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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1392/2022 R.G., tra:
con sede in Catania, Via Asiago n. 12 (P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv. Enrico Napoli e Marco CO LU, elettivamente domiciliata in Palermo, Via M. Stabile n. 85, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via principale,
e
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 15 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Enrico Napoli e Marco CO LU per Parte_1
“- Ritenere e dichiarare l'erroneità della Sent. n. 501/2022 emessa dal Tribunale di Palermo e pubblicata in data 03/02/2022, nella parte in cui ha statuito la non debenza dell'importo di € 116.280,00 dovuti a titolo di “saldo manodopera giusto capitolato speciale di appalto punto 2.5. – periodo compreso tra ottobre 2014 ed agosto 2016”, e ciò per tutti i motivi sopra dedotti;
- Riformare la n. Sent. n. 501/2022 emessa dal Tribunale di Palermo e pubblicata in data 03/02/2022 nella parte impugnata e, indi facendo diritto nel merito, dichiarare il diritto di credito della nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1 dell'importo di € 116.280,00 cui alla fattura n. 46/2020, dovuti per a
[...] titolo di “saldo manodopera giusto capitolato speciale di appalto punto 2.5. – periodo compreso tra ottobre 2014 ed agosto 2016” per tutti i motivi sopra dedotti e deducendi;
- Condannare l' in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 116.280,00, oltre interessi moratori dalla data del deposito del D.I. n. 2856/2020 sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi che si chiedono vengano distratti in favore dell'Avv. Enrico Napoli e dell'Avv. Marco CO LU”.
- Avvocatura dello Stato per Controparte_1
[...]
“- rigettare l'avversario appello, essendosi ampiamente dimostrata l'inesistenza della pretesa creditoria di controparte e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall
[...] alla Controparte_1 Parte_1
- Accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 501/2022, dichiarando non dovuto il pagamento della somma di € 43.042,92, quale credito nascente dalla nota prot.n.3334 del 16.06.2019 e, di conseguenza, condannare la controparte alla restituzione della somma di €50.617,62 (di cui € 43.042,19 per sorte decreto e
2 €7.575,43, per interessi moratori) indebitamente pagata con mandato di pagamento n.2374 del 12.05.2021;
- In subordine, ammettere il giuramento decisorio deferito all'Ing. Diego Leanza, legale rappresentante di e decidere il gravame incidentale all'esito della prestazione di Parte_2 esso. Con condanna alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 501/2022, del 03 febbraio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 9142/2020 R.G..
Con comparsa depositata il 10 novembre 2022, si costituiva in giudizio la
, la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2856/20, emesso dal Tribunale di Palermo in data 25 maggio 2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di €146.086,00, a fronte Parte_1 di tre fatture relative ai servizi prestati in adempimento del contratto di appalto intercorso fra le parti.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo così statuiva:
“revoca il decreto ingiuntivo nr. 2856/2020 reso dal Tribunale di Palermo in data 25 maggio 2020;
3 Condanna l' al Controparte_2 pagamento in favore della di euro 43.042,92 oltre iva, oltre interessi sulla sorte Parte_1 dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
Condanna l' al Controparte_2 pagamento della rimanente metà delle spese di lite della metà che liquida in Parte_1 complessivi euro 3600,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A, disponendone il pagamento in favore dell'avv. Enrico Napoli e dell'avv.Marco CO LU in solido”.
*****
Proponendo impugnazione, la censura la sentenza nella parte in Parte_1 cui ha rigettato la domanda di condanna della convenuta al pagamento CP_1 della somma di €116.280,00, dovuta a titolo di “saldo manodopera giusto capitolato speciale di appalto punto 2.5 – periodo compreso tra ottobre 2014 ed agosto 2016”, di cui alla fattura n. 46/2020.
Il Tribunale rileva, sul punto, in termini estremamente sintetici, che, come emerge dalla documentazione in atti, la ditta appaltatrice aveva formulato una offerta precisa (che, dunque, non prevedeva il predetto compenso), che non poteva essere modificata di propria iniziativa dalla stazione appaltante.
L'appellante ripercorre le previsioni del capitolato speciale di appalto, evidenziando come lo stesso sancisse espressamente l'esclusione delle voci relative alla mano d'opera ed agli oneri di sicurezza dal ribasso offerto dalle ditte partecipanti alla gara, così che i relativi importi dovevano considerarsi automaticamente dovuti dalla stazione appaltante, ed invoca la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, contestando, invece, la efficacia probatoria della documentazione prodotta da controparte e richiamata dal giudicante.
L'appello è fondato.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda occorre esaminare, in primo luogo, il capitolato speciale relativo all'appalto per l'affidamento del “Servizio di pronto intervento, riparazione, manutenzione, gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e trattamento aria” dell'
[...]
aggiudicatosi da parte della CP_1 Pt_2
4 L'art. 2.5 (intitolato “IMPORTO DELL'APPALTO”) prevedeva, in premessa, un canone, al netto del ribasso offerto, fisso e invariabile (salvo quanto stabilito per penali, variazioni quantitative di beni e delle erogazioni dei servizi), che compensava tutte le prestazioni relative all'attività di gestione integrata, comprensivo di attrezzature, mezzi d'opera, parti di ricambio, materiali espressamente previsti e quanto altro necessario per la corretta esecuzione di tutte le attività contrattuali.
L'importo dell'appalto veniva fissato complessivamente in €198.000,00
“compreso €4.200,00 per oneri della sicurezza che non saranno soggetti a ribasso ed oltre IVA”.
Inoltre, si fissava la “Percentuale della mano d'opera determinata nel valore del 30%, dell'importo complessivo al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 58.140,00 non soggetta a ribasso”.
Quanto alle eventuali opere a richiesta e di manutenzione straordinaria, si prevedeva un compenso a misura o a corpo.
A seguire, il capitolato ribadiva che l'”IMPORTO al netto della mano d'opera e degli oneri per la sicurezza su cui effettuare l'offerta di massimo ribasso pari ad € 135.660,00” e che “IL VALORE OFFERTO IN SEDE DI GARA SARA' QUINDI L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CANONE AL NETTO DEL RIBASSO PRATICATO SULL'IMPORTO DI CUI SOPRA”.
Dal tenore letterale dell'atto si evince, dunque, chiaramente come, posto un importo complessivo di partenza di €198.000,00, le ditte partecipanti fossero chiamate a formulare le proprie offerte operando il ribasso esclusivamente sulla somma di €135.660,00, data dalla differenza fra quella, appunto, di €198.000,00 e quella di €62.340,00 (€4.200,00 + €58.140,00), relativa agli oneri della sicurezza ed al costo della mano d'opera.
L'esclusione di tali voci dal ribasso si giustifica agevolmente con l'esigenza che le ditte appaltatrici non risparmiassero sulla sicurezza e sul costo del lavoro, andando altrimenti ad incidere sui diritti personali dei lavoratori.
Il capitolato va, dunque, interpretato nel senso che alla impresa aggiudicataria sarebbero spettati gli importi già indicati a titolo di oneri sicurezza e costo mano
5 d'opera, più l'importo di cui alla offerta, in ribasso sulla somma di partenza di
€135.660,00.
Nel caso in esame, è accaduto che la aveva formulato una offerta di Pt_1
€99.800,00 comprensiva del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza.
La circostanza si evince - non disponendosi di copia dell'offerta - dalla nota della a mezzo posta elettronica del 20 giugno 2014, in riscontro ad una Pt_1 richiesta di chiarimenti da parte della (“Si conferma che Controparte_1
l'offerta…è comprensiva del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza”), e dalla successiva comunicazione di aggiudicazione provvisoria dell'appalto.
In tale ultima sede, la stazione appaltante chiariva che: “Premesso che l'offerta da indicare doveva essere costituita dall'importo complessivo di €62.340 oltre all'importo di
€135.660 al netto del ribasso praticato, in base ai chiarimenti pervenuti su alcune offerte anormalmente basse perché formulate erroneamente, si è provveduto ad aggiudicare come da prospetto allegato”.
Il prospetto allegato prevedeva l'aggiudicazione dell'appalto in favore della per un importo complessivo di €162.140,00, di cui €99.800,00 quale Pt_1 somma derivante dal ribasso del 26,43% su €135.660,00, ed €62.340 per oneri sicurezza e costo manodopera.
Dunque, l'aggiudicazione ha espressamente previsto, in conformità al capitolato speciale di appalto, la spettanza, in favore della ditta appaltatrice, di tale ultimo importo, da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello relativo alla somma oggetto del ribasso.
In proposito, ciò che rileva, a parere della Corte, non è più l'offerta formulata dalla ditta, bensì il provvedimento di aggiudicazione che, a prescindere da ipotetici profili di invalidità riconnessi ai poteri in autotutela della pubblica amministrazione, non risulta mai essere stato invalidato nelle competenti sedi e vincola, pertanto, al suo rispetto la appaltante.
Questa, peraltro, ha agito nel modo indicato proprio al fine, espressamente indicato, di scongiurare aggiudicazioni che si ponessero in contrasto con le regole fissate nel capitolato speciale di appalto.
6 A fronte di ciò, non rivestono alcun rilievo i prospetti prodotti dalla difesa dell' e richiamati dal primo giudice (all. A e B), costituenti Controparte_1 meri calcoli di parte a sostegno della tesi sostenuta dalla opposta, privi di qualunque cogenza ed ufficialità.
In accoglimento dell'appello, pertanto, la va condannata Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di €116.280,00, oltre Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo.
Proponendo appello incidentale, la Controparte_1
censura la statuizione con cui è stata condannata al
[...] pagamento, in favore della della somma di €43.042,92, relativa ai lavori Pt_1 straordinari.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto costituire riconoscimento di debito la nota n. 3334 del 12 giugno 2019 con cui l' in riscontro alla CP_1 richiesta di pagamento, così rispondeva: “da un attento esame tecnico e contabile dei singoli interventi nei consuntivi da Voi allegati, la somma valutata è di euro 43.042,92”.
L'appellante contesta la qualificazione della nota come atto di ricognizione di debito, evidenziando che la natura di pubblica amministrazione della
[...] avrebbe richiesto a tal fine una serie di ulteriori fatti-atti non CP_1 intervenuti.
In ogni caso, eccepisce l'intervenuto pagamento della predetta somma.
Evidenzia, a tal fine, che, dopo aver provveduto alla corresponsione dell'importo di €50.617,62 in esecuzione della sentenza di primo grado, a seguito di un riesame della contabilità ha accertato che in precedenza, con mandato n. 5644 del 19 dicembre 2020, aveva già versato in favore di Pt_1
l'ulteriore somma di €52.511,24 in ragione della medesima causale.
In particolare, tale pagamento era avvenuto in esecuzione del decreto n. 6572/2019, notificatole il 13 gennaio 2020 e non opposto, con cui la società appaltatrice le aveva ingiunto il pagamento proprio della somma di €43.042,92, quale credito nascente dalla medesima nota n. 3334 del 16 giugno 2019.
7 Produce documentazione attestante quanto sopra e, in via subordinata, deferisce giuramento sulla circostanza dell'avvenuto pagamento al legale rappresentante della opposta.
L'appello è fondato per la seguente, assorbente, ragione.
L'eccezione di pagamento integra pacificamente eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in grado di appello, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 41474/2021; sez. VI, n. 17196/2018; sez. III, n. 1464/2015).
Nel caso in esame, la produzione della documentazione che dovrebbe attestare il pagamento intervenuto prima della statuizione di condanna risulta tardiva.
Il relativo mandato, infatti, risale al 19 dicembre 2020, data in cui non erano ancora maturate, nel presente giudizio, le preclusioni istruttorie, sicchè la parte opponente avrebbe potuto produrlo tempestivamente sin dal primo grado.
Nonostante ciò, deve però constatarsi come il relativo fatto storico, allegato con chiarezza e precisione dalla , non abbia costituito oggetto Controparte_1 di alcuna contestazione da parte della la quale, dunque, non ha in alcun Pt_1 modo negato di avere ricevuto simile pagamento.
Esso, dunque, deve considerarsi provato, giusta il disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c., circostanza che rende irrilevante il deferito giuramento decisorio.
Con l'ulteriore effetto che, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di pagamento delle spese straordinarie formulata dalla appaltatrice (peraltro accolta per un importo addirittura superiore a quello richiesto) deve essere rigettata e la ed i suoi difensori distrattari condannati alla Pt_1 restituzione di quanto pagato in loro favore dalla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione
8 della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di ciò, tenuto conto dell'accoglimento della domanda proposta dalla relativamente ad una delle voci richieste e, dunque, in presenza di Parte_1 una parziale soccombenza reciproca, sussistono le condizioni per dichiarare compensate fra le parti per un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna della Controparte_1
soccombente in maggior misura, al pagamento, in favore della
[...] controparte, dei residui quatto quindi, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per la fase monitoria, in complessivi €2.005,00, di cui €1.680,00 per compensi ed €325,00 per spese, per il primo grado, in complessivi €8.000,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.400,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.400,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€8.372,00, di cui €7.440,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a
€260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.440,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€2.400,00 per la fase decisionale) ed €932,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Le predette spese vanno distratte in favore dei difensori della Parte_1 avvocati Enrico Napoli e Marco CO LU, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e dalla Parte_1
avverso la sentenza n. Controparte_1
501/2022, del 03 febbraio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 9142/2020 R.G., così provvede:
9 - in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore della della somma di Parte_1
€116.280,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
- rigetta per il resto la domanda di Parte_1
- condanna ed i suoi difensori distrattari alla restituzione di Parte_1 quanto pagato in loro favore dalla Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
[...] interessi dalla data del pagamento;
- dichiara compensate per un quinto fra le parti le spese dei vari gradi di giudizio e condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore della dei residui quattro
[...] Parte_1 quinti, che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi €2.005,00, di cui €1.680,00 per compensi ed €325,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi
€8.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €8.372,00, di cui €7.440,00 per compensi ed €932,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Enrico Napoli e Marco CO LU.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1392/2022 R.G., tra:
con sede in Catania, Via Asiago n. 12 (P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv. Enrico Napoli e Marco CO LU, elettivamente domiciliata in Palermo, Via M. Stabile n. 85, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via principale,
e
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 15 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Enrico Napoli e Marco CO LU per Parte_1
“- Ritenere e dichiarare l'erroneità della Sent. n. 501/2022 emessa dal Tribunale di Palermo e pubblicata in data 03/02/2022, nella parte in cui ha statuito la non debenza dell'importo di € 116.280,00 dovuti a titolo di “saldo manodopera giusto capitolato speciale di appalto punto 2.5. – periodo compreso tra ottobre 2014 ed agosto 2016”, e ciò per tutti i motivi sopra dedotti;
- Riformare la n. Sent. n. 501/2022 emessa dal Tribunale di Palermo e pubblicata in data 03/02/2022 nella parte impugnata e, indi facendo diritto nel merito, dichiarare il diritto di credito della nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1 dell'importo di € 116.280,00 cui alla fattura n. 46/2020, dovuti per a
[...] titolo di “saldo manodopera giusto capitolato speciale di appalto punto 2.5. – periodo compreso tra ottobre 2014 ed agosto 2016” per tutti i motivi sopra dedotti e deducendi;
- Condannare l' in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 116.280,00, oltre interessi moratori dalla data del deposito del D.I. n. 2856/2020 sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi che si chiedono vengano distratti in favore dell'Avv. Enrico Napoli e dell'Avv. Marco CO LU”.
- Avvocatura dello Stato per Controparte_1
[...]
“- rigettare l'avversario appello, essendosi ampiamente dimostrata l'inesistenza della pretesa creditoria di controparte e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall
[...] alla Controparte_1 Parte_1
- Accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 501/2022, dichiarando non dovuto il pagamento della somma di € 43.042,92, quale credito nascente dalla nota prot.n.3334 del 16.06.2019 e, di conseguenza, condannare la controparte alla restituzione della somma di €50.617,62 (di cui € 43.042,19 per sorte decreto e
2 €7.575,43, per interessi moratori) indebitamente pagata con mandato di pagamento n.2374 del 12.05.2021;
- In subordine, ammettere il giuramento decisorio deferito all'Ing. Diego Leanza, legale rappresentante di e decidere il gravame incidentale all'esito della prestazione di Parte_2 esso. Con condanna alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 501/2022, del 03 febbraio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 9142/2020 R.G..
Con comparsa depositata il 10 novembre 2022, si costituiva in giudizio la
, la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2856/20, emesso dal Tribunale di Palermo in data 25 maggio 2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di €146.086,00, a fronte Parte_1 di tre fatture relative ai servizi prestati in adempimento del contratto di appalto intercorso fra le parti.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo così statuiva:
“revoca il decreto ingiuntivo nr. 2856/2020 reso dal Tribunale di Palermo in data 25 maggio 2020;
3 Condanna l' al Controparte_2 pagamento in favore della di euro 43.042,92 oltre iva, oltre interessi sulla sorte Parte_1 dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
Condanna l' al Controparte_2 pagamento della rimanente metà delle spese di lite della metà che liquida in Parte_1 complessivi euro 3600,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A, disponendone il pagamento in favore dell'avv. Enrico Napoli e dell'avv.Marco CO LU in solido”.
*****
Proponendo impugnazione, la censura la sentenza nella parte in Parte_1 cui ha rigettato la domanda di condanna della convenuta al pagamento CP_1 della somma di €116.280,00, dovuta a titolo di “saldo manodopera giusto capitolato speciale di appalto punto 2.5 – periodo compreso tra ottobre 2014 ed agosto 2016”, di cui alla fattura n. 46/2020.
Il Tribunale rileva, sul punto, in termini estremamente sintetici, che, come emerge dalla documentazione in atti, la ditta appaltatrice aveva formulato una offerta precisa (che, dunque, non prevedeva il predetto compenso), che non poteva essere modificata di propria iniziativa dalla stazione appaltante.
L'appellante ripercorre le previsioni del capitolato speciale di appalto, evidenziando come lo stesso sancisse espressamente l'esclusione delle voci relative alla mano d'opera ed agli oneri di sicurezza dal ribasso offerto dalle ditte partecipanti alla gara, così che i relativi importi dovevano considerarsi automaticamente dovuti dalla stazione appaltante, ed invoca la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, contestando, invece, la efficacia probatoria della documentazione prodotta da controparte e richiamata dal giudicante.
L'appello è fondato.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda occorre esaminare, in primo luogo, il capitolato speciale relativo all'appalto per l'affidamento del “Servizio di pronto intervento, riparazione, manutenzione, gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e trattamento aria” dell'
[...]
aggiudicatosi da parte della CP_1 Pt_2
4 L'art. 2.5 (intitolato “IMPORTO DELL'APPALTO”) prevedeva, in premessa, un canone, al netto del ribasso offerto, fisso e invariabile (salvo quanto stabilito per penali, variazioni quantitative di beni e delle erogazioni dei servizi), che compensava tutte le prestazioni relative all'attività di gestione integrata, comprensivo di attrezzature, mezzi d'opera, parti di ricambio, materiali espressamente previsti e quanto altro necessario per la corretta esecuzione di tutte le attività contrattuali.
L'importo dell'appalto veniva fissato complessivamente in €198.000,00
“compreso €4.200,00 per oneri della sicurezza che non saranno soggetti a ribasso ed oltre IVA”.
Inoltre, si fissava la “Percentuale della mano d'opera determinata nel valore del 30%, dell'importo complessivo al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 58.140,00 non soggetta a ribasso”.
Quanto alle eventuali opere a richiesta e di manutenzione straordinaria, si prevedeva un compenso a misura o a corpo.
A seguire, il capitolato ribadiva che l'”IMPORTO al netto della mano d'opera e degli oneri per la sicurezza su cui effettuare l'offerta di massimo ribasso pari ad € 135.660,00” e che “IL VALORE OFFERTO IN SEDE DI GARA SARA' QUINDI L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CANONE AL NETTO DEL RIBASSO PRATICATO SULL'IMPORTO DI CUI SOPRA”.
Dal tenore letterale dell'atto si evince, dunque, chiaramente come, posto un importo complessivo di partenza di €198.000,00, le ditte partecipanti fossero chiamate a formulare le proprie offerte operando il ribasso esclusivamente sulla somma di €135.660,00, data dalla differenza fra quella, appunto, di €198.000,00 e quella di €62.340,00 (€4.200,00 + €58.140,00), relativa agli oneri della sicurezza ed al costo della mano d'opera.
L'esclusione di tali voci dal ribasso si giustifica agevolmente con l'esigenza che le ditte appaltatrici non risparmiassero sulla sicurezza e sul costo del lavoro, andando altrimenti ad incidere sui diritti personali dei lavoratori.
Il capitolato va, dunque, interpretato nel senso che alla impresa aggiudicataria sarebbero spettati gli importi già indicati a titolo di oneri sicurezza e costo mano
5 d'opera, più l'importo di cui alla offerta, in ribasso sulla somma di partenza di
€135.660,00.
Nel caso in esame, è accaduto che la aveva formulato una offerta di Pt_1
€99.800,00 comprensiva del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza.
La circostanza si evince - non disponendosi di copia dell'offerta - dalla nota della a mezzo posta elettronica del 20 giugno 2014, in riscontro ad una Pt_1 richiesta di chiarimenti da parte della (“Si conferma che Controparte_1
l'offerta…è comprensiva del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza”), e dalla successiva comunicazione di aggiudicazione provvisoria dell'appalto.
In tale ultima sede, la stazione appaltante chiariva che: “Premesso che l'offerta da indicare doveva essere costituita dall'importo complessivo di €62.340 oltre all'importo di
€135.660 al netto del ribasso praticato, in base ai chiarimenti pervenuti su alcune offerte anormalmente basse perché formulate erroneamente, si è provveduto ad aggiudicare come da prospetto allegato”.
Il prospetto allegato prevedeva l'aggiudicazione dell'appalto in favore della per un importo complessivo di €162.140,00, di cui €99.800,00 quale Pt_1 somma derivante dal ribasso del 26,43% su €135.660,00, ed €62.340 per oneri sicurezza e costo manodopera.
Dunque, l'aggiudicazione ha espressamente previsto, in conformità al capitolato speciale di appalto, la spettanza, in favore della ditta appaltatrice, di tale ultimo importo, da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello relativo alla somma oggetto del ribasso.
In proposito, ciò che rileva, a parere della Corte, non è più l'offerta formulata dalla ditta, bensì il provvedimento di aggiudicazione che, a prescindere da ipotetici profili di invalidità riconnessi ai poteri in autotutela della pubblica amministrazione, non risulta mai essere stato invalidato nelle competenti sedi e vincola, pertanto, al suo rispetto la appaltante.
Questa, peraltro, ha agito nel modo indicato proprio al fine, espressamente indicato, di scongiurare aggiudicazioni che si ponessero in contrasto con le regole fissate nel capitolato speciale di appalto.
6 A fronte di ciò, non rivestono alcun rilievo i prospetti prodotti dalla difesa dell' e richiamati dal primo giudice (all. A e B), costituenti Controparte_1 meri calcoli di parte a sostegno della tesi sostenuta dalla opposta, privi di qualunque cogenza ed ufficialità.
In accoglimento dell'appello, pertanto, la va condannata Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di €116.280,00, oltre Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo.
Proponendo appello incidentale, la Controparte_1
censura la statuizione con cui è stata condannata al
[...] pagamento, in favore della della somma di €43.042,92, relativa ai lavori Pt_1 straordinari.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto costituire riconoscimento di debito la nota n. 3334 del 12 giugno 2019 con cui l' in riscontro alla CP_1 richiesta di pagamento, così rispondeva: “da un attento esame tecnico e contabile dei singoli interventi nei consuntivi da Voi allegati, la somma valutata è di euro 43.042,92”.
L'appellante contesta la qualificazione della nota come atto di ricognizione di debito, evidenziando che la natura di pubblica amministrazione della
[...] avrebbe richiesto a tal fine una serie di ulteriori fatti-atti non CP_1 intervenuti.
In ogni caso, eccepisce l'intervenuto pagamento della predetta somma.
Evidenzia, a tal fine, che, dopo aver provveduto alla corresponsione dell'importo di €50.617,62 in esecuzione della sentenza di primo grado, a seguito di un riesame della contabilità ha accertato che in precedenza, con mandato n. 5644 del 19 dicembre 2020, aveva già versato in favore di Pt_1
l'ulteriore somma di €52.511,24 in ragione della medesima causale.
In particolare, tale pagamento era avvenuto in esecuzione del decreto n. 6572/2019, notificatole il 13 gennaio 2020 e non opposto, con cui la società appaltatrice le aveva ingiunto il pagamento proprio della somma di €43.042,92, quale credito nascente dalla medesima nota n. 3334 del 16 giugno 2019.
7 Produce documentazione attestante quanto sopra e, in via subordinata, deferisce giuramento sulla circostanza dell'avvenuto pagamento al legale rappresentante della opposta.
L'appello è fondato per la seguente, assorbente, ragione.
L'eccezione di pagamento integra pacificamente eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in grado di appello, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 41474/2021; sez. VI, n. 17196/2018; sez. III, n. 1464/2015).
Nel caso in esame, la produzione della documentazione che dovrebbe attestare il pagamento intervenuto prima della statuizione di condanna risulta tardiva.
Il relativo mandato, infatti, risale al 19 dicembre 2020, data in cui non erano ancora maturate, nel presente giudizio, le preclusioni istruttorie, sicchè la parte opponente avrebbe potuto produrlo tempestivamente sin dal primo grado.
Nonostante ciò, deve però constatarsi come il relativo fatto storico, allegato con chiarezza e precisione dalla , non abbia costituito oggetto Controparte_1 di alcuna contestazione da parte della la quale, dunque, non ha in alcun Pt_1 modo negato di avere ricevuto simile pagamento.
Esso, dunque, deve considerarsi provato, giusta il disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c., circostanza che rende irrilevante il deferito giuramento decisorio.
Con l'ulteriore effetto che, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di pagamento delle spese straordinarie formulata dalla appaltatrice (peraltro accolta per un importo addirittura superiore a quello richiesto) deve essere rigettata e la ed i suoi difensori distrattari condannati alla Pt_1 restituzione di quanto pagato in loro favore dalla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione
8 della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di ciò, tenuto conto dell'accoglimento della domanda proposta dalla relativamente ad una delle voci richieste e, dunque, in presenza di Parte_1 una parziale soccombenza reciproca, sussistono le condizioni per dichiarare compensate fra le parti per un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna della Controparte_1
soccombente in maggior misura, al pagamento, in favore della
[...] controparte, dei residui quatto quindi, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per la fase monitoria, in complessivi €2.005,00, di cui €1.680,00 per compensi ed €325,00 per spese, per il primo grado, in complessivi €8.000,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.400,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.400,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€8.372,00, di cui €7.440,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a
€260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.440,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€2.400,00 per la fase decisionale) ed €932,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Le predette spese vanno distratte in favore dei difensori della Parte_1 avvocati Enrico Napoli e Marco CO LU, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e dalla Parte_1
avverso la sentenza n. Controparte_1
501/2022, del 03 febbraio 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 9142/2020 R.G., così provvede:
9 - in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore della della somma di Parte_1
€116.280,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
- rigetta per il resto la domanda di Parte_1
- condanna ed i suoi difensori distrattari alla restituzione di Parte_1 quanto pagato in loro favore dalla Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
[...] interessi dalla data del pagamento;
- dichiara compensate per un quinto fra le parti le spese dei vari gradi di giudizio e condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore della dei residui quattro
[...] Parte_1 quinti, che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi €2.005,00, di cui €1.680,00 per compensi ed €325,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi
€8.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €8.372,00, di cui €7.440,00 per compensi ed €932,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Enrico Napoli e Marco CO LU.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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