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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1104/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1104/2023 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IV_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IV , in persona del legale Controparte_2 P.IV_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina al Viale Regina Elena n. 325 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cimino, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199006263258000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001144140000, n. 33020120001444063000, n.
33020130001898534000 e n. 33020140002550123000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.09.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020199006263258000, notificata il 9.04.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001144140000, n. 33020120001444063000, n. 33020130001898534000 e n.
33020140002550123000, asseritamente non notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta CP_1 data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, giammai notificati, oltre alla prescrizione dei crediti azionati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999: b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) che il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n. 33020120001144140000, n. 33020120001444063000, n.
33020130001898534000 e n. 33020140002550123000 era stato oggetto di stralcio da parte di CP_3
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva;
g) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia per intervenuto stralcio ex lege in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020120001144140000, n.
33020120001444063000, n. 33020130001898534000 e n. 33020140002550123000; sempre in via preliminare, chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione; in subordine, insisteva per il rigetto dell'opposizione e, in via ulteriormente gradata, di condannare il ricorrente al pagamento delle somme risultate dovute in corso di causa;
infine, nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, chiedeva che venisse esclusa ogni responsabilità dell' , ivi compresa quelle per le spese di lite. CP_1
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) la regolarità della notifica dell'intimazione id CP_3 pagamento opposta;
b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per violazione dell'art
617 c.p.c. e per inosservanza dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) il compimento, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
4. Con decreto emesso il 25.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova evidenziare che dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato alla data CP_3 dell'8.02.2024, emerge che i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120001144140000, n. 33020120001444063000, n. 33020130001898534000 e n. 33020140002550123000 sono stati integralmente sgravati.
Ed invero, con la propria memoria di costituzione, l' ha dedotto che gli avvisi di addebito erano CP_1 stati integralmente sgravati, a seguito degli stralci eseguiti in forza del D.L. 119/2018 e D.L. 41/2021; ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
6. Alla luce della documentazione versata in atti (si vedano, oltre agli estratti di ruolo citati, estratto partite AVA stralciate e lista AVA e cartelle allegati dall'ente creditore), va, dunque, dichiarata CP_1 la cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene la giudicante che le stesse possano essere compensate, trattandosi di controversia definita “ope legis” ed essendo intervenuto lo sgravio nelle more del giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 22.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1104/2023 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IV_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IV , in persona del legale Controparte_2 P.IV_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina al Viale Regina Elena n. 325 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cimino, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199006263258000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001144140000, n. 33020120001444063000, n.
33020130001898534000 e n. 33020140002550123000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.09.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020199006263258000, notificata il 9.04.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120001144140000, n. 33020120001444063000, n. 33020130001898534000 e n.
33020140002550123000, asseritamente non notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta CP_1 data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, giammai notificati, oltre alla prescrizione dei crediti azionati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999: b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) che il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n. 33020120001144140000, n. 33020120001444063000, n.
33020130001898534000 e n. 33020140002550123000 era stato oggetto di stralcio da parte di CP_3
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva;
g) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia per intervenuto stralcio ex lege in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020120001144140000, n.
33020120001444063000, n. 33020130001898534000 e n. 33020140002550123000; sempre in via preliminare, chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione; in subordine, insisteva per il rigetto dell'opposizione e, in via ulteriormente gradata, di condannare il ricorrente al pagamento delle somme risultate dovute in corso di causa;
infine, nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, chiedeva che venisse esclusa ogni responsabilità dell' , ivi compresa quelle per le spese di lite. CP_1
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) la regolarità della notifica dell'intimazione id CP_3 pagamento opposta;
b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per violazione dell'art
617 c.p.c. e per inosservanza dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999; c) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) il compimento, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
4. Con decreto emesso il 25.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova evidenziare che dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato alla data CP_3 dell'8.02.2024, emerge che i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120001144140000, n. 33020120001444063000, n. 33020130001898534000 e n. 33020140002550123000 sono stati integralmente sgravati.
Ed invero, con la propria memoria di costituzione, l' ha dedotto che gli avvisi di addebito erano CP_1 stati integralmente sgravati, a seguito degli stralci eseguiti in forza del D.L. 119/2018 e D.L. 41/2021; ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
6. Alla luce della documentazione versata in atti (si vedano, oltre agli estratti di ruolo citati, estratto partite AVA stralciate e lista AVA e cartelle allegati dall'ente creditore), va, dunque, dichiarata CP_1 la cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene la giudicante che le stesse possano essere compensate, trattandosi di controversia definita “ope legis” ed essendo intervenuto lo sgravio nelle more del giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 22.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino