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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5675 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Scaffidi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6836/2024, promosso da:
, nato in [...] in data [...]; Parte_1
, nata in [...] in data [...]; Controparte_1
, nato in [...] in data [...]; Parte_1
, nato in Argentina in data [...], in [...] e in qualità Controparte_2 di genitore esercente la patria potestà del minore , Persona_1 nato in [...] in data [...]; , nata in [...] in Controparte_3 data 3.7.1978, solo in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore
[...]
; Persona_1
, nato in [...] in data [...]; Controparte_4
, nata in [...] in data [...]; Controparte_5
, nata in [...] in data [...]; Controparte_6
, nata in [...] in data [...]; Controparte_7
, nato negli Stati Uniti d'America in data 21.10.2004; Controparte_8
, nata in Argentina in data [...], in [...] e in qualità CP_3 Parte_2 di genitore esercente la patria potestà del minore nato Persona_2 in Argentina in data 3.11.2016; , solo in qualità di genitore Controparte_9 esercente la patria potestà del minore Persona_2
, nato in [...] in data [...]; Parte_3
, nata in [...] in data [...]; Persona_3
, nato in [...] in data [...]; CP_10
, nata in Argentina in data [...], in [...] e in Controparte_11 qualità di genitore esercente la patria potestà del minore , Persona_4 nato in [...] in data [...]; , nato in Controparte_12
Argentina in data 4.3.1991, C.F. solo in qualità di genitore C.F._1
1 esercente la patria potestà del minore;
Persona_4
, nata in [...] in data [...]; Parte_4 con l'avv. E. D. Dromi;
RICORRENTI contro
Controparte_13 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 04/06/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] ed espongono che: Persona_5
Il IG. , cittadino italiano, nasceva a Soresina (CR), in data Persona_5
10.12.1840, come dall'atto di nascita che si allega (All.1). - In data 19.7.1862 a San Miguel de Tucuman (Argentina) il IG. contraeva matrimonio con la Persona_5
IG.ra , come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - Il IG. Persona_6
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di Persona_5 quella argentina (ovvero del Paese in cui ebbe successivamente a trasferirsi;
v. infra). Infatti, il suo nominativo (con relativi alias) non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (come risulta dall'allegato certificato negativo del 21.12.2021 (All.3). - Dal
2 matrimonio del IG. con la IG.ra nasceva a Persona_5 Persona_6
SA (Argentina), in data 27.9.1864, , come dall'atto di nascita che Parte_5 si allega (All.4). - In data 8.2.1893 a la IG.ra con il IG. Parte_5 [...]
, cittadino argentino, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.5) e Parte_6 da questo matrimonio nascevano i IG.ri: , in data 9.12.1896, come Parte_1 dall'atto di nascita che si allega (All.6) e , in data 15.10.1909, come CP_10 dall'atto di nascita che si allega (All.7). - In data 2.4.1945 a SA (Argentina) il IG.
[...]
(primo figlio del matrimonio tra e Parte_1 Parte_5 [...]
) contraeva matrimonio con la IG.ra , Parte_6 Controparte_14 come dall'atto di matrimonio che si allega (All.8) e da questo matrimonio nasceva a San Miguel de Tucuman (Argentina), in data 17.2.1950, , odierno Parte_1 ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.9). - In data 27.2.1976 a SA (Argentina) il IG. contraeva matrimonio (All.10) con la IG.ra Parte_1
, nata a [...], in data [...], anche essa odierna ricorrente, Controparte_1 come dall'atto di nascita che si allega (All.11). - Dal matrimonio del IG. Parte_1 con la IG.ra nascevano altri odierni ricorrenti:
[...] Controparte_1 [...]
, in data 23.6.1976, come dall'atto di nascita che si allega (All.12), Parte_1
, in data 1.7.1977, come dall'atto di nascita che si allega (All.13), Controparte_2
, in data 17.8.1978, come dall'atto di nascita che si allega Parte_7
(All.14), , in data 29.1.1986, come dall'atto di nascita che si Parte_8 allega (All.15) e , in data 1.10.1987, come dall'atto di nascita che si Parte_3 allega (All.16). - In data 29.10.2007 a SA (Argentina) il IG. Controparte_2 contraeva matrimonio con la IG.ra , come dall'atto di Controparte_3 matrimonio che si allega (All.17) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti:
, in data 12.11.2004, come dall'atto di nascita che si Controparte_4 allega (All.18) e , in data 23.3.2010, come dall'atto di Persona_1 nascita che si allega (All.19). - Dall'unione della IG.ra con il Parte_7
IG. , nascevano altri odierni ricorrenti: Parte_9 CP_6
in data 1.4.1997, come dall'atto di nascita che si allega (All.20),
[...] [...]
in data 7.7.2000, come dall'atto di nascita che si allega Controparte_7
(All.21) e , in data 21.10.2004, come dall'atto di nascita che si Controparte_8 allega (All.22). - Dall'unione della IG.ra con il IG. Parte_8 [...]
, nasceva a SA (Argentina), in data 3.11.2016, CP_9 Persona_2
odierno ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.23). - In data
[...]
7.10.1936 a SA (Argentina) il IG. (secondo figlio del Parte_10 matrimonio tra e ) contraeva matrimonio Parte_5 Parte_6 con la IG.ra come dall'atto di matrimonio che si Persona_7 Parte_11 allega (All.24) e da questo matrimonio nasceva a SA (Argentina), in data 12.7.1940,
, come dall'atto di nascita che si allega (All.25). - In data Parte_12
19.11.1987 a SA (Argentina) il IG. contraeva matrimonio con Parte_12 la IG.ra , come dall'atto di matrimonio che si allega (All.26) e Parte_13 da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: , in data Persona_3
2.7.1988, come dall'atto di nascita che si allega (All.27), , in data CP_10
13.7.1989, come dall'atto di nascita che si allega (All.28), , in Controparte_11 data 14.7.1990, come dall'atto di nascita che si allega (All.29) e Persona_8
3 in data 12.2.1992, come dall'atto di nascita che si allega (All.30). - Dall'unione Pt_1 della IG.ra con il IG. nasceva a Controparte_11 Controparte_12
SA (Argentina), in data 12.10.2021, , odierno ricorrente, come Persona_4 dall'atto di nascita che si allega (All.31).
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_13 il 15.01.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto. Con note di trattazione scritta del 13.11.2025, il ha eccepito, in sintesi, la CP_13 mancata prova circa la presenza in Italia dell'avo alla data di annessione del territorio cremonese al Regno sabaudo, con conseguente perdita della cittadinanza e mancata trasmissione agli eredi.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 17.11.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. Il ha depositato nota scritta in data 13.11.2025. La CP_13 causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_9 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di VI EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana,
4 abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
5 3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con Controparte_13 vittoria di spese e compensi, eccependo, in sintesi, la mancata prova circa la presenza in Italia dell'avo alla data di annessione del territorio cremonese al , con conseguente perdita della Persona_10 cittadinanza e mancata trasmissione agli eredi.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Nel caso in esame, come argomentato dal Ministero resistente, l'avo sarebbe nato ventun anni prima dell'Unità d'Italia, ossia nel 1840, quando ancora la provincia di Cremona faceva parte dell'Impero asburgico (Regno Lombardo-Veneto). Essendo i relativi abitanti divenuti cittadini nel 1861, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che l'emigrazione del loro avo era avvenuta dopo tale anno. I ricorrenti non hanno provato questa circostanza, con conseguente mancata acquisizione della cittadinanza italiana e non trasmissibilità agli eredi.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto.
4. Parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dal resistente. Le spese CP_13 vanno determinate con riferimento ai valori medi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità. L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria. Le spese vanno determinate in € 5.810,00, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna , , , Parte_1 Controparte_1 Parte_1 [...]
, , , CP_2 Persona_1 Controparte_4 [...]
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , CP_8 Parte_8 Persona_2 Parte_3
, , , , Persona_3 CP_10 Controparte_11 Persona_4
al pagamento a favore del delle spese processuali che Parte_4 Controparte_13 si liquidano in € 5.810,00, oltre spese, Cpa e IVA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 18/12/2025
Il giudice Davide Scaffidi
7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Scaffidi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6836/2024, promosso da:
, nato in [...] in data [...]; Parte_1
, nata in [...] in data [...]; Controparte_1
, nato in [...] in data [...]; Parte_1
, nato in Argentina in data [...], in [...] e in qualità Controparte_2 di genitore esercente la patria potestà del minore , Persona_1 nato in [...] in data [...]; , nata in [...] in Controparte_3 data 3.7.1978, solo in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore
[...]
; Persona_1
, nato in [...] in data [...]; Controparte_4
, nata in [...] in data [...]; Controparte_5
, nata in [...] in data [...]; Controparte_6
, nata in [...] in data [...]; Controparte_7
, nato negli Stati Uniti d'America in data 21.10.2004; Controparte_8
, nata in Argentina in data [...], in [...] e in qualità CP_3 Parte_2 di genitore esercente la patria potestà del minore nato Persona_2 in Argentina in data 3.11.2016; , solo in qualità di genitore Controparte_9 esercente la patria potestà del minore Persona_2
, nato in [...] in data [...]; Parte_3
, nata in [...] in data [...]; Persona_3
, nato in [...] in data [...]; CP_10
, nata in Argentina in data [...], in [...] e in Controparte_11 qualità di genitore esercente la patria potestà del minore , Persona_4 nato in [...] in data [...]; , nato in Controparte_12
Argentina in data 4.3.1991, C.F. solo in qualità di genitore C.F._1
1 esercente la patria potestà del minore;
Persona_4
, nata in [...] in data [...]; Parte_4 con l'avv. E. D. Dromi;
RICORRENTI contro
Controparte_13 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 04/06/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] ed espongono che: Persona_5
Il IG. , cittadino italiano, nasceva a Soresina (CR), in data Persona_5
10.12.1840, come dall'atto di nascita che si allega (All.1). - In data 19.7.1862 a San Miguel de Tucuman (Argentina) il IG. contraeva matrimonio con la Persona_5
IG.ra , come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - Il IG. Persona_6
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di Persona_5 quella argentina (ovvero del Paese in cui ebbe successivamente a trasferirsi;
v. infra). Infatti, il suo nominativo (con relativi alias) non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (come risulta dall'allegato certificato negativo del 21.12.2021 (All.3). - Dal
2 matrimonio del IG. con la IG.ra nasceva a Persona_5 Persona_6
SA (Argentina), in data 27.9.1864, , come dall'atto di nascita che Parte_5 si allega (All.4). - In data 8.2.1893 a la IG.ra con il IG. Parte_5 [...]
, cittadino argentino, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.5) e Parte_6 da questo matrimonio nascevano i IG.ri: , in data 9.12.1896, come Parte_1 dall'atto di nascita che si allega (All.6) e , in data 15.10.1909, come CP_10 dall'atto di nascita che si allega (All.7). - In data 2.4.1945 a SA (Argentina) il IG.
[...]
(primo figlio del matrimonio tra e Parte_1 Parte_5 [...]
) contraeva matrimonio con la IG.ra , Parte_6 Controparte_14 come dall'atto di matrimonio che si allega (All.8) e da questo matrimonio nasceva a San Miguel de Tucuman (Argentina), in data 17.2.1950, , odierno Parte_1 ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.9). - In data 27.2.1976 a SA (Argentina) il IG. contraeva matrimonio (All.10) con la IG.ra Parte_1
, nata a [...], in data [...], anche essa odierna ricorrente, Controparte_1 come dall'atto di nascita che si allega (All.11). - Dal matrimonio del IG. Parte_1 con la IG.ra nascevano altri odierni ricorrenti:
[...] Controparte_1 [...]
, in data 23.6.1976, come dall'atto di nascita che si allega (All.12), Parte_1
, in data 1.7.1977, come dall'atto di nascita che si allega (All.13), Controparte_2
, in data 17.8.1978, come dall'atto di nascita che si allega Parte_7
(All.14), , in data 29.1.1986, come dall'atto di nascita che si Parte_8 allega (All.15) e , in data 1.10.1987, come dall'atto di nascita che si Parte_3 allega (All.16). - In data 29.10.2007 a SA (Argentina) il IG. Controparte_2 contraeva matrimonio con la IG.ra , come dall'atto di Controparte_3 matrimonio che si allega (All.17) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti:
, in data 12.11.2004, come dall'atto di nascita che si Controparte_4 allega (All.18) e , in data 23.3.2010, come dall'atto di Persona_1 nascita che si allega (All.19). - Dall'unione della IG.ra con il Parte_7
IG. , nascevano altri odierni ricorrenti: Parte_9 CP_6
in data 1.4.1997, come dall'atto di nascita che si allega (All.20),
[...] [...]
in data 7.7.2000, come dall'atto di nascita che si allega Controparte_7
(All.21) e , in data 21.10.2004, come dall'atto di nascita che si Controparte_8 allega (All.22). - Dall'unione della IG.ra con il IG. Parte_8 [...]
, nasceva a SA (Argentina), in data 3.11.2016, CP_9 Persona_2
odierno ricorrente, come dall'atto di nascita che si allega (All.23). - In data
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7.10.1936 a SA (Argentina) il IG. (secondo figlio del Parte_10 matrimonio tra e ) contraeva matrimonio Parte_5 Parte_6 con la IG.ra come dall'atto di matrimonio che si Persona_7 Parte_11 allega (All.24) e da questo matrimonio nasceva a SA (Argentina), in data 12.7.1940,
, come dall'atto di nascita che si allega (All.25). - In data Parte_12
19.11.1987 a SA (Argentina) il IG. contraeva matrimonio con Parte_12 la IG.ra , come dall'atto di matrimonio che si allega (All.26) e Parte_13 da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: , in data Persona_3
2.7.1988, come dall'atto di nascita che si allega (All.27), , in data CP_10
13.7.1989, come dall'atto di nascita che si allega (All.28), , in Controparte_11 data 14.7.1990, come dall'atto di nascita che si allega (All.29) e Persona_8
3 in data 12.2.1992, come dall'atto di nascita che si allega (All.30). - Dall'unione Pt_1 della IG.ra con il IG. nasceva a Controparte_11 Controparte_12
SA (Argentina), in data 12.10.2021, , odierno ricorrente, come Persona_4 dall'atto di nascita che si allega (All.31).
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_13 il 15.01.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto. Con note di trattazione scritta del 13.11.2025, il ha eccepito, in sintesi, la CP_13 mancata prova circa la presenza in Italia dell'avo alla data di annessione del territorio cremonese al Regno sabaudo, con conseguente perdita della cittadinanza e mancata trasmissione agli eredi.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 17.11.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. Il ha depositato nota scritta in data 13.11.2025. La CP_13 causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
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RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_9 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di VI EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana,
4 abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
5 3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con Controparte_13 vittoria di spese e compensi, eccependo, in sintesi, la mancata prova circa la presenza in Italia dell'avo alla data di annessione del territorio cremonese al , con conseguente perdita della Persona_10 cittadinanza e mancata trasmissione agli eredi.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Nel caso in esame, come argomentato dal Ministero resistente, l'avo sarebbe nato ventun anni prima dell'Unità d'Italia, ossia nel 1840, quando ancora la provincia di Cremona faceva parte dell'Impero asburgico (Regno Lombardo-Veneto). Essendo i relativi abitanti divenuti cittadini nel 1861, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che l'emigrazione del loro avo era avvenuta dopo tale anno. I ricorrenti non hanno provato questa circostanza, con conseguente mancata acquisizione della cittadinanza italiana e non trasmissibilità agli eredi.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto.
4. Parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dal resistente. Le spese CP_13 vanno determinate con riferimento ai valori medi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità. L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria. Le spese vanno determinate in € 5.810,00, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna , , , Parte_1 Controparte_1 Parte_1 [...]
, , , CP_2 Persona_1 Controparte_4 [...]
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , CP_8 Parte_8 Persona_2 Parte_3
, , , , Persona_3 CP_10 Controparte_11 Persona_4
al pagamento a favore del delle spese processuali che Parte_4 Controparte_13 si liquidano in € 5.810,00, oltre spese, Cpa e IVA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 18/12/2025
Il giudice Davide Scaffidi
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