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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 21.5.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.3853/2023 R.A.L., promosso da da
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Leo, giusta delega in calce al Parte_1
ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito a Frosinone (FR), in Via Adige n. 41
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. elett.te Controparte_1 dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, presso CP_1
l'Avv. Andrea Botta, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2023, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
deducendo che: 1) con sentenza n.44/2023, pronunciata il 12.1.2023 dal Tribunale di Frosinone, aveva ricevuto l'accertamento positivo del requisito contributivo per ottenere il beneficio dell'APE
Sociale, con decorrenza dalla domanda amministrativa (12.4.2021); 2) a fronte della notifica della sentenza, avvenuta il 18.1.2023, aveva ricevuto la certificazione utile per la presentazione della domanda di erogazione solo in data 7.6.2023; 3) quindi, a causa del comportamento dell' , CP_1 aveva potuto presentare la domanda per ottenere il beneficio dell'APE Sociale solo in data 7.6.2023, mentre avrebbe avuto diritto a ricevere la prestazione in questione fin dall'aprile 2021; 4) il danno patrimoniale subito per il ritardo era quantificabile nella misura di €.16.588,22, pari alle mensilità della pensione non percepite da settembre 2021 a giugno 2023, o, in via subordinata, in misura di
€.4.524,06, pari alle mensilità della pensione non percepite da gennaio 2023 a giugno 2023; 5) aveva subito anche un danno non patrimoniale.
Su queste premesse la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “in via principale Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un danno patrimoniale derivante dalla responsabilità dell e conseguentemente, condannare l' CP_1 Controparte_1
a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 16.558,22 a titolo di danno
[...] Parte_1 patrimoniale;
nonché una somma di denaro nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda attività istruttoria a titolo di danno non patrimoniale. - In via subordinata Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un danno patrimoniale derivante dalla responsabilità dell e CP_1 conseguentemente, condannare l' a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1
la somma di € 4.524,06 a titolo di danno patrimoniale;
nonché una somma di denaro nella Parte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda attività istruttoria a titolo di danno non patrimoniale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L' si è costituito instando per il rigetto del ricorso, in quanto la ricorrente, con la domanda CP_1 amministrativa del 12.4.2021, aveva chiesto soltanto l'accertamento del requisito contributivo per l'Ape sociale (cfr. doc. 2) e non direttamente l'anticipo del beneficio pensionistico - Ape sociale, chiesto per la prima volta solo il 7.6.2023 (doc. 3). Quindi correttamente la prestazione era stata erogata dall' a far data dal 1° luglio 2023, con la conseguenza che nulla poteva richiedere CP_1
l'attrice per il periodo precedente, neanche a titolo risarcitorio.
L' ha così chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto infondato, in fatto e in diritto, CP_1
con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa.
Sulle conclusioni indicate la causa è stata decisa con sentenza all'esito dell'udienza del 21.5.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte.
La domanda attorea non può essere accolta, per i motivi appresso indicati.
Deve anzitutto osservarsi che il beneficio introdotto dalla L. 232/2016 non ha natura pensionistica, bensì assistenziale, trattandosi di una misura di sostegno che accompagna economicamente i soggetti beneficiari sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e, come tale, rientrante nella giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro.
L'art.1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 prevede, infatti, un'indennità a carico dello Stato erogata dall' a soggetti che si trovano in determinate condizioni previste dalla CP_1
legge, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in
Italia o all'estero. L'erogazione di detta prestazione è, tuttavia, subordinata al rispetto dei limiti di spesa fissati dal legislatore.
L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art.24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.
Ai sensi del comma 185 della predetta legge di bilancio 2017: “Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a: a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d); b) le procedure per
l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a
186, con particolare riferimento: 1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma
179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma
186; 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati”.
In ragione di tale previsione, è stato poi emanato il D.P.C.M. n. 88/2017 (Regolamento di attuazione dell'art. 1, co. da 179 a 186, L. n. 232/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente, in data 12.4.2021, ebbe a richiedere soltanto l'accertamento del requisito contributivo per l'Ape sociale (cfr. doc. 2 e CP_1 non anche, direttamente l'anticipo del beneficio pensionistico - Ape sociale, che invece ha chiesto per la prima volta solo il 7.6.2023 (doc. 3 . Quindi, deve ritenersi che legittimamente la CP_1 prestazione sia stata erogata dall' solo a far data dal 1°.7.2023, con la conseguenza che nulla CP_1 può richiedere l'attrice per il periodo precedente, neanche a titolo risarcitorio.
E' pur vero che l'originario diniego da parte dell' del riconoscimento della sussistenza dei CP_1 requisiti per la concessione dell'APE sociale è stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Frosinone, con sentenza n.44/2023, pronunciata il 12.1.2023, che ha operato un accertamento positivo del requisito contributivo per ottenere il beneficio dell'APE Sociale, con decorrenza dalla domanda amministrativa (12.4.2021). Tale accertamento, in presenza di una domanda amministrativa di riconoscimento dell'APE sociale promossa contestualmente a quella di certificazione e ancora giacente, avrebbe potuto portare al riconoscimento del beneficio dal momento della domanda.
Ma, come si è evidenziato, nel caso di specie l'attrice ha proposto nell'aprile 2021 soltanto la domanda di certificazione, mentre solo a giugno 2023 ha proposto quella di riconoscimento dell'Ape sociale.
Al riguardo va osservato che la normativa richiamata non preclude affatto, come invece sostenuto da parte ricorrente, la possibilità di presentare contestualmente la domanda amministrativa di riconoscimento dell'APE sociale e quella di certificazione, Si osservi che è lo stesso che ha CP_1 chiarito, con messaggio n.4097 dell'8.11.2019, che nel caso in cui una prima certificazione sia CP_1
stata respinta e invece una seconda domanda di certificazione sia stata definita con esito positivo
(come avvenuto nella specie, a seguito della richiamata sentenza del Tribunale di Frosinone), la domanda di pensione/APE Sociale “abbinata” alla prima domanda di certificazione - ancora giacente alla data di presentazione della seconda certificazione - va accolta e ad essa va attribuita la decorrenza del trattamento attestata dalla seconda certificazione definita con esito positivo.
Quindi, nel caso di specie, si ripete, in presenza di una domanda amministrativa di riconoscimento dell'APE sociale proposta dall'attrice contestualmente alla prima domanda di certificazione rigettata, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il riconoscimento del beneficio fin dal momento della domanda, una volta ottenuta la seconda certificazione con esito positivo.
Invece la ricorrente, con la domanda amministrativa del 12.4.2021, ha chiesto soltanto l'accertamento del requisito contributivo per l'Ape sociale e non direttamente il beneficio dell'Ape sociale, che ha chiesto per la prima volta solo il 7.6.2023. Quindi, correttamente la prestazione è stata erogata dall' a far data dal 1°.
7.2023 e, in conseguenza, nulla può pretendere l'attrice per il CP_1
periodo precedente, neanche a titolo risarcitorio, giacché il riconoscimento della prestazione soltanto dalla predetta data è derivato dal comportamento della ricorrente. Un danno da ritardo sarebbe stato stato ipotizzabile soltanto nel caso di rigetto della domanda di APE sociale, ma né la domanda del
2021, né la sentenza hanno avuto ad oggetto il riconoscimento dell'APE sociale.
La domanda di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente è, pertanto, infondata, in assenza di colpa o dolo dell' , non potendosi rinvenire nella condotta dell' profili di negligenza, CP_1 CP_1
contrastanti con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e tali da poter giustificare l'accoglimento della domanda.
In definitiva, per le motivazioni esposte, il ricorso va rigettato.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite, in base al novellato CP_1
art. 152 disp. att. c.p.c., poiché il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite.
Frosinone, 23.6.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi