Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 534/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 22.05.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
(C.F. , con domicilio eletto in Canicattì in Parte_1 CodiceFiscale_1 Corso Umberto I n.100, con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE GIARDINA (C.F.
[...]
); (C.F. ; C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
(C.F.
[...] CodiceFiscale_4 ricorrente contro
(c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e CARMELO RUSSO C.F._5 (c.f. , con domicilio elet vocatura distrettuale C.F._6 dell'Istituto in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati per i motivi tutti illustrati in narrativa ai nn. 1, 2, 3. Nel merito -Ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza della Pretesa Contributiva ovvero per intervenuta prescrizione quinquennale per i motivi meglio esposti in narrativa. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatali per aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari».
Per parte resistente: «in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.
3-bis, D.L. 146/21, conv. con L. 215/21; - in subordine, senza recesso, soltanto per completezza difensiva, sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. n. 46/1999; - in maggior subordine, sempre in via preliminare e senza recesso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine di venti giorni;
- in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che non è maturata prescrizione alcuna dei crediti di cui alla cartella esattoriale opposta e, per l'effetto, confermare in toto la predetta cartella CP_ esattoriale e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».
1
Ha precisato di aver appreso delle iscrizioni a ruolo solo in seguito a propria iniziativa poiché nessun atto gli è stato notificato e, pertanto, ha eccepito la decadenza o la prescrizione e comunque l'illegittimità della procedura esecutiva. Nel merito ha eccepito l'inesistenza della pretesa previdenziale.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l CP_2 che ha resistito contestando i fatti ed in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art.
3-bis del D.L. 146/21, evidenziando come l'estratto di ruolo non è impugnabile (fatte salve tassative eccezioni che esulano dal caso di specie). Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché intempestiva. L'udienza è stata rinviata al 22.05.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
Schematizzate le ragioni del contendere saranno esaminate per prime le eccezioni preliminari e poi il merito.
L'avviso di addebito n. 59120120000802990 è stato notificato il 21.6.2012 (docc. 1-2), recapitata a mani della figlia del ricorrente (doc. 2 e doc. 3 allegati alla memoria di comparsa della resistente) e non è stato impugnato ex art. 24 dlgs 46/99, né il ricorso è stato proposto per reagire ad un atto volto alla riscossione dei contributi oggetto della cartella di pagamento.
Tanto evidenziato deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata CP_ dall
Ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall'articolo 3- bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2021 n.
215:
«4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,
2 per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 delle Sezioni Unite, della cui motivazione si riporteranno di seguito alcuni passi salienti, ha chiarito che «la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass. sez. un., n.
33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)».
Dopo avere ricordato la pregressa giurisprudenza che riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, consistendo l'interesse ad agire, quanto meno, nella rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sul credito dell'Ente impositore, la Suprema
Corte ha ricostruito il percorso giurisprudenziale in materia ed è passata ad analizzare la norma, escludendone la natura di norma sia interpretativa sia retroattiva, così ravvisando la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità ventilate in giudizio.
Ha quindi osservato quanto segue: «17. Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. 18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte
Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111
Cost. 18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto
3 dopo. La disposizione è dunque applicabile anche ai processi pendenti, come il presente.
Inoltre, in contrario a quanto sostenuto dall'appellante nelle note conclusive, la norma deve ritenersi applicabile anche agli avvisi di addebito, in quanto, per i crediti dell , CP_2 ai sensi dell'art. 30 co. 14 D.L. n. 78 del 2010, l'atto in questione ha funzione sostitutiva del ruolo e della cartella di pagamento, ed assolve pertanto alle medesime funzioni.
L'avviso di addebito è equivalente alla cartella di pagamento (cfr. Cass. 2 ottobre 2019 n.
24589) Di conseguenza, stante la piena identità di ratio, non si scorge alcuna ragione per una differenziazione di disciplina. Va sottolineato che la norma non opera solo e necessariamente in caso di effettiva invalidità o, a maggior ragione, di effettiva omissione della notifica dell'atto impositivo (dovendo essere proprio questo, del resto, oggetto essenziale dell'accertamento giudiziale); è sufficiente una doglianza in tal senso dell'opponente (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”). In tal caso, l'interesse ad agire del preteso debitore contro il processo esecutivo, al fine di contestare il diritto dell'asserito creditore a procedere ad esecuzione forzata (cfr. art. 615 c.p.c.) è insussistente perché l'esecuzione non si è iniziata né è stata preannunciata con la cartella esattoriale o l'avviso di addebito, equiparabili all'atto di precetto. Quanto, invece, all'interesse ad agire configurato in relazione alle azioni di accertamento negativo, vale a dire quello a rimuovere una situazione di oggettiva incertezza attraverso l'indispensabile ed insostituibile intervento del giudice, l'art. 12 co.
4bis cit. lo ha regolato e conformato, prevedendone la sussistenza solo in taluni casi specifici, in cui l'iscrizione a ruolo viene ritenuta ex se fonte di pregiudizio legittimante l'azione di accertamento, casi “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.» (Cass. S.U. 26283/22 cit.).
La preclusione dell'azione di accertamento negativo al di fuori dei casi tassativi in cui essa è consentita non comporta pregiudizio all'interessato, sia perché l'atto notificato invalidamente o non notificato affatto non produce effetti, sia perché “c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass. sez. un., n. 959/17; n. 40763/21).
Nel caso presente, parte ricorrente non ha allegato né documentato una delle situazioni che la norma sopra riportata considera legittimanti all'azione giudiziaria pur in presenza di cartelle esattoriali che si assumono non validamente notificate.
Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe del secondo scaglione per le fasi dello studio e della proposizione del ricorso, decisoria.
P.Q.M.
4 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall che Parte_1 CP_2 vengono liquidate nella complessiva somma di € 885,00, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 29 maggio 2025
Il Giudice Angela Latorre
5