Versione
9 marzo 1999
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1 gennaio 2003
1 gennaio 2003
Art. 29. Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili
per il Corpo della Guardia di finanza 1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilita' del personale, e' autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione.
2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare.
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289 )) .
4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza (( puo' assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali )) di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. (( Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento. )) Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
per il Corpo della Guardia di finanza 1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilita' del personale, e' autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione.
2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare.
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289 )) .
4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza (( puo' assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali )) di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. (( Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento. )) Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 13/05/2002 n. 40 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 13 maggio 2002 · 0.6495249
I N D I C E 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI IMPRESA (Art. 3, Commi da 1 a 11) 1.1 Premessa 1.2 Rivalutazione dei beni delle imprese 1.3 Estromissione di beni dell\'impresa individuale 1.3.1 Premessa 1.3.2 Ambito soggettivo 1.3.3 Ambito oggettivo 1.3.4 Base imponibile 1.3.5 Modalita\' di esercizio dell\'opzione 1.3.6 Imposta sostitutiva 1.3.7 Modalita\' di versamento 1.4 Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e trasformazioni agevolate in societa\' semplici 1.4.1 Premessa 1.4.2 La natura dell\'agevolazione 1.4.3 Effetti nei confronti dei soci assegnatari 1.4.4 Assegnazione agevolata con riduzione di riserve di capitale 1.4.5 Assegnazione agevolata …
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Giurisprudenza • 13
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2023, n. 7823Provvedimento: […] Detto testo va messo in relazione con quanto previsto nel bando di gara, secondo il quale i lavori sarebbero stati finanziati mediante i contributi pluriennali previsti pag. 5/9 dall'art. 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, in particolare, mediante venti rate annuali di pari importo, comprensive del capitale e degli oneri finanziari determinati secondo un piano di ammortamento da allegare al contratto di appalto, con facoltà per l'impresa aggiudicatrice di optare, al momento della conclusione del contratto, per il ricorso al c.d. “autofinanziamento” o a finanziamenti esterni, mediante la sottoscrizione di uno o più mutui bancari.Leggi di più...
- delega di pagamento·
- mutuo a carico dello Stato·
- appello civile·
- interessi convenzionali·
- inammissibilità appello·
- compensazione spese·
- art. 1, commi 511 e 512 L. 296/2006·
- contributi pluriennali·
- inadempimento contrattuale