Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 da ripartire in ragione di L. 500.000.000 per sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1974, per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.
E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 da ripartire in ragione di L. 500.000.000 per sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1974, per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.