TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3329
TAR
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza ed eccesso di potere

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (WP e VL), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. L'Agenzia non era autorizzata ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illogicità

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (WP e VL), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. L'Agenzia non era autorizzata ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Irragionevolezza

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (WP e VL), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. L'Agenzia non era autorizzata ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (WP e VL), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. L'Agenzia non era autorizzata ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario alla ricorrente

    I rapporti interni tra concessionari e gestori hanno un'impronta tipicamente privatistica, di matrice contrattuale, estranei al rapporto concessorio tra Amministrazione concedente e concessionario. La giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione art.23 Cost. (riserva di legge)

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto: esterno (tra i concessionari in proporzione al numero di apparecchi) e interno alla filiera (in proporzione ai compensi contrattuali già pattuiti per il 2015).

  • Rigettato
    Violazione artt.3 e 53 Cost. (principi di capacità contributiva e uguaglianza)

    L'individuazione dei presupposti della tassazione rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore. La norma non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio, trattandosi di imposta indiretta straordinaria che assume come presupposto l'immissione in commercio dell'apparecchio e la sua astratta idoneità all'operatività/redditività potenziale. Inoltre, l'effettiva incidenza del tributo all'interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione artt.41 e 42 Cost.

    L'art.1, co.649 L.n.190/2014 non svuota di contenuto economico il bene di proprietà della ricorrente al punto da configurarsi come fattispecie sostanzialmente espropriativa. La parte ricorrente non ha assolto all'onus probandi di dimostrare che l'entità del prelievo possa comportare seri limiti all'esercizio del diritto. Inoltre, la portata del tributo è stata ridimensionata dall'art.1, co.920-921 L.n.208/2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3329
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3329
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo