare un vero e proprio accordo tra le parti.
La Cassazione con l'ordinanza n. 5359/2024 (in linea con Cass. n. 19825/2022) ha confermato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, perché tale indeterminatezza configura una violazione degli obblighi informativi a carico dell'istituto di credito, come previsto dall'articolo 117 del Testo Unico Bancario (TUB).
La lettera-contratto del 17/11/1983 nulla prevede riguardo la C.M.S. e, poiché essa risulta essere stata applicata dalla banca senza che sia stata fornita la prova di una sua pattuizione tra le parti secondo i dovuti requisiti di determinatezza (ossia: la percentuale;
la periodicità e la base di calcolo su cui la commissione sia calcolata ed applicata al rapporto), non può che dichiararsene la nullità.
Sulla base di tali valutazioni, che portano a ritenere nulle le clausole che prevendono i tassi di interesse secondo gli usi di piazza, la capitalizzazione degli intessi e la commissione di massimo scoperto, ma non le modifiche dei tassi approvate dal correntista nel 2008, nel 2010 e nel 2013, vanno ora esaminati i risultati della CT espletata ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.
Prima di entrare nel merito di tali valutazioni tecnico – contabili, va puntualizzato che tale elaborato è pienamente utilizzabile ai fini della decisione, contrariamente a quanto obiettato dalla odierna appellata.
La norma in parola prevede, al primo comma, che “L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”. La Corte cost. 21 dicembre 2023, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico».
Anche alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione di tale istituto, introdotto con la sentenza appena citata, la Corte non vede ragioni per dissentire dall'orientamento che ritiene applicabile tale strumento anche in materia di contratti bancari.
Vanno ricordati, in proposito, gli orientamenti dei Tribunali di Monza e Benevento(Tribunale di Monza, ordinanza del 17 Marzo 2015, e Tribunale di Benevento, ordinanza del 17 Ottobre 2015) che, nell'ammettere la possibilità di ricorrere alla consulenza, hanno avuto modo di precisare che
“nell'ambito dei rapporti bancari per controversie aventi ad oggetto la contestazione di addebiti illegittimi (interessi usurari e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, valute fittizie, etc.) […] L'azione dei ricorrenti è preordinata a verificare l'illegittimità di tali addebiti negli estratti conto e, pertanto, il diritto di credito può annoverarsi nella categoria dei “crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” previsti dalla norma codicistica. La funzione deflativa dell'istituto, unita alla finalità di istruzione preventiva, non permette interpretazioni eccessivamente formalistiche e restrittive.”; ed ancora la pronuncia del Tribunale di Milano (ordinanza del 17 Febbraio 2015) secondo cui lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite non presenta fra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all'an debeatur: il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflativa perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa questo preteso requisito di ammissibilità che, di fatto, “finirebbe per vanificare lo strumento della consulenza preventiva a fini conciliativi qualora fosse sufficiente a paralizzarne l'espletamento la semplice contestazione sull'an debeatur da parte del convenuto”.
Del resto, vi è da osservare che la norma risponde alla ratio cui il Legislatore del 2005 mirava, ovverosia la riduzione del carico giurisdizionale.
Resta da osservare, comunque, che eventuali obiezioni circa l'inammissibilità di tale accertamento tecnico si sarebbero dovute sollevare all'interno della procedura ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., che prevede un contraddittorio ove è possibile opporsi a detto accertamento. Al contrario, nel caso in esame detta consulenza è stata regolarmente disposta dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 696 comma 3 c.p.c., ,e pertanto è stata ritualmente acquisita al presente giudizio di merito, a mente dell'art. 696 bis comma 5 stesso codice.
Tanto chiarito e andando ad analizzare le risultanze della CT, va premesso che il perito, per l'espletamento della sua attività, ha utilizzato la lettera-contratto del 17/11/1983, gli estratti conto del conto corrente bancario n. 3837.77 intrattenuto dalla società appellante con la Controparte_1
e il riassunto scalare, relativo al rapporto di conto corrente citato, prodotto agli atti del
[...] procedimento limitatamente al periodo dal 01/01/1990 al 31/12/2013.
Come si è già osservato, il giudice di primo grado ha valorizzato la parte dell'elaborato nella quale si legge che “… la circostanza che le condizioni economiche applicate al rapporto non risultino comprovate da idonea documentazione negoziale, ha pregiudicato da un lato la verifica della legittima applicazione delle citate condizioni economiche e dall'altro ne ha precluso l'utilizzo nella fase di ricostruzione del rapporto, stante l'arbitrarietà cui si sarebbe incorsi ove fossero state adottate condizioni economiche non risultanti da pattuizione scritta”.
Sulla base di tale passaggio della relazione peritale, il giudice di primo grado è giunto alla conclusione secondo cui l'elaborazione dei dati effettuata dal CT sarebbe nel suo complesso inattendibile, senza tuttavia considerare che lo stesso esperto aveva accertato che nella lettera-contratto era stata stabilita la chiusura trimestrale dei conti debitori, la determinazione della misura degli interessi mediante clausola “usi su piazza”, la facoltà per la banca di variare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano i rapporti e che non erano previste le condizioni economiche del contratto, mancando qualsiasi pattuizione in ordine al tasso di interesse, sia esso debitore che creditore ed in ordine alla commissione di massimo scoperto, ai giorni di valuta, al costo per operazione nonché alle competenze di chiusura.
Sulla base di queste verifiche, il CT era giunto a quantificare il credito del correntista, alla data del 31.12.2013, pari a € 221.412,30.
Il CT ha , inoltre, dedotto la sussistenza di una linea di credito a favore del correntista, ma dagli atti e dai documenti prodotti non ha potuto rilevarne l'entità, né gli eventuali adeguamenti.
Peraltro, a causa si tale assenza, l'unico dato che il CT non è stato in grado di accertare è quello relativo alla eventuale natura usurari degli interessi.
Egli afferma, infatti, che la mancanza di documentazione idonea a provare le condizioni economiche applicate al rapporto ha pregiudicato la verifica della legittima applicazione delle citate condizioni economiche e ne ha precluso l'utilizzo nella fase di ricostruzione del rapporto. Nel caso di specie, si rileva che la concessione della linea di credito utilizzabile nella forma tecnica di “scopertura di conto corrente” non appare atto unilaterale dell'Istituto di credito, ma verosimilmente dovrebbe essere scaturita da una negoziazione ai sensi dell'art. 1842 c.c. e segg.ti, di cui agli atti non vi è traccia. Pertanto, in assenza di una pattuizione specifica in ordine all'affidamento in esame, questo c.t.u. non ha potuto procedere alla verifica del superamento del tasso “soglia” con l'applicazione delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia atteso che queste richiedono la conoscenza di questo dato.”
Tuttavia, questa conclusione appare irrilevante ai fini della decisione, giacché la questione non è oggetto del presente giudizio e l'appellante ha ribadito che essa non era questione controversa nemmeno nel giudizio di primo grado, avendo implicitamente rinunciato ad accertare tale fatto.
Le altre doglianze mosse dal (cioè determinazione dei tassi secondo la Parte_1 clausola “usi su piazza”, capitalizzazione trimestrale degli interessi, ius variandi, C.M.S.) risultano invece accertate, alla luce della documentazione prodotta e della relazione del CT, che ha esaminato, si ribadisce, l'andamento del conto corrente sulla base degli estratti conto ed estratti scalari prodotti da parte attrice dal 01/01/1990 al 31/12/2013.
La doglianza mossa dal ctp della nel processo di primo grado, con le note 19.4.2016, CP_4 secondo cui era impossibile procedere alla rielaborazione del rapporto di conto corrente per cui è causa, atteso che l'attore non aveva versato in atti tutti i relativi estratti conto, risulta infondata.
Il c.t.u, infatti, ha ritenuto che la mancanza di questi documenti non abbia pregiudicato in assoluto la ricostruzione del rapporto, potendosi procedere a rielaborazioni parziali purché supportate da estratti conto completi dalla fine del rapporto e a ritroso fino alla disponibilità documentale come, appunto, nel caso in esame;
egli ha proceduto, infatti, alla rielaborazione del rapporto di conto corrente dal 01/01/1990 al 31/12/2013, risultante completo di tutti i movimenti del periodo.
Ha precisato, inoltre, come il saldo iniziale al 01/01/1990 era a favore della banca ed era pari a £. 53.633.983 corrispondenti ad € 27.699,64.
Tal modus operandi è pienamente conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , ometta di depositare tutti gli estratti conto CP_1 periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali). (Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37800).
Pertanto, fermo restando quanto si è detto circa la necessità di rideterminare il saldo del conto corrente alla luce delle valide modifiche del tasso di interesse approvate dal correntista nel corso del rapporto, per quanto attiene alla espunzione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale le valutazioni del CT vanno confermate.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta il valore di prova attribuito dal primo Giudice al riconoscimento di debito del 02/12/2013 al fine di negare attendibilità della ricostruzione operata dal CT.
Sul punto è pacifico il principio ribadito dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n.13666 del 21.05.2025, già espresso in precedenti pronunce, secondo cui l'eventuale sottoscrizione, da parte del correntista, di un piano di rientro contenente anche la ricognizione delle condizioni economiche applicate in corso di rapporto non legittima né l'esistenza del credito e la sua quantificazione né, tantomeno, vale a sanare eventuali profili di nullità delle clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche applicate dalla banca.; inoltre, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”.
Non è dunque preclusa al correntista la possibilità, successivamente alla sottoscrizione del piano di rientro, di contestare l'infondatezza della pretesa creditoria della banca.
Venendo ora all'eccezione sollevata dall'appellata in via subordinata e ritualmente riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., essendo rimasta assorbita dalla decisione di rigetto della domanda, relativamente alla presunta prescrizione del diritto alla restituzione di somme per il decennio antecedente alla data di notifica della citazione, va precisato che l'appellata assume che tutti i pagamenti eseguiti dal correntista avrebbero natura solutoria e non ripristinatoria, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione decorrerebbe da ogni singolo versamento e non dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
A tale proposito, è opportuno, anzitutto, precisare la distinzione tra rimesse di natura solutoria e rimesse di natura ripristinatoria.
Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha da tempo chiarito che essa è rilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. Infatti, “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass. Civ., 14958/2020; v. anche Cass. Civ., 29411/2020, Corte Appello Firenze, 1582/2024, Corte Appello Campobasso, 36/2023).
A tale proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (2 dicembre 2010, n. 24418), hanno precisato che se durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Nel caso che ci occupa, essendo stata sollevata ritualmente in primo grado l'eccezione di prescrizione, occorre verificare se e quali dei versamenti effettuati dal correntista siano eventualmente caduti in prescrizione, essendo qualificabili come pagamenti solutori e non ripristinatori.
A tale riguardo, va premesso che nel proprio elaborato, il CT ha riferito che Alla società correntista, verosimilmente, era stata concessa una linea di credito in termini di cassa essendo ciò desumibile dalla costante presenza di saldi passivi per il cliente, aggiungendo, però, che “… agli atti del procedimento non vi sono idonei documenti da cui poterne rilevare l'entità, né gli eventuali adeguamenti.”
Sebbene il CT abbia dato atto di non poter individuare la misura esatta dell'apertura di credito, ha però ritenuto verosimile che essa fosse stata concessa, alla luce della “costante presenza di saldi passivi per il cliente”.
Tale osservazione offre lo spunto per fare richiamo all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con cui è stata ammessa la possibilità di provare per presunzioni l'esistenza di un affidamento.
In detta pronuncia si è chiarito quanto segue:
“E' vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni. Ebbene, la Corte di appello non fa cenno ai limiti interni della prova per presunzioni, ma si limita ad escludere, in via generale e astratta, che possa farsi ricorso alla medesima per dimostrare il contratto di apertura di credito: il che non è corretto in diritto.
2.4. - L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno del rilievo per cui nella fattispecie occorreva aver certezza quanto al limite dell'affidamento. Poiché - nella prospettiva sopra indicata (avendo cioè riguardo alla disciplina anteriore alla L. n. 154 del 1992, e al regime della nullità di protezione) - la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. 23 aprile 1996, n. 3842). A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.
Riportando tali principi al caso in esame, occorre rilevare che la costante presenza di saldi passivi per il cliente evidenziata dal CT non può essere attribuita a un atteggiamento di mera tolleranza della banca, giacché essa appare invece ricollegabile a una precisa volontà negoziale, desumibile dall'art. 6 lett. a) del contratto di accensione del conto corrente, il quale recita testualmente: “ il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”.
Alla luce di tali rilievi, risulta allora possibile accertare l'ammontare dell'apertura di credito in concreto attribuita al correntista, che deve considerarsi corrispondente allo scoperto massimo consentito nel corso del rapporto, dal momento che l'istituto di credito appellato non ha documentato
– e neppure allegato – che, prima della chiusura del rapporto, fossero state rivolte al correntista richieste di rientrare dal passivo, sicché deve giungersi alla conclusione che il passivo di volta registrato sul conto corrente rientrasse nell'importo messo a disposizione dalla banca, sulla base del citato art. 6 lett a).
Da ciò consegue che nessuna delle rimesse effettuate può assumere natura solutoria, dovendo essere considerate tutte ripristinatorie dell'affidamento concesso dalla banca, e che pertanto il termine prescrizionale, sia con riferimento al capitale che agli interessi, è iniziato a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, avvenuta il 2 dicembre 2013, ed è stato validamente interrotto con la notifica dell'istanza di mediazione, risalente al 3 marzo 2015.
Alla luce di tali considerazioni, va pronunciata sentenza non definitiva con cui vengono dichiarate inefficaci le operazioni effettuate sul conto corrente in applicazione di clausole nulle o non stipulate nel conto corrente, e precisamente di quelle operazioni con cui sono stati applicati gli interessi “uso piazza”, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto. Va inoltre rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito appellato. Con separata ordinanza va disposta nuova CT , da affidare allo stesso professionista che ha redatto quella acquista agli atti ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., affinché provveda a rideterminare il saldo finale, tenendo conto delle modifiche approvate dal correntista, con cui i tassi venivano rispettivamente fissati al 9,5%, con decorrenza dal 20.5.2008, al 10,5%, con decorrenza dal 06.10.2010, e al 6,5%, con decorrenza dal 19.11.2013.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Nicola Saccone, avverso la sentenza n. 453/2022 del Tribunale di Patti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 453/2022 del Tribunale di Patti, dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente per cui è causa con cui sono stati applicati interessi uso su piazza” e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e annuale di quelli a credito, nonché la nullità delle operazioni effettuate sul conto corrente applicando la commissione di massimo scoperto;
rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellata;
- rimette di conseguenza la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso, onde accertare quanto specificato in motivazione.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 604/2022 R. G., vertente tra
P.IV
con sede in Patti Via del Sole n. 17, P.I. Parte_1 C.F._1
, in persona di nata a [...] il [...], C.F. , n.q.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 di procuratrice generale della predetta società, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Saccone del Foro di Patti (C.F. - p.e.c. , giusta procura CodiceFiscale_3 Email_1 agli atti -APPELLANTE-
e con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. iscrizione Controparte_1 CP_1 presso il Registro delle Imprese di O- , Gruppo IVA MPS - partita IVA P.IVA_2
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle P.IVA_3
Banche e Capo gruppo del Gruppo Bancario , codice Banca 1030.6, codice Controparte_1
Gruppo 1030.6 - in persona dell'Avv. Daniele PECCIANTI, nato a [...] il [...], codice fiscale nella qualità di Responsabile di Struttura di CodiceFiscale_4
Terzo Livello con funzione Legale della Banca e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza (livello procura D5) come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in Persona_1
in data 15 giugno 2021 repertorio n. 40124 raccolta n.20466 registrata in il 15 giugno CP_1 CP_1
2021 al n. 3600 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi ( C.F._5
PEC , giusta procura agli atti -APPELLATA- Email_2
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 453/2022 emessa nel giudizio n. 2036/2017 R.G. dal Tribunale di Patti il 21-22/06/2022, notificata in data 04/07/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) accogliere per la forma e per il merito il presente appello, e, per l'effetto, riformare l'impugnata, erronea, sentenza del Tribunale di Patti n. 453/2022, pronunciata il 21- 22/06/2022 nel giudizio distinto con il n. 2036/2017 R.G., nelle parti in narrativa indicate;
2) ritenere e dichiarare che l'odierna appellante ha indebitamente corrisposto alla Controparte_1 una somma pari ad € 221.412,30, come provato dalla relazione di ctu di cui al giudizio
[...] per accertamento tecnico preventivo n. 2063/2017 RG Tribunale di Patti;
3) conseguentemente, condannare l'odierna appellata al pagamento di a) € 221.412,30 a titolo di sorte capitale, oltre interessi legali dal 18.02.2015 (data della domanda di mediazione) sino all'effettivo soddisfo;
b) € 5.328,96 per spese della CT espletata nel giudizio di ATP di cui in premessa;
c) € 3.806,40 per spese di consulenza tecnica di parte;
e d) € 1.500,00 per spese legali relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo di cui in premessa: così per un importo totale pari ad € 232.047,66, oltre interessi come sopra indicati;
4) condannare, infine, la controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori, di ogni fase e grado del giudizio.”
Per l'appellata: “1) Preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342, comma 1, c.p.c., l'appello proposto da e comunque disporne Parte_1 con qualsiasi statuizione il rigetto. 2) Condannare al pagamento delle spese Parte_1
e compensi di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 07-12-2017, la società Parte_3
adiva il Tribunale di Patti chiedendo la condanna della
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di € 221.412,30, oltre interessi legali dal 18/02/2015 (data
[...] della domanda di mediazione) al soddisfo, in conformità a quanto era stato accertato con l'accertamento tecnico preventivo precedentemente richiesto ed espletato.
L'attrice esponeva di aver intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. 3837.77, avviato CP_1 con contratto del 17/11/1983 e chiuso l'11/12/2013, ritenendolo viziato dalla presenza di condizioni illecite e/o illegittime che prevedevano: tassi di interesse secondo la clausola “uso su piazza”, capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e annuale di quelli a credito, applicazione dello ius variandi, illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Con comparsa del 30.01.2018, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo e chiedendo il rigetto delle domande attrici, perché ritenute infondate in fatto ed in diritto. Con ordinanza del 13.01.2020 il giudice, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'applicazione del rito sommario di cognizione, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c. 3 c.p.c, e fissava udienza ex art. 183 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza dell'08.03.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.03.2022 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice assumeva la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 453/2022 emessa all'esito dell'udienza del 22/06/2022, il Tribunale di Patti rigettava la domanda proposta da condannandolo al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali liquidate in € 7.795,00, oltre spese generali, iva e Controparte_1 cpa.
Il Giudice di primo grado precisava, preliminarmente, che, trattandosi di azione di ripetizione di indebito, incombeva all'attore provare l'avvenuto pagamento ma anche la mancanza di causa debendi.
Riteneva, inoltre, che, indipendentemente dall'ammissibilità o meno dell'a.t.p. in quel giudizio, la ricostruzione del rapporto svolta dal consulente non poteva considerarsi attendibile, stante la carenza di idonea produzione documentale, sia per l'assenza degli estratti contro relativi al periodo 1983 – 1989, sia per l'assenza delle condizioni contrattuali, che non avevano permesso al perito neppure di procedere alla verifica del superamento del tasso soglia, con l'applicazione delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia,
L'attore non avrebbe prodotto elementi sufficienti e idonei a provare l'invalidità del rapporto esistente con la banca. Al contrario, a deporre per una ricostruzione dei movimenti di conto corrente diversa da quella ipotizzata dal CT, concorreva il riconoscimento di debito del 2-12-2013 della società
per € 71.823,00 oltre interessi e oneri di cui al c/c 3837.77 (allegato alla comparsa Parte_1 di costituzione), che non risultava adeguatamente superato da allegazioni di parte attrice tali da dimostrare l'eventuale inesistenza o invalidità del rapporto posto alla base della ricognizione di debito effettuata dalla società . Parte_1
§§§
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva Parte_1 appello, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Patti, l'accertamento dell'indebita corresponsione alla
[...]
della somma di € 221.412,30 e conseguentemente, la condanna della Controparte_1 stessa banca al pagamento in suo favore di tale somma, oltre interessi dal 18/02/2015 al soddisfo, € 5.328,96 per spese di CT, € 3.806,40 per spese CTP, € 1.500,00 per spese legali relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo, per le motivazioni di cui si dirà. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 19/12/2022 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, di cui contestava Controparte_1
l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
All'udienza del 05/05/2023, la causa veniva rimessa a ruolo per l'accoglimento dell'istanza di astensione di un consigliere.
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 07/07/2023, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/09/2024 e successivamente all'udienza del 23/06/2025, per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione in esito alla citata udienza, svoltasi a trattazione scritta, del 23/06/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
La camera di consiglio si è tenuta il 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo articolato motivo d'appello, l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, per non aver correttamente valutato i fatti di causa né le allegazioni prodotte e le risultanze dell'a.t.p.
La società sostiene che il primo Giudice avrebbe erroneamente basato la propria decisione sulla mancanza degli estratti conto dalla data di inizio del rapporto (17/11/1983) al 31/12/1989 e sull'asserita mancata produzione di idonea documentazione attestante l'intervenuta negoziazione tra le parti relativamente all'apertura di credito.
A fronte dell'allegazione dell'appellante circa la mancata pattuizione delle condizioni economiche, sarebbe stato onere della banca appellata provare il contrario (cioè, l'esistenza di un contratto scritto relativo all'apertura di credito) e, invece, la banca appellata non ha mai eccepito la mancanza di alcun documento relativo al rapporto contrattuale.
I documenti prodotti in sede di costituzione dall'appellata sono relativi alla pattuizione degli interessi e comunque, secondo l'appellante, devono ritenersi irrilevanti perché lo ius variandi, ossia la facoltà per la banca di modificare unilateralmente ed in pejus le condizioni di contratto, non sarebbe stato correttamente concordato tramite approvazione di clausole vessatorie ex art. 1341, 2°comma c.c.
In ogni caso, l'appellante ribadisce che le proprie doglianze riguardano l'applicazione dei tassi di interesse secondo la clausola “uso su piazza”; la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze a debito del correntista e quella annuale degli interessi a credito;
l'applicazione dello ius variandi senza il rispetto delle tutele contrattuali previste dalla legge nell'interesse del correntista;
la mancata pattuizione relativamente alla commissione di massimo scoperto. Con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante contesta, poi, il valore di prova attribuito dal primo Giudice al riconoscimento di debito del 02/12/2013, circa l'inattendibilità della ricostruzione operata dal CT, richiamando l'ordinanza n. 2855 del 31/01/2022 con cui la Suprema Corte afferma che “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. E proprio tale contestazione, ribadisce l'appellante, è oggetto della vicenda processuale che ci occupa.
Infine, contesta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellata, sostenendo che tutti i versamenti effettuati sul c/c abbiano natura ripristinatoria della provvista e non solutoria e che, pertanto, il decorso della prescrizione inizia al momento della chiusura del conto.
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Nel costituirsi in giudizio, preliminarmente, l'appellata ritiene l'appello inammissibile sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito sostiene che, come affermato anche dal primo Giudice, la ricostruzione del rapporto effettuata dal CT non potrebbe considerarsi idonea, a causa delle gravi carenze documentali.
In ogni caso, ribadisce l'inutilizzabilità nel presente processo dell'Accertamento Tecnico Preventivo, in quanto l'art. 696 bis c.p.c. consente il ricorso a tale mezzo istruttorio nelle sole ipotesi in cui occorre procedere “all'accertamento o alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, e nel caso in esame, non sarebbe configurabile alcun credito dell'attore da accertare o determinare.
Infine, precisa che tutte le condizioni e le clausole applicate al rapporto sono state espressamente convenute e, a conferma di ciò, ha prodotto in giudizio, oltre a contratto di conto corrente, le integrazioni del 22/05/2008, del 06/05/2010 e del 19/11/2013.
In via subordinata, eccepisce la prescrizione decennale del diritto alla restituzione di somme, per il periodo antecedente al decennio rispetto alla data di notifica della citazione.
Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello con condanna alle spese a carico dell'appellante.
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Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 07/07/2023 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata e è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Nel merito, l'appello risulta fondato, nei limiti che si andranno a illustrare, a cui si premette un breve riepilogo dei fatti.
Con lettera-contratto del 17/11/1983 la società in accomandita semplice Parte_3
, stipulava con la , poi incorporata dalla
[...] Controparte_2 [...]
, il contratto di conto corrente numero 3837.77 (all. 1), il quale prevedeva che Controparte_1
“gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (art. 7, comma 3, delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza adottate dalle Aziende di credito sotto gli auspici dell' Controparte_3
”, comunemente note come N.U.B. – Norme Bancarie Uniformi, riportate nella lettera-
[...] contratto). Nello stesso art. 7 delle N.U.B. era prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze a debito del correntista, e quella annuale degli interessi a credito. Inoltre, l'art. 16 delle N.U.B., prevedeva il cosiddetto ius variandi, ossia la facoltà della banca, di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano il rapporto di conto corrente.
Nulla era previsto riguardo la commissione di massimo scoperto.
In data 11/12/2013, l'odierna appellante risanava la propria esposizione debitoria verso l'Istituto di Credito mediante accredito del ricavato di un'operazione di sconto su effetti diretti rilasciati dal correntista alla Banca.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, con ricorso del 03/12/2015 la società adiva il Tribunale di Patti, chiedendo, ai sensi dell'art. Parte_1
696 bis c.p.c., consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Il CT incaricato concludeva la propria relazione ritenendo che, alla luce delle ricostruzioni e dei conteggi operati, al 31/12/2013 il rapporto di conto corrente presentava un credito a favore del correntista pari ad € 221.412,30.
Pertanto, la società agiva giudizialmente chiedendo la condanna della Parte_1 [...]
al pagamento della suddetta somma. Controparte_1
Il Tribunale respingeva la domanda attorea (di ripetizione di indebito), ritenendo non sussistenti elementi a sostegno dell'inesistenza o invalidità del rapporto in esame, a causa della carenza documentale e della mancanza di completezza degli estratti-conto versati agli atti, in particolare di quelli antecedenti all'01/01/1990, e ha quindi considerato inattendibili i risultati della CT.
Ciò premesso, partendo dall'esame del primo articolato motivo di appello, va anzitutto rilevato che il giudice di primo grado ha valorizzato la parte dell'elaborato peritale nella quale si legge che “… la circostanza che le condizioni economiche applicate al rapporto non risultino comprovate da idonea documentazione negoziale, ha pregiudicato da un lato la verifica della legittima applicazione delle citate condizioni economiche e dall'altro ne ha precluso l'utilizzo nella fase di ricostruzione del rapporto, stante l'arbitrarietà cui si sarebbe incorsi ove fossero state adottate condizioni economiche non risultanti da pattuizione scritta”.
Sulla base di tale passaggio della relazione peritale, il giudice di primo grado è giunto alla conclusione secondo cui l'elaborazione dei dati effettuata dal CT sarebbe nel suo complesso inattendibile, senza tuttavia considerare che lo stesso esperto aveva accertato che nella lettera-contratto era stata stabilita la chiusura trimestrale dei conti debitori, la determinazione della misura degli interessi mediante clausola “usi su piazza”, la facoltà per la banca di variare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano i rapporti, e che non erano previste le condizioni economiche del contratto, mancando qualsiasi pattuizione in ordine al tasso di interesse, sia esso debitore che creditore, e in ordine alla commissione di massimo scoperto, ai giorni di valuta, al costo per operazione nonché alle competenze di chiusura.
Sulla base di queste verifiche, il CT era giunto a quantificare il credito del correntista, alla data del 31.12.2013, pari a € 221.412,30.
Ciò posto, il Collegio ritiene – contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado – che né l'assenza di alcune delle condizioni contrattuali e neppure l'omessa produzione degli estratti contabili relativi al periodo 1983 – 1990 costituiscano ostacolo all'accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali e alla ricostruzione dei dati relativi ai rapporti di dare e avere, al fine di verificare il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte del correntista.
Al riguardo, va premesso che il rapporto in questione risale al 1983, epoca in cui non vigeva ancora l'obbligo della forma scritta ad substantiam, né ad probationem, essendo stata introdotta obbligatoriamente la conclusione per iscritto dei contratti bancari dalla legge n. 154 del 1992 (art. 3, comma 1) sulla trasparenza bancaria, entrata in vigore l'8 luglio 1992.
Nel caso che ci occupa, l'esistenza del contratto di conto corrente è circostanza pacifica e non contestata dalle parti e lo stesso risulta prodotto agli atti di causa (lettera - contratto del 17/11/1983).
Ciò che lamenta l'odierna appellante è la mancata pattuizione delle condizioni economiche regolatrici. Ai tempi in cui è sorto il rapporto (1983), infatti, oltre a non essere previsto l'obbligo di forma scritta per i contratti bancari, era prassi diffusa concedere per facta concludentia fidi o linee di credito e rinviare agli usi su piazza per le condizioni economiche e quindi per la determinazione degli interessi. Su tale punto, la banca convenuta, oltre a non aver mai contestato l'esistenza del contratto di conto corrente, di fronte alla mancanza di pattuizione delle condizioni economiche eccepita dall'appellante, non ha mai sostenuto il contrario.
Dunque, il rigetto della domanda attorea non potrebbe basarsi sulla mancanza di prova scritta, perché il contratto scritto di apertura del conto corrente esiste ed è stato prodotto in giudizio e ciò che l'appellante contesta sono le condizioni che sarebbero state applicate al rapporto, e precisamente l'applicazione dei tassi di interesse secondo la clausola “uso su piazza”, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e annuale di quelli a credito, lo ius variandi, la commissione di massimo scoperto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, per quanto qui di specifico interesse, che ai fini della dimostrazione dell'indebito pagamento di interessi anatocistici, di interessi al tasso ultra- legale e/o di commissione di massimo scoperto non è sufficiente dare la prova dell'avvenuto pagamento o, rispettivamente, dell'avvenuta appostazione in conto degli stessi - per la quale basterebbe effettivamente la produzione in giudizio degli estratti conto – dato che è la legge a vietarne la corresponsione. Anzi, è proprio la legge a consentire alle parti, sia per gli uni che per gli altri, di pattuirne il pagamento (o l'appostazione) in particolari situazioni: ad esempio, l'art. 1283 c.c., pur vietando in linea di principio che gli interessi scaduti producano a loro volta ulteriori interessi, lo consente tuttavia “per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza”; allo stesso modo l'art. 120 T.U.B. ammette, a determinate condizioni specifiche (per le quali si rimanda al testo della disposizione), la stipulazione di clausole anatocistiche. L'art. 1284 c. c. e l'art. 117 T.U.B. consentono poi la pattuizione di interessi a tasso superiore a quello legale, pur se con l'osservanza di determinati requisiti di forma e di sostanza, e sono ammesse altresì clausole convenzionali di pattuizione della commissione di massimo scoperto, purché osservanti, anche in tal caso, determinati requisiti di forma e sostanza, e, particolarmente, purché la commissione sia determinata o facilmente determinabile.
Ne consegue che spetta a colui che agisce in ripetizione di indebito la prova della inesistenza di tali accordi tra le parti, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (v. Cass. Civ. nn. 1550/2022; 6480/2021; 33009/2019; 11543/2019; 30713/2018; 24948/2017).
Nel caso in esame, come sopra detto, l'esistenza del contratto scritto di conto corrente non è messa in discussione dalle parti e l'appellante, eccependo la mancata valida pattuizione, in esso, dei tassi di interesse, dell'interesse anatocistico, dello ius variandi, della commissione di massimo scoperto, ha assolto, appunto, all'onere di provare l'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del suddetto documento contrattuale.
Da parte sua, la banca appellata ribadisce nella propria comparsa di costituzione che “tutte le condizioni e le clausole applicate al rapporto intrattenuto dalla società attrice sono state espressamente convenute”, producendo, a sostegno di tale affermazione, le integrazioni del contratto del 22.5.2008, del 6.5.2010, del 19.11.2013, con cui le parti avrebbero regolato il tasso di interesse applicato al rapporto oggetto di causa. Non possono essere condivise, pertanto, le argomentazioni con cui il giudice di primo grado ha inteso rigettare la domanda, sulla base di brani estrapolati dalla relazione, come quello in cui si afferma che
“la circostanza che le indicate condizioni economiche - seppur in parte rilevabili nella concreta attuazione del rapporto - non risultino provate da idonea documentazione attestante l'intervenuta negoziazione tra le parti, per un verso ne condiziona la verifica della legittima applicazione e per altro verso ne preclude l'utilizzo nella fase di ricostruzione del rapporto”.
Il giudice avrebbe dovuto considerare che, al di là di queste affermazioni, nel contratto di apertura del conto corrente del 1983 erano stati convenuti l'applicazione dei tassi di interesse secondo la clausola “uso su piazza”, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e annuale di quelli a credito, lo ius variandi unilaterale a favore della banca, mentre nessuna previsione vi era in ordine alla commissione di massimo scoperto, e che il CT, verificando, sulla base degli estratti conto, che tali condizioni contrattuali erano state poi in concreto applicate, era giunto a conteggiare un credito in favore del correntista per € € 221.412,30.
Dunque, è alla luce di tali presupposti che va analizzato il primo motivo di appello.
Partendo dal primo punto contestato dal cioè l'applicazione dei tassi di Parte_1 interesse secondo la clausola “uso su piazza”, va ricordato che tale clausola si riferisce alla possibilità per la banca di adeguare i tassi d'interesse sui conti correnti in base alle condizioni economiche e finanziarie della “piazza” locale o della zona di riferimento, senza però fornire informazioni dettagliate sul metodo di calcolo. La clausola, spesso utilizzata in passato, appare ambigua e arbitraria, poiché non chiarisce con esattezza quali siano gli usi di riferimento né specifica i criteri di calcolo dei tassi d'interesse.
L'uso di tali clausole, infatti, è stato espressamente vietato dall'art 4 della legge n. 154/92, e la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che esse, ove previste, siano nulle per indeterminatezza dell'oggetto e contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 c.c. poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass. 1-2-2002 n. 1287; Cass. 18-4-2001 n. 5675; Cass. 19-7-2000 n. 9465; Cass.
8-51998 n. 4696; Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. 9-12-1997 n. 12456; Cass. 10-11-1997 n. 11042; Cass. 29-11-1996 n. 10657).
Da ciò deriva che al contratto privato della clausola nulla stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92 (come nel caso in esame) si applicano gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della L. n. 154/92 (e quindi fino al 8-7-1992) e successivamente al tasso di sostituzione previsto dall'art. 5 l. 154/92 (sostituito poi dall'art. 117 c. 7 lett. a del t.u.l.b.).
Il conteggio secondo tale criterio deve farsi fino alla prima comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, purché il contratto preveda la facoltà, specificamente approvata per iscritto, di variazione delle clausole ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 T.U. bancario) o, in mancanza, fino alla conclusione di nuovo contratto idoneo di c/c o apertura di credito in c/c.
Riguardo alla possibilità della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in pejus (c.d. ius variandi), l'art. 118 TUB fissa obblighi e limiti precisi, prevedendo che “…nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo» (comma 1) e che « qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente…”
Nel caso che ci occupa, la lettera-contratto del 17/11/1983 riconosceva all'art. 16 tale facoltà alla banca ma non risulta che essa sia stata specificamente approvata dal cliente con apposita clausola, come richiesto dalla legge e come evidenziato da parte appellante.
Tuttavia, a prescindere dalla questione se i principi stabiliti dall'art. 118 TUB siano applicabili anche ai contratti – come quello in esame – stipulati prima dell'entrata in vigore di tale norma, vi è da rilevare che dalla documentazione prodotta dalla banca appellata in primo grado emerge che, in realtà, le successive modifiche del tasso di interesse non furono apportate unilateralmente, ma specificamente approvate con sottoscrizione da parte del rappresentante legale della società: segnatamente, la difesa dell'istituto di credito ha prodotto tre atti di integrazione contrattuale, con cui i tassi venivano rispettivamente fissati al 9,5%, con decorrenza dal 20.5.2008, al 10,5%, con decorrenza dal 06:10:2010, e al 6,5%, con decorrenza dal 19.11.2013, tutte specificamente approvate con sottoscrizione del correntista apposta in calce a ciascuna nota.
In presenza di una specifica approvazione di quei tassi da parte del correntista, l'applicazione di essi a decorrere dalle rispettive date di approvazione non può essere considerato abusivo esercizio dello ius variandi, sicché di tali modifiche doveva tenersi conto nella elaborazione dei dati del conto corrente e lo stesso dovrà farsi nella rielaborazione complessiva che sarà affidata a un nuovo accertamento peritale, con conseguente proseguimento del giudizio su questo aspetto.
Altro punto contestato dall'appellante è la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze a debito del correntista e quella annuale degli interessi a credito, prevista all'art. 7 del contratto, pratica, anche questa, illegittima.
E' noto, invero, che a mente dell'art. 1283 c.c. gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, in mancanza di usi contrari.
Nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, soprattutto in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 154/1992 e del T. U. B., l'anatocismo veniva generalmente applicato dai primi in virtù di un uso che, originariamente, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, era ricondotto agli usi normativi idonei a derogare al divieto generale di cui al citato articolo (v. per tutte Cass. Civ. 12675/1998).
Il sistema ordinamentale ha sempre guardato con sfavore al fenomeno, come dimostra la norma essenziale di riferimento contenuta proprio nel codice civile all'art. 1283 sopra richiamato, il quale – va ribadito - pone un generale divieto di anatocismo, ossia della decorrenza di interessi sugli interessi maturati su una somma capitale (c.d. «capitalizzazione degli interessi allo scopo di renderli, a loro volta, produttivi di altri interessi»), ammettendolo solo in casi residuali, e comunque sempre dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi.
A partire dall'anno 1999 si è verificato un netto mutamento di indirizzo nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale, se sino a quell'epoca si era riconosciuta validità alle clausole di capitalizzazione trimestrale sulla base dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c. c., da allora in avanti si afferma e consolida, invece, il principio per cui “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata, la reiterazione del comportamento, dalla opinio iuris ac necessitatis”. Inoltre, la S. C. ha escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista anche con riguardo al periodo anteriore al mutamento giurisprudenziale, difettando i presupposti per riconoscere, pure in riferimento a detto periodo anteriore (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi” (v. Cass. Civ. n. 21095/2004).
Più di recente la Corte di Cassazione ha esteso ulteriormente il divieto di anatocismo tramite capitalizzazione trimestrale degli interessi, arrivando a negare anche la possibilità di capitalizzazione annuale, considerando del tutto arbitrario che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale, i quali, oltre a difettare di normatività, non si rinvengono nella realtà storica (così Cass. Civ. n. 9127/2015).
Va ricordato ancora l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo il quale, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Per quanto qui rileva, posta l'assoluta invalidità dell'anatocismo applicato dalla banca al rapporto di conto corrente in oggetto, va detto che all'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi a debito deve seguire l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn. 24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore contestazione sollevata dall'appellata, relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto, cioè quel corrispettivo che il cliente è tenuto a versare all'istituto di credito, a titolo di rimborso, per la messa a disposizione di liquidità per coprire lo scoperto del conto corrente.
Affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono indicati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo. In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, non si può ravvisare un vero e proprio accordo tra le parti.
La Cassazione con l'ordinanza n. 5359/2024 (in linea con Cass. n. 19825/2022) ha confermato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, perché tale indeterminatezza configura una violazione degli obblighi informativi a carico dell'istituto di credito, come previsto dall'articolo 117 del Testo Unico Bancario (TUB).
La lettera-contratto del 17/11/1983 nulla prevede riguardo la C.M.S. e, poiché essa risulta essere stata applicata dalla banca senza che sia stata fornita la prova di una sua pattuizione tra le parti secondo i dovuti requisiti di determinatezza (ossia: la percentuale;
la periodicità e la base di calcolo su cui la commissione sia calcolata ed applicata al rapporto), non può che dichiararsene la nullità.
Sulla base di tali valutazioni, che portano a ritenere nulle le clausole che prevendono i tassi di interesse secondo gli usi di piazza, la capitalizzazione degli intessi e la commissione di massimo scoperto, ma non le modifiche dei tassi approvate dal correntista nel 2008, nel 2010 e nel 2013, vanno ora esaminati i risultati della CT espletata ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.
Prima di entrare nel merito di tali valutazioni tecnico – contabili, va puntualizzato che tale elaborato è pienamente utilizzabile ai fini della decisione, contrariamente a quanto obiettato dalla odierna appellata.
La norma in parola prevede, al primo comma, che “L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”. La Corte cost. 21 dicembre 2023, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico».
Anche alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione di tale istituto, introdotto con la sentenza appena citata, la Corte non vede ragioni per dissentire dall'orientamento che ritiene applicabile tale strumento anche in materia di contratti bancari.
Vanno ricordati, in proposito, gli orientamenti dei Tribunali di Monza e Benevento(Tribunale di Monza, ordinanza del 17 Marzo 2015, e Tribunale di Benevento, ordinanza del 17 Ottobre 2015) che, nell'ammettere la possibilità di ricorrere alla consulenza, hanno avuto modo di precisare che
“nell'ambito dei rapporti bancari per controversie aventi ad oggetto la contestazione di addebiti illegittimi (interessi usurari e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, valute fittizie, etc.) […] L'azione dei ricorrenti è preordinata a verificare l'illegittimità di tali addebiti negli estratti conto e, pertanto, il diritto di credito può annoverarsi nella categoria dei “crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” previsti dalla norma codicistica. La funzione deflativa dell'istituto, unita alla finalità di istruzione preventiva, non permette interpretazioni eccessivamente formalistiche e restrittive.”; ed ancora la pronuncia del Tribunale di Milano (ordinanza del 17 Febbraio 2015) secondo cui lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite non presenta fra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all'an debeatur: il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflativa perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa questo preteso requisito di ammissibilità che, di fatto, “finirebbe per vanificare lo strumento della consulenza preventiva a fini conciliativi qualora fosse sufficiente a paralizzarne l'espletamento la semplice contestazione sull'an debeatur da parte del convenuto”.
Del resto, vi è da osservare che la norma risponde alla ratio cui il Legislatore del 2005 mirava, ovverosia la riduzione del carico giurisdizionale.
Resta da osservare, comunque, che eventuali obiezioni circa l'inammissibilità di tale accertamento tecnico si sarebbero dovute sollevare all'interno della procedura ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., che prevede un contraddittorio ove è possibile opporsi a detto accertamento. Al contrario, nel caso in esame detta consulenza è stata regolarmente disposta dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 696 comma 3 c.p.c., ,e pertanto è stata ritualmente acquisita al presente giudizio di merito, a mente dell'art. 696 bis comma 5 stesso codice.
Tanto chiarito e andando ad analizzare le risultanze della CT, va premesso che il perito, per l'espletamento della sua attività, ha utilizzato la lettera-contratto del 17/11/1983, gli estratti conto del conto corrente bancario n. 3837.77 intrattenuto dalla società appellante con la Controparte_1
e il riassunto scalare, relativo al rapporto di conto corrente citato, prodotto agli atti del
[...] procedimento limitatamente al periodo dal 01/01/1990 al 31/12/2013.
Come si è già osservato, il giudice di primo grado ha valorizzato la parte dell'elaborato nella quale si legge che “… la circostanza che le condizioni economiche applicate al rapporto non risultino comprovate da idonea documentazione negoziale, ha pregiudicato da un lato la verifica della legittima applicazione delle citate condizioni economiche e dall'altro ne ha precluso l'utilizzo nella fase di ricostruzione del rapporto, stante l'arbitrarietà cui si sarebbe incorsi ove fossero state adottate condizioni economiche non risultanti da pattuizione scritta”.
Sulla base di tale passaggio della relazione peritale, il giudice di primo grado è giunto alla conclusione secondo cui l'elaborazione dei dati effettuata dal CT sarebbe nel suo complesso inattendibile, senza tuttavia considerare che lo stesso esperto aveva accertato che nella lettera-contratto era stata stabilita la chiusura trimestrale dei conti debitori, la determinazione della misura degli interessi mediante clausola “usi su piazza”, la facoltà per la banca di variare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano i rapporti e che non erano previste le condizioni economiche del contratto, mancando qualsiasi pattuizione in ordine al tasso di interesse, sia esso debitore che creditore ed in ordine alla commissione di massimo scoperto, ai giorni di valuta, al costo per operazione nonché alle competenze di chiusura.
Sulla base di queste verifiche, il CT era giunto a quantificare il credito del correntista, alla data del 31.12.2013, pari a € 221.412,30.
Il CT ha , inoltre, dedotto la sussistenza di una linea di credito a favore del correntista, ma dagli atti e dai documenti prodotti non ha potuto rilevarne l'entità, né gli eventuali adeguamenti.
Peraltro, a causa si tale assenza, l'unico dato che il CT non è stato in grado di accertare è quello relativo alla eventuale natura usurari degli interessi.
Egli afferma, infatti, che la mancanza di documentazione idonea a provare le condizioni economiche applicate al rapporto ha pregiudicato la verifica della legittima applicazione delle citate condizioni economiche e ne ha precluso l'utilizzo nella fase di ricostruzione del rapporto. Nel caso di specie, si rileva che la concessione della linea di credito utilizzabile nella forma tecnica di “scopertura di conto corrente” non appare atto unilaterale dell'Istituto di credito, ma verosimilmente dovrebbe essere scaturita da una negoziazione ai sensi dell'art. 1842 c.c. e segg.ti, di cui agli atti non vi è traccia. Pertanto, in assenza di una pattuizione specifica in ordine all'affidamento in esame, questo c.t.u. non ha potuto procedere alla verifica del superamento del tasso “soglia” con l'applicazione delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia atteso che queste richiedono la conoscenza di questo dato.”
Tuttavia, questa conclusione appare irrilevante ai fini della decisione, giacché la questione non è oggetto del presente giudizio e l'appellante ha ribadito che essa non era questione controversa nemmeno nel giudizio di primo grado, avendo implicitamente rinunciato ad accertare tale fatto.
Le altre doglianze mosse dal (cioè determinazione dei tassi secondo la Parte_1 clausola “usi su piazza”, capitalizzazione trimestrale degli interessi, ius variandi, C.M.S.) risultano invece accertate, alla luce della documentazione prodotta e della relazione del CT, che ha esaminato, si ribadisce, l'andamento del conto corrente sulla base degli estratti conto ed estratti scalari prodotti da parte attrice dal 01/01/1990 al 31/12/2013.
La doglianza mossa dal ctp della nel processo di primo grado, con le note 19.4.2016, CP_4 secondo cui era impossibile procedere alla rielaborazione del rapporto di conto corrente per cui è causa, atteso che l'attore non aveva versato in atti tutti i relativi estratti conto, risulta infondata.
Il c.t.u, infatti, ha ritenuto che la mancanza di questi documenti non abbia pregiudicato in assoluto la ricostruzione del rapporto, potendosi procedere a rielaborazioni parziali purché supportate da estratti conto completi dalla fine del rapporto e a ritroso fino alla disponibilità documentale come, appunto, nel caso in esame;
egli ha proceduto, infatti, alla rielaborazione del rapporto di conto corrente dal 01/01/1990 al 31/12/2013, risultante completo di tutti i movimenti del periodo.
Ha precisato, inoltre, come il saldo iniziale al 01/01/1990 era a favore della banca ed era pari a £. 53.633.983 corrispondenti ad € 27.699,64.
Tal modus operandi è pienamente conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , ometta di depositare tutti gli estratti conto CP_1 periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali). (Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37800).
Pertanto, fermo restando quanto si è detto circa la necessità di rideterminare il saldo del conto corrente alla luce delle valide modifiche del tasso di interesse approvate dal correntista nel corso del rapporto, per quanto attiene alla espunzione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale le valutazioni del CT vanno confermate.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta il valore di prova attribuito dal primo Giudice al riconoscimento di debito del 02/12/2013 al fine di negare attendibilità della ricostruzione operata dal CT.
Sul punto è pacifico il principio ribadito dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n.13666 del 21.05.2025, già espresso in precedenti pronunce, secondo cui l'eventuale sottoscrizione, da parte del correntista, di un piano di rientro contenente anche la ricognizione delle condizioni economiche applicate in corso di rapporto non legittima né l'esistenza del credito e la sua quantificazione né, tantomeno, vale a sanare eventuali profili di nullità delle clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche applicate dalla banca.; inoltre, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”.
Non è dunque preclusa al correntista la possibilità, successivamente alla sottoscrizione del piano di rientro, di contestare l'infondatezza della pretesa creditoria della banca.
Venendo ora all'eccezione sollevata dall'appellata in via subordinata e ritualmente riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., essendo rimasta assorbita dalla decisione di rigetto della domanda, relativamente alla presunta prescrizione del diritto alla restituzione di somme per il decennio antecedente alla data di notifica della citazione, va precisato che l'appellata assume che tutti i pagamenti eseguiti dal correntista avrebbero natura solutoria e non ripristinatoria, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione decorrerebbe da ogni singolo versamento e non dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
A tale proposito, è opportuno, anzitutto, precisare la distinzione tra rimesse di natura solutoria e rimesse di natura ripristinatoria.
Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha da tempo chiarito che essa è rilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. Infatti, “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass. Civ., 14958/2020; v. anche Cass. Civ., 29411/2020, Corte Appello Firenze, 1582/2024, Corte Appello Campobasso, 36/2023).
A tale proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (2 dicembre 2010, n. 24418), hanno precisato che se durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Nel caso che ci occupa, essendo stata sollevata ritualmente in primo grado l'eccezione di prescrizione, occorre verificare se e quali dei versamenti effettuati dal correntista siano eventualmente caduti in prescrizione, essendo qualificabili come pagamenti solutori e non ripristinatori.
A tale riguardo, va premesso che nel proprio elaborato, il CT ha riferito che Alla società correntista, verosimilmente, era stata concessa una linea di credito in termini di cassa essendo ciò desumibile dalla costante presenza di saldi passivi per il cliente, aggiungendo, però, che “… agli atti del procedimento non vi sono idonei documenti da cui poterne rilevare l'entità, né gli eventuali adeguamenti.”
Sebbene il CT abbia dato atto di non poter individuare la misura esatta dell'apertura di credito, ha però ritenuto verosimile che essa fosse stata concessa, alla luce della “costante presenza di saldi passivi per il cliente”.
Tale osservazione offre lo spunto per fare richiamo all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con cui è stata ammessa la possibilità di provare per presunzioni l'esistenza di un affidamento.
In detta pronuncia si è chiarito quanto segue:
“E' vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni. Ebbene, la Corte di appello non fa cenno ai limiti interni della prova per presunzioni, ma si limita ad escludere, in via generale e astratta, che possa farsi ricorso alla medesima per dimostrare il contratto di apertura di credito: il che non è corretto in diritto.
2.4. - L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno del rilievo per cui nella fattispecie occorreva aver certezza quanto al limite dell'affidamento. Poiché - nella prospettiva sopra indicata (avendo cioè riguardo alla disciplina anteriore alla L. n. 154 del 1992, e al regime della nullità di protezione) - la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. 23 aprile 1996, n. 3842). A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.
Riportando tali principi al caso in esame, occorre rilevare che la costante presenza di saldi passivi per il cliente evidenziata dal CT non può essere attribuita a un atteggiamento di mera tolleranza della banca, giacché essa appare invece ricollegabile a una precisa volontà negoziale, desumibile dall'art. 6 lett. a) del contratto di accensione del conto corrente, il quale recita testualmente: “ il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”.
Alla luce di tali rilievi, risulta allora possibile accertare l'ammontare dell'apertura di credito in concreto attribuita al correntista, che deve considerarsi corrispondente allo scoperto massimo consentito nel corso del rapporto, dal momento che l'istituto di credito appellato non ha documentato
– e neppure allegato – che, prima della chiusura del rapporto, fossero state rivolte al correntista richieste di rientrare dal passivo, sicché deve giungersi alla conclusione che il passivo di volta registrato sul conto corrente rientrasse nell'importo messo a disposizione dalla banca, sulla base del citato art. 6 lett a).
Da ciò consegue che nessuna delle rimesse effettuate può assumere natura solutoria, dovendo essere considerate tutte ripristinatorie dell'affidamento concesso dalla banca, e che pertanto il termine prescrizionale, sia con riferimento al capitale che agli interessi, è iniziato a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, avvenuta il 2 dicembre 2013, ed è stato validamente interrotto con la notifica dell'istanza di mediazione, risalente al 3 marzo 2015.
Alla luce di tali considerazioni, va pronunciata sentenza non definitiva con cui vengono dichiarate inefficaci le operazioni effettuate sul conto corrente in applicazione di clausole nulle o non stipulate nel conto corrente, e precisamente di quelle operazioni con cui sono stati applicati gli interessi “uso piazza”, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto. Va inoltre rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito appellato. Con separata ordinanza va disposta nuova CT , da affidare allo stesso professionista che ha redatto quella acquista agli atti ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., affinché provveda a rideterminare il saldo finale, tenendo conto delle modifiche approvate dal correntista, con cui i tassi venivano rispettivamente fissati al 9,5%, con decorrenza dal 20.5.2008, al 10,5%, con decorrenza dal 06.10.2010, e al 6,5%, con decorrenza dal 19.11.2013.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Nicola Saccone, avverso la sentenza n. 453/2022 del Tribunale di Patti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 453/2022 del Tribunale di Patti, dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente per cui è causa con cui sono stati applicati interessi uso su piazza” e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e annuale di quelli a credito, nonché la nullità delle operazioni effettuate sul conto corrente applicando la commissione di massimo scoperto;
rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellata;
- rimette di conseguenza la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso, onde accertare quanto specificato in motivazione.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino