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Articolo 9 della Legge 26 novembre 1953, n. 876
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Articolo 8
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Legge 26 novembre 1953, n. 876
Articolo 9 della Legge 26 novembre 1953, n. 876
Versione
17 dicembre 1953
Art. 9.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1953.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1953
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