Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 febbraio 2018 |
Commentari • 29
- 1. La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insiemeStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Il legislatore torna oggi a porre mano al sistema delle misure di prevenzione contenuto nel c.d. codice antimafia (d.lgs. 159/2011) e lo fa con una legge che – contestualmente e quasi silenziosamente – incide in modo significativo anche in altri, seppur collegati, ambiti dell'ordinamento penale. È infatti in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la riforma che la Camera, questo 27 settembre, ha approvato definitivamente nel testo licenziato con modifiche dal Senato (clicca sopra su ‘visualizza allegato'). Auspicando di poterne presto ospitare più approfonditi commenti, offriamo di seguito uno sguardo d'insieme di tale riforma, i cui interventi spaziano dalle modifiche al …
Leggi di più… - 2. Art. 52 - Diritti dei terzihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Questioni di costituzionalità Il quadro normativo attuale circa la tutela dei terzi creditori di soggetti colpiti da sequestro o confisca di prevenzione — in estrema sintesi — vede affiancate due discipline, quella prevista dal D. Lgs. 159/2011 e quella della L. 228/2012. Il primo ha costituito una svolta normativa sul tema della tutela dei terzi creditori in buona fede, giacché ha introdotto un sistema organico esteso alla generalità dei creditori del proposto, che possono vedere soddisfatto — sia pur parzialmente e a determinate condizioni — il proprio credito grazie ad un procedimento di verifica in contraddittorio e alla successiva formazione di un piano di …
Leggi di più… - 3. Art. 48 - Destinazione dei beni e delle somme (1)https://www.filodiritto.com/
1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi …
Leggi di più… - 4. Nuovo pacchetto di interventi per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domesticaAccesso limitatoGiacomo Pestelli · https://www.altalex.com/ · 30 ottobre 2023
- 5. Fondo vittime mafia: Cassazione e Consiglio di Stato negano potere discrezionaleAvv. Gerarda Russo · https://www.studiocataldi.it/ · 14 luglio 2021
Escluso potere discrezionale fondo vittime mafia Legge 512/99 - L'integrale risarcimento dei danni Giurisprudenza Consiglio di Stato su inesistenza potere discrezionale fondo vittime mafia Cassazione su Fondo solidarietà vittime mafia Escluso potere discrezionale fondo vittime mafia La Suprema Corte e il Consiglio di Stato hanno escluso qualsiasi potere discrezionale del Comitato di Solidarietà vittime Mafia per la quantificazione e individuazione dei danni risarcibili alle vittime di reati mafiosi. Legge 512/99 - L'integrale risarcimento dei danni La legge 512/99 (art. 4) garantisce per un principio solidaristico il risarcimento dei danni alle vittime di mafia nella misura esatta così …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 438
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1702Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori: 1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente 2) Dott. Angelo Piraino Consigliere 3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 831/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 marzo 2025, promossa in questo grado DA , nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, via della Libertà n. 203/B, presso lo studio legale degli avv.ti Salvatore NN e EA …Leggi di più...
- fondo di rotazione per solidarietà vittime reati mafiosi·
- interpretazione l. 512/1999·
- solidarietà passiva·
- duplicazione risarcimento danni·
- compensazione spese processuali·
- concorso di persone nel reato·
- potestà discrezionale P.A.·
- giudicato penale·
- art. 2055 c.c.·
- art. 187 c.p.
- 2. Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3754Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice ZI FE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15883 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra , nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2 Sciacca il 20/01/1962, anche n.q. di eredi di , nata a [...] il Persona_1 10/12/1929 e deceduta il 21/07/2001 (avv.ti Maria Emilia Turco e Giovanni Vaccaro); Attori e , nato a [...] il [...], n.q. di tutore legale di Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F.: ), in atto Persona_2 C.F._1 detenuto presso la casa circondariale di …Leggi di più...
- tabelle di Milano·
- interessi legali·
- danno non patrimoniale·
- fondo di rotazione per vittime di reati mafiosi·
- danno da lesione del rapporto parentale·
- risarcimento danni·
- art. 5 L. n. 512/1999·
- art. 651 c.p.p.·
- rivalutazione monetaria·
- giudicato penale
- 3. Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1171Provvedimento: N. 27573/2020 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________ R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 10 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27573/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13/06/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA , c.f.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), e l'Avv. NATALE RAFFAELE (c.f.: , che C.F._2 C.F._3 rappresenta e difende le parti ricorrenti in virtù di procura alle liti allegata in atti, ed agisce nel presente giudizio anche come …Leggi di più...
- silenzio amministrativo·
- interessi compensativi·
- giurisdizione amministrativa·
- Fondo di rotazione per le vittime di reati mafiosi·
- interessi moratori·
- art. 4 legge 512/1999·
- procedimento amministrativo·
- compensazione spese di lite·
- estraneità ad ambienti criminali
- 4. Trib. Ragusa, sentenza 18/07/2025, n. 1133Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA Proc.n. 1482/2024 R.G. Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo ha emesso la seguente SENTENZA 2 nella causa iscritta come in epigrafe in materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per uccisione di un congiunto, promossa DA , nato a [...] il [...], C.F.. Parte_1 , elettivamente domiciliato in Niscemi (CL), Via Samperi C.F._1 309, presso lo studio legale dell'Avv. Lucia Antonella Spata, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 , in stato di detenzione e di interdizione legale, in C.F._2 atto …Leggi di più...
- art. 281undecies c.p.c.·
- risarcimento danno da perdita rapporto parentale·
- interessi compensativi·
- presunzione danno·
- danno non patrimoniale·
- tabelle Tribunale di Milano·
- rivalutazione monetaria·
- art. 651 cod. proc. pen.·
- giudicato penale·
- onere della prova
- 5. Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 409Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati: Dott. Giovanni D'Antoni Presidente Dott.ssa Angelo Piraino Consigliere Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 810/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado TRA , nata a [...] il [...] Parte_1 (C.F.: , nella qualità di tutore dell'interdetto le- C.F._1 gale , nato a [...] il Parte_2 27.05.1951 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._2 Palermo, Passaggio dei Poeti, n. 11 presso lo studio dell'Avv. Luciano …Leggi di più...
- danno iure hereditatis·
- art. 654 c.p.p.·
- interessi compensativi·
- danno non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- perdita rapporto parentale·
- art. 651 c.p.p.·
- art. 2043 c.c.·
- onere della prova·
- danno patrimoniale
Versioni del testo
- Art. 1. (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso) 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; (5)
b) dai rientri previsti dall'articolo 2.
(4) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto (con l'art. 2, comma 6-sexies) che "A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 , e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1, comma 1, della lege 22 dicembre 1999, n. 512 , sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 19) che "Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, [...] previsti dal [...] comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 , a decorrere dal 2012, sono fissati, [...] in euro 1.027.385. " -------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 11 gennaio 2018, n. 4 , nel modificare l' art. 2, comma 6-sexies del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici»". - Art. 2. (Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575) 1. All' articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso". Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2-undecies. - 1. L'amministrazione di cui all'art. 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, per finalita' istituzionali o sociali. Il comune puo' amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . Il comune puo' amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell' art. 5, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 ;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui alla lettera b).
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che puo' affidarle all'amministratore di cui all'art. 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'art. 2-decies.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali, l'amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta". - Articolo 1 bisArt. 1-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10 ))