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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/07/2024, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRESCHI Parte_1 CodiceFiscale_1
PAOLO, elettivamente domiciliata a Prato, Via Torelli n. 59, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FALUSI SIMONE, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec del difensore vvocati.prato.it; Email_1
Parte resistente con l'intervento di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_2 P.IVA_2
dell'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b - Avvocatura
Inps - presso il difensore;
Terza chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la condanna degli eredi di Parte_1 [...]
al pagamento in suo favore di 41.000,00 euro a titolo di differenze retributive, Per_1
1 15.123,00 euro a titolo di contributi non versati, 7.887,00 euro a titolo di TFR maturato non corrisposto, oltre a quanto dovuto a titolo di tredicesima mensilità, maggiorazione per lavoro straordinario, festività, ferie e permessi non goduti, o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa oltre rivalutazione e interessi legali.
A sostegno della pretesa espone:
- di aver lavorato alle dipendenze di in assenza di formale Persona_1
regolarizzazione, sin dall'ottobre 2009 e fino al 27 settembre 2018, con orario di sei ore giornaliere, così distribuite: dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore
19:00, per un totale di quarantadue ore settimanali, senza poter godere di alcun giorno di riposo;
- che dopo qualche mese la datrice di lavoro le aveva chiesto che l'attività fosse svolta anche fuori dell'orario di lavoro sopra indicato, contattandola durante la notte, oppure chiedendole direttamente assistenza notturna, nonché di lavorare il giorno di Natale e il giorno di Pasqua di ogni anno e comunque ogni giorno festivo
- che la retribuzione concordata era pari a 600 euro mensili e che essa è rimasta invariata per tutta la durata del rapporto;
- che le sue mansioni consistevano nel prestare assistenza a , presso la sua Per_1
abitazione a Prato, occupandosi dell'igiene personale della datrice di lavoro, di svolgere attività quotidiane per suo conto, della preparazione dei pasti e dell'accudimento dei suoi numerosi gatti.
Si è costituita l' eccependo, preliminarmente, il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che, nella sua qualità di erede, non è mai stata parte del rapporto di lavoro e che, dal momento che la richiesta di accertamento dello stesso
è stato formulato per la prima volta in questa sede, non sarebbe possibile la sua trasmissione
mortis causa (ammessa per quelli accertati e/o ancora in corso di accertamento alla morte del dante causa). Inoltre, il rapporto di lavoro, in quanto intuitu personae, sarebbe comunque intrasmissibile: ciò sarebbe confermato dal CCNL Colf e Badanti, allegato da parte ricorrente sub doc. 1, che all'art. 35 comma 5 prevede: “in caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo
stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso”.
2 Nel merito, chiede il rigetto del ricorso, evidenziando che, fino al momento del decesso,
[...]
è sempre stata autosufficiente e che le pessime condizioni igieniche nelle quali è stato Per_1
trovato l'appartamento sembrano escludere che qualcuno si occupasse della casa.
Contesta, in ogni caso, i conteggi prodotti in quanto generici e l'inquadramento al livello B.
Integrato il contraddittorio nei confronti di la causa è stata istruita mediante i documenti e CP_2
le prove orali richieste dalle parti nonché, da ultimo, mediante CTU contabile, e calendarizzata per la discussione all'udienza del 23 novembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, depositate dalle parti costituite.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno inciso, inevitabilmente, sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di intrasmissibilità mortis causa delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro domestico sollevata da parte resistente.
A sostegno delle sue ragioni, richiama l'art. 35, co. 5, del CCNL prodotto in giudizio dalla stessa ricorrente, ai sensi del quale “I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino ai momento del decesso”.
Nel caso di specie, a suo dire, non essendo l'associazione mai stata parte del rapporto e difettando il requisito della coabitazione, sarebbe esclusa la sua responsabilità per le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro.
Sennonché, la disposizione sopra richiamata nulla ha a che fare con la presente fattispecie: essa introduce, infatti, una presunzione di implicita fruizione della prestazione resa dal collaboratore domestico da parte dei familiari conviventi con il titolare del rapporto (indipendentemente,
3 quindi, dal fatto che abbiano o meno accettato l'eredità), senza perciò derogare alle ordinarie regole di responsabilità per i debiti ereditari derivanti dall'accettazione (circostanza pacifica nel caso di specie, come allegato a documentato dalla resistente - cfr. doc. 3).
Né assume rilevanza, in senso contrario, la natura inutuitu personae del contratto di lavoro: una cosa è infatti il rapporto contrattuale (la cui trasmissibilità è senz'altro preclusa, stante il suo carattere fiduciario, al momento della morte, che determina l'estinzione del rapporto); altra cosa è la situazione soggettiva di debito maturata in capo al de cuius (che non si estingue con i decesso) trasmissibile agli eredi secondo le regole e nei limiti di cui all'art. 752 c.c..
Venendo al merito della vicenda, deve osservarsi come l'istruttoria svolta (cfr. verbale udienza del 26 maggio 2022) non ha confermato l'inizio del rapporto di lavoro nell'ottobre 2009: invero, in tal senso si è espresso solo il marito della ricorrente, specificando, tuttavia, di aver Parte_2
conosciuto la moglie “quando lei era già lì” e di non sapere dire, quindi, con precisione, “come e quando ha iniziato”.
A fronte dell'incertezza del teste e in assenza di riscontri rispetto all'inizio dell'attività nell'ottobre 2009 (la teste di parte ricorrente, , ha riferito di aver conosciuto la Tes_1
ricorrente soltanto nel 2015) sicura è stata invece la collocazione temporale da parte di Per_2
, teste della resistente (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, a fronte del tenore
[...]
– sfavorevole – delle dichiarazioni rese e non essendo emerso alcun interesse circa l'esito del giudizio).
Secondo il su racconto, “nel 2011 la zia ha avuto una frattura del femore: lo ricordo bene perché nello stesso periodo era morta mia mamma. In quel periodo c'era una persona di nome flora (…) Ad Giudice:
Per_ come ho detto nel 2011 c'era che lavorava per la zia. Verso ottobre 2011 la mandò via. sarà Pt_1
arrivata alla fine del 2011”.
Si tratta di dichiarazione coerente con quella resa da nipote di Testimone_2
e marito di (e, per analoghe ragioni evidenziate rispetto alla teste , del Per_1 Per_2 Per_2
tutto attendibile), il quale ha affermato “Ad giudice: la iniziò a lavorare per mia zia nel dicembre Pt_1
2011, dopo il ricovero di mia zia a seguito della frattura del femore, avvenuta nel settembre del 2011. Fino a
Per_ questo momento c'era ”.
4 Per tale ragione, l'inizio dell'attività lavorativa deve farsi decorrere dal 1° dicembre 2011.
Quanto all'orario di lavoro osservato, tutti i testi hanno ammesso che la prestazione è stata svolta in maniera continuativa e prolungata: tuttavia, hanno reso dichiarazioni discordanti rispetto alle ore giornaliere osservate (sei, secondo il marito della ricorrente, tre, secondo , quattro Per_2
secondo la mattina “fissa” e il pomeriggio secondo necessità della , secondo Tes_2 Per_1
Test
.
Come è noto, la regola processuale vorrebbe che, una volta dimostrata la subordinazione, l'orario si presuma pieno e che, dunque, la parte che intende dimostrare lo svolgimento della prestazione in termini quantitativamente minori offra prova della circostanza (sul punto, cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5520 del 18/03/2004, Rv. 571300 - 01).
Tuttavia, nel caso di specie, per stessa ammissione della ricorrente il rapporto si è svolto per sei ore al giorno: di modo che sulla base delle sue allegazioni, da un lato, e in assenza di inequivocabili e convergenti riscontri probatori circa lo svolgimento per un orario effettivamente diverso da quello prospettato, deve concludersi che l'orario osservato sia stato quello di sei ore giornaliere di cui al ricorso.
Non è invece stato dimostrato lo svolgimento del lavoro domenicale e festivo, così come quello durante il periodo di ferie, il cui onere grava sul lavoratore, secondo l'ordinario criterio di ripartizione ex art. 2697 c.c. (tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 4076 del 20/02/2018, Rv. 647446 -
01).
Invero, soltanto il marito della ricorrente sembrerebbe confermare la circostanza, nei termini che di seguito si riportano: “Sul cap. 4: io ricordo che andava 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio, sabato e domenica compresi. Sul cap. 5: non aveva giorni di riposo”.
Si tratta di dichiarazione senz'altro generica, essendo inverosimile che per oltre sette anni la ricorrente non abbia mai fruito di un giorno di riposo. Del resto, è lo stesso teste ad affermare, in risposta al capitolo 8 (così formulato: “DCV che la Sig.ra ha lavorato per la Sig.ra il Pt_1 Per_1
giorno di Natale dell'anno 2009, il giorno di Pasqua dell'anno 2010 e tutti i successivi giorni di Natale e
Pasqua fino alla cessazione del rapporto di lavoro”): “sì è vero. Io lo so perché accompagnavo mia moglie.
Solo una volta siamo stati in Romania ma non ricordo quando”.
5 Del pari, la teste , pur avendo confermato – ma sempre per gli anni dal 2015 in poi – Tes_1
che la ricorrente lavorava anche la domenica e i festivi, ha poi precisato “Ad giudice: era la Pt_1
che mi diceva che tutti i giorni andava, ma io non lo so perché non la vedevo”.
Quanto precede, non consente di collocare con precisione lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, peraltro, escluso dalla teste : “Per quello che diceva la zia, veniva qualche ora, Per_2
credo 3, tutti i giorni, tranne la domenica. Non sono sicura che andasse anche il sabato (…). Ad avv. Falusi: finché la zia stava bene (quindi tutto 2015) veniva a casa mia per Natale e Pasqua, guidando la macchina.
Dal 2015/2016 andava mio marito a prenderla. Io non so se la ricorrente andasse a casa della zia, ma
ricordo che la zia in queste occasioni aveva fretta di venire via perché aveva timore che i gatti stessero soli: immagino che in casa non ci fosse nessuno.”
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi rispetto all'assistenza notturna, espressamente esclusa da (“Sul cap. 10: no, non ricordo che la ricorrente abbia mai prestato assistenza Parte_2
notturna”).
Con riferimento all'inquadramento professionale, deve rilevarsi come alcuna richiesta, in tal senso, sia contenuta nel ricorso che si limita solo alla descrizione dell'attività svolta (a suo dire, si prendeva cura della casa, degli animali domestici di , si occupava della preparazione Per_1
dei pasti e dell'igiene personale dell'anziana, lavava e stirava, le prestava assistenza notturna e si occupava dei rapporti con le strutture presso le quali è stata ricoverata). Per_1
Tuttavia, l'istruttoria svolta non ha fatto emergere lo svolgimento dell'attività nei termini appena descritti, cosa che fa concludere per una sostanziale inattendibilità del ricorso sul punto.
Significativa, in tal senso, è la testimonianza di che, non solo, come si è detto, ha Parte_2
escluso che la moglie abbia mai prestato assistenza notturna, ma anche che cucinasse: “Sul cap. 11:
si occupava dei gatti, puliva la casa, faceva la spesa, andava a pagare le bollette per lei, e in generale faceva per lei tutte le attività della vita quotidiana, a parte cucinare. Solo nell'ultimo anno si è occupata dell'igiene personale della Sul cap. 12: non cucinava, ma lavava e stirava per lei. Si occupava Per_1
principalmente dei gatti che erano 17 all'inizio. Negli ultimi tre anni erano 7”.
Si tratta di dichiarazione in parte supportata da quella di secondo la quale Persona_2
, fino al 2017 era autosufficiente: “Dopo questo periodo era autosufficiente, era una persona Per_1
6 che ha sempre vissuto da sola, indipendente anche economicamente. La stava abbastanza bene, a Per_1
parte gli acciacchi dell'età; tanto che nel 2014 le hanno rinnovato la patente. Dal 2015 ha iniziato ad avere un po' di problemi e da lì è cominciato un lento declino. Dal 2017 ha iniziato a entrare e uscire dagli ospedali”.
Rispetto alle mansioni, ha poi riferito che “Anche nei periodi di ricovero andava Per_2 Pt_1
sicuramente a casa per accudire i gatti, non so con che frequenza, ma sicuramente andava. Sono certa che andasse mattina e pomeriggio perché i gatti mangiavano due volte, non so quanto si fermasse e se facesse tre ore come sempre. Non era a intrattenere rapporti con le strutture quando la zia era ricoverata, l'ho Pt_1
fatto sempre io. Può darsi che sia andata dal medico a ritirare delle ricette”.
Nello stesso senso si è espresso “Mia zia è stata dal 2009 al 2018 sempre autonoma. Ha sempre Tes_2
vissuto da sola. Fino al 2016 era autosufficiente, salvo qualche patologia legata all'età. Da quel momento c'è
stato un graduale peggioramento che ha limitato la sua autonomia. Nel 2017 ricordo che fu ricoverata una prima volta a Prato. Poi tornò a casa un breve periodo per poi essere ricoverata di nuovo a Prato a febbraio
2018. Da lì non è più tornata a casa, perché è stata prima in casa di cura e poi di nuovo in ospedale a
Firenze. Subito dopo le dimissioni di ottobre 2017 c'era la ricorrente che già lavorava per mia zia. Per le tre
settimane successive ci sono state delle persone trovate dalla misericordia che lavoravano come badanti. Questo è durante circa 3 settimane, poi se ne è occupata la ricorrente, che si occupava sia dei suoi bisogni personali, che di assisterla. Durante i ricoveri la si occupava della casa e andava a dare Pt_1
da mangiare ai gatti. La CA interagiva con mia moglie per portarle i cambi in ospedale”.
Alla luce di quanto precede deve escludersi che la ricorrente si occupasse dell'igiene personale di
: invero, nell'ultimo anno – quando secondo il marito della ricorrente avrebbe Persona_1
svolto anche questa attività -, era ricoverata presso una struttura (circostanza della quale lo stesso ricorso dà atto), con personale a ciò addetto.
Dunque, sulla base di quanto precede, deve concludersi che le mansioni senz'altro svolte in via prevalente dalla ricorrente erano la pulizia della casa e la cura dei gatti.
In considerazione di ciò, il livello di inquadramento è stato individuato in quello più basso del
CCNL lavoro domestico applicabile (nell'affidare il quesito al CTU è stato specificato di tenere conto degli eventuali scatti di anzianità dallo stesso previsti).
7 Invero, rientrano nel livello A “gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Profili:
Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
Addetto alla lavanderia. Svolge esclusivamente mansioni relative alla lavanderia;
Aiuto di cucina. Svolge esclusivamente mansioni di supporto al cuoco;
Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
Assistente ad animali domestici. Svolge esclusivamente mansioni di assistenza ad animali domestici;
Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
Operaio comune. Svolge esclusivamente mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia
nell'ambito di interventi di piccola manutenzione”.
Come anticipato, la ricorrente si occupava sia della casa, sia degli animali domestici di
. Si tratta di ipotesi espressamente contemplata dalle “Note a verbale” del richiamato Per_1
art. 9, ove si legge che: “Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni promiscue ha diritto
all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti” (nel nostro caso, le mansioni svolte prevedono lo stesso livello di inquadramento).
Al contrario, il livello B al quale la ricorrente, solo in sede di CTU, chiede di essere inquadrata, intanto prevede lo svolgimento delle mansioni con “specifica competenza” (che neppure è allegato che la ricorrente avesse); inoltre, descrive il profilo in termini di collaboratore familiare generico
“polifunzionale”, che è qualcosa di diverso dallo svolgimento delle mansioni promiscue, in quanto importa lo svolgimento di “plurime” incombenze relative al normale andamento della vita familiare “compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza” (attività che, come si è visto, non erano svolte dalla ricorrente, quantomeno in via prevalente o significativa).
Quanto alla retribuzione percepita, quella di 7 euro l'ora (indicata al CTU nel quesito affidatogli e contestata dalla ricorrente) si ritrae dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice (sia che Pt_1
8 Pal hanno così quantificato i compensi di i quali hanno dunque, sul punto, Parte_1
smentito la prospettazione attorea.
Si tratta di dichiarazioni particolarmente significative: la prima perché proveniente dal coniuge convivente (il quale ha anche narrato che per un periodo era disoccupato e, dunque,
presumibilmente più attento alle uniche entrate familiari); le seconde perché frutto di una richiesta interessata della testimone (la quale si era rivolta alla ricorrente per sapere quali fossero i compensi per quel tipo di lavoro, che, a sua volta, desiderava intraprendere) e, dunque, non di una semplice confidenza.
Vi è poi da dire che, a fronte dell'orario allegato in ricorso (42 ore settimanali), i compensi asseritamente percepiti (600 euro mensili) corrisponderebbero a una paga oraria di circa 3,50 euro: somma pari a circa la metà da quella riferita dai testimoni e, pertanto, inverosimile (tanto più
laddove si consideri la già richiamata circostanza dello stato di disoccupazione del marito della ricorrente).
Secondo avendo lei ammesso di aver percepito solo 600 euro mensili, la Parte_1
corresponsione di una somma maggiore avrebbe dovuto essere provata dal datore di lavoro.
Se quanto precede, in linea di massima, è vero non può prescindersi dalla peculiarità della vicenda, ove la diversa valutazione non è conseguenza dell'accoglimento delle difese della resistente (che, invero, coerentemente con la sua natura giuridica e i suoi rapporti con la defunta, nulla ha allegato a tale riguardo, né ha capitolato prove), ma piuttosto, di un giudizio di inattendibilità, anche sotto questo profilo, del ricorso, smentito da parte di testi che non avevano ragione di attestare – in maniera peraltro sostanzialmente concorde – un dato sfavorevole per la parte che li aveva intimati.
In sintesi, pertanto:
- dall'istruttoria svolta è emerso che il rapporto lavorativo tra e è iniziato Pt_1 Per_1
il 1° dicembre 2011;
- a fronte delle stesse allegazioni di parte ricorrente deve ritenersi che la prestazione lavorativa sia stata resa per sei giorni alla settimana per sei ore giornaliere;
9 - parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio circa lo svolgimento di lavoro domenicale, festivo e durante le ferie, né rispetto all'assistenza notturna;
- sulla base delle risultanze istruttorie deve concludersi che la ricorrente abbia svolto mansioni corrispondenti al livello A del CCNL lavoro domestico e che abbia percepito 7 euro l'ora.
È dunque sulla scorta di tali presupposti che è stato affidato il quesito al CTU che, sulla base di essi, ha redatto l'elaborato, la cui conclusioni risultano corrette da un punto di vista matematico e scevre da evidenti vizi logici e, pertanto, del tutto condivisibili.
Per tale ragione non si è ritenuto di rinnovare la CTU, come invece richiesto da parte ricorrente, dal momento che le critiche mosse attengono non tanto alla modalità di svolgimento dell'incarico ma, piuttosto, alla correttezza del quesito affidato, elaborato sulla base delle valutazioni sopra spiegate.
Ebbene, la consulenza depositata il 21 dicembre 2022 ha concluso che le somme spettanti alla lavoratrice in applicazione dei richiamati parametri sono pari a 68.875,50 euro: quelle per T.F.R. a
4.862,25 euro.
Tuttavia, a fronte della retribuzione percepita, pari a 87.990 euro, deve concludersi che alcuna somma è dovuta alla ricorrente.
Invero, contrariamente da quanto da questa affermato, ben può operarsi la compensazione tra le somme dovute a titolo di TFR e quelle (maggiori) corrisposte a titolo di retribuzione dalla datrice di lavoro.
Ciò in quanto la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (quello di lavoro), con conseguente qualificazione in termini di compensazione impropria che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di compensazione propria, consente al giudice di procedere all'accertamento del saldo contabile d'ufficio (tra le pronunce più recenti sul punto, cfr. Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024, Rv. 670497 - 01) e rispetto alla quale non trova applicazione il divieto di cui all'art. 1246 n. 3 c.c. in materia di crediti impignorabili, che opera solo rispetto alla compensazione propria (a tale proposito e, in generale, sull'ammissibilità della compensazione tra
TFR e crediti del datore di lavoro, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21646 del 26/10/2016, Rv. 641461 - 01)
10 Quanto alle omissioni contributive, deve rilevarsi come l'istituto chiamato, nel costituirsi in giudizio, ha dato atto che per la maggior parte dei contributi pretesi risulta maturata la prescrizione e ha quantificato quelli ancora dovuti (per il periodo da marzo 2017 fino alla cessazione del rapporto), in 2.816,10 euro, oltre sanzioni (per 1.689,96 euro) e interessi (912,19
euro).
Gli importi così quantificati, a differenza di quelli a titolo di TFR, non possono evidentemente essere oggetto di compensazione, in quanti derivanti da un diverso rapporto con un soggetto terzo.
Pertanto, il datore di lavoro dovrà essere condannato al loro pagamento, nella misura indicata da e non oggetto di contestazione. CP_2
Contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, tale soluzione non è inibita dalla mancata proposizione della domanda riconvenzionale da parte dell'istituto: invero, non propone CP_2
alcuna domanda nuova rispetto a quella già introdotta nel processo, aderendo solo a quella del lavoratore, precisandone i termini e dando atto della sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per la pronuncia di condanna (come in effetti è avvenuto, ove l'istituto ha rappresentato il maturare della prescrizione per la maggior parte dei presunti crediti).
Venendo alle spese di lite, deve osservarsi come la domanda della lavoratrice ha trovato accoglimento, seppure solo con riferimento all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e alla condanna al pagamento dei contributi (non anche rispetto a quella di condanna al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già percepite).
Tuttavia, avuto riguardo del lungo lasso temporale per il quale si è protratta la situazione di irregolarità, appare ragionevole, ai fini della loro regolamentazione tra parte ricorrente e parte resistente, disporne l'integrale compensazione.
Per quanto riguarda le spese sostenute da il loro rimborso deve essere posto a carico della CP_2
resistente, stante il principio di causalità e la ritenuta fondatezza della pretesa.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto della quantificazione dei contributi operata da e della sua mancata CP_2
partecipazione alla fase istruttoria.
11
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che tra la ricorrente e è intercorso un rapporto di lavoro Persona_1
subordinato domestico dal 1° dicembre 2011 al 27 settembre 2018;
- condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali in favore di in CP_2
2.816,10 euro, oltre sanzioni (per 1.689,96 euro) e interessi (912,19 euro);
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute da che CP_2
liquida in 1.865 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute.
Prato, 28 luglio 2024
Il giudice
Mariella Galano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRESCHI Parte_1 CodiceFiscale_1
PAOLO, elettivamente domiciliata a Prato, Via Torelli n. 59, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FALUSI SIMONE, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec del difensore vvocati.prato.it; Email_1
Parte resistente con l'intervento di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_2 P.IVA_2
dell'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b - Avvocatura
Inps - presso il difensore;
Terza chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la condanna degli eredi di Parte_1 [...]
al pagamento in suo favore di 41.000,00 euro a titolo di differenze retributive, Per_1
1 15.123,00 euro a titolo di contributi non versati, 7.887,00 euro a titolo di TFR maturato non corrisposto, oltre a quanto dovuto a titolo di tredicesima mensilità, maggiorazione per lavoro straordinario, festività, ferie e permessi non goduti, o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa oltre rivalutazione e interessi legali.
A sostegno della pretesa espone:
- di aver lavorato alle dipendenze di in assenza di formale Persona_1
regolarizzazione, sin dall'ottobre 2009 e fino al 27 settembre 2018, con orario di sei ore giornaliere, così distribuite: dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore
19:00, per un totale di quarantadue ore settimanali, senza poter godere di alcun giorno di riposo;
- che dopo qualche mese la datrice di lavoro le aveva chiesto che l'attività fosse svolta anche fuori dell'orario di lavoro sopra indicato, contattandola durante la notte, oppure chiedendole direttamente assistenza notturna, nonché di lavorare il giorno di Natale e il giorno di Pasqua di ogni anno e comunque ogni giorno festivo
- che la retribuzione concordata era pari a 600 euro mensili e che essa è rimasta invariata per tutta la durata del rapporto;
- che le sue mansioni consistevano nel prestare assistenza a , presso la sua Per_1
abitazione a Prato, occupandosi dell'igiene personale della datrice di lavoro, di svolgere attività quotidiane per suo conto, della preparazione dei pasti e dell'accudimento dei suoi numerosi gatti.
Si è costituita l' eccependo, preliminarmente, il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che, nella sua qualità di erede, non è mai stata parte del rapporto di lavoro e che, dal momento che la richiesta di accertamento dello stesso
è stato formulato per la prima volta in questa sede, non sarebbe possibile la sua trasmissione
mortis causa (ammessa per quelli accertati e/o ancora in corso di accertamento alla morte del dante causa). Inoltre, il rapporto di lavoro, in quanto intuitu personae, sarebbe comunque intrasmissibile: ciò sarebbe confermato dal CCNL Colf e Badanti, allegato da parte ricorrente sub doc. 1, che all'art. 35 comma 5 prevede: “in caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo
stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso”.
2 Nel merito, chiede il rigetto del ricorso, evidenziando che, fino al momento del decesso,
[...]
è sempre stata autosufficiente e che le pessime condizioni igieniche nelle quali è stato Per_1
trovato l'appartamento sembrano escludere che qualcuno si occupasse della casa.
Contesta, in ogni caso, i conteggi prodotti in quanto generici e l'inquadramento al livello B.
Integrato il contraddittorio nei confronti di la causa è stata istruita mediante i documenti e CP_2
le prove orali richieste dalle parti nonché, da ultimo, mediante CTU contabile, e calendarizzata per la discussione all'udienza del 23 novembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, depositate dalle parti costituite.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno inciso, inevitabilmente, sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di intrasmissibilità mortis causa delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro domestico sollevata da parte resistente.
A sostegno delle sue ragioni, richiama l'art. 35, co. 5, del CCNL prodotto in giudizio dalla stessa ricorrente, ai sensi del quale “I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino ai momento del decesso”.
Nel caso di specie, a suo dire, non essendo l'associazione mai stata parte del rapporto e difettando il requisito della coabitazione, sarebbe esclusa la sua responsabilità per le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro.
Sennonché, la disposizione sopra richiamata nulla ha a che fare con la presente fattispecie: essa introduce, infatti, una presunzione di implicita fruizione della prestazione resa dal collaboratore domestico da parte dei familiari conviventi con il titolare del rapporto (indipendentemente,
3 quindi, dal fatto che abbiano o meno accettato l'eredità), senza perciò derogare alle ordinarie regole di responsabilità per i debiti ereditari derivanti dall'accettazione (circostanza pacifica nel caso di specie, come allegato a documentato dalla resistente - cfr. doc. 3).
Né assume rilevanza, in senso contrario, la natura inutuitu personae del contratto di lavoro: una cosa è infatti il rapporto contrattuale (la cui trasmissibilità è senz'altro preclusa, stante il suo carattere fiduciario, al momento della morte, che determina l'estinzione del rapporto); altra cosa è la situazione soggettiva di debito maturata in capo al de cuius (che non si estingue con i decesso) trasmissibile agli eredi secondo le regole e nei limiti di cui all'art. 752 c.c..
Venendo al merito della vicenda, deve osservarsi come l'istruttoria svolta (cfr. verbale udienza del 26 maggio 2022) non ha confermato l'inizio del rapporto di lavoro nell'ottobre 2009: invero, in tal senso si è espresso solo il marito della ricorrente, specificando, tuttavia, di aver Parte_2
conosciuto la moglie “quando lei era già lì” e di non sapere dire, quindi, con precisione, “come e quando ha iniziato”.
A fronte dell'incertezza del teste e in assenza di riscontri rispetto all'inizio dell'attività nell'ottobre 2009 (la teste di parte ricorrente, , ha riferito di aver conosciuto la Tes_1
ricorrente soltanto nel 2015) sicura è stata invece la collocazione temporale da parte di Per_2
, teste della resistente (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, a fronte del tenore
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– sfavorevole – delle dichiarazioni rese e non essendo emerso alcun interesse circa l'esito del giudizio).
Secondo il su racconto, “nel 2011 la zia ha avuto una frattura del femore: lo ricordo bene perché nello stesso periodo era morta mia mamma. In quel periodo c'era una persona di nome flora (…) Ad Giudice:
Per_ come ho detto nel 2011 c'era che lavorava per la zia. Verso ottobre 2011 la mandò via. sarà Pt_1
arrivata alla fine del 2011”.
Si tratta di dichiarazione coerente con quella resa da nipote di Testimone_2
e marito di (e, per analoghe ragioni evidenziate rispetto alla teste , del Per_1 Per_2 Per_2
tutto attendibile), il quale ha affermato “Ad giudice: la iniziò a lavorare per mia zia nel dicembre Pt_1
2011, dopo il ricovero di mia zia a seguito della frattura del femore, avvenuta nel settembre del 2011. Fino a
Per_ questo momento c'era ”.
4 Per tale ragione, l'inizio dell'attività lavorativa deve farsi decorrere dal 1° dicembre 2011.
Quanto all'orario di lavoro osservato, tutti i testi hanno ammesso che la prestazione è stata svolta in maniera continuativa e prolungata: tuttavia, hanno reso dichiarazioni discordanti rispetto alle ore giornaliere osservate (sei, secondo il marito della ricorrente, tre, secondo , quattro Per_2
secondo la mattina “fissa” e il pomeriggio secondo necessità della , secondo Tes_2 Per_1
Test
.
Come è noto, la regola processuale vorrebbe che, una volta dimostrata la subordinazione, l'orario si presuma pieno e che, dunque, la parte che intende dimostrare lo svolgimento della prestazione in termini quantitativamente minori offra prova della circostanza (sul punto, cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5520 del 18/03/2004, Rv. 571300 - 01).
Tuttavia, nel caso di specie, per stessa ammissione della ricorrente il rapporto si è svolto per sei ore al giorno: di modo che sulla base delle sue allegazioni, da un lato, e in assenza di inequivocabili e convergenti riscontri probatori circa lo svolgimento per un orario effettivamente diverso da quello prospettato, deve concludersi che l'orario osservato sia stato quello di sei ore giornaliere di cui al ricorso.
Non è invece stato dimostrato lo svolgimento del lavoro domenicale e festivo, così come quello durante il periodo di ferie, il cui onere grava sul lavoratore, secondo l'ordinario criterio di ripartizione ex art. 2697 c.c. (tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 4076 del 20/02/2018, Rv. 647446 -
01).
Invero, soltanto il marito della ricorrente sembrerebbe confermare la circostanza, nei termini che di seguito si riportano: “Sul cap. 4: io ricordo che andava 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio, sabato e domenica compresi. Sul cap. 5: non aveva giorni di riposo”.
Si tratta di dichiarazione senz'altro generica, essendo inverosimile che per oltre sette anni la ricorrente non abbia mai fruito di un giorno di riposo. Del resto, è lo stesso teste ad affermare, in risposta al capitolo 8 (così formulato: “DCV che la Sig.ra ha lavorato per la Sig.ra il Pt_1 Per_1
giorno di Natale dell'anno 2009, il giorno di Pasqua dell'anno 2010 e tutti i successivi giorni di Natale e
Pasqua fino alla cessazione del rapporto di lavoro”): “sì è vero. Io lo so perché accompagnavo mia moglie.
Solo una volta siamo stati in Romania ma non ricordo quando”.
5 Del pari, la teste , pur avendo confermato – ma sempre per gli anni dal 2015 in poi – Tes_1
che la ricorrente lavorava anche la domenica e i festivi, ha poi precisato “Ad giudice: era la Pt_1
che mi diceva che tutti i giorni andava, ma io non lo so perché non la vedevo”.
Quanto precede, non consente di collocare con precisione lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, peraltro, escluso dalla teste : “Per quello che diceva la zia, veniva qualche ora, Per_2
credo 3, tutti i giorni, tranne la domenica. Non sono sicura che andasse anche il sabato (…). Ad avv. Falusi: finché la zia stava bene (quindi tutto 2015) veniva a casa mia per Natale e Pasqua, guidando la macchina.
Dal 2015/2016 andava mio marito a prenderla. Io non so se la ricorrente andasse a casa della zia, ma
ricordo che la zia in queste occasioni aveva fretta di venire via perché aveva timore che i gatti stessero soli: immagino che in casa non ci fosse nessuno.”
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi rispetto all'assistenza notturna, espressamente esclusa da (“Sul cap. 10: no, non ricordo che la ricorrente abbia mai prestato assistenza Parte_2
notturna”).
Con riferimento all'inquadramento professionale, deve rilevarsi come alcuna richiesta, in tal senso, sia contenuta nel ricorso che si limita solo alla descrizione dell'attività svolta (a suo dire, si prendeva cura della casa, degli animali domestici di , si occupava della preparazione Per_1
dei pasti e dell'igiene personale dell'anziana, lavava e stirava, le prestava assistenza notturna e si occupava dei rapporti con le strutture presso le quali è stata ricoverata). Per_1
Tuttavia, l'istruttoria svolta non ha fatto emergere lo svolgimento dell'attività nei termini appena descritti, cosa che fa concludere per una sostanziale inattendibilità del ricorso sul punto.
Significativa, in tal senso, è la testimonianza di che, non solo, come si è detto, ha Parte_2
escluso che la moglie abbia mai prestato assistenza notturna, ma anche che cucinasse: “Sul cap. 11:
si occupava dei gatti, puliva la casa, faceva la spesa, andava a pagare le bollette per lei, e in generale faceva per lei tutte le attività della vita quotidiana, a parte cucinare. Solo nell'ultimo anno si è occupata dell'igiene personale della Sul cap. 12: non cucinava, ma lavava e stirava per lei. Si occupava Per_1
principalmente dei gatti che erano 17 all'inizio. Negli ultimi tre anni erano 7”.
Si tratta di dichiarazione in parte supportata da quella di secondo la quale Persona_2
, fino al 2017 era autosufficiente: “Dopo questo periodo era autosufficiente, era una persona Per_1
6 che ha sempre vissuto da sola, indipendente anche economicamente. La stava abbastanza bene, a Per_1
parte gli acciacchi dell'età; tanto che nel 2014 le hanno rinnovato la patente. Dal 2015 ha iniziato ad avere un po' di problemi e da lì è cominciato un lento declino. Dal 2017 ha iniziato a entrare e uscire dagli ospedali”.
Rispetto alle mansioni, ha poi riferito che “Anche nei periodi di ricovero andava Per_2 Pt_1
sicuramente a casa per accudire i gatti, non so con che frequenza, ma sicuramente andava. Sono certa che andasse mattina e pomeriggio perché i gatti mangiavano due volte, non so quanto si fermasse e se facesse tre ore come sempre. Non era a intrattenere rapporti con le strutture quando la zia era ricoverata, l'ho Pt_1
fatto sempre io. Può darsi che sia andata dal medico a ritirare delle ricette”.
Nello stesso senso si è espresso “Mia zia è stata dal 2009 al 2018 sempre autonoma. Ha sempre Tes_2
vissuto da sola. Fino al 2016 era autosufficiente, salvo qualche patologia legata all'età. Da quel momento c'è
stato un graduale peggioramento che ha limitato la sua autonomia. Nel 2017 ricordo che fu ricoverata una prima volta a Prato. Poi tornò a casa un breve periodo per poi essere ricoverata di nuovo a Prato a febbraio
2018. Da lì non è più tornata a casa, perché è stata prima in casa di cura e poi di nuovo in ospedale a
Firenze. Subito dopo le dimissioni di ottobre 2017 c'era la ricorrente che già lavorava per mia zia. Per le tre
settimane successive ci sono state delle persone trovate dalla misericordia che lavoravano come badanti. Questo è durante circa 3 settimane, poi se ne è occupata la ricorrente, che si occupava sia dei suoi bisogni personali, che di assisterla. Durante i ricoveri la si occupava della casa e andava a dare Pt_1
da mangiare ai gatti. La CA interagiva con mia moglie per portarle i cambi in ospedale”.
Alla luce di quanto precede deve escludersi che la ricorrente si occupasse dell'igiene personale di
: invero, nell'ultimo anno – quando secondo il marito della ricorrente avrebbe Persona_1
svolto anche questa attività -, era ricoverata presso una struttura (circostanza della quale lo stesso ricorso dà atto), con personale a ciò addetto.
Dunque, sulla base di quanto precede, deve concludersi che le mansioni senz'altro svolte in via prevalente dalla ricorrente erano la pulizia della casa e la cura dei gatti.
In considerazione di ciò, il livello di inquadramento è stato individuato in quello più basso del
CCNL lavoro domestico applicabile (nell'affidare il quesito al CTU è stato specificato di tenere conto degli eventuali scatti di anzianità dallo stesso previsti).
7 Invero, rientrano nel livello A “gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Profili:
Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
Addetto alla lavanderia. Svolge esclusivamente mansioni relative alla lavanderia;
Aiuto di cucina. Svolge esclusivamente mansioni di supporto al cuoco;
Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
Assistente ad animali domestici. Svolge esclusivamente mansioni di assistenza ad animali domestici;
Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
Operaio comune. Svolge esclusivamente mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia
nell'ambito di interventi di piccola manutenzione”.
Come anticipato, la ricorrente si occupava sia della casa, sia degli animali domestici di
. Si tratta di ipotesi espressamente contemplata dalle “Note a verbale” del richiamato Per_1
art. 9, ove si legge che: “Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni promiscue ha diritto
all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti” (nel nostro caso, le mansioni svolte prevedono lo stesso livello di inquadramento).
Al contrario, il livello B al quale la ricorrente, solo in sede di CTU, chiede di essere inquadrata, intanto prevede lo svolgimento delle mansioni con “specifica competenza” (che neppure è allegato che la ricorrente avesse); inoltre, descrive il profilo in termini di collaboratore familiare generico
“polifunzionale”, che è qualcosa di diverso dallo svolgimento delle mansioni promiscue, in quanto importa lo svolgimento di “plurime” incombenze relative al normale andamento della vita familiare “compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza” (attività che, come si è visto, non erano svolte dalla ricorrente, quantomeno in via prevalente o significativa).
Quanto alla retribuzione percepita, quella di 7 euro l'ora (indicata al CTU nel quesito affidatogli e contestata dalla ricorrente) si ritrae dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice (sia che Pt_1
8 Pal hanno così quantificato i compensi di i quali hanno dunque, sul punto, Parte_1
smentito la prospettazione attorea.
Si tratta di dichiarazioni particolarmente significative: la prima perché proveniente dal coniuge convivente (il quale ha anche narrato che per un periodo era disoccupato e, dunque,
presumibilmente più attento alle uniche entrate familiari); le seconde perché frutto di una richiesta interessata della testimone (la quale si era rivolta alla ricorrente per sapere quali fossero i compensi per quel tipo di lavoro, che, a sua volta, desiderava intraprendere) e, dunque, non di una semplice confidenza.
Vi è poi da dire che, a fronte dell'orario allegato in ricorso (42 ore settimanali), i compensi asseritamente percepiti (600 euro mensili) corrisponderebbero a una paga oraria di circa 3,50 euro: somma pari a circa la metà da quella riferita dai testimoni e, pertanto, inverosimile (tanto più
laddove si consideri la già richiamata circostanza dello stato di disoccupazione del marito della ricorrente).
Secondo avendo lei ammesso di aver percepito solo 600 euro mensili, la Parte_1
corresponsione di una somma maggiore avrebbe dovuto essere provata dal datore di lavoro.
Se quanto precede, in linea di massima, è vero non può prescindersi dalla peculiarità della vicenda, ove la diversa valutazione non è conseguenza dell'accoglimento delle difese della resistente (che, invero, coerentemente con la sua natura giuridica e i suoi rapporti con la defunta, nulla ha allegato a tale riguardo, né ha capitolato prove), ma piuttosto, di un giudizio di inattendibilità, anche sotto questo profilo, del ricorso, smentito da parte di testi che non avevano ragione di attestare – in maniera peraltro sostanzialmente concorde – un dato sfavorevole per la parte che li aveva intimati.
In sintesi, pertanto:
- dall'istruttoria svolta è emerso che il rapporto lavorativo tra e è iniziato Pt_1 Per_1
il 1° dicembre 2011;
- a fronte delle stesse allegazioni di parte ricorrente deve ritenersi che la prestazione lavorativa sia stata resa per sei giorni alla settimana per sei ore giornaliere;
9 - parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio circa lo svolgimento di lavoro domenicale, festivo e durante le ferie, né rispetto all'assistenza notturna;
- sulla base delle risultanze istruttorie deve concludersi che la ricorrente abbia svolto mansioni corrispondenti al livello A del CCNL lavoro domestico e che abbia percepito 7 euro l'ora.
È dunque sulla scorta di tali presupposti che è stato affidato il quesito al CTU che, sulla base di essi, ha redatto l'elaborato, la cui conclusioni risultano corrette da un punto di vista matematico e scevre da evidenti vizi logici e, pertanto, del tutto condivisibili.
Per tale ragione non si è ritenuto di rinnovare la CTU, come invece richiesto da parte ricorrente, dal momento che le critiche mosse attengono non tanto alla modalità di svolgimento dell'incarico ma, piuttosto, alla correttezza del quesito affidato, elaborato sulla base delle valutazioni sopra spiegate.
Ebbene, la consulenza depositata il 21 dicembre 2022 ha concluso che le somme spettanti alla lavoratrice in applicazione dei richiamati parametri sono pari a 68.875,50 euro: quelle per T.F.R. a
4.862,25 euro.
Tuttavia, a fronte della retribuzione percepita, pari a 87.990 euro, deve concludersi che alcuna somma è dovuta alla ricorrente.
Invero, contrariamente da quanto da questa affermato, ben può operarsi la compensazione tra le somme dovute a titolo di TFR e quelle (maggiori) corrisposte a titolo di retribuzione dalla datrice di lavoro.
Ciò in quanto la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (quello di lavoro), con conseguente qualificazione in termini di compensazione impropria che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di compensazione propria, consente al giudice di procedere all'accertamento del saldo contabile d'ufficio (tra le pronunce più recenti sul punto, cfr. Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024, Rv. 670497 - 01) e rispetto alla quale non trova applicazione il divieto di cui all'art. 1246 n. 3 c.c. in materia di crediti impignorabili, che opera solo rispetto alla compensazione propria (a tale proposito e, in generale, sull'ammissibilità della compensazione tra
TFR e crediti del datore di lavoro, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21646 del 26/10/2016, Rv. 641461 - 01)
10 Quanto alle omissioni contributive, deve rilevarsi come l'istituto chiamato, nel costituirsi in giudizio, ha dato atto che per la maggior parte dei contributi pretesi risulta maturata la prescrizione e ha quantificato quelli ancora dovuti (per il periodo da marzo 2017 fino alla cessazione del rapporto), in 2.816,10 euro, oltre sanzioni (per 1.689,96 euro) e interessi (912,19
euro).
Gli importi così quantificati, a differenza di quelli a titolo di TFR, non possono evidentemente essere oggetto di compensazione, in quanti derivanti da un diverso rapporto con un soggetto terzo.
Pertanto, il datore di lavoro dovrà essere condannato al loro pagamento, nella misura indicata da e non oggetto di contestazione. CP_2
Contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, tale soluzione non è inibita dalla mancata proposizione della domanda riconvenzionale da parte dell'istituto: invero, non propone CP_2
alcuna domanda nuova rispetto a quella già introdotta nel processo, aderendo solo a quella del lavoratore, precisandone i termini e dando atto della sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per la pronuncia di condanna (come in effetti è avvenuto, ove l'istituto ha rappresentato il maturare della prescrizione per la maggior parte dei presunti crediti).
Venendo alle spese di lite, deve osservarsi come la domanda della lavoratrice ha trovato accoglimento, seppure solo con riferimento all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e alla condanna al pagamento dei contributi (non anche rispetto a quella di condanna al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già percepite).
Tuttavia, avuto riguardo del lungo lasso temporale per il quale si è protratta la situazione di irregolarità, appare ragionevole, ai fini della loro regolamentazione tra parte ricorrente e parte resistente, disporne l'integrale compensazione.
Per quanto riguarda le spese sostenute da il loro rimborso deve essere posto a carico della CP_2
resistente, stante il principio di causalità e la ritenuta fondatezza della pretesa.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto della quantificazione dei contributi operata da e della sua mancata CP_2
partecipazione alla fase istruttoria.
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che tra la ricorrente e è intercorso un rapporto di lavoro Persona_1
subordinato domestico dal 1° dicembre 2011 al 27 settembre 2018;
- condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali in favore di in CP_2
2.816,10 euro, oltre sanzioni (per 1.689,96 euro) e interessi (912,19 euro);
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute da che CP_2
liquida in 1.865 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute.
Prato, 28 luglio 2024
Il giudice
Mariella Galano
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