Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4106/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4106/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'8.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA NAZIONALE N. 97 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. CHIRICO
GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in RT C.F._3
VIA BARI N. 21 84018 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. AFFUSO FULVIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
SE NC (c.f.: ), elettivamente domiciliato C.F._5 in VIA NICOLA ROSSI N° 7 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
CIRILLO CIRO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._6
CONVENUTA
, residente a [...]; Controparte_2
CONVENUTA contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA _3 C.F._7
NICOLA ROSSI N° 7 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. CIRILLO
CIRO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
Pagina 1 di 6
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._8
VIA LANFRANCONI N.5/14 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BAGGINI CARLO
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._9
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_5 C.F._10
VIA LANFRANCONI N.5/14 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BAGGINI CARLO
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._9
CONVENUTA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_6 C.F._11
LANFRANCONI N.5/14 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BAGGINI CARLO (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._9
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi in Controparte_2
giudizio sebbene ritualmente citata.
Quanto all'eccezione di giudicato formatosi nel giudizio possessorio, è dominante in giurisprudenza l'indirizzo a mente del quale la sentenza resa sulla domanda possessoria non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio caratterizzato da diversità di
"petitum" e "causa petendi", giacché l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela (Cass. 05/02/2016, n. 2300; Cass., II, 2/12/2020,
n.27513; 5/10/2009, n.21233).
Pertanto, a nulla rileva, ai fini della decisione del presente giudizio, la circostanza che nel giudizio possessorio la domanda di reintegra formulata dall'odierna attrice sia stata rigettata.
Pagina 2 di 6 Ciò chiarito, nel caso di specie, l'attrice ha fornito la prova di essere comproprietaria del cortile in oggetto attraverso l'atto pubblico di divisione per notaio del Persona_1
5.8.1948, con il quale i germani , ed hanno RT Per_2 Per_3 Per_4
provveduto alla divisione dei beni ereditari del loro defunto genitore . Controparte_7
In particolare, dall'esame del suddetto atto, si evince che a fu Parte_2
assegnato il terraneo che sporge sulla via Mulini 115 (oggi via AR), il quale terraneo ha diritto di comunione al cortile ed a tutti gli accessori ivi esistenti.
Il suddetto terraneo con il diritto di comunione sul cortile è stato, poi venduto alla moglie del , sig.ra , con atto del 17.4.1959 e successivamente donato Parte_1 Persona_5 da quest'ultima alla figlia, odierna attrice, con atto pubblico del 15.1.2004.
Peraltro, i poteri inerenti al diritto di proprietà, non si estinguono per il decorso del tempo, salvo gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione (cfr. Cass.
15142/2021).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno proposto eccezione o domanda di usucapione del bene in comproprietà.
L'attrice ha proposto, inoltre, azione ripristinatoria ex art. 1102 c.c., atteso che ha denunciato che gli altri comunisti le impedirebbero di accedere al cortile, avendo sostituito la chiave del portone di ingresso e rifiutandole di consegnarne una copia.
Ebbene quando un cortile è comune a più corpi di fabbrica e manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari al riguardo, il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102 c.c., in base al quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Ne discendono, specifiche conseguenze in tema di onere probatorio.
Anzitutto, la domanda azionata da un comproprietario in base al disposto dell'art. 1102
c.c. avente quale fine il ripristino dello status quo ante della cosa comune alterata - pur essendo fondata sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene: cfr. Cass.
II, n. 2002/2020 - non impone l'onere della cosiddetta probatio diabolica propria dell'azione di rivendica, posto che la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione, non riguardando né la legittimazione o l'interesse ad agire, né l'oggetto del
Pagina 3 di 6 giudizio, ma costituendo un presupposto della domanda da esaminarsi incidenter tantum, è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte e può essere data con qualsiasi mezzo (Cass. II, n. 8831/2008); nel caso di specie, comunque, la contitolarità del cortile è stata dimostrata con i titoli di provenienza sopra citati.
Quanto ai presupposti di accoglimento dell'azione è necessario dimostrare non solo l'utilizzo esclusivo o più intenso da parte del comproprietario della cosa comune ma, altresì, che lo stesso abbia alterato la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti. Ciascun condomino, infatti, è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità (Cass. civ., sez. II, n.
6458/2019).
Nello specifico, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non già all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cass. civ., sez. II, n. 9278/2018).
Così delimitato il thema decidendum, nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
L'attrice ha sostenuto che i convenuti avrebbero sostituito la chiave del portone di ingresso al cortile comune, senza fornirle una copia.
Detta circostanza (sostituzione delle chiavi e mancata consegna di una copia all'attrice) non è stata contestata specificatamente dai convenuti , e _3 RT
, mentre le altre convenute costituite hanno dichiarato di abitare, da anni, Controparte_8
lontano dai luoghi di causa e di nulla sapere in ordine alla asserita sostituzione delle chiavi.
Il Tribunale ritiene che la circostanza che l'attrice non sia in possesso delle chiavi del portone sia pacifica e non contestata, così come non sono specificatamente contestati dai convenuti , e i fatti costituiti dalla _3 RT Controparte_8 sostituzione delle chiavi e dalla mancata consegna di una copia all'attrice; essi, infatti, hanno sostenuto che l'attrice non avesse diritto alle chiavi in quanto non titolare di diritti di proprietà del cortile in oggetto.
Tuttavia, con detta condotta essi hanno compresso del tutto il diritto di comproprietà dell'attrice, violando il disposto di cui all'art. 1102 c.c..
Pagina 4 di 6 Pertanto, in accoglimento della domanda ripristinatoria ex art. 1102 c.c. detti convenuti vanno condannati a consegnare all'attrice una copia delle chiavi del portone di accesso al cortile.
Non risulta, invece, fornita la prova della responsabilità delle altre convenute P_
e , nei cui confronti la domanda attorea va rigettata.
[...] Controparte_5 Controparte_6
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del cortile comune.
Invero, il danno per il proprietario (o comproprietario), secondo la Suprema Corte, non può qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno
"presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici (cfr Cass., Sez. Un., 33645/2022).
Nel caso di specie, l'attrice non ha dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per il mancato godimento del bene comune.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti , _3 CP_1
e nei confronti dell'attrice e la soccombenza di quest'ultima nei
[...] Controparte_8
confronti di , e e vanno liquidate come da Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta il diritto di comproprietà di sul cortile sito in Scafati Parte_1
via AR (già via Mulini 115);
2) Condanna , e a consegnare a _3 RT Controparte_8
una copia delle chiavi del portone di accesso al cortile;
Parte_1
3) Rigetta la domanda risarcitoria;
Pagina 5 di 6 4) Condanna , e al pagamento _3 RT Controparte_8
delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 114,60 Parte_1
per spese vive ed euro 1.600,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e che si liquidano in euro Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. for. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6