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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ai sensi dell'art.281 quinquies cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C. F.: ) , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Regina Parte_1
Elena, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Callipo, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata come da Email_1 procura alle liti in calce al presente atto, sottoscritta dal Sindaco, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 2 febbraio 2023 e determinazione del responsabile Area
Amministrativa n. 21 del 8/2/2023;
OPPONENTE
E con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, Codice Controparte_1 fiscale, registro imprese e partita IVA n. in persona del dott. P.IVA_2 [...]
in qualità di procuratore speciale (procura del 18.01.2018 rep. n.31404 a CP_2 firma notaio di Milano), rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese Persona_1 del foro di Crotone, (con domicilio digitale all'indirizzo pec:
in forza di procura espressa in calce al Email_2 ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI I procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni rispettivamente rassegnate nei propri scritti e atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 spingeva opposizione al decreto ingiuntivo n.349/2022 emesso dal Tribunale di Locri per l'importo di €.139.599,64 oltre interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sulla sorte capitale, oltre €.40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture tardivamente pagate, oltre le spese processuali del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: a) carenza di legittimazione attiva per assenza di notifica al debitore ceduto del contratto di cessione del credito intercorso tra la e CP_1 la b) carenza di forma scritta del contratto di Controparte_3 cessione;
c) assenza del contratto di fornitura;
d) non dovutezza della somma per mancata prova della prestazione resa;
e) contestazione degli interessi moratori.
Si costituiva l'opposta che contestava puntualmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto. Produceva il fascicolo monitorio con i documenti allegati e chiedeva il rigetto dell'opposizione con il riconoscimento ulteriore dell'importo di
€.1.280,00 a titolo di risarcimento danno ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, per l'importo di €.40,00 su ogni fattura, riconosciuta dal giudice del monitorio solo in modo forfettario. Insisteva sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza il giudice, stante la natura documentale del giudizio, rigettava la concessione della provvisoria esecuzione e, stante la richiesta delle parti della concessione dei termini per il deposito di memorie ex art.183 VI comma cpc, assegnava i chiesti termini. All'esito delle memorie ex art.183 cpc, entrambe le parti chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 7.11.2024 il giudice tratteneva in decisione la causa ai sensi dell'art.281 quinquies cpc assegnando alle parti i termini ex art.190 cpc.
QUESTIONI PRELIMINARI: carenza di legittimazione attiva di per CP_1 mancata notifica del contratto di cessione ed assenso del debitore ceduto.-
pag. 2 di 8 Il preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Pt_1 sia per mancata notifica del contratto di cessione che per mancato Controparte_1 assenso trattandosi di rapporto di fornitura in corso al momento della proposizione della domanda.
Com'è noto l'art.9 della legge2248/1965 all. E prescrive che in caso di cessione del credito derivato da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A.
Quando poi la cessione riguarda somme dovute dalla P.A. per somministrazioni, forniture e appalti, il R.D. n.2240/1923 richiama l'art.9 cit. prevedendo anche in questo caso il consenso espresso dell'ente ceduto. E' bene chiarire che tale norma, prevista pertanto in deroga al principio generale sancito dall'art.1260 c.c., è applicabile sia alle amministrazioni statali che agli enti pubblici territoriali (quindi anche ai Comuni) ma non agli altri enti pubblici come le ASP la cui organizzazione e attività negoziale è regolata dalle norme di diritto privato (cfr. Trib. Milano, 11.11.2020 n.7130).
E' bene specificare però che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione relativamente a crediti nascenti solo da contratti non in corso di esecuzione e tale è
l'aspetto dirimente, è sufficiente l'informazione della cessione ma non il consenso della
P.A (cfr. Cass., 1.2.2007 n.2209).
Qualora invece il contratto sia in corso di esecuzione come risulterebbe nel caso di specie, occorre richiamare la L. n.52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa e la L.
n.109/1994 Legge-Quadro sui lavori pubblici, art. 26, comma 5, alla stregua delle quali normative, per i crediti derivanti da appalti pubblici, la cessione è efficace ed opponibile alla P.A. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di cessione. Tale disciplina è stata poi, integrata dal D.Lgs. n.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che all'art.117 riproduce la disciplina contenuta nella L. n.52/1991, già sancita dall'art.26, co.5 L. n.109/1994, ampliandola ai contratti di servizi e forniture, ed in virtù del contenuto richiamo alla suddetta L. n.52/1991 presuppone: a) che il cedente sia un imprenditore;
b) l'inerenza dei crediti oggetto di cessione a contratti stipulati dal cedente nell'esercizio della propria attività di impresa;
c) la qualità in capo al cessionario di banca o intermediario finanziario disciplinato dal TUB - Testo Unico
pag. 3 di 8 Bancario. Infine, il D.lgs. n.50/2016, in vigore da aprile 2016, che ha abrogato il d.lgs.
n.163/2006, ed ha stabilito (art. 106) ai fini che qui interessano, che la cessione si intende accettata se non è espressamente rifiutata dal debitore ceduto con comunicazione da inviarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla sua comunicazione
Nel caso di specie, l'eccezione non è fondata, in quanto la cessione del credito redatta con scrittura privata autenticata è stata notificata via pec il 21.10.2019 e non opposta dal debitore ceduto nel termine previsto dalla norma, ovvero nei 45 gg. successivi alla notifica.
NEL MERITO.
Le ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente che attengono il merito della controversia, appaiono altrettanto smentite dalla documentazione prodotta dall'opposta.
Invero, per ciò che attiene l'eccepita assenza dei contratti di somministrazione, aspetto più importante e assorbente delle ulteriori questioni, la stessa non è fondata, in quanto l'opposta già in sede di monitorio, aveva prodotto i contratti di luce/ gas stipulati dall'ente con il gestore cedente, oltre all'elenco delle fatture rimaste impagate e oggetto della cessione, in linea con quanto previsto dalla normativa relativamente ai contratti stipulati con la P.A. che richiedono ad substantiam la forma scritta.
Per l'appunto, l'art.17 R.D. 2440/1923 statuisce: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art 16, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante dell'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”. Sulla base di ciò la Suprema Corte ha ribadito: “ I contratti con la P.A: devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento -salva la deroga prevista dall'art.17 del R.D. 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio- non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in
pag. 4 di 8 giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.” (cfr Cass., sez.I 22.6.2018 n.16562; Cass.,
13.10.2016 n.20690).
Parte opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico ai sensi del combinato disposto degli artt.1218 e 2697 c.c. producendo i contratti di somministrazione
MANCATA PROVA DELL'IMPEGNO DI SPESA.-
Parimenti infondata è l'eccezione dell'opponente su ciò che riguarda la mancata prova dell'impegno di spesa perché il credito sia opponibile ex art.191 TUEL, all'ente locale.
L'art.191 del dlg.267/2000 prevede che: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5.”
Il procedimento di cui sopra avviene nelle modalità descritte dallo stesso art.191 cit., nel senso che il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno e tale comunicazione è contestuale all'ordinazione della prestazione con l'espressa avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il procedimento di cui all'art.191 cit. viene espressamente applicato alle spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, alle somministrazioni, forniture appalti e prestazioni professionali.
Qualora l'impegno di spesa non venga comunicato all'interessato, questi ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. Questa precisazione è di estremo rilievo, in quanto rappresenta, per come sottolineato dai pag. 5 di 8 giudici di legittimità, “una garanzia forte”, che il terzo ha diritto di chiedere alla PA, senza incorrere in responsabilità contrattuali. (cfr. Cass., sez. VI sent. n.5267/2022).
L'art.191 cit., comma 4 prevede inoltre che, qualora vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
L'art.191 TUEL va nello specifico applicato però in correlazione all'art.183 TUEL riguardante il c.d. impegno automatico di spesa per cui con la semplice approvazione del bilancio previsionale l'ente impegna le somme necessarie a coprire i costi delle forniture essenziali (quali ad es. fornitura di energia per illuminazione pubblica, fornitura di gas, depurazione, smaltimento rifiuti etc). Pertanto, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute, ovvero:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori ((nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato);
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto -come nel caso delle somministrazioni di energia-, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
Nello specifico l'opposta ha documentato l'impegno dell'amministrazione mediante la produzione della delibera di G.M. semestrale di vincolo per l'impignorabilità delle somme destinate per servizi essenziali -fra cui anche l'illuminazione pubblica- in richiamo alla previsione di spesa triennale 2021-23, a dimostrazione che nel bilancio l'ente ha inserito l'impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica. In tale ipotesi non è necessario che l'impegno di spesa sia previsto per ogni fattura, trattandosi di pag. 6 di 8 servizi essenziali la cui spesa va inserita nella previsione di bilancio come spesa necessaria.
Quanto alla contestazione degli interessi moratori contestati dall'opponente, occorre considerare che il rapporto di fornitura intercorso tra l'amministrazione pubblica e il gestore (nello specifico ) rientra per interpretazione CP_3 Controparte_3 pacifica, nell'ambito delle transazioni commerciali per le quali il dlgs 231/2002 è applicabili. In particolare l'art.5 del dlgs 231/2002 come modificato dal successivo
D.Lgs. n.192/2012; prevede che gli interessi decorrono dalla data di scadenza della fattura azionata, senza necessità di ulteriori atti di messa in mora, per come espressamente sancito dall'art.4, co.1, ai sensi del quale “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.”
Va per ultimo esaminata la questione del riconoscimento del risarcimento del danno nella misura di €.40,00 per ogni fattura ai sensi dell'art.6 del dlgs 231/2002 che statuisce: “Nei casi previsti dall'art.3 il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”
E' chiaro pertanto che in previsione di un'espressa disposizione normativa, l'importo va interamente riconosciuto, per come il creditore aveva già richiesto in sede monitoria, in presenza della prova del ritardato adempimento dell'obbligazione o a fortiori dell'inadempimento.
Alla luce degli aspetti fin qui esaminati e della documentazione prodotta dal creditore, l'opposizione proposta dall'ente va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'amministrazione al pagamento della somma ulteriore di €.1.280,00 a titolo di risarcimento ex art.6 dlgs 231/2002 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12.
Le spese del giudizio, vanno liquidate in ossequio al principio di soccombenza, secondo i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni prospettate.
pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con atto ritualmente Parte_1 Controparte_1 notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
349/2022 del Tribunale di Locri, dichiarandolo esecutivo;
b) Condanna l'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di €.1.280,00 a titolo di risarcimento ex art.6 dlgs 231/2002;
c) condanna parte opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in €. 2.540,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 10 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
pag. 8 di 8