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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati: dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 7663 /2021
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra c.f.[...], nata a [...] il [...], Parte_1
rapp.tata e difesa dall'avv. Ferone Nicolina ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._1
resistente contumace
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche depositate ex art 127 ter cpc con scadenza al 4.11.2024.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2021 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 25.07.1993 in LO di NA dalla Controparte_1 cui unione nascevano le figlie (Pomigliano d'Arco, 10.09.1994) , maggiorenne autonoma Per_1
economicamente e (Maddaloni, 14.05.2000) maggiorenne non autonoma economicamente, Per_2
assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità ma soprattutto a causa del comportamento del resistente che avrebbe di fatto abbandonato la casa coniugale disinteressandosi di moglie e figlie. La parte chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso, previa emanazione dei provvedimenti consequenziali, precipuamente: determinazione di assegno di mantenimento per moglie e figlia nella misura ritenuta di giustizia, spese straordinarie al 50%, condanna alle spese.
All'udienza presidenziale del 13.06.2022, compariva la sola ricorrente che si riportava al ricorso;
il
Presidente dato atto che la notifica al resistente per irreperibilità non si era perfezionata autorizzava la rinotifica e rinviava all'udienza del 12.12.2022 da trattare in modalità cartolare.
A detta udienza, il Presidente, verificata la regolarità del contradditorio e dichiarata la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituiva parte ricorrente che ribadiva il proprio assunto senza articolare mezzi di prova orale.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc..
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si traducono in una violazione tout court alle regole di Pt_2
condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come motivo di addebito la generica circostanza che il resistente si sia allontanato dalla casa coniugale, disinteressandosi di moglie e figlie. Non articola prova orale.
Invero, l'abbandono del tetto coniugale non giustifica di per sé l'addebito ma è al più sintomatico di una situazione di estrema e prolungata tensione tra i coniugi, tale da determinare l'impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza. L'allontanamento dal domicilio domestico non costituisce violazione di un dovere coniugale quando il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019,
n.14591 ).
Ebbene, in assenza di ulteriore supporto probatorio, ciò che emerge dalle risultanze in atti, tenuto conto altresì del comportamento processuale della resistente rimasta contumace, è la esistenza di una situazione di grave incompatibilità tra i coniugi dovuta evidentemente a divergenze caratteriali, mentalità e stili di vita.
La crisi, dunque, è da reputarsi pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti dal ricorrente a base della domanda di addebito. Le risultanze istruttorie non possono pertanto giustificare l'accoglimento della domanda di addebito.
In merito alle determinazioni di natura patrimoniale il Tribunale osserva quanto segue .
Quanto al contributo al mantenimento di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta il Tribunale osserva che la determinazione dell'assegno a favore del coniuge in sede di separazione si fonda oltre che sulla espressa domanda , anche sulla sussistenza di condizioni di fatto che caratterizzano un significativo squilibrio tra le situazioni economiche delle parti ovvero sulla mancanza assoluta di reddito da parte del coniuge cd debole, determinazione giustificata dai principi di solidarietà familiare ed agganciata al tenore di vita pregresso nonchè alla capacità contributiva dei soggetti.
Nel caso che ci occupa, stando alle dichiarazioni della parte e alle risultanze probatorie ed anagrafiche, le parti vivono separate di fatto da circa 10 anni, il che induce ad assumere che le stesse, ed in particolare la ricorrente che fa richiesta di mantenimento, abbiano necessariamente mezzi adeguati per la propria sussistenza. In particolare la ricorrente ha dichiarato di percepire reddito di cittadinanza di euro 600,00 , di svolgere lavori saltuari e di far fronte autonomamente a spese per il proprio sostentamento e per quello delle figlie minori. E' verosimile assumere che dopo la separazione ciascuna parte ha necessariamente instaurato un nuovo menage, ragion per cui viene meno la ratio giustificativa primaria della determinazione del contributo al mantenimento per il cd coniuge debole ovvero la conservazione dello stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
Allo stato, tra l'altro non vengono prospettate né possono ravvisano elementi per ritenere sussistente una disparità significativa tra le posizioni reddituali dei coniugi, atteso che il ricorrente non offre alcuna indicazione, sia pur presuntiva o indiziaria, della propria situazione economica e di quella del resistente.
Quindi nulla va determinato per il mantenimento della ricorrente a carico del resistente.
Quanto al mantenimento per la figlia studentessa, alla luce del principio di diritto ex art. 147 Per_2
e 148 cc ciascuna parte contribuisce al mantenimento della prole in proporzione delle rispettive sostanze, difatti il Tribunale ritiene equo confermare la determinazione statuita in sede presidenziale.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a Parte_1 CodiceFiscale_2
LO Di NA (Na) il 19/11/1970 e c.f , Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in data 25.07.1993 in
LO di NA ( atto n. 19 P. II, s. A , anno 1993);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da Parte_1
3) rigetta la domanda di parte ricorrente di determinazione di assegno di mantenimento a carico di
Controparte_1
4) determina in € 300,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico di parte resistente Per_2
da versare entro il giorno 5 di ogni mese in contanti o vaglia postale , con contribuzione del 50% per le spese straordinarie per detta figlia;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
6) compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 17/01/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca