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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2976 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 10/01/1982), rappresentata e difesa dall'avv. FICARA GIOVANNA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA LARGO MORISANI N 9 89125 REGGIO
CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(RC) il 19/04/1983), rappresentato e difeso dall'avv. TRIPODI ROSAMARIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA MONS. SORRENTINO N.50 REGGIO
CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
-visto il ricorso depositato in data 24/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 02/04/2015;
-considerato che con decreto del 20.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno
17.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti (contenenti le condizioni di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) in formato .pdf nativo o .pdf/A ai sensi degli artt. 11 e 34 d.m. 44/2011
e 12 del provvedimento D.G.S.I.A. del 16/04/2014, allegando le condizioni di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio in formato .rtf, assegnandosi nel contempo alle parti termine perentorio fino alla data dell'udienza sostituita per il deposito delle note;
-preso atto che con ordinanza del 15.02.2025 il Giudice ha invitato le parti a depositare la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, né gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e rinvia all'udienza del 17/10/2025, sostituendola con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e assegnando termine per il deposito fino al giorno dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria
(R.C.) il 02/04/2015; b) dal matrimonio sono nati due figli (06.10.2015) e Persona_1
(25.04.2020) Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 21.11.2024 il quale ha espresso il parere in data 13.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 24/10/2024 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2 il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n.29, parte I, u.1, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
si impegnano a non usare, soprattutto davanti ai figli, frasi, atteggiamenti ed espressioni offensive e/o denigratorie nei confronti dell'altro coniuge e si asterranno dall'incoraggiare i minori ad atteggiamenti di rifiuto nei confronti dell'altro coniuge;
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra , che è peraltro Parte_1 proprietaria;
4) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i figli con sé;
5) i minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
Tuttavia, per una corretta organizzazione dei ritmi quotidiani dei figli, i coniugi concordano che i minori vivranno abitualmente con la madre, sempre salva la facoltà del padre in qualsiasi giorno della settimana di vederli e tenerli con sé anche durante la notte (naturalmente con l'obbligo di accompagnarli il mattino successivo a scuola), previo congruo avviso telefonico alla madre;
mentre trascorreranno il fine settimana con il padre, a settimane alterne, dalle ore 08:30 ) Per_2
e 12:00 ( ) del sabato fino alle ore 20.30 della domenica sera con pernottamento presso Per_1 il padre, salvo impedimenti o sostituzione di giorni e/o orari, che dovranno essere reciprocamente comunicati, direttamente dai genitori, con almeno 5 giorni di anticipo o in caso di estrema necessità almeno con 24h di anticipo;
nel periodo invernale (dal 10 settembre al 10 giugno) il padre provvederà a prendere i figli a scuola e a trascorrere con loro l'intera giornata il martedì ed il giovedì dalle ore 13:00 fino alle ore 20,30; nel periodo estivo (che inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola), il padre potrà tenere i figli con sé il martedì e il giovedì dalle ore
10:00 alle ore 21:00, salvo diversi accordi;
inoltre, i figli trascorreranno con il padre dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto, con pernottamento presso il padre, salvo diversi accordi tra i coniugi.
I periodi durante le vacanze estive da trascorrere con ciascun genitore saranno concordati con congruo anticipo tra i coniugi.
Per le principali festività dell'anno (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) si curerà l'alternanza dei figli con ciascun genitore fra la festa e la vigilia. Gli altri giorni festivi saranno trascorsi dai bambini con i genitori con il criterio dell'alternanza. Per le altre ricorrenze familiari (compleanni genitori, Festa della Mamma e del Papà) Per_1
e trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato.
[...] Per_2 Per quanto riguarda le ricorrenze dei bambini i genitori festeggeranno possibilmente insieme, altrimenti varrà il criterio dell'alternanza.
Si specifica che il calendario così formulato costituisce la regolamentazione minima di visite genitore-figli con conseguente possibilità per i coniugi, di comune accordo, compatibilmente con le esigenze, bisogni, desideri e impegni dei minori, di apportare modifiche in melius.
Entrambi i genitori comunicheranno vicendevolmente il luogo dove condurranno i figli durante i periodi lunghi che trascorreranno con i bambini, così come comunicheranno immediatamente
(non oltre 24h prima) eventuali modifiche di programma.
6) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e della carta di identità valida per l'espatrio.
7) Viene posto a carico del marito, sig. , l'onere di contribuire al Parte_2 mantenimento dei figli e , determinato nell'assegno mensile di euro Persona_1 Per_2
500,00 (cinquecento/00), da versarsi tramite accredito in conto corrente avente IBAN
[...] e intestato alla sig.ra , entro e non oltre Parte_1 il giorno cinque di ogni mese.
Detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
L'assegno unico erogato dall' sarà direttamente ed in misura integrale versato alla sig.ra CP_1
, a tal fine il sig. si impegna a fornire ogni necessario consenso. Parte_1 Parte_2
Inoltre, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 del Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio
Calabria il cui contenuto i coniugi dichiarano di conoscere e accettare.
La sig.ra continuerà a provvedere al pagamento delle spese relative alle Parte_1 utenze poste a servizio della casa di residenza dei figli, oltre a tutte le tasse collegate.
8) Con riferimento agli arredi, ai complementi d'arredo e a tutti gli oggetti di valore presenti nella casa coniugale, i coniugi concordano che la sig.ra manterrà la proprietà di tutti Parte_1
i suddetti beni e ne disporrà a sua discrezione, ad eccezione dei beni che erano già di proprietà del sig. (es. divano, forno a legna), che egli potrà prelevare quando lo riterrà Parte_2 opportuno.
9) Il sig. si impegna a trasferire la sua residenza anagrafica dalla casa coniugale Parte_2 entro 30 giorni dall'omologa dei presenti accordi.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2976 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 10/01/1982), rappresentata e difesa dall'avv. FICARA GIOVANNA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA LARGO MORISANI N 9 89125 REGGIO
CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(RC) il 19/04/1983), rappresentato e difeso dall'avv. TRIPODI ROSAMARIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA MONS. SORRENTINO N.50 REGGIO
CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
-visto il ricorso depositato in data 24/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 02/04/2015;
-considerato che con decreto del 20.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno
17.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti (contenenti le condizioni di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) in formato .pdf nativo o .pdf/A ai sensi degli artt. 11 e 34 d.m. 44/2011
e 12 del provvedimento D.G.S.I.A. del 16/04/2014, allegando le condizioni di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio in formato .rtf, assegnandosi nel contempo alle parti termine perentorio fino alla data dell'udienza sostituita per il deposito delle note;
-preso atto che con ordinanza del 15.02.2025 il Giudice ha invitato le parti a depositare la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, né gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e rinvia all'udienza del 17/10/2025, sostituendola con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e assegnando termine per il deposito fino al giorno dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria
(R.C.) il 02/04/2015; b) dal matrimonio sono nati due figli (06.10.2015) e Persona_1
(25.04.2020) Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 21.11.2024 il quale ha espresso il parere in data 13.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 24/10/2024 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2 il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n.29, parte I, u.1, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
si impegnano a non usare, soprattutto davanti ai figli, frasi, atteggiamenti ed espressioni offensive e/o denigratorie nei confronti dell'altro coniuge e si asterranno dall'incoraggiare i minori ad atteggiamenti di rifiuto nei confronti dell'altro coniuge;
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra , che è peraltro Parte_1 proprietaria;
4) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i figli con sé;
5) i minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
Tuttavia, per una corretta organizzazione dei ritmi quotidiani dei figli, i coniugi concordano che i minori vivranno abitualmente con la madre, sempre salva la facoltà del padre in qualsiasi giorno della settimana di vederli e tenerli con sé anche durante la notte (naturalmente con l'obbligo di accompagnarli il mattino successivo a scuola), previo congruo avviso telefonico alla madre;
mentre trascorreranno il fine settimana con il padre, a settimane alterne, dalle ore 08:30 ) Per_2
e 12:00 ( ) del sabato fino alle ore 20.30 della domenica sera con pernottamento presso Per_1 il padre, salvo impedimenti o sostituzione di giorni e/o orari, che dovranno essere reciprocamente comunicati, direttamente dai genitori, con almeno 5 giorni di anticipo o in caso di estrema necessità almeno con 24h di anticipo;
nel periodo invernale (dal 10 settembre al 10 giugno) il padre provvederà a prendere i figli a scuola e a trascorrere con loro l'intera giornata il martedì ed il giovedì dalle ore 13:00 fino alle ore 20,30; nel periodo estivo (che inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola), il padre potrà tenere i figli con sé il martedì e il giovedì dalle ore
10:00 alle ore 21:00, salvo diversi accordi;
inoltre, i figli trascorreranno con il padre dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto, con pernottamento presso il padre, salvo diversi accordi tra i coniugi.
I periodi durante le vacanze estive da trascorrere con ciascun genitore saranno concordati con congruo anticipo tra i coniugi.
Per le principali festività dell'anno (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) si curerà l'alternanza dei figli con ciascun genitore fra la festa e la vigilia. Gli altri giorni festivi saranno trascorsi dai bambini con i genitori con il criterio dell'alternanza. Per le altre ricorrenze familiari (compleanni genitori, Festa della Mamma e del Papà) Per_1
e trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato.
[...] Per_2 Per quanto riguarda le ricorrenze dei bambini i genitori festeggeranno possibilmente insieme, altrimenti varrà il criterio dell'alternanza.
Si specifica che il calendario così formulato costituisce la regolamentazione minima di visite genitore-figli con conseguente possibilità per i coniugi, di comune accordo, compatibilmente con le esigenze, bisogni, desideri e impegni dei minori, di apportare modifiche in melius.
Entrambi i genitori comunicheranno vicendevolmente il luogo dove condurranno i figli durante i periodi lunghi che trascorreranno con i bambini, così come comunicheranno immediatamente
(non oltre 24h prima) eventuali modifiche di programma.
6) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e della carta di identità valida per l'espatrio.
7) Viene posto a carico del marito, sig. , l'onere di contribuire al Parte_2 mantenimento dei figli e , determinato nell'assegno mensile di euro Persona_1 Per_2
500,00 (cinquecento/00), da versarsi tramite accredito in conto corrente avente IBAN
[...] e intestato alla sig.ra , entro e non oltre Parte_1 il giorno cinque di ogni mese.
Detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
L'assegno unico erogato dall' sarà direttamente ed in misura integrale versato alla sig.ra CP_1
, a tal fine il sig. si impegna a fornire ogni necessario consenso. Parte_1 Parte_2
Inoltre, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 del Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio
Calabria il cui contenuto i coniugi dichiarano di conoscere e accettare.
La sig.ra continuerà a provvedere al pagamento delle spese relative alle Parte_1 utenze poste a servizio della casa di residenza dei figli, oltre a tutte le tasse collegate.
8) Con riferimento agli arredi, ai complementi d'arredo e a tutti gli oggetti di valore presenti nella casa coniugale, i coniugi concordano che la sig.ra manterrà la proprietà di tutti Parte_1
i suddetti beni e ne disporrà a sua discrezione, ad eccezione dei beni che erano già di proprietà del sig. (es. divano, forno a legna), che egli potrà prelevare quando lo riterrà Parte_2 opportuno.
9) Il sig. si impegna a trasferire la sua residenza anagrafica dalla casa coniugale Parte_2 entro 30 giorni dall'omologa dei presenti accordi.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna