Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 febbraio 2018 |
Commentari • 29
- 1. La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insiemeStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Il legislatore torna oggi a porre mano al sistema delle misure di prevenzione contenuto nel c.d. codice antimafia (d.lgs. 159/2011) e lo fa con una legge che – contestualmente e quasi silenziosamente – incide in modo significativo anche in altri, seppur collegati, ambiti dell'ordinamento penale. È infatti in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la riforma che la Camera, questo 27 settembre, ha approvato definitivamente nel testo licenziato con modifiche dal Senato (clicca sopra su ‘visualizza allegato'). Auspicando di poterne presto ospitare più approfonditi commenti, offriamo di seguito uno sguardo d'insieme di tale riforma, i cui interventi spaziano dalle modifiche al …
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Giurisprudenza • 440
- 1. Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3754Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice IN RE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15883 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra Parte_1 Parte_2, nata a [...] il [...] e , nato a Persona_1Sciacca il 20/01/1962, anche n.q. di eredi di , nata a [...] il 10/12/1929 e deceduta il 21/07/2001 (avv.ti Maria Emilia Turco e Giovanni Vaccaro); Attori e Controparte_1 , nato a [...] il [...], n.q. di tutore legale di Persona_2 nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 ), in atto detenuto presso la casa circondariale di …Leggi di più...
- tabelle di Milano·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso) 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; (5)
b) dai rientri previsti dall'articolo 2.
(4) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto (con l'art. 2, comma 6-sexies) che "A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 , e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1, comma 1, della lege 22 dicembre 1999, n. 512 , sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 19) che "Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, [...] previsti dal [...] comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 , a decorrere dal 2012, sono fissati, [...] in euro 1.027.385. " -------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 11 gennaio 2018, n. 4 , nel modificare l' art. 2, comma 6-sexies del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici»". - Articolo 1 bisArt. 1-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10 ))
- Art. 2. (Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575) 1. All' articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso". Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2-undecies. - 1. L'amministrazione di cui all'art. 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, per finalita' istituzionali o sociali. Il comune puo' amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . Il comune puo' amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell' art. 5, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 ;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui alla lettera b).
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che puo' affidarle all'amministratore di cui all'art. 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'art. 2-decies.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali, l'amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta".