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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
ER EN, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3034/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Piazza Del Comune 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1174/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
8 e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138190073873 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138190065015 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138190056684 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
19/02/2026 Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, si è opposto agli avvisi di accertamento N. 1078138190073873 del 10.07.2019 per omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMU ANNO 2017, con contestuale irrogazione delle sanzioni, per il quale il Comune chiedeva una complessiva somma di € 3.070,98, di cui imposta base pari ad € 2.334,00 ed € 700,20 per sanzione omesso pagamento, € 16,82 per interessi ed € 18,00 tra spese notifica ed istruttoria);
e all' AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1078138190056684 del 10.07.2019 per omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMU ANNO 2016, con contestuale irrogazione delle sanzioni, per il quale il Comune chiedeva una complessiva somma di € 3.072,03, di cui imposta base pari ad € 2.333,58 ed € 700,07 per sanzione omesso pagamento, € 19,24 per interessi ed € 18,00 tra spese notifica ed istruttoria);
AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1078138190065015 del 10.07.2019 per omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMU ANNO 2015, con contestuale irrogazione delle sanzioni, per il quale il Comune chiedeva una complessiva somma di € 2.978,14, di cui imposta base pari ad € 2.259,00 ed € 677,70 per sanzione omesso pagamento, € 23,44 per interessi ed € 18,00 tra spese notifica ed istruttoria).
Si costituiva in giudizio il Comune di Scalea eccependo la regolarità dei conteggi e dell'accertamento, seppur affermava di aver provveduto ad emettere autonomi atti di rettifica relativi anche agli anni in contestazione.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente , non si costituiva il Comune
L'appello non puo' essere accolto , invero, anche sulla scorta della perizia di parte, che i Giudici di primo grado hanno considerato, deve ribadirsi la natura edificatoria dei terreni che non viene meno per la mancata approvazione degli strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore. Del resto il Comune di
Scalea ha operato un rettifica di quanto richiesto considerando gli espropri patiti per il resto ha applicato i regolamenti comunali rispetto a quanto richiesto . In difetto di costituzione della parte appellata nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, nulla per le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
ER EN, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3034/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Piazza Del Comune 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1174/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
8 e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138190073873 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138190065015 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138190056684 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
19/02/2026 Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, si è opposto agli avvisi di accertamento N. 1078138190073873 del 10.07.2019 per omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMU ANNO 2017, con contestuale irrogazione delle sanzioni, per il quale il Comune chiedeva una complessiva somma di € 3.070,98, di cui imposta base pari ad € 2.334,00 ed € 700,20 per sanzione omesso pagamento, € 16,82 per interessi ed € 18,00 tra spese notifica ed istruttoria);
e all' AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1078138190056684 del 10.07.2019 per omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMU ANNO 2016, con contestuale irrogazione delle sanzioni, per il quale il Comune chiedeva una complessiva somma di € 3.072,03, di cui imposta base pari ad € 2.333,58 ed € 700,07 per sanzione omesso pagamento, € 19,24 per interessi ed € 18,00 tra spese notifica ed istruttoria);
AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1078138190065015 del 10.07.2019 per omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMU ANNO 2015, con contestuale irrogazione delle sanzioni, per il quale il Comune chiedeva una complessiva somma di € 2.978,14, di cui imposta base pari ad € 2.259,00 ed € 677,70 per sanzione omesso pagamento, € 23,44 per interessi ed € 18,00 tra spese notifica ed istruttoria).
Si costituiva in giudizio il Comune di Scalea eccependo la regolarità dei conteggi e dell'accertamento, seppur affermava di aver provveduto ad emettere autonomi atti di rettifica relativi anche agli anni in contestazione.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente , non si costituiva il Comune
L'appello non puo' essere accolto , invero, anche sulla scorta della perizia di parte, che i Giudici di primo grado hanno considerato, deve ribadirsi la natura edificatoria dei terreni che non viene meno per la mancata approvazione degli strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore. Del resto il Comune di
Scalea ha operato un rettifica di quanto richiesto considerando gli espropri patiti per il resto ha applicato i regolamenti comunali rispetto a quanto richiesto . In difetto di costituzione della parte appellata nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, nulla per le spese.