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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6461/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6461/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Gianluca Cuneo Parte_1
ATTORE
contro
.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Guido Marsiglia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la in qualità di Controparte_1
F.G.V.S. per la Regione Campania, per conseguire il ristoro delle lesioni personali subite in seguito ad un incidente avvenuto in data 18/02/2017
allorquando lo stesso, in qualità di conducente, si trovava a bordo del motoveicolo Tmax tg. DC 03606, di sua proprietà, e veniva investito da un autoveicolo non identificato.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la in qualità di Controparte_1
F.G.V.S. per la Regione Campania, la quale resisteva all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'espletamento di due prove testimoniali e l'effettuazione di una C.T.U. medico legale ed infine giungeva all'udienza cartolare del 03/06/2025 per essere decisa ex art. 281
sexies c.p.c.
2 Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto evidenziato come, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “L'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada
previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è
obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non
identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso
compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per
cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che
il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da
veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare
anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Civ. 19/09/1992,
n.10762). Recependo tale principio, la giurisprudenza di merito nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata ritiene che il danneggiato debba assolvere l'onere probatorio in maniera particolarmente rigorosa, in quanto “il convenuto non ha strumenti per
interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità
indicate dall'attore” (cfr. Trib. Bari, sez. III, 29/06/2016, n. 3612). Tale
particolare rigore è giustificato, inoltre, dal fatto che la garanzia assicurativa predisposta “in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo
non identificato vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della
3 responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al
danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto
nofault” (Cass. Civ. 25/07/1995, n. 8086).
Pertanto, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato ha l'onere di provare in maniera rigorosa che l'incidente si sia verificato per la condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo e che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto.
Tuttavia, sul danneggiato da un veicolo rimasto sconosciuto non incombe l'onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento. Difatti, la Corte di Cassazione ha più
volte affermato che va escluso qualsivoglia automatismo tra la mancanza o l'intempestività della denuncia ed il rigetto della domanda di risarcimento contro il Fondo vittime della strada, in quanto non sussiste alcun obbligo per la vittima di un sinistro stradale cagionato da un veicolo non identificato di sporgere denuncia contro ignoti (cfr. Cass. civ. 18097/2020). Ciò in quanto,
come chiarito più volte al riguardo, "l'accertamento da compiere non deve
concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il
sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato",
sicché il giudice di merito potrà "tener conto delle modalità con cui, fin
dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata
presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una
4 valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire
alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento
della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda"
(ut supra).
Ciò premesso, dalle risultanze istruttorie è emerso che, nel caso di specie, parte attrice si attivava per l'identificazione del veicolo responsabile del sinistro mediante la proposizione di una querela presso la Stazione dei CC di San
Sebastiano al Vesuvio (Na) in data 09/05/2017, dunque, entro il termine legale per la presentazione della stessa, cui seguiva l'instaurazione del procedimento penale recante rg. 6367/2017 conclusosi con un decreto di archiviazione ex art. 415 c.p.p. Il danneggiato, dunque, provava di essersi attivato diligentemente per permettere alle autorità competenti l'individuazione del responsabile del sinistro.
Ciò posto, sulla base delle risultanze probatorie in atti, può dirsi provata la responsabilità dell'odierna convenuta in ordine ai fatti di causa.
Difatti, le circostanze descritte in citazione, con riguardo alla dinamica del sinistro stradale ivi riportata, venivano tutte ampiamente confermate dai testimoni escussi nel corso della fase istruttoria. In particolare, entrambi i testi,
nel confermare la dinamica del sinistro riportata dall'attore, chiarivano che lo stesso, in data 18/02/2017, alle ore 9.30 circa, si trovava in San Sebastiano al
Vesuvio a bordo del motoveicolo tipo Tmax tg. DC 03606 e percorreva Via
Giacomo Matteotti, in direzione Ercolano, quando, giunto in prossimità della rotonda, veniva investito da un'auto proveniente da via della Libertà che impegnava la rotatoria senza rispettare il segnale di STOP presente lungo la
5 strada;
per l'effetto della collisione, l'attore perdeva quindi il controllo del motoveicolo e rovinava al suolo.
Rilievo peculiare assumono poi, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, l'intervento sul posto del servizio di 118 e l'indicazione fornita dal danneggiato in sede di accesso al PS allorquando faceva espresso riferimento ad un incidente stradale.
La CTU medico legale effettuata in corso di causa, infine, accertava la compatibilità dei danni lamentati dall'attore con la dinamica del sinistro riportata in atti.
Venendo al quantum del risarcimento dovuto, ben può farsi riferimento alla
C.T.U. redatta dal dott. le cui conclusioni in questa sede Persona_1
possono essere condivise in quanto sufficientemente approfondita ed immune da vizi logici (in merito va rammentato che “Qualora il giudice del merito
aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in
modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce
adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben
potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una
compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e
metodi scientifici seguiti dal consulente” - Cass. civ. 7947/2020).
In merito, in seguito alle osservazioni formulate dalla parte convenuta ed in relazione all'integrazione dei quesiti formulati dal GU, il CTU precisava che
“L'infezione del focolaio fratturativo ha comportato un notevole allungamento
dei tempi di guarigione delle lesioni traumatiche e dei postumi residuati. In
particolare, in linea di massima, in assenza della stessa, i postumi residuati
sarebbero stati attorno al 11% (undici per cento) di danno biologico
6 permanente senza significativa incidenza sulla capacità lavorativa specifica e il
danno biologico temporaneo orientativamente di 30 giorni di inabilità
temporanea assoluta;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al valore
medio del 75% e ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al valore
medio del 50% quale sintesi di una più lunga a scalare.”
Pertanto, nel caso di specie il danno biologico risarcibile va reputato pari all'11%, con esclusione di tutte le conseguenze patite dall'attore a causa dell'infezione determinata dalla condotta colposa dei sanitari che lo ebbero in cura successivamente al trauma in esame.
In conclusione, i danni riportati dall'attore in seguito al sinistro in esame vanno così quantificati:
- danno biologico pari al 11%;
- 30 giorni di ITT;
- 30 giorni di ITP al 75%;
- 30 giorni di ITP al 50%
Nella liquidazione della somma da attribuire alla danneggiata a titolo di danno biologico, il Tribunale ritiene di dovere fare applicazione delle cd. “Tabelle
Milanesi”, in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favorire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale. Va inoltre evidenziato come i criteri di calcolo utilizzati nelle predette tabelle abbiano un carattere tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto inclusivo anche degli aspetti morali, estetici e relazionali impliciti nella lesione del diritto alla salute (difatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il grado
di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la
misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
7 quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed
autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione” – Cass. civ. 07/11/2014, n.23778).
Ebbene, la cifra che si ottiene a seguito di tale calcolo è pari ad € 7.590,00 per l'invalidità temporanea e ad € 25.399,00 per il danno biologico (per un soggetto di anni 32 al momento del sinistro), per un totale di € 32.989,00.
La somma così ottenuta in applicazione delle predette Tabelle va poi devalutata al momento del fatto storico per essere successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza con l'ulteriore computo, su detta somma,
degli interessi compensativi al tasso legale;
su tale cifra, poi, dovranno computarsi gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Devono altresì essere riconosciuti all'istante, a titolo di ristoro del pregiudizio meramente patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento lesivo, le spese mediche sostenute per un importo pari ad € 1.184,00 come da documentazione versata in atti e riconosciuta dal CTU.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano
8 come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (alla luce del c.d. criterio del decisum – v. Cass.
civ. 197/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- Accoglie la domanda attorea e condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 32.989,00 oltre agli interessi come indicati in motivazione;
- Condanna parte convenuta al rimborso delle spese mediche sostenute dall'attore e pari all'ammontare di € 1.184,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi ed € 759,00 per spese vive oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA
come per legge, con attribuzione all'avvocato Gianluca Cuneo
dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte convenuta.
Nola, 01/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6461/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Gianluca Cuneo Parte_1
ATTORE
contro
.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Guido Marsiglia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la in qualità di Controparte_1
F.G.V.S. per la Regione Campania, per conseguire il ristoro delle lesioni personali subite in seguito ad un incidente avvenuto in data 18/02/2017
allorquando lo stesso, in qualità di conducente, si trovava a bordo del motoveicolo Tmax tg. DC 03606, di sua proprietà, e veniva investito da un autoveicolo non identificato.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la in qualità di Controparte_1
F.G.V.S. per la Regione Campania, la quale resisteva all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'espletamento di due prove testimoniali e l'effettuazione di una C.T.U. medico legale ed infine giungeva all'udienza cartolare del 03/06/2025 per essere decisa ex art. 281
sexies c.p.c.
2 Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto evidenziato come, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “L'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada
previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è
obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non
identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso
compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per
cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che
il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da
veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare
anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Civ. 19/09/1992,
n.10762). Recependo tale principio, la giurisprudenza di merito nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata ritiene che il danneggiato debba assolvere l'onere probatorio in maniera particolarmente rigorosa, in quanto “il convenuto non ha strumenti per
interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità
indicate dall'attore” (cfr. Trib. Bari, sez. III, 29/06/2016, n. 3612). Tale
particolare rigore è giustificato, inoltre, dal fatto che la garanzia assicurativa predisposta “in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo
non identificato vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della
3 responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al
danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto
nofault” (Cass. Civ. 25/07/1995, n. 8086).
Pertanto, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato ha l'onere di provare in maniera rigorosa che l'incidente si sia verificato per la condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo e che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto.
Tuttavia, sul danneggiato da un veicolo rimasto sconosciuto non incombe l'onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento. Difatti, la Corte di Cassazione ha più
volte affermato che va escluso qualsivoglia automatismo tra la mancanza o l'intempestività della denuncia ed il rigetto della domanda di risarcimento contro il Fondo vittime della strada, in quanto non sussiste alcun obbligo per la vittima di un sinistro stradale cagionato da un veicolo non identificato di sporgere denuncia contro ignoti (cfr. Cass. civ. 18097/2020). Ciò in quanto,
come chiarito più volte al riguardo, "l'accertamento da compiere non deve
concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il
sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato",
sicché il giudice di merito potrà "tener conto delle modalità con cui, fin
dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata
presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una
4 valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire
alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento
della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda"
(ut supra).
Ciò premesso, dalle risultanze istruttorie è emerso che, nel caso di specie, parte attrice si attivava per l'identificazione del veicolo responsabile del sinistro mediante la proposizione di una querela presso la Stazione dei CC di San
Sebastiano al Vesuvio (Na) in data 09/05/2017, dunque, entro il termine legale per la presentazione della stessa, cui seguiva l'instaurazione del procedimento penale recante rg. 6367/2017 conclusosi con un decreto di archiviazione ex art. 415 c.p.p. Il danneggiato, dunque, provava di essersi attivato diligentemente per permettere alle autorità competenti l'individuazione del responsabile del sinistro.
Ciò posto, sulla base delle risultanze probatorie in atti, può dirsi provata la responsabilità dell'odierna convenuta in ordine ai fatti di causa.
Difatti, le circostanze descritte in citazione, con riguardo alla dinamica del sinistro stradale ivi riportata, venivano tutte ampiamente confermate dai testimoni escussi nel corso della fase istruttoria. In particolare, entrambi i testi,
nel confermare la dinamica del sinistro riportata dall'attore, chiarivano che lo stesso, in data 18/02/2017, alle ore 9.30 circa, si trovava in San Sebastiano al
Vesuvio a bordo del motoveicolo tipo Tmax tg. DC 03606 e percorreva Via
Giacomo Matteotti, in direzione Ercolano, quando, giunto in prossimità della rotonda, veniva investito da un'auto proveniente da via della Libertà che impegnava la rotatoria senza rispettare il segnale di STOP presente lungo la
5 strada;
per l'effetto della collisione, l'attore perdeva quindi il controllo del motoveicolo e rovinava al suolo.
Rilievo peculiare assumono poi, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, l'intervento sul posto del servizio di 118 e l'indicazione fornita dal danneggiato in sede di accesso al PS allorquando faceva espresso riferimento ad un incidente stradale.
La CTU medico legale effettuata in corso di causa, infine, accertava la compatibilità dei danni lamentati dall'attore con la dinamica del sinistro riportata in atti.
Venendo al quantum del risarcimento dovuto, ben può farsi riferimento alla
C.T.U. redatta dal dott. le cui conclusioni in questa sede Persona_1
possono essere condivise in quanto sufficientemente approfondita ed immune da vizi logici (in merito va rammentato che “Qualora il giudice del merito
aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in
modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce
adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben
potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una
compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e
metodi scientifici seguiti dal consulente” - Cass. civ. 7947/2020).
In merito, in seguito alle osservazioni formulate dalla parte convenuta ed in relazione all'integrazione dei quesiti formulati dal GU, il CTU precisava che
“L'infezione del focolaio fratturativo ha comportato un notevole allungamento
dei tempi di guarigione delle lesioni traumatiche e dei postumi residuati. In
particolare, in linea di massima, in assenza della stessa, i postumi residuati
sarebbero stati attorno al 11% (undici per cento) di danno biologico
6 permanente senza significativa incidenza sulla capacità lavorativa specifica e il
danno biologico temporaneo orientativamente di 30 giorni di inabilità
temporanea assoluta;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al valore
medio del 75% e ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al valore
medio del 50% quale sintesi di una più lunga a scalare.”
Pertanto, nel caso di specie il danno biologico risarcibile va reputato pari all'11%, con esclusione di tutte le conseguenze patite dall'attore a causa dell'infezione determinata dalla condotta colposa dei sanitari che lo ebbero in cura successivamente al trauma in esame.
In conclusione, i danni riportati dall'attore in seguito al sinistro in esame vanno così quantificati:
- danno biologico pari al 11%;
- 30 giorni di ITT;
- 30 giorni di ITP al 75%;
- 30 giorni di ITP al 50%
Nella liquidazione della somma da attribuire alla danneggiata a titolo di danno biologico, il Tribunale ritiene di dovere fare applicazione delle cd. “Tabelle
Milanesi”, in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favorire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale. Va inoltre evidenziato come i criteri di calcolo utilizzati nelle predette tabelle abbiano un carattere tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto inclusivo anche degli aspetti morali, estetici e relazionali impliciti nella lesione del diritto alla salute (difatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il grado
di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la
misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
7 quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed
autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione” – Cass. civ. 07/11/2014, n.23778).
Ebbene, la cifra che si ottiene a seguito di tale calcolo è pari ad € 7.590,00 per l'invalidità temporanea e ad € 25.399,00 per il danno biologico (per un soggetto di anni 32 al momento del sinistro), per un totale di € 32.989,00.
La somma così ottenuta in applicazione delle predette Tabelle va poi devalutata al momento del fatto storico per essere successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza con l'ulteriore computo, su detta somma,
degli interessi compensativi al tasso legale;
su tale cifra, poi, dovranno computarsi gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Devono altresì essere riconosciuti all'istante, a titolo di ristoro del pregiudizio meramente patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento lesivo, le spese mediche sostenute per un importo pari ad € 1.184,00 come da documentazione versata in atti e riconosciuta dal CTU.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano
8 come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (alla luce del c.d. criterio del decisum – v. Cass.
civ. 197/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- Accoglie la domanda attorea e condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 32.989,00 oltre agli interessi come indicati in motivazione;
- Condanna parte convenuta al rimborso delle spese mediche sostenute dall'attore e pari all'ammontare di € 1.184,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi ed € 759,00 per spese vive oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA
come per legge, con attribuzione all'avvocato Gianluca Cuneo
dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte convenuta.
Nola, 01/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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