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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 662/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. , Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. , Parte_9 C.F._9
(C.F. , Parte_10 C.F._10
(C.F. Parte_11 C.F._11
tutte con il patrocinio dell'avv. Moira Zanatta, elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Concorezzo, via F. Varisco n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Albè e dell'avv. Valentina
Castelli, con domicilio telematico Email_1
CONVENUTO
Oggetto: differenze retributive
Pagina 1 di 13 Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 3 aprile 2023, Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder Parte_11
riconosciuto il loro diritto a conseguire l'applicazione - a far data dal rinnovo contrattuale del
8.10.2020 e dagli eventuali successivi rinnovi - del c.c.n.l. “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e private laiche e religiose e da centri di riabilitazione”, ad avvalersi quindi di tutti gli istituti contrattuali ivi previsti e ad ottenere quindi il pagamento di tutte le differenze retributive derivanti, con conseguente condanna della al pagamento in favore di ciascuna dei relativi importi (pari Controparte_1
ad € 2.127,32 per , € 409, 08 per , € 1.985,62 per Parte_2 Parte_3
, € 1.985,62 per , € 3.971,37 per 2.666,04 Parte_1 Parte_4 Parte_5
per , € 4.577,39 per , € 3.430,44per , € Parte_6 Parte_7 Parte_8
3.309,02 per , € 1.992,24 per , € 1.000,00 per ); Parte_9 Parte_10 Parte_11
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto:
- di essere tutte dipendenti dell'Associazione , ente che si occupa di Controparte_1
ricerca ed assistenza sanitaria e riabilitativa presso le proprie sedi dislocate sul territorio nazionale;
- di essere addette presso la sede della resistente sita in Carate Brianza, fatta eccezione per operante presso la sede di Sesto San Giovanni;
Parte_6
- di essere tutte aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl);
- di aver sempre visto applicare al proprio rapporto di lavoro il c.c.n.l. “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” (d'ora in poi individuato anche c.c.n.l. sanità privata), CP sottoscritto da , l'associazione di categoria a cui l'ente datoriale aveva aderito;
- di aver ricevuto, in data 28.1.2020, comunicazione dell'ente datoriale circa la volontà di cessare l'applicazione del c.c.n.l. sanità privata con decorrenza dal 1.2.2020 e di introdurre invece l'applicazione del c.c.n.l. “per il personale dipendente da residenze sanitarie Assistenziali (r.s.a.) e centri di riabilitazione (c.d.r.)” per tutto il personale non medico addetto a tutte le sedi;
- di aver poi, in ragione della necessità di approfondimenti sull'intervento regionale in tema di finanziamenti al costo del lavoro, appreso della decisione datoriale di sospendere la decisione relativa al cambio del c.c.n.l. per tutti i dipendenti che - come
Pagina 2 di 13 esse ricorrenti - fossero già stati assunti alla data del 30.1.2020 e di aver quindi visto applicare a tutti i dipendenti non medici, e quindi ciascuna al proprio rapporto di CP lavoro, il c.c.n.l. sanità privata .
Onde fondare le domande formulate le ricorrenti hanno poi precisato che:
- il c.c.n.l. sanità privata IS, non rinnovato per circa un quattordicennio, aveva formato oggetto di una complessa ed annosa trattativa che aveva portato le parti sociali a sottoscrivere, in data 10.6.2020, una pre-intesa per il rinnovo del contratto stesso, con impegno di ratifica entro il 30.7.2020; CP
- con comunicazione del 29.7.2020 l' convenuta era receduta da CP_1 CP
- in data 8.10.2020, il c.c.n.l. sanità privata era stato rinnovato con previsione, tra l'altro, di un aumento retributivo tabellare con efficacia retroattiva e l'erogazione, in favore dei dipendenti già assunti in data 1.1.2020, di un importo una tantum riparatorio quale ristoro/risarcimento dei molti anni passati senza alcun rinnovo contrattuale;
- in data 6.11.2020 l'ente datoriale convenuto aveva inviato ai dipendenti una comunicazione nella quale aveva sintetizzato la proposta formulata alle organizzazioni sindacali: applicazione del c.c.n.l. sanità privata rinnovato a circa 400 dipendenti operanti all'interno dei Poli dell' e applicazione del c.c.n.l CP_3 Parte_12
“centri di riabilitazione” con decorrenza dal 1.2.2020 agli altri 1600 dipendenti impiegati nei centri di riabilitazione, con una serie di riconoscimenti volti a contemperare gli effetti delle modifiche contrattuali, tra cui il riconoscimento del 50% dell'importo corrispondente all'aumento retributivo del c.c.n.l sanità privata rinnovato, a titolo di superminimo assorbibile;
- nonostante le contestazioni delle organizzazioni sindacali, l'ente datoriale in data
10.12.2020 aveva revocato la sospensione dell'applicazione del c.c.n.l. per il personale dipendente da r.s.a. e c.d.r. per essere venuti meno i “motivi che l'avevano determinata”;
- sempre in data 10.12.2020 l'ente datoriale aveva comunicato di voler continuare a fare applicazione del c.c.n.l. sanità privata, come rinnovato con decorrenza dal 1.11.2020, per il personale dipendente operante nei poli dell' “ , CP_3 Parte_12
- con ulteriore comunicazione del 10.12.2020 l' aveva invece informato di CP_1
applicare a tutto il rimanente personale - tra cui le odierne ricorrenti - il c.c.n.l. centri di riabilitazione, facendone retroagire gli effetti al 1.2.2020, senza ricorso ai criteri di armonizzazione a suo tempo discussi con le organizzazioni sindacali, con attribuzione di un superminimo non assorbibile pari alla differenza tra la retribuzione giornaliera
Pagina 3 di 13 precedentemente percepita e la nuova paga giornaliera, con aumento di due ore (da
36 a 38) della prestazione oraria settimanale a far data dal 1.5.2021 e addebito delle due ore di lavoro settimanale svolte in meno dal 1.11.2020 al 30.4.2021;
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, l' ha contestato la Controparte_1
domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, rilevando sia di svolgere in via prevalente l'attività dei centri di riabilitazione, sia che solo tale attività è eseguita presso le sedi di Carate Brianza e
Sesto San Giovanni ove operano le ricorrenti, che la scelta di introdurre il c.c.n.l. centri di riabilitazione si fonda sull'esigenza di applicare – anche sul piano normativo ed economico – previsioni pattizie che meglio si attagliano alla natura dell'attività svolta.
Con segnato riferimento agli elementi di fatto, l'ente convenuto ha dedotto che:
- il c.c.n.l. sanità privata era scaduto il 31.12.2005;
- il c.c.n.l. centri di riabilitazione (d'ora in poi anche c.c.n.l. c.d.r.) era stato sottoscritto CP CP nel 2012 da , ossia dall'associazione datoriale di sua appartenenza, con , CP_4
e per rispondere meglio alle esigenze delle strutture dedite all'attività
[...] CP_6
extraospedaliera;
- essa aveva comunicato la scelta di ricorrere a tale ultimo c.c.n.l. con decorrenza dal
1.2.2020, salvo poi sospenderne l'applicazione dal 19.2.2020;
CP
- aveva scelto di recedere da in data 29.7.2020;
- aveva informato le organizzazioni sindacali e i dipendenti in data 10.12.2020 di aver disposto la revoca della sospensione dell'applicazione del c.c.n.l. centri di riabilitazione, contestualmente prevedendo che il c.c.n.l. sanità privata sarebbe stato applicato con decorrenza dal 1.2.2020 solo al personale non medico direttamente addetto all'attività di diagnosi e cura, laddove al rimanente personale (al quale appartengono anche le ricorrenti) sarebbe stato applicato il c.c.n.l. centri di riabilitazione con decorrenza sempre dal 1.2.2020.
3. Rilevato che gli elementi di fatto sono pacifici e che la causa involge esclusivamente profili di interpretazione giuridica, all'udienza ex art. 420 c.p.c., al termine della discussione, il
Giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.
Pagina 4 di 13 4. La controversia in disamina è speculare ad altra controversia già incardinata da otto
( , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e delle odierne undici ricorrenti, le Parte_6 Parte_8 Parte_9 quali agirono in giudizio per veder riconosciuto il loro diritto a percepire le differenze retributive e l'importo una tantum maturati per effetto del rinnovo (in data 8.10.2020) del c.c.n.l. sanità privata con decorrenza dal 1.7.2020 e fino al marzo 2021. Sulla legittimità della condotta dell' convenuta, che con atto unilaterale scelse di fare applicazione del CP_1
c.c.n.l. centri di riabilitazione previo recesso unilaterale dal c.c.n.l. sanità privata – ritenuto dalla datrice di lavoro quale contratto collettivo stipulato a tempo indeterminato – si è pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3586 depositata il 17.10.2024, le cui statuizioni devono qui intendersi integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Le ricorrenti rivendicano il diritto a vedere applicato al loro rapporto di lavoro il c.c.n.l. sanità privata, ritenendo illegittimo il recesso dell'associazione datoriale;
la società convenuta dal suo canto deduce in via principale la legittimità del proprio recesso unilaterale dal c.c.n.l. sanità privata in ragione del fatto che esso, per effetto della clausola di ultrattività, costituisce fonte regolamentare a tempo indeterminato, assoggettato a condizione e non a termine.
4.1 La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla domanda formulata da otto delle odierne ricorrenti in relazione ad un periodo temporale pregresso, ripercorrendo l'iter argomentativo esposto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 186 del 27.3.2023, ha ritenuto che il c.c.n.l. sanità privata scaduto il 31.12.2005 non si è trasformato in un contratto a tempo indeterminato per effetto della apposizione ad esso di una clausola di ultrattività, ma ha invece conservato la propria natura di contratto a tempo determinato, sicché il diritto di recesso avrebbe potuto essere validamente esercitato solo alla scadenza del termine.
Infatti, il giudice della nomofilachia - esaminando partitamente le questioni sottoposte al suo vaglio e che formano oggetto del presente giudizio - ha così statuito: «[…] i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005). Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie.
Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione della
Pagina 5 di 13 perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica, ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e
3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).
Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis
Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito del presente giudizio).
Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n.
15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020».
4.2 Chiarito dunque che il c.c.n.l. sanità privata scaduto il 31.12.2005 è rimasto attivo in via ultrattiva fino al rinnovo del 8.10.2020 e che esso non ha assunto, per effetto dell'apposizione
Pagina 6 di 13 della clausola di ultrattività, natura di contratto a tempo indeterminato, ma ha mantenuto la propria caratteristica di contratto a tempo determinato, sottoposto ad un termine certo nell'an e incerto solo nel quando (poiché «La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento (rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius dell'efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito dell'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento
[…]), diviene evidente come il recesso anticipato, ossia prima della scadenza del termine, da esso non sia possibile se non nelle ipotesi di giusta causa (invero affatto prospettata dalla convenuta nella fattispecie in disamina), sicché non risulta legittima la scelta datoriale di recedere dal c.c.n.l. sanità privata comunicata il 27.1.2020 e avente decorrenza dal 1.2.2020.
4.3 L'applicazione del principio anzidetto è in sé già sufficiente per disporre l'accoglimento del ricorso.
Dalla mera ricostruzione temporale dei fatti di causa, infatti, emerge come l'associazione datoriale nel caso di specie abbia inteso sottrarsi unilateralmente all'applicazione del c.c.n.l. sanità privata peraltro in un momento in cui essa faceva ancora
CP parte dell'associazione di categoria , sebbene - per tutte le ragioni già dettagliatamente espresse dalla Corte di legittimità con la pronuncia sopra richiamata - tale c.c.n.l., nonostante la clausola di ultrattività, abbia durata a tempo determinato.
Si considerino, dunque, i seguenti elementi di fatto, pacifici tra le parti e comunque comprovati documentalmente:
- al rapporto di lavoro delle ricorrenti si applicava, fino al 27.1.2020, il c.c.n.l. sanità privata;
- con missive del 27-28.1.2020 l'associazione convenuta comunicò alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori addetti all'area “centri di riabilitazione” la volontà di fare applicazione del c.c.n.l. c.d.r. con decorrenza dal 1.2.2020 (docc. 7 e 8 fasc. conv.);
- con successiva comunicazione del 18-19.2.2.2020 l'ente datoriale sospese l'applicazione del c.c.n.l. c.d.r. per i lavoratori in forza alla data del 31.1.2020, espressamente chiarendo che la sospensione era disposta “senza con ciò innovare sulla decisione originariamente assunta” e prevedendo che “la sospensione, nel momento in cui verrà revocata, e fatti salvi ovviamente accordi diversi, determinerà
l'effetto del ripristino dell'applicazione, ai dipendenti in forza alla data del 31 gennaio
2020, del c.c.n.l. per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri
Pagina 7 di 13 di riabilitazione dalla sua originaria decorrenza del 1 febbraio 2020” (doc. 9 fasc. conv.);
- in seguito alla elaborazione della ipotesi di accordo del 10.6.2020 relativa al rinnovo del c.c.n.l. sanità privata, in data 29.7.2020 la convenuta si determinò a recedere per giusta causa dall'associazione di categoria IS (doc. 10 e 11 fasc. conv.);
- dopo il rinnovo in data 8.10.2020 del c.c.n.l. sanità privata, la convenuta in data
6.11.2020 ha formulato ai dipendenti del comparto non medico la propria idea in tema di applicazione del c.c.n.l., proponendo “per circa 1600 dipendenti che operano nei centri di riabilitazione, nelle direzioni centrali e regionali la conferma dell'applicazione del c.c.n.l. c.d.r., a far tempo dal 1 febbraio 2020” con specificazioni relative alle modalità di attribuzione dell'aumento contrattuale e alla compensazione delle ore di minor lavoro svolte dal 1.2.2020 al 31.10.2020 (doc. 14 fasc. conv.);
- con missiva del 10.12.2020 indirizzata alle organizzazioni sindacali l'associazione “La nostra famiglia” ha comunicato alle organizzazioni sindacali la revoca della sospensione dell'applicazione del c.c.n.l. c.d.r., con ripristino della sua applicazione
“dalla sua originaria decorrenza del 1 febbraio 2020, precisando altresì che il richiamo a tale c.c.n.l. ha natura formale e non recettizia in ragione della non appartenenza
CP all'associazione di categoria (doc. 15 fasc. conv.).
Dalla disamina complessiva della vicenda relativa alla individuazione del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro dei dipendenti impiegati in centri di riabilitazione e nelle direzioni centrali e regionali emerge in maniera lapalissiana che parte convenuta ha invero in un'unica occasione operato e manifestato il recesso dal c.c.n.l. sanità privata, ossia in data 27-28.1.2020, allorché comunicò al personale interessato la propria volontà di fare applicazione del c.c.n.l. c.d.r. con decorrenza pressoché immediata dal 1.2.2020.
Tutti i successivi atti e comunicazioni della datrice di lavoro sul tema della individuazione del c.c.n.l. applicabile non si sono mai estrinsecati in una riaffermazione della vigenza del c.c.n.l. sanità privata, il quale, dal 1.2.2020 al 10.12.2020 – secondo la stessa prospettazione datoriale
– è stato applicato solo in ragione dell'avvenuta sospensione del c.c.n.l. c.d.r.
4.4 In definitiva, dopo che la datrice di lavoro nel gennaio 2020 comunicò alle organizzazioni sindacali di voler fare applicazione del c.c.n.l. c.d.r. a far data dal 1.2.2020, così sostituendo il c.c.n.l. sanità privata fino ad allora applicato e manifestando quindi la propria volontà di recedere dall'applicazione di quest'ultimo, la convenuta non ha più esercitato il proprio diritto di recesso, ma ha sempre richiamato la propria scelta operata nel gennaio 2020, dapprima sospendendone gli effetti (il 19.2.2020), poi proponendone un'applicazione
Pagina 8 di 13 “mediata” (il 6.11.2020), infine revocando gli effetti della sospensione (il 10.12.2020) e dichiarando quindi di voler fare applicazione del c.c.n.l. c.d.r. dal 1.2.2020.
La decisione del 27-28.1.2020, però - come già visto in precedenza e sulla scorta di quanto già evidenziato dalla Corte di legittimità - è illegittima, poiché estrinsecatasi in un recesso ante tempus da un contratto a tempo determinato in difetto di una idonea giusta causa. Ne discende che la revoca dell'applicazione del c.c.n.l. divenuta operativa il 10.12.2020 è parimenti illegittima, poiché fondata sull'unico atto di recesso (contra legem) compiuto nel gennaio 2020.
In ragione di quanto esposto non è dunque necessario valutare se, nel periodo intercorso tra il rinnovo del c.c.n.l. sanità privata in data 8.10.2020 e la comunicazione datoriale del 10.12.2020, la convenuta ha manifestato con comportamento concludente la volontà di continuare a farne applicazione, poiché invero alcun valido atto di recesso è mai stato posto in essere dalla stessa: alla disdetta unilaterale del 27-28.1.2020 non è seguito alcun ulteriore recesso, poiché tutti gli atti seguenti sono stati preordinati a dare efficacia a quella disdetta, come comprovato dal fatto che la proposta di accordo e la comunicazione di revoca della sospensione hanno sempre cercato di far decorrere gli effetti della scelta datoriale dal
1.2.2020. Ne consegue che, poiché la disdetta del 27-28.1.2020 non è valida e poiché dopo il rinnovo del c.c.n.l. sanità privata in data 8.10.2020, la società convenuta non ha realizzato alcun valido atto di recesso, il c.c.n.l. applicato e applicabile al rapporto di lavoro delle ricorrenti era e resta tale contratto collettivo. CP Né in senso contrario rileva il recesso dall'associazione di categoria operato dalla convenuta in data 29.7.2020, poiché l'applicazione ai rapporti di lavoro delle ricorrenti del c.c.n.l. sanità privata è espressamente prevista nel loro contratto di assunzione (cfr. doc. 16 fasc. ric.), sicché – in difetto di un idoneo atto di recesso e di una concordata modifica di tale condizione contrattuale ai sensi dell'art. 1372, comma 1, c.c. – solo tale fonte pattizia può essere individuata come regolatrice dei rapporti di lavoro controversi, irrilevante rimanendo che al momento del rinnovo di tale c.c.n.l. la datrice di lavoro non facesse più parte dell'associazione di categoria IS.
4.5 Peraltro, anche ove si volesse ritenere che la disdetta unilaterale del 27-28.1.2020, poi seguita in data 29.7.2020 dalla scelta dell'associazione datoriale di recedere dall'associazione
CP di categoria , sia stata comunque idonea a produrre effetti dal 8.10.2020 in seguito al rinnovo del c.c.n.l. e della contestuale possibilità per gli aderenti di recedere da esso in ragione del sopraggiunto termine finale, non può non tenersi in considerazione quanto rilevato dalla CP Corte di Appello di Milano: “l' , nonostante avesse receduto da nel luglio 2020, CP_1
Pagina 9 di 13 era comunque tenuta ad applicare il CCNL Sanità Privata (come peraltro ha fatto) sino alla sua scadenza naturale e, cioè, sino alla sottoscrizione del rinnovo, avvenuto l'8-10-2020.
In quel momento, l'associazione non ha comunicato nulla ed, anzi, ha continuato ad applicare il
CCNL Sanità, salvo, poi, solamente in data 10-12-2020, annunciare la revoca della sospensione
(della precedente comunicazione di voler applicare il CCNL CDR) con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2020.
Tale condotta non è idonea a provocare la disapplicazione del CCNL Sanità in favore del CCNL
CDR perché l' si è obbligata all'applicazione di quest'ultimo CCNL in forza di un CP_7
comportamento concludente (protrattosi per oltre 2 mesi) che, stante il rinvio formale contenuto nei contratti di lavoro individuali, ha determinato il recepimento anche del successivo rinnovo.
In forza di tale comportamento concludente ed in assenza di una disdetta intervenuta tempestivamente alla scadenza del CCNL, il rinnovo, sottoscritto nell'ottobre 2020, deve ritenersi applicabile alle dipendenti appellate con efficacia retroattiva al luglio 2020 così come previsto dalle stesse OO.SS. sottoscrittrici del CCNL.
Nessuna riviviscenza può essere riconosciuta alla comunicazione datoriale del 28-1-2020 (poi sospesa) di voler applicare il CCNL CDR, poiché a quell'epoca l' non poteva CP_1 disdettare unilateralmente il CCNL non ancora scaduto, con la conseguenza che tale comunicazione deve ritenersi insanabilmente illegittima ed inefficace” (cfr. C.d.A. Milano, sentenza n. 186 del 27.3.2023).
4.6 In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Tenuto conto che la convenuta, all'udienza del 12 novembre 2024, previamente ribadendo le contestazioni sull'an, ha però riconosciuto la correttezza dei conteggi depositati dalle ricorrenti, le domande attoree devono essere accolte per i titoli e gli importi come di seguito specificati.
Pertanto, in applicazione delle criteri e delle modalità di calcolo adottate, sono dovute in favore delle ricorrenti le seguenti somme:
a. a aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 pari ad € Parte_2
2.127,32;
b. ad aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a luglio 2021 Parte_3 pari ad € 409,08;
c. a aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 pari Parte_1
ad € 1.985,62;
d. a aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 pari ad € Parte_4
1.985,62;
Pagina 10 di 13 e. a aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 pari ad € Parte_5
3.971,37;
f. ad aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 Parte_6 pari ad € 2.666.04;
g. a aumenti retributivi maturati da luglio 2020 a marzo 2023 pari ad € Parte_7
3.577,39, oltre € 1.000,00 di indennità una tantum, per un totale complessivo di €
4.577,39;
h. a aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 pari ad € Parte_8
3.430,44;
i. ad differenze retributive da aprile 2021 a marzo 2023 pari ad € Parte_9
3.309.02;
j. ad aumenti retributivi maturati da luglio 2020 a dicembre 2021 pari ad Parte_10
€ 992,24, oltre € 1.000,00 di indennità una tantum, per un totale complessivo di €
1.992,24;
k. a , che ha espressamente riservato la domanda relativa alla Parte_11
corresponsione di aumenti retributivi maturati mensilmente in ragione dell'applicazione del c.c.n.l. sanità privata, € 1.000,00 a titolo di indennità una tantum.
La società convenuta deve pertanto essere condannata ad erogare in favore di ciascuna delle ricorrenti le somme, come sopra specificate, a titolo di aumenti retributivi e/o indennità una tantum; sugli importi dovuti in favore di ciascuna delle parti attrici sono dovuti altresì, dal dovuto al saldo, interessi legali e rivalutazione monetaria a norma dell'art. 429
c.p.c.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 10367/2024, tenuto conto che le ricorrenti hanno agito unitariamente per rivendicare ciascuna il proprio diritto a percepire le differenze retributive, essendo comune la questione giuridica sottesa alla soluzione della res litigiosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_5 [...]
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Pagina 11 di 13 a vedersi applicato ciascuna al proprio rapporto di lavoro il c.c.n.l. Parte_11
“per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e private laiche
e religiose e da centri di riabilitazione religiose e da centri di riabilitazione” (c.d. c.c.n.l. sanità privata) come rinnovato in data 8.10.2020 a far data dalla data del rinnovo contrattuale stesso;
- Accerta quindi il diritto di Parte_2 Parte_3 Parte_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e a conseguire
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
ciascuna il pagamento delle differenze retributive discendenti dall'applicazione del c.d.
c.c.n.l. sanità privata come rinnovato in 8.10.2020;
- Condanna “ in persona in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti dei seguiti importi:
a. € 2.127,32 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da Parte_2
aprile 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
b. € 409,08 in favore di a titolo di aumenti retributivi Parte_3 maturati da aprile 2021 a luglio 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c. € 1.985,62 in favore di a titolo di aumenti retributivi Parte_1
maturati da aprile 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
d. € 1.985,62 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da aprile Parte_4
2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e. € 3.971,37 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da Parte_5
aprile 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
f. € 2.666.04 in favore di a titolo di aumenti retributivi Parte_6
maturati da aprile 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
g. € 4.577,39 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da Parte_7
luglio 2020 a marzo 2023 e di indennità una tantum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pagina 12 di 13 h. € 3.430,44 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da Parte_8
aprile 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
i. € 3.309.02 in favore di a titolo di differenze retributive da aprile Parte_9
2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
j. € 1.992,24 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da Parte_10
luglio 2020 a dicembre 2021 e di indennità una tantum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
k. € 1.000,00 in favore di a titolo di indennità una tantum, oltre Parte_11 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- Condanna “ in persona in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 14.000,00, oltre € 259,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 28 marzo 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 662/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. , Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. , Parte_9 C.F._9
(C.F. , Parte_10 C.F._10
(C.F. Parte_11 C.F._11
tutte con il patrocinio dell'avv. Moira Zanatta, elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Concorezzo, via F. Varisco n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Albè e dell'avv. Valentina
Castelli, con domicilio telematico Email_1
CONVENUTO
Oggetto: differenze retributive
Pagina 1 di 13 Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 3 aprile 2023, Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder Parte_11
riconosciuto il loro diritto a conseguire l'applicazione - a far data dal rinnovo contrattuale del
8.10.2020 e dagli eventuali successivi rinnovi - del c.c.n.l. “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e private laiche e religiose e da centri di riabilitazione”, ad avvalersi quindi di tutti gli istituti contrattuali ivi previsti e ad ottenere quindi il pagamento di tutte le differenze retributive derivanti, con conseguente condanna della al pagamento in favore di ciascuna dei relativi importi (pari Controparte_1
ad € 2.127,32 per , € 409, 08 per , € 1.985,62 per Parte_2 Parte_3
, € 1.985,62 per , € 3.971,37 per 2.666,04 Parte_1 Parte_4 Parte_5
per , € 4.577,39 per , € 3.430,44per , € Parte_6 Parte_7 Parte_8
3.309,02 per , € 1.992,24 per , € 1.000,00 per ); Parte_9 Parte_10 Parte_11
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto:
- di essere tutte dipendenti dell'Associazione , ente che si occupa di Controparte_1
ricerca ed assistenza sanitaria e riabilitativa presso le proprie sedi dislocate sul territorio nazionale;
- di essere addette presso la sede della resistente sita in Carate Brianza, fatta eccezione per operante presso la sede di Sesto San Giovanni;
Parte_6
- di essere tutte aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl);
- di aver sempre visto applicare al proprio rapporto di lavoro il c.c.n.l. “per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e private laiche e religiose e da centri di riabilitazione” (d'ora in poi individuato anche c.c.n.l. sanità privata), CP sottoscritto da , l'associazione di categoria a cui l'ente datoriale aveva aderito;
- di aver ricevuto, in data 28.1.2020, comunicazione dell'ente datoriale circa la volontà di cessare l'applicazione del c.c.n.l. sanità privata con decorrenza dal 1.2.2020 e di introdurre invece l'applicazione del c.c.n.l. “per il personale dipendente da residenze sanitarie Assistenziali (r.s.a.) e centri di riabilitazione (c.d.r.)” per tutto il personale non medico addetto a tutte le sedi;
- di aver poi, in ragione della necessità di approfondimenti sull'intervento regionale in tema di finanziamenti al costo del lavoro, appreso della decisione datoriale di sospendere la decisione relativa al cambio del c.c.n.l. per tutti i dipendenti che - come
Pagina 2 di 13 esse ricorrenti - fossero già stati assunti alla data del 30.1.2020 e di aver quindi visto applicare a tutti i dipendenti non medici, e quindi ciascuna al proprio rapporto di CP lavoro, il c.c.n.l. sanità privata .
Onde fondare le domande formulate le ricorrenti hanno poi precisato che:
- il c.c.n.l. sanità privata IS, non rinnovato per circa un quattordicennio, aveva formato oggetto di una complessa ed annosa trattativa che aveva portato le parti sociali a sottoscrivere, in data 10.6.2020, una pre-intesa per il rinnovo del contratto stesso, con impegno di ratifica entro il 30.7.2020; CP
- con comunicazione del 29.7.2020 l' convenuta era receduta da CP_1 CP
- in data 8.10.2020, il c.c.n.l. sanità privata era stato rinnovato con previsione, tra l'altro, di un aumento retributivo tabellare con efficacia retroattiva e l'erogazione, in favore dei dipendenti già assunti in data 1.1.2020, di un importo una tantum riparatorio quale ristoro/risarcimento dei molti anni passati senza alcun rinnovo contrattuale;
- in data 6.11.2020 l'ente datoriale convenuto aveva inviato ai dipendenti una comunicazione nella quale aveva sintetizzato la proposta formulata alle organizzazioni sindacali: applicazione del c.c.n.l. sanità privata rinnovato a circa 400 dipendenti operanti all'interno dei Poli dell' e applicazione del c.c.n.l CP_3 Parte_12
“centri di riabilitazione” con decorrenza dal 1.2.2020 agli altri 1600 dipendenti impiegati nei centri di riabilitazione, con una serie di riconoscimenti volti a contemperare gli effetti delle modifiche contrattuali, tra cui il riconoscimento del 50% dell'importo corrispondente all'aumento retributivo del c.c.n.l sanità privata rinnovato, a titolo di superminimo assorbibile;
- nonostante le contestazioni delle organizzazioni sindacali, l'ente datoriale in data
10.12.2020 aveva revocato la sospensione dell'applicazione del c.c.n.l. per il personale dipendente da r.s.a. e c.d.r. per essere venuti meno i “motivi che l'avevano determinata”;
- sempre in data 10.12.2020 l'ente datoriale aveva comunicato di voler continuare a fare applicazione del c.c.n.l. sanità privata, come rinnovato con decorrenza dal 1.11.2020, per il personale dipendente operante nei poli dell' “ , CP_3 Parte_12
- con ulteriore comunicazione del 10.12.2020 l' aveva invece informato di CP_1
applicare a tutto il rimanente personale - tra cui le odierne ricorrenti - il c.c.n.l. centri di riabilitazione, facendone retroagire gli effetti al 1.2.2020, senza ricorso ai criteri di armonizzazione a suo tempo discussi con le organizzazioni sindacali, con attribuzione di un superminimo non assorbibile pari alla differenza tra la retribuzione giornaliera
Pagina 3 di 13 precedentemente percepita e la nuova paga giornaliera, con aumento di due ore (da
36 a 38) della prestazione oraria settimanale a far data dal 1.5.2021 e addebito delle due ore di lavoro settimanale svolte in meno dal 1.11.2020 al 30.4.2021;
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, l' ha contestato la Controparte_1
domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, rilevando sia di svolgere in via prevalente l'attività dei centri di riabilitazione, sia che solo tale attività è eseguita presso le sedi di Carate Brianza e
Sesto San Giovanni ove operano le ricorrenti, che la scelta di introdurre il c.c.n.l. centri di riabilitazione si fonda sull'esigenza di applicare – anche sul piano normativo ed economico – previsioni pattizie che meglio si attagliano alla natura dell'attività svolta.
Con segnato riferimento agli elementi di fatto, l'ente convenuto ha dedotto che:
- il c.c.n.l. sanità privata era scaduto il 31.12.2005;
- il c.c.n.l. centri di riabilitazione (d'ora in poi anche c.c.n.l. c.d.r.) era stato sottoscritto CP CP nel 2012 da , ossia dall'associazione datoriale di sua appartenenza, con , CP_4
e per rispondere meglio alle esigenze delle strutture dedite all'attività
[...] CP_6
extraospedaliera;
- essa aveva comunicato la scelta di ricorrere a tale ultimo c.c.n.l. con decorrenza dal
1.2.2020, salvo poi sospenderne l'applicazione dal 19.2.2020;
CP
- aveva scelto di recedere da in data 29.7.2020;
- aveva informato le organizzazioni sindacali e i dipendenti in data 10.12.2020 di aver disposto la revoca della sospensione dell'applicazione del c.c.n.l. centri di riabilitazione, contestualmente prevedendo che il c.c.n.l. sanità privata sarebbe stato applicato con decorrenza dal 1.2.2020 solo al personale non medico direttamente addetto all'attività di diagnosi e cura, laddove al rimanente personale (al quale appartengono anche le ricorrenti) sarebbe stato applicato il c.c.n.l. centri di riabilitazione con decorrenza sempre dal 1.2.2020.
3. Rilevato che gli elementi di fatto sono pacifici e che la causa involge esclusivamente profili di interpretazione giuridica, all'udienza ex art. 420 c.p.c., al termine della discussione, il
Giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.
Pagina 4 di 13 4. La controversia in disamina è speculare ad altra controversia già incardinata da otto
( , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e delle odierne undici ricorrenti, le Parte_6 Parte_8 Parte_9 quali agirono in giudizio per veder riconosciuto il loro diritto a percepire le differenze retributive e l'importo una tantum maturati per effetto del rinnovo (in data 8.10.2020) del c.c.n.l. sanità privata con decorrenza dal 1.7.2020 e fino al marzo 2021. Sulla legittimità della condotta dell' convenuta, che con atto unilaterale scelse di fare applicazione del CP_1
c.c.n.l. centri di riabilitazione previo recesso unilaterale dal c.c.n.l. sanità privata – ritenuto dalla datrice di lavoro quale contratto collettivo stipulato a tempo indeterminato – si è pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3586 depositata il 17.10.2024, le cui statuizioni devono qui intendersi integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Le ricorrenti rivendicano il diritto a vedere applicato al loro rapporto di lavoro il c.c.n.l. sanità privata, ritenendo illegittimo il recesso dell'associazione datoriale;
la società convenuta dal suo canto deduce in via principale la legittimità del proprio recesso unilaterale dal c.c.n.l. sanità privata in ragione del fatto che esso, per effetto della clausola di ultrattività, costituisce fonte regolamentare a tempo indeterminato, assoggettato a condizione e non a termine.
4.1 La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla domanda formulata da otto delle odierne ricorrenti in relazione ad un periodo temporale pregresso, ripercorrendo l'iter argomentativo esposto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 186 del 27.3.2023, ha ritenuto che il c.c.n.l. sanità privata scaduto il 31.12.2005 non si è trasformato in un contratto a tempo indeterminato per effetto della apposizione ad esso di una clausola di ultrattività, ma ha invece conservato la propria natura di contratto a tempo determinato, sicché il diritto di recesso avrebbe potuto essere validamente esercitato solo alla scadenza del termine.
Infatti, il giudice della nomofilachia - esaminando partitamente le questioni sottoposte al suo vaglio e che formano oggetto del presente giudizio - ha così statuito: «[…] i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto prevede l'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005). Ciò posto, alla medesima autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma. Ciò è quanto accaduto nella specie.
Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione della
Pagina 5 di 13 perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica, ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e
3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).
Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis
Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito del presente giudizio).
Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n.
15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'08 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell'odierna ricorrente, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020».
4.2 Chiarito dunque che il c.c.n.l. sanità privata scaduto il 31.12.2005 è rimasto attivo in via ultrattiva fino al rinnovo del 8.10.2020 e che esso non ha assunto, per effetto dell'apposizione
Pagina 6 di 13 della clausola di ultrattività, natura di contratto a tempo indeterminato, ma ha mantenuto la propria caratteristica di contratto a tempo determinato, sottoposto ad un termine certo nell'an e incerto solo nel quando (poiché «La clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente l'evento (rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius dell'efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti dell'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito dell'attività sindacale e, in generale, nel nostro ordinamento
[…]), diviene evidente come il recesso anticipato, ossia prima della scadenza del termine, da esso non sia possibile se non nelle ipotesi di giusta causa (invero affatto prospettata dalla convenuta nella fattispecie in disamina), sicché non risulta legittima la scelta datoriale di recedere dal c.c.n.l. sanità privata comunicata il 27.1.2020 e avente decorrenza dal 1.2.2020.
4.3 L'applicazione del principio anzidetto è in sé già sufficiente per disporre l'accoglimento del ricorso.
Dalla mera ricostruzione temporale dei fatti di causa, infatti, emerge come l'associazione datoriale nel caso di specie abbia inteso sottrarsi unilateralmente all'applicazione del c.c.n.l. sanità privata peraltro in un momento in cui essa faceva ancora
CP parte dell'associazione di categoria , sebbene - per tutte le ragioni già dettagliatamente espresse dalla Corte di legittimità con la pronuncia sopra richiamata - tale c.c.n.l., nonostante la clausola di ultrattività, abbia durata a tempo determinato.
Si considerino, dunque, i seguenti elementi di fatto, pacifici tra le parti e comunque comprovati documentalmente:
- al rapporto di lavoro delle ricorrenti si applicava, fino al 27.1.2020, il c.c.n.l. sanità privata;
- con missive del 27-28.1.2020 l'associazione convenuta comunicò alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori addetti all'area “centri di riabilitazione” la volontà di fare applicazione del c.c.n.l. c.d.r. con decorrenza dal 1.2.2020 (docc. 7 e 8 fasc. conv.);
- con successiva comunicazione del 18-19.2.2.2020 l'ente datoriale sospese l'applicazione del c.c.n.l. c.d.r. per i lavoratori in forza alla data del 31.1.2020, espressamente chiarendo che la sospensione era disposta “senza con ciò innovare sulla decisione originariamente assunta” e prevedendo che “la sospensione, nel momento in cui verrà revocata, e fatti salvi ovviamente accordi diversi, determinerà
l'effetto del ripristino dell'applicazione, ai dipendenti in forza alla data del 31 gennaio
2020, del c.c.n.l. per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri
Pagina 7 di 13 di riabilitazione dalla sua originaria decorrenza del 1 febbraio 2020” (doc. 9 fasc. conv.);
- in seguito alla elaborazione della ipotesi di accordo del 10.6.2020 relativa al rinnovo del c.c.n.l. sanità privata, in data 29.7.2020 la convenuta si determinò a recedere per giusta causa dall'associazione di categoria IS (doc. 10 e 11 fasc. conv.);
- dopo il rinnovo in data 8.10.2020 del c.c.n.l. sanità privata, la convenuta in data
6.11.2020 ha formulato ai dipendenti del comparto non medico la propria idea in tema di applicazione del c.c.n.l., proponendo “per circa 1600 dipendenti che operano nei centri di riabilitazione, nelle direzioni centrali e regionali la conferma dell'applicazione del c.c.n.l. c.d.r., a far tempo dal 1 febbraio 2020” con specificazioni relative alle modalità di attribuzione dell'aumento contrattuale e alla compensazione delle ore di minor lavoro svolte dal 1.2.2020 al 31.10.2020 (doc. 14 fasc. conv.);
- con missiva del 10.12.2020 indirizzata alle organizzazioni sindacali l'associazione “La nostra famiglia” ha comunicato alle organizzazioni sindacali la revoca della sospensione dell'applicazione del c.c.n.l. c.d.r., con ripristino della sua applicazione
“dalla sua originaria decorrenza del 1 febbraio 2020, precisando altresì che il richiamo a tale c.c.n.l. ha natura formale e non recettizia in ragione della non appartenenza
CP all'associazione di categoria (doc. 15 fasc. conv.).
Dalla disamina complessiva della vicenda relativa alla individuazione del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro dei dipendenti impiegati in centri di riabilitazione e nelle direzioni centrali e regionali emerge in maniera lapalissiana che parte convenuta ha invero in un'unica occasione operato e manifestato il recesso dal c.c.n.l. sanità privata, ossia in data 27-28.1.2020, allorché comunicò al personale interessato la propria volontà di fare applicazione del c.c.n.l. c.d.r. con decorrenza pressoché immediata dal 1.2.2020.
Tutti i successivi atti e comunicazioni della datrice di lavoro sul tema della individuazione del c.c.n.l. applicabile non si sono mai estrinsecati in una riaffermazione della vigenza del c.c.n.l. sanità privata, il quale, dal 1.2.2020 al 10.12.2020 – secondo la stessa prospettazione datoriale
– è stato applicato solo in ragione dell'avvenuta sospensione del c.c.n.l. c.d.r.
4.4 In definitiva, dopo che la datrice di lavoro nel gennaio 2020 comunicò alle organizzazioni sindacali di voler fare applicazione del c.c.n.l. c.d.r. a far data dal 1.2.2020, così sostituendo il c.c.n.l. sanità privata fino ad allora applicato e manifestando quindi la propria volontà di recedere dall'applicazione di quest'ultimo, la convenuta non ha più esercitato il proprio diritto di recesso, ma ha sempre richiamato la propria scelta operata nel gennaio 2020, dapprima sospendendone gli effetti (il 19.2.2020), poi proponendone un'applicazione
Pagina 8 di 13 “mediata” (il 6.11.2020), infine revocando gli effetti della sospensione (il 10.12.2020) e dichiarando quindi di voler fare applicazione del c.c.n.l. c.d.r. dal 1.2.2020.
La decisione del 27-28.1.2020, però - come già visto in precedenza e sulla scorta di quanto già evidenziato dalla Corte di legittimità - è illegittima, poiché estrinsecatasi in un recesso ante tempus da un contratto a tempo determinato in difetto di una idonea giusta causa. Ne discende che la revoca dell'applicazione del c.c.n.l. divenuta operativa il 10.12.2020 è parimenti illegittima, poiché fondata sull'unico atto di recesso (contra legem) compiuto nel gennaio 2020.
In ragione di quanto esposto non è dunque necessario valutare se, nel periodo intercorso tra il rinnovo del c.c.n.l. sanità privata in data 8.10.2020 e la comunicazione datoriale del 10.12.2020, la convenuta ha manifestato con comportamento concludente la volontà di continuare a farne applicazione, poiché invero alcun valido atto di recesso è mai stato posto in essere dalla stessa: alla disdetta unilaterale del 27-28.1.2020 non è seguito alcun ulteriore recesso, poiché tutti gli atti seguenti sono stati preordinati a dare efficacia a quella disdetta, come comprovato dal fatto che la proposta di accordo e la comunicazione di revoca della sospensione hanno sempre cercato di far decorrere gli effetti della scelta datoriale dal
1.2.2020. Ne consegue che, poiché la disdetta del 27-28.1.2020 non è valida e poiché dopo il rinnovo del c.c.n.l. sanità privata in data 8.10.2020, la società convenuta non ha realizzato alcun valido atto di recesso, il c.c.n.l. applicato e applicabile al rapporto di lavoro delle ricorrenti era e resta tale contratto collettivo. CP Né in senso contrario rileva il recesso dall'associazione di categoria operato dalla convenuta in data 29.7.2020, poiché l'applicazione ai rapporti di lavoro delle ricorrenti del c.c.n.l. sanità privata è espressamente prevista nel loro contratto di assunzione (cfr. doc. 16 fasc. ric.), sicché – in difetto di un idoneo atto di recesso e di una concordata modifica di tale condizione contrattuale ai sensi dell'art. 1372, comma 1, c.c. – solo tale fonte pattizia può essere individuata come regolatrice dei rapporti di lavoro controversi, irrilevante rimanendo che al momento del rinnovo di tale c.c.n.l. la datrice di lavoro non facesse più parte dell'associazione di categoria IS.
4.5 Peraltro, anche ove si volesse ritenere che la disdetta unilaterale del 27-28.1.2020, poi seguita in data 29.7.2020 dalla scelta dell'associazione datoriale di recedere dall'associazione
CP di categoria , sia stata comunque idonea a produrre effetti dal 8.10.2020 in seguito al rinnovo del c.c.n.l. e della contestuale possibilità per gli aderenti di recedere da esso in ragione del sopraggiunto termine finale, non può non tenersi in considerazione quanto rilevato dalla CP Corte di Appello di Milano: “l' , nonostante avesse receduto da nel luglio 2020, CP_1
Pagina 9 di 13 era comunque tenuta ad applicare il CCNL Sanità Privata (come peraltro ha fatto) sino alla sua scadenza naturale e, cioè, sino alla sottoscrizione del rinnovo, avvenuto l'8-10-2020.
In quel momento, l'associazione non ha comunicato nulla ed, anzi, ha continuato ad applicare il
CCNL Sanità, salvo, poi, solamente in data 10-12-2020, annunciare la revoca della sospensione
(della precedente comunicazione di voler applicare il CCNL CDR) con efficacia retroattiva al 1° febbraio 2020.
Tale condotta non è idonea a provocare la disapplicazione del CCNL Sanità in favore del CCNL
CDR perché l' si è obbligata all'applicazione di quest'ultimo CCNL in forza di un CP_7
comportamento concludente (protrattosi per oltre 2 mesi) che, stante il rinvio formale contenuto nei contratti di lavoro individuali, ha determinato il recepimento anche del successivo rinnovo.
In forza di tale comportamento concludente ed in assenza di una disdetta intervenuta tempestivamente alla scadenza del CCNL, il rinnovo, sottoscritto nell'ottobre 2020, deve ritenersi applicabile alle dipendenti appellate con efficacia retroattiva al luglio 2020 così come previsto dalle stesse OO.SS. sottoscrittrici del CCNL.
Nessuna riviviscenza può essere riconosciuta alla comunicazione datoriale del 28-1-2020 (poi sospesa) di voler applicare il CCNL CDR, poiché a quell'epoca l' non poteva CP_1 disdettare unilateralmente il CCNL non ancora scaduto, con la conseguenza che tale comunicazione deve ritenersi insanabilmente illegittima ed inefficace” (cfr. C.d.A. Milano, sentenza n. 186 del 27.3.2023).
4.6 In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Tenuto conto che la convenuta, all'udienza del 12 novembre 2024, previamente ribadendo le contestazioni sull'an, ha però riconosciuto la correttezza dei conteggi depositati dalle ricorrenti, le domande attoree devono essere accolte per i titoli e gli importi come di seguito specificati.
Pertanto, in applicazione delle criteri e delle modalità di calcolo adottate, sono dovute in favore delle ricorrenti le seguenti somme:
a. a aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 pari ad € Parte_2
2.127,32;
b. ad aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a luglio 2021 Parte_3 pari ad € 409,08;
c. a aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 pari Parte_1
ad € 1.985,62;
d. a aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 pari ad € Parte_4
1.985,62;
Pagina 10 di 13 e. a aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 pari ad € Parte_5
3.971,37;
f. ad aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 Parte_6 pari ad € 2.666.04;
g. a aumenti retributivi maturati da luglio 2020 a marzo 2023 pari ad € Parte_7
3.577,39, oltre € 1.000,00 di indennità una tantum, per un totale complessivo di €
4.577,39;
h. a aumenti retributivi maturati da aprile 2021 a marzo 2023 pari ad € Parte_8
3.430,44;
i. ad differenze retributive da aprile 2021 a marzo 2023 pari ad € Parte_9
3.309.02;
j. ad aumenti retributivi maturati da luglio 2020 a dicembre 2021 pari ad Parte_10
€ 992,24, oltre € 1.000,00 di indennità una tantum, per un totale complessivo di €
1.992,24;
k. a , che ha espressamente riservato la domanda relativa alla Parte_11
corresponsione di aumenti retributivi maturati mensilmente in ragione dell'applicazione del c.c.n.l. sanità privata, € 1.000,00 a titolo di indennità una tantum.
La società convenuta deve pertanto essere condannata ad erogare in favore di ciascuna delle ricorrenti le somme, come sopra specificate, a titolo di aumenti retributivi e/o indennità una tantum; sugli importi dovuti in favore di ciascuna delle parti attrici sono dovuti altresì, dal dovuto al saldo, interessi legali e rivalutazione monetaria a norma dell'art. 429
c.p.c.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, secondo le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 10367/2024, tenuto conto che le ricorrenti hanno agito unitariamente per rivendicare ciascuna il proprio diritto a percepire le differenze retributive, essendo comune la questione giuridica sottesa alla soluzione della res litigiosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_5 [...]
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Pagina 11 di 13 a vedersi applicato ciascuna al proprio rapporto di lavoro il c.c.n.l. Parte_11
“per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e private laiche
e religiose e da centri di riabilitazione religiose e da centri di riabilitazione” (c.d. c.c.n.l. sanità privata) come rinnovato in data 8.10.2020 a far data dalla data del rinnovo contrattuale stesso;
- Accerta quindi il diritto di Parte_2 Parte_3 Parte_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e a conseguire
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
ciascuna il pagamento delle differenze retributive discendenti dall'applicazione del c.d.
c.c.n.l. sanità privata come rinnovato in 8.10.2020;
- Condanna “ in persona in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti dei seguiti importi:
a. € 2.127,32 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da Parte_2
aprile 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
b. € 409,08 in favore di a titolo di aumenti retributivi Parte_3 maturati da aprile 2021 a luglio 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c. € 1.985,62 in favore di a titolo di aumenti retributivi Parte_1
maturati da aprile 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
d. € 1.985,62 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da aprile Parte_4
2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e. € 3.971,37 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da Parte_5
aprile 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
f. € 2.666.04 in favore di a titolo di aumenti retributivi Parte_6
maturati da aprile 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
g. € 4.577,39 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da Parte_7
luglio 2020 a marzo 2023 e di indennità una tantum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pagina 12 di 13 h. € 3.430,44 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da Parte_8
aprile 2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
i. € 3.309.02 in favore di a titolo di differenze retributive da aprile Parte_9
2021 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
j. € 1.992,24 in favore di a titolo di aumenti retributivi maturati da Parte_10
luglio 2020 a dicembre 2021 e di indennità una tantum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
k. € 1.000,00 in favore di a titolo di indennità una tantum, oltre Parte_11 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- Condanna “ in persona in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 14.000,00, oltre € 259,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 28 marzo 2025
Il Giudice Elena Greco
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