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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1017 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 30/04/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. RISI Parte_1 C.F._1
CARLO, unitamente all'avv. FICCO ALESSANDRO, VIA FABIO
MASSIMO, 107 - 00100 ROMA;
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(c.f. , Parte_2 C.F._3
(c.f. ), CP_2 C.F._4
(c.f. ), CP_3 C.F._5
(c.f. ), CP_4 C.F._6
(c.f. ), Controparte_5 C.F._7
(c.f. ), Controparte_6 C.F._8
(c.f. ), CP_7 C.F._9
domiciliati in CORSO DELLA REPUBBLICA, 171 - 03043 CASSINO, presso lo studio dell'avv. MORIGINE FRANCESCO, che li rappresenta e r.g. n. 1 difende con procura in atti.
APPELLATI
e nei confronti di P.M. in sede,
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 130/2024 emessa dal
Tribunale di Cassino in data 29/01/2024.
Conclusioni dell'appellante: “accogliere l'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare il ricorso introduttivo del primo grado inammissibile o, in subordine, comunque infondato nel merito stante la pretestuosità manifesta della lite (Trib. Cassino RG n. 2917/2022), intentata nei confronti dell'odierno appellante, in quanto volta solo a precostituire artificiosamente la situazione di incompatibilità alla carica elettiva. In ulteriore subordine, considerata la scriminante di cui all'art. 63, co. 3,
T.U.E.L. dichiararsi in ogni caso la insussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente ex art. 63, co. 1, n. 4, T.U.E.L. Con condanna alle spese del doppio grado.”, Conclusioni degli appellati: “rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: « […] Con ricorso ex art. 22 del d.lgs.
n. 150/2011 depositato il 27 luglio 2023 gli istanti indicati in epigrafe hanno agito in giudizio per ottenere la decadenza del , ai Parte_1 sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 267/2020, dalla carica di sindaco del Comune
(FR). A sostegno dell'azione popolare gli interessati Controparte_8 hanno premesso che il resistente, eletto nella tornata elettorale del 14 e 15 maggio 2023, si è visto convalidare la proclamazione con delibera del
Consiglio Comunale n. 58/2023, adottata il 29 giugno 2023 a seguito di osservazioni. Hanno dato conto, nello stesso tempo, dell'illegittimità del provvedimento in virtù della pendenza, dinanzi al Tribunale di Cassino, di un procedimento civile, iscritto al n. 2917/2022, nel quale la precedente amministrazione comunale aveva chiesto la condanna del RA al risarcimento dei danni (pari in tutto a € 140.139,59) derivanti da ritardi asseritamente commessi in veste di responsabile del Servizio Tecnico e
Lavori Pubblici dell'ente nella gestione di appalti finalizzati alla messa in sicurezza di una scuola elementare e media ubicata in località Piumarola e r.g. n. 2 alla realizzazione di una pista ciclabile esterna al perimetro urbano della cittadina. Ad avviso dei ricorrenti la non manifesta infondatezza delle ragioni addotte dal nell'ambito di quel Controparte_9 contenzioso, tuttora in corso, osterebbe all'assunzione della carica da parte del neo Sindaco in applicazione dell'art. 63, c. 1, n. 4 del d.lgs. n.
267/2000. Costituito con comparsa del 3 dicembre 2023, il signor Pt_1 ha eccepito che l'iniziativa processuale a cui si allude nell'atto introduttivo, promossa nel 2022 da uno degli istanti (il signor allora Parte_2
Sindaco) assume connotati tanto arbitrari, pretestuosi e persecutori da integrare i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per escludere l'applicazione della causa di incompatibilità configurata dall'art. 63 del Testo Unico degli Enti Locali. ».
All'esito del giudizio il tribunale ha così statuito: […]
➢ dichiara decaduto dalla carica di Sindaco del Parte_1
Comune di Villa Santa Lucia (FR) per le ragioni indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Con
, ,
[...] CP_2 Controparte_5 CP_1 CP_4
, , e degli oneri di giudizio,
[...] CP_7 CP_3 Controparte_6 stimabili in € 2.800,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] Delineati in questo modo i termini della vertenza, il
Tribunale reputa che la domanda sia fondata. Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che per l'indirizzo giurisprudenziale preferibile “la causa d'incompatibilità per lite pendente prevista dall'art.63, c. 1, n.4, del
d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, può essere esclusa soltanto in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, la manifesta infondatezza dell'azione, o il carattere pretestuoso della lite (inteso come artificiosa e maliziosa creazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare il candidato); tali atti devono emergere da una delibazione di elementi di tale evidenza ed inequivocità da escludere qualsiasi invasione della “potestas judicandi” propria del giudice davanti al quale pende la controversia addotta come causa d'incompatibilità” (così si esprime Cass. 16/7/2010, n. 16754; analogamente Cass. 5/12/2011, n. 25960 e Cass. 13/11/2015, n.
23301). Dai documenti acquisiti emerge che nel procedimento n.
2917/2022 il ha contestato al - Controparte_9 Pt_1 ritenuto responsabile dei relativi adempimenti in qualità di direttore del
Servizio Tecnico e Lavori Pubblici – di aver procurato all'amministrazione un maggiore esborso di € 140.139,59 con il mancato pagamento a
[...]
[...] di crediti di cui la società si era resa cessionaria dalle CP_10 imprese esecutrici degli appalti citati in precedenza. All'atto della costituzione in giudizio l'attuale Sindaco si era difeso, tra l'altro, sostenendo che anche a voler considerare colpevole la condotta controversa, l'omesso adempimento degli obblighi nascenti dalle fattispecie contrattuali comunque non avrebbe assunto, in concreto, la
“gravità” richiamata dall'art. 23, c. 1, del D.P.R. n 10/1957 (Testo Unico del Pubblico Impiego) e dall'art. 1, c. 1, della legge n 20/1994 (Norme in materia di controllo della Corte dei Conti). In tale prospettiva il convenuto - attraverso argomentazioni riprese, ancorché a scopi diversi, anche in questo giudizio - ha fatto riferimento, da un lato, all'affidamento sul carattere indebito dei pagamenti ingenerato da atti e comportamenti degli organi e dei rappresentanti “amministrativi e burocratici” del Controparte_9
e, dall'altro, alla scusabilità dei supposti errori di fatto e di diritto,
[...] trattandosi pur sempre di “un tecnico di un paese di 2.600 abitanti….”; l'assenza di elementi dai quali desumere “ictu oculi” la pretestuosità dell'azione risarcitoria, l'avvio, ad opera della Corte di Conti, di approfondimenti finalizzati ad appurare la sussistenza di eventuali danni erariali connessi al ritardato adempimento degli oneri di pagamento e la complessità delle verifiche richieste per saggiare la veridicità delle difese del resistente, non riproducibili, per i motivi visti, nel giudizio in materia di incompatibilità, costituiscono altrettanti indici dell'integrazione del presupposto richiesto dall'art. 63, c. 1, n. 4 del d.lgs. n. 267/2000. In contrario non è possibile sostenere, come pure si ricava dalle difese del resistente, che l'indagine della magistratura contabile in realtà ha riguardato tutti gli amministratori coinvolti nella vicenda e che, di conseguenza, non è possibile considerare l'ipotetica responsabilità che potrebbe scaturirne come causa di esclusione della candidabilità di uno soltanto degli interessati. Il fatto che più soggetti possano aver concorso nell'illecito non esclude – ancora una volta, sulla scorta della delibazione sommaria consentita in questa sede – quella situazione di conflitto tra la posizione dell'ente locale e quella del Sindaco che l'art. 64 del T.U.E.L. intende scongiurare….”.
ha proposto appello. Parte_1
, Controparte_1 Parte_2 CP_2
, , ,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
, hanno resistito al gravame. Controparte_6 CP_7
r.g. n. 4 L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 30/04/2025, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene cinque motivi:
I) il primo è rubricato: « […]
1.Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva (violazione di legge: art. 70 T.U.E.L.) La qualità di elettore nel comune è un requisito di legittimazione all'azione elettorale espressamente previsto dalla norma, che non può essere presunta, neanche – in ipotesi – facendola discendere dalla carica amministrativa rivestita (ad esempio, il consigliere comunale di CP_9
può ben risiedere ed essere iscritto nelle liste elettorali di altro
[...]
Comune ndr), ma deve essere dapprima espressamente allegata e dedotta in ricorso e successivamente comprovata esclusivamente mediante certificazione attestante la iscrizione nelle liste elettorali del comune”,
II) il secondo è rubricato: « […]Nullità della sentenza di primo grado per violazione art. 70 e 102 c.p.c e art. 22, comma 3, D.Lgs. 150/2011 c.p.c. - mancata partecipazione del Pubblico Ministero- e comunque la mancata comunicazione a questi del ricorso introduttivo. Non risulta in atti, né tanto meno è stata provata in giudizio, la partecipazione del Pubblico Ministero o anche l'avvenuta notifica e/o informativa nei suoi confronti…..»;
III) il terzo è rubricato:- Manifesta pretestuosità e strumentalità della lite: violazione dell'art 63 TUEL,
- Difetto di mancanza e/o insufficiente motivazione: violazione dell'art 132 c.p.c.; vi si sostiene che non sarebbe stata correttamente valutato in sentenza impugnata che:
“In tema di elettorato passivo, la causa d'incompatibilità per lite pendente prevista dall'art. 63, comma 1 n. 4, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, può essere esclusa soltanto in presenza di atti implicanti il sostanziale
r.g. n. 5 venir meno del conflitto, la manifesta infondatezza dell'azione, o il carattere pretestuoso della lite (inteso come artificiosa e maliziosa creazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare il candidato); tali atti devono emergere da una delibazione di elementi di tale evidenza ed inequivocità da escludere qualsiasi invasione della “potestas iudicandi” propria del giudice davanti al quale pende la controversia addotta come causa d'incompatibilità (Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, n.16754)”.
IV) il quarto è rubricato: - Scriminante di cui all'art. 63, co. 3, T.U.E.L.
In cui si rileva che nell'azione risarcitoria instaurata dal Comune vengono contestati al RA fatti compiuti in relazione alla sua attività di dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico (Urbanistica Lavori Pubblici), fatti indubbiamente connessi con l'esercizio del mandato ricevuto in esplicazione di tale attività. In applicazione della concezione "normativa" della colpa, per cui essa si sostanzia nell'atteggiamento antidoveroso della volontà, la grave colpevolezza si manifesta attraverso una serie di elementi sintomatici (prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, inescusabile negligenza, scriteriata trascuratezza nell'assolvimento dei doveri, palese disinteresse mostrato nella cura degli interessi pubblici dell'ente ecc.) da accertare in relazione alle specifiche fattispecie dannose ….
V) il quinto è rubricato: « […]Manifesta infondatezza della causa di risarcimento danni per mancanza dell'elemento della colpa grave in capo al RA.
In quanto la lite risarcitoria intentata nel giudizio 2917/22 RG è manifestamente infondata dato che manca totalmente dell'elemento della colpa grave ex art 23 1° comma DPR 10.01.1957, posto che la responsabilità “amministrativa” dedotta nella azione risarcitoria è la colpa connotata da gravità ex art 23 1° comma DPR 10.01.1957, profilo che ricorre qualora siano accertati errori non scusabili per la loro grossolanità…
r.g. n. 6 L'appello è fondato.
Rilevato quanto ai primi due motivi di gravame che gli stessi sono improponibili od infondati, in quanto:
1. rispetto alla questione della legittimazione dei ricorrenti nella fattispecie in esame l'odierno appellante costituendosi in primo grado ha svolto difese specifiche e articolate in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto azionato, accettando così il contraddittorio sul presupposto della legittimazione attiva degli originari ricorrenti. Ne deriva che l'eccezione è tardiva in rito.
2. rispetto alla partecipazione del PM al giudizio di primo grado, a mente dell'art.71 c.p.c. “il giudice davanti al quale è proposta una delle cause indicate dal primo comma dell'articolo precedente ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire”.
Con decreto del 16 gennaio 2024 il Tribunale di Cassino aveva infatti ritualmente disposto la trasmissione degli atti al PM.
Il PM non aveva inteso però partecipare al giudizio di primo grado.
In ordine però alla sussistenza in concreto della causa di decadenza del alla carica di Sindaco, si nota: Pt_1 che il procedimento intentato dal Comune a danno del non avesse Pt_1
alcuna consistenza né nei fondamenti né nella competenza del giudice adito
è del resto ancor piu' oggi fatto palese dalla decisione dello stesso Trib.
Cassino nell'ambito del procedimento 2917/22 instaurato dal Comune, che con sentenza 125/25 (intervenuta durante il giudizio di appello ed allegata dall'appellante) dichiarava immediatamente il difetto di giurisdizione del g.o. in favore della Corte dei Conti, facendosi questione di responsabilità contabile (restando assai dubbio poi in punto di responsabilità che il dirigente di UTC/lavori pubblici in Comuni minori, come il presente, rivesta la qualifica di ufficiale contabile ai fini del pagamento dei compensi agli appaltatori, tale ruolo rivestendo i dirigenti del settore contabile e l'assessore del ramo, i quali assumevano la decisione di non corrispondere r.g. n. 7 il pagamento al cessionario del credito per ragioni di natura formale e procedimentale); tale decisione, e la mancata riassunzione del giudizio dinanzi alla A.G. avente giurisdizione sul punto fanno comunque venire meno la sussistenza della lite e quindi della causa di ineleggibilità/decadenza rilevata a carico del con conseguenza revoca comunque della sentenza appellata per Pt_1
la sopravvenienza in Infatti la citata lite civile risarcitoria (Trib. Cassino
RG 2917/2022) presupposto della affermata incompatibilità ex art 63
TUEL alla carica sindacale di e, per l'effetto, della Parte_1
decadenza dalla stessa, pronunciata dal Tribunale di Cassino, con la sentenza gravata in questa sede, era da ritenersi “ictu oculi” pretestuosa, infondata e strumentale.
E questo assunto difensivo era dapprima condiviso in tutte le sue articolazioni, dal che con D.C.C. Controparte_11 CP_9
n 58 del 29.06.2023 convalidava l'elezione alla carica sindacale dell'odierno appellante e, successivamente, indirettamente confermato dalla sentenza dello stesso Tribunale di Cassino dell'11 febbraio 2025 n.
185/2025 depositata in atti, resa in seno a quel giudizio risarcitorio (RG
2917/2022) intrapreso dal contro Controparte_9 Pt_1
, dichiarativa del difetto di giurisdizione del G.O. in favore della
[...]
giurisdizione della Corte dei Conti, in accoglimento di una preliminare conforme eccezione della difesa del , con motivazione Parte_1
articolata ed immune da censure.
In buona sostanza, il giudizio risarcitorio non avrebbe dovuto essere introdotto innanzi al G.O, perché la vicenda – per le motivazioni riportate in sentenza – inerendo ad una ipotesi di illecito erariale (in seno ad un rapporto di servizio che – a vario titolo – legava i soggetti coinvolti all'Ente locale), era riconducibile alla giurisdizione della Corte dei Conti, la cui
Procura regionale ne era, peraltro, già, nell'imminenza dei fatti, stata r.g. n. 8 puntualmente e documentalmente investita.
Con la conseguenza che mai si sarebbe dovuto ritenere integrato il presupposto della “lite pendente” e, quindi, della esistenza di una concreta decadenza dalla carica elettiva ex art 63 TUEL, che, invece, attraverso la introduzione del richiamato giudizio civile, si era voluto concretizzare.
A ciò va aggiunto (altra circostanza solo in questa sede emersa ed evidenziata in quanto successiva alla sentenza) che, prima che intervenisse la sentenza n.185/25 del Tribunale di Cassino, il Controparte_9
aveva con delibera di Giunta Comunale n° 80 del 29 agosto 2024 (in
[...]
atti prodotta dall'appellante) comunque rinunciato alla domanda risarcitoria nei confronti sia del che degli altri chiamati, esattamente Parte_1
per le stesse ragioni poi fatte proprie dal Giudice, sicchè sarebbe poi irrilevante la pendenza attuale del citato giudizio 2917/22.
Per cui l'incompatibilità effettiva, prevista dalla legge e richiesta dalla citata giurisprudenza del S.C., in termini di concreto conflitto tra interesse dell'Ente e quello dell'eletto non vi è in realtà mai stata Parte_1 nella vicenda che occupa, laddove, invece, si è creata una “lite” per poi conseguire il risultato “politico” della decadenza, come purtroppo accade.
Va pertanto revocata la sentenza opposta, anche per il venir meno allo stato di ogni motivo di decadenza dalla carica del . Pt_1
Le spese di lite dei due gradi seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, Parte_1
nei confronti di , , Controparte_1 Parte_2
, , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e .
[...] Controparte_6 CP_7
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cassino di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n. 9 a) accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda dei ricorrenti,
b) condanna gli appellati in solido al rimborso, in favore di Pt_1
, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in
[...]
euro 5.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
ed al rimborso, in favore di , delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 14/05/2025. il Consigliere estensore (dr.Enrico
Colognesi) il Presidente (dr.Diego Pinto)
r.g. n. 10