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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2021
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
[...]
CONVENUTI
All'udienza del 14/03/2025, ore 12.31, avanti al dott. Andrea Ghio compaiono:
-per parte attrice , l'Avv. GIACHETTI GIAN FRANCO;
Parte_1
-per parte convenuta , l'Avv. RAMILLI SABRINA;
CP_1
-per parte convenuta , l'Avv. VALARIOTI ELENA. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
per Parte_1
• chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate nei rapporti con la convenuta (come da memoria depositata il 12.3.2025), per il CP_1 resto richiama le conclusioni come già precisate con note scritte depositate il
10.1.2024;
per CP_1
• richiama le conclusioni come precisate con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata il 15.10.2021
per CP_1
1 • chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate nei rapporti con l'attore (come da memoria depositata il 12.3.2025). Parte_1
L'Avv. Ramilli rileva che l'accordo raggiunto dall'attore e dalla convenuta non ha CP_1 coinvolto il convenuto in qualità di proprietario e, quindi, non è opponibile allo CP_1 stesso.
Il giudice ordina la discussione orale della causa e all'esito della stessa – durante la quale i difensori illustrano le ragioni a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano
– si ritira in camera di consiglio, autorizzando le parti a non presenziare al momento della lettura del provvedimento
All'esito della camera di consiglio, nessuno compare, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 281sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 996/2021 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Gian Franco Giachetti, giusta procura in atti
ATTORE
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Sabrina Ramilli, giusta procura in atti e
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena CP_1 C.F._3
Valarioti, giusta procura in atti
CONVENUTI
conclusioni delle parti
per parte attrice , come da verbale. Parte_1
per parte convenuta , come da verbale. CP_1
per parte convenuta come da verbale. CP_1
* oggetto: costituzione condominio – parti comuni
3 *
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) a seguito di decreto di trasferimento n. 2789/2019 depositato il 23.5.2019 del
Tribunale di Torino, diveniva proprietario dell'unità immobiliare sita Parte_1 in Borgaro Torinese, via Lanzo n. 33, censita al C.F. Fg. 11 N. 31 Sub 104, Cat. A/2
Cl. 3 vani 3, 78 m², Piano 1 (doc. 1 ); Parte_1
b) a seguito di decreto di trasferimento 10.4.2019 del Tribunale di Ivrea CP_2
diveniva proprietario dell'unità immobiliare sita in Borgaro Torinese, via
[...]
Lanzo n. 33, censita al C.F. Fg. 11, n. 31, Sub. 1, Cat. C/1, 83 m², Piano T (doc. 3
; doc. 1 . vendeva tale unità immobiliare a Parte_1 CP_1 Controparte_2
con atto pubblico del 14.11.2019 (doc. 2 ; doc. 2 . CP_1 Parte_1 CP_1
Tale immobile è locato a;
CP_1
c) le unità immobiliari di cui ai punti a) e b) sono parti di un unico fabbricato, appartenente originariamente a un unico proprietario (sigg.ri e Controparte_3
) e che era stato alienato in due distinti lotti;
Parte_2
d) non consente a la realizzazione, a proprie spese, CP_1 Parte_1 delle necessarie opere per collegare la propria unità immobiliare al metanodotto, al punto di rilascio dell'energia elettrica e all'antenna radio televisiva nonché per la realizzazione di canna fumaria;
e) nonostante l'unità immobiliare sita al primo piano (proprietà ) sia sempre Parte_1 stata provvista di wc, lavabo, bidet e vasca, l'appartamento è privo di acqua potabile in quanto il flusso è stato interrotto da tramite valvola collocata in locali CP_1
a cui non ha accesso;
Parte_1
f) e si rifiutano di rimuovere le telecamere installate sul CP_1 CP_1 fabbricato che riprendono il transito delle persone lungo la parte esterna dell'immobile, l'insegna “Tabacchi” e la stella di Natale luminosa presenti sul balcone di proprietà nonché i beni mobili che ostruiscono o, comunque, rendono Parte_1 difficoltoso il passaggio in determinate parti del fabbricato (balcone rialzato, scale, pianerottolo di accesso alla botola del tetto, cortile);
g) aveva impedito per 362 giorni al l'accesso alla sua CP_1 Parte_1 unità immobiliare, rimuovendo le opere precedentemente presenti necessarie per accedervi (scaletta in metallo) e cambiando le serrature dei cancelli del cortile: instaurato su tale questione giudizio possessorio, soccombeva in tale CP_1 sede anche a seguito di proposizione di reclamo (docc. 30-33 ). Parte_1
L'attore chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la natura condominiale di alcune aree esterne al fabbricato, di alcuni spazi interni nonché delle parti indicate a pag. 5 dell'atto
4 di citazione o, in subordine, che venisse costituita servitù di passaggio a favore dell'unità immobiliare sita al primo piano sulle aree esterne e cortilizie indicate a pag. 5 dell'atto di citazione nonché sul balcone collocato al piano terra rialzato qualora tali aree dovessero essere ritenute comprese nella proprietà esclusiva di . CP_1
Chiedeva, inoltre, che venisse predisposta la tabella millesimale condominiale,
l'accertamento del diritto alla realizzazione delle opere indicate alla lettera d), la condanna di e alla riapertura delle condotte idriche e alla CP_1 CP_1 rimozione delle opere e dei beni di cui alla lettera f) e, infine, la condanna di
[...]
al risarcimento del danno per non aver potuto accedere al proprio immobile a CP_1 seguito dello spoglio subito (quantificati in € 606,76).
2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, non contestava quanto CP_1 allegato da ai superiori punti a), b), e) e g) e chiedeva il rigetto delle Parte_1 domande dell'attore allegando inoltre che:
i) in data 20.7.2020 acquistava da e i terreni Parte_2 Controparte_3 confinanti (particelle n. 694 e 395) a quello su cui insiste il fabbricato per cui è causa
(doc. 9 . CP_1
3. Tempestivamente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle CP_1 domande dell'attore allegando che:
− esercitava la propria attività all'interno dell'unità immobiliare oggi di proprietà di
[...]
fin dal 2010; CP_1
− le telecamere erano state apposte tempo prima che divenisse Parte_1 proprietario dell'unità immobiliare a seguito del decreto di trasferimento n. 2789/2019 depositato il 23.5.2019 del Tribunale di Torino e, comunque, attualmente non sono in funzionanti;
− non si è mai opposta alla rimozione della stella di Natale luminosa presente sul balcone dell'attore il quale non le ha dato la possibilità di accedere a tale balcone per provvedere alla rimozione;
− l'insegna “Tabacchi” era già presente quando l'attore è divenuto proprietario dell'unità immobiliare (cfr. doc. 5 pag. 10); Parte_1
− i bidoni posti sul balcone rialzano sono ivi collocati conformemente alla normativa di settore e, comunque, non ostruiscono il passaggio.
4. Esperiti infruttuosamente tentativi di conciliazione, la controversia è stata istruita mediante espletamento di c.t.u.
5. Con sentenza non definitiva n. 952/2024 pubblicata il 8.8.2024, il Tribunale di Ivrea:
5 1) ha accertato e dichiarato che le parti indicate al par. 6 della sentenza n. 952/2024 costituiscono parti comuni ex art. 1117 c.c. del fabbricato sito in Borgaro Torinese, via Lanzo n. 33;
2) ha accertato e dichiarato il diritto di di realizzare, a proprie spese, Parte_1 ai sensi dell'art. 1102 c.c. le opere indicate al par. 8 della sentenza n. 952/2024;
3) ha rigettato la domanda di condanna proposta contro Parte_1 [...]
di condanna di quest'ultimo alla riapertura delle condutture idriche, fermo CP_1 restando il diritto di all'allacciamento all'impianto idrico esistente Parte_1
(statuizione omessa in dispositivo per errore materiale, ma risultante dalla specifica motivazione sul punto della sentenza n. 952/2024 par. 9);
4) ha dichiarato cessata la materia del contendere tra e Parte_1 CP_1 relativamente alla domanda di rimozione delle telecamere, dell'insegna tabacchi e della stella di Natale luminosa, conformemente alla richiesta delle parti (cfr. note scritte dell'attore e note scritte della convenuta , entrambe Parte_1 CP_1 depositate in data 27.9.2023);
5) ha rigettato la domanda di rimozione delle telecamere, dell'insegna tabacchi e della stella di Natale luminosa nei confronti di;
CP_1
6) ha rigettato la domanda di risarcimento dal danno da spoglio illegittimo proposta contro . CP_1
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo e, preso atto della mancata disponibilità delle parti alla predisposizione di condivise tabelle millesimali, è stata disposta integrazione di c.t.u. volta alla predisposizione delle tabelle millesimali, considerando come comune anche il balcone lato ovest.
6. L'attore e la convenuta concordemente chiedevano dichiararsi, tra Parte_1 CP_1 loro, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese avendo raggiunto un accordo stragiudiziale (cfr. memorie e entrambe Parte_1 CP_1 depositata in data 5.3.2025).
7. All'odierna udienza del 14.3.2025 le parti discutevano oralmente la controversia ex art. 281sexies c.p.c. e, all'esito della camera di consiglio, il giudice dava lettura della presente sentenza.
*
8. Conformemente alla richiesta delle parti (cfr. sopra par. 6), ribadita all'odierna udienza, deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra e . Parte_1 CP_1
Infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere della lite tra le parti, per la sopravvenienza di un fatto
6 che le privi di ogni interesse a proseguire il giudizio: secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato «il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale» (Cass. III, 11 gennaio
2006, n. 271, Rv. 587112 – 01). Ancora, si è affermato che «la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale […]» (Cass. III, 8 giugno 2005, n. 11962, Rv. 582510 – 01; Cass.
II, 29 luglio 2021, n. 21757, Rv. 661966 - 01).
Applicando tali principi caso di specie, le parti hanno concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere, per cui si deve procedere nel senso indicato dalle parti.
Pertanto, nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata in punto liberazione e sgombero degli spazi comuni (cfr. atto di citazione domanda par. L pag. XIII). Infatti, deve osservarsi che:
i) parte attrice ha precisato che trattasi di domanda proposta contro CP_1
(cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata da parte attrice in data
9.10.2021);
ii) in ogni caso, il riferimento a “quanto di rispettiva spettanza” contenuto nelle conclusioni di parte attrice con riferimento alla domanda di cui al par. L dell'atto di citazione non può che essere inteso come proposizione di domanda nei soli confronti di poiché, all'esito del giudizio, è emerso che i beni di cui parte attrice chiede CP_1 la rimozione sono stati collocati nelle parti comuni (accertate come tali nel presente giudizio) dalla convenuta (cfr. verbale udienza 1.10.2024). CP_1
9. Accertata l'avvenuta costituzione del condominio di via Lanzo n. 33 – Borgaro
Torinese con sentenza n. 952/2024, è stata disposta integrazione di c.t.u. onde provvedere, stante il perdurante disaccordo delle parti, alla redazione delle tabelle millesimali.
La CTU incaricata geom. ha depositato in data 13.2.2025 l'elaborato provvedendo Per_1 alla formazione delle tabelle millesimali per il condominio in questione. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle tabelle predisposte dalla CTU in quanto, da un lato, redatte previo accertamento approfondito della consistenza delle unità immobiliari e delle loro
7 caratteristiche specifiche con corretta applicazione dei criteri di legge e, dall'altro lato, le parti non hanno presentato alcuna osservazione alla c.t.u.
Pertanto, deve disporsi che le spese relative alle parti comuni del condominio di Borgaro
Torinese, via Lanzo n. 33 siano regolate secondo le tabelle millesimali di cui alla c.t.u. depositata in data 13.2.2025.
10. Le spese, con riferimento al rapporto tra l'attore e il convenuto Parte_1 CP_1 vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, in ragione dell'indubitabile maggiore soccombenza di quest'ultimo che, in particolare, ha negato sia l'avvenuta costituzione di un condominio sia la natura di bene comune del cortile: è evidente che si tratta delle domande che hanno determinato, in modo assolutamente prevalente, il valore complessivo della presente controversia.
Tenuto conto, tuttavia, dell'avvenuto rigetto di alcune delle domande proposte dall'attore contro ritiene questo giudice di effetturare un limitata compensazione delle spese: CP_1 vengono quindi compensate tra le parti esclusivamente le spese di giudizio successive alla pronuncia della sentenza non definitiva n. 955/2024 (ad eccezione di quelle relative all'integrazione di c.t.u., considerato che parte attrice, conformemente a quanto richiesto con ordinanza 8.8.2024 ha provveduto a sottoporre a controparte una proposta di tabelle millesimali - cfr. memoria depositata il 27.9.2024 - mentre non ha CP_1 provveduto in tal senso rendendo quindi imprescindibile l'integrazione di c.t.u.), fermo restando che spese successive e occorrende – compresa l'evenutale tassa di registro – dovranno gravare esclusivamente sul convenuto CP_1
Già operata la compensazione come sopra precisato, le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 26.000-52.000 (valore indeterminabile) con applicazione del valore medio per tutte le fasi (essendosi, comunque, svolte tutte le fasi fino alla pronuncia della sentenza non definitiva) – in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e le spese successive occorrende.
10.1. Le spese di c.t.u., già liquidate con separati decreti del 9.8.2023 e del 14.3.2025, vengono poste definitivamente a carico esclusivo di parte convenuta , CP_1 ferma la solidarietà di tutte le parti in favore della CTU geom. con riferimento al Per_1 decreto del 9.8.2023 e ferma la solidarietà di e in favore della CTU CP_1 Parte_1 geom. con riferimento al decreto del 14.3.2025. Per_1
10.2. Le spese per l'attività del consulente tecnico di parte attrice (€ 1.367,00: cfr. doc. A prodotto dall'attore in data 4.5.2024) devono essere rimborsate dal convenuto CP_1 posto che esse non appaiono né eccessive né superflue, tenuto conto della natura tecnica delle questioni controverse. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la
8 parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue» (Cass. II, 3 gennaio 2013, n. 84, Rv. 624396 – 01;
Cass. III, 20 febbraio 2015, n. 3380, Rv. 634475 - 01; Cass. VI-3, 1 dicembre 2021, n.
37796).
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) dispone che le spese relative alle parti comuni del condominio di Borgaro Torinese, via Lanzo n. 33 siano regolate secondo le tabelle millesimali di cui alla c.t.u. depositata in data 13.2.2025;
2) dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
3) compensa integralmente le spese tra e;
Parte_1 CP_1
4) condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e spese successive occorrende;
5) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 1.367,00 per spese per CTP;
6) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, a carico di
. CP_1
Ivrea, 14/03/2025
Il Giudice dott. Andrea Ghio
9
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
[...]
CONVENUTI
All'udienza del 14/03/2025, ore 12.31, avanti al dott. Andrea Ghio compaiono:
-per parte attrice , l'Avv. GIACHETTI GIAN FRANCO;
Parte_1
-per parte convenuta , l'Avv. RAMILLI SABRINA;
CP_1
-per parte convenuta , l'Avv. VALARIOTI ELENA. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
per Parte_1
• chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate nei rapporti con la convenuta (come da memoria depositata il 12.3.2025), per il CP_1 resto richiama le conclusioni come già precisate con note scritte depositate il
10.1.2024;
per CP_1
• richiama le conclusioni come precisate con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata il 15.10.2021
per CP_1
1 • chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate nei rapporti con l'attore (come da memoria depositata il 12.3.2025). Parte_1
L'Avv. Ramilli rileva che l'accordo raggiunto dall'attore e dalla convenuta non ha CP_1 coinvolto il convenuto in qualità di proprietario e, quindi, non è opponibile allo CP_1 stesso.
Il giudice ordina la discussione orale della causa e all'esito della stessa – durante la quale i difensori illustrano le ragioni a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano
– si ritira in camera di consiglio, autorizzando le parti a non presenziare al momento della lettura del provvedimento
All'esito della camera di consiglio, nessuno compare, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 281sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 996/2021 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Gian Franco Giachetti, giusta procura in atti
ATTORE
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Sabrina Ramilli, giusta procura in atti e
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena CP_1 C.F._3
Valarioti, giusta procura in atti
CONVENUTI
conclusioni delle parti
per parte attrice , come da verbale. Parte_1
per parte convenuta , come da verbale. CP_1
per parte convenuta come da verbale. CP_1
* oggetto: costituzione condominio – parti comuni
3 *
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) a seguito di decreto di trasferimento n. 2789/2019 depositato il 23.5.2019 del
Tribunale di Torino, diveniva proprietario dell'unità immobiliare sita Parte_1 in Borgaro Torinese, via Lanzo n. 33, censita al C.F. Fg. 11 N. 31 Sub 104, Cat. A/2
Cl. 3 vani 3, 78 m², Piano 1 (doc. 1 ); Parte_1
b) a seguito di decreto di trasferimento 10.4.2019 del Tribunale di Ivrea CP_2
diveniva proprietario dell'unità immobiliare sita in Borgaro Torinese, via
[...]
Lanzo n. 33, censita al C.F. Fg. 11, n. 31, Sub. 1, Cat. C/1, 83 m², Piano T (doc. 3
; doc. 1 . vendeva tale unità immobiliare a Parte_1 CP_1 Controparte_2
con atto pubblico del 14.11.2019 (doc. 2 ; doc. 2 . CP_1 Parte_1 CP_1
Tale immobile è locato a;
CP_1
c) le unità immobiliari di cui ai punti a) e b) sono parti di un unico fabbricato, appartenente originariamente a un unico proprietario (sigg.ri e Controparte_3
) e che era stato alienato in due distinti lotti;
Parte_2
d) non consente a la realizzazione, a proprie spese, CP_1 Parte_1 delle necessarie opere per collegare la propria unità immobiliare al metanodotto, al punto di rilascio dell'energia elettrica e all'antenna radio televisiva nonché per la realizzazione di canna fumaria;
e) nonostante l'unità immobiliare sita al primo piano (proprietà ) sia sempre Parte_1 stata provvista di wc, lavabo, bidet e vasca, l'appartamento è privo di acqua potabile in quanto il flusso è stato interrotto da tramite valvola collocata in locali CP_1
a cui non ha accesso;
Parte_1
f) e si rifiutano di rimuovere le telecamere installate sul CP_1 CP_1 fabbricato che riprendono il transito delle persone lungo la parte esterna dell'immobile, l'insegna “Tabacchi” e la stella di Natale luminosa presenti sul balcone di proprietà nonché i beni mobili che ostruiscono o, comunque, rendono Parte_1 difficoltoso il passaggio in determinate parti del fabbricato (balcone rialzato, scale, pianerottolo di accesso alla botola del tetto, cortile);
g) aveva impedito per 362 giorni al l'accesso alla sua CP_1 Parte_1 unità immobiliare, rimuovendo le opere precedentemente presenti necessarie per accedervi (scaletta in metallo) e cambiando le serrature dei cancelli del cortile: instaurato su tale questione giudizio possessorio, soccombeva in tale CP_1 sede anche a seguito di proposizione di reclamo (docc. 30-33 ). Parte_1
L'attore chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la natura condominiale di alcune aree esterne al fabbricato, di alcuni spazi interni nonché delle parti indicate a pag. 5 dell'atto
4 di citazione o, in subordine, che venisse costituita servitù di passaggio a favore dell'unità immobiliare sita al primo piano sulle aree esterne e cortilizie indicate a pag. 5 dell'atto di citazione nonché sul balcone collocato al piano terra rialzato qualora tali aree dovessero essere ritenute comprese nella proprietà esclusiva di . CP_1
Chiedeva, inoltre, che venisse predisposta la tabella millesimale condominiale,
l'accertamento del diritto alla realizzazione delle opere indicate alla lettera d), la condanna di e alla riapertura delle condotte idriche e alla CP_1 CP_1 rimozione delle opere e dei beni di cui alla lettera f) e, infine, la condanna di
[...]
al risarcimento del danno per non aver potuto accedere al proprio immobile a CP_1 seguito dello spoglio subito (quantificati in € 606,76).
2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, non contestava quanto CP_1 allegato da ai superiori punti a), b), e) e g) e chiedeva il rigetto delle Parte_1 domande dell'attore allegando inoltre che:
i) in data 20.7.2020 acquistava da e i terreni Parte_2 Controparte_3 confinanti (particelle n. 694 e 395) a quello su cui insiste il fabbricato per cui è causa
(doc. 9 . CP_1
3. Tempestivamente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle CP_1 domande dell'attore allegando che:
− esercitava la propria attività all'interno dell'unità immobiliare oggi di proprietà di
[...]
fin dal 2010; CP_1
− le telecamere erano state apposte tempo prima che divenisse Parte_1 proprietario dell'unità immobiliare a seguito del decreto di trasferimento n. 2789/2019 depositato il 23.5.2019 del Tribunale di Torino e, comunque, attualmente non sono in funzionanti;
− non si è mai opposta alla rimozione della stella di Natale luminosa presente sul balcone dell'attore il quale non le ha dato la possibilità di accedere a tale balcone per provvedere alla rimozione;
− l'insegna “Tabacchi” era già presente quando l'attore è divenuto proprietario dell'unità immobiliare (cfr. doc. 5 pag. 10); Parte_1
− i bidoni posti sul balcone rialzano sono ivi collocati conformemente alla normativa di settore e, comunque, non ostruiscono il passaggio.
4. Esperiti infruttuosamente tentativi di conciliazione, la controversia è stata istruita mediante espletamento di c.t.u.
5. Con sentenza non definitiva n. 952/2024 pubblicata il 8.8.2024, il Tribunale di Ivrea:
5 1) ha accertato e dichiarato che le parti indicate al par. 6 della sentenza n. 952/2024 costituiscono parti comuni ex art. 1117 c.c. del fabbricato sito in Borgaro Torinese, via Lanzo n. 33;
2) ha accertato e dichiarato il diritto di di realizzare, a proprie spese, Parte_1 ai sensi dell'art. 1102 c.c. le opere indicate al par. 8 della sentenza n. 952/2024;
3) ha rigettato la domanda di condanna proposta contro Parte_1 [...]
di condanna di quest'ultimo alla riapertura delle condutture idriche, fermo CP_1 restando il diritto di all'allacciamento all'impianto idrico esistente Parte_1
(statuizione omessa in dispositivo per errore materiale, ma risultante dalla specifica motivazione sul punto della sentenza n. 952/2024 par. 9);
4) ha dichiarato cessata la materia del contendere tra e Parte_1 CP_1 relativamente alla domanda di rimozione delle telecamere, dell'insegna tabacchi e della stella di Natale luminosa, conformemente alla richiesta delle parti (cfr. note scritte dell'attore e note scritte della convenuta , entrambe Parte_1 CP_1 depositate in data 27.9.2023);
5) ha rigettato la domanda di rimozione delle telecamere, dell'insegna tabacchi e della stella di Natale luminosa nei confronti di;
CP_1
6) ha rigettato la domanda di risarcimento dal danno da spoglio illegittimo proposta contro . CP_1
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo e, preso atto della mancata disponibilità delle parti alla predisposizione di condivise tabelle millesimali, è stata disposta integrazione di c.t.u. volta alla predisposizione delle tabelle millesimali, considerando come comune anche il balcone lato ovest.
6. L'attore e la convenuta concordemente chiedevano dichiararsi, tra Parte_1 CP_1 loro, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese avendo raggiunto un accordo stragiudiziale (cfr. memorie e entrambe Parte_1 CP_1 depositata in data 5.3.2025).
7. All'odierna udienza del 14.3.2025 le parti discutevano oralmente la controversia ex art. 281sexies c.p.c. e, all'esito della camera di consiglio, il giudice dava lettura della presente sentenza.
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8. Conformemente alla richiesta delle parti (cfr. sopra par. 6), ribadita all'odierna udienza, deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra e . Parte_1 CP_1
Infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere della lite tra le parti, per la sopravvenienza di un fatto
6 che le privi di ogni interesse a proseguire il giudizio: secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato «il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale» (Cass. III, 11 gennaio
2006, n. 271, Rv. 587112 – 01). Ancora, si è affermato che «la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale […]» (Cass. III, 8 giugno 2005, n. 11962, Rv. 582510 – 01; Cass.
II, 29 luglio 2021, n. 21757, Rv. 661966 - 01).
Applicando tali principi caso di specie, le parti hanno concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere, per cui si deve procedere nel senso indicato dalle parti.
Pertanto, nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata in punto liberazione e sgombero degli spazi comuni (cfr. atto di citazione domanda par. L pag. XIII). Infatti, deve osservarsi che:
i) parte attrice ha precisato che trattasi di domanda proposta contro CP_1
(cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata da parte attrice in data
9.10.2021);
ii) in ogni caso, il riferimento a “quanto di rispettiva spettanza” contenuto nelle conclusioni di parte attrice con riferimento alla domanda di cui al par. L dell'atto di citazione non può che essere inteso come proposizione di domanda nei soli confronti di poiché, all'esito del giudizio, è emerso che i beni di cui parte attrice chiede CP_1 la rimozione sono stati collocati nelle parti comuni (accertate come tali nel presente giudizio) dalla convenuta (cfr. verbale udienza 1.10.2024). CP_1
9. Accertata l'avvenuta costituzione del condominio di via Lanzo n. 33 – Borgaro
Torinese con sentenza n. 952/2024, è stata disposta integrazione di c.t.u. onde provvedere, stante il perdurante disaccordo delle parti, alla redazione delle tabelle millesimali.
La CTU incaricata geom. ha depositato in data 13.2.2025 l'elaborato provvedendo Per_1 alla formazione delle tabelle millesimali per il condominio in questione. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle tabelle predisposte dalla CTU in quanto, da un lato, redatte previo accertamento approfondito della consistenza delle unità immobiliari e delle loro
7 caratteristiche specifiche con corretta applicazione dei criteri di legge e, dall'altro lato, le parti non hanno presentato alcuna osservazione alla c.t.u.
Pertanto, deve disporsi che le spese relative alle parti comuni del condominio di Borgaro
Torinese, via Lanzo n. 33 siano regolate secondo le tabelle millesimali di cui alla c.t.u. depositata in data 13.2.2025.
10. Le spese, con riferimento al rapporto tra l'attore e il convenuto Parte_1 CP_1 vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, in ragione dell'indubitabile maggiore soccombenza di quest'ultimo che, in particolare, ha negato sia l'avvenuta costituzione di un condominio sia la natura di bene comune del cortile: è evidente che si tratta delle domande che hanno determinato, in modo assolutamente prevalente, il valore complessivo della presente controversia.
Tenuto conto, tuttavia, dell'avvenuto rigetto di alcune delle domande proposte dall'attore contro ritiene questo giudice di effetturare un limitata compensazione delle spese: CP_1 vengono quindi compensate tra le parti esclusivamente le spese di giudizio successive alla pronuncia della sentenza non definitiva n. 955/2024 (ad eccezione di quelle relative all'integrazione di c.t.u., considerato che parte attrice, conformemente a quanto richiesto con ordinanza 8.8.2024 ha provveduto a sottoporre a controparte una proposta di tabelle millesimali - cfr. memoria depositata il 27.9.2024 - mentre non ha CP_1 provveduto in tal senso rendendo quindi imprescindibile l'integrazione di c.t.u.), fermo restando che spese successive e occorrende – compresa l'evenutale tassa di registro – dovranno gravare esclusivamente sul convenuto CP_1
Già operata la compensazione come sopra precisato, le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 26.000-52.000 (valore indeterminabile) con applicazione del valore medio per tutte le fasi (essendosi, comunque, svolte tutte le fasi fino alla pronuncia della sentenza non definitiva) – in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e le spese successive occorrende.
10.1. Le spese di c.t.u., già liquidate con separati decreti del 9.8.2023 e del 14.3.2025, vengono poste definitivamente a carico esclusivo di parte convenuta , CP_1 ferma la solidarietà di tutte le parti in favore della CTU geom. con riferimento al Per_1 decreto del 9.8.2023 e ferma la solidarietà di e in favore della CTU CP_1 Parte_1 geom. con riferimento al decreto del 14.3.2025. Per_1
10.2. Le spese per l'attività del consulente tecnico di parte attrice (€ 1.367,00: cfr. doc. A prodotto dall'attore in data 4.5.2024) devono essere rimborsate dal convenuto CP_1 posto che esse non appaiono né eccessive né superflue, tenuto conto della natura tecnica delle questioni controverse. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la
8 parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue» (Cass. II, 3 gennaio 2013, n. 84, Rv. 624396 – 01;
Cass. III, 20 febbraio 2015, n. 3380, Rv. 634475 - 01; Cass. VI-3, 1 dicembre 2021, n.
37796).
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) dispone che le spese relative alle parti comuni del condominio di Borgaro Torinese, via Lanzo n. 33 siano regolate secondo le tabelle millesimali di cui alla c.t.u. depositata in data 13.2.2025;
2) dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
3) compensa integralmente le spese tra e;
Parte_1 CP_1
4) condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e spese successive occorrende;
5) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 1.367,00 per spese per CTP;
6) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, a carico di
. CP_1
Ivrea, 14/03/2025
Il Giudice dott. Andrea Ghio
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