Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 810/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , nella qualità di tutore dell'interdetto le- C.F._1
gale , nato a [...] il Parte_2
27.05.1951 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Palermo, Passaggio dei Poeti, n. 11 presso lo studio dell'Avv. Luciano
Termini, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiunta- mente all'Avv. Girolama Riccobono, per mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
); , nata a [...]- C.F._3 Controparte_2
mine (PA) il 10.04.1962 (C.F.: , entrambe in C.F._4
proprio e nella qualità di eredi pro quota di nato il Persona_1
Corte di Appello Palermo sez. II civile
20.01.1935 a Isola della Femmine (PA) e deceduto in data 08.06.1982, elettivamente domiciliate in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 38/a presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Ferrara e Giovanni Gruttad'Auria, che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti;
E
Controparte_3
, presso il (C.F.:
[...] Controparte_4
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope P.IVA_1
legis in Palermo, Via Villareale, n. 6 presso gli uffici dell'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Palermo, che lo rappresenta e difende ex lege;
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per CP_2
ed – come in comparsa di costituzione e risposta in appello.
[...] CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. pubbli- cata il 18.03.2020, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da ed , condannò la resisten- CP_1 Controparte_2
te n.q. di tutore dell'interdetto legale Parte_1 CP_5
, al pagamento del complessivo importo di € 607.428,01 in favore
[...]
di e di € 589.317,06 in favore di , a ti- CP_1 Controparte_2
tolo di risarcimento: a) del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale;
b) del danno iure hereditatis, nella mi-
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sura di 1/6, patito dal de cuius, , per effetto delle minac- Persona_1
ce di cui era stato vittima nel periodo antecedente l'evento morte;
c) del danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo al man- tenimento che avrebbe loro offerto il defunto padre, il tutto oltre inte- ressi al tasso legale dalla data della pronuncia fino al soddisfo, oltre le spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 14.900,00, oltre rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
e indicò nella resistente n.q. la parte obbligata al risarcimento del danno derivante dal reato, nei cui confronti doveva pertanto essere recupera- ta l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello Parte_1
n.q. chiedendone l'integrale riforma sul presupposto della sua erronei- tà non solo sotto il profilo giuridico ma anche sul piano dell'apprezzamento del compendio probatorio versato agli atti.
Si costituiva in giudizio il Controparte_6
, evoca-
[...] Controparte_4
to nel giudizio di primo grado al solo fine della opponibilità della deci- sione, il quale chiariva che alcuna pretesa poteva essere fatta valere in via diretta nei suoi confronti.
Si costituivano, altresì, ed resisten- CP_1 Controparte_2
do al gravame e chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza impu- gnata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
16.01.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle
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parti dei termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclu- sionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di repli- ca, ai sensi dell'art. 190 co. II c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'ordinanza del Tribunale di Palermo nella parte in cui ha riconosciuto,
a vantaggio delle appellanti, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale presunto senza alcun elemento di prova non aven- do le danneggiate assolto all'onere probatorio sulle medesime gravan- ti. A tale onere non potrebbe infatti sopperire una mera valutazione prognostica del danno-conseguenza, atteso che nel caso di specie viene in considerazione un pregiudizio patito dalle sorelle non suscet- CP_2
tibile di essere provato in via meramente ed esclusivamente presunti- va. Avrebbe inoltre il Tribunale errato nel porre a fondamento della propria decisione la circostanza che le sorelle abbiano lasciato l'Italia per trasferirsi in America e il dedotto isolamento sociale di , CP_1
elementi sforniti di supporto probatorio e in parte smentiti dalla do- cumentazione prodotta in atti e dalle motivazioni delle sentenze pena- li.
2. Con il secondo motivo di appello, n.q. lamen- Parte_1
ta l'erroneità dell'ordinanza, sotto il profilo dell'errata valutazione del- le risultanze istruttorie e del vizio di motivazione, nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto di liquidare il risarcimento del danno non patri- moniale iure hereditatis, patito dal de cuius per effetto delle minacce
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allo stesso rivolte comminate, tuttavia, da soggetti diversi da
[...]
, mero dirimpettaio di . Parte_2 Persona_1
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce non solo l'illogicità e l'apparenza della motivazione, ma anche la nullità dell'ordinanza per contrasto con l'art. 2043 c.c. e con l'art. 116 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha liquidato il risarcimento del danno pa- trimoniale derivante dalla perdita dei contributi al mantenimento, del tutto sfornito di ogni prova, giacché a sostegno della relativa liquida- zione le parti hanno prodotto solo una consulenza di parte, priva di ogni valenza probatoria, che, peraltro, dà conto dell'assenza di docu- mentazione reddituale e fiscale non analizzata dalla consulente. D'altra parte, il Tribunale di Palermo ha sempre rigettato tale domanda risar- citoria in tutte le decisioni emesse a vantaggio degli altri familiari dell' perché sfornita di ogni supporto probatorio (e ciò sia nei CP_2
confronti di , moglie di , di e Parte_3 Persona_1 CP_7
di , figli del de cuius). Persona_2
4. Con il quarto e ultimo motivo di appello, n.q. Parte_1
grava l'ordinanza in punto di liquidazione del risarcimento del danno deducendo l'erroneità del riconoscimento degli interessi compensativi per mancanza di prova del danno da ritardato pagamento. Per un ver- so, il Tribunale avrebbe errato nel prendere a base del calcolo il saggio legale e non un interesse medio del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella della liquidazione, tanto più che sono trascorsi oltre trent'anni dalla commissione del reato, rilevando peraltro che, consi- derata la giovane età delle appellate, debba escludersi che le stesse
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avessero potuto patire un concreto pregiudizio per la mancata dispo- nibilità dell'importo oggetto del risarcimento. Per altro verso, il Tribu- nale non avrebbe argomentato le ragioni per le quali non solo ha rite- nuto di liquidare il risarcimento del danno da ritardato pagamento, ma anche perché ha utilizzato il saggio legale degli interessi.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto da nella qualità di tutore Parte_1
dell'interdetto legale , è solo parzialmente fondato nei Parte_2
termini che di seguito si espongono.
In via preliminare, deve essere ricordata la normativa cui hanno fatto esplicito riferimento le odierne appellate, cioè la legge 22 dicem- bre 1999, n. 512, avente a oggetto l'istituzione del Fondo di rotazione.
Con essa vengono in rilievo le peculiarità delle fattispecie con- nesse a fatti di mafia e, riproponendo un meccanismo di tutela delle vittime adottato già all'epoca del terrorismo, ha voluto impedire che la confisca dei beni degli appartenenti alle associazioni criminali mafiose potesse ritorcersi in danno delle vittime, che, prima dell'introduzione della legge, non potevano sperimentare proficuamente le azioni a tute- la dei danni subiti proprio per l'incapienza – a volte apparente – dei patrimoni degli aggressori.
In particolare, per ciò che in questa sede rileva, è la possibilità prevista dall'art. 6, co. IV, nel caso in cui il risarcimento del danno di- sposto dal Giudice civile venga di fatto pagato direttamente dal Fondo, di surrogarsi nei diritti degli attori nei confronti di coloro che sono sta- ti ritenuti responsabili del fatto e condannati alla corresponsione delle
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somme.
Tanto premesso, nel merito, l'analisi deve muovere dal segmen- to principale dell'accertamento, che involge il profilo fattuale della causa accertato dal Giudice penale con una statuizione che, essendo passata in giudicato, spiega nel presente giudizio efficacia vincolante, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. A tenore della disposizione da ultimo ri- chiamata, “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsa- bile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronuncia- ta in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché
i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale
e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. Deve, ancora, osservarsi che, in ossequio al principio enunciato ai sensi dell'art. 651, co. 1, c.p.p., rubricato “Effica- cia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrati- vo di danno”, “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accerta- mento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'afferma- zione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia inter- venuto nel processo penale”.
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In applicazione delle coordinate normative sopra esposte, preso pertanto atto della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, presupposti fonda- mentali all'origine del diritto delle odierne appellate a ottenere il ri- sarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del fatto di reato, dirit- to peraltro espressamente riconosciuto dal Giudice penale nel cui giu- dizio le medesime si erano costituite parti civili, in questa sede è ne- cessario vagliare solo le richieste risarcitorie articolate dalle persone offese dal reato e provvedere alla relativa liquidazione tenendo conto della liquidazione di una provvisionale pari a € 100.000,00 a favore di ciascuna di esse che andrà scomputata dal complessivo risarcimento.
Risulta ormai definitivamente accertato che, in data 08.06.1982, poco prima delle ore 08:00, all'altezza del civico n. 47 della via Paler- mo in Isola delle Femmine veniva assassinato , impren- Persona_1
ditore nel settore edile, il cui corpo, privo di vita, venne rinvenuto da- vanti al lido balneare denominato “Villaggio Bungalow”.
Con sentenza n. 864/2013 (cfr. doc. n. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta di e ), il Giudice CP_1 Controparte_2
per le indagini preliminari di Palermo condannò alla Parte_2
pena della reclusione di anni trenta, così ridotta per la scelta del rito, in relazione al reato di omicidio dell' aggravato dall'essere Persona_1
stato commesso da persona in stato di latitanza;
alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarandolo in stato di interdizione legale;
al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, tra le quali figuravano le appellate ed Controparte_2
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, danni da liquidarsi in sede civile;
oltre che alle spese CP_1
processuali. La condanna in tal modo pronunciata fu poi confermata, oltre che dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, anche dalla Corte di cassazione (sentenze rispettivamente n. 9143/2015 e 30323/2017)
ed hanno in primo grado invo- Controparte_2 CP_1
cato il risarcimento, per un verso, dei danni non patrimoniali, patiti sia iure proprio, sotto forma del danno da perdita del rapporto parentale, sia iure hereditatis, in relazione non solo alle minacce rivolte al de cuius prima dell'evento omicidiario ma anche all'umiliazione conseguente al fallimento della propria impresa edile e, per altro verso, dei danni pa- trimoniali, sia subiti a causa della perdita del contributo al manteni- mento sia derivanti dalla perdita dell'aspettativa ereditaria.
Con ordinanza depositata in data 18.03.2020, il Tribunale di Pa- lermo ha liquidato nella misura massima prevista dalle Tabelle elabo- rate dal Tribunale di Milano (anno 2018) il danno da perdita del rap- porto parentale patito iure proprio. Ha, inoltre, liquidato il risarcimen- to del danno non patrimoniale iure hereditatis, nella misura di 1/6, pa- tito dal de cuius per effetto delle minacce di cui era stato vittima nel periodo antecedente l'evento morte. Il Tribunale ha, ancora, liquidato il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa della perdita del contributo al mantenimento, sposando sul punto le conclusioni rag- giunte nell'elaborato peritale a firma del consulente tecnico di parte ricorrente dott.ssa , e non anche quello derivante, Persona_3
invece, dalla perdita dell'aspettativa ereditaria, per difetto di prova.
n.q. interpone gravame, in primo luogo, avver- Parte_1
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so la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto sussistente e, quindi, liquidato il risarcimento del danno parentale, patito iure proprio dalle
Espone, al riguardo, che il giudice di prime cure avrebbe ricono- CP_2
sciuto un danno in re ipsa, al di fuori di ogni allegazione e dimostrazio- ne del pregiudizio, e che la prova offerta mediante presunzioni non sa- rebbe sufficiente.
Il motivo è rigettato.
Va, innanzi tutto, ricordato che, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione, che “La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21837 ), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. dan- no da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'al- tro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla re- lativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale ( v. Corte Cost.,
13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz.
(la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura ( v. Cass.,
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12/6/2006, n. 13546). Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidiani- tà dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e Pt_4
, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'altera- Pt_5
zione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti ( v. Cass., 9/5/2011, n. 10107 ), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangi- bilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale co- stituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo ricono- scimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost. ( v. Cass.,
12/6/2006, n. 13546 ). Da tale perdita può al congiunto superstite deri- vare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psi- cofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a deter- minare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992;
Cass., 23/1/2014, n. 1361 )” (cfr., in questi termini, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 18284 del 25.06.2021).
Il danno in questione, nella specie integrato dallo sconvolgi- mento delle esistenze dei componenti il nucleo familiare quale conse- guenza della morte tragica del congiunto, non coincide con la lesione
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dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto, dalla definitiva pre- clusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nu- cleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono con- seguenza della lesione dell'interesse protetto.
Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, si tratta di danno-conseguenza, non già “riflesso”
o “di rimbalzo”, bensì “diretto”, sofferto dagli stretti congiunti del de- funto iure proprio, giacché l'evento morte è plurioffensivo, cagionando non solamente l'estinzione della vita della vittima primaria, ma anche l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti di essa.
Il danno di cui si discute deve essere allegato e provato;
tutta- via, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo “contingente”), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato.
Provato il fatto -base della sussistenza di un rapporto di coniu- gio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, va opina- to che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina riper- cussioni sia sull'assetto degli stabili e armonici rapporti del nucleo fa- miliare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto
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all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di re- lazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (esemplificati- vamente: situazione di mera convivenza “forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
co- niugi in realtà “separati in casa”).
La liquidazione della ripetuta voce di danno, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di conte- nuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione pretta- mente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro nel caso assolve a una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico;
si dovrà tenere conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, qua- li la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.
Orbene, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, do- po aver delineato i principi ispiratori in punto di risarcimento del dan- no parentale e spiegato come non sia più possibile dare luogo a dupli- cazioni risarcitorie in relazione al danno morale soggettivo e al danno esistenziale, profili entrambi connessi alla perdita del rapporto paren- tale, ovverosia l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa
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sul piano dinamico-relazionale, ha ritenuto di valorizzare il meccani- smo delle presunzioni, in particolare la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti e ogni altra circo- stanza del caso, senza al contempo ricorrere a valutazioni prognosti- che, motivando adeguatamente e supportando la liquidazione da plu- rime circostanze di fatto da cui trarre la presunzione dell'effettivo pre- giudizio subito dalle ricorrenti, figlie della vittima ancora in giovanis- sima età.
Ed invero, è dimostrato documentalmente che – la CP_2
quale all'epoca dei fatti aveva 20 anni, aveva subito direttamente la minaccia telefonica anonima ove si incuteva di sospendere le ricerche degli assassini del padre ad opera del fratello - abbia lasciato la Sicilia per trasferirsi negli Stati Uniti d'America, come emerge dalle motiva- zioni della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di
Palermo, che riporta stralci dei verbali contenenti le dichiarazioni te- stimoniali, proprio a causa del clima di intimidazioni che si era diffuso nel piccolo paese di Isola delle Femmine, seguita dopo poco tempo dal- la sorella , di appena 14 anni al momento del tragico evento. CP_1
Tutti gli elementi da cui desumere la prova della profonda affli- zione che ha investito tutti i familiari superstiti e, in particolare, le gio- vani figlie emerge chiaramente dalla tragicità dei fatti, come descritti dai giudici penali, dalla giovane età delle danneggiate, dalla brutalità del delitto, dalla recisione drammatica del vincolo affettivo che ha in-
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dotto le ragazze a lasciare la terra nativa allontanandosi dall'ambiente familiare e sociale dove erano vissute fino a quel momento, rimanendo prive della figura paterna, importante supporto affettivo.
Peraltro l'illecito è costituito da un fatto di reato accertato e pu- nito in concreto e, nella specie, in ragione del tipo di fatto criminoso, della tragicità dell'evento, delle modalità efferate con le quali è stato realizzato, si ritiene che le figlie abbiano effettivamente patito quel to- tale stravolgimento della vita e della loro stessa esistenza direttamente connesso al fatto criminoso e alle conseguenze dolorose che ne sono derivate che merita di essere adeguatamente ristorato con un risarci- mento congruo secondo la misura massima, prevista dalle tabelle uti- lizzate da primo giudice, sorretto da motivazione completa ed esausti- va.
2. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha liquidato il risarcimento del danno iure hereditatis patito dal de cuius in relazione alle minacce subite in epoca antecedente l'evento morte. Ritiene infatti Parte_6
n.q. che difetti l'imprescindibile requisito della condotta, poiché
[...]
autori delle dedotte minacce sarebbero stati soggetti diversi dal
[...]
. Parte_2
Anche tale assunto non merita di essere condiviso.
E invero, viene in considerazione un'ipotesi di illecito realizzato in concorso con altri soggetti, fattispecie nella quale si inscrivono tutte quante le condotte lato sensu violente, da riferire a tutti gli apparte- nenti al gruppo che, a vario titolo, hanno offerto il proprio contributo
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causale all'evento di reato. Gli episodi minacciosi dei quali Per_4
è stato pacificamente vittima si inseriscono, infatti, in un quadro
[...]
di intimidazione, soprusi e violenza poi culminato nell'evento morte, la responsabilità del quale è stata accertata, all'esito di un procedimento penale articolatosi in plurimi gradi di giudizio, in capo al CP_8
. In ossequio al principio espresso all'art. 651 c.p.p. sopra declina-
[...]
to, occorre peraltro prendere atto della circostanza che, nell'argomentare la ritenuta sussistenza dell'aggravante della preme- ditazione, il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato, tra gli altri elementi, “gli avvertimenti intimidatori ricevuti dall Persona_1
e provenienti anche dal riguardanti le attività impren- Parte_2
ditoriali della vittima su cui ha riferito l ” (cfr. pag. 57 della Persona_2
sentenza di condanna n. 864/2013), figlio della vittima medesima, con l'effetto che risulta definitivamente accertato che autore delle minacce
è stato anche il . Parte_2
Alla stregua delle considerazioni svolte, pure a quest'ultimo de- vono riferirsi le minacce perpetrate ai danni dell' , mi- Persona_1
nacce che hanno senz'altro inciso sull'integrità della persona della vit- tima, la quale ha provato sentimenti di angoscia e di timore di essere ucciso tanto più dopo l'uccisione del D con il quale si era so- Per_5
vente intrattenuto e che era stato parimenti coinvolto nell'affare og- getto di contrasto con . Parte_2
Ne consegue che corretta e condivisibile è da ritenere la liqui- dazione del danno patito dal de cuius al quale le odierne appellate hanno senz'altro diritto nella misura di 1/6 n.q. di eredi pro quota.
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3. Il terzo motivo di appello, che investe di gravame la sentenza nella parte in cui ha accolto e liquidato il danno patrimoniale da perdi- ta del contributo al mantenimento delle figlie a causa dell'uccisione del padre, è accolto.
Deve preliminarmente osservarsi che la voce di danno patri- moniale da perdita del contributo al mantenimento, non è suscettibile di liquidazione equitativa, richiedeva la prova, quanto meno, del reddi- to percepito da al momento della morte e negli anni Persona_1
immediatamente precedenti, al fine di poter poi accertare quale valore economico sia stato oggetto di perdita per la famiglia, nella misura proporzionale al reddito e alla quota che presuntivamente veniva de- stinata ai bisogni della famiglia, moltiplicata per il numero di anni nei quali, in ragione dell'età di ciascuno delle persone offese, era verosimi- le la protrazione di tale apporto.
Nella specie, non è stata prodotta alcuna documentazione red- dituale né fiscale.
La stessa consulenza di parte da atto di tale carenza documen- tale ed opera dei conteggi del tutto presuntivi e sulla base di criteri di calcolo privi di alcun elemento di riscontro, fondati su dati tratti dalla relazione del curatore fallimentare, riferiti ad epoca antecedente al fal- limento e, certamente, non può costituire una valida fonte di giudizio, integrando mera allegazione difensiva (cfr. 13902/2013), da cui trarre la prova, che, come detto, deve essere rigorosa, di quale sia stato, nel corso degli anni e prima della morte, l'apporto economico fornito alla famiglia e alle figlie pro quota, da parte di . Persona_1
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Pertanto, sul punto e in riforma della sentenza di primo grado, la domanda va rigettata.
4. Con il quarto e ultimo motivo di appello, Parte_1
grava l'ordinanza in punto di liquidazione del risarcimento del danno deducendo l'erroneità del riconoscimento degli interessi compensativi per mancanza di prova del danno da ritardato pagamento e per avere preso a base del calcolo il saggio legale e non un interesse medio del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella della liquidazione
Il motivo è rigettato.
Deve premettersi, in primo luogo, che si verte, nella specie, nel- la materia del risarcimento del danno derivante dalla commissione di un illecito e che genera un debito di valore al quale, pertanto, non pos- sono applicarsi le regole che valgono per le obbligazioni pecuniarie e per i debiti di valuta.
Ed invero, “il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito, infatti, è in mora ex re dal giorno del fatto illecito
(art. 1219 c.c.). Tuttavia, il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non
s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224
c.c.). Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti. Come da tempo stabilito da questa Corte, il ri- tardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottie- ne con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non
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scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giu- dice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza
n. 1712 del 17/02/1995). Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Rispetto all'ipotesi da ultimo descritta costituisce principio or- mai granitico in giurisprudenza, tanto da essere stato anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione, quello secondo cui “[…] nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risar- citorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendendo omogenei il cre- dito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illeci- to, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) de- traendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che resi- dua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata an- no per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquida- zione definitiva.
2.5. Tali princìpi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti jus receptum: in tal senso si vedano,
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ex aliis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3545 del 13.2.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3,
Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del
20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017;
Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02; Sez. 3, Sen- tenza n. 6347 del 19/03/2014” (cfr., negli esposti termini, Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza del 07.08.2023, n. 23927).
Ne consegue che spetta al danneggiato un ristoro integrale del danno secondo la regola della “integralità” del risarcimento compren- sivo della rivalutazione monetaria e degli interessi che possono essere al saggio legale ovvero ad un diverso tasso equitativamente determi- nato dal giudice, senza necessità che sia fornita alcuna prova rispetto alla debenza degli interessi.
Nel caso di specie, ragionevole deve ritenersi l'applicazione, operata dal Tribunale, sul capitale di anno in anno rivalutato degli in- teressi compensativi al saggio legale, tenuto conto che il meccanismo sopra declinato che conduce alla liquidazione del risarcimento del danno si articola in tanti passaggi quanti sono gli anni che separano il momento di realizzazione del fatto illecito da quello della liquidazione del danno-conseguenza derivatone, di cui il danneggiato chiede il ri- storo. Si tratta infatti di un meccanismo che tiene di per sé conto del diverso atteggiarsi dell'interesse negli anni considerati – peraltro mol- to variabile con saggi talvolta elevati ed in altri casi molto bassi così producendosi un meccanismo di compensazione - circostanza che giu-
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stifica il mancato ricorso, nel caso di specie, al saggio medio della fine- stra temporale intercorrente tra il fatto illecito e la data della liquida- zione.
Passando a illustrare il metodo seguito nel procedimento di li- quidazione giudiziale del dovuto risarcimento del danno, va chiarito che occorre, in primo luogo, devalutare il complessivo importo di €
336.920,00 (pari alla somma di € 331.920,00 a titolo di ristoro del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale ed € 5.000,00 a titolo di compensazione del danno iure hereditatis, nella misura di 1/6) alla data dell'illecito, realizzato il 08.06.1982. Si perviene, in tal modo, all'importo di € 80.142,72, che va rivalutato (al 100%) dall'08.06.1982 alla data del 05.02.2015, momento di approvazione della delibera di ammissione delle sorelle al Fondo di rotazione, con contestuale CP_2
calcolo degli interessi compensativi al saggio legale. Tale operazione conduce a un capitale rivalutato comprensivo degli interessi compen- sativi che ammonta a € 555.983,53, di cui € 197.792,23 a titolo di riva- lutazione ed € 278.048,58 a titolo di interessi compensativi.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari ha dispo- sto il pagamento di una somma a titolo di provvisionale, immediata- mente esecutiva, quantificata in € 100.000,00, avente peraltro caratte- re omogeneo rispetto al credito risarcitorio come sopra quantificato, entrambi essendo rivalutati appunto alla data della delibera del
05.02.2015, occorre poi detrarre l'importo della provvisionale impu- tandolo, in ossequio al disposto di cui all'art. 1194 c.c., agli interessi maturati, cosicché gli interessi compensativi dovuti si riducono nella
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misura di € 178.048,58.
A questo punto, il capitale, rivalutato soltanto alla data del
05.02.2015, va rivalutato dalla stessa data della delibera alla presente liquidazione e al capitale di anno in anno rivalutato vanno, inoltre, ap- plicati gli interessi compensativi, ancora una volta al saggio legale. Si perviene, così, al capitale rivalutato che risulta essere pari a €
336.857,16, oltre al quale sono dovuti gli interessi compensativi, inve- ce pari a € 35.120,26.
Alla stregua dei calcoli effettuati in applicazione dei criteri so- pra esposti, il risarcimento in definitiva dovuto alle Pt_7 Pt_8
a € 550.026,00 ciascuno, risultante dalla somma di €
[...]
336.857,16 (capitale rivalutato alla data della presente liquidazione) e degli interessi compensativi pari a complessivi € 213.168,84 (importo, questo, a sua volta derivante dalla somma di € 178.048,58, quale am- montare degli interessi dovuti sulla somma rivalutata alla data della delibera, e di € 35.120,26, ammontare invece degli interessi compen- sativi sulla somma rivalutata dal 05.02.2015 alla liquidazione).
Posto che la liquidazione giudiziale trasforma il debito di valo- re, quale è quello risarcitorio, in debito di valuta, sul risarcimento così quantificato decorrono, inoltre, gli interessi moratori, e ciò dalla data della presente liquidazione all'effettivo soddisfo.
***
Considerato l'esito del giudizio e il parziale limitato accoglimento dell'appello, deve ritenersi la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, con con-
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danna dell'appellante, nel pagamento della restante parte a vantaggio delle appellate, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M.
147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_9
[...
nella qualità di tutore dell'interdetto legale , ed in Parte_2
parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. emessa dal Tribu- nale di Palermo in data 18.03.2020: condanna nella qualità di tutore dell'interdetto le- Parte_1
gale , al pagamento, in favore di e di Parte_2 CP_1
, del complessivo importo di € 550.026,00 ciascuno Controparte_2
(di cui € 336.857,16 a titolo di capitale, come rivalutato alla data della liquidazione, ed € 213.168,84 a titolo di interessi compensativi), per le causali di cui in parte motiva;
compensa le spese di lite tra n.q. e le appellate nella Parte_1
misura di 1/3 e condanna l'appellante a pagare alle appellate la restan- te parte che si liquida in € 10.198,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T. U. sull'imposta di registro, si indica n.q. la parte obbligata al risarci- Parte_1
mento del danno derivante da un fatto costituente reato, nei cui con- fronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
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Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
R.G. n.810/2020
Dott. Giovanni D'Antoni
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