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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Maria Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3609/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIO Parte_1 P.IVA_1
OI, elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE 21 20122
MILANO presso il difensore appellante contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
appellata contumace pagina 1 di 5 avente ad oggetto: Altri contratti atipici-
Conclusioni per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e reietta;
premesse le declaratorie tutte del caso;
Firmato Da:
MARIO OI Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4 Serial#:
629639 in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare a CP_1
rifondere integralmente a tutte le spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1
relative a tutte le fasi effettivamente svolte, e così anche quella di trattazione ed istruttoria, pari ad €.5.670,00, oltre accessori. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10394/24, per quanto di interesse nel presente grado, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società con conferma del decreto ingiuntivo in favore CP_1
di Defi Italia s.p.a. per la somma di € 116.314.32 oltre interessi e spese.
2. In ragione della soccombenza di parte opponente, condannava la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, quantificandole in € 8.433,00 oltre accessori di legge.
3. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame la società
[...]
, chiedendo la liquidazione delle spese di lite anche per la fase Pt_1
istruttoria e di trattazione.
4. Dichiarata la contumacia della parte appellata all'udienza di prima comparizione del 15.4.2025, la causa era trattenuta ini decisione all'udienza cartolare del 27.5.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c..
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
5. Con l'unico motivo di gravame la difesa di reputa non corretta Parte_1
la quantificazione delle spese processuali, pari ad € 8.433,00 oltre accessori di legge, dal momento che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del numero delle udienze, pari a quattro, e del deposito delle memorie ex art. 183, nn. 1 e 2 c.p.c.. Non solo, ma il giudice aveva anche ammesso la prova per testi, delegandola al GOP per l'udienza del
4.7.2024. Del tutto ininfluente era il fatto che il giudice non avesse citato l'istruttoria svolta, quando la difesa di parte opposta ne aveva comunque anche trattato in sede di comparsa conclusionale.
6. Opinione della Corte quanto al motivo di gravame. La Corte rileva che con ordinanza datata 15.11.2023 il giudice di primo grado aveva assegnato i termini ex art. 183 c.p.c.; che con ordinanza datata 29.4.2024 il Tribunale di Milano aveva ammesso la prova per testi e che l'udienza di escussione testi si era svolta il 4.7.2024. Le sopra dette attività difensive debbono dunque essere valorizzate ai sensi dell'art. 4, comma V lett. c) del D.M.
n. 55/2014 e successive mod. e ciò a prescindere dal fatto che le risultanze istruttorie siano state o meno citate nella motivazione della sentenza ed indipendentemente dal fatto che il giudice abbia sulle stesse fondato il proprio convincimento. Invero depone in tal senso la stessa dicitura della norma in questione che include, per quanto di interesse in questo giudizio,
“le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della pagina 3 di 5 prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti”.
7. Per le sopra esposte motivazioni, segue l'accoglimento dell'appello con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di primo grado, pari ad € 14.103,00 in parziale riforma della decisione di prime cure ( con l'aggiunta dell'importo relativo alla fase istruttoria € 5.670,00).
8. L'esito del gravame comporta la condanna della parte appellata alla rifusione, in favore di , delle spese del grado, parametrate sulla Parte_1
differenza del quantum delle spese di primo grado, pari ad € 5.670,00, con l'adozione dei parametri minimi, in ragione della modestia attività difensiva svolta e della contumacia di parte appellata e con l'esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3609/24 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 10394/2024 emessa dal
Tribunale di Milano, condanna alla rifusione delle CP_1
spese di lite del primo grado, per complessivi € 14.103,00 in luogo di € 8.433,00 – oltre accessori come riconosciuti nella gravata sentenza;
II. condanna a rimborsare, in favore di CP_1 Parte_1
le spese processuali del grado che liquida in complessivi € 1.984,00
pagina 4 di 5 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 27.5.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Maria Ferrero
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Maria Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3609/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIO Parte_1 P.IVA_1
OI, elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE 21 20122
MILANO presso il difensore appellante contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
appellata contumace pagina 1 di 5 avente ad oggetto: Altri contratti atipici-
Conclusioni per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e reietta;
premesse le declaratorie tutte del caso;
Firmato Da:
MARIO OI Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4 Serial#:
629639 in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare a CP_1
rifondere integralmente a tutte le spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1
relative a tutte le fasi effettivamente svolte, e così anche quella di trattazione ed istruttoria, pari ad €.5.670,00, oltre accessori. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10394/24, per quanto di interesse nel presente grado, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società con conferma del decreto ingiuntivo in favore CP_1
di Defi Italia s.p.a. per la somma di € 116.314.32 oltre interessi e spese.
2. In ragione della soccombenza di parte opponente, condannava la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, quantificandole in € 8.433,00 oltre accessori di legge.
3. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame la società
[...]
, chiedendo la liquidazione delle spese di lite anche per la fase Pt_1
istruttoria e di trattazione.
4. Dichiarata la contumacia della parte appellata all'udienza di prima comparizione del 15.4.2025, la causa era trattenuta ini decisione all'udienza cartolare del 27.5.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 127 ter c.p.c..
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
5. Con l'unico motivo di gravame la difesa di reputa non corretta Parte_1
la quantificazione delle spese processuali, pari ad € 8.433,00 oltre accessori di legge, dal momento che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del numero delle udienze, pari a quattro, e del deposito delle memorie ex art. 183, nn. 1 e 2 c.p.c.. Non solo, ma il giudice aveva anche ammesso la prova per testi, delegandola al GOP per l'udienza del
4.7.2024. Del tutto ininfluente era il fatto che il giudice non avesse citato l'istruttoria svolta, quando la difesa di parte opposta ne aveva comunque anche trattato in sede di comparsa conclusionale.
6. Opinione della Corte quanto al motivo di gravame. La Corte rileva che con ordinanza datata 15.11.2023 il giudice di primo grado aveva assegnato i termini ex art. 183 c.p.c.; che con ordinanza datata 29.4.2024 il Tribunale di Milano aveva ammesso la prova per testi e che l'udienza di escussione testi si era svolta il 4.7.2024. Le sopra dette attività difensive debbono dunque essere valorizzate ai sensi dell'art. 4, comma V lett. c) del D.M.
n. 55/2014 e successive mod. e ciò a prescindere dal fatto che le risultanze istruttorie siano state o meno citate nella motivazione della sentenza ed indipendentemente dal fatto che il giudice abbia sulle stesse fondato il proprio convincimento. Invero depone in tal senso la stessa dicitura della norma in questione che include, per quanto di interesse in questo giudizio,
“le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della pagina 3 di 5 prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti”.
7. Per le sopra esposte motivazioni, segue l'accoglimento dell'appello con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di primo grado, pari ad € 14.103,00 in parziale riforma della decisione di prime cure ( con l'aggiunta dell'importo relativo alla fase istruttoria € 5.670,00).
8. L'esito del gravame comporta la condanna della parte appellata alla rifusione, in favore di , delle spese del grado, parametrate sulla Parte_1
differenza del quantum delle spese di primo grado, pari ad € 5.670,00, con l'adozione dei parametri minimi, in ragione della modestia attività difensiva svolta e della contumacia di parte appellata e con l'esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3609/24 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 10394/2024 emessa dal
Tribunale di Milano, condanna alla rifusione delle CP_1
spese di lite del primo grado, per complessivi € 14.103,00 in luogo di € 8.433,00 – oltre accessori come riconosciuti nella gravata sentenza;
II. condanna a rimborsare, in favore di CP_1 Parte_1
le spese processuali del grado che liquida in complessivi € 1.984,00
pagina 4 di 5 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 27.5.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Maria Ferrero
pagina 5 di 5