TRIB
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2024, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. 8459/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.7.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luigi Coppola presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...]-RN (Brasile) il 13.1.1980 cittadina brasiliana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Brasile) con l'Avv. Adriana Moschetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TE (MI) in data 2.4.2004
(anno 2004 atto n. 19 reg. parte 1)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e ciascuno di loro sarà libero di stabilire la propria residenza dove lo riterrà più opportuno.
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, disponendo ognuno di essi di adeguati redditi propri.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., vivendo gli stessi già separati di fatto - ognuno nel proprio Paese di origine - ormai da molti anni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali dei ricorrenti, non avendo peraltro essi avanzato domande di contenuto economico l'uno nei confronti dell'altro.
Rilevato che le antescritte statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
pagina 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in TE (MI) in data 02.04.2004 con atto
[...] trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2004, Parte 1 serie A n. 19 e registrato in Brasile in data 18.03.2008 giusta certificato rilasciato in data
8.05.2008 dal locale ufficio civile
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti personali delle parti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura, così come richiesto nel ricorso congiunto;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 3