CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4675/2024, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
FRA
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Maria Luisa Aiello (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliato in Pozzuoli (NA), alla via Italia n. 3 C.F._2
(p.e.c.: ; Email_1
appellante ed appellato incidentale
E
nata a [...] il [...] (c.f.: , rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa come da procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. SE
Iavarone (c.f.: ), presso il cui studio è domiciliata in Napoli, al Centro C.F._4
Direzionale, Palazzo Prof Studi, Isola G1 (p.e.c.:
; Email_2
appellata ed appellante incidentale
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi l'appello ed accogliersi il gravame incidentale.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo coinvolti nel giudizio interessi relativi a soggetti minorenni ovvero ad incapaci. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola in data 28.05.2024, ritualmente notificato alla controparte, premesso di avere contratto in data 08.07.1992 a Controparte_1
ANIA (NA) matrimonio concordatario con (dal quale erano nati, Parte_1 rispettivamente in data 08.10.1995 ed in data 24.07.1998, i figli e SE, studenti Per_1 universitari e non economicamente autosufficienti), chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito dal marito (asseritamente artefice di condotte contrarie ai doveri coniugali, consistenti in violenze - anche fisiche - ed in relazioni extraconiugali), l'assegnazione della casa familiare (di proprietà della controparte) ed un congruo assegno di mantenimento per sé e per la prole;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio il quale, sostenendo che la crisi coniugale era Parte_1 stata determinata dall'atteggiamento della moglie - indifferente alle esigenze del marito e non animata da alcuno spirito di collaborazione in ordine al sostentamento delle esigenze del nucleo, tanto da tenere per sé i guadagni (“al nero”) della sua attività di estetista - chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito dalla moglie e l'assegnazione della casa familiare;
con vittoria delle spese di lite.
1.1. Con sentenza n. 1055 del 28.03.2024, pubblicata il 02.04.2024, il Tribunale adito pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi senza addebito ad alcuno dei due, ritenendo non provate le condotte violative dei doveri coniugali vicendevolmente ascrittesi dalle parti;
assegnava la casa coniugale al convivente con la prole Pt_1 economicamente non autosufficiente;
revocava l'obbligo di di contribuire Controparte_1 al mantenimento dei figli, anteriormente stabilito in sede presidenziale;
poneva a carico del resistente (a decorrere dall'aprile del 2024) un assegno di mantenimento a beneficio della coniuge dell'importo mensile di euro 650,00 (maggiore di quello - pari ad euro 500,00 al mese
- stabilito in sede presidenziale, confermato dalla Corte di Appello di Napoli in sede di reclamo), con la compensazione fra le parti delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, in tema di comparazione delle situazioni patrimoniali dei coniugi, osservava che, < non sono comprovabili alla stregua delle prove orali richieste da parte resistente), sussiste una certa disparità economica, se sol si consideri che il resistente ha dichiarato per il passato redditi medi di circa 60.000 euro netti annuali, è proprietario della casa familiare ove vive, svolge tuttora l'attività di medico presso l'A.S.L. Na3 di Somma Vesuviana, rispetto alla quale non ha documentato la complessiva posizione reddituale limitandosi a produrre singoli statini, ha riferito di avere sempre provveduto alle esigenze personali della ricorrente, la quale era solita prelevare dal conto corrente cointestato euro 900,00 al mese>>. Rilevava, altresì, il Tribunale essere pacifico fra le parti che < proprietaria di un'abitazione in Torre Orsaia (SA), il cui valore e la cui potenziale redditività è incerta ma è pacifico essere stata acquistata con i proventi dell'attività del (di talché Pt_1 costituisce ulteriore posta attiva di cui beneficia grazie al la ricorrente), e che il Pt_1 Pt_1 provvede in toto al mantenimento dei figli (peraltro il figlio SE si è laureato)>>.
1.2. Con ricorso depositato il 29.10.2024, ha proposto appello il quale, per le Parte_1 ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza del Tribunale di
Nola attraverso la riduzione dell'assegno di mantenimento a lui imposto a beneficio della moglie nella misura di euro 500,00 al mese.
A seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte, si è costituita con comparsa di risposta la quale, resistendo nel merito, ha altresì proposto appello Controparte_1 incidentale volto ad ottenere l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 1.000,00 al mese.
All'esito dell'udienza del 16.04.2025, sul deposito delle note scritte delle parti, acquisito il parere del P.G., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con unico complesso motivo di gravame, lamenta l'errata valutazione delle Parte_1 situazioni patrimoniali delle parti quale operata dal giudice di prime cure, il quale avrebbe trascurato - in particolare - di riconoscere adeguato rilievo alla circostanza che la coniuge (in possesso dei titoli di segretaria di azienda e di estetista) svolgerebbe tale ultima attività “al nero”, laddove gli effettivi redditi netti dell'appellante sarebbero quelli riportati nella motivazione dell'ordinanza resa in data 07.12.2022 dalla Corte di Appello di Napoli sul reclamo proposto avverso il provvedimento interinale emesso dal Presidente del Tribunale di
Nola il 24.01.2022 (rispetto alla quale - si evidenzia - non sono emersi nuovi dati probatori, atteso il rigetto delle istanze istruttorie delle parti) e si aggirerebbero attorno ai 5.500 euro al mese;
inoltre, si osserva, avrebbe dovuto essere maggiormente considerato che i figli della coppia (studenti universitari e non economicamente autosufficienti) vivono presso l'abitazione di proprietà del padre, il quale che ne sostiene ogni esigenza.
A tale stregua, si imporrebbe la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie nella misura di euro 500,00 al mese, con la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
1.1. Nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, la rappresenta CP_1
l'infondatezza delle richieste dell'appellante, evidenziando in particolare di non svolgere alcuna attività lavorativa (essendosi sempre dedicata alla cura della casa familiare e della prole e non avendo, all'attualità, una concreta capacità di inserimento nel mondo del lavoro, attesa anche la non più giovane età) e ridimensionando gli impegni di spesa del marito per i figli, i quali avrebbero asseritamente iniziato a svolgere attività lavorativa retribuita. Inoltre, nel chiedere - con appello incidentale - l'aumento dell'assegno di mantenimento dovutole dal coniuge nella misura di euro 1.000,00 al mese (asseritamente proporzionata all'agiato tenore di vita pregresso del nucleo), la evidenzia di essere onerata dal pagamento del canone di locazione CP_1 dell'alloggio ove vive (pari a 400 euro al mese).
2. L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
Deve premettersi in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., 12196/2017); sicchè l'assegno deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello che il coniuge aveva prima della separazione o quantomeno in continuità con esso, in un'ottica di perequazione finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cass., ord. 5603/2020).
Tuttavia, deve sempre tenersi in debito conto l'eventualità che il coniuge istante fruisca di redditi propri (tali da fargli conservare la pregressa condizione) e che sussista una rilevante differenza patrimoniale tra i coniugi, sicchè l'assegno deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" (Cass., 6712/2005).
Inoltre, elemento di rilievo da tenere in considerazione è quello costituito dalle obiettive capacità del coniuge di procacciarsi redditi, ovvero delle sue potenzialità economiche, suscettibili di esplicarsi attraverso l'impegno in un'attività di lavoro consona alla sua eventuale preparazione ed esperienza in determinati settori professionali, tenuto conto dell'età e delle sue delle sue condizioni generali (Cass., 06/2626; 03/17537).
Analogamente, si osserva in giurisprudenza che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, “costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass., Sez. 1,
n. 3502 del 13.02.2013; Cass. Sez. 1, n. 24049 del 06.09.2021).
Ciò posto, e considerato - quanto all'appello proposto da - che alcun automatismo Parte_1 vi è fra la determinazione dell'assegno di mantenimento operata in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale e quella demandata al Tribunale in sede di definizione del giudizio di separazione, deve ritenersi che la misura del detto assegno quale stabilita nella sentenza impugnata sia equa in relazione alle complessive situazioni patrimoniali delle parti.
Ed invero, è indubbia la significativa sperequazione delle condizioni economiche dei coniugi, atteso che il è medico di base attualmente in attività, percepisce la retribuzione di circa Pt_1
5.500 euro al mese, è proprietario della casa coniugale, che abita unitamente ai figli, studenti universitari economicamente non autosufficienti (alle cui esigenze, ad ogni buon conto, egli provvede), ed all'epoca della separazione risultava avere la disponibilità sul conto cointestato con la moglie di una somma di circa 200.000 euro (che provvedeva a ritirare perché accantonata grazie alla sua attività professionale), laddove la coniuge, nel medesimo torno di tempo, prelevava per sé il minore importo di circa 12.000 euro.
Di converso, non è stata fornita prova dello svolgimento attuale da parte dell'appellata dell'attività di estetista. Riguardo - più in generale - alla capacità lavorativa della , deve CP_1 considerarsi come, pur avendo la stessa conseguito i titoli di segretaria di azienda ed estetista, non appaia prevedibile - tenuto conto della sua età e del lungo periodo di inattività nell'arco della considerevole durata del matrimonio, in cui la stessa si è essenzialmente occupata del ménage familiare - un effettivo e comunque ben redditizio inserimento nel mercato del lavoro.
Inoltre, la medesima pacificamente sostiene il canone di locazione del suo alloggio, pari ad euro 400,00 al mese, pur essendo proprietaria di un immobile intestatole dal marito (che costituisce una posta patrimoniale attiva) nella località cilentana di Torre Orsaia (SA), ove peraltro è residente.
In definitiva - tenuto conto del passato tenore di vita del nucleo e considerato altresì che la non ha provato l'asserito inserimento (quantunque precario) dei figli conviventi con il CP_1 padre nel mondo del lavoro e che la medesima non è gravata da obblighi di contributo al mantenimento della prole - la misura dell'assegno posto dal Tribunale di Nola a carico del in favore della coniuge appare equa alla luce dei molteplici elementi di valutazione delle Pt_1 rispettive condizioni patrimoniali delle parti che si sono dianzi passati in rassegna;
pertanto, né il gravame principale, né l'appello incidentale sono meritevoli di accoglimento. 3. Attesa la soccombenza reciproca, le spese del presente grado del giudizio vanno integralmente compensate fra le parti.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti da e da avverso la sentenza n. 1055/'24, emessa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Nola in data 28.03.2024 e pubblicata il 02.04.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)