Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9287 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Ferro, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/09/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siliqua, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici.
2. La casa coniugale sita in Siliqua, nella via nella via Ungaretti n. 168, di Part proprietà della GN , resta alla stessa assegnata con tutti gli arredi nella stessa contenuti.
Per_ 3. La FI minore rimane affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo ogni decisione riguardante la cura, l'educazione e l'istruzione della medesima.
Ai fini della registrazione anagrafica, sanitaria e scolastica, la stessa manterrà la residenza presso la madre in Siliqua nella via nella via Ungaretti n. 16.
Part La GN si impegna a comunicare al ogni variazione di residenza o CP_1 di domicilio al fine di garantire il corretto esercizio del diritto di visita.
Part Analogamente il comunicherà alla ogni variazione di residenza o di CP_1 domicilio.
4. Al fine di continuare a garantire la presenza significativa di entrambi i genitori nella cura e vita della FI, la stessa, salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 e fino alle
20,30 nel periodo invernale e 22,00 in quello estivo.
Trascorrerà altresì il fine settimana, dalle ore 17,00 circa del venerdì alle ore
15,00 del sabato, con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza.
I genitori concordemente stabiliscono che nei fine settimana che la bambina trascorrerà con il padre, al fine di garantire un rapporto continuativo anche con
Pag. 2 di 3 i nonni paterni la cui abitazione è ubicata in prossimità di quella del signor la stessa trascorrerà la notte con loro. CP_1
La bambina trascorrerà, altresì, sempre con il criterio dell'alternanza anche le vacanze natalizie e quelle pasquali.
Durante le vacanze estive, oltre ai normali turni di visita, ciascun genitore potrà tenere con sé la FI una settimana consecutiva nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto conducendola eventualmente anche in vacanza.
Il suddetto periodo sarà concordato dai genitori di anno in anno subito dopo la chiusura della scuola.
5. Il signor corrisponderà alla GN , entro il Controparte_1 Parte_1 Per_ giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento della FI , una somma pari ad euro 300,00, mediante bonifico bancario, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT di anno in anno a far data dalla data del provvedimento di separazione.
Il padre concorrerà al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per la FI minore secondo i parametri indicati nelle
Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
L'assegno unico e universale per i figli verrà erogato nella misura del 100% Part direttamente alla GN .
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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