CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. BA BORTOT Presidente
Dr. TA CAMPO Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 5.11.2024 da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(VR), p.tta Santa Maria in Solaro n. 4 (c.f. ), rappresentato C.F._1
e difeso dagli avv.ti Roberto Tosetto (c.f. ), Rossana C.F._2
BE (c.f. ) e NN LO (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliato presso il loro studio, in C.F._4
Verona, Via dei Montecchi n. 9, con domicilio telematico presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Roberto Tosetto
giusta procura depositata unitamente al fascicolo Email_1
telematico (Per le comunicazioni si indicano i seguenti recapiti: fax 045.8356030; posta elettronica certificata Email_1
- appellante - contro 2
C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente e, come tale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, C.F. , C.F._5
t, del Foro di Verona, per procura Email_2
generale alle liti n. 37875/7131 del 22/3/2024, a rogito Notar di Roma, Per_1
con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia –
Dorsoduro n. 3519/I – 30132 VENEZIA
-appellato-
Oggetto: in riforma della sentenza n. 127/2024 del Tribunale di Verona.
In punto: Accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione.
Causa trattata all'udienza dell'11.7.2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
1) riformare la sentenza 127/2024 del Tribunale di Verona, sezione lavoro, pubblicata il
09.05.2024 e, per l'effetto, accogliere le domande dell'odierno appellante, proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che di seguito si riportano:
− accertare il diritto del sig. alla rinuncia all'accredito di due settimane Parte_1
di contribuzione figurativa del periodo di servizio militare, come richiesto con la domanda di pensione anticipata presentata il 31.05.2021; − accertare il diritto del sig. Parte_1
al ricalcolo della pensione spettante con decorrenza dal 01.06.2021, considerando la sua
[...]
anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore a 18 anni di contributi accreditati;
− considerata l'anzianità contributiva del sig. al 31.12.1995 priva delle due settimane Pt_1
di contribuzione figurativa del servizio militare e, quindi, inferiore a 18 anni di contributi accreditati, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare la CP_2
pensione del sig. , a decorrere dal 01.06.2021, nella somma capitale di Parte_1
euro 17.294,16 lordi al mese, ovvero nel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, da quantificarsi previa espletanda CTU tecnico-contabile ovvero, in via ulteriormente 3
subordinata, pronunciare sentenza di condanna generica al ricalcolo del trattamento pensionistico, da quantificarsi in separato giudizio;
− condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig. CP_2
le differenze maturate sul trattamento pensionistico mensile, a decorrere Parte_1
dal 01.06.2021 fino alla data di ricalcolo della pensione, per l'importo capitale di euro
6.053,02 lordi al mese, ovvero nel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, da quantificarsi previa espletanda CTU tecnico-contabile ovvero, in via ulteriormente subordinata, pronunciare sentenza di condanna generica al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico mensile, da quantificarsi in separato giudizio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
2) con rifusione delle spese e dei compensi per l'attività difensiva nei giudizi di primo e secondo grado, oltre 15% per spese generali, Cpa ed Iva di legge.
Conclusioni dell'appellato:
a) confermarsi integralmente la sentenza n. 127/24, emessa dal Tribunale di Verona in qualità di Giudice del Lavoro, rigettandosi le avverse domande;
b) spese diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, con maggiorazione del 15% e oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 335, (cfr. SS.UU. 06.02.2023,
n.3592; Cass. 30332/2022), in luogo della CPA.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 127/2024 del 9.5.2024, il Tribunale di Verona, con funzioni di giudice del lavoro, ha respinto la domanda formulata dal signor Parte_1
CP_ nei confronti , diretta ad accertare il diritto del ricorrente a
[...] CP_2 rinunciare all'accredito di due settimane di contribuzione figurativa del periodo di servizio militare, presentata unitamente alla domanda di pensione anticipata del
31.5.2021, con il ricalcolo della pensione, da commisurare sulla base dell'anzianità contributiva inferiore a 18 anni di contributi accreditati, e la conseguente condanna dell' al pagamento della pensione così calcolata. CP_2 4
Il ricorrente, in particolare, aveva cessato il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di nel mese di giugno 2018 e aveva presentato all' CP_4 CP_2 domanda per l'erogazione dell'assegno straordinario a favore dei lavoratori in esubero, sulla base della disciplina di cui all'art. 26 D. Lgs. 148/2015. Il ricorrente, alla data del 31.12.1995, aveva maturato 18 anni di contributi versati e richiesto l'assegno straordinario con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo dall'1.1.2012, in applicazione dell'art. 2 comma 12 l. 335/1995 e dell'art. 24 D.L. 201/2011.
Il ricorrente, un mese prima della scadenza del termine di tre anni di fruizione dell'assegno straordinario, aveva presentato domanda di pensione anticipata. In questa occasione aveva dichiarato di rinunciare a due settimane di contribuzione figurativa del servizio militare, dal momento che, con questa rinuncia, avrebbe avuto meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, per cui la pensione avrebbe dovuto essere calcolata con il sistema retributivo fino a questa data e con il sistema contributivo dall'1.1.1995. In questo modo, l'assegno pensionistico mensile annuo sarebbe di € 17.294,16, invece di € 11.241,14.
La sentenza di primo grado ha affrontato il tema della possibilità di rinuncia alla contribuzione già utilizzata dall'interessato per ottenere una diversa prestazione
(nel caso l'assegno straordinario per i lavoratori in esubero), mettendo in evidenza l'assenza di una specifica disciplina normativa.
La sentenza muove dalla disciplina dettata per l'assegno straordinario, qualificato come trattamento previdenziale, trattandosi di prestazione gestita dal Fondo di solidarietà presso l' il cui importo è il medesimo erogato a titolo di pensione CP_2 anticipata. La sentenza impugnata ritiene che l'opzione per il sistema misto o retributivo debba essere cristallizzato al momento della domanda dell'assegno straordinario. La sentenza di primo grado sottolinea come questa interpretazione risponda a esigenze di certezza delle posizioni giuridiche e, in questo senso, ferma restando la facoltà dell'interessato di rinunciare o meno a un periodo di contribuzione, non è consentito l'esercizio di questa facoltà una volta utilizzato il periodo contributivo per altra domanda di trattamento previdenziale calcolata sulla base dello stesso criterio. 5
La sentenza di rimo grado viene impugnata dal signor sulla base dei Pt_1 seguenti motivi:
1. la sentenza di primo grado non sarebbe corretta nella parte in cui afferma che, con la richiesta di erogazione dell'assegno straordinario, l'appellante, nel far valere la maturazione di 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995, avrebbe optato per il sistema pensionistico retributivo. In questo senso, l'appellante sostiene di non aver esercitato alcuna opzione, che non può peraltro essere desunta dalla domanda di assegno straordinario, finalizzata a ottenere una misura a sostegno del reddito dopo la cessazione del rapporto di lavoro e in attesa della maturazione del diritto alla pensione.
A riprova che dell'autonomia del diritto a pensione è autonomo rispetto a quello diretto al riconoscimento dell'assegno straordinario, l'appellante mette in evidenza la necessità di un'apposta domanda per il trattamento pensionistico, sottolineando come il lavoratore, al termine della fruizione dell'assegno straordinario, non debba necessariamente chiedere la pensione, ma possa ricollocarsi e continuare a lavorare.
In questo senso, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto della circolare dell'INPS n. 142/2021, ritualmente prodotta in giudizio. In particolare, la circolare affermerebbe l'autonomia tra le due prestazioni e afferma il diritto di chi abbia fruito dell'assegno straordinario di avvalersi di qualunque tipologia di accesso alla pensione, “indipendentemente dalla tipologia di pensione alla quale era stata inizialmente riferita la prestazione di accompagnamento alla pensione”. In buona sostanza, non sussisterebbe alcuna cristallizzazione o intangibilità della scelta del regime di calcolo ai fini della determinazione della pensione, ancorata a quella risultante dalla domanda di assegno straordinario, che non integra un'anticipazione della futura pensione.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione viene censurata la sentenza nella parte in cui esclude il diritto di rinuncia parziale ai contributi figurativi, considerata l'estraneità dell'assegno straordinario dalle prestazioni indicate nella circolare dell'istituto n. 11/2013. L'appellante sottolinea come la circolare escluda la facoltà di rinunciare ai periodi di contribuzione figurativa quando siano già stati utilizzati per la liquidazione di precedenti prestazioni, in casi tassativamente indicati (a) 6
riscatto o ricongiunzione contributiva;
b) assegno di invalidità; c) se oggetto di neutralizzazione ai fini dell'autorizzazione al versamento volontario dei contributi;
d) se i contributi figurativi anteriori all'1.1.1996 comportino un limite al tetto massimo della retribuzione imponibile ai fini contributivi). Sulla base di questa lettura, l'appellante sostiene che l'assegno straordinario non figura tra queste ipotesi.
3. Con il terzo motivo d'appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui qualifica l'assegno straordinario come prestazione previdenziale. Con particolare riferimento alla natura giuridica dell'assegno straordinario, l'appellante mette in evidenza come la prestazione debba inquadrarsi nel sistema dei Fondi di solidarietà, costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali allo scopo di assicurare prestazioni a sostegno del reddito in favore dei lavoratori occupati in settori non coperti dall'intervento della cassa integrazione guadagni. Mette in evidenza come i Fondi non abbiano personalità giuridica e siano gestiti dall' CP_2 mentre sono finanziati esclusivamente dal datore di lavoro.
4. Con il quarto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che l'irretrattabilità della scelta sia espressione del principio di certezza delle situazioni giuridiche. L'appellante sostiene che, anche considerando l'assegno straordinario come prestazione previdenziale, la decisione di avvalersi dell'intera contribuzione figurativa per richiedere l'assegno straordinario non gli abbia procurato alcun vantaggio e, anzi, considerato che l'importo dell'assegno straordinario è commisurato a quello della futura pensione, la rinuncia alle due settimane avrebbe comportato un assegno più elevato. Inoltre, la rinuncia alle due settimane è del tutto indifferente ai fini dell'accesso all'assegno straordinario, dal momento che i contributi figurativi che devono essere versato per il periodo di erogazione dell'assegno straordinario sono calcolati sulla base dell'ultima retribuzione percepita. Da ultimo, la rinuncia alle due settimane di contribuzione figurativa per il servizio militare non ha inciso sull'anzianità contributiva ai fini dell'accesso alla pensione anticipata.
L' ritualmente costituito, si oppone all'accoglimento dell'appello per i CP_2 seguenti motivi: 7
1. ribadisce anzitutto il principio di indisponibilità della facoltà di variazione e di rinuncia alla contribuzione utilizzata per l'erogazione dell'assegno straordinario.
L' mette in evidenza il dato costituito dalla corrispondenza tra l'importo CP_2 dell'assegno straordinario e quello della pensione anticipata. In proposito richiama la propria circolare n. 11/2013, menzionata anche dall'appellante, per affermare che la scelta dell'interessato di quali periodi di contribuzione avvalersi, non può essere operata senza limitazioni, richiamando l'inciso “non è possibile esercitare tale facoltà in relazione a periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni”.
2. L' richiama inoltre l'art. 4 comma 1 l. 92/2012, che detta “Disposizioni CP_2 generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore”.
La norma prevede che il datore di lavoro, nei casi di accordi sindacali diretti alla gestione delle eccedenze di personale, corrisponda una prestazione di “importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all CP_2 la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”. Richiama inoltre Cass. 5364/2021, per cui “l'erogazione dell'assegno straordinario risponde all'esigenza di incentivare l'esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell'anzianità contributiva mancante.
Come l' esattamente rileva, l'esigenza viene realizzata mediante la corresponsione CP_1 di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull'assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all'importo della pensione.”.
3. Con riferimento alla propria circolare n. 11/2013, valorizzata dall'appellante con riferimento alle ipotesi che precludono l'esercizio della facoltà di rinuncia,
l' evidenzia come si tratti di prestazioni non previdenziali (riscatti di periodi CP_2 non lavorativi, come studi universitari e ipotesi simili). 8
4. In buona sostanza, l' sostiene che l'assegno straordinario costituisce una CP_2 vera e propria pensione anticipata, tanto da essere calcolato sulla base di quello che sarà l'esatto ammontare della pensione definitiva.
L' prende posizione in merito alla natura dell'assegno straordinario e CP_2 richiama il quadro normativo costituito dal DM 477/1997, dal DI 158/2000, adottato ai sensi dell'art. 17 comma 3 l. 400/1997, relativamente al Fondo di
Solidarietà per il sostegno del reddito per le aziende di credito. Tra le prestazioni facenti capo al vi è appunto l'erogazione degli assegni straordinari per il CP_5 sostegno al reddito e il versamento della contribuzione. Il Fondo viene alimentato attraverso un contributo straordinario del datore di lavoro.
Riguardo alla sua qualificazione giuridica, richiama Cass. 6599/2018, per cui il
Fondo costituisce una gestione dell' che procede all'erogazione della CP_2 prestazione, sulla base del finanziamento a carico dell'istituto di credito datore di lavoro.
La causa è stata decisa all'udienza di discussione dell'11.9.2025.
Motivi della decisione.
L'appellante ha chiesto e ottenuto il riconoscimento dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, riconosciuto per il settore creditizio (egli era dirigente di un istituto di credito), ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 148/2015.
La prestazione è stata liquidata sulla base dei dati della domanda, che mettevano in evidenza 18 anni di contribuzione, con il sistema retributivo fino al 31.12.2011
e con il sistema contributivo dall'1.1.2012.
Tre mesi prima della scadenza del termine triennale di fruizione dell'assegno straordinario, l'appellante ha presentato domanda di pensione anticipata, dichiarando di rinunciare a due settimane di contribuzione figurativa per il servizio militare prestato. In questo modo, la contribuzione alla data del 31.12.1998 era inferiore a 18 anni, con il conseguente trattamento proprio del sistema contributivo dall'1.1.1996 e il consequenziale incremento del trattamento pensionistico.
La sentenza di primo grado, premessa la qualificazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito come prestazione previdenziale, ha ritenuto l'illegittimità della rinuncia parziale ad un periodo contributivo già utilizzato per i 9
riconoscimento di una prestazione, quale appunto l'assegno straordinario, ai fini del riconoscimento e della quantificazione di altra prestazione, la pensione anticipata appunto. La sentenza impugnata ha sottolineato l'identità dell'importo dell'assegno straordinario e della pensione anzianità, ponendo in relazione le due prestazioni e ha valorizzato l'esigenza di tutela della certezza delle posizioni giuridiche, che richiede una chiara indicazione della posizione contributiva dell'interessato.
Occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla natura e alla funzione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito. In questo senso, Cass. 26926/2016 ha affermato i principio per cui l'assegno straordinario risponde al principio di incentivare l'esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, attraverso il riconoscimento, nel periodo intermedio, di un reddito corrispondente al futuro trattamento pensionistico netto. Come ha sottolineato la S.C. “l'esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico”.
Nello stesso senso, Cass. 14447/2024, richiamando altre precedenti pronunce in tal senso, ha sostenuto l'esistenza di “indici inequivocabili dell'intendimento di correlare alla cessazione del rapporto l'accesso alle specifiche prestazioni in esame”.
La stretta relazione esistente tra l'assegno straordinario e il futuro trattamento pensionistico è sottolineata anche da Cass. 9899/2020, per cui “Sulla questione, questa Corte, con orientamento consolidato ( Cass. n. 22386 del 2018; n. 19980 del 2017; n.
26926 del 2016; n. 26927 del 2016; n. 18128 del 2014; n. 9144 dei 2012; n. 5480 dei
2012; n. 5364 del 2012; n. 4425 del 2012), ha già avuto modo di affermare che, in tema di cosiddetto prepensionamento, gli incentivi all'esodo vanno determinati in conformità agii scopi perseguiti dalla singola disciplina. Ne consegue che, nel caso dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del d.m. n. 158 del 2000, mirandosi ad incentivare l'esodo con l'erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell'anzianità contributiva mancante, l'importo delle "ritenute di legge", che il successivo art. 10, comma
9, impone di sommare all'importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell'assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all'intero assegno, e cioè 10
con l'aliquota agevolata ex art. 17, comma 4-bis, del t.u.i.r., anziché con l'aliquota ordinaria di cui all'art. 17, comma 2, t.u.i.r. L'erogazione dell'assegno straordinario risponde all'esigenza di incentivare l'esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell'anzianità contributiva mancante. L'esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato” (cfr. nello stesso senso Cass. 5364/2012).
In sostanza, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è molto chiaro nel senso di correlare l'assegno straordinario al futuro trattamento pensionistico.
L'assegno straordinario viene inquadrato come una misura di sostegno al reddito, finalizzata al raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento del trattamento pensionistico, in una logica di continuità tra le due prestazioni. Dalle pronunce richiamate emerge con chiarezza come l'assegno straordinario costituisca, proprio per questa sua funzione, un'anticipazione della futura pensione anche riguardo all'importo che viene riconosciuto ed erogato.
La stretta relazione esistente tra le due prestazioni è poi confermata dal dato normativo, costituito dall'art. 26 comma 9 lettera b) D. Lgs. 148/2015, che inserisce l'assegno straordinario nel “quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Se questa è la funzione dell'assegno straordinario e se è questo lo stretto collegamento tra l'assegno e la pensione, tanto da determinare la corresponsione dello stesso importo, non può che condividersi la sentenza di primo grado, laddove sottolinea che i criteri per il calcolo della prestazione non possono variare e che la scelta dell'interessato, definita con la domanda di accesso all'assegno straordinario, non può essere successivamente modificata ai fini del calcolo della pensione.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere irrilevante la questione relativa alla natura giuridica dell'assegno straordinario, fondata sulle modalità di finanziamento, dal momento che ciò che rileva è la finalità che sottende alla sua erogazione, che va individuata nell'anticipazione del futuro trattamento pensionistico, tanto da essere determinato nello stesso importo. 11
Il quadro così delineato trova conferma anche nelle circolari dell'istituto previdenziale richiamate dalle parti.
La circolare 11/2013, al punto 3.1, prevede esplicitamente, in linea generale, che
“La possibilità di rinunciare alla valutazione di periodi di contribuzione figurativa resta ovviamente subordinata, come già nel passato, all'assenza di motivi ostativi. Non è possibile esercitare tale facoltà in relazione a periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni”. L'appellante valorizza il successivo inciso, per cui “Non possono essere pertanto esclusi i periodi di contribuzione figurativa già valutati nel calcolo degli oneri di riscatto
e di ricongiunzione, quelli considerati ai fini del calcolo dell'assegno di invalidità e quelli che sono stati oggetto di neutralizzazione ai fini della ricerca del requisito contributivo per
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria”, sostenendo che è solo con riferimento a questi istituti che trova applicazione il divieto previsto nel periodo precedente.
Si tratta tuttavia di una lettura non condivisibile, dal momento che il primo periodo esprime un principio di carattere generale, mentre il secondo è riferito ad alcune applicazioni esemplificative. In questo senso, è chiaro il riferimento del primo periodo alle “precedenti prestazioni” liquidate, espressione questa che comprende in via generale tutte le erogazioni determinate sulla base della valutazione anche della contribuzione figurativa.
Del pari, il riferimento dell'appellante alla circolare n. 142/2021 dell'istituto previdenziale, laddove si mette in evidenza che “Resta ferma la possibilità per i titolari delle prestazioni in argomento di avvalersi – avendone maturato i prescritti requisiti di età, contribuzione e finestra di accesso e anche prima della scadenza della prestazione inizialmente stabilita e comunicata con il provvedimento di liquidazione della prestazione stessa – di qualunque altra tipologia di accesso a pensione (quota 100, cumulo, totalizzazione, opzione donna, ecc.), indipendentemente dalla tipologia di pensione alla quale era stata inizialmente riferita la prestazione di accompagnamento a pensione.”, non supera il principio generale espresso dalla circolare 11/2013, né modifica lo stretto rapporto funzionale tra assegno straordinario e regime pensionistico conseguente, adottato nel caso in esame.
Le considerazioni che precedono portano al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata. 12
La complessità delle questioni trattate e l'assenza di specifici orientamenti giurisprudenziali costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002 per il versamento da parte dell'appellato di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
A) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11 settembre 2025.
Il giudice relatore La Presidente
TA CA BA OR