Decreto cautelare 7 marzo 2025
Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
Sentenza breve 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 28/04/2025, n. 8241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8241 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02959/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2959 del 2025, proposto da
IO LI, IN GU, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Foschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.R.E.S. 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Miele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OB AT, IO EN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale A.R.E.S. 118 n. 557 del 18.12.2024 relativa alla procedura di selezione di cui all’avviso pubblico indetto per l’assunzione a tempo determinato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d’Ambulanza – Area degli Operatori (con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 63 del 6.8.2024), nella parte in cui escludeva i ricorrenti (i cui nominativi erano inclusi nell’allegato 4 alla delibera stessa): “per aver reso una dichiarazione non veritiera come risultante dalle certificazioni pervenute all’ARES 118 e conservate agli atti della UOC Governo Risorse Umane, le cui specifiche motivazioni saranno comunicate agli interessati (allegato 4)” e approvava la graduatoria di merito provvisoria (basata sui punteggi ottenuti dai candidati all’esito del solo colloquio);
- della nota prot. n. 30008 del 20.12.2024 a mezzo della quale l’Amministrazione comunicava l’esclusione al Sig. LI IO;
- della nota prot. n. 29994 del 20.12.2024 a mezzo della quale l’Amministrazione comunicava l’esclusione al Sig. GU IN;
- dell’avviso 6 datato 20.12.2024 e pronunciato dalla Commissione Principale recante la “valutazione titoli” da cui sono risultati esclusi i ricorrenti;
- della graduatoria generale di merito di cui alla delibera n. 592/2024 del 23.12.2024 e parte integrante della stessa, che riformulava la graduatoria già approvata con delibera n. 157 del 18.12.2024 sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della valutazione titoli;
- della delibera n. 76 del 28.1.2025 a mezzo della quale l’Amministrazione, all’esito della rivalutazione delle proprie precedenti determinazioni, decideva di riammettere alcuni candidati, al contempo confermando l’esclusione dei ricorrenti e aggiornava la graduatoria di merito;
- consequenzialmente e per quanto occorrer possa di ogni e qualsivoglia delibera assunta tempo per tempo dell’Amministrazione;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, ivi compresi quelli richiamati nelle premesse del provvedimento impugnato, nonché i contratti di lavoro dei 143 candidati classificatisi in posizione utile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.E.S. 118;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di cui in epigrafe nella parte in cui i ricorrenti sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso per l’assunzione a tempo determinato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d’Ambulanza – Area e la relativa graduatoria.
In particolare, i ricorrenti sono stati esclusi per aver reso dichiarazioni non veritiere in merito all’assenza di condanne penali, non avendo dichiarato i loro precedenti penali.
Con ordinanza n. 1947/2025 è stato dato avviso ex art. 73 c.p.a. di una possibile inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti necessari per il ricorso collettivo.
Si è costituita l’Amministrazione resistente eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo e controdeducendo nel merito.
Alla camera di consiglio del 18 aprile 2025, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, per consolidato intendimento (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775), in coerenza con il carattere soggettivo della giustizia amministrativa (declinata attraverso la disciplina del processo e del ricorso straordinario), in base a quanto sancito dall’art. 40 c.p.a., il paradigma legale del giudizio impugnatorio prevede, anche al fine di prevenire l’abuso del processo nonché l’elusione dell’obbligo di pagamento del contributo unificato, l’impugnazione da parte di un solo soggetto di un uno solo provvedimento (cfr. Cons. Stato, ad. plen. nn. 4 e 5 del 2015).
Il ricorso collettivo (così come, per altro verso, quello cumulativo) integra eccezione alla regola, da interpretarsi perciò restrittivamente. In particolare, il ricorso collettivo è ammesso solo ed esclusivamente allorché sia fornita la prova ( ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio sulla causa petendi della domanda ai fini dell’accertamento di una condizione dell’azione) dell’identità della situazione sostanziale e processuale (identità, cioè, sia di petitum , di causa petendi : cioè a dire dell’oggetto impugnativa e motivi di doglianza), nonché dell’ assenza di un conflitto di interesse tra le parti, anche solo potenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 agosto 2023, n. 7521; 29 novembre 2022, n. 10523; 14 giugno 2022, n. 4846).
Nel caso di specie, con ogni evidenza, trattandosi di procedura concorsuale ad attitudine intrinsecamente competitiva , le posizioni dei concorrenti devono ritenersi, per definizione, nella prospettiva di una valutazione operata ex ante , in conflitto tra loro (cfr., da ultimo, in fattispecie contermine, Cons. Stato, sez. I, 14 agosto 2023, n. 1181).
Infatti, con riferimento alle procedure selettive sussiste una radicale incompatibilità tra le posizioni di chi ha partecipato alla prova per una medesima graduatoria concorsuale, vista la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi fra gli stessi.
Il ricorso è comunque anche infondato.
L’art. 1 del bando di concorso “ requisiti generali di ammissione ” prevedeva espressamente, alla lettera f, “ non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ”.
L’art. 3, prima parte, stabiliva l’esclusione automatica per “ coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione ”, mentre, la seconda parte, prevedeva la possibilità per l’amministrazione di valutare le “ altre condanne penali, comprese quelle risultanti nel casellario giudiziale di cui all’art. 3 del DPR 313/2002 e cioè del casellario richiedibile dall’autorità a fini di giustizia, al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (CdS, IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S. VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione, nonché accertare la sussistenza dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro o lavoratore. L’Ares 118 si riserva di valutare se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione. Tutto ciò, al fine di procedere all’assunzione di personale idoneo al servizio del soccorso in emergenza che ha aspetti particolarmente delicati essendo rivolto a pazienti spesso inermi e che può essere svolto anche direttamente del domicilio dei cittadini utenti ”.
L’art. 6 poi sanciva l’esclusione dalla procedura in caso di domande non veritiere.
Inoltre, come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione resistente, la domanda di partecipazione doveva essere compilata secondo un format preimpostato di dichiarazioni da rendere e campi da compilare, tra cui “ non aver ricevuto sentenze di condanna, decreto penale di condanna, sentenza di applicazione della pena ex art. 444 ss C.p.p. (c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale, ai sensi delle vigente normativa; avere altri procedimenti penali in corso; aver riportato altre condanne penali ”.
Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate emerge che i ricorrenti avevano l’obbligo di dichiarare eventuali condanne a loro carico, per permettere all’Amministrazione di valutarne la loro gravità.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO