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Articolo 14 della Legge 29 novembre 1973, n. 835
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Legge 29 novembre 1973, n. 835
Articolo 14 della Legge 29 novembre 1973, n. 835
Versione
30 dicembre 1973
Art. 14.
I prezzi di vendita delle essenze di bergamotto sono determinati dal consiglio di amministrazione del Consorzio.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1973
Vedi fonte istituzionale
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