Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1328/2023
N. SENT. 214/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott. LUCA ARIOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
c. f. , con domicilio in Piazza Parte_1 P.IVA_1
Umberto n. 32, 70121 Bari - assistita e difesa dall'avv. PIERFRANCESCO URSINI - c. f. -; C.F._1
-appellante- E
- nato a Gravina in [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via N. Tridente n. 22, 70125 Bari - assistito C.F._2
e difeso dall'avv. ILARIA TORNESELLO - c. f. -; C.F._3
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1392 in data 15 maggio 2023 il Tribunale del lavoro di Bari così statuiva sulla domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe: “accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
2) condanna la al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto Parte_2 avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto 1) a decorrere dal febbraio 2015 sino al 30.6.2022;
3) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €1.300,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
In sintesi, il primo giudice riconosceva il diritto del ricorrente (dapprima operatore di esercizio e successivamente coordinatore di esercizio) al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie delle indennità di diaria e trasferta, di presenza, di fuori nastro, di interruzione turno, di disponibilità, di monoagente, di manovra, di turni avvicendati e di supero limite condotta al 40% e 80%; ciò in quanto si trattava di indennità tutte intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni a lui assegnate, al suo stato ed alla qualifica professionale rivestita, palesemente dirette a compensare uno specifico
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4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 17 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. L'appello è affidato a quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo la società censura la sentenza gravata per l'erronea applicazione dell'art. 7 della direttiva CE n. 88/20030, che a suo avviso si limiterebbe a stabilire il diritto alla remunerazione delle ferie senza imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione. Richiamato l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, precisa che il concetto di retribuzione non sarebbe previsto dal diritto comunitario – ma, anzi, espressamente escluso - e che la pronuncia della Corte di Giustizia citata dal Tribunale non stabilirebbe l'inclusione nella retribuzione feriale di tutte le indennità previste dalla contrattazione collettiva ma si limiterebbe a ricollegare la nozione di retribuzione normale con quella di retribuzione ordinaria, ovvero normalmente percepita nel corso dell'anno. Sottolinea che, poiché a mente degli artt. 2109 c.c. e 10 e 18 bis del D. Lgs. n. 66 del 2003 viene sanzionato espressamente il datore di lavoro che non pone il lavoratore nelle condizioni di usufruire delle ferie, le pronunce della Corte di Giustizia in forza delle quali i criteri di calcolo della retribuzione feriale non devono costituire un deterrente alla richiesta di ferie non avrebbero ragion d'essere nel nostro ordinamento, nel quale è prevista l'irrinunciabilità del diritto alle ferie. Con particolare riguardo al caso di specie sostiene che l'ammontare degli emolumenti richiesti rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie con la rinuncia al riposo annuale, potendo egli comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, sì come individuati dal CCNL;
denuncia, poi, l'incongruenza e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui: a) ha affermato che “una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le disposizioni del diritto dell'Unione”; b) non ha considerato che nel rapporto lavorativo degli autoferrotranvieri la contrattazione collettiva assicura al lavoratore in ferie la “retribuzione normale” come individuata all'art. 6, che
2 rappresenta, dunque, una retribuzione piena, in quanto costituita da tutte le voci fisse con l'esclusione di quelle variabili. 5.2. Con il secondo motivo la società si duole della violazione dell'art. 39 della Costituzione e degli artt. 1322 e 2067 e ss.gg. c.c.. Sostiene, in primo luogo, che proprio alla luce dell'art. 39 Cost. il contratto collettivo costituirebbe una vera e propria fonte del diritto obbligatoria per gli appartenenti alla categoria di riferimento, e pertanto inderogabile e, in secondo luogo, che l'art. 36 Cost. non prevederebbe una riserva di legge in ordine al calcolo della retribuzione feriale ma solo alla durata massima della prestazione lavorativa, sicché interpretare la norma comunitaria in modo tale da escludere che le rappresentanze sindacali abbiano il potere di stabilire autonomamente il criterio di calcolo della retribuzione feriale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, equivarrebbe a ritenere esistente una riserva di legge non prevista nel nostro ordinamento. In virtù di tanto, la società invoca l'applicazione del CCNL di riferimento, che tra le voci retributive che concorrono a formare la “retribuzione normale” non include quelle richieste dal ricorrente, e chiarisce che, ad ogni modo, andrebbero comprese solo le competenze a carattere fisso e continuativo, con l'esclusione delle indennità corrisposte in modo saltuario e variabile. 5.3. Con il terzo motivo la società denuncia «l'omesso adeguato esame delle risultanze documentali, omesso esame di questioni espressamente sollevate, motivazione errata e comunque insufficiente in ordine a circostanza decisiva».
Sul punto la società innanzitutto si duole dell'omessa considerazione, da parte del Tribunale, della mancata percezione, da parte dell'appellato, dell'indennità di disponibilità, di monoagente, di supero limite condotta, di fuori nastro e di interruzione turno a far data dal 1° novembre 2017, ovverossia in concomitanza con l'inquadramento del (già operatore di esercizio) come coordinatore di esercizio, CP_1 rinviando alle buste paga in atti. Quindi la società passa in rassegna le indennità che il primo giudice ha ritenuto dovessero computarsi nella base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie, evidenziando: a) che l'indennità di trasferta e diaria ridotta prevista dall'art. 20 del CCNL del 23 luglio 1976 avrebbe natura di rimborso spese e sarebbe collegata all'allontanamento dalla residenza di servizio, sicché costituirebbe una componente variabile della retribuzione;
b) che le indennità mensile e giornaliera di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981 non farebbero parte della retribuzione normale, sì come testualmente previsto in detto accordo;
c) che l'indennità per turni avvicendati di cui all'art. 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981 cit., spettante per ogni giornata di effettiva prestazione, non farebbe parte della retribuzione normale come testualmente previsto in detto accordo;
d) che, ad ogni modo, tutte le indennità previste dall'accordo del 21 maggio 1981 cit., in quanto percepite non solo dai coordinatori di esercizio ma da personale di diverse categorie, non potrebbero considerarsi intrinsecamente collegate ad una mansione;
e) che l'indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000, essendo erogata in favore del personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire
3 esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio, avrebbe natura eccezionale ed occasionale oltre che la finalità di premiare, piuttosto che di compensare, il disagio derivante dall'espletamento delle mansioni;
f) che le indennità di agente unico e di monoagente, essendo erogate per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, sarebbero qualificabili quali premi di produzione, in quanto istituite nell'ambito della ricollocazione e della distribuzione delle risorse destinate al fondo produttività; g) che l'indennità di manovra e di spinta prevista dall'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984 spetterebbe solo nelle ipotesi di effettiva presenza in servizio ed andrebbe considerata come premio di produzione, in quanto istituita nell'ambito dell'individuazione di progetti per ulteriori incrementi di produttività e testualmente esclusa dall'accordo cit. dal calcolo della retribuzione feriale;
h) che l'indennità di fuori nastro sarebbe assimilabile al compenso dovuto per lavoro straordinario, in quanto corrisposta nelle ipotesi di distribuzione del turno lavorativo oltre l'ordinario nastro lavorativo e non diretta a compensare maggiori sforzi lavorativi o prestazioni supplementari, oltre che prevista in favore di diverse categorie di personale dipendente;
i) che le indennità per supero limite condotta o guida al 40% o 80% costituirebbero componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese e dovute solo in presenza dei presupposti previsti dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997; l) che l'indennità di interruzione turno non compenserebbe alcuna particolare mansione o attività specifica, essendo diretta a risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro. 5.4. Con il quarto motivo la società lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c., assumendo che il datore di lavoro dovrebbe poter conoscere in anticipo il contenuto della propria prestazione, non potendo - in difetto - essergli imputato alcun inadempimento;
pertanto, l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie dovrebbe essere determinato ex ante oppure ancorato a parametri precisi e certi, tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro. Non potrebbe pertanto ritenersi consentito il calcolo delle spettanze retributive dovute nei periodi di ferie a posteriori, sulla base di medie aritmetiche aleatorie e variabili di anno in anno e da dipendente a dipendente sulla scorta della frequenza dell' erogazione dei compensi in questione
6. I richiamati motivi sono solo in parte fondati, per le ragioni di seguito esposte. 6.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che a livello retributivo sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del
4 diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed CP_2 anche C-385/17 del 13 dicembre 2018). Qualsiasi incentivo o sollecitazione Per_2 che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie sarebbe infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. C-514/20 del 13 gennaio 2022). Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993; cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D. Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425/2019). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n.
37589/2021). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”, ritenendosi la nullità della disposizione collettiva (art. 10 del CCNL Trasporto Aereo
– Sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del D. Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretandosi tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 20216/2022).
“Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese
5 occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss.gg. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15 settembre 2011). Su questa scia Corte Giustizia 22 maggio 2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha ad esempio statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” – come tale eventuale e variabile – “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_3 Persona_1
EU:C:2009:18, punto 60). Infatti, quando la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (v. sentenza del 13 dicembre 2018,
, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Per_4
Il delineato concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza
Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo,
6 di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
[…] Deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, da una parte, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza C.G.U.E. 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altra, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
6.2. Per tutto quanto sopra esposto va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e, in particolare, a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza ovvero l'indennità di agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale (così come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984) ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425/2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577/2012). Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della direttiva 2003/88/CE citata. 6.3. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578/2023, la quale precisa che deve trattarsi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore). 6.4. Applicando i riferiti principi al caso di specie si osserva quanto segue.
6.4.a. Quanto all'indennità di diaria ridotta - prevista dall'art. 21 del CCNL del 23 luglio 1976 e spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni
7 fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20, relativo all'indennità di trasferta, riguarda invece il personale degli impianti fissi) - il fatto che essa possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.). In termini si veda, da ultimo, Cass. n. 14011/2024, che proprio in tema di diaria ridotta ha dato atto della correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 e n. 37589/2021). Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (ciò che esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dalla società appellante, che tra l'altro, come emerge dall'univoco tenore dei prospetti paga in atti, ha erogato come voce distinta quella del ticket buono pasto;
sicché, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende Pt_1 quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione). Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese - il richiamo effettuato dalla società appellante all'art. 51 del T.U.I.R. n. 917/1986, come modificato dal D. Lgs. n. 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte «da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48», in quanto tale disposizione riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura dell'indennità in questione.
6.4.b. Quanto all'indennità mensile ed all'indennità giornaliera di presenza di cui all'accordo nazionale (paragrafi 3 e 4) del 21 maggio 1981, si tratta di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale - al pari dell'indennità per turni avvicendati prevista al successivo paragrafo 5 dello stesso accordo - non essendo in discussione che la parte ricorrente abbia, durante il periodo in esame, sempre prestato la sua ordinaria attività lavorativa secondo tali modalità di turno.
6.5.c. Quanto all'indennità di interruzione turno - prevista dall'accordo aziendale del 1° agosto 1997, corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno e diretta a
“risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del “nastro lavorativo” - anch'essa risulta strettamente correlata alla particolare tipologia delle mansioni lavorative secondo turni avvicendati in concreto espletate.
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6.5.d. Quanto all'indennità di monoagente o agente unico - istituita a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio e dell'attribuzione al personale di scorta dei treni, ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione dei titoli di viaggio - sebbene prevista dall'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, rappresenta all'evidenza un emolumento strettamente correlato al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti, e dunque a siffatto status professionale.
6.5.e. Quanto all'indennità di disponibilità, è prevista dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nell'ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilita” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13 luglio 2004).
6.5.f. Quanto all'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo del 1° agosto 1997, viene corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore e comunque senza eccedere, appunto, le 13 ore) ed indipendentemente dal superamento dell'orario normale, sicché risulta pacificamente correlabile alle specifiche mansioni del ricorrente, in quanto diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo.
6.5.g. Quanto alle indennità per supero limite condotta o guida al 40% e 80%, pure previste dal suddetto accordo aziendale del 1° agosto 1997, sono dovute, rispettivamente, nell'ipotesi di personale “che si troverà ad operare in turni strutturalmente al di sopra” della prestazione di 3,30 ore ovvero di 4,30 ore di
“condotta o di guida”, sicché risultano strettamente correlate all'espletamento di attività lavorativa in turni da parte di detto personale.
6.5.h. Quanto all'indennità di manovra e di spinta di cui all'accordo aziendale dell'11 dicembre 1984, prevista in favore degli operai che “effettuano la manovra o la spinta dei rotabili in riparazione, da corrispondere fino a quando gli impianti non saranno dotati di idonee attrezzature tecniche” (indennità poi estesa al personale di macchina con accordo aziendale del 21 luglio 1994), è evidente che trattasi di un'indennità correlata alla tipologia ed al contenuto delle mansioni espletate dai lavoratori. 6.6. Trattasi, come è evidente, di emolumenti strettamente correlati ad uno specifico status professionale quale quello dell'odierno ricorrente in quanto - da un lato – sono connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e – dall'altro - hanno concorso a determinare la retribuzione "normale" - o comunque "ordinariamente" percepita dal lavoratore - nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano al contempo concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali (v. i citati prospetti contabili che elencano le indennità annualmente percepite, voce per voce e mese per mese).
9 Parte 6.7. Deve nondimeno darsi atto della fondatezza del rilievo di sulla mancata percezione di talune indennità (di disponibilità, di monoagente, di supero limite condotta, di fuori nastro e interruzione turno) in concomitanza con il mutamento dell'inquadramento professionale del (divenuto coordinatore di esercizio a CP_1 partire da novembre 2017 e, di conseguenza, da tala data non più percettore delle suddette indennità), essendo detta circostanza confermata dal tenore delle buste paga in atti a partire da quella di dicembre 2017; sicché risulta evidente che da tale data dette indennità, non essendo più correlate alle mansioni ed alla professionalità del lavoratore, non dovranno essere considerate nella retribuzione feriale. 6.8. Piuttosto, va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità, e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare;
ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”. In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della C.G.U.E. (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (si veda la sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per_5
Per questo motivo si è ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, posto che se la retribuzione versata a titolo di diritto alle ferie annuali retribuite fosse inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo lo stesso rischierebbe di essere indotto a non prendere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (si veda la sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1 giurisprudenza ivi citata).
10 Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario che ne deriverebbe anche se quest'ultimo fosse differito, cioè si manifestasse nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, la sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). Al riguardo si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 13932/2024 (in particolare, i punti 26 e 27), secondo cui non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che per il lavoratore dipendente la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Pertanto, a differenza di quanto opinato dalla società appellante il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché in definitiva deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita in tema di retribuzione se si assenta per ferie durante il relativo periodo;
per cui tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua. E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal ricorrente, pari ad una media di circa 350,00 euro lordi all'anno (ovvero per l'intero periodo feriale); il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda, quale si evince delle buste paga in atti in relazione al periodo per cui è causa, di circa 3.000/3.500,00 euro, rispetto alla quale la riduzione retributiva correlata alla fruizione delle ferie ammonta a circa il 10%. Alla luce delle considerazioni che precedono appare dunque pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, risulta tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. C.d.A. Milano, sent. n. 302/2023). 7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto del all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione CP_1 dovuta durante le ferie dell'indennità di presenza, dell'ulteriore indennità di presenza, dell'indennità di manovra, dell'indennità per turni avvicendati, della diaria A1-A3 e della trasferta nel periodo compreso tra febbraio 2015 e giugno 2022 nonché dell'indennità fuori nastro, dell'indennità per interruzione turno, dell'indennità di disponibilità, dell'indennità monoagente, delle indennità di maggiorazione supero limite condotta al 40% e all'80% nel periodo compreso tra febbraio 2015 e dicembre 2017 e, di conseguenza, la società appellante va condannata a corrispondere all'appellato le conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo.
Resta assorbita ogni altra questione.
11 8. In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale reciproca soccombenza, si ritiene di disporne la compensazione tra le parti per metà e di porre la metà residua – liquidata come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 155/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e dell'attività processuale svolta) e da distrarre in favore della procuratrice antistataria – a carico della società appellante, in forza della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 10 novembre 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di
Bari in data 15 maggio 2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara il diritto del all'inclusione nella base di calcolo della CP_1 retribuzione dovuta durante le ferie dell'indennità di presenza, dell'ulteriore indennità di presenza, dell'indennità di manovra, dell'indennità per turni avvicendati, della diaria A1-A3 e della trasferta nel periodo compreso tra febbraio 2015 e giugno 2022 nonché dell'indennità fuori nastro, dell'indennità per interruzione turno, dell'indennità di disponibilità, dell'indennità monoagente, delle indennità di maggiorazione supero limite condotta al 40% e all'80% nel periodo compreso tra febbraio 2015 e dicembre 2017; 2. condanna la società appellante a corrispondere all'appellato le conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna la società appellante a rifondere all'appellato la metà delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida nell'intero in euro 1.100,00 per il giudizio di primo grado e 1.000,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Ilaria Tornesello, dichiaratasi antistataria;
- compensa le spese processuali tra le parti nella metà residua.
Così deciso in Bari, il 17 febbraio 2025
Il Presidente
dott.ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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