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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 113/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI
CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine dell'11/04/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresenta e difesa dall'avv. Davide Lo Giudice ( ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo C.F._2
PEC Email_1
- opponente-
CONTRO con sede a Roma via Controparte_1
G. Grezar n. 14 con c.f. e p. Iva , subentrata a titolo universale a P.IVA_1 ai sensi dell'art. 76 DL 73/2021, conv. con Controparte_2 modifiche dalla L. 106/2021, in persona del responsabile pro tempore.
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 23/01/2021, la sig.ra
[...]
, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, ha riassunto Parte_1 davanti a questo Tribunale il giudizio originariamente instaurato dinnanzi al
Tribunale di Agrigento avverso il preavviso di fermo n. 29180201600002297000, notificato in data 05/10/2016. L'opposizione, in particolare, è stata rivolta contro la presupposta cartella di pagamento n. 291200100330173925 03 avente ad oggetto contribuzione IVS relativa agli anni 1991, 1996 e 1997;
La ricorrente ha disconosciuto la debenza della pretesa contributiva deducendo:
- la mancata notifica della predetta cartella;
- la nullità del fermo in quanto carente <degli elementi idonei a far conoscere al contribuente il titolo sul quale si fonda la riscossione>>, in particolare per la mancata allegazione degli atti prodromici in spregio a quanto previsto dall'art. <3 , comma 3, L. 241/97 e dall'art.7 della L. 212/00>>;
- il decorso del termine quinquennale di prescrizione stante l'omessa notifica del titolo presuppost.
Sebbene evocata in giudizio, non si è costituita. CP_1
1 La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalla difesa attorea. È stata così rinviata per discussione e decisione, in ultimo, all'udienza del giorno 11/04/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, la predetta udienza è stata sostituita con il deposito di note cartolari ex art. 127-ter
c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso va respinto per le ragioni di cui infra.
3. Prima di tutto, va dichiarata la contumacia di . CP_1
La difesa attorea ha depositato la documentazione concernente la notifica telematica del ricorso in riassunzione e del correlato decreto di fissazione udienza;
dall'esame della stessa si ricava come il procedimento notificatorio sia stato attuato secondo le forme di cui all'art. 3-bis L. 53/1994, sulla base degli indirizzi PEC presenti nei pubblici registri.
4. Il preavviso di fermo è stato “opposto” laddove riferito alla cartella di pagamento sopra menzionata.
Tale cartella riguarda crediti contributivi IVS concernenti le annualità 1991, 1996 e 1997.
Deve rammentarsi che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla L n. 122/2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' ), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi Pt_2 emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi atti mora (ora intimazioni di pagamento). E' altresì noto che “… così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento [nel nostro caso avviso d'iscrizione ipotecaria]),
2 facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento [qui avvisi di addebito]), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare
l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall Controparte_3 per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie) [o venga impugnato un avviso di addebito], si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere
l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. n. 10326/2014).
In caso d'impugnazione del preavviso di fermo (così come della comunicazione di iscrizione ipotecaria), la domanda (anche volta a farne accertare la nullità “derivata”) è piuttosto (semplice) domanda di accertamento negativo. I giudici di legittimità, infatti, hanno precisato che: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
n. 28583 del 2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004).
[…]
A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria.
3 33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce
l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
5. Ora, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando (non un'intimazione di pagamento, ma) il preavviso di fermo di beni mobili registrati, unitamente alla cartella presupposta, ha inteso proporre un'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”, ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde invocare la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento, maturata prima (e in carenza) della notifica del titolo esecutivo stragiudiziale.
È onere di chi intenda recuperare l'opposizione non potuta proporre avverso la cartella non notificata, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essa, ovvero l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, proporre opposizione entro 40 giorni dalla notificazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento, o anche preavviso d'iscrizione ipotecaria o di fermo), condividendo tale ultima opposizione la stessa disciplina di quella “recuperata”. È principio generale [v., Cass. SU n. 17126/2018 e Cass. n. 11900/2019], del resto, quello per cui le opposizioni cc.dd. "recuperatorie", ossia con le quali si fa valere una ragione che non è stato possibile dedurre in precedenza a causa dell'omessa conoscenza legale dell'atto prodromico, “vanno proposte nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione di quell'atto e innanzi al giudice che ne avrebbe avuto la giurisdizione in caso di tempestivo esperimento del rimedio” [nello stesso senso, Cass. 29429/2019 secondo cui “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…”]. Non sembra, del resto, potersi dubitare che anche l'impugnazione del preavviso di fermo ai sensi dell'art. 86 DPR 602/1973, emessa sulla base di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, con la quale la parte deduca che tale atto costituisce il primo con il quale è venuta a conoscenza del credito vantato dall'Ente impositore, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'atto presupposto, vada qualificata come opposizione c.d. recuperatoria (cfr. Cass. n. 20489/2018).
A fronte di detta domanda, dunque, il difetto di notificazione può ritenersi dedotto in funzione meramente recuperatoria
4 5.1 Essendo rimasta contumace, non ha fornito alcun riscontro della CP_1 notifica della cartella nella data riportata nel preavviso di fermo. Inoltre, la pronuncia declinatoria della competenza ha rilevato un vizio di nullità della notifica <per non essere stato prodotto da parte convenuta l'avviso di ricevimento della raccomandata prevista dall'art.140 c.p.c.>> [pag. 11]. Pertanto, il primo atto con il quale la ricorrente è stata resa edotta della pretesa di può essere considerato il preavviso di fermo oggetto di causa. Pt_2
A questo punto va verificata la tempestività dell'opposizione recuperatoria, vale a dire se la stessa sia stata introdotta nel rispetto del termine dei quaranta giorni dalla notifica del preavviso.
È pacifico che il preavviso sia stato notificato in data 05/10/2016. A fronte della ricezione del preavviso il 05/10/2016, la ricorrente ha proposto l'opposizione recuperatoria davanti al Tribunale di Agrigento in data 02/12/2016
[cfr. pag. 1 del ricorso]-
Il termine di quaranta giorni ex art. 24 co. 5 D.lgs. n. 46/1999 non è stato rispettato [sono decorsi, infatti, 58 giorni] e quindi l'opposizione si appalesa inammissibile.
5.2. In aggiunta alla inammissibilità, l'eccezione di prescrizione non sarebbe comunque vagliabile perché fatta valere contro l'agente della riscossione e non contro l'ente impositore. In caso di contestazione della pretesa previdenziale nel merito, <l'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007
n. 16412)>> (Cass. SU n. 7514/2022). Dunque, <<… limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (…), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria>> (Cass. SU 7514/2022).
La legittimazione a contraddire, allora, risiede in capo all'ente impositore
( ), avendo le azioni ad oggetto la sussistenza del debito contributivo CP_4 iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
<Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)>> (Cass. SU 7514/2022). In altri termini, la situazione giuridica dell'esattore, quale <… mero titolare del diritto all'attuazione in concreto della solo tutela esecutiva, è infatti priva di
5 autonomia rispetto al diritto a procedere ad esecuzione forzata per effetto del ruolo, che è in capo all'ente creditore e che lo esercita attraverso il c.d. esattore, mentre quest'ultimo non ha alcun interesse giuridicamente tutelato, a che il ruolo sia confermato nella sua legittimità sostanziale;
pertanto la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo>> (Cass. ord. n. 5625/2019).
Del tutto inconferente è la pronuncia della Suprema Corte n. 3870/2024 richiamata dalla difesa della ricorrente a supporto della propria scelta di instaurare il contradditorio solo nei confronti di . CP_1
La statuizione di legittimità sopra indicata è estranea alla materia previdenziale;
la stessa puntualizza in maniera inequivoca, al punto 5 della propria motivazione, che <restano, infine e per la specialità della disciplina di settore, diversamente regolate le opposizioni esattoriali in materia previdenziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7514 dell'8/03/2022, Rv. 664407-01)>>.
6. Non si pongono nemmeno problemi di prescrizione per il periodo successivo alla “asserita” notifica della cartella di pagamento;
guardando alla data di notifica riportata nel preavviso di fermo (01/06/2014), in nessun caso risultano decorsi cinque anni al momento della notifica dello stesso (05/10/2016).
7. Occorre ora esaminare le doglianze formali veicolate contro il preavviso di fermo.
Il preavviso di fermo è disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 16 co. 1 d.lgs. 46/1999, che espressamente prevede, al co. 1, che
“Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza” e al co. 2 che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione, con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”. L'atto impugnato, invero, è non già un provvedimento di fermo amministrativo, bensì una comunicazione di mero preavviso di tale provvedimento.
Trattasi di atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale, rimesso alla discrezionalità del concessionario per la riscossione ed avente la funzione di invito al debitore a provvedere all'adempimento spontaneo dell'obbligazione portata dal titolo esecutivo già formato, essendo, di per sé solo, inidoneo a produrre alcun immediato e diretto vincolo o limitazione alla piena disponibilità del bene mobile, sul quale grava la mera “minaccia” del fermo amministrativo indicato nel preavviso medesimo. Come chiarito dai Giudici di legittimità, “con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di
6 fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass SU 14831/2008). Ne consegue che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto proposta con riguardo ai crediti di natura previdenziale
(e relativi accessori) di cui al preavviso di fermo impugnato e limitatamente ad essi. Quanto alla natura delle “opposizioni” in materia d'iscrizioni ipotecarie e di fermo di beni mobili registrati, “Merita… rammentare che, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 18 settembre 2014, n. 19667) hanno rivisto il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 nel capo II (dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferenti a crediti diversi da quelli tributari. Invero - inserita l'ipoteca (al pari del fermo) tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie - si è affermata l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 marzo 2009, n. 5286; Cass. civ. 24 marzo 2009, n. 7034), restando peraltro estremamente controversa l'applicabilità, e i limiti dell'applicabilità, della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione. In tale contesto le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, ex art. 50, comma 2 d.P.R. n. 602 del 1973, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata (a dispetto della "collocazione topografica"), riferendola ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (così Sez. un. 19667/2014 cit.). Orbene il cambio di prospettiva sotteso all'arresto n. 19667 del 2014 è stato confermato dall'ancor più recente Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15354, che - nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e
l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato, traendone conforto della tenuta costituzionale dell'attribuzione della giurisdizione alle Commissioni tributarie sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Sulle linee segnate dagli arresti nomofilattici sopra citati e (per
7 quanto qui, specificamente rileva) in considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui, all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, deve, dunque, ritenersi che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ.” (Cass. n. 25745/2015; conf. Cass. n. 18041/2019).
7.1. Occorre ora scrutinare, nel loro contenuto, le doglianze sollevate dalla ricorrente avverso lo stesso preavviso di fermo.
Innanzitutto, non può condividersi l'eccezione di nullità “derivata”. Si dubita che tale tipo di nullità sia prospettabile a fronte – come detto - di un atto estraneo alla procedura espropriativa in senso stretto.
Mancando un atto esecutivo che possa dichiararsi invalido sono inammissibili i profili di doglianza afferenti ai vizi di forma dedotti a titolo di nullità del preavviso di fermo per omessa notifica della cartella presupposta. È appena il caso di osservare poi, che il preavviso di fermo del tutto regolarmente può essere notificato tramite posta, direttamente dal concessionario della riscossione, secondo le modalità e i principi sopra indicati con riguardo alla notificazione degli avvisi di addebito. Come osservato dalla Corte di Cassazione, la “comunicazione di iscrizione di ipoteca” (ma ciò vale anche per il fermo) è ritualmente notificata “… ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.P.R. 602/1973, con l'utilizzo della posta ordinaria, quindi con raccomandata con ricevuta di ritorno” (Cass. n. 5577/2019), nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, nella data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (cfr. Cass. 14327/2009).
Non trovano allora applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890/1982, ma unicamente quelle concernenti il servizio postale ordinario (v.
Cass. nn. 17723/2006, 17598/2010, 20027/2011, 270/2012, 9111/2012,
20506/2017). Dunque, in queste ipotesi è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto e a far fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato.
“… La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione [o l' ] produca la copia della Pt_2 cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. n. 15795/2016; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 4275/2018). Il fatto che l'avviso di ricevimento non indichi l'atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge e perché ciò che è stato notificato va al destinatario e il mittente ne perde il possesso, onde è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quella raccomandata, un atto diverso (dall'originale o dalla copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio),
o di non aver ricevuto nulla (v. Cass. n. 22687/2017, n. 10630/2015, n. 157762/2013,
n. 22133/2004, n. 12078/2003, n. 4878/1992).
8 In tale sistema è l'ufficiale postale a garantire, nell'avviso di ricevimento, la regolare esecuzione della notifica e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 6295/2014; Cass. n. 4275/2018). Anche la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un accertamento preliminare di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente impugnabile soltanto in tal modo, attesa la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. 27 maggio 2011 n. 11708;
Cass. 19 marzo 2014 n. 6395; Cass., 7 marzo 2018, n. 5404).
Ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla
“firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario (Cass. Sez. Un. n. 9962/2010); infatti, come detto, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. E' onere del destinatario provare la mancanza di collegamento con il luogo di consegna e, all'uopo, non è neppure sufficiente la documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso (v., ex multis, Cass. n. 10170/2016; Cass. n. 23521/2019).
La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, prevede inoltre (d.P.R. n. 655 del 1982, art. 40), per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Con la conseguenza che, in caso d'impossibilità di recapito, è sufficiente un avviso di giacenza immesso nella cassetta postale e non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982
(Cass. n. 20506/2017). In tali ultimi casi, la raccomandata si considera ricevuta nel momento del rilascio dell'avviso di giacenza (v. Cass. n. 23396/2017; conf. Cass. n. 8275/2019). Quanto agli aspetti relativi ai contenuti dell'atto, deve ritenersi che le doglianze attoree siano infondate nel merito.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il preavviso di fermo e di ipoteca [e, quindi, anche la comunicazione di fermo e di ipoteca] redatti in conformità al modello ministeriale, sono correttamente motivati “… mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (v. Cass. n. 22018/2017 e n. 8423/2019). E' vero che ai sensi del co. 1 dell'art. 7 l. 27/07/2000, n. 212 (“Chiarezza e motivazione degli atti”):
9 “
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Prosegue la norma, al co. 2:
“
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a ) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b ) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c ) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”. Dunque, le ipotesi di nullità degli atti sono tassative e sono quelle di cui al
(solo) comma 2 del predetto articolo (v. Cass. 13322/2016; conf. Cass. ord. n. 3281/2020). Non vi rientra la mancata allegazione degli atti richiamati da quello impugnato. Inoltre, è pacifico che “La motivazione per relationem è pienamente legittima tutte le volte in cui fa riferimento ad elementi o fatti risultanti da altri atti o documenti, alla sola condizione che questi siano allegati, ovvero ne riproducano il contenuto ovvero siano conosciuti dal contribuente” (Cass. ord. n. 29984; conf. Cass. n. 5798/2020, secondo cui vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione e che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale).
Infatti, non può ravvisarsi un difetto di motivazione, in specie dell'atto vincolato (qual è il preavviso di fermo), qualora il contribuente sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'atto ricevuto e non alleghi il pregiudizio patito effettivamente (cfr. Cass. ord. 9778/2017).
Peraltro, non basta la mera indicazione delle irregolarità formali.
L'interesse ad agire è rintracciabile, infatti, a condizione che sia indicato il concreto pregiudizio al regolare svolgimento della procedura determinato dalle irregolarità denunciate.
La mancata indicazione del concreto pregiudizio eventualmente cagionato al ricorrente dai vizi formali articolati in ricorso, esclude in radice qualsiasi interesse ad una pronuncia limitata a detti vizi.
8. Conclusivamente, l'opposizione nel suo complesso va integralmente respinta.
9. Nulla sulle spese tenuto conto della contumacia di . CP_1
Infatti, <la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto>> [Cass. 7361/2023].
* * *
P.Q.M.
10 Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese stante la contumacia dell'agente della riscossione.
Caltanissetta, 11/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI
CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine dell'11/04/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresenta e difesa dall'avv. Davide Lo Giudice ( ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo C.F._2
PEC Email_1
- opponente-
CONTRO con sede a Roma via Controparte_1
G. Grezar n. 14 con c.f. e p. Iva , subentrata a titolo universale a P.IVA_1 ai sensi dell'art. 76 DL 73/2021, conv. con Controparte_2 modifiche dalla L. 106/2021, in persona del responsabile pro tempore.
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 23/01/2021, la sig.ra
[...]
, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, ha riassunto Parte_1 davanti a questo Tribunale il giudizio originariamente instaurato dinnanzi al
Tribunale di Agrigento avverso il preavviso di fermo n. 29180201600002297000, notificato in data 05/10/2016. L'opposizione, in particolare, è stata rivolta contro la presupposta cartella di pagamento n. 291200100330173925 03 avente ad oggetto contribuzione IVS relativa agli anni 1991, 1996 e 1997;
La ricorrente ha disconosciuto la debenza della pretesa contributiva deducendo:
- la mancata notifica della predetta cartella;
- la nullità del fermo in quanto carente <degli elementi idonei a far conoscere al contribuente il titolo sul quale si fonda la riscossione>>, in particolare per la mancata allegazione degli atti prodromici in spregio a quanto previsto dall'art. <3 , comma 3, L. 241/97 e dall'art.7 della L. 212/00>>;
- il decorso del termine quinquennale di prescrizione stante l'omessa notifica del titolo presuppost.
Sebbene evocata in giudizio, non si è costituita. CP_1
1 La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalla difesa attorea. È stata così rinviata per discussione e decisione, in ultimo, all'udienza del giorno 11/04/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, la predetta udienza è stata sostituita con il deposito di note cartolari ex art. 127-ter
c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso va respinto per le ragioni di cui infra.
3. Prima di tutto, va dichiarata la contumacia di . CP_1
La difesa attorea ha depositato la documentazione concernente la notifica telematica del ricorso in riassunzione e del correlato decreto di fissazione udienza;
dall'esame della stessa si ricava come il procedimento notificatorio sia stato attuato secondo le forme di cui all'art. 3-bis L. 53/1994, sulla base degli indirizzi PEC presenti nei pubblici registri.
4. Il preavviso di fermo è stato “opposto” laddove riferito alla cartella di pagamento sopra menzionata.
Tale cartella riguarda crediti contributivi IVS concernenti le annualità 1991, 1996 e 1997.
Deve rammentarsi che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla L n. 122/2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' ), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi Pt_2 emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi atti mora (ora intimazioni di pagamento). E' altresì noto che “… così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento [nel nostro caso avviso d'iscrizione ipotecaria]),
2 facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento [qui avvisi di addebito]), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare
l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall Controparte_3 per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie) [o venga impugnato un avviso di addebito], si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere
l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. n. 10326/2014).
In caso d'impugnazione del preavviso di fermo (così come della comunicazione di iscrizione ipotecaria), la domanda (anche volta a farne accertare la nullità “derivata”) è piuttosto (semplice) domanda di accertamento negativo. I giudici di legittimità, infatti, hanno precisato che: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
n. 28583 del 2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004).
[…]
A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria.
3 33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce
l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
5. Ora, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando (non un'intimazione di pagamento, ma) il preavviso di fermo di beni mobili registrati, unitamente alla cartella presupposta, ha inteso proporre un'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”, ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde invocare la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento, maturata prima (e in carenza) della notifica del titolo esecutivo stragiudiziale.
È onere di chi intenda recuperare l'opposizione non potuta proporre avverso la cartella non notificata, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essa, ovvero l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, proporre opposizione entro 40 giorni dalla notificazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento, o anche preavviso d'iscrizione ipotecaria o di fermo), condividendo tale ultima opposizione la stessa disciplina di quella “recuperata”. È principio generale [v., Cass. SU n. 17126/2018 e Cass. n. 11900/2019], del resto, quello per cui le opposizioni cc.dd. "recuperatorie", ossia con le quali si fa valere una ragione che non è stato possibile dedurre in precedenza a causa dell'omessa conoscenza legale dell'atto prodromico, “vanno proposte nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione di quell'atto e innanzi al giudice che ne avrebbe avuto la giurisdizione in caso di tempestivo esperimento del rimedio” [nello stesso senso, Cass. 29429/2019 secondo cui “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…”]. Non sembra, del resto, potersi dubitare che anche l'impugnazione del preavviso di fermo ai sensi dell'art. 86 DPR 602/1973, emessa sulla base di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, con la quale la parte deduca che tale atto costituisce il primo con il quale è venuta a conoscenza del credito vantato dall'Ente impositore, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'atto presupposto, vada qualificata come opposizione c.d. recuperatoria (cfr. Cass. n. 20489/2018).
A fronte di detta domanda, dunque, il difetto di notificazione può ritenersi dedotto in funzione meramente recuperatoria
4 5.1 Essendo rimasta contumace, non ha fornito alcun riscontro della CP_1 notifica della cartella nella data riportata nel preavviso di fermo. Inoltre, la pronuncia declinatoria della competenza ha rilevato un vizio di nullità della notifica <per non essere stato prodotto da parte convenuta l'avviso di ricevimento della raccomandata prevista dall'art.140 c.p.c.>> [pag. 11]. Pertanto, il primo atto con il quale la ricorrente è stata resa edotta della pretesa di può essere considerato il preavviso di fermo oggetto di causa. Pt_2
A questo punto va verificata la tempestività dell'opposizione recuperatoria, vale a dire se la stessa sia stata introdotta nel rispetto del termine dei quaranta giorni dalla notifica del preavviso.
È pacifico che il preavviso sia stato notificato in data 05/10/2016. A fronte della ricezione del preavviso il 05/10/2016, la ricorrente ha proposto l'opposizione recuperatoria davanti al Tribunale di Agrigento in data 02/12/2016
[cfr. pag. 1 del ricorso]-
Il termine di quaranta giorni ex art. 24 co. 5 D.lgs. n. 46/1999 non è stato rispettato [sono decorsi, infatti, 58 giorni] e quindi l'opposizione si appalesa inammissibile.
5.2. In aggiunta alla inammissibilità, l'eccezione di prescrizione non sarebbe comunque vagliabile perché fatta valere contro l'agente della riscossione e non contro l'ente impositore. In caso di contestazione della pretesa previdenziale nel merito, <l'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007
n. 16412)>> (Cass. SU n. 7514/2022). Dunque, <<… limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (…), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria>> (Cass. SU 7514/2022).
La legittimazione a contraddire, allora, risiede in capo all'ente impositore
( ), avendo le azioni ad oggetto la sussistenza del debito contributivo CP_4 iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
<Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)>> (Cass. SU 7514/2022). In altri termini, la situazione giuridica dell'esattore, quale <… mero titolare del diritto all'attuazione in concreto della solo tutela esecutiva, è infatti priva di
5 autonomia rispetto al diritto a procedere ad esecuzione forzata per effetto del ruolo, che è in capo all'ente creditore e che lo esercita attraverso il c.d. esattore, mentre quest'ultimo non ha alcun interesse giuridicamente tutelato, a che il ruolo sia confermato nella sua legittimità sostanziale;
pertanto la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo>> (Cass. ord. n. 5625/2019).
Del tutto inconferente è la pronuncia della Suprema Corte n. 3870/2024 richiamata dalla difesa della ricorrente a supporto della propria scelta di instaurare il contradditorio solo nei confronti di . CP_1
La statuizione di legittimità sopra indicata è estranea alla materia previdenziale;
la stessa puntualizza in maniera inequivoca, al punto 5 della propria motivazione, che <restano, infine e per la specialità della disciplina di settore, diversamente regolate le opposizioni esattoriali in materia previdenziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7514 dell'8/03/2022, Rv. 664407-01)>>.
6. Non si pongono nemmeno problemi di prescrizione per il periodo successivo alla “asserita” notifica della cartella di pagamento;
guardando alla data di notifica riportata nel preavviso di fermo (01/06/2014), in nessun caso risultano decorsi cinque anni al momento della notifica dello stesso (05/10/2016).
7. Occorre ora esaminare le doglianze formali veicolate contro il preavviso di fermo.
Il preavviso di fermo è disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 16 co. 1 d.lgs. 46/1999, che espressamente prevede, al co. 1, che
“Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza” e al co. 2 che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione, con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”. L'atto impugnato, invero, è non già un provvedimento di fermo amministrativo, bensì una comunicazione di mero preavviso di tale provvedimento.
Trattasi di atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale, rimesso alla discrezionalità del concessionario per la riscossione ed avente la funzione di invito al debitore a provvedere all'adempimento spontaneo dell'obbligazione portata dal titolo esecutivo già formato, essendo, di per sé solo, inidoneo a produrre alcun immediato e diretto vincolo o limitazione alla piena disponibilità del bene mobile, sul quale grava la mera “minaccia” del fermo amministrativo indicato nel preavviso medesimo. Come chiarito dai Giudici di legittimità, “con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di
6 fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass SU 14831/2008). Ne consegue che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto proposta con riguardo ai crediti di natura previdenziale
(e relativi accessori) di cui al preavviso di fermo impugnato e limitatamente ad essi. Quanto alla natura delle “opposizioni” in materia d'iscrizioni ipotecarie e di fermo di beni mobili registrati, “Merita… rammentare che, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 18 settembre 2014, n. 19667) hanno rivisto il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 nel capo II (dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferenti a crediti diversi da quelli tributari. Invero - inserita l'ipoteca (al pari del fermo) tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie - si è affermata l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 marzo 2009, n. 5286; Cass. civ. 24 marzo 2009, n. 7034), restando peraltro estremamente controversa l'applicabilità, e i limiti dell'applicabilità, della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione. In tale contesto le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, ex art. 50, comma 2 d.P.R. n. 602 del 1973, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata (a dispetto della "collocazione topografica"), riferendola ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (così Sez. un. 19667/2014 cit.). Orbene il cambio di prospettiva sotteso all'arresto n. 19667 del 2014 è stato confermato dall'ancor più recente Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15354, che - nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e
l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato, traendone conforto della tenuta costituzionale dell'attribuzione della giurisdizione alle Commissioni tributarie sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Sulle linee segnate dagli arresti nomofilattici sopra citati e (per
7 quanto qui, specificamente rileva) in considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria di cui, all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, deve, dunque, ritenersi che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ.” (Cass. n. 25745/2015; conf. Cass. n. 18041/2019).
7.1. Occorre ora scrutinare, nel loro contenuto, le doglianze sollevate dalla ricorrente avverso lo stesso preavviso di fermo.
Innanzitutto, non può condividersi l'eccezione di nullità “derivata”. Si dubita che tale tipo di nullità sia prospettabile a fronte – come detto - di un atto estraneo alla procedura espropriativa in senso stretto.
Mancando un atto esecutivo che possa dichiararsi invalido sono inammissibili i profili di doglianza afferenti ai vizi di forma dedotti a titolo di nullità del preavviso di fermo per omessa notifica della cartella presupposta. È appena il caso di osservare poi, che il preavviso di fermo del tutto regolarmente può essere notificato tramite posta, direttamente dal concessionario della riscossione, secondo le modalità e i principi sopra indicati con riguardo alla notificazione degli avvisi di addebito. Come osservato dalla Corte di Cassazione, la “comunicazione di iscrizione di ipoteca” (ma ciò vale anche per il fermo) è ritualmente notificata “… ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.P.R. 602/1973, con l'utilizzo della posta ordinaria, quindi con raccomandata con ricevuta di ritorno” (Cass. n. 5577/2019), nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, nella data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (cfr. Cass. 14327/2009).
Non trovano allora applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890/1982, ma unicamente quelle concernenti il servizio postale ordinario (v.
Cass. nn. 17723/2006, 17598/2010, 20027/2011, 270/2012, 9111/2012,
20506/2017). Dunque, in queste ipotesi è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto e a far fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato.
“… La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione [o l' ] produca la copia della Pt_2 cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. n. 15795/2016; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 4275/2018). Il fatto che l'avviso di ricevimento non indichi l'atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge e perché ciò che è stato notificato va al destinatario e il mittente ne perde il possesso, onde è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quella raccomandata, un atto diverso (dall'originale o dalla copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio),
o di non aver ricevuto nulla (v. Cass. n. 22687/2017, n. 10630/2015, n. 157762/2013,
n. 22133/2004, n. 12078/2003, n. 4878/1992).
8 In tale sistema è l'ufficiale postale a garantire, nell'avviso di ricevimento, la regolare esecuzione della notifica e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 6295/2014; Cass. n. 4275/2018). Anche la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un accertamento preliminare di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente impugnabile soltanto in tal modo, attesa la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. 27 maggio 2011 n. 11708;
Cass. 19 marzo 2014 n. 6395; Cass., 7 marzo 2018, n. 5404).
Ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla
“firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario (Cass. Sez. Un. n. 9962/2010); infatti, come detto, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. E' onere del destinatario provare la mancanza di collegamento con il luogo di consegna e, all'uopo, non è neppure sufficiente la documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso (v., ex multis, Cass. n. 10170/2016; Cass. n. 23521/2019).
La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, prevede inoltre (d.P.R. n. 655 del 1982, art. 40), per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Con la conseguenza che, in caso d'impossibilità di recapito, è sufficiente un avviso di giacenza immesso nella cassetta postale e non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982
(Cass. n. 20506/2017). In tali ultimi casi, la raccomandata si considera ricevuta nel momento del rilascio dell'avviso di giacenza (v. Cass. n. 23396/2017; conf. Cass. n. 8275/2019). Quanto agli aspetti relativi ai contenuti dell'atto, deve ritenersi che le doglianze attoree siano infondate nel merito.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il preavviso di fermo e di ipoteca [e, quindi, anche la comunicazione di fermo e di ipoteca] redatti in conformità al modello ministeriale, sono correttamente motivati “… mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (v. Cass. n. 22018/2017 e n. 8423/2019). E' vero che ai sensi del co. 1 dell'art. 7 l. 27/07/2000, n. 212 (“Chiarezza e motivazione degli atti”):
9 “
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Prosegue la norma, al co. 2:
“
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a ) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b ) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c ) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”. Dunque, le ipotesi di nullità degli atti sono tassative e sono quelle di cui al
(solo) comma 2 del predetto articolo (v. Cass. 13322/2016; conf. Cass. ord. n. 3281/2020). Non vi rientra la mancata allegazione degli atti richiamati da quello impugnato. Inoltre, è pacifico che “La motivazione per relationem è pienamente legittima tutte le volte in cui fa riferimento ad elementi o fatti risultanti da altri atti o documenti, alla sola condizione che questi siano allegati, ovvero ne riproducano il contenuto ovvero siano conosciuti dal contribuente” (Cass. ord. n. 29984; conf. Cass. n. 5798/2020, secondo cui vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione e che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale).
Infatti, non può ravvisarsi un difetto di motivazione, in specie dell'atto vincolato (qual è il preavviso di fermo), qualora il contribuente sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'atto ricevuto e non alleghi il pregiudizio patito effettivamente (cfr. Cass. ord. 9778/2017).
Peraltro, non basta la mera indicazione delle irregolarità formali.
L'interesse ad agire è rintracciabile, infatti, a condizione che sia indicato il concreto pregiudizio al regolare svolgimento della procedura determinato dalle irregolarità denunciate.
La mancata indicazione del concreto pregiudizio eventualmente cagionato al ricorrente dai vizi formali articolati in ricorso, esclude in radice qualsiasi interesse ad una pronuncia limitata a detti vizi.
8. Conclusivamente, l'opposizione nel suo complesso va integralmente respinta.
9. Nulla sulle spese tenuto conto della contumacia di . CP_1
Infatti, <la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto>> [Cass. 7361/2023].
* * *
P.Q.M.
10 Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese stante la contumacia dell'agente della riscossione.
Caltanissetta, 11/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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