Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3914/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere rel.
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3914/2021 avente ad oggetto: giudizio di rinvio riassunto in seguito alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14586/2021 del
19.11.2020, depositata in cancelleria il 26.05.2021, vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Fulvio Capuano;
-attore in riassunzione-
E
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, Prof. , che agisce sia Controparte_2
in proprio sia quale mandatario della società (società di Controparte_3
cartolarizzazione degli immobili pubblici) in persona del legale rappresentante p.t., sig. entrambi rappresentati Controparte_4
e difesi dagli avvocati Vincenzo Di Maio, Gianluca Tellone e Nicola Di Ronza;
-convenuti in riassunzione-
NONCHE'
Pagina 1
, in Controparte_6
persona dei suoi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui, ope legis, domiciiano in Via diaz, 11;
-convenuti in riassunzione-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I grado di giudizio
1.1. Con atto di citazione notificato il 23-24-26/07.2007, e Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2
Napoli l , il , la CP_1 Controparte_6 CP_3
deducendo che:
- gli attori conducevano in locazione, da oltre un trentennio, le rispettive unità immobiliari a uso residenziale, site in Napoli alla Via Crispi, 72;
- i beni immobili, già di proprietà dell' , erano stati trasferiti per Decreto CP_1
Ministeriale del 21 novembre 2002 alla Controparte_3
- lo stabile sito in Napoli alla Via Crispi, 72, doveva essere venduto agli inquilini secondo i criteri fissati dal D. Lgs. n. 104/96, ossia sulla base del valore catastale moltiplicato per 100, in forza di un diritto potestativo di opzione sancito per legge;
- in data 24.08.1998, l inviava una lettera ai conduttori delle unità CP_1
residenziali dello stabile posto in Napoli alla Via Crispi, 72, con cui comunicava che era in facoltà degli aventi diritto esercitare il diritto di opzione finalizzato all'acquisto dell'unità residenziale locata sulla base del prezzo di mercato in corso di definizione e li invitava a manifestare la loro volontà di acquisto;
- gli inquilini dello stabile sito in Napoli alla Via Crispi, 72 avevano già manifestato la loro intenzione di procedere all'acquisto dei rispettivi appartamenti condotti in locazione;
Pagina 2 - il 24.08.98 gli stessi confermavano la loro volontà di acquistare l'alloggio offerto in prelazione, esercitando il diritto di prelazione;
- il 25.10.2001, gli attori ribadivano ancora una volta, in qualità di conduttori degli immobili siti in Napoli alla Via Crispi, 72, di procedere all'acquisto degli stessi;
- il 14.03.2003 l comunicava che le unità immobiliari di Via Crispi, 72 CP_1
sarebbero state vendute sulla base dei criteri fissati dal D.Lgs. 104/96 e dalla legge 662/96;
- i rispettivi contratti di compravendita si erano perfezionati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1329, 1331 e 1374 c.c.., per cui il diritto di proprietà ormai perfezionatosi, era in semplice attesa di formalizzazione per atto pubblico o per sentenza costitutiva.
Chiedevano, quindi, di:
a) dichiarare avvenuto l'effetto traslativo dall' , ora attuale CP_1 CP_3
proprietaria, in capo ad essi istanti degli immobili descritti in atti e, pertanto, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto di compravendita avente ad oggetto detti immobili, al prezzo indicato nella tabella descrittiva allegata alla citazione e parti al valore catastale del bene, moltiplicato per 100; prezzo formalmente offerto per l'immobile da ciascuno di essi istanti condotto;
b) in subordine, avendo l e la manifestato con raccomandata CP_1 CP_3
dell11.6.2007 la loro intenzione di cedere gli immobili sulla base del prezzo di mercato senza alcuno sconto, ritenuto puntualmente esercitato il diritto di opzione legale, pronunciarsi sentenza costituiva ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto i medesimi beni per il prezzo corrispondente al valore di mercato, scontato nella misura percentuale dello 0,6392, oltre al 30% ed allo sconto di blocco pari al 14% come da lettere di offerta in atti riportate;
c) ordinarsi al Conservatore dei RR.II. competente, in caso di accoglimento della domanda di cui ai punti a) o b), la trascrizione in favore di essi istanti del rispettivo titolo di acquisto sull'immobile opzionato.
Pagina 3 Costituitisi l in proprio e quale mandatario della eccepiva CP_1 Controparte_3
preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O., e nel merito impugnavano le domande degli attori chiedendone il rigetto.
Il e il Controparte_5 Controparte_6
si costituivano eccependo il difetto di giurisdizione del G.O., nel
[...] merito l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, contestando l'applicabilità della disciplina di cui alla L. 662/1996, poiché modificata e sostituita dalla L. 104/1007 nonché dal D.L. 351/2001, covertito nella legge n.
410/2001 e dal D.L. n. 41/2004 e relativa legge di conversione. E, dunque, essendo stato lo stabile di Via Crispi n. 72 di Napoli, dichiarato di pregio, le unità immobiliari dello stesso stabile facenti parte e condotte in locazione dagli istanti avrebbero potuto essere acquistate solo al valore di mercato, senza alcuno sconto o decurtazione del prezzo.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 6396/2010 del 31.05.2010, dichiarava l'effetto traslativo dall' a ciascuno degli attori ed il conseguente acquisto CP_1 del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c. delle unità immobiliare indicate in motivzione al prezzo ivi indicato corrispondente al valore catastale attuale moltiplicato per cento;
disponeva il versamento da parte degli attori del prezzo per gli immobili loro trasferiti a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente in favore dell' sul conto corrente ad esso intestato;
ordinava al CP_1
Dirigente dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1°, di procedere in favore di ciascuno degli attori, in forza del rispettivo titolo, alla trascrizione degli immobili rispettivamente loro trasferiti;
condannava le convenute in solido al pagamento delle spese processuali con attribuzione ai difensori degli attori.
2. II Grado di giudizio
Avverso la sentenza n. 6396/2010 del Tribunale di Napoli, l , in proprio e CP_1
in qualità di mandatario della società proponeva appello sulla base dei CP_3
seguenti motivi:
1) Difetto di giurisdizione del G.O.;
2) Inoppugnabilità del decreto ministeriale che ha classificato di pregio lo stabile di Via Crispi n. 72;
Pagina 4 3) Violazione dell'art. 1331 c.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 104/96. Mancanza dell'offerta irrevocabile e del prezzo di compravendita – inesistenza del diritto potestativo di opzione. Mancato inserimento degli immobili nei piani di dismissione. Violazione dell'art. 3 co. 20 D.L. n. 351/01;
4) Inammissibilità della tutela ex art. 2932 c.c.;
5) Omissione di pronunzia sulla questione della inoppugnabilità di ogni eventuale acquisto di proprietà da parte degli attori;
chiedendo:
“1) dichiarare inammissibile, ovvero rigettare nel merito la domanda proposta in
I grado dagli attori;
2) disporre la cancellazione delle trascrizioni eventualmente disposte in esecuzione della sentenza di I grado;
3) condannare gli appellati al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado.” (pag. 24 dell'atto di appello).
Si costituivano in giudizio proponendo appello incidentale adesivo, il
[...]
il Controparte_5 Controparte_6 nonché l' , aderendo alle difese dell'appellante . Controparte_6 CP_1
In data 17.12.2010, e si costituivano Parte_1 Parte_2 in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del gravame proposto, chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 3749/2015 pubblicata in data
23.9.2015 così pronunciava:
“1) Dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_7
2) Accoglie l'appello principale nonché quello incidentale proposto dal
[...]
e dal , in persona dei rispettivi Controparte_8 Controparte_5 legali rappresentanti e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 6396/2010 del
03.06.2010, del Tribunale di Napoli:
“a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_8
e del;
b) rigetta ogni domanda proposta da
[...] Controparte_5
e da;
Parte_1 Parte_2
Pagina 5 3) Quanto al rapporto processuale fra l'appellante principale, e il
[...]
, il e gli appellati, compensa Controparte_6 Controparte_5
le spese di lite di entrambi i gradi per un quarto e pone la rimanente parte a carico degli appellati stessi, in via solidale, liquidandole, per l'intero, quanto al primo grado, in €. 3.780,00 per diritti ed €. 5.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA
e rimborso forfettario come per legge, in favore dei Ministeri innanzi indicati, costituiti congiuntamente, nonché in favore dell' . Quanto al secondo grado CP_1 liquida dette spese, per l'intero in €. 1140,00 per esborsi ed €. 10.400,00 per compensi di avvocato, in favore dell' e in €. 9.400,00, per compensi di CP_1
avvocato, in favore della difesa dei innanzi indicati;
il tutto oltre IVA, CP_9
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Compensa integralmente le spese di lite del grado quanto al rapporto processuale fra l e l .” (pagg. 23 e 24 della sentenza CP_1 CP_6 CP_6
di appello).
3. Giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3749/2015,
[...]
proponeva in data 24.09.2021, ricorso per Cassazione sulla base di Pt_1
due distinti motivi:
“1) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 104/96 – del D.L. 351/2001 convertito con modificazioni nella L. 410/2001 e infine del D.L. 41/2004 convertito con modificazioni nella L. n. 104/2004 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.);
2) Sulla condanna alla refusione delle spese legali – Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (sempre ex art. 360 n. 3 c.p.c.)” ( pag. 7 e 21 del ricorso per Cassazione), chiedendo alla Suprema Corte di cassare la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli ed adottando ogni consequenziale provvedimento anche per le spese di questo giudizio;
ovvero, riformare parzialmente l'impugnata sentenza disponendo la compensazione delle spese dei primi due gradi di giudizio.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto, con la sentenza n. 14586/2021 del 19.11.2020 depositata in cancelleria il 26.05.2021, ha
Pagina 6 cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese, alla Corte
d'appello di Napoli – in diversa composizione – la decisione sulla controversia.
4. Giudizio di rinvio in riassunzione ex art. 392 c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 27.9.2021, riassumeva la Parte_1 causa dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, con il quale chiedeva dichiarare avvenuto l'effetto traslativo dall' in capo a ed il CP_1 Parte_1 conseguente acquisto del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c. dell'appartamento sito in Napoli alla Via Crispi, 72, ed in subordine, fermo restando l'effetto traslativo, chiedeva procedere al trasferimento dei beni e, quindi, delle unità immobiliari in questione ex articolo 2932 c.c., sulla base dei prezzi calcolati secondo il valore di mercato riparametrato alla data del
31.10.2001, nonché ordinare al Dirigente dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di
Napoli I di procedere, in favore di , in forza del relativo titolo alla CP_10 trascrizione del trasferimento di proprietà dell'immobile per cui è causa, con esonero da ogni responsabilità.
Con comparsa di risposta del 14.02.2022 si costituiva l in proprio e in CP_1
qualità di mandataria della eccependo che la lettera della I.G.E.I. CP_3 dell'agosto 1998 costituiva solo un'indagine conoscitivia e non un'offerta irrevocabile, così da non vincolare l alla vendita dell'immobile. Tant'è che, CP_1 insiste l , nella lettera della I.G.E.I. si legge “la presente comunicazione CP_1 non costituisce in alcun modo impegno tra le parti”. Ed ancora, argomenta l'Istituto Previdenziale: “Alla data in cui l'attore ha presentato la propria offerta di acquisto, cioè il 31.10.2001, la normativa vigente ed applicabile non era l'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 104/96 bensì il D.L. n. 351/01, pubblicato nell Gazzetta
Ufficiale del 26 settembre 2001, che all'art. 3 comma 20 prevede che le unità immobiliari (escluse quelle considerate di pregio) per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 siano vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà. Come si è detto, tale norma (…) esclude dal suo ambito di applicazione gli immobili “pregio ai sensi del comma
13” (pagg. 10 e 11 della comparsa di risposta). Pertanto, chiedeva di rigettare la
Pagina 7 domanda dell'attore con condanna dello stesso al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.
In data 16.02.2022 si costituivano i due convenuti, eccependo CP_9
l'inammissibilità della domanda attorea, nonché il difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 30 gennaio 2025 celebrata nelle forme della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, con la finalità di delineare con precisione il thema decidendum del presente giudizio, è opportuno premettere che il caso in esame costituisce un'ipotesi di giudizio di rinvio c.d. proprio, in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione ha provveduto a cassare la sentenza n. 3749/2015 della Corte di Appello di Napoli, esprimendo il principio al quale questa Corte deve uniformarsi.
Il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio), non si pone in parallelo con alcun precedente grado del giudizio;
non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma ne costituisce ulteriore e successivo momento del giudizio (cd. iudicium rescissorium), che non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, integrando una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente); è, quindi, funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché nel sistema delle impugnazioni soltanto all'appello va riconosciuto il carattere
Pagina 8 sostitutivo rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (Cass. n.
1824/05; 22.5.2006 n.11936; Cass. 31.5.2021 n.15143).
Secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c., la fase di rinvio non è, dunque, un nuovo giudizio di appello, bensì la fase rescissoria dello stesso processo di cassazione, volta ad applicare il principio di diritto al caso concreto. Essendo necessari ulteriori accertamenti, la fase rescissoria è rimessa al giudice di rinvio, che emette una sentenza non sostitutiva di quella emessa dal giudice di primo grado (già eliminata con la sentenza d'appello e con quella emessa dalla
Cassazione), decidendo direttamente sulle domande che risultino ancora sub iudice.
Va, dunque, rilevato che costituiscono oggetto del giudizio di rinvio solo le questioni censurate in relazione alle quali è stato disposto il rinvio, essendo viceversa precluso l'esame delle questioni non impugnate con il ricorso per cassazione o rigettate ed estranee, pertanto, all'ambito del giudizio di rinvio come segnato dalla sentenza rescindente e delle questioni oramai decise e non suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio.
Trattandosi di giudizio a cognizione limitata ed essendo il thema decidendum predeterminato nella precedente fase del processo nell'ambito dei capi della sentenza cassata o da essi dipendenti, il giudice del rinvio non può conoscere di una domanda che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione (Cass.sent. nn. 9474 del 19.5.2004; 9401/1995).
1.1 Data questa premessa generale, occorre a questo punto richiamare i principi espressi dalla S.C. di Cassazione all'esito del giudizio rescindente, per delineare correttamente le domande sulle quali questa Corte, in qualità di giudice di rinvio, è chiamata a giudicare.
Ebbene, nel caso di cui trattasi, la S.C. si è così testualmente espressa:
“Con lettera IGEI del 1998 vi era stata comunque comunicazione relativa e finalizzata alla dismissione dell'immobile dell'ente pubblico. L'eventuale ed addotta natura meramente ricognitiva di tale lettera (pure a volerne ritenere la mera funzione di richiesta informativa) sostanziava in ogni caso una
Pagina 9 manifestazione intesa alla cessione. E, quindi, non senza senso poteva rimanere la volontà dell'odierno ricorrente, che – come detto – ebbe a dichiarare, a sua volta, l'accettazione all'acquisto proposto. La volontà del ricorrente costituiva, quindi, manifestazione di interesse all'acquisto e – già a quella data – dovevano ritenersi, in base alle norme in allora vigenti, cristallizzate l'intenzione all'acquisto ed il prezzo dell'epoca. Questa ricostruzione del senso e degli effetti giuridici dei detti atti è confrontata anche dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte invero non tenuto correttamente in debito conto dalla Corte distrettuale.
Al riguardo va rammentato che, proprio in tema di dismissione di alloggi costituenti patrimonio immobiliare di enti pubblici, “la disposizione di cui all'art.
3, comma 109, lett. A), della legge n. 662 del 1996 riconosce agli inquilini di immobili facenti parte del patrimonio della AP (Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio) un diritto di prelazione, caratterizzato anche dalla riduzione del 30% del prezzo di mercato, esercitabile solo quando sia validamente ed adeguatamente manifestata la specifica volontà dell'ente di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo. (Nella specie la Corte ha cassato la decisione del giudice di secondo grado, che aveva qualificato come diritto potestativo la posizione giuridica soggettiva dell'inquilino, in ordine all'acquisto degli immobili, indipendentemente dalla oro effettiva messa in vendita, e aveva conseguentemente ritenuto l'Ente soggetto all'obbligo di contrarre)”. (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 26 maggio
2008, n. 13560, nonché – precedenza – Cass. n. ri 9922/2008 e 12599/2001).
2. – Il ricorso va, pertanto, accolto con ogni conseguenza di legge e, quindi, con la cassazione dell'impugnata sentenza e la rimessione al Giudice del rinvio, in dispositivo indicato, che dovrà rivalutare e decidere la controversia uniformandosi al principio innanzi enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della
Corte di Appello di Napoli.” (pagg.da 6 a 8 della sentenza n. 14586/2021.)
Risulta, allora, evidente che la Suprema Corte ha già preso in considerazione, superandole, le obiezioni sollevate dall' in questa sede, in particolare la CP_1
Pagina 10 presunta natura ricognitiva della lettera della IGEI del 1998 e la funzione di mera richiesta informativa di quest'ultima, affermando che tali caratteristiche della missiva non sarebbero sufficienti per escludere che essa era comunque una comunicazione finalizzata alla dismissione dell'immobile dell'ente pubblico che sostanziava in ogni caso una manifestazione intesa alla cessione.
A conferma di ciò, vi è pure l'inquadramento che la Corte ha operato della volontà espressa dal in relazione a detta missiva, attribuendo ad essa Pt_1 la natura di accettazione all'acquisto proposto, coerentemente quindi con la natura di proposta di vendita attribuita alla lettera del 1998 (pagg. 6 e 7 della sentenza).
In sostanza, secondo i giudici di legittimità, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza cassata, la lettera dell'IGEI risalente all'anno 1998, era, da sola, già sufficiente a cristallizzare la volontà dell'Ente Pubblico di proporre la vendita dell'immobile de quo, e, quindi, con la manifestazione di volontà espressa dal di accettazione di detta Pt_1
proposta, deve considerarsi conclusa nella fattispecie un preliminare di vendita degli immobili in oggetto.
La Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio ha anche risolto il problema della qualificazione degli atti in questione, richiamando la propria giurisprudenza secondo la quale il conduttore sarebbe titolare nella fattispecie – non di un diritto di opzione bensì - di un diritto di prelazione esercitabile solo quando l'ente abbia manifestato la specifica volontà di porre in vendita gli immobili attraverso una proposta di alienazione.
Anche il richiamo a tale giurisprudenza conferma ulteriormente che la Suprema
Corte ha ricondotto la lettera proveniente dall' e l'adesione successiva del CP_1
nell'ambito dello schema di proposta-accettazione di vendita. Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi che tra le parti (istituto previdenziale gestore e conduttore dell'immobile) si sia perfezionato un vero e proprio contratto preliminare di compravendita, per effetto del quale sorge il diritto soggettivo in capo all'accettante di conseguire - a fronte del rifiuto di stipulare il definitivo - una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non
Pagina 11 concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c. (in tal senso cfr. Cassazione sez. un.,
25/03/2016, n.6023; sez. II 25/10/2023 n. 29605).
Per concludere sul punto, dall'inequivoco contenuto della sentenza non emerge alcun dubbio in tal senso e non vi è, pertanto, spazio per procedere ad una interpretazione diversa da quella sopra rappresentata, conforme alla tesi sostenuta dall'attore.
2. In via subordinata, l ha eccepito che, al momento della notifica della CP_1
citazione, la proprietà dello stabile di Via Crispi n. 72 era in capo alla CP_3
e non potrebbe, comunque, opporsi né allo né all' il trasferimento CP_3 CP_1 coattivo di proprietà richiesto dall'attore, essendo intervenuta la pubblicazione del D.M. di trasferimento dell'immobili alla ex art. 1 co. 3 e art. 3 co. 1 bis CP_3
D.L. n. 351/2001.
L'obiezione era stata superata dal giudice di prime cure sulla base del rilievo che detti beni erano stati poi ritrasferiti all' a far data dal 28.2.2009 in forza CP_1 della L. n. 14 del 27.2.2009. Il riferimento deve intendersi all'art. 43 bis di detta legge (Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici), che prevede al comma 2 che “I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprieta' della sono CP_3
trasferiti in proprieta' ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione”; ed al comma 3 che “Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'articolo
2644 del codice civile”.
L'argomentazione espressa dal Tribunale per confutare l'obiezione de qua appare, quindi, corretta e comunque non è stata in alcun modo presa in considerazione né tantomeno contestata dalla difesa dell' che ha agito, CP_1
peraltro, anche quale mandatario della . CP_3
3. Resta, allora, da valutare esclusivamente la determinazione del prezzo di vendita dell'immobile sito in Via Crispi n. 72 per cui è causa.
Pagina 12 Sul punto, coerentemente con la ricostruzione dell'attività negoziale svolta dalle parti, il prezzo non può che essere quello richiamato dall' nell'offerta di CP_1
vendita, quindi sulla base del valore di mercato esistente in quel momento, con la riduzione del 30% ex Legge n. 662/1996, richiamato nella stessa lettera del
1998, oltre che dall'art. 3 comma 7 D.L. n. 351/2001 per gli immobili ad uso residenziale non di pregio.
Anche al riguardo le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione appaiono insuperabili, avendo la S.C. affermato espressamente che la manifestazione di interesse all'acquisto cristallizzava anche “il prezzo dell'epoca”, poi individuato in quello di mercato ridotto del 30% sulla base della Legge n. 662/1996.
In tale prospettiva, il vincolo negoziale sorto per effetto dell'incontro di volontà delle due parti non può, quindi, essere superato neppure dalla successiva dichiarazione relativa alle caratteristiche di pregio dell'immobile, come eccepito dalla difesa dell' . Anche la giurisprudenza ha chiarito che, una volta CP_1 perfezionatosi il contratto preliminare dopo l'accettazione dell'offerta dell'ente previdenziale, sorge il diritto di acquistare al prezzo fissato, essendo ormai uscita la determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnica dell'offerente ed essendo irrilevante il successivo mutamento dell'immobile riclassificato come di pregio (Cass. 25/10/2023 n. 29605).
Nel caso che ci occupa, con riferimento all'individuazione del prezzo di vendita degli immobili in questione, parte attrice ha chiesto, in via subordinata, applicarsi il valore di mercato riparametrato al 31.10.2001 in base al coefficiente di abbattimento stabilito per legge, “senza ulteriori sconti”, sulla base della
Relazione di Stima della stessa dell'11.6.2007, che comunicava le CP_1
condizioni di vendita degli immobili tra cui i rispettivi prezzi, e che non è stata oggetto di contestazione nelle difese giudiziali.
Pertanto, sulla base dei valori riparametrati alla data del 31/10/2001 in base al coefficiente di abbattimento di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge
23 febbraio 2004 n. 41, (stabilito per la città di Napoli nella misura percentuale
0,6392 relativamente al 1° semestre del 2005, in Gazzetta Ufficiale n. 289 del
Pagina 13 13 dicembre 2005 pag. 52), non avendo parte attrice chiesto sconti ulteriori, il prezzo di mercato dell'immobile riportato in catasto alla sez. CHI, foglio 15, p.lla
419, sub. 78 è di €. 161.702,50, ed il prezzo di mercato della cantinola riportata al sub. 79, è pari ad €. 5.706,78.
Il valore di mercato dei due immobili, è dunque pari ad €. 167.409,28.
4. In definitiva, deve essere accolta la domanda proposta dal ex art. Pt_1
2932 c.c. per il prezzo da lui indicato in via subordinata, subordinando il trasferimento del diritto di proprietà al preventivo pagamento del prezzo.
Nessuna pronuncia deve, invece, essere emessa nei confronti dei e CP_9 dell' , dal momento che era stato dichiarato il loro difetto di Controparte_6
legittimazione passiva già nella sentenza di secondo grado e tale decisione non
è stata poi oggetto di impugnazione, né è stata avanzata in questa sede una richiesta di condanna nei loro confronti.
5. Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione dell'esito finale della controversia, occorre procedere alla rideterminazione delle spese dell'intero giudizio e, stante la soccombenza dell' questo va condannato al pagamento delle spese di tutti i gradi di CP_1
giudizio nei confronti di . Parte_1
Le spese si liquidano per intero come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, con riguardo al valore della causa da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e quantificando il compenso ai valori medi delle tariffe tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 14586/2021, depositata in cancelleria il 26.05.2021, nella causa recante n. R.G. 3914/2021, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da , Parte_1
e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dispone il trasferimento dall' ed in favore del , della proprietà dei seguenti immobili: CP_1 Pt_1
Pagina 14 - unità immobiliare in Napoli alla Via Crispi, 72, NCEU sez. CHI, foglio 15,
p.lla 419, sub. 78, Z.C. 11, scala B, sub 78, int. 5, P. 1, cat. A2;
- unità immobiliare cantinola in Napoli alla Via Crispi n. 72, NCEU sez. CHI, foglio 15, p.lla 419, sub. 79, Z.C. 11, scala B, int. B5, P. SC, cat. C2.
2) Dispone che gli effetti della vendita siano condizionati all'integrale pagamento del prezzo, pari a complessivi euro 167.409,28, da corrispondersi dal secondo le modalità indicate dall' ; Pt_1 CP_1
3) Ordina all'Agenzia del Territorio competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità al riguardo;
4) Condanna l al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 di giudizio da quest'ultimo sostenute per tutti i gradi del giudizio, come di seguito dettagliati:
- per il giudizio di primo grado in € 1.100,00 per esborsi e € 14.103,00 per compensi;
- per il giudizio di appello in € 9.991,00;
- per il giudizio di legittimità, in € 1.236,00 per esborsi e € 7.655,00 per compensi;
- per il giudizio di rinvio, in € 786,00 per esborsi e € 9.991,00 per compensi,
- il tutto oltre rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Fulvio Capuano.
Così deciso in Napoli, addì 22.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Michele Magliulo Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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