Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 09.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2342/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Magro, Parte_1 C.F._1
Walter Miceli e Fabio Ganci;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, resistente rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppa Antonietta Ioculano.
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.04.2025 premetteva di aver svolto, alle dipendenze del Parte_1
, l'attività di docente a tempo determinato negli a.s. 2013/2014 e Controparte_1
2014/2015 e, segnatamente:
- nell'a.s. 2019/2020, in ragione di 3 contratti, per complessivi 10 giorni di lavoro;
- nell'a.s. 2020/2021, in ragione di 11 contratti, per complessivi 128 giorni di lavoro;
- nell'a.s. 2021/2022, in ragione di 3 contratti, per complessivi 81 giorni di lavoro.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (pari ad € 164,00 lordi mensili sino al 28.02.2018, ad € 174,50 per i periodi successivi sino al 31.12.2021 e, infine, ad € 184,50 dal 01.01.2022) prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e s.m.i. e corrisposta dal soltanto ai docenti di ruolo CP_2 ed ai precari che avevano stipulato contratti di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Evidenziava, dunque, come tale voce stipendiale fosse stata negata ai docenti che svolgevano supplenze brevi e saltuarie nonostante, invero, gli stessi rendessero una prestazione lavorativa equivalente agli altri docenti.
Circa il quantum, evidenziava come l'importo lordo giornaliero fosse di € 5,82 sino al 31.12.2021 e di €
6,15 da quella data e come, pertanto, gli competesse il complessivo importo di € 1.284.48, avendo prestato
219 giorni di servizio.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo l'avversa condanna al pagamento dei superiori importi, oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e da maggiorarsi secondo l'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014.
2. Il , costituitosi in giudizio con memoria del 21.01.2025, osservava Controparte_1 come la RPD non potesse essere erogata a soggetti diversi rispetto a quelli ricompresi nel CCNL tramite il richiamo all'art. 25 del CCNI. Circa il quantum, evidenziava come l'importo andasse calibrato al numero di ore lavorative prestate, previa detrazione dei giorni di assenze per malattia o per altre motivazioni suscettibili di detrazione economica, sicché l'eventuale dovuto era pari ad € 1.170,90.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L'udienza del 09.04.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamandosi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a precedente di questo Tribunale che si intende condividere (sent. n. 2325/2024 resa nel giudizio R.G
3602/2021).
4. Nel merito, giova effettuare una ricognizione della normativa applicabile al caso di specie.
Sul punto, l'art. 7 del CCNL del 2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti”, ha previsto che “1. Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.08.1999, inoltre, ha definito le categorie di destinatari di tale misura retributiva, chiarendo che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995” ed ancora, ai successivi commi 4 e 5, che “4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”.
Ciò premesso in termini normativi, deve richiamarsi l'ordinanza della Suprema Corte 27.07.2018 n. 20015, resa sul ricorso 1671/2013 e che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011
n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può
e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”.
La Suprema Corte ha, quindi, concluso affermando che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Difatti, nel caso di specie, risulta come il supplente temporaneo, assunto per ragioni sostitutive, renda una prestazione pienamente equivalente a quella del lavoratore sostituito e come, dunque, non sussistano alcune ragioni per poter prospettare un trattamento economico differenziato.
Così acclarato l'an della pretesa attorea, con riferimento al quantum va rilevato che parte ricorrente ha dichiarato, con le note del 8.4.2025, di aderire al conteggio elaborato dal resistente. CP_1
Alla luce delle superiori considerazioni parte resistente va condannata al pagamento di euro 1.170,90 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
5. Atteso l'esito della lite le spese vanno compensate in ragione di un sesto e la restante quota viene posta a carico di parte resistente si liquida come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata del giudizio e della serialità del contenzioso. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: - condanna il , in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di , dell'importo lordo di € 1.170,90, oltre interessi dal dovuto Parte_1 al soddisfo;
- compensa le spese in ragione di un sesto e condanna, altresì, il convenuto al pagamento della CP_1 restante quota, che si liquida in euro 1.422,41 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari avv.ti Emilio Magro,
Walter Miceli e Fabio Ganci.
Messina, 10.04.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino